Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-11-2010) 27-01-2011, n. 2984 Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gup presso il Tribunale di Monza, giudicava:

D.G. e G.E.:

perchè imputati:

– del reato di rapina aggravata dall’uso di un taglierino ai danni della filiale di (OMISSIS) del Credito Artigiano, con la quale si impossessavano di Euro 204,67, nonchè del reato di porto del taglierino e di ricettazione dell’autovettura usata per la rapina;

fatti accertati in (OMISSIS);

e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti solo per il G., ritenuta la continuazione tra i delitti, operata la riduzione per il rito, condannava:

– D. alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione ed Euro 1.000 di multa e:

– G. alla pena di anni 2 mesi 4 di reclusione ed Euro 600 di multa;

Gli imputati proponevano gravame e la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 16.06.2009, respingeva i motivi proposti e confermava la decisione di 1^ grado;

Ricorrono per Cassazione entrambi gli imputati, deducendo:

G.:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

1)- Il ricorrente censura la decisione impugnata per omessa ed illogica motivazione ed, in particolare, per non avere motivato riguardo alla nullità del riconoscimento fotografico operato dai testi presenti alla rapina, nullità dedotta dalla difesa in relazione all’individuazione che i testi avevano effettuato sulle foto segnaletiche degli imputati , ma dopo che – in maniera irritale – erano stati mostrati loro i fotogrammi del filmato della rapina;

– a parere del ricorrente, tale procedura era irregolare e poneva nel nulla l’attendibilità ed efficacia del riconoscimento fotografico;

2)- la sentenza era del pari da censurare per avere ritenuto valide le comparazioni delle impronte dattiloscopiche effettuate dalla Polizia scientifica che, però, non aveva proceduto al prelievo delle impronte direttamente sull’indagato -unico metodo idoneo, a parere del ricorrente – ma aveva utilizzato quelle presenti sul cartellino foto-segnaletico del medesimo, non fornito di altrettanta attendibilità;

3)- la motivazione era infine illogica e sostanzialmente omessa sui motivi di appello relativi: – alla eccessiva entità della pena ed: – al negato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate;

D.:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

1)- il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere negato la continuazione tra i reati oggetto del presente giudizio e quelli già giudicati dal Gup di Pesaro con la sentenza definitiva in data 10.11.2005;

– la motivazione adottata era illogica per non avere considerato che la vicinanza temporale tra le due rapine (di una sola settimana) e la ricettazione della vettura per compierle, costituivano elementi indicativi dell’unicità dell’ideazione di entrambe le rapine;

Chiedono pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

I motivi proposti da entrambi i ricorrenti sono totalmente infondati.

Invero i motivi propongono interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi, che risultano vagliate dalla Corte di appello, con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

In tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire – nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato – se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti; Cassazione penale, sez. 4, 29 gennaio 2007, n. 12255.

Quanto all’attendibilità del riconoscimento fotografico del ricorrente G. la sentenza impugnata motiva in maniera congrua, osservando che le discrepanze tra le varie dichiarazioni testimoniali sono irrilevanti perchè non attengono al nucleo fondamentale della prova, costituito dal riconoscimento fotografico degli imputati ad opera dei testi presenti al fatto e che, in ogni caso, anche tale dato probatorio, per quanto assai significativo, costituisce solo un riscontro all’esattezza ed attendibilità della comparazione dattiloscopica tra le impronte rilevate nell’istituto bancario e quelle memorizzate nei cartellini fotosegnaletici identificativi degli imputati;

si tratta di una motivazione congrua, perchè aderente alle emergenze fattuali ed immune da illogicità evidenti, sicchè risulta incensurabile in questa fase di legittimità, alla luce dei principi sopra richiamati.

Il ricorrente G. censura tale motivazione osservando che il metodo seguito dalla polizia scientifica per effettuare la comparazione delle impronte dattiloscopiche non sarebbe attendibile, ma si tratta di una valutazione alternativa delle metodologie seguite dalla Polizia scientifica e si scontra con la precisa motivazione della Corte di appello che, al contrario, ha ritenuto pienamente utilizzabile l’operato della PG perchè "condotto secondo i protocolli normalmente praticati dal Gabinetto regionale di Polizia Scientifica di Milano" (pag.7 motivaz. app.).

Si tratta di una motivazione incensurabile in questa sede ove la Corte di Cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, nè può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Cassazione penale, sez. 4, 16 gennaio 2006, n. 11395.

Parimenti infondati appaiono i motivi proposti dal G. relativamente al trattamento sanzionatorio, atteso che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena e di concessione delle attenuanti generiche;

al riguardo, la Corte di appello ha richiamato la gravità del fatto e la personalità dell’imputato ed ha fatto riferimento al carico pendente che vede il G. indagato per altra rapina, commessa dopo quella in esame;

si tratta di una motivazione che fa corretto riferimento ai criteri previsti dall’art. 133 c.p. il quale indica, oltre ai precedenti penali, anche quelli "giudiziari" come nella specie.

Va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, ovvero del giudizio di comparazione con altre circostanze, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, "a fortiori", anche per il giudice d’appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante, non è tenuto a un’analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione. (Cassazione penale, sez. 4, 04 luglio 2006, n. 32290.

Ugualmente infondati appaiono i motivi proposti dal ricorrente D. riguardo alla negata continuazione con analogo episodio, giudicato dal Gup presso il Tribunale di Pesaro, atteso che la motivazione della Corte territoriale appare immune da illogicità, laddove ha sottolineato che la vicinanza temporale tra i due episodi e la sostanziale identità della tipologia dei reati, non costituivano elementi sufficienti a fornire la prova di un’originaria ed unitaria ideazione dei due reati di rapina che, anzi, apparivano frutto di decisioni estemporanee e scollegate tra loro, attesa la grande distanza intercorrente:

– tra i luoghi delle due rapine ((OMISSIS)) e: – tra questi ultimi e la residenza dell’imputato.

Si tratta di una motivazione conforme ai principi espressi dalla Giurisprudenza di legittimità che ha sottolineato come l’elemento caratterizzante l’istituto della continuazione va ravvisato nell’unicità del disegno criminoso, inteso quale scopo unitario dei singoli reati, i quali si presentano come realizzazione di un programma delineato – sia pure a grandi linee – "ab initio" nella mente del soggetto: tale originaria preordinazione dei singoli episodi criminosi va intesa, quindi, nel senso che, da quando si commette la prima violazione, le altre devono essere già deliberate, per cui le singole manifestazioni della volontà violatrice della norma o delle norme esprimono l’attuazione, sia pur dilazionata nel tempo, di un unico disegno criminoso. Cassazione penale, sez. 5, 25 settembre 2009, n. 49476.

Per altro verso, è noto che l’identità del "modus operandi" non rileva a fini della continuazione, laddove sia espressione di una "scelta di vita" e non di un unitario e preordinato disegno criminoso. Cassazione penale, sez. 6, 25 settembre 2009, n. 49476.

Nè può censurarsi l’apprezzamento dei fatti, così come congruamente operato dalla Corte territoriale, atteso che in tema di continuazione, la valutazione circa la sussistenza dell’unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito: essa è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione.

Cassazione penale, sez. 4, 13 giugno 2007, n. 25094.

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-03-2011, n. 6916 Piccola proprietà contadina

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 67/8/05, depositata il 25.5.05, la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, sezione staccata di Sassari, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva il ricorso di P.L. avverso l’avviso di liquidazione di imposta ed irrogazione sanzioni, conseguente alla sentenza n. 3/98, con la quale il Pretore di Nuoro aveva dichiarato il contribuente proprietario, per averlo usucapito, di un appezzamento di terreno sito in agro di (OMISSIS).

2. il giudice di appello riteneva applicabili, in via di interpretazione estensiva, i benefici fiscali previsti per la piccola proprietà contadina dalla L. n. 604 del 1954, artt. 1 e 2, letteralmente riferibili alle ipotesi di acquisto del diritto di proprietà a titolo derivativo e dietro corrispettivo, anche alla fattispecie – ricorrente nel caso de quo – di acquisto della proprietà di un immobile a titolo originario, in forza di sentenza dichiarativa dell’usucapione.

3. Per la cassazione della sentenza n. 67/8/05 hanno proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, articolando due motivi,ai quali gli eredi di P.L., P.A.C. e Z.G. A., hanno replicato con controricorso. I resistenti hanno, altresì, depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate della Sardegna deducono la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 1 e 2, D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 1 e 2 e L. n. 604 del 1954, artt. 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si dolgono, invero, le suindicate amministrazioni del fatto che il giudice di appello abbia – a loro dire, del tutto erroneamente – ritenuto applicabili le agevolazioni fiscali connesse all’acquisto della piccola proprietà contadina, anche alla fattispecie – ricorrente nel caso concreto – dell’acquisto del bene per usucapione dichiarata con sentenza, laddove la norma di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 1, è letteralmente riferibile alla sola ipotesi dell’acquisto a titolo derivativo ed oneroso.

2. Con il secondo motivo di ricorso, le amministrazioni finanziarie deducono la contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per avere il giudice di appello ritenuto di potere accertare, del tutto contraddittoriamente, la qualità di coltivatore diretto in capo al P., pur in assenza di prove documentali al riguardo.

3. Premesso quanto precede, osserva, la Corte che, nel controricorso, i resistenti hanno eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso proposto da entrambe le amministrazioni, per difetto di legittimazione attiva, che deriverebbe, per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dalla legittimazione processuale esclusiva attribuita dal D.Lgs. n. 300 del 1999, all’Agenzia delle Entrate, nonchè dall’essersi verificata nei confronti dell’amministrazione centrale, un’estromissione implicita dal processo, per non essere stata la medesima evocata nel giudizio di appello. Quanto all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, la legittimazione processuale di tale ente periferico discenderebbe, ad avviso degli intimati, dal fatto che la loro legittimazione sarebbe limitata ai gradi di merito, laddove nel giudizio di cassazione l’unico soggetto fornito della legittimazione processuale sarebbe costituito dall’Agenzia delle Entrate centrale, in persona del suo direttore generale.

3.1. L’eccezione di inammissibilità, a giudizio della Corte, è senz’altro fondata per quanto concerne il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per difetto di legittimazione attiva dell’amministrazione ricorrente.

Ed invero, va osservato che, qualora – come nel caso di specie – al giudizio di appello abbia partecipato solo l’Agenzia delle Entrate – succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle Finanze nel giudizio di primo grado, ossia in epoca successiva all’1.1.01, data nella quale le Agenzie sono divenute operative in forza del D.Lgs. n. 300 del 1999 – e il contribuente abbia accettato il contraddittorio, o addirittura abbia instaurato il contraddittorio, come nel caso concreto, nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, deve ritenersi verificata, ancorchè per implicito, l’estromissione del Ministero delle Finanze dal giudizio.

Ne consegue che l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è l’Agenzia delle Entrate; per cui il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva (cfr.,tra le tante, Cass. 24245/04, 6591/08).

3.2. Per quanto concerne, invece, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, l’eccezione in parola è infondata e va disattesa.

Secondo l’indirizzo ormai prevalente e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte – dopo qualche iniziale oscillazione – per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle Finanze, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, la nuova realtà ordinamentale – conseguente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 300 del 1999 e delle norme statutarie successivamente emesse, in forza dell’art. 66 del citato decreto – è caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell’Agenzia, in via concorrente ed alternativa rispetto al direttore generale. Ne discende, pertanto, che deve ritenersi sussistente la legittimazione di tali uffici, non solo a ricevere la notifica della sentenza di appello – ai fin della decorrenza del termine breve per l’impugnazione – e del successivo ricorso per cassazione, ma altresì alla proposizione stessa di tale ricorso. Siffatta legittimazione costituisce, invero, il riflesso, sul piano processuale, della separazione tra la titolarità dell’obbligazione tributaria, che appartiene tuttora allo Stato, e l’esercizio dei poteri statali in materia di imposizione fiscale, demandati – in forza del disposto del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57 – alle Agenzie delle Entrate, trasferimento che esula dal rapporto organico, non costituendo dette Agenzie organi dello Stato, sia pure dotati di personalità, bensì distinti soggetti di diritto (cfr., in tal senso, Cass. S.U. 3118/06, Cass. 22889/06, 6338/08, 8703/09).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve, pertanto, ritenersi sussistente, nel caso concreto, la legittimazione a ricorrere per cassazione dell’Agenzia delle Entrate, Direzione regionale della Sardegna.

4. Il ricorso proposto dalla suddetta amministrazione finanziaria è, tuttavia, del tutto infondato nel merito e va, di conseguenza, rigettato, in relazione ad entrambi i motivi di gravame.

4.1. Del tutto destituita di fondamento si palesa, per vero, la censure dell’amministrazione ricorrente, laddove si duole del fatto che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto applicabili le agevolazioni fiscali, connesse all’acquisto della piccola proprietà contadina, anche alla fattispecie – ricorrente nel caso concreto – dell’acquisto del bene per usucapione dichiarata con sentenza. E ciò in quanto nell’elencazione di atti per i quali operano i benefici fiscali, contenuta nella L. n. 604 del 1954, art. 1, non sarebbe ricompresa la sentenza di usucapione, riferendosi essenzialmente tale previsione normativa ad ipotesi di acquisto di fondi agricoli a titolo derivativo, laddove l’acquisto del bene per usucapione avviene – com’è del tutto evidente – a titolo originario.

Va, per contro, osservato che – secondo un orientamento consolidato di questa Corte in materia (cfr. tra le più recenti, Cass. 12609/08, 674/09, 14520/10) – all’elenco degli atti, per i quali operano i benefici fiscali per la piccola proprietà contadina, previsto dalla L. n. 604 del 1954, art. 1, non va attribuito carattere tassativo.

Alla lettera della norma supplisce, invero, la "ratio legis", ravvisabile, inequivocabilmente, nell’intenzione del legislatore di favorire "gli atti posti in essere per la formazione o per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina". Per il che è compito dell’interprete avvalendosi dei suindicato canone ermeneutico sussidiario all’interpretazione letterale – sopperire all’incompletezza dell’elenco degli atti cui sono destinati i benefici fiscali di legge.

D’altro canto, non può revocarsi in dubbio che un’interpretazione restrittiva della suddetta norma, che non vi ricomprendesse anche gli atti di trasferimento della proprietà contadina diversi da quelli ivi elencati, sarebbe sospetta di incostituzionalità, per violazione degli artt. 3, 42 e 53 Cost.. Si impone, pertanto, un’interpretazione cd. adeguatrice della norma di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 1 che valga cioè,ad attribuirle un significato conforme alle disposizioni costituzionali, come più volte statuito dalla Consulta, anche con riferimento alla fattispecie in esame (v. C. Cost., ord. n. 418/00).

Ne consegue che, in via di interpretazione costituzionalmente orientata, l’agevolazione fiscale in discussione deve ritenersi applicabile anche all’acquisto per usucapione, giudizialmente accertata, di un fondo rustico.

4.2. Tale essendo il senso e la portata della norma di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 1, del pari infondata si palesa, a giudizio della Corte, anche la censura di cui al secondo motivo di ricorso, con il quale le amministrazioni finanziarie deducono la contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, per avere il giudice di appello ritenuto di potere accertare, del tutto contraddittoriamente, la qualità di coltivatore diretto in capo al P., pur in assenza di prove documentali al riguardo.

Ed invero, è sufficiente rilevare, sul punto, che l’accertamento dello status di coltivatore diretto non costituisce in alcun modo, come dedotto dalle amministrazioni ricorrenti, un fatto decisivo della controversia. Questa si è incentrata, infatti, – nei due giudizi di merito – esclusivamente sulla circostanza che il trasferimento della proprietà contadina era avvenuto a titolo originario, e non in forza di uno degli atti di acquisto a titolo derivativo elencati dalla L. n. 604 del 1954, art. 1.

In altri termini, l’esclusione del P. dai benefici fiscali per la piccola proprietà contadina è dipesa unicamente, nel caso di specie, dalla tipologia del titolo di acquisto del fondo in capo al contribuente, e non certo dal fatto che quest’ultimo non abbia prodotto – nel termine di legge – il certificato dell’Ispettorato Provinciale agrario, attestante la sua qualità di coltivatore diretto.

5. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze va dichiarato inammissibile, mentre va rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.

6. Le spese de presente giudizio vanno poste a carico della ricorrente Agenzia delle Entrate, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 26-04-2011, n. 9331 Giudizio avanti i Tribunali delle Acque Pubbliche

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Svolgimento del processo

Con atto del 1996, A. e Bu.Sa. convenivano di fronte al tribunale di Marsala Z.A., R. e B. S., quali eredi di B.M., reclamando nei loro confronti declaratoria di sussistenza, a favore dei loro fondi ed a carico del fondo già appartenuto a M., di una servitù di attingimento e derivazione di acque, con condanna degli stessi a ripristinare lo stato dei luoghi, onde consentire la fruizione del predetto diritto reale.

A sostegno di tale domanda, gli attori esponevano che erano stati comproprietari, con il fratello M., di consistenti beni immobili indivisi, da cui era stata stralciata la quota appartenente a M., con contestuale costituzione di servitù a favore dei fondi residui.

A seguito dell’atteggiamento degli eredi di M., che avevano loro impedito di fatto di usufruire della servitù de qua, avevano intrapreso la controversia che ne occupa. Costituitisi, i convenuti sollevavano questione di competenza a favore del Tribunale regionale delle acque, trattandosi di acque pubbliche e resistevano nel merito alla domanda attorea.

Con sentenza del 2001, l’adito Tribunale, respinta l’eccezione di incompetenza, accoglieva la domanda attorea e regolava le spese;

proponevano appello i soccombenti, cui resistevano le controparti.

Con sentenza in data 12.3/18.6.2004, la Corte di appello di Palermo rigettava l’impugnazione e regolava le spese; osservava la Corte distrettuale che la dedotta incompetenza non sussisteva in ragione della assenza di concreti presupposti che dimostrassero a norma di legge la natura pubblica delle acque in questione. Quanto al preteso vizio di ultrapetizione, la relativa doglianza si rilevava inammissibile, avendo gli stessi appellanti indicati il secondo pozzo come quello interessato dalla servitù.

Avrebbero poi dovuto gli appellati provare la natura pubblica delle acque de quibus, mentre non risultava la effettiva portata d acqua del pozzo nè poteva sostenersi che da quello fosse mai stata estratta acqua.

Ancora, non sussisteva prova del lamentato errore cagionato in M. da comportamento dei fratelli; egli era infatti in grado di valutare da solo la situazione giuridica del pozzo e di accertarsi della sussistenza delle autorizzazioni necessarie, fermo il fatto che neppure la prova testimoniale assunta era stata tale da dimostrare il dolo delle controparti sul punto.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di cinque motivi, la Z. e S. e B.R.; le controparti resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta incompetenza per materia delle autorità giudiziarie adite a fronte della competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche, con violazione della L. 5 gennaio 1994, n 36, artt. 1 e 34.

La questione, già proposta sia in primo che in secondo grado e in entrambe le occasioni respinta, non è fondata. Se una considerazione letterale delle norme citate potrebbe indurre a pervenire ad una conclusione drastica, secondo cui tutte le acque hanno natura pubblica, la lettura dell’intero testo normativo invocato consente di rilevare come non sia stato modificato il dettato del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 1 mantenendo in realtà fermo il concetto secondo cui l’attitudine delle acque ad usi di pubblico generale interesse è elemento indefettibile a conferire la natura di acque pubbliche ad ogni specie di acqua.

E’ appena il caso di aggiungere che una diversa interpretazione porterebbe all’assurdo di dover considerare pubblica anche l’acqua piovana raccoltasi in un avvallamento del terreno, attesa la onnicomprensività della dizione di cui alla L. del 1994, ove non temperata dal mancato intervento del legislatore sul T. U. del 1933 (v. in tal senso Cass. 11.1.2011, n 315).

Ancora, nelle controversie tra privati circa l’utilizzazione delle acque, questa Corte ha affermato (v. Cass. n 8048 del 2006) che la questione della pubblicità o meno delle stesse non rileva ai fini della competenza, trattandosi di fattispecie connotata dalla natura privatistica derivante dal rapporto tra fondi privati ai fini dell’utilizzazione delle acque contese.

Le considerazioni sin qui svolte valgono ad elidere ogni ulteriore doglianza sul punto, atteso che le stesse risolvono la questione in radice, rendendo ultronea ogni censura circa le considerazioni argomentative di cui alla sentenza impugnata.

Il secondo motivo è così testualmente formulato: "violazione dell’art. 112 c.p.c.(extra petizione) e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ( artt. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)".

La doglianza afferente all’extra petizione è inammissibile, siccome non proposta con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4; la giurisprudenza di questa Corte è consolidata infatti nel ritenere che si tratti di error in procedendo, che avrebbe potuto essere fatto valere unicamente con riferimento all’art. 360, n. 4 citato (v. per tutte, Cass. 27.5.2010, n 12992).

Le considerazioni svolte sul piano motivazionale poi non assumono autonoma valenza essendo riferite all’argomentare relativo al vizio di extra petizione. Il mezzo in esame non può pertanto trovare accoglimento.

Il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 1346 c.c. e dell’art. 1418 c.c., comma 2, e dell’art. 112 (omessa pronuncia)c.p.c.(art. 360 c.p.c., n. 3).

Premesso che la dedotta violazione di legge è enunciata, ma non risulta minimamente sviluppata nel mezzo in esame, quanto al dedotto, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 vizio di omessa pronuncia, non può che riaffermarsi la natura di error in procedendo del vizio stesso, donde l’inammissibilità della censura, siccome riferita, come già evidenziato, all’art. 360, n. 3 citato.

Il quarto motivo (violazione dell’art. 1418 c.c., comma 1, con riferimento agli artt. 95 e 105 T.U. del 1933) contiene la premessa secondo cui, in ordine alla questione della nullità della costituzione della servitù in ragione di un assunto silenzio della sentenza impugnata al riguardo, si contestano le considerazioni svolte sul punto dalla sentenza di primo grado.

Il motivo è inammissibile; l’ipotesi secondo cui la Corte distrettuale avrebbe tacitamente recepito al riguardo le motivazioni del primo giudice costituisce appunto una ipotesi, non dimostrata, e pertanto lo svolgimento di doglianze avverso la sentenza di prime cure non è consentita, atteso che ove effettivamente la Corte palermitana avesse omesso di pronunciarsi sul punto, altri sarebbero stati i rimedi di cui avvalersi in sede di legittimità.

La censura rivolta alla sentenza di primo grado si appalesa priva di interesse, atteso che oggetto del presente giudizio è unicamente la sentenza di secondo grado, donde l’inammissibilità del mezzo in esame.

Con il quinto motivo, si lamenta violazione degli artt. 1439, 1337 e 1338 c.c., nonchè vizio di motivazione circa la annullabilità della costituzione della servitù per dolo delle controparti, che avrebbero tratto in inganno il fratello circa l’esistenza della concessione per l’utilizzazione dell’acqua.

La sentenza impugnata, al riguardo, ha rilevato che B.M. era persona istruita e perfettamente in grado di curare compiutamente i propri interessi e che avrebbe dovuto e potuto quindi accertarsi personalmente della situazione amministrativa relativa al pozzo e che quindi non era ipotizzabile alcuna decisiva influenza su di lui da parte dei fratelli.

A tale tesi si contrappone che M. era assai spesso fuori sede e che alcuni documenti asseritamente da lui redatti erano risultati apocrifi, mentre erano state disattese le testimonianze di C. e Cu., che costituivano quanto meno indizio di una qualche attività sviante delle controparti.

La valutazione delle prove acquisite è compito specifico del giudice del merito; quando, come nella specie, la valenza delle stesse viene esaminata in ragione di una analisi plausibile e non illogica, il giudice non è tenuto nè a tener conto di tutti gli elementi raccolti nè a specificare le ragioni per cui si privilegia un elemento probatorio rispetto ad un altro; la motivazione è ampia, non contraddittoria nè inficiata da errori giuridici e pertanto idonea ad assolvere il compito di dare contezza delle conclusioni raggiunte.

Anche tale motivo deve essere pertanto respinto e, con esso, il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-02-2011) 16-03-2011, n. 10977 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 27 novembre 2009 il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, provvedendo nei confronti di S. M., imputato del reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, commesso il (OMISSIS), per avere violato le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Pescara, ha applicato allo stesso, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata fra le parti di mesi otto di reclusione, ritenuta corretta la qualificazione giuridica del fatto contestato e considerata congrua la pena.

2. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione S., che ne chiede l’annullamento, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, per essere stata omessa la valutazione della reale sussistenza di elementi utili per il suo proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e per essere state ridotte a mere clausole di stile le ragioni dell’accoglimento della richiesta di applicazione della pena nella misura concordata.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. In tema di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., al giudice è demandato di esaminare, prima di verificare se siano osservati i limiti di legittimità della proposta di pena concordata, gli atti del procedimento per il riscontro dell’eventuale esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità, la cui operatività, giustificando il proscioglimento dell’imputato e creando un impedimento assoluto all’applicazione della sanzione, è necessariamente sottratta ai poteri dispositivi delle parti. Tale attività preliminare consiste in una ricognizione allo stato degli atti, che può condurre a una pronuncia di proscioglimento, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., soltanto se le risultanze disponibili rendano palese l’obiettiva esistenza di una causa di non punibilità, indipendentemente dalla valutazione compiuta dalle parti, e senza la necessità di alcun approfondimento probatorio e valutativo e di ulteriori acquisizioni (Sez. U. n. 3 del 25/11/1998, dep. 22/02/1999, Imp. Messina, Rv. 212437).

3. La sentenza impugnata, conformemente a tali principi, ha richiamato gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero e in particolare il verbale di arresto e ha operato, sulla scorta degli atti acquisiti, la valutazione preliminare in merito all’insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e al riscontro della correttezza della qualificazione giuridica del fatto contestato all’imputato, prima di applicare nei suoi confronti la pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..

Tale motivazione si sottrae alla censura mossa, che peraltro in modo generico è riferita al diverso, e non contestato, tentativo di furto.

4. Consegue la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e – valutato il contenuto del ricorso e in difetto dell’ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma che si determina nella misura, ritenuta congrua, di Euro millecinquecento.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.500 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.