Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-06-2011, n. 13765 Sanzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. R.R. impugna la sentenza n. 52795 del 2005 del Giudice di Pace di Roma, depositata il 6 dicembre 2005, con la quale veniva rigettata la sua opposizione al verbale di contravvenzione n. (OMISSIS) della Polizia stradale per violazione dell’art. 148 C.d.S., comma 11. 2. – L’opponente deduceva che non vi era stata alcuna violazione, perchè non vi era stata invasione dell’opposta corsia di marcia, richiedendo a tal fine prova testimoniale.

3. – Il Giudice di Pace rigettava il ricorso ritenendo che "le motivazioni addotte dall’opponente sono inidonee ed insufficienti a contrastare l’efficacia probatoria del verbale di accertamento posto che gode di fede privilegiata ex art. 2699 c.c. e può essere contestato ex art. 2700 c.c. soltanto con l’esperimento della querela di falso ai sensi degli artt. 221 e 222 c.p.c.". 4. – L’odierno ricorrente, con l’unico motivo, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., non avendo il Giudice di Pace ammesso la prova testimoniale tendente a provare l’errore di percezione dell’agente della Polizia stradale, che aveva accertato l’infrazione tramite lo specchietto retrovisore, di notte, con scarsa illuminazione e a circa 100 metri. Trattandosi di un dedotto errore di percezione non era necessaria la querela di falso.

5. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, conclude con richiesta di rigetto del ricorso.

6. Non sono state depositate memorie.

7. – Il ricorso è infondato. Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 2009 n. 17355) ha avuto occasione di affermare il seguente condiviso principio di diritto: Nel giudico di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti-. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto assistita da fede privilegiata l’indicazione nel verbale del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasgressore, in quanto oggetto diretto della constatazione visiva del pubblico ufficiale accertatore.

Applicato tale orientamento alla odierna fattispecie, non resta che condividere l’affermazione del Giudice di Pace, che nella sua motivazione ha anche dato atto che il ricorrente contestava che nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale fosse intervenuto il contestato "sorpasso", posto che tale manovra si era svolta all’interno della propria carreggiata. Si trattava, quindi, di un accertamento direttamente effettuato dall’agente e come tale attestato dal pubblico ufficiale con la conseguente necessità di procedere con querela di falso.

8. – Nulla per le spese.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-02-2011) 18-04-2011, n. 15502 Sicurezza pubblica

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 8 Febbraio 2010 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento del Questore di Roma che in data 11 aprile 2008 aveva imposto al Sig. C. il divieto di accesso per la durata di cinque anni alle manifestazioni calcistica che vedessero come partecipanti la squadra della nazionale italiana o le squadre S.S. Lazio e A.S. Roma, nonchè imposto l’obbligo di presentazione per analogo periodo di tempo alle autorità di polizia in coincidenza con tutti gli incontri di calcio delle tre squadre suddette.

Avverso tale ordinanza il Sig. C. propone ricorso articolato su plurimi motivi, così riassumibili:

1. violazione di legge per non essere stato rispettato da parte del Giudice il termine di 48 ore per il deposito dell’ordinanza di convalida decorrente dal momento in cui è pervenuta in cancelleria la richiesta di convalida del Pubblico Ministero;

2. vizio di motivazione in ordine all’attualità della autorità, riferendosi l’ordinanza a fatti avvenuti quasi due anni prima, e in ordine alla durata della misura stessa;

3. vizio di motivazione in ordine alle ragioni che giustificano la presentazione alle autorità in occasione degli incontri sportivi della nazionale di calcio e della S.A. Roma, essendo il ricorrente un tifoso laziale;

4. vizio di motivazione in ordine alla necessità che la presentazione avvenga per quattro volte in occasione di ciascun incontro di calcio;

5. vizio di motivazione in ordine alla mancanza di indicazioni circa le partite di calcio della nazionale, partite non specificamente individuate.
Motivi della decisione

La Corte ritiene che il ricorso sia manifestamente infondato.

1. Quanto alla censura in ordine al mancato rispetto del termine di 48 ore, la Corte rileva che questa Sezione ha avuto modo da tempo di chiarire che il Giudice delle indagini preliminari è tenuto a depositare l’ordinanza di convalida nel rispetto del termine di legge di 96 ore, che decorre dall’ora delle notificazione del provvedimento del Questore all’interessato, e che tale termine ha una sua organicità che non viene condizionata dal momento in cui il Pubblico Ministero proceda alla richiesta di convalida del provvedimento amministrativo (per tutte, Terza Sezione Penale, sentenza n.2472 del 2008, Vallini, rv 238538).

2. Quanto alle censure in ordine al difetto di motivazione circa l’esistenza dei presupposti di applicazione delle misure, circa il contenuto di queste e la loro durata, la Corte rileva che l’ordinanza impugnata evidenzia l’eccezionale gravità dei fatti che portarono in data 22 febbraio 2008 all’emissione nei confronti del ricorrente di una misura di custodia cautelare in carcere, misura che risulta fondata sia sulla partecipazione dello stesso ad una associazione criminale collegata a frange violente della tifoseria laziale sia (alla luce dei risultati di intercettazioni telefoniche) sulla preordinazione delle condotte illecite tenute anche dal ricorrente in data 11 settembre 2007. La motivazione così offerta dal Giudice delle indagini preliminari non può dirsi nè carente nè viziata da illogicità nel momento in cui ritiene che l’eccezionale gravità delle condotte tenute dal ricorrente giustifichi la rilevanza delle limitazioni poste dal Questore alla libertà di movimento del ricorrente stesso, anche se il fatto genetico è risalente nel tempo.

3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati, posto che l’esigenza di inibire al ricorrente la presenza nei luoghi in cui avvengono gli incontri di entrambe le squadre romane che militano nel massimo campionato e quella di imporre la contemporanea presentazione presso l’autorità di pubblica sicurezza (obbligo che costituisce l’oggetto esclusivo del controllo del giudice) appaiono logicamente e giuridicamente compatibili col giudizio di eccezionalità gravità delle condotte ricordata al punto 2 della presente motivazione.

4. Non sussiste, infine, il vizio denunciato col quinto motivo di ricorso; è, infatti, manifesta l’inesistenza di incertezza circa le manifestazioni sportive oggetto degli obblighi, posto che le gare cui partecipa la squadra nazionale italiana sono notoriamente conoscibili da parte del pubblico. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 04-05-2011, n. 3867 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in trattazione l’avv. A.C. ha chiesto l’esecuzione dei decreti ingiuntivi del Tribunale di Roma nn. 5289/2007 e 6877/2007, non opposti ed esecutivi, nella parte residua relativamente alla quale il Comune di Cori non ha ancora provveduto al pagamento.

Ed infatti, con la nota del 17.7.2008, il Sindaco del Comune di Cori aveva formulato una proposta transattiva avente ad oggetto la somma complessivamente dovuta al ricorrente per alcuni decreti ingiuntivi del Tribunale di Roma e del Tribunale di Latina, abbattuta nella sorte capitale e decurtata dagli interessi, spese, competenze ed onorari, da corrispondersi mediante tre pagamenti alle scadenze del 31.7, 30.9 e 30.11.2008.

La proposta è stata accolta dal ricorrente subordinatamente e condizionatamente al puntuale rispetto delle indicate scadenze concordate; atteso il mancato rispetto delle dette scadenze, il ricorrente, con la nota del 7.1.2009, ha comunicato al Comune di ritenere risolta la precedente pattuizione al riguardo e, con la successiva nota del 7.9.2009, dopo avere ribadito il punto, ha chiesto l’esecuzione integrale dei decreti di cui trattasi nella parte ancora residua.

Quindi con l’atto di diffida e messa in mora ha insistito per il pagamento delle somme indicate.

Il Comune di Cori si è costituito in giudizio con la memoria del 5.11.2010 con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso per avere corrisposto esattamente l’importo oggetto dell’accordo transattivo sottoscritto tra le parti e, con la successiva memoria integrativa dell’8.11.2010, ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice adito con riferimento alla questione pregiudiziale concernente la validità dell’accordo transattivo di cui trattasi, relativamente alla quale, peraltro, il ricorrente non ha nemmeno richiesto l’accertamento in via incidentale.

Il ricorrente ha depositato in atti i certificati di non opposizione nei termini dei decreti ingiuntivi rilasciati dalla cancelleria del Tribunale in data 17.12.2010 e, con la memoria del 20.1.2011, ha replicato alla memoria avversaria ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Alla camera di consiglio del 2.2.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa in atti.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

E’ comprovato in atti che il Comune non ha provveduto al pagamento integrale delle somme portate dai decreti ingiuntivi dei quali viene chiesta in questa sede l’esecuzione e non si ritiene che rientri nella competenza di questo Tribunale la verifica relativa alla validità dell’accordo transattivo intercorso tra il ricorrente e l’amministrazione.

Nel caso in cui il Comune ritenga che l’accordo citato sia valido e produttivo di effetti e che le somme già corrisposte siano esaustive del credito vantato dal ricorrente, potrà fare valere le proprie ragioni nelle sedi competenti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Cori di dare esecuzione ai decreti ingiuntivi di cui in motivazione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione a cura di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna il Comune di Cori al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 500,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-04-2011) 20-05-2011, n. 20029 Lettura di atti, documenti, deposizioni

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Svolgimento del processo

S.P. e S.M. hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza, in data 5.3.2010, con cui la Corte d’Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza 31.1.2008 del Tribunale di Vallo della Lucania, dichiarava non doversi procedere, in ordine al reato di tentata estorsione loro ascritto al capo D) della rubrica, per intervenuta prescrizione;

rideterminava la pena inflitta allo S., per il residuo reato di tentata estorsione di cui al capo f), in anni cinque di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa; rideterminava la pena irrogata allo Sp. in anni due, mesi tre di reclusione ed Euro 500,00 di multa,ritenuta la continuazione con i reati giudicati con la sentenza del GIP del Tribunale di Terni in data 18.2.1999 (divenuta irrevocabile l’11.4.1999).

Lo S. deduceva:

1) violazione dell’art. 512 c.p.p., e art. 526 c.p.p., comma 1 bis e mancanza, manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese alla P.G. da L.A., acquisite dal Tribunale al fascicolo del dibattimento in relazione al delitto di cui al capo D); la Corte territoriale, con erronea motivazione e travisando il dato probatorio, aveva riaffermato l’applicabilità dell’art. 512 c.p.p., previa constatazione della sopravvenuta irreperibilità di detta testimone; nessuna rilevanza poteva, invece, attribuirsi alla circostanza che la L. non fosse stata trovata nel proprio domicilio, allorchè i Carabinieri si erano recati per eseguirne l’accompagnamento coattivo, trattandosi di una temporanea ed occasionale assenza della testimone, non equiparabile ad una impossibilità di escussione; 2) violazione dell’art. 609 c.p. e mancanza, manifesta illogicità della motivazione, posto che, in relazione alla tentata estorsione di cui al capo f), le persone offese, tra cui il C., non si erano sentite minacciate e quest’ultimo aveva consegnato la somma di L. 50.000 per una sua libera determinazione.

S.M. lamentava:

1) violazione dell’art. 192 c.p.p. nonchè mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di porto e detenzione illegale di una pistola, sulla base della deposizione resa dal teste M.; questi aveva riferito di aver notato la pistola alla cintura dello Sp., circostanza che avrebbe precluso al teste stesso di verificare se la pistola fosse un’arma o un giocattolo; sul punto la Corte di merito aveva omesso ogni motivazione;

2) violazione dell’art. 649 c.p.p.; secondo la sentenza di primo grado la pistola di cui all’imputazione sarebbe stata la stessa poi sequestrata allo Sp. in occasione dell’arresto e che aveva comportato la condanna con sentenza del Tribunale di Terni in data 18.2.1999; contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di appello, ricorreva, per detto reato, la preclusione di cui all’art. 649 c.p., posto che la permanenza del reato cessa con la sentenza di condanna di primo grado.
Motivi della decisione

Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati.

Ricorso S.:

La Corte territoriale ha correttamente applicato il disposto dell’art. 512 c.p.p., in aderenza alla giurisprudenza in materia della S.C., atteso che la lettura in dibattimento e l’acquisizione agli atti delle dichiarazioni rese ai Carabinieri dalla testimone, L.A., è stata disposta, previa constatazione della sua sopravvenuta irreperibilità "mediante ricerche appositamente delegate agli organi di polizia giudiziaria", effettuate successivamente alla mancata, ingiustificata comparizione in udienza della teste stessa, resasi irreperibile anche all’ordinanza di accompagnamento coattivo. Tale situazione configura, infatti, un’ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio, prevista dall’art. 111 Cost. e legittima, quindi, l’acquisizione al fascicolo del dibattimento di dette dichiarazioni (Cfr. Cass. n. 4290/2004; n. 37119/2002). L’altra censura attiene ad una valutazione alternativa delle prove, non consentita in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale dato conto, con corretta e logica motivazione, della valenza intimidatoria "implicita"; in una richiesta di denaro che non poteva considerarsi, in ogni caso;irrisoria rispetto alla capacità economica del C. (parte offesa) e, comunque, sproporzionata rispetto allo scopo rappresentato".

Ricorso Sp.:

I motivi di ricorso implicano valutazioni in fatto esulanti dal sindacato di legittimità, a fronte di un’adeguata motivazione della sentenza impugnata, laddove è stato evidenziato, sulla base della testimonianza del teste M., che l’imputato aveva una pistola alla cintola dei pantaloni e che le condotte delittuose accertate, rispettivamente, in (OMISSIS) ed in (OMISSIS), non potevano ritenersi espressione di un medesimo fatto storico ai fini dell’applicazione del principio del "ne bis in idem", stante la diversità degli elementi costitutivi dei reati nella loro dimensione storico-naturalistica.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, di ciascuno, al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

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