Cons. Stato Sez. V, Sent., 02-12-2011, n. 6361 Contratti e convenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il presente ricorso in appello è proposto avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto, indicata in epigrafe, con la quale quel giudice ha rigettato in gran parte un ricorso presso lo stesso presentato dall’attuale appellante in relazione ad una convenzione stipulata con il Comune di Fiesso D’Artico, a seguito di una concessione di costruzione (di due nuovi campi di tennis) e di gestione (dei due campi di tennis esistenti e di quelli da realizzare)

L’appellante, premesso di aver stipulato, come prima indicato, con il Comune di Fiesso D’Artico una convenzione che prevedeva la gestione di due campi da tennis e l’impegno a costruirne altri due e di avere stipulato una transazione "medio tempore", e di essere stato spossessato dei locali a causa di un suo presunto inadempimento, formula i seguenti motivi di gravame:

Difetto di motivazione e violazione dell’art. 1460 del codice civile sulla domanda risarcitoria formulata dal sig. P.; in quanto la sentenza non ha rilevato che gli inadempimenti dell’Amministrazione erano ben più gravi di quelli del ricorrente e gli avevano procurato gravi danni;

Difetto di motivazione e violazione di legge sulla domanda di risoluzione della prima convenzione e della successiva transazione; in quanto, a prescindere dall’impugnazione della deliberazione n. 117 del 2001, che revocava la concessione, i danni richiesti dal sig. P. sono in relazione agli inadempimenti dell’Amministrazione comunale sia della prima convenzione che dell’atto di transazione, non potendo, per il principio di buona fede contrattuale, non adempiere alle proprie obbligazioni, pur in presenza di inadempimento (lieve) dell’altra parte.

Il Comune appellato si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione e rilevando la infondatezza dei motivi dell’appello.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 4 novembre 2011.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Innanzitutto, va rilevato che l’appellante costruisce la presente fattispecie come se si trattasse soltanto di una convenzione stipulata tra le parti, venendo quindi in rilievo esclusivamente gli inadempimenti posti in essere dalle parti stesse; ma la vicenda non è assolutamente inquadrabile in questi termini (se così fosse, peraltro, non vi sarebbe neanche la giurisdizione del giudice amministrativo), bensì in quella delle concessioni.

Ed infatti l’appellante era concessionario del Comune per la costruzione di due campi da tennis e per la gestione degli stessi, oltre che di quelli già esistenti, e la convenzione (con la connessa transazione intervenuta "medio tempore") non era altro che la individuazione delle contrapposte obbligazioni nascenti dal suddetto rapporto di concessione.

Conseguentemente, diventa rilevante nella presente fattispecie il provvedimento di revoca della concessione a suo tempo assentita a favore dell’appellante con deliberazione comunale n. 117 del 2001, la quale non risulta mai impugnata dal medesimo appellante, per cui, la risoluzione della convenzione, accessiva della concessione, è vicenda meramente consequenziale di quella revoca, non avendo una sua propria autonomia.

Relativamente, poi, alla composizione delle contrapposte pretese in ordine alle attività svolte o non svolte e in ordine alle opere (bene o male) eseguite dal sig. P., le conclusioni, a cui è giunto il Tribunale amministrativo regionale del Veneto, basate peraltro su valutazioni poste in essere dalla medesima Amministrazione comunale (delibera di Giunta municipale n. 138 del 4 luglio 1998) appaiono corrette e possono, pertanto, essere integralmente confermate in questa sede.

L’appello va, così, respinto.

Le spese di giudizio del presente grado, tuttavia, in considerazione delle particolarità che hanno contraddistinto la controversia, possono essere integralmente compensate fra le parti in lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

Rigetta l "appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-05-2012, n. 8525 Personale non docente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 22/6/07 il giudice del lavoro del Tribunale di Verona respinse le domande per la ricostruzione di carriera ed il conseguimento delle relative differenze retributive proposte nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione dagli odierni ricorrenti, i quali, ancor prima di essere inquadrati nel profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi a decorrere dall’1/9/00, avevano svolto attività di responsabile amministrativo presso il Ministero fino al 31/8/00. In particolare, tali domande avevano avuto ad oggetto il riconoscimento del diritto di opzione di cui all’art. 66, comma 6, del ccnl di riferimento, la ricostruzione di carriera ed il riconoscimento del servizio di ruolo e non di ruolo prestato come responsabili amministrativi, oltre la condanna alle conseguenti differenze retributive.

La Corte d’appello di Venezia – sezione lavoro, investita dal gravame proposto dai suddetti dipendenti, con sentenza del 23/6/09 – 25/2/10 ha respinto l’impugnazione avverso la predetta sentenza compensando le spese del grado. La ragione del rigetto è stata determinata dalla considerazione che la contrattazione collettiva, riferibile all’inquadramento dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi, ha individuato in via di prima applicazione, attraverso la specifica norma di cui all’art. 8 del ccnl del 2001, relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola e regolante il trattamento economico spettante dal 1 settembre 2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di "direttore dei servizi generali e amministrativi", una disciplina speciale prevalente su quella generale di cui al D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4 e all’art. 66 del ccnl del 1995, oltre che su quella successiva di cui all’art. 142 del ccnl del 2003, cioè delle norme in tema di computo dell’intera anzianità di servizio per il caso di inquadramento nella qualifica superiore.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso i dipendenti di cui in epigrafe, i quali affidano l’impugnazione ad un solo articolato motivo di censura.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

I ricorrenti depositano, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con un solo articolato motivo i ricorrenti denunziano la violazione del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4, comma 13, dell’art. 142 del ccnl 24/7/2003 e dell’art. 66, comma 6, del ccnl 4/8/1995, nonchè la falsa applicazione dell’art. 8 del ccnl 15/3/2001 e la violazione degli artt. 1362 – 1363 c.c. e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e n. 5, deducendo che la Corte d’appello ha errato nel ritenere che l’introduzione della figura del Direttore dei servizi generali amministrativi costituisse una diversa figura professionale rispetto a quella del Responsabile amministrativo, con conseguente inapplicabilità della disciplina generale della ricostruzione di carriera stabilita dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13, che tiene conto di tutti gli anni di servizio effettivamente prestati nella precedente figura professionale.

A conclusione del motivo i ricorrenti pongono il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se la soppressione del Responsabile amministrativo e la istituzione nell’ambito dello stesso Comparto scuola della figura del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), abbia dato luogo ad una nuova e diversa figura professionale completamente mutata rispetto a quella soppressa (come sostiene la sentenza impugnata in violazione delle regole interpretative di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.), e quindi se vada applicato l’art. 8 del CCNL del 15.3.2001 – (che prevede, in base al criterio della temporizzazione, una anzianità di servizio convenzionale che non tiene conto di tutti gli anni di lavoro prestati all’interno del comparto scuola) – ritenuta una norma di carattere speciale in deroga alla disciplina generale dettata dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, in materia di ricostruzione di carriera – (così come statuito di recente da una pronuncia isolata (Cass. N. 4885 del 1 marzo 2010) – oppure (come sostengono i ricorrenti e la prevalente giurisprudenza di merito) si tratti pur sempre della stessa figura professionale con accresciute competenze (progressione di carriera) e, conseguentemente, se al personale ATA del Comparto scuola già inquadrato come Responsabile Amministrativo e transitato con effetto 1.9.2000 nel nuovo profilo professionale di DSGA debba essere riconosciuta per intero, ai fini giuridici ed economici, l’anzianità di servizio maturata in ruolo e pre-ruolo nelle precedenti fasi del rapporto di lavoro, giusto il rinvio alla disciplina sulla ricostruzione di carriera del personale della scuola D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, ex art. 4, comma 13, espressamente operato dal combinato disposto degli arti 142 del CCNL 24.7.2003 e 66, 6 comma, del CCNL 4.8.1995." il ricorso non è meritevole di accoglimento in ragione della giurisprudenza di questa Corte, che a più riprese ha esaminato le questioni da essi sollevate (v., tra le altre, Cass. 1.3.10 n. 4885, Cass. 2.12.10 n. 24431, Cass. 9.12.10 nn. 24912-24913-24914, Cass. 24.2.11 n. 4805, Sez. 6 – L, Ordinanza n. 13869 del 23/06/2011 ).

Occorre, anzitutto, osservare che in tema di classificazione del personale ATA in regime di contrattualizzazione del rapporto di lavoro, il CCNL 4.8.95 – comparto Scuola personale non dirigente, parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995 – all’art. 51 (e annessa tabella 1), contemplava la figura apicale del "direttore amministrativo" soltanto per i conservatori e le accademie, con previsione di accesso ai possessori del titolo di studio del diploma di laurea, mentre per i restanti istituti scolastici la qualifica apicale era costituita dal "responsabile amministrativo", sostituita alla qualifica funzionale di coordinatore amministrativo, cui l’accesso era consentito anche con titoli di studio inferiori al diploma di laurea.

Con il CCNL 26.5.99 – comparto Scuola personale non dirigente, parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 – all’art. 34, viene istituito, con decorrenza 1.9.00, nel quadro dell’unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, "il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado …" (descritto nell’annessa tabella A), con inquadramento in Area D/2; il profilo del responsabile amministrativo è collocato in Area C/1, fino al 31.8.00, quando è sostituito dal profilo del collaboratore amministrativo.

L’art. 8, comma 1, del CCNL 15.3.01, secondo biennio economico 2000/2001 del personale del comparto Scuola, determina il trattamento retributivo di tale personale a decorrere dall’1.9.2000 come segue: – Stipendio iniziale del profilo di provenienza, più il 70% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo, più una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell’eventuale assegno "ad personam", nonchè del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. La retribuzione così determinata "viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche del profilo di direttore amministrativo delle accademie e conservatori" (ove il criterio della temporizzazione consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile ai fini dell’inquadramento, prescindendo perciò da quella effettiva).

L’art. 87 del CCNL 24.07.03, comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003, a decorrere dall’1.1.03, riconosce ai DSGA già destinatati dell’incremento retributivo previsto dall’art. 8, comma 1, del CCNL 15.03.01, un incremento retributivo pari al 30% de differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data del 1.9.2000, e dichiara che, per effetto di tale disposizione, "si realizza il completamento dell’equiparazione retributiva tra il personale appartenente all’ex profilo di responsabile amministrativo e quello del direttore amministrativo delle accademie e conservatori".

A queste disposizioni applicate dall’Amministrazione per determinare il nuovo livello stipendiale con decorrenza 1.9.2000 per gli inquadramenti nel profilo operati "in sede di prima applicazione", i dipendenti interessati, contrappongono innanzi tutto, l’art. 142, lett. f), punto n. 8, del CCNL 24.7.03, comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003, che stabilisce che continua a trovare applicazione nel comparto scuola l’art. 66, comma 4, del CCNL 4.08.95, per il quale "restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, conv. con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4".

Le richiamate norme di diritto (rese applicabili dalla fonte negoziale in linea con il principio generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2), hanno ad oggetto il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante. In particolare, dispone il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13 (Inquadramento economico Passaggi di qualifica funzionale): "Ai fini dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 3 conv. con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli".

La Corte, con la giurisprudenza sopra richiamata, alla quale si aggiunge da ultimo l’Ordinanza di questa Sezione n. 22560/2011 emessa in situazione analoga alla presente, ritiene che le parti stipulanti intesero riservare ai dipendenti inquadrati quali DSGA, "in sede di prima applicazione" e in deroga al requisito del titolo di studio ed alla regola dell’accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante procedura concorsuale, un trattamento economico differenziato ed inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall’applicazione delle regole generali in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio e che sono invece applicabili ai dipendenti che conseguono l’inquadramento in base alle regole ordinarie (titolo di studio e procedura selettiva). La finalità è quella, manifesta, di limitare l’onere finanziario dell’amministrazione correlato ad una "promozione" pressochè automatica (mero giudizio di idoneità all’esito del corso di formazione, ovvero di percorsi professionali).

Orbene, non è condivisibile l’assunto dei ricorrenti secondo cui l’art. 8 del CCNL del 2001 si limiterebbe a ripetere il criterio della temporizzazione già previsto dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, commi 8 e 9.

Dispone, infatti, il comma 8 che, nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, viene attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell’importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale; il comma 9 precisa che, qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione "ad personam" di detta differenza; la differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell’ulteriore progressione economica.

In queste disposizioni il criterio della temporizzazione è limitato all’ipotesi in cui il nuovo stipendio non corrisponda a nessuna delle posizioni stipendiali e viene in rilievo solo "ai fini dell’ulteriore progressione economica". Esso non opera, dunque, in sede di immediato inquadramento, conseguente al mutamento di qualifica, ma opera solo per conferire un qualche peso alla differenza tra le due posizioni stipendiali, dato che in tale caso il personale è inquadrato nella posizione inferiore. Il criterio della temporizzazione, nell’ambito della norma in esame, è destinato ad essere applicato solo in via residuale – ovvero nel caso in cui il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali – ed in un momento successivo all’inquadramento risultante dal mutamento di qualifica, ossia ai fini dell’ulteriore progressione economica. Ben diversamente, nel contesto disciplinato dall’art. 8 del CCNL del 2001, il criterio della temporizzazione non è nè eventuale, nè destinato ad essere applicato in una fase successiva. E’, invece, il criterio di immediata applicazione, primario e necessario "al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche".

Quanto al disposto di cui all’ultimo periodo del D.P.R. n. 199 del 1988, art. 4, comma 13, secondo cui restano ferme le anzianità riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli, si tratta di previsione di carattere generale, derogata dalla speciale norma di cui all’art. 8 CCNL 2001 destinata a regolare una peculiare vicenda di inquadramento in qualifica superiore (pur da considerare equivalente, nell’ambito del sistema contrattuale di classificazione del personale nelle aree, alla previsione normativa relativa alla "carriera").

Nè merita consenso la tesi secondo cui la particolare disciplina di cui all’art. 8 CCNL 2001 sarebbe stata superata dal successivo contratto del 2003, mediante l’affermazione della vigenza del principio generale della rilevanza del servizio non di ruolo e di quello prestato in qualifica inferiore agli effetti della retribuzione spettante nella nuova qualifica (art. 142, lett. f, punto n. 8, del CCNL 24/7/2003).

Questa lettura si pone in contrasto con l’art. 1362 c.c., perchè non valuta adeguatamente il dato letterale costituito dall’espressione "continua a trovare applicazione …", che vale ad escludere l’introduzione di una disposizione nuova, essendosi limitate le parti stipulanti a confermare una regola già operante.

Al riguardo, deve ritenersi che la regola generale del computo dell’intera anzianità in caso di inquadramento in qualifica superiore (art. 66, comma 4, CCNL 4.8.95) era rimasta in vigore ai sensi della "norma di salvaguardia" dettata dall’art. 48 CCNL 26.5. 99 (per la quale "Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili") e della norma finale di cui all’art. 19 dello stesso CCNL 15.3.01 (per la quale "Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL 26.5.1999"). L’impostazione qui contestata si pone, altresì, in contrasto con l’art. 1363 c.c., omettendo di considerare sia il fatto che lo stesso contratto del 2001, da una parte, confermava la richiamata regola generale, dall’altra, vi derogava specificamente con le disposizioni particolari dell’art. 8; sia il disposto dell’art. 87 del contratto del 2003, che si occupa ancora una volta specificamente della peculiare vicenda della creazione del nuovo profilo di DSGA e del relativo trattamento retributivo come determinato proprio ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 2001, esplicitamente richiamato e nel quale la "temporizzazione" risulta funzionale proprio all’aggancio alla retribuzione del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori ed al dichiarato intento di equiparazione. Invero, l’incremento retributivo attribuito dal citato art. 87 deve necessariamente essere considerato nell’ambito della regolamentazione complessiva di cui all’art. 8 del CCNL del 2001 e la clausola in esame comprova ulteriormente come alla vicenda della creazione del nuovo profilo professionale siano dedicati discipline negoziali specifiche, non compatibili con l’applicazione delle regole generali.

Destituita di fondamento è altresì la tesi secondo cui il diritto al superiore inquadramento, siccome decorrente dall’1.9.2000, doveva essere regolato dalla norma generale in tema di computo di anzianità in caso di passaggio di categoria – con la considerazione quindi della complessiva anzianità effettiva – e non dalla (pretesa) norma speciale dell’art. 8 del CCNL del 2001, che non avrebbe potuto incidere retroattivamente sulla consistenza di un diritto già acquisito.

Al riguardo deve rilevarsi che il CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e il biennio economico 1998/1999, pur considerando operativo dall’1.9.2000 il profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi, non ha disciplinato il relativo trattamento economico, come si evince dal fatto che le tabelle D1 e D2, relative agli aumenti stipendiali in vigore rispettivamente dall’1.11.1998 e dall’1.6.1999, e la tabella E, relativa alle posizioni stipendiali in vigore a regime da detta ultima data, comprendono la posizione di direttore amministrativo dei conservatori e delle accademie ma non prendono in considerazione il profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi, il quale non può presumersi regolato ai fini economici come l’altro – pur affine – profilo, dato che i due profili sono considerati distintamente nella tabella A (recante l’elencazione e la descrizione di tutti i profili) e graduati diversamente, in D/1 il profilo già esistente e in D/2 quello di nuova istituzione.

Tale omissione normativa, del resto, trova sistematica spiegazione nel fatto che, come già rilevato, il CCNL sottoscritto nel 1999 regolava il solo biennio economico 1998-1999, mentre per il biennio successivo, nel cui ambito avrebbe cominciato ad operare il nuovo profilo, avrebbe dovuto provvedere ai fini economici un ulteriore contratto collettivo, poi di fatto sottoscritto il 15.3.2001. Si è verificato dunque un breve vuoto normativo, che è stato colmato con giustificati effetti retroattivi appunto dall’art. 8 del CCNL del 2001, il quale – è opportuno sottolineare – espressamente regola, in termini speciali e derogatori, il solo trattamento economico del personale fruente in sede di prima applicazione dell’inquadramento nel nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi. Nè alcun diritto di maggiore portata poteva ritenersi maturato sul piano economico da tale personale al momento stesso dell’entrata in vigore del nuovo inquadramento, anche nell’ipotesi di previo perfezionamento delle procedure per l’accesso al medesimo, in difetto di una parte essenziale della normativa relativa al trattamento economico.

Deve rilevarsi ancora, per completezza, che il trattamento economico assicurato dall’art. 8 del CCNL del 2001 è nettamente superiore a quello in godimento dal personale in questione prima della promozione, poichè in pratica è garantita una maggiorazione stipendiale pari al 70% del differenziale tra le posizioni stipendiali iniziali del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori e del responsabile amministrativo (e successivamente, a seguito del CCNL del 2003, pari al 100% di tale differenziale) oltre ad una futura migliore valorizzazione, in conseguenza del nuovo e migliore inquadramento, del maturato economico eccedente il minimo tabellare acquisito nel profilo di provenienza, che è conservato senza rimanere congelato, perchè è computato ai fini dell’anzianità ai fini economici, secondo il criterio della temporizzazione.

Nè sussiste un contrasto dell’art. 8 del CCNL del 2001 con principi e norme inderogabili.

I contratti collettivi del settore pubblico, pur nella specialità che ne caratterizza il regime giuridico (procedimento di formazione, efficacia erga omnes, rapporto con le norme di diritto), hanno pur sempre natura giuridica negoziale; di conseguenza, le clausole contrattuali sono sottratte al sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’opportunità delle scelte operate dai contraenti anche per quanto concerne l’equiparazione graduale di posizioni analoghe ma non identiche. Nè possono esser ipotizzati contrasti con la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, la quale impone, appunto, di applicare esclusivamente le disposizioni contrattuali in tema di trattamento economico – in relazione a differenziazioni operate proprio dal contratto (vedi Cass. 19 dicembre 2008, n. 29829; 10 marzo 2009, n. 5726; 18 giugno 2008, n. 16504 e 19 giugno 2008 n. 16676; Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16038). Alla stregua del richiamato principio di diritto risultano manifestamente prive di fondamento le argomentazioni relative alla mancanza di valide giustificazioni per negare l’incidenza della reale anzianità di servizio, pur riconosciuta ad ogni altro effetto, sul trattamento economico spettante ai DSGA dal 1.9.00; alla disparità di trattamento con le altre categorie di dipendenti e, in particolare, con quelli che accedono al profilo professionale di DSGA nel periodo successivo alla "prima applicazione" di cui all’art. 34 del CCNL del 1999; al trattamento di fatto praticato ad alcuni dipendenti inquadrati in sede di prima applicazione nel profilo di DSGA con il riconoscimento dell’anzianità effettiva (si tratta, all’evidenza, di comportamenti dell’amministrazione tenuti in contrasto con il disposto dell’art. 45, cit.).

Giova, infine, precisare che nella fattispecie ora in esame l’Amministrazione si vale di poteri di diritto privato ed attua una regolazione del rapporto di lavoro determinata da norme di contenuto negoziale, quali l’art. 34 del CCNL 26.5.99 che istituisce il profilo professionale DSGA e ne individua i requisiti di accesso in sede di prima applicazione, e l’art. 8 del CCNL 15.3.01 che di tale profilo determina il trattamento retributivo a decorrere dall’1.9.00. Oggetto della controversia è, dunque, non l’esercizio di un potere autoritativamente diretto ad incidere sulle posizioni soggettive dei dipendenti, ma l’interpretazione che di quelle norme l’Amministrazione ha fatto nel regolare dette posizioni. L’indagine del giudice è diretta esclusivamente alla verifica della correttezza dell’interpretazione e non anche alla censura di un (peraltro inesistente) potere autoritativo dell’Amministrazione.

In definitiva, il trattamento economico spettante dall’1.9.2000 al personale ATA inquadrato in sede di prima applicazione nel profilo professionale di "direttore dei servizi generali e amministrativi", ai sensi dell’art. 34 CCNL del comparto scuola 26 maggio 1999, è regolato dalla specifica norma di cui all’art. 8 del CCNL 15.3.2001, relativo al secondo biennio economico 2000-2001 dello stesso comparto. Deve, infatti, escludersi che, in forza del principio della parità di trattamento, detto personale possa invocare la più favorevole regola generale che consente il computo dell’intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, sia perchè non è configurabile contrasto con le norme imperative, dato che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento, sia per la specificità della situazione regolata, che nella specie è limitata alla fase del primo inquadramento nel profilo.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 1500,00 per onorario e di Euro 40,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10801

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Svolgimento del processo

In accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio di Oristano della Agenzia delle Entrate la Commissione tributaria ella regione Sardegna sez. 1 Cagliari con sentenza 7.7.2009 n. 47 in totale riforma della decisione di prime cure ha ritenuto legittimo il provvedimento con il quale l’Ufficio finanziano aveva irrogato a SVEA s.r.l. la sanzione amministrativa di Euro 6.192,00 per ciascuno degli anni di imposta 2002 e 2003 per omessa presentazione dei modelli INTRA 2 in dipendenza di acquisti di autovetture usate provenienti da Paesi membri UE essendo stati disconosciuti i presupposti per l’applicazione del regime fiscale speciale c.d. del margine di utile, di cui al D.L. n. 41 del 1995 conv. in L. n. 85 del 1995.

I Giudici territoriali ritenevano insussistenti le condizioni di legge (mancata detrazione dell’IVA da parte del cedente) per l’applicazione di tale regime fiscale speciale, essendo legittimati gli operatori comunitari – che rivestivano la qualità di imprese di autonoleggio – a portare in detrazione l’IVA relativa all’acquisito dei beni strumentali – autovetture, successivamente cedute usate alla società contribuente.

Essendo agevolmente desumibile la qualità delle imprese intestatarie dei beni dai libretti di circolazione dei veicoli, i Giudici di appello hanno accertato la negligenza e superficialità della condotta tenuta dalla società cessionaria in ordine alla verifica delle condizioni legittimanti la applicazione del regime fiscale più favorevole, escludendo la esimente dell’errore commesso in buona fede, ma rideterminando l’importo della sanzione pecuniaria riducendolo ad Euro 650,00 per ciascun anno in applicazione del disposto del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 1 (concorso formale).

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione SVEA s.r.l.

deducendo due motivi. Ha resistito con controricorso la Agenzia delle Entrate.

Motivi della decisione

1. I Giudici di merito hanno ritenuto legittimo il provvedimento di contestazione opposto dalla società contribuente in quanto dai libretti di circolazione delle autovetture acquisiti alla Guardia di Finanza in sede di verifica risultava che i veicoli erano intestati a ditte di autonoleggio, e dunque a soggetti passivi IVA che, acquistando beni strumentali alla attività di impresa, era legittimo presumere avessero portato in detrazione l’IVA, con la conseguenza che veniva per ciò stesso meno il presupposto di legge per l’applicabilità del regime del margine.

Inoltre doveva ritenersi irrilevante la circostanza che i cedenti- comunitari avessero annotato nelle fatture di essersi avvalsi anch’essi del regime del margine, atteso che la regolarità formale della fattura non faceva venire meno l’onere della prova, gravante sul cessionario residente, della effettiva sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste dalla legge per l’applicazione del regime fiscale speciale, ricadendo sul contribuente la responsabilità di tale mancata verifica per imprudenza, negligenza od imperizia, come nel caso di specie in cui la qualità di impresa di autonoleggio delle società-cedenti induceva ad escludere la ricorrenza delle condizioni soggettive predette.

2. Con il primo motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36 conv. in L. 22 marzo 1995, n. 85 e del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 38, comma 4 conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Secondo la società la CTR è incorsa in errore di diritto ritenendo che dalla semplice intestazione del veicolo possa desumersi la effettiva attività svolta dall’intestatario e l’effettiva destinazione del bene dallo stesso acquistato all’esercizio della impresa con conseguente detraibilità dell’IVA e ciò tanto in relazione al primo che ai successivi intestatari del veicolo.

Sostiene la ricorrente che la impresa di autonoleggio potrebbe aver utilizzato la vettura come fringe benefit a favore dei propri dipendenti o comunque potrebbe averla utilizzata al di fuori della propria attività di impresa, e che al cessionario residente non potrebbero richiedersi gravose ed impossibili ricerche da eseguirsi presso gli uffici dello Stato estero laddove i documenti consegnati dal cedente (libretti di circolazione, fatture) appaiano formalmente regolari.

Il motivo è infondato.

Occorre premettere che il regime speciale ed. del margine di utile disciplinato dall’art. 26 bis della 6 Direttiva n 388/1977 del Consiglio in data 17.5.1977 (aggiunto dalla Direttiva n. 94/5/CE del Consiglio in data 14.2.1994. che ha ricevuto attuazione con il D.L. 23 febbraio 1994, n. 41, artt. 36-40 conv. in L. 22 marzo 1995, n. 85) si configura come regime fiscale speciale di natura derogatoria del regime ordinario IVA, avente carattere opzionale (essendo rimessa al contribuente la scelta di avvalersi del regime ordinario IVA o di quello speciale), ed in quanto funzionale ad evitare il fenomeno della doppia imposizione (cfr. terzo considerando Dir. CE n. 5/1994) assume come condizione indefettibile di applicabilità la indeducibilità dell’Iva versata dal cedente-operatore comunitario in occasione dell’acquisto del bene (ovvero che il cedente abbia assolto l’IVA in modo definitivo, senza poter esercitare alcuna rivalsa, altrimenti in luogo di evitare una doppia imposizione si attribuirebbe al cessionario una ingiustificata agevolazione fiscale), dovendo in conseguenza il cedente, soggetto passivo di imposta comunitario, rispondere ad uno dei seguenti requisiti soggettivi individuati dal D.L. n. 41 del 1995, art. 36, comma 1 conv. in L. n. 85 del 1995: 1-soggetto privato consumatore: 2- soggetto che non abbia potuto detrarre l’imposta; 3-soggetto che agisca in regime di franchigia nel proprio Stato membro; 4-soggetto che abbia, a sua volta, assoggettato l’operazione al regime del margine di utile.

Tali condizioni non sono venute meno con l’art. 2 Direttiva 2001/15/CE del Consiglio in data 20.12.2001 (che ha modificalo l’art. 28 novies paragr. 3 della citata 6 direttiva sulla cifra di affari, e che ha ricevuto attuazione, soltanto tre anni dopo, con il D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52, art. 1, che ha sostituito il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 31) con il quale è stato introdotto l’obbligo di annotazione in fattura – in caso di applicazione del regime del margine di utile – dell’espresso riferimento agli artt. 26 o 26 bis della Dir. CE n. 388/1977 ovvero alle corrispondenti disposizioni nazionali, o ancora della specificazione di altre informazioni che indichino che è stato applicato il regime di margine di utile, atteso che la regolarità formale della fattura assolve ad una esigenza di chiarezza e trasparenza nel rapporto tributario ma non può evidentemente surrogarsi ai presupposti di fatto e diritto che la legge richiede per l’applicabilità del regime fiscale derogatorio. Tanto premesso occorre rilevare:

– che il regime cd. del margine rappresenta un regime "speciale" rispetto all’ordinario regime impositivo riguardante gli acquisti intracomunitari e che pertanto è onere del contribuente provare, a fronte di una contestazione dell’amministrazione, la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano la deroga al normale regime impositivo (cfr. Corte cass. 5 sez. 31.1.2011 n. 2227. in motivazione);

il difetto di tale prova comporta l’inapplicabilità del regime "de quo", indipendentemente dalla consapevolezza che della inesistenza dei presupposti abbia avuto il cessionario, potendo eventualmente tale difetto di consapevolezza incidere solo sull’aspetto sanzionatorio (cfr. Corte cass. 5 sez. 31.1.2011 n. 2227);

– non vale allegare la estrema gravosità dell’onere di diligenza che graverebbe sul concessionario per svolgere gli accertamenti in ordine alle condizioni di soggetti residenti in altro Paese membro, quando "nel caso di autoveicoli, l’eventuale insussistenza di tali requisiti può talvolta essere agevolmente desunta dai libretti di circolazione", cosicchè va senz’altro affermata l’esistenza di un particolare onere di diligenza in capo all’acquirente, anche mediato, riguardo a dati risultanti dai libretti di circolazione" (cfr. Corte cass. 5 sez. 12.2.2010 n. 3427, in motivazione).

Pertanto il "rischio fiscale" della operazione intracomunitaria realizzata con applicazione del regime del margine in difetto dei presupposti richiesti (nella specie per mancanza dei requisiti fiscali soggettivi degli operatori comunitari-cedenti), ricade sul cessionario, tenuto a verificare preventivamene la regolarità sostanziale della operazione (e non soltanto la regolarità formale della fattura) anche in relazione alla condizione soggettiva del cedente, alla stregua del particolare onere di diligenza posto a suo carico, risultando maggiore il grado di impegno esigibile in dipendenza della qualità professionale del cessionario, ove trattasi di operatore commerciale del settore.

Nello specifico caso la agevole rilevazione dai documenti di circolazione della qualità di autonoleggiatore delle società- cedenti, e quindi della qualità di soggetti che – secondo l’"id quod plerumque accidit" acquistano autoveicoli da destinare alla propria attività imprenditoriale con consegnate legittimazione a portare in detrazione l’IVA sull’acquisto del bene strumentale, doveva indurre la SVEA s.r.l. ad acquisire preventivamente dai cedenti le prove attestanti la mancata detrazione della imposta, nel Paese membro da cui provenivano i veicoli, rimanendo escluso in conseguenza un incolpevole affidamento della società cessionaria fondato meramente sulla annotazione in iattura della applicazione del regime del margine, non essendo sufficiente tale sola indicazione a determinare un artificio o raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto- cessionario nonostante la dovuta diligenza impiegata, laddove in relazione alle specifiche circostanze siano dallo stesso rilevati o possano comunque essere rilevabili ulteriori elementi fattuali (nella specie il tipo di attività imprenditoriale svolta dalle società di autonoleggio) che presentino una connotazione antitetica alle condizioni soggettive dell’operatore-cedente previste per l’applicabilità del regime del margine di utile, e rendano pertanto necessaria la acquisizione di informazioni certe sull’effettivo assolvimento a monte dell’IVA in via definitiva (come ipotizzato dalla stesa ricorrente: es. utilizzo del veicolo come fringe benefit e non come bene strumentale all’esercizio della impresa) al fine di dirimere ogni possibile futura contestazione in ordine alla correttezza fiscale della operazione intracomunitaria.

3. Con il secondo motivo la società ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La società sostiene che la CTR sarebbe incorsa nella violazione del divieto di "praesumptio de praesumpto" ex art. 2727 c.c., da un lato, avendo ritenuto che i primi intestatari dei veicoli, in quanto imprese di autonoleggio, avessero portato in detrazione l’IVA;

successivamente presumendo che detti veicoli fossero stati ceduti ai successivi intestatari danti causa della SVEA s.r.l..

Il motivo è privo di pregio.

Premesso che la società, quanto alla prima inferenza probatoria, non evidenzia alcun vizio logico nella applicazione dello schema della prova presuntiva da parte della CTR, limitandosi ad affermare apoditticamente che non potrebbe considerarsi "certa" la conseguenza (detrazione IVA) tratta dal fatto noto (qualità della società di autonoleggio), rileva il Collegio che, spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di legittimità in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso da giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Corte cass. 3 sez. 11.5.2007 n. 10847; Corte cass. 3 sez. 2.4.2009 n. 8023).

Le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l’attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione (cfr. Corte cass. 3 sez. 11.5.2007 n. 10847; id. 3 sez. 13.11.2009 n. 24028; id. 2 sez. 27.10.2010 n. 21961), atteso che, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori.

essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice. Da ciò consegue che il convincimento del giudice sulla verità di un fatto può basarsi anche su una sola presunzione, eventualmente in contrasto con altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari alla sola condizione che fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria (cfr. Corte cass. 1 sez. 26.3.2003 n. 4472; id. 3 sez. 18.4.2007 n. 9245; id. 3 sez. 11.9.2007 n. 19088;

id. 1 sez. 1.8.2007 n. 16993; id. 5 sez. 8.4.2009 n. 8484), con la ulteriore precisazione che non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, cioè che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Corte cass. 1 sez. 1.8.2007 n. 16993; id. 5 sez. 8.4.2009 n. 8484).

Orbene la CTR ha fatto corretta applicazione dei principi sopra riferiti deducendo dal fatto noto della qualità soggettiva delle imprese cedenti (società di autonoleggio) la conoscenza del fatto incerto (assolvimento in via definitiva o di mera anticipazione salvo rivalsa dell’IVA), correttamente individuando come "conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità la detrazione dell’IVA da parte di società che, in considerazione dello specifico oggetto sociale, acquistavano veicoli in quanto beni strumentali destinati all’esercizio della impresa.

Quanto alla violazione del divieto di doppia presunzione, la censura si palesa di difficile comprensione ed è comunque inammissibile per difetto di autosufficienza del motivo in ordine alla individuazione dei soggetti diversi dalle società di autonoleggio (definite dalla ricorrente come intestatane della "prima immatricolazione" dei veicoli) che avrebbero ceduto i veicoli usati a SVEA s.r.l.. Dalla sentenza impugnata risulta, infatti, che "le vetture acquistate provenivano da società di autonoleggio o similari", mentre alcun accenno è contenuto in ordine alla circostanza -allegata dalla ricorrente-secondo cui i soggetti comunitari che avevano ceduto i veicoli a SVEA s.r.l. non fossero società di autonoleggio, tale ipotesi, diversamente da quanto ipotizzato dalla controricorrente, non trova adeguato supporto nel passo motivazionale in cui la CTR esclude il regime del margine di utile "in considerazione dell’attività svolta dalla ditta inizialmente acquirente dei mezzi ceduti", dovendo piuttosto intendere che con tale espressione lessicale Giudici di merito abbiano voluto distinguere cronologicamente il momento iniziale di acquisto del bene da parte dell’operatore comunitario, dal successivo acquisto del medesimo bene da parte del cessionario residente, non risultando in contrario acquisiti agli atti del processo – e neppure indicati dalla società nel ricorso – i dati identificativi e le qualità soggettive degli asseriti danti causa comunitari della SVEA s.r.l. diversi dalle società di autonoleggio.

4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, e la società contribuente condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso e condanna SVEA s.r.l. alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 600,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-01-2013) 13-02-2013, n. 7069

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Crema in data 20/04/2011 relativamente alla affermazione di colpevolezza di B.V. e S.P. in ordine ai reati di maltrattamenti (capi A e B), commessi in danno dei figli minori B.F.A., B.P. e S.I.. Secondo l’ipotesi accusatoria gli Imputati costringevano sistematicamente la figlia F.A. a chiedere l’elemosina nei pressi dei cimiteri e di alcuni supermercati, mentre gli altri due figli accompagnavano la madre nello svolgimento della medesima attività, picchiavano frequentemente i predetti figli minori anche mediante l’uso di una cintura o con corpi contundenti, picchiavano il figlio più piccolo quando faceva pipì a letto, impedivano ai figli maggiori di frequentare la scuola, cagionandone l’analfabetismo. La sentenza ha rigettato gli appelli degli imputati con i quali si contestava l’affermazione di colpevolezza e si chiedeva, in subordine, la riduzione della pena, mentre ha elevato quella inflitta dal giudice di primo grado al B. in accoglimento dell’appello del P.M. sul punto. E’ da precisare che il processo aveva ad oggetto anche un’imputazione di abusi sessuali a carico di tale Bu.Pe., che sarebbero stati commessi in danno della B.F., e un’analoga imputazione a carico della S.P. ai sensi dell’art. 40 c.p., comma 2. Gli imputati erano stati assolti da tali contestazioni dal giudice di primo grado e la Corte territoriale ha rigettato l’appello proposto dal P.M. su tale punto.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso, tramite, il difensore gli imputati che la denunciano per violazione di legge con due motivi di gravame.

2.1 Violazione degli art. 589 e 597 c.p.p..

Si deduce che il P.G. di udienza aveva rinunciato all’appello incidentale proposto dal pubblico ministero nei confronti del B., avendo chiesto la conferma della sentenza impugnata. La Corte territoriale, applicando al predetto imputato una pena maggiore di quella già inflittagli in primo grado ha, perciò, violato il divieto di reformatio in peius.

2.2 Violazione degli art. 194 e 195 c.p.p..

Si deduce che l’affermazione di colpevolezza è sostanzialmente fondata sulla deposizione dai testi de relato Z.S., Be.Ma. e Za.Ma., i quali, nel riferire dell’attività di accattonaggio della minore A., nonchè delle minacce ricevute dalla stessa dai genitori, fanno riferimento alle dichiarazioni rese loro da una terza persona rimasta ignota che avrebbe chiesto loro aiuto. Non risulta inoltre che sia stata esperita una procedura per ricercare l’informatore dei predetti testi, con la conseguente inutilizzabilità delle loro dichiarazioni.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 Osserva la Corte, in relazione al primo motivo di gravame, che la rinuncia all’impugnazione è atto formale che non ammette equipollenti e, pertanto, non danno luogo a rinuncia le conclusioni di udienza con cui il pubblico ministero chieda la conferma della sentenza di condanna di primo grado, gravata da un appello del suo ufficio in relazione alla quantificazione della pena (Sez. 1, sentenza n. 4512 del 21/01/2011, Bonaiuto ed altri, rv. 249496;

massime precedenti conformi; n. 2529 del 1196 rv. 204577, n. 8005 del 1997 rv. 209085, n. 8204 del 1998 rv. 211360, n. 40433 del 2003 rv.

228437, n. 43363 del 2005, rv. 232454).

2.2 E’ altresì manifestamente infondato, oltre che inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c., il secondo motivo di gravame.

I ricorrenti non hanno denunciato con i motivi di appello la violazione degli artt. 194 e 195 c.p.p., con la conseguente inammissibilità della doglianza sul punto in sede di legittimità.

Peraltro, i testi indicati dai ricorrenti sono indicati come testi de relato delle dichiarazioni rese dalla stessa F.A., mentre la affermazione di colpevolezza è anche fondata sulle dichiarazioni dirette della teste M.G.A., totalmente ignorate dai ricorrenti.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, nonchè la preclusione per questa Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento della somma di Euro mille ciascuno alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2013



Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.