Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-12-2011, n. 28690 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 732/07 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda del lavoratore, dichiarava la nullità del termine applicato da Poste Italiane S.p.A. al contratto di lavoro stipulato con A.R. per il periodo 20.12.99 -29.2.2000 e la conversione del rapporto in quello a tempo indeterminato, con condanna della società a pagare al dipendente le retribuzioni maturate dalla data della messa in mora, ravvisata nel tentativo obbligatorio di conciliazione promosso ex art. 410 c.p.c..

La Corte territoriale, esclusa l’eccepita risoluzione del contratto per mutuo consenso in quanto dalla mera inerzia del lavoratore prima di agire in giudizio non poteva desumersi una sua rinuncia alla prosecuzione del rapporto di lavoro, accertava che l’apposizione del termine al contratto di lavoro era stata giustificata dalla datrice di lavoro con il richiamo alla disciplina legale e all’art. 8 CCNL 26.11.1994, nonchè al successivo accordo integrativo del 25.9.97, in particolare per far fronte alle esigenze di carattere straordinario conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane. La Corte d’Appello, rilevato che le assunzioni a tempo determinato erano legittimate dalla contrattazione collettiva solo fino al 30.4.1998, data di scadenza della proroga per l’esercizio della facoltà, per l’azienda, di procedere ad assunzioni a termine per sopperire alle dette esigenze, e che – invece – nella specie il contratto di lavoro era stato stipulato successivamente a quella data, aveva statuito che il termine risultava illegittimamente apposto.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi ad otto motivi (sebbene nella numerazione del ricorso ne siano erroneamente indicati sette), poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso l’ A., che a sua volta spiega ricorso incidentale per mancata motivazione della compensazione delle spese di lite disposta dalla Corte d’Appello.

Motivi della decisione

1- Preliminarmente ex art. 335 c.p.c. i ricorsi vanno riuniti, avendo ad oggetto la stessa sentenza.

Con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge ( artt 1372, 1175, 1375, 1427 e 1431 e 2697 c.c.) nella parte in cui la Corte territoriale non ha ravvisato il mutuo consenso a non riattivare il rapporto di lavoro in fatti incompatibili con la volontà di mantenerlo in vita, come la prolungata inerzia del dipendente dopo la scadenza del termine e l’accettazione del TFR; anzi – prosegue la ricorrente – in violazione degli artt. 116, 420 e 437 c.p.c. i giudici d’appello hanno giustificato tale indugio con l’aspettativa, da parte del lavoratore medesimo, di una futura nuova assunzione, altrimenti impedita da una direttiva aziendale, tardivamente prodotta in appello, che vietava la stipula di contratti a tempo determinato con chi avesse in corso un contenzioso con Poste Italiane.

Sotto quest’ultimo aspetto la ricorrente lamenta, altresì, vizio di motivazione con il secondo motivo.

La prima delle suddette censure è infondata, mentre la seconda risulta assorbita.

Invero, la più recente giurisprudenza di questa S.C. – cui va data continuità – è ormai consolidata nello statuire che "Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine è di per sè insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso in quanto, affinchè possa configurarsi una tale risoluzione, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo dovendosi, peraltro, considerare che l’azione diretta a far valere la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, per violazione delle disposizioni che individuano le ipotesi in cui è consentita l’assunzione a tempo determinato, si configura come azione di nullità parziale del contratto per contrasto con norme imperative ex art. 1418 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2, di natura imprescrittibile pur essendo soggetti a prescrizione i diritti che discendono dal rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione "ex lege" del rapporto a tempo determinato cui era stato apposto illegittimamente il termine. (Nella specie, relativa ad una pluralità di contratti a tempo determinato conclusi tra un aiuto arredatore e la RAI S.p.a., la S.C., in applicazione dell’anzidetto princìpio ha ritenuto che correttamente la Corte di merito avesse dichiarato la nullità del termine apposto, restando priva di rilievo la mera inerzia tenuta dal lavoratore per oltre un anno e mezzo, dalla scadenza del termine dell’ultimo dei cinque contratti intervenuti)." (Cass. 15.11.2010 n. 23057; conf. Cass. 1.2.2010 n. 2279).

Ancora più di recente, Cass. n. 9583/2011 ha ribadito che "nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo".

In senso conforme si vedano, altresì, Cass. 10.11.2008 n. 26935;

Cass. 28.9.2007 n. 20390; Cass. 17.12.2004 n. 23554; Cass. 11.12.2001 n. 15621 ed innumerevoli altre.

Aggiunge, ancora la cit. sentenza n. 9583/2011 che "grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro" (v, ancora, in senso conforme, Cass. 2.12.2002 n. 17070).

Ebbene, tutte le sentenze citate hanno, nel caso concreto sottoposto all’esame della S.C., ritenuto giuridicamente corretta (oltre che immune da vizi logici) l’affermazione dei giudici di merito secondo cui la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto, anche se protratta per due o tre anni o più, non fosse sufficiente, in mancanza di ulteriori elementi di valutazione, a far ritenere la sussistenza dei presupposti della risoluzione del rapporto per tacito mutuo consenso. Aggiunge icasticamente Cass. n. 23501/2010, cit:

"D’altra parte, come è noto, l’azione diretta a far valere la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, per violazione delle disposizioni che individuano le ipotesi in cui è consentita l’assunzione a tempo determinato, si configura come azione di nullità parziale del contratto per contrasto con nome imperative ex art. 1418 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2. Essa, pertanto, ai sensi dell’art. 1422 c.c., è imprescrittibile, pur essendo soggetti a prescrizione i diritti che discendono dal rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione ex lege per illegittimità del termine apposto. Ne consegue che il mero decorso del tempo tra la scadenza del contratto e la proposizione di siffatta azione giudiziale non può, di per sè solo, costituire elemento idoneo ad esprimere in maniera inequivocabile la volontà delle parti di risolvere il rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione ovvero, in un ottica che svaluti il ruolo e la rilevanza della volontà delle parti intesa in senso psicologico, elemento obiettivo, socialmente e giuridicamente valutabile come risoluzione per tacito mutuo consenso (v. Cass., 15/12/97 n. 12665; Cass., 25/3/93 n. 824). Comunque, consentendo l’ordinamento di esercitare il diritto entro limiti di tempo predeterminati, o l’azione di nullità senza limiti, il tempo stesso non può contestualmente e contraddittoriamente produrre, da solo e di per sè, anche un effetto di contenuto opposto, cioè l’estinzione del diritto ovvero una presunzione in tal senso, atteso che una siffatta conclusione sostanzialmente finirebbe per vanificare il principio dell’imprescrittibilità dell’azione di nullità e/o la disciplina della prescrizione, la cui maturazione verrebbe contra legem anticipata secondo contingenti e discrezionali apprezzamenti. Per tali ragioni appare necessario, per la configurabilità di una risoluzione per mutuo consenso, manifestatasi in pendenza del termine per l’esercizio del diritto o dell’azione, che il decorso del tempo sia accompagnato da ulteriori circostanze oggettive le quali, per le loro caratteristiche di incompatibilità con la prosecuzione del rapporto, possano essere complessivamente interpretate nel senso di denotare "una volontà chiara e certa delle parti di volere, d’accordo tra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo" (v. anche Cass., 2/12/2000 n. 15403; Cass., 20/4/98 n. 4003). E’, inoltre, onere della parte che faccia valere in giudizio la risoluzione per mutuo consenso allegare prima e provare poi siffatte circostanze (v. Cass. sez. lav. n. 2279 dell’1/2/2010, n. 16303 del 12/7/2010, n. 15624 del 6/7/2007)" (v., altresì, Cass. n. 23499/2010 cit. ed altre ancora).

Riepilogando, per aversi tacito mutuo consenso inteso a risolvere o comunque a non proseguire il rapporto di lavoro non basta il mero decorso del tempo fra la scadenza del termine illegittimamente apposto e la relativa impugnazione giudiziale, ma è necessario il concorso di ulteriori e significative circostanze tali da far desumere in maniera chiara e certa la comune volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, circostanze della cui allegazione e prova è gravato il datore di lavoro (ovvero la parte che eccepisce un tacito mutuo consenso).

In conclusione, anche a prescindere dalle ulteriori considerazioni svolte dall’impugnata sentenza sulle aspettative del lavoratore, ad ogni modo il mero decorso del tempo non avrebbe mai potuto dare luogo al mutuo consenso di cui parla la società ricorrente, il che assorbe le ulteriori censure di violazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2 (concernente la tardiva produzione della direttiva aziendale di cui sopra) e di vizio di motivazione.

Quanto alla circostanza dell’asserita incontestata accettazione del TFR da parte dell’odierno controricorrente, basti notare che il ricorso non è nemmeno autosufficiente perchè non chiarisce in quale atto difensivo o verbale d’udienza la società ricorrente la avrebbe allegata.

2- Con il terzo motivo la società ricorrente deduce un vizio di ultrapetizione per avere la sentenza impugnata rilevato d’ufficio – in violazione degli artt. 99, 112 e 414 c.p.c. e dell’art. 1421 c.c. – la nullità del contratto a tempo determinato in quanto stipulato oltre la data del 30.4.98, data ultima della copertura autorizzatoli a derivante dall’art. 8 CCNL 26.11.1994, nonchè dal successivo accordo integrativo del 25.9.97, senza che nel ricorso introduttivo di primo grado se ne fosse in qualche modo dedotta la scadenza di efficacia temporale.

Il motivo è infondato in virtù del preliminare rilievo che l’allegazione dell’esistenza di accordi sindacali idonei, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 ad estendere la casistica di cui alla L. n. 230 del 1962 (nel cui arco di vigenza è stato stipulato il contratto a tempo determinato per cui è causa) integra non già causa petendi della domanda attrice di nullità della clausola di apposizione del termine (fondata, appunto, sulla mancanza di ragioni giustificatrici dell’apposizione del tennine), bensì eccezione del convenuto, rispetto alla quale l’attore non aveva alcun onere di preventiva presa di posizione nel redigere il ricorso ex art. 414 c.p.c., ma solo di successiva controeccezione in corso di causa, rilevabile anche d’ufficio ex art. 1421 c.c. versandosi in ipotesi di nullità. 3- Con il quarto motivo (erroneamente indicato come terzo in ricorso) la società ricorrente deduce violazione di legge per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto necessario un limite temporale alla contrattazione collettiva autorizzata, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 ad estendere il novero delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine in deroga a quelle di cui alla L. n. 230 del 1962.

La doglianza è infondata. L’impugnata sentenza non ha affatto statuito la necessità di un qualche limite temporale, ma ha semplicemente attribuito rilievo decisivo alla considerazione che i contratti in oggetto sono stati stipulati – ai sensi dell’art. 8 CCNL del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25.9.97 – in data successiva al 30.4.98, allorquando era espressamente venuta meno la copertura autorizzatoria prevista dalla stessa autonomia collettiva.

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al CCNL del 2001 e al D.Lgs. n. 368/2001) – è sufficiente a sostenere l’affermata nullità del termine apposto ai contratti de quibus.

A tale riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2.3.2006 n. 4588 è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere dì definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro dì procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4.8.2008 n. 21063; cfr., altresì, Cass. 20.4.2006 n. 9245; Cass. 7.3.2005 n. 4862; Cass. 26.7.2004 n. 14011).

Ove però – come accaduto nel caso di specie – un limite temporale (quello del 30.4.98) sia stato in concreto previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo), la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v., ex aliis, Cass. n. 316/2011; Cass. 23.8.2006 n. 18383; Cass. 14.4.2005 n. 7745; Cass. 14.2.2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 5 (cfr., ex aliis, Cass. n. 316/2011, cit.; Cass. 10.10.2007 n. 20608;

Cass. 28.1.2008 n. 28450; Cass. 4.8.2008 n. 21062; Cass. 27.3.2008 n . 7979; Cass. n. 18376/2006).

In base a tale orientamento consolidato non merita, quindi, censura la statuita la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo, il che assorbe ogni ulteriore argomentazione a riguardo svolta in ricorso.

4- Con il quinto motivo (erroneamente indicato come quarto in ricorso) la società ricorrente denuncia violazione di legge e degli accordi sindacali del 25.9.97 e successivi, in connessione con l’art. 1362 c.c. e segg., nella parte in cui l’impugnata sentenza, nell’interpretare il senso del limite temporale del 30.4.98, non ha tenuto conto del susseguente perdurare delle esigenze di ristrutturazione aziendale, della natura meramente ricognitiva degli accordi medesimi, della proroga di 30 gg. pattuita per i contratti a termine in scadenza al 30.4.98, della mancanza di disdetta degli accordi collettivi da parte delle OO.SS., vale a dire di un complessivo contegno delle parti utilizzabile a fini ermeneutici ex art. 1362 cpv. c.c. Il motivo è da disattendersi sotto plurimi aspetti.

In primo luogo non è autosufficiente – per mancato deposito o trascrizione integrale del testo nella parte in cui deduce una violazione degli accordi collettivi nazionali invocati, di cui il ricorso si limita a riprodurre meri stralci.

In secondo, per quel che concerne la pretesa violazione dei criteri codicistici di interpretazione dei contratti, basti rammentare che questa Corte Suprema ha sempre ritenuto corretta l’interpretazione fornita dai giudici di merito della valenza del termine del 30.4.98, atteso che il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti; infatti, nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex aliis, Cass. 28.8.2003 n. 12245; Cass. 25.8.2003 n. 12453).

Inoltre è stato rilevato che tale interpretazione è rispettosa del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 c.c. a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; e infatti si attribuisce un significato agli accordi attuativi de quibus (nel senso che con essi erano stati stabiliti termini successivi di scadenza alla facoltà di assunzione a tempo, termini che non figuravano nel primo accordo sindacale del 25.9.97); diversamente opinando, ritenendo cioè che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, siano privi di senso (così testualmente Cass. 14.2.2004 n. 2866).

Infine, questa Corte Suprema ha ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18.1.2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, vale a dire quando il diritto del lavoratore si era già perfezionato; invero, ove pure le parti avessero espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la conclusione affermata dai giudici del merito è comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto – in realtà – solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di autorizzare retroattivamente la stipula di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 11.2.2010 n. 3116; Cass. 12.3.2004 n. 5141).

5- Con il sesto motivo (erroneamente indicato come quinto in ricorso) Poste Italiane S.p.A. denuncia vizio di insufficiente motivazione per avere la Corte territoriale esposto in modo inidoneo le ragioni del rapporto tra il contratto collettivo e l’accordo sindacale del 25.9.97 e i successivi accordi attuativi, in relazione al supposto limite temporale cui sarebbero state subordinate le assunzioni a termine.

Il motivo è inammissibile perchè, essendo stato formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma. 1, n. 5, ex art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis, vista la data di deposito dell’impugnata sentenza), si sarebbe dovuto concludere, per costante giurisprudenza di questa S.C., con un momento di sintesi del fatto controverso e decisivo, per circoscriverne puntualmente i limiti in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ex aliis, Cass. S.U. 1. 10.07 n. 20603; Cass. Sez. 3^ 25.2.08 n. 4719; Cass. Sez. 3^ 30.12.09 n. 27680). Ciò non è avvenuto.

6- Con il settimo motivo (erroneamente indicato come sesto in ricorso) la società ricorrente deduce una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo al rigetto dell’eccezione relativa all’aliunde perceptum, gravando sul lavoratore l’onere di provare di aver posto in essere ogni accorgimento utile ad eliminare o limitare il danno delle retribuzioni perdute.

Il motivo è inammissibile perchè in buona parte estraneo alle argomentazioni sviluppate nel motivo e comunque astratto, senza alcun riferimento all’errore di diritto che sarebbe stato commesso dai giudici nel caso concreto (cfr. Cass. n. 316/2011): si tenga presente che il quesito ex art. 366 bis c.p.c. deve essere formulato in maniera specifica e pertinente alla fattispecie cui si riferisce la censura (cfr., ad es., Cass. S.U. 5.1.2007 n. 36 e 5.2.2008 n. 2658).

7- Con l’ottavo motivo (erroneamente indicato come settimo in ricorso) la società ricorrente deduce vizio di motivazione riguardo alla ritenuta decorrenza del diritto alle retribuzione dalla messa in mora, ravvisata nell’instaurazione del tentativo obbligatorio di conciliazione nonostante che la relativa richiesta, non contenendo alcuna offerta di prestazione, risulti inidonea a costituire in mora la società.

Il motivo è inammissibile perchè, in sostanza, veicola attraverso il richiamo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 quella che, semmai, integrerebbe una violazione di legge e non un vizio di motivazione su un fatto decisivo e controverso.

Invero, l’avvenuto espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione è un fatto – per altro, (pre)processuale, mentre il cit. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 si riferisce a quelli extraprocessuali – pacifico (nè le parti ne hanno discusso il contenuto): controverse ne sono soltanto le eventuali conseguenze giuridiche ai fini dell’art. 1218 c.c., ma ciò da luogo ad una questione di diritto e non di motivazione in fatto.

Le considerazioni sopra svolte assorbono la questione, ventilata da Poste Italiane S.p.A. in sede di memoria ex art. 378 c.p.c., relativa all’eventuale incidenza, nella vicenda in esame, del sopravvenuto L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7,: peraltro, per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso è necessario non solo che quest’ultima sia pertinente alle questioni oggetto di censura (in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso: cfr. Cass. 8.5.2006 n. 10547; Cass. 27.2.2004 n. 4070), ma anche che il motivo investa – sia pure indirettamente – il tema coinvolto nella disciplina sopravvenuta e che il motivo medesimo sia ammissibile, ciò che non ricorre nella fattispecie in esame.

8- Il lavoratore spiega a sua volta ricorso incidentale per mancata motivazione della compensazione delle spese del giudizio disposta dalla Corte d’Appello.

La doglianza è infondata per il dirimente rilievo che – in realtà – l’impugnata sentenza ha motivato la compensazione delle spese di lite con i contrasti giurisprudenziali in sede di merito sulle questioni oggetto del contendere, il che costituisce idonea argomentazione ai fini dell’art. 92 c.p.c., comma 2, sia vecchio che nuovo testo.

9- In conclusione, entrambi i ricorsi sono da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di Poste Italiane S.p.A..

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 40,00 oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari e oltre rimborso spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-05-2011) 14-09-2011, n. 34074Sentenza di non luogo a procedere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 14/7/2010 il G.U.P. del Tribunale di Chieti, in sede di udienza preliminare, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Co.Ca., perchè il fatto non sussiste, per il delitto di cui all’art. 589 c.p. per omicidio colposo in danno di P.L.. All’imputata era stato fatto carico di non avere rispettato uno stop, impegnando un incrocio senza dare la precedenza ad una moto che sopraggiungeva, così determinando lo scontro tra i veicoli ed il decesso del conducente del motoveicolo (in (OMISSIS)). Osservava il G.U.P. che dalle indagini svolte era emerso che la Costa si era fermata allo stop per poi riprendere la marcia quando la motocicletta era lontana circa 80 mt. Solo la imprevedibile alta velocità del motoveicolo, circa 130 km/h aveva determinato il sinistro, in quanto era piombata sull’auto la cui conducente aveva confidato di poter in sicurezza effettuare la svolta.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore delle parti civili, lamentando:

2.1. la violazione di legge per avere il GUP effettuato valutazioni sul merito dell’accusa andando oltre i limiti dei poteri conferitigli della mera valutazione processuale del fondamento dell’azione penale;

2.2. la manifesta illogicità della motivazione, laddove la sentenza basava il proscioglimento sulla mera dichiarazione dell’imputata di essersi fermata allo stop che non aveva trovato alcun riscontro probatorio. Peraltro l’unico dato certo era che l’imputata aveva avvistato o quantomeno aveva la possibilità di avvistare la moto e, nonostante ciò, aveva impegnato l’incrocio.

2.3. la erronea applicazione della legge penale, laddove il GUP aveva fatto riferimento al principio di affidamento, laddove l’alta velocità di una moto su una strada rettilinea non era una circostanza imprevedibile, nè la Costa poteva essere conoscenza dei limiti di velocità siti a distanza dall’incrocio.

Con memoria del 18/4/2011 il difensore dell’imputata ha chiesto dichiarasi la inammissibilità dei ricorsi, non avendo la persona danneggiata, costituita parte civile, legittimazione a proporre impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

3.1. In ordine alla eccezione di natura processuale formulata dal difensore dell’imputata, va osservato che le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno statuito che la parte civile, se persona offesa dal reato, è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza preliminare e che tale impugnazione è proposta esclusivamente agli effetti penali (Cass. Sez. u, sentenza n. 25695 dei 29/05/2008 cc. (dep. 24/06/2008), D’Eramo, Rv. 239701). Infatti, l’esercizio di tale potere è posto a tutela dell’interesse di tali soggetti alla repressione del fatto criminoso nella più accentuata tutela, riconosciuta anche dalle fonti internazionali, della posizione del titolare del bene leso dal reato rispetto al mero danneggiato, e potendo il legislatore conferire lo stimolo all’esercizio dell’azione penale anche a soggetti diversi dal pubblico ministero purchè l’obbligo di tale esercizio resti comunque fermo in capo a quest’ultimo ai sensi dell’art. 112 Cost..

Nel caso di specie, le parti civili costituite, essendo prossimi congiunti della persona offesa deceduta, sono legittimate ad esercitare i poteri conferiti a quest’ultima, ai sensi dell’art. 90 c.p.p., comma 3. Per quanto detto va dichiarata la infondatezza della censura di natura processuale formulata dalla difesa dell’imputato.

3.2. Quanto ai formulati motivi di ricorso, va osservato che il G.U.P. ha fatto malgoverno del principio di affidamento in tema di reati colposi ed in particolare in materia di circolazione stradale.

Invero questa Corte ha, con consolidato orientamento, statuito un principio opposto a quello sostenuto in sentenza dal giudice di merito. In un caso analogo a quello per cui si procede, si è affermato che "In tema di circolazione stradale, il conducente del veicolo tenuto a cedere la precedenza nell’impegnare un crocevia deve usare la prudenza e diligenza necessarie ad eseguire in sicurezza la manovra di attraversamento, non potendo fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti siano a loro volta gravati dall’obbligo di rallentare in prossimità dell’incrocio, giacchè l’eccessiva velocità di questi ultimi, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell’incidente eventualmente occorso, di per sè non sufficiente ad escludere la responsabilità dello stesso conducente" (Cass. sez. 4, Sentenza n. 33385 del 08/07/2008 Ud. (dep. 12/08/2008), Ianniello, Rv. 240899;

vedi anche : Cass. Sez. 4, Sentenza n. 13265 del 28/06/1990 Ud. (dep. 10/10/1990), Torcolacci, Rv. 185486; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 6116 del 02/02/1989 Ud. (dep. 21/04/1989), Bandini, Rv. 181115).

Ciò premesso, in ordine alla delimitazione dei poteri del G.U.P. nella fase decisionale dell’udienza preliminare, va ricordato che la previsione di cui all’art. 425 c.p.p., comma 3, (per la quale il G.U.P. deve emettere sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti o contraddittori) è qualificata dall’ultima parte del suddetto comma 3 che impone tale decisione soltanto ove i predetti elementi siano comunque inidonei a sostenere l’accusa in giudizio. Ne deriva che solo una prognosi di inutilità del dibattimento relativa alla evoluzione, in senso favorevole all’accusa, del materiale probatorio raccolto – e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell’imputato – può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere.

In breve, quando le fonti di prova non sono univoche e si prestano a soluzioni alternative e aperte che solo in dibattimento possono trovare soluzione, è inibito al giudice dell’udienza preliminare emettere la sentenza di proscioglimento.

Nel caso oggetto di giudizio, tenuto conto dell’erronea applicazione da parte del giudice di merito del principio di affidamento in materia di circolazione stradale e della oggettiva circostanza che la Costa non ha concesso la precedenza al veicolo che sopraggiungeva, non può dirsi che il dibattimento si profilava come inutile, quantomeno in una prospettiva accertamento di un concorso di colpa tra l’imputata e la vittima.

Alla luce di quanto detto, si impone l’annullamento con rinvio della sentenze, con trasmissione degli atti al Tribunale cui appartiene il G.U.P. che ha emesso la sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Chieti in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-09-2011) 30-09-2011, n. 35625 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 10.02.2011 il GIP del Tribunale di Verona disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di C.S. per detenzione continuata di cocaina.

Decidendo sulla istanza di riesame proposta nell’interesse del predetto, il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 01.03.2011 confermava l’ordinanza del GIP. Propone ricorso l’indagato, lamentando che non è stata adeguatamente motivata l’esigenza della custodia cautelare, in relazione alla dedotta configurabilità dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e conseguente concedibilità della sospensione condizionale della pena, nè è stata adeguatamente motivata la concedibilità in ogni caso degli arresti domiciliari.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato il ricorrente, nelle more del procedimento, rimesso in libertà.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-07-2011) 13-10-2011, n. 36982

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Bari, con sentenza del 13/4/2010. ha dichiarato B.G. colpevole del reato di cui all’art. 137, D.Lgs. n. 152 del 2006, per avere, in qualità di legale rappresentante della Boccia s.r.l., esercente attività di pasticceria, aperto o comunque effettuato nuovo scarico di acque reflue industriali, prodotte dal ciclo di lavorazione nella rete dinamica cittadina attraverso tubazioni condominiali, in difetto della prescritta autorizzazione;

lo ha condannato alla pena di Euro 4,000.00 di ammenda.

Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, con i seguenti motivi:

– inosservanza o erronea applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, rilevando che nella specie la situazione di fatto, per come accertata dagli agenti operanti, è immutata da oltre venti anni: nè alcuna indagine è stata esperita sulla qualità del refluo, che, peraltro, può essere considerato, a tutti gli effetti, equiparabile per caratteristiche a quello domestico, come la maggior parte dei regolamenti regionali prevedono;

– errata valutazione delle emergenze istruttorie, in particolare della deposizione resa dal teste S.S., apparso estremamente impreciso al momento della effettuazione dei rilievi in loco, non possedendo le necessarie competenze tecniche utili a valutare serenamente e obiettivamente la situazione esistente.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

La sentenza si rivela motivata logicamente e correttamente.

Le doglianze avanzate con la impugnazione non hanno alcuna incidenza sul decisum, rilevato che, dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la sentenza resa dal Tribunale di Bari, emerge, con netta evidenza, che il decidente è pervenuto alla affermazione di colpevolezza del prevenuto in ordine al reato ad esso ascritto, a seguito di una corretta e compiuta lettura delle emergenze istruttorie e alla esatta applicazione delle disposizioni normative in materia.

In detta pronuncia viene evidenziato che dai locali in uso alla Boccia s.r.l., avente ad oggetto l’esercizio di attività di pasticceria, bar e ristorazione, fuoriuscivano scarichi di acque reflue, prodotte durante il ciclo produttivo ed immesse direttamente, in difetto di autorizzazione, nella rete fognaria cittadina, e che, peraltro, la detta società non disponeva di un autonomo impianto idrico-fognante, nè, tanto meno, di un autonomo allacciamento alla fognatura nera urbana, servendosi per il servizio degli impianti del Condominio di (OMISSIS).

Si osserva che la natura del refluo scaricato costituisce il criterio di discrimine tra la tutela punitiva di tipo amministrativo e quella strettamente penale: nel caso in cui lo scarico abusivo abbia ad oggetto acque reflue domestiche. ovvero di reti fognarie, potrà configurarsi l’illecito amministrativo, ex D.Lgs. n. 156 del 2006, art. 133, comma 2; mentre si avrà la concretizzazione del reato di cui all’art. 137, comma 1. citato decreto, quando lo scarico riguardi acque reflue industriali, definite dall’art. 74, lett. h). come qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti.

Pertanto nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non collegati alla presenza umana, alla coabitazione ed alla convivenza di persone; conseguentemente sono da considerare scarichi industriali, oltre ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e propria, anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche.

Di poi, si evidenzia che la condotta incriminata, di cui all’art. 137, comma 1, può consistere nella apertura di uno scarico nuovo, in difetto di autorizzazione, ovvero nel continuare ad effettuare o a mantenere uno scarico preesistente dopo la sospensione o la revoca del l’autorizzazione medesima, ove per "apertura" deve intendersi la attivazione fisica dello scarico, non potendosi ritenere punibile la mera costruzione di un impianto di scarico mai attivato; mentre la distinta previsione della condotta di "effettuazione" dello scarico rimanda alla nozione di "scarico esistente" di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74. lett. hh), cioè quello già in esercizio ed autorizzato al 13/5/99. data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 1999; con la conseguenza che va considerato nuovo lo scarico fisicamente esistente alla predetta data, ma privo di autorizzazione, in quanto l’autore dello sversamento che continui ad adoperare il medesimo impianto, temporalmente prima e dopo la predetta data, effettua una immissione non autorizzata, giuridicamente nuova e penalmente sanzionarle.

Quanto osservato permette di ravvisare la manifesta infondatezza delle contestazioni sollevate in ricorso sia in ordine alla qualità di refluo immesso nella tubazione di pertinenza condominiale, nonchè sulla assenza della autorizzazione allo scarico, come del pari la inconferenza al richiamo delle disposizioni contenute nel Regolamento della Regione Lombardia, il cui ambito applicativo è limitato al relativo territorio regionale.

Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000. n. 186. della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il B. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., deve, altresì, essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equiatativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000.00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000.00.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.