Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-10-2013) 23-01-2014, n. 3524

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E DIRITTO 1. Con sentenza pronunciata il 9.10.2012 il giudice di pace di l’Aquila condannava G.A., imputato dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 594 e 612 c.p. (capo a) e art. 582 c.p. (capo b), commessi, secondo l’impostazione accusatoria, il giorno (OMISSIS), in danno di L.A., alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui al capo b), assolvendolo dal reato di cui al capo a), con la formula per non aver commesso il fatto.

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando due motivi di impugnazione.

3. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui al capo b), si fonda sulle dichiarazioni di L.A., il quale, tuttavia, pur essendo imputato di un reato collegato a quello per cui si procede (circostanza nota al giudice procedente), non è stato sentito con le modalità previste dall’art. 210 c.p.p., in particolare senza che il giudice di pace gli abbia dato il preventivo avviso della facoltà di non rispondere, di cui al comma quarto del menzionato art. 210, c.p.p., facoltà dal cui mancato consapevole esercizio discende l’assunzione della qualità di testimone della persona imputata in un procedimento connesso o collegato, che non abbia reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell’imputato del procedimento principale, e, quindi, l’utilizzabilità del contenuto della sua deposizione, nel caso di specie, dunque, inutilizzabile, in quanto resa da soggetto che, in conseguenza del mancato avviso, risulta incompatibile con l’ufficio di testimone, ex art. 197 c.p.p., comma 1, lett. b).

4. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà, sotto il particolare profilo del travisamento della prova, della motivazione dell’impugnata sentenza, in quanto la decisione del giudice di merito si fonda sulle dichiarazioni del L., non valutate con il rigore imposto dalla circostanza che quest’ultimo si è costituito parte civile nel relativo procedimento ed è, al tempo stesso, imputato in altro procedimento in cui persona offesa è il G., avendo il giudice di pace, inoltre, omesso una "seria e completa valutazione delle prove" assunte, utilizzando criteri contraddittori ed illogici nella valutazione delle prove stesse, con particolare riferimento alla documentazione medica attestante le lesioni patite dalla persona offesa ed alla deposizione del teste a discarico S..

4. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il primo motivo di impugnazione.

5. Ed invero ritiene il Collegio di condividere i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, nella sua espressione più autorevole, secondo cui non può assumere l’ufficio di testimone, senza il previo avviso di cui all’art. 64 c.p.p., comma 3, lett. e) e senza il rispetto delle norme che regolano l’assunzione delle dichiarazioni del teste assistito, il soggetto che cumuli in sè le qualità di persona offesa dal reato e di indagato in atto, o imputato nei cui confronti non sia stata emessa sentenza irrevocabile, in un procedimento connesso a sensi dell’art. 12 c.p.p., comma 1, lett. e) o relativo a un reato collegato a norma dell’art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b); laddove può assumere l’ufficio di testimone, senza il previo avviso di cui all’art. 64 c.p.p., comma 3, lett. e) ma con il rispetto delle norme che regolano l’assunzione delle dichiarazioni del teste assistito, la persona offesa che sia anche imputata in un procedimento connesso a sensi dell’art. 12 c.p.p., comma 1, lett. e), o relativo a un reato collegato a norma dell’art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b) dopo che nei suoi confronti sia stata emessa sentenza irrevocabile, salvo che tale sentenza sia di proscioglimento per non aver commesso il fatto, nel qual caso non sussistono neppure i limiti di cui all’art. 197 bis c.p.p., commi 3 e 6 (cfr. Cass., sez. un., 17/12/2009, n. 12067, D.S.A., rv. 246376).

Ne consegue, pertanto, che sono inutilizzabili, ai sensi del combinato disposto dell’art. 197 bis c.p.p., comma 2, e art. 197 c.p.p., lett. b), le dichiarazioni rese dalla persona offesa, nei cui confronti penda procedimento per un reato commesso nelle stesse circostanze di tempo e di luogo ai danni dell’imputato – quindi "collegato" a norma dell’art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), richiamato dai citati artt. 197 bis, co. 2, e 197, lett. b), del codice di rito – che sia stata sentita quale testimone senza l’osservanza delle garanzie riconosciute al testimone assistito, (cfr. Cass., sez. 5, 28/10/2010, n. 1898, M. C, rv. 249045).

Evidente, dunque, l’errore in cui è incorso il giudice di pace di L’Aquila, che, pur riconoscendo al L. la qualità di indagato in un procedimento connesso a quello per cui stava procedendo (si tratta in realtà di un procedimento sorto a carico di quest’ultimo per un reato collegato, in quanto per il medesimo episodio verificatosi in (OMISSIS), il G. aveva sporto denunzia-querela nei confronti del L. in data (OMISSIS)), ha proceduto alla sua escussione, senza provvedere al previo avviso di cui all’art. 64 c.p.p., comma 3, lett. e) ritenendo, ciononostante, utilizzabili le dichiarazioni della persona offesa sul presupposto che nel corso della sua deposizione dibattimentale il L. era comunque assistito da un difensore, "con evidente garanzia della forma prevista dall’art. 210 c.p.p., comma 6" (cfr.

pp. 2 e 3 dell’impugnata sentenza).

6. La fondatezza del primo motivo di ricorso assorbe in sè quanto dedotto con il secondo motivo di impugnazione.

7. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va, dunque, annullata, in relazione alle statuizioni relative alla condanna dell’imputato per il reato di cui al capo b) dell’imputazione, con rinvio al giudice di pace di L’Aquila per nuovo esame, che dovrà svolgersi in conformità ai principi di diritto in precedenza indicati.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) con rinvio al giudice di pace di L’Aquila per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 1160/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Italo Franco Consigliere

Angelo Gabbricci Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, introdotto con il ricorso n. 4033/95, proposto da Italo Danese, rappresentato e difeso dall’avv. L. Grisi, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, giusta art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,

contro

il Comune di Albareto d’Adige, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio

per l’annullamento del provvedimento 2 ottobre 1995, con cui il sindaco di Albareto d’Adige ha parzialmente annullato la precedente concessione edilizia 19 febbraio 1991, n. 166/C, e ordinato la demolizione dell’opera realizzata.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visti gli atti tutti di causa;

udito nella pubblica udienza del 19 febbraio 2009 – relatore il consigliere avv. A. Gabbricci;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che, nella memoria 27 gennaio 2009, la difesa del ricorrente ha rappresentato che l’abuso edilizio, di cui al provvedimento in epigrafe, è stato sanato con provvedimento di condono edilizio adottato nel 2007, ed è dunque venuto meno l’interesse alla decisione di merito;

che di tanto non resta al Collegio che dare atto, dichiarando improcedibile il ricorso, né v’è luogo a provvedere sulle spese di lite, non essendosi l’Amministrazione costituita in causa;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.

Nulla per le spese

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 19 febbraio 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 4033/95

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Cass. civ., sez. III 31-07-2006, n. 17444 PRESCRIZIONE CIVILE – TERMINE – PRESCRIZIONI BREVI – SPEDIZIONE E TRASPORTO – PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE – Trasporto aereo di persone e bagagli – Termine di prescrizione applicabile

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Premesso In Fatto

1. – R? e M? F? hanno convenuto in giudìzio la società Meridiana S.p.A., con separati atti di citazione a comparire davanti al giudice di pace di Firenze, notificati il .28.8. ed il 28.9.2000.

Hanno esposto le seguenti circostanze di fatto.

Avevano prenotato un volo Firenze – Palermo per il 17.8.1999, ma, dopo essersi recate in aeroporto ed aver atteso due ore, erano state informate del fatto che il volo era stato soppresso.

Avevano dovuto accettare l’offerta di posporre il viaggio di due giorni, ma s’erano riservate di chiedere il risarcimento del danno, di cui facevano domanda.

2. – La Meridiana si è costituita in giudizio ed ha opposto un’eccezione di prescrizione: si è al riguardo richiamata all’art. 418 cod. nav.

3. – La domanda è stata rigettata dal giudice di pace e l’appello proposto dalle attrici è stato rigettato dal tribunale con sentenza del 10.6.2002.

I giudici di merito hanno dichiarato che il diritto s’era prescritto.

4. – R? e M? F? hanno chiesto la cassazione della sentenza.

La Meridiana ha resistito con controricorso. Le ricorrenti hanno depositato una memoria.

Motivi della decisione

1. – Il ricorso contiene quattro motivi.

Il terzo ha riguardo al procedimento che si è svolto davanti al giudice di pace; il primo ed il secondo al merito della decisione; l’ultimo alla liquidazione delle spese del giudizio di appello. .

2. – La cassazione della sentenza, col primo motivo, è chiesta per il vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 dello stesso codice).

La violazione – secondo le ricorrenti – sarebbe integrata da questo.

Il giudice di pace aveva trattenuto la causa in decisione senza consentire alle parti il deposito di memorie conclusionali e di ciò le attrici avevano fatto oggetto di un motivo di appello che ora lamentano non sia stato preso in esame dal tribunale.

Ma questo non dà luogo ad un vizio della sentenza contro cui è proposto il ricorso.

Gli argomenti, che le parti possono svolgere nelle memorie conclusionali a sostegno della domanda e delle eccezioni formulate in primo grado, tornano a poterlo essere senza preclusioni nel giudizio di appello.

Dunque, la circostanza che il giudice di primo grado non consenta il deposito di memorie conclusionali dà luogo ad una violazione non decisiva della norma procedimentale che attribuisca alle parti questa facoltà e perciò il mancato esame di un tale motivo da parte del giudice di appello non dà luogo ad alcun vizio della sentenza da lui pronunciata.

Merita però aggiungere che, nel giudizio davanti al giudice di pace, il deposito di memorie conclusionali può essere bensì consentito dal giudice nell’esercizio dei suoi poteri di direzione del processo, ma non è previsto come dovuto (arg. ex art. 321, primo comma, cod. proc. civ.), visto che neppure lo è nel giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica, se il giudice opta per il rito della decisione della causa a seguito di trattazione orale (art. 281-sexies cod. proc. civ.). 3. – Il primo e secondo motivo denunziano vizi di violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1679, 1680, 2951 cod. civ. ed agli artt. 418 e 949 cod. nav., oltre che agli artt. 2951 cod. civ. e 30 L. 27 dicembre 1977, n. 1084) . 3.1. – Il tribunale ha fondato la sua decisione su due argomenti.

Il primo.

L’art. 1680 cod. civ. stabilisce che le disposizioni generali sul contratto di trasporto si applicano anche ai trasporti per via d’acqua o per via d’aria, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione: questo principio si deve ritenere che valga anche per il rapporto tra norme che regolano la prescrizione, per il contratto di trasporto in genere (art. 2951 cod. civ.) e per quello marittimo ed aereo (artt. 418 e 949 cod. nav.).

La prescrizione applicabile, nel caso di diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone, per nave od aereo, non è dunque quella di un anno stabilita dall’art. 2951 cod. civ., ma quella di sei mesi, decorrenti dalla data dell’arrivo, che è prevista dal primo comma dell’art. 418 cod. nav. e che, in forza dell’art. 949 dello stesso codice, si applica anche al trasporto aereo: essa era matiurata alla data della domanda.

Secondo argomento.

Nel caso non poteva trovare applicazione la normativa dettata .dall’art. 30 della L. 27 dicembre 1977, n. 1084 e la prescrizione ‘di un anno prevista dal secondo comma di tale artìcolo.

Essa si applica al contratto di viaggio nelle due forme indicate dall’art. 1, ma di questo contratto costituisce oggetto un insieme di prestazioni, una delle quali è il trasporto, mentre nel caso il contratto aveva come oggetto solo il trasporto.

3.2. – Le ricorrenti, nei due motivi, obiettano:

– al primo argomento, che l’art. 418 cod. nav. si applica se oggetto del contratto è il trasporto di persone non registrate o di bagagli non registrati, mentre è notorio che le persone vengano prima di essere ammesse a bordo identificate e registrate;

– al secondo, che la prescrizione prevista dall’art. 30.2. della legge 1084 del 1977 si deve applicare anche al contratto di viaggio, perché il trasporto ne costituisce l’oggetto prevalente.

3.3. – I due motivi non sono fondati.

3.3.1. – L’art. 949 cod.nav., vigente all’epoca e del quale si tratta di fare applicazione, rimanda all’art. 418 dello stesso codice.

Questo, al primo comma, non riguarda il trasporto di persone registrate, ma il contratto di trasporto di persone accompagnate da bagagli non registrati: ciò si evince dal confronto dell’art. 418 con gli artt. 409, 410 e 411 che lo precedono, dai quali si desume che nel prezzo di passaggio è compreso il corrispettivo del bagaglio del passeggero, se compreso nei limiti indicati dall’art. 410, mentre per quelli che eccedono tali limiti è concluso un distinto contratto dì trasporto, che riguarda appunto questi, bagagli, registrati. 3.3.2. – Né la disciplina dettata dal D. Lgs. 17 marzo 1995, n. Ili né quella posta dalla L. 27 dicembre 1977, n. 1084 possono condurre a diversa conclusione.

Ambedue riguardano un contratto che, se comprende nel suo oggetto una prestazione di trasporto, non si esaurisce in questa e dunque non può riguardare un contratto che abbia come suo solo oggetto una prestazione di trasporto.

D’altro canto, l’art. 15.2. del decreto legislativo, che pure assoggetta la prestazione di trasporto compresa nel tipo di contratto disciplinato dall’art. 2 del decreto alla prescrizione di diciotto o dodici mesi, non dispone esso in tal senso, ma richiama la prescrizione così disciplinata dall’art. 2951 cod. civ. per i contratti cui sì applica.

E nel caso non viene in applicazione questa disciplina, ma quella del codice della navigazione.

4. – L’ultimo motivo denunzia un vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 91 dello stesso codice).

ÿ così formulato: – < ricorrenti le spese alle condannare nel errato ha d'appello giudice>é non ha fornito alcuna giustificazione in ordine all’ammontare delle spese liquidate, che risultano così arbitrariamente calcolate>.

ÿ inammissibile perché non è specifico.

5. – Il ricorso è rigettato.

6. – Le ricorrenti sono condannate in solido al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in 1.100 euro, dei quali 1.000 per onorari, nonché al rimborso forfetario delle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-01-2011, n. 1628 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

D.N.G., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Campania per il riconoscimento di rivalutazione ed interessi sulle somme liquidategli quali differenze retributive, iniziato nel novembre 1999 ed ancora pendente.

La Corte d’appello, con decreto depositato il 19 novembre 2008, accoglieva la domanda per il periodo eccedente la durata ragionevole, e, tenuto anche conto del lunghissimo periodo di tempo in cui non vi era stato impulso sollecitatorio delle parti mediante la c.d. istanza di prelievo, liquidava per il danno non patrimoniale la somma di Euro 4.138,00, oltre agli interessi legali ed alla metà delle spese del procedimento.

Avverso tale decreto il D.N. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero Economia e Finanze il 9 luglio 2009, formulando sette motivi. Resiste il Ministero con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Con i primi cinque motivi è denunciata erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6 p. 1 CEDU) in relazione al rapporto tra norme nazionali e la CEDU, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ed omessa decisione di domande (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; art. 112 c.p.c.).

Secondo l’istante, una volta accertata la violazione del termine ragionevole, la liquidazione dell’equo indennizzo dovrebbe effettuarsi applicando la normativa CEDU secondo la giurisprudenza della Corte europea e disapplicando la L. n. 89 del 2001, art. 2 che con essa contrasti, in relazione non già al tempo eccedente la ragionevole durata bensì all’intera durata del processo, ed in misura non inferiore a Euro 1.500,00 per anno (motivi 1 e 2); nella specie peraltro il decreto non avrebbe motivato in ordine alla mancata osservanza di detti parametri (motivo 3). Inoltre, ratione materiae doveva essere liquidato un bonus di Euro 2.000,00, concernente la controversia su diritti inerenti a rapporti di lavoro, ed il giudice non si sarebbe pronunciato sulla relativa domanda così violando l’art. 112 c.p.c. (motivo 4) e l’obbligo di motivazione su un punto decisivo (motivo 5).

1.1.- I motivi sesto e settimo denunciano violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla disposta compensazione per meta delle spese processuali, nonchè vizio di motivazione sul punto (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

2.- I motivi indicati nel p. 1, da esaminare congiuntamente perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono fondati solo in parte.

2.1 – Quanto al rapporto tra le norme nazionali (in particolare, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3) e la CEDU, deve in primo luogo escludersi che l’eventuale contrasto tra tali normative possa essere risolto semplicemente con la "non applicazione" della norma interna.

Fermo il principio enunciato dalle S.U. (n. 1338 del 2004), in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretarla in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea, va precisato come tale dovere operi entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001:

qualora ciò non fosse possibile, ovvero il giudice dubitasse della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, dovrebbe investire la Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1, (cfr. Corte Cost. sentenze nn. 348 e n. 349 del 2007). D’altra parte, la compatibilità della normativa nazionale con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana con la ratifica della CEDU va verificata con riguardo alla complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto ad una ragionevole durata del processo: come la stessa Corte europea ha riconosciuto, la limitazione, prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’equa riparazione al solo periodo di durata irragionevole del processo di per sè non esclude tale complessiva attitudine della legge stessa (cfr. Cass. n. 16086/2009; n. 10415/2009; n. 3716/2008).

Rettamente dunque la Corte di merito ha seguito la modalità di calcolo dell’indennizzo prevista dall’art. 2 citato, facendo peraltro espresso richiamo ai principi qui esposti.

2.2- Quanto invece alla liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale, va osservato come la determinazione, operata dalla Corte di merito, di una somma pari a circa 690 euro per ogni anno di ritardo, ancorchè motivata dalla presentazione della c.d. istanza di prelievo dopo circa sei anni dall’inizio del giudizio, non rispetti quell’obiettivo di assicurare un serio ristoro al quale si è testè fatto riferimento. La Corte considera che uno scostamento, da parte del giudice di merito, rispetto al parametro base di mille/00 Euro per anno di non ragionevole durata del processo, ma non al di sotto della soglia di settecentocinquanta/00 Euro per anno, sia giustificato, anche alla stregua dei più recenti orientamenti della Corte europea (cfr. Volta et autres c. Italia, 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, 6 aprile 2010), quando ricorrano fattori, quali ad esempio la modestia della posta in gioco ed una durata del processo che non abbia superato di oltre tre anni quella ordinaria, mentre per il periodo ulteriore uno scostamento da quel parametro di mille euro non si giustifichi (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 22869/2009; n. 1893/2010; 19054/2010). Alla stregua di questi criteri, considerato che il giudizio si è protratto per ulteriori cinque anni e undici mesi circa oltre quello di ragionevole durata, il giudice di merito avrebbe dovuto liquidare al ricorrente un’equa riparazione pari a Euro 5250,00, superiore a quella di Euro 4138,00 riconosciuta.

2.3 – Quanto al mancato riconoscimento di una somma forfetaria di Euro 2.000,00 (c.d. bonus) in relazione alla circostanza che il giudizio presupposto aveva ad oggetto una controversia di lavoro, deve respingersi la tesi che tale somma ulteriore vada riconosciuta automaticamente in ogni caso di controversia di lavoro o previdenziale. La ragione di tale bonus, che la giurisprudenza europea riconosce laddove la particolare importanza di taluni giudizi induca a ritenere che il pregiudizio per la loro durata irragionevole sia stato maggiore, postula l’accertamento e la valutazione nel caso specifico delle particolari circostanze alle quali sia da ricondurre tale eventuale maggior pregiudizio. Sì che, quando il giudice del merito non attribuisce tale ulteriore indennizzo forfetario, e quindi implicitamente non riconosce che quello specifico pregiudizio ulteriore sia stato sopportato dall’istante, la critica del punto della decisione non può essere affidata alla sola contraria postulazione che il bonus spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere specifico riguardo alle concrete allegazioni – e se del caso alle prove – addotte nel giudizio di merito. Ciò che non è dato riscontrare nel ricorso in esame.

3.- I motivi indicati nel p. 1.1 (peraltro inammissibili, perchè riferiti ad una motivazione della disposta compensazione parziale, la contumacia della parte resistente, che nella specie non risulta indicata nel decreto impugnato), restano comunque assorbiti in quanto il decreto dovrà essere cassato, con quanto ne consegue ai sensi dell’art. 336 c.p.c..

4.- Il decreto è cassato. Sussistono peraltro le condizioni per pronunciare nel merito. Il Ministero della Economia e Finanze è condannato a pagare la somma di Euro 5250,00 – detratta quella eventualmente già corrisposta – con gli interessi legali dalla data della domanda.

Quanto alle spese del giudizio di merito, se ne ritiene giustificata la compensazione per la metà tra le parti, tenuto conto del sensibile ridimensionamento della pretesa (Euro 13875,00) espressa dal ricorrente; altrettanto vale per le spese di questo giudizio di cassazione, tenuto conto che il ricorso è stato accolto solo parzialmente. La residua quota delle spese di entrambi i gradi, che si liquida come in dispositivo con gli accessori di legge, va posta a carico della Amministrazione resistente, con distrazione in favore del difensore del ricorrente che se ne è dichiarato antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE in parziale accoglimento del ricorso, cassa il decreto impugnato, e pronunciando nel merito condanna il Ministero della economia e delle finanze al pagamento in favore di D.N.G. della somma di Euro 5.250,00 oltre interessi legali dalla domanda; compensa per la metà tra le parti le spese del giudizio di merito e di questo giudizio di cassazione, e condanna il Ministero della economia e delle finanze al rimborso in favore della controparte, e per essa dell’avv. Alfonso Luigi Marra che se ne è dichiarato antistatario, della residua quota, pari, quanto al giudizio di merito, a complessivi Euro 460,00 – di cui Euro 190,00 per diritti e Euro 250,00 per onorari- e quanto al giudizio di cassazione a complessivi Euro 400,00 – di cui Euro 350,00 per onorari e Euro 50,00 per esborsi, oltre per entrambi i gradi spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.