Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2011) 01-06-2011, n. 22067 Pene accessorie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ZOTTA Gabriele il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza del 9 febbraio 2010, il Tribunale di Rovigo – sezione distaccata di Adria, deliberando in funzione di giudice della esecuzione, ha rigettato – per quanto specificamente rileva nel presente giudizio – la richiesta del procuratore della Repubblica di Rovigo di applicazione delle pene accessorie:

a) dell’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

c) dell’interdizione dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria, a H.Z., condannato, giusta sentenza di quello stesso tribunale del 5 giugno 2009 (irrevocabile dal 4 novembre 2009) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili alla pena principale di mesi sei di reclusione (dichiarata col medesimo provvedimento Interamente condonata).

1.1 – Il tribunale ha motivato la propria decisione, in sintesi, rilevando che la applicazione delle pene accessorie di cui trattasi, in quanto non predeterminata nel quantum, postulava una valutazione discrezionale, non consentita al giudice della esecuzione.

2. – Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Rovigo, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, "per erronea valutazione del titolo esecutivo", evidenziando a sostegno di tale richiesta, per un verso, che l’applicazione nel confronti del condannato delle pene accessorie, era predeterminata ex lege ( D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12); dall’altro, che il giudice della cognizione, aveva già stabilito nella parte motiva della sentenza, la durata delle suddette pene accessorie, sicchè, nel caso in esame, si configurava un’omissione non già di tipo concettuale, emendabile soltanto attraverso un’impugnazione del provvedimento, come sostenuto dal giudice dell’esecuzione, ma soltanto "materiale", e per ciò emendabile mediante la procedura di correzione degli errori materiali.
Motivi della decisione

1. – Il ricorso è fondato.

Ed invero, a prescindere dalla considerazione in fatto che nel caso in esame il giudice di cognizione, oltre ad aver previsto in parte motiva l’applicazione nei confronti del condannato delle tre pene accessorie oggetto della richiesta di correzione, obbligatoria ex lege, ne aveva anche determinato la durata, il collegio deve rilevare che la decisione impugnata si fonda su di un presupposto non condivisibile: quello secondo cui essendo la durata delle pene accessorie non predeterminata esattamente dalla legge, che si limita a stabilire soltanto un minimo ed un massimo, sarebbe inibito al giudice dell’esecuzione, in assenza di una siffatta determinazione nel dispositivo della sentenza, "completare" il contenuto della decisione, ovviando all’omissione del giudice di cognizione. Tale convincimento omette di considerare, però, che secondo l’orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, nel caso di pena accessoria, non espressamente determinata dalla legge, quanto alla durata della stessa, tale statuizione, più che rimessa ad una valutazione discrezionale – come tale, in tesi, preclusa al giudice dell’esecuzione – "va parametrata dal giudice a quella della pena principale" (in termini, Sez. 3, Sentenza n. 41874 del 9/10/2008, dep. il 10/11/2008, Imp. Azzanni, Rv. 241410, relativa proprio alle pene accessorie previste per i reati tributari dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12; Sez. 5, Sentenza n. 29780 del 30/06/2010, dep. il 28/07/2010, imp. Ramunno Rv. 248258).

Alla stregua di tali considerazioni, va quindi senz’altro riaffermato nel presente giudizio il principio già affermato da questa Corte con riferimento ad una fattispecie non dissimile, secondo cui "spetta al giudice dell’esecuzione, ove non vi abbia provveduto il giudice con la sentenza di condanna per un reato cui segue necessariamente l’interdizione dal pubblici uffici, l’applicazione di detta pena accessoria" (così Sez. 1, Ordinanza n. 16634 del 15/04/2010, dep. il 30/04/2010, imp. Drago, Rv. 247242), con la conseguenza che l’ordinanza impugnata va annullata, con rinvio degli atti, per nuovo esame, al Tribunale di Rovigo.
P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Rovigo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-10-2011, n. 22537

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Lecce depositato in data 30.6.09 con cui veniva respinta la domanda di equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001, proposta nei confronti del Ministero della Giustizia.

Quest’ultimo ha resistito con controricorso.

Al ricorso per cassazione in questione devono essere applicate le disposizioni di cui al capo 1^ del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006 e applicabile a tutti i provvedimenti depositati entro il 4.7.09) e, per quel che occupa, quella contenuta nell’art. 366 bis c.p.c., alla stregua della quale l’illustrazione del motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, nn. 1, 2, 3, 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto; mentre per l’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione per cui la relativa censura; in altri termini deve cioè contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. sez. un. 20603/07).

Inoltre, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, il ricorso deve contenere sempre a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali si fonda.

Nel caso di specie il ricorso non contiene alcuna formulazione di quesito di diritto in ordine alle questioni sollevate e, in particolare, le censure che deducono un vizio di motivazione, non contengono quanto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., dianzi riportato in quanto non si rinviene alcuna sintetica formulazione del dedotto vizio motivazionale.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 800,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 08-07-2011, n. 4106 Abilitazione all’insegnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La signora V. L. impugnava al Tribunale amministrativo regionale per la Campania l’atto del Provveditore agli Studi di Napoli del 29 ottobre 2001, n. 28614, con il quale le si dava notizia dell’esclusione dalla partecipazione alla sessione riservata per il conseguimento dell’abilitazione nella scuola materna, per non essere in possesso del requisito di servizio previsto dall’articolo 1, comma 1, dell’O.M. n. 153/99, come integrata e modificata dalla successiva O.M. n. 33/00 e dall’articolo 1, comma 2, dell’O.M. n. 1/01.

La Signora V. assumeva di aver prodotto la richiesta documentazione sul possesso dei requisiti richiamati dalle ordinanze ministeriali, compresa la prestazione di servizio per almeno 360 giorni; pur essendo stato, quest’ultimo, prestato in parte anche in scuole ed istituti non statali, in parte svolgendo attività professionale corrispondente all’insegnamento richiesto ed in parte in attività di doposcuola privato. Eccepiva pertanto eccesso di potere per travisamento, sviamento, difetto di motivazione, falsità dei presupposti, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione. Lamentava la differenza di trattamento rispetto ai docenti che avevano maturato nella scuola privata il requisito, sostenendo che tale requisito avrebbe potuto essere conseguito anche svolgendo attività corrispondente a quello di doposcuola privato.

2. Il Tribunale amministrativo con sentenza n. 1941/2006, respingeva il ricorso.

In base alla documentazione presentata dall’appellante, il giudice di primo grado riteneva che non fosse stato raggiunto il previsto requisito di servizio dei 360 giorni utili in quanto tale servizio non poteva essere maturato – come chiedeva la ricorrente – anche svolgendo attività professionale corrispondente all’insegnamento richiesto, nonchè attività di doposcuola privato.

Per tali ragioni – considerando altresì che l’ordinanza in base alla quale il Provveditore agli studi aveva adottato il provvedimento n. 28614/2001 non era appellata – il giudice respingeva il ricorso.

3. Ricorreva in appello la V. riproducendo i motivi dedotti in primo grado.

La causa veniva assunta in decisione nella pubblica udienza del 29 maggio 2011.

3.1 Il ricorso non può essere accolto.

La ricorrente allegava al ricorso, oltre ad una dichiarazione del Presidente dell’Orfanotrofio Famiglia di Maria, relativa alla sua attività come insegnante di scuola materna per l’anno scolastico 2000/2001, ulteriori attestazioni utili, a suo dire, al raggiungimento del previsto limite dei 360 giorni lavorativi.

Nella prima dichiarazione, della Parrocchia Incoronata di Napoli, in data 18 dicembre 2001, si attestava a firma del Parroco che ella aveva insegnato religione presso l’Istituto Figli di Maria "per diversi anni". Non veniva peraltro indicata la data di inizio e di cessazione di tale attività.

L’associazione "Crescere insieme", con lettera 18 aprile 2000, dichiarava che la signora V. risultava, dal 16 settembre 1999, incaricata dalla stessa associazione del compito di operatrice culturale per il progetto educativo "Crescere insieme".

Da ultimo, la Fondazione "Comunicare la speranza" dichiarava che la ricorrente aveva svolto il ruolo di operatore per attività materne infantili e di animatore per la prima infanzia, per un complessivo periodo di 2.125 ore.

Ora appare evidente come la semplice dichiarazione di private associazioni (e in un caso senza indicazione temporale) relativa all’attività privata svolta, non configuri la fattispecie normativa di cui all’art. 2, comma 4, l. 3 maggio 1999, n. 124 e alle ordinanze ministeriali richiamate.

Manca invero il presupposto per considerare utili al fine del raggiungimento dei 360 giorni di servizio di effettivo insegnamento. Deve infatti trattarsi di attività "nelle scuole materne statali o non statali autorizzate o nelle scuole elementari statali o non statali parificate", ovvero di servizi prestati con attività di doposcuola privato od ottenuti svolgendo attività corrispondente all’insegnamento richiesto.

Non vale dunque avanzare una censura di difetto o insufficiente motivazione posto che è la stessa mancanza di un presupposto normativo ad essere adeguata ragione di diniego. Il che assorbe anche la censura avverso il richiamato contrasto fra la l. n. 124 del 1999, art. 2, comma 4, e l’ordinanza ministeriale n. 153/99 che differenzia la valutazione del servizio prestato fra istituti statali e non.

Nella specie non sembrano nemmeno sussistere i presupposti per qualificare alcuni dei documenti allegati come provenienti da "istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o… scuole materne autorizzate o… scuole elementari parificate" (art. 2, comma 4 l. n. 124 del 1999), in quanto tali soggetti non risultano in alcun modo forniti delle prescritte autorizzazioni ministeriali.

Anche prescindendo dalla minore valutazione attribuita all’ordinanza ministeriale ai titoli conseguiti presso tali scuole, le associazioni sopra ricordate, richiamate dalla ricorrente non potevano rientrare in tale categoria normativa.

Appaiono quindi corretti il provvedimento del Provveditore che non ha accolto la domanda avanzata, per la mancanza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, e la sentenza qui impugnata che respingeva il ricorso.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando l’appellata sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-05-2011) 20-07-2011, n. 28923

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. O.A.T. nato a (OMISSIS) era imputato del reato p. e p. dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 per aver illecitamente detenuto, senza autorizzazione ed al fine di cessione a terzi, gr. 1094,19 circa di sostanza stupefacente tipo cocaina, quantitativo suddiviso in n. 79 ovuli con l’aggravante dell’ingente quantità (dosaggio ricavabile 3,388 dosi) (in (OMISSIS)).

Il 9 dicembre 2008 il G.I.P. del Tribunale di Rovigo, a seguito di giudizio abbreviato, condannava O.A.T. a pena ritenuta di giustizia per l’imputazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80. 2. Sul gravame dell’imputato, la Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 14 luglio 2009, escludeva la contestata aggravante e, conseguentemente, diminuiva la pena inflitta dal primo giudice, condannando l’imputato alla pena di sei anni, due mesi di reclusione ed Euro 26.667 di multa; confermava nel resto la sentenza impugnata.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunziando il vizio di motivazione. Deduce che la sentenza impugnata non aveva affatto motivato sul motivo di appello, concernente il richiesto riconoscimento delle attenuanti generiche.

Questa Corte con sentenza del 4.2.2010 annullava la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente le circostanze attenuanti generiche, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Osservava questa Corte che l’imputato, con l’atto di appello, "chiedeva l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena inflitta". In punto di circostanze generiche, tuttavia, la Corte di merito non ha affatto motivato, soffermandosi solo su quello concernente l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 poi esclusa. La sentenza impugnata doveva, quindi, essere annullata limitatamente al punto concernente le circostanze attenuanti generiche. con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

4. In sede di giudizio di rinvio la Corte d’appello di Venezia con sentenza del 24 giugno 2010 confermava sul punto la sentenza di primo grado e ribadiva quindi la già adottata decisione in grado di appello che aveva negato all’imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Osservava che in applicazione della disciplina dettata dall’art. 624 c.p.p., la decisione doveva essere quindi adottata esclusivamente entro i confini fissati dalla Corte di cassazione con la sentenza del 4.2.2010. Il giudice di rinvio era quindi chiamato ad esaminare in particolare se – come la difesa aveva lamentato nell’atto di appello – era stato ingiustificato il diniego delle attenuanti generiche fondato dal primo giudice sull’asserito, ma indimostrato, "collegamento dell’imputato con il mondo dello spaccio", mentre avrebbe dovuto essere valorizzata a suo favore la condotta processuale e la mancanza di precedenti penali. Esaminando dunque la questione inerente il diniego delle attenuanti generiche e le relative doglianze difensive, la Corte d’appello, quale giudice di rinvio, osservava che la sentenza di primo grado doveva essere confermata sul punto. Infatti non erano valorizzagli in favore dell’ O., a questi fini, circostanze di fatto a carattere oggettivo, nè elementi di carattere soggettivo. Il fatto era indubbiamente grave per la consistenza del quantitativo di sostanza stupefacente e per l’apprezzabile grado di purezza. Tale detenzione denotava la necessaria esistenza di collegamenti con fornitori di elevato spessore criminale, dovendosi trattare di soggetti in grado di disporre di quantitativi assai consistenti di stupefacente e delle correlative risorse economiche; il fatto appariva poi grave anche perchè il quantitativo di stupefacente detenuto dall’imputato avrebbe consentito di alimentare il mercato illecito in termini significativi, sia per la quantità di atti di cessione che per la durata nel tempo dei possibili rifornimenti a terzi.

Neppure sotto il profilo soggettivo l’imputato appariva meritevole del riconoscimento delle attenuanti generiche. Infatti egli non aveva tenuto un contegno processuale positivamente apprezzabile a questi fini. In particolare, nell’interrogatorio che aveva fatto seguito all’arresto in flagranza di reato, egli si è avvalso della facoltà di non rispondere; ciò che costituiva un suo diritto, ma al contempo non poteva rappresentare una condotta processuale "collaborativa", quindi di valenza positiva. In generale, non risultava che egli avesse offerto agli inquirenti spunti investigativi utili per la prosecuzione delle indagini e per l’identificazione dei suoi fornitori. L’assoluta mancanza di precedenti penali non era sufficiente a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche, non solo perchè oggettivamente poco significativa e non idonea comunque ad offrire la certezza della effettiva episodicità della condotta criminosa, ma anche perchè questo non era consentito dallo stesso dettato normativo di cui all’art. 62 bis c.p., comma 3 come novellato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125 (quindi già in vigore al momento del fatto), secondo cui l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al comma 1. Pertanto il diniego delle attenuanti generiche non si fondava su una mera congettura ma su precisi argomenti di carattere logico, laddove invece del tutto generiche e non circostanziate erano le affermazioni difensive secondo cui – una volta esclusa la prova dell’asserito collegamento dell1 imputato con il mondo dello spaccio – le attenuanti spetterebbero in base a "plurimi elementi oggetti di indubbia valenza positiva", ovvero per "la condotta processuale dell’imputato e l’assoluta mancanza di precedenti penali in capo allo stesso, l’ottimo inserimento sociale e familiare dell’ O.", come sostenuto dalla difesa.

5. Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con un unico motivi.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui il ricorrente censura la sentenza impugnata per la mancata concessione delle attenuanti generiche e conseguentemente per la determinazione della pena. In particolare deduce che la sentenza impugnata è contraddittoria laddove fa riferimento al dato quantitativo dello stupefacente ritenuto particolarmente significativo e contesta anche le argomentazioni del diniego attinenti al profilo soggettivo.

2. Il ricorso inammissibile.

La sentenza impugnata ha corretto la carenza della precedente sentenza della stessa corte distrettuale provvedendo a motivare le ragioni del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Infatti – come già riferito più ampiamente in narrativa – la corte territoriale da una parte ha rilevato che il fatto reato è grave per la consistenza della quantitativo di sostanza stupefacente. Poi sotto il profilo soggettivo la corte distrettuale ha ritenuto che l’imputato non abbia tenuto un contenuto processuale positivamente apprezzabile perchè da una parte si è avvalso la facoltà di non rispondere e d’altra parte non ha fornito spunti investigativi utili per la prosecuzione delle indagini e per l’identificazione dei fornitori della sostanza stupefacente.

3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.