Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 25-01-2011, n. 90 Esercito;

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to in diritto quanto segue.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe il TAR ha accolto il ricorso proposto dal sig. Sa.Ga., militare della Guardia di Finanza con grado di "Appuntato scelto" avverso il mancato riconoscimento del rimborso delle spese legali sostenute dal medesimo in occasione di un processo svoltosi dinanzi al Tribunale Militare di Palermo.

Il processo conclusosi con l’assoluzione dell’imputato con la formula "perché il fatto non sussiste "era stato promosso con l’imputazione di "insubordinazione con ingiuria aggravata".

Il TAR ha ravvisato la violazione dell’art. 18 D.L. n. 67/1997 convertito in L. n. 135/1997, ritenendo sussistesse il collegamento di "occasionalità necessaria" tra l’agire del soggetto sottoposto a giudizio e l’attività espletata nell’interesse dell’Amministrazione, essendosi trattato di uno screzio tra commilitoni sulle modalità di verbalizzazione di un rapporto di servizio. Su questa base ha accolto il ricorso.

La sentenza è stata impugnata dall’Amministrazione innanzi a questo Consiglio.

Il resistente si è costituito in giudizio con memoria.

L’appellante – dopo aver richiamato i principi giurisprudenziali in ordine al "collegamento qualificato" e non meramente "occasionale" che deve esistere tra l’agire del dipendente pubblico e l’interesse dell’Amministrazione ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso – conclude nel senso che, nel caso in esame, non sussistono i presupposti per la concessione del beneficio.

Il resistente viceversa nell’apposita "Memoria di costituzione e difesa" chiede il rigetto dell’appello col favore delle spese.

Questo Consiglio ritiene condivisibile l’argomentazione dell’appellante, poiché le espressioni rivolte dal sig. Ga. al Brig. Costanza "tu sei un cretino" risultate in sede giudiziale – ancorché insufficienti per qualificare il fatto come "reato" – costituiscono, già secondo i canoni della buona convivenza (universalmente accettati), una condotta sconveniente e offensiva, che in presenza di un rapporto di servizio, diventa massimamente riprovevole e, quindi, non può assolutamente essere ritenuta irrilevante e consentire erogazione di somme in favore del soggetto autore di ingiurie.

Per la considerazione che precede, questo Consiglio ritiene che l’appello sia fondato.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e per l’effetto annulla la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 29 giugno 2010, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Paolo D’Angelo, Presidente f.f., Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, estensore, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-12-2010) 14-02-2011, n. 5376 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 7 giugno 2010, il Tribunale di Bologna rigettava l’istanza di riesame del decreto di convalida del sequestro preventivo dell’autovettura FIAT Punto targata (OMISSIS), disposto d’iniziativa dalla P.G. e del decreto di sequestro preventivo, emessi entrambi dal GIP dello stesso Tribunale in data 11 maggio 2010 nei confronti di F.R.. colto dai Carabinieri alla guida dell’autovettura in stato di ebbrezza, in (OMISSIS), atteso il tasso alcoolemico accertato, alla prima prova, nella misura dell’1,97 gr./lt, pur in difetto della seconda prova non eseguita malgrado quattro tentativi, con esito: "volume insufficiente".

Da qui la contestazione della contravvenzione p. e p. dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 7.

Il Tribunale, premesso che "la pubblica accusa ha instato per il sequestro preventivo c.d. impeditivo" atteso il pericolo di agevolazione alla reiterazione dello stesso reato conseguente alla libera disponibilità della vettura, riqualificava peraltro il fatto sub art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), posto il difetto di completamento della rituale procedura di accertamento del tasso alcoolemico (che ex art. 379 reg.esec.C.d.S., deve articolarsi nell’effettuazione di due prove con l’etilometro a distanza di cinque minuti) e stante invece la sussistenza di sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza, verificata de visu dai Carabinieri, come riferito nella comunicazione di reato. Confermava altresì l’impugnato decreto ribadendo la pericolosità insita nel mantenimento della disponibilità del veicolo in capo all’imputato, già colpito da precedente specifico e fermato dai Carabinieri, dopo esser transito con semaforo rosso. Escludeva invece la possibilità di far luogo alla conferma del provvedimento cautelare reale in relazione alla contestazione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7, avendo lo stesso P.M. fatto riferimento, nel capo di imputazione, ad una condotta non di doloso rifiuto, ma di fisica impossibilità alla reiterazione della prova con l’etilometro.

Ricorre per Cassazione il F. per tramite del difensore invocando l’annullamento dell’ordinanza per carenza assoluta di motivazione e per difetto dei presupposti di legge per l’applicazione della misura cautelare giacchè la confisca del veicolo – cui è prodromico il sequestro preventivo – è prevista nei soli casi più gravi di violazione dell’art. 186 C.d.S., non essendo invece consentita nell’ipotesi prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. A), in concreto ritenuta dai Primi Giudici che avevano altresì escluso il fumus in riferimento all’altra contestazione ex art. 186 C.d.S., comma 7.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Può dirsi che costituisce ormai jus receptum nella giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza Sez. U, n. 16 del 19/6/1996 – dep. 22 ottobre 1996 Rv. 205617 (cui hanno fatto seguito, tra le tante pronunzie: Sez. 4 n. 20160 dell’11 dicembre 2003 – dep. 29 aprile 2004 e Sez. 3 n. 4549 del 4 dicembre 2007 – dep. 29 gennaio 2008) quell’orientamento secondo il quale al Tribunale, in sede di riesame o di appello di misure cautelari personali, è sempre consentito modificare la qualificazione giuridica attribuita dal P.M. al fatto per cui si procede, fermo restando peraltro che l’eventuale correzione del "nomen juris" non può avere effetti oltre il procedimento incidentale. Stante la medesima ratio, il principio va esteso anche in materia di appello o di riesame di misure cautelari reali, quale il sequestro preventivo, di cui si discute in questa sede. Ne discende quindi che, una volta correttamente e legittimamente riqualificato dal Tribunale di Bologna, in sede di riesame ex art. 324 c.p.p. del provvedimento impugnato, "il fatto oggetto dell’imputazione mediante il passaggio dalla lett. C) alla lett. A) del contestato art. 186 C.d.S., comma 2" in difetto del completamento della procedura di accertamento del tasso alcoolemico, prescritta dall’art. 379 reg.esec. C.d.S. ed attesa la sussistenza della sola sintomatologia di un verosimile stato di ubriachezza, non può che concludersi, sia pure incidenter tantum, per la ricorrenza del fumus di un fatto attualmente non preveduto dalla legge come reato, atteso il testuale disposto dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. A), come di recente modificato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33. Donde la preclusione della confisca del veicolo, prevista unicamente in caso di ricorrenza della più grave contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. C). Sicchè, fermo ed impregiudicato il potere/dovere del giudice della cognizione penale di esaminare funditus la questione, deve farsi luogo all’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata oltrechè del provvedimento di sequestro preventivo, costituendo imprescindibile presupposto, ai fini del mantenimento del provvedimento di sequestro preventivo, emesso à sensi sia del primo che dell’art. 321 c.p.p., comma 2, la ricorrenza, quantomeno a livello del fumus, di un fatto costituente reato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata ordinanza nonchè il provvedimento di sequestro preventivo.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-01-2011) 02-03-2011, n. 8052 Misure alternative Interesse ad impugnare

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Con ordinanza in data 23.3.2010 il magistrato di sorveglianza di Modena rigettava l’istanza di T.F. volta ad ottenere l’ammissione alla cura ed all’assistenza all’esterno della figlia minore di anni tre ex art. 21 bis ord. pen., ostandovi, ai sensi dell’art. 58 quater, comma 2 stesso ord., un pregresso provvedimento di revoca della misura dell’affidamento in prova. Riteneva il giudicante che l’ammissione all’esterno per l’assistenza ai figli minori costituiva un’ articolazione del lavoro all’esterno e che, se anche non si condividesse la ritenuta omologazione, la lettera della legge comunque impediva, sussistendo i presupposti di una pregressa revoca della misura alternativa, la concessione del beneficio richiesto: l’art. 21 bis, comma 1 cit. in proposito si richiamava nella parte in cui subordina la concessione del beneficio richiesto "…..alle condizioni previste dall’art. 21".

-2- Ricorre tramite difensore la T. che segnala la mancata previsione nell’elenco, che deve considerarsi tassativo, delle misure alternative vietate ai sensi dell’art. 58 quater, comma 2, ord. Pen., del beneficio dell’assistenza all’esterno dei figli minori, la diversità strutturale dei due istituti, l’assistenza ai figli minori e il lavoro esterno, il primo previsto in funzione della salvaguardia del rapporto genitore – figlio finalizzato alla sua salute e al suo sviluppo. Sottolinea infine la ricorrente, che il richiamo "alle condizioni previste dall’art. 21", a cui è subordinata la concessione del beneficio dell’assistenza all’esterno dei figli minori, è finalizzato a indicare, e solo, i presupposti applicativi che disciplinano i due istituti, presupposti elencati nella seconda e terza parte del predetto art. 21, comma 1.

-3- La trattazione del ricorso è preclusa dal fatto sopravvenuto della scarcerazione della T. per espiazione della pena, giusta annotazione richiesta e pervenuta il giorno della udienza dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

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Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-03-2011, n. 201 Opere pubbliche

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Svolgimento del processo

La Belice Ambiente s.p.a – ATO TP2, all’esito di apposito sorteggio, ha nel mese di aprile del 2009 proclamato prima aggiudicataria provvisoria di un appalto di lavori per il completamento del polo tecnologico di Castelvetrano la Spallina Costruzioni di Sp.Lu. e C. s.n.c. e seconda aggiudicataria la impresa CO.GEN.AP. s.r.l..

La CO.GEN.AP. ha proposto ricorso al T.A.R. Palermo, sostenendo che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla selezione perchè la sottoscrizione apposta alle dichiarazioni sui requisiti di moralità riferibili al direttore tecnico della controinteressata risultava chiaramente apocrifa.

La aggiudicataria Spallina Costruzioni ha proposto ricorso incidentale, rilevando che la CO.GEN.AP. avrebbe dovuto essere esclusa a sua volta dalla gara:

a) per incompletezza della dichiarazione concernente la moralità professionale dell’amministratore di un’impresa dalla quale la ricorrente aveva acquisito nel triennio un ramo d’azienda;

b) per non aver corredato l’offerta economica con copia del documento di identità del legale rappresentante.

Con motivi aggiunti la ricorrente ha poi impugnato l’aggiudicazione definitiva, nel frattempo intervenuta.

Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale ha accolto la prima censura contenuta nel ricorso incidentale ed ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso principale.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dalla soccombente CO.GEN.AP. s.r.l., la quale ne ha chiesto la riforma previa sospensione dell’esecutività, insistendo per la infondatezza della censura accolta dal T.A.R.

L’appellante ha quindi riproposto la doglianza versata in primo grado e dichiarata improcedibile.

Si è costituita in resistenza la Spallina Costruzioni di Sp.Lu. e C. s.n.c. la quale ha altresì riproposto l’altra censura versata in via incidentale in primo grado e non esaminata dal T.A.R.

Con ordinanza n. 657 del 2010 l’istanza cautelare proposta dall’appellante ex art. 33 della legge n. 1034 del 1971 è stata respinta.

Le parti hanno presentato memorie e repliche, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.

All’udienza del 24 novembre 2010 l’appello è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

L’appello non è fondato e non può quindi trovare accoglimento.

Come anticipato nelle premesse, la sentenza di primo grado ha accolto nel merito la prima delle censure dedotte nel ricorso incidentale proposto dalla impresa aggiudicataria Spallina Costruzioni ed ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso principale proposto dalla seconda classificata CO.GEN.AP.

A sostegno del decisum il Tribunale ha rilevato la non conformità alle previsioni del disciplinare della dichiarazione con la quale il legale rappresentante di CO.GEN.AP. ha autocertificato i requisiti morali e professionali dell’amministratore di altra impresa dalla quale la ricorrente aveva nel triennio acquisito un ramo d’azienda.

Con il primo e fondamentale motivo l’appellante CO.GEN.AP. torna a sostenere in via principale la sostanziale conformità della dichiarazione in questione e in via subordinata l’obbligo per l’Amministrazione di consentirne la regolarizzazione.

Il mezzo è nel suo complesso infondato.

Il disciplinare della gara in controversia prevedeva espressamente che, nel caso di acquisto di ramo d’azienda nel triennio precedente la pubblicazione del bando, le dichiarazioni di cui all’art. 75 comma 1 del D.P.R. n. 554 del 1999 dovessero essere rese a pena di esclusione anche per i responsabili – in carica o cessati – dell’impresa cedente.

È incontestato che l’odierna appellante ha in data 11.7.2007, e dunque nell’ambito del triennio di riferimento, acquisito un ramo d’azienda dalla Edil Rosano s.r.l.

Nella domanda di partecipazione il legale rappresentante della appellante ha dichiarato che il sig. Ro.Ro., amministratore unico della cedente, alla data di cessione non versava in nessuna delle condizioni ostative appunto previste dal citato art. 75.

Come rilevato dal primo Giudice la dichiarazione, così confezionata, non copre il periodo biennale che va dalla acquisizione del ramo aziendale alla pubblicazione del bando, periodo nel quale ben potrebbero essere divenute irrevocabili condanne relative a reati professionali commessi dall’amministratore nell’anno precedente e dunque all’interno del periodo di riferimento.

Diversamente da come sostiene l’appellante, non può ritenersi che l’incompletezza sostanziale della dichiarazione – sopra acclarata – sia stata sanata per effetto della produzione dei certificati del casellario e dei carichi pendenti relativi a quell’amministratore.

Al riguardo basta infatti osservare che ai sensi dell’art. 25 del T.U. in materia di casellario giudiziale di cui al D.P.R. n. 313 del 2002 nel certificato richiesto dall’interessato (a differenza di quanto avviene per il certificato integrale rilasciato alle pubbliche amministrazioni) non sono riportate fra l’altro le iscrizioni relative alle condanne beneficiate di non menzione, alle condanne di applicazione della pena su richiesta e alle misure di prevenzione.

Il certificato in questione è dunque assolutamente inidoneo ex se a comprovare l’inesistenza delle corrispondenti cause ostative divisate dall’art. 75 comma 1 lettere b) e c) del citato D.P.R. n. 554 del 1999.

Quanto al certificato sui carichi pendenti, ne è evidente l’assoluta irrilevanza ai fini in controversia.

Parimenti, la incompletezza sostanziale della autocertificazione non può ritenersi sanata in virtù della dichiarazione mediante la quale il legale rappresentante di CO.GEN.AP. si è dissociato da eventuali condotte tenute da quell’amministratore nel periodo successivo alla cessione e penalmente sanzionate.

In proposito corre intanto l’obbligo di osservare che la dichiarazione di dissociazione, nel suo tenore letterale, non si riferisce alle condanne per reati commessi prima della cessione, successivamente passate in giudicato nell’ambito del triennio.

In ogni caso, e a prescindere da ogni approfondimento su questo punto, per rilevare in senso esimente la dissociazione, giusta l’espresso disposto dell’art. 75, deve da un lato correlarsi ad una specifica condotta penalmente sanzionata e deve d’altro canto soprattutto richiamare atti o misure concretamente adottate (ad es. azione di responsabilità) dall’impresa nei confronti dell’amministratore.

Ne consegue che la mera dichiarazione in via ipotetica ed eventuale prodotta dall’appellante non comporta quella dissociazione esistente, univoca e completa richiesta dalla giurisprudenza (cfr. V Sez. n. 4804 del 2007) e quindi non vale a sopperire alle carenze sostanziali della originaria autocertificazione.

Tanto chiarito, non può infine seguirsi l’appellante quando sostiene che la stazione appaltante avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione della dichiarazione incompleta.

L’orientamento giurisprudenziale assolutamente maggioritario, dal quale questo Collegio non ritiene di doversi discostare, ha infatti chiarito che nelle gare di appalto la regolarizzazione documentale può essere consentita quando i vizi siano puramente formali o chiaramente imputabili a errore solo materiale, e sempre che riguardino dichiarazioni o documenti che non sono richiesti a pena di esclusione, non essendo, in quest’ultima ipotesi, consentita la sanatoria o l’integrazione postuma che si tradurrebbero in una violazione dei termini massimi di presentazione dell’offerta e, in definitiva, in una violazione della "par condicio".

Come affermato dal Consiglio di Stato, le sanatorie documentali sono possibili, con facoltà di integrare successivamente la documentazione prodotta con la domanda di partecipazione alla gara o, comunque, con l’offerta, con un duplice limite: a) la regolarizzazione deve riferirsi a carenze puramente formali od imputabili ad errori solo materiali; b) la regolarizzazione non può mai riguardare produzioni documentali violative di prescrizioni del bando presidiate dalla comminatoria di esclusione (cfr. fra le più recenti V Sez. n. 1038 del 2010).

In conclusione, le prescrizioni del disciplinare sopra riportate prevedevano espressamente l’esclusione dalla procedura a sanzione dell’inosservanza della clausola – chiara ed inequivoca – relativa alla dichiarazione: l’esclusione dell’impresa inosservante si imponeva dunque, senza possibilità di distinzione alcuna tra violazioni sostanziali e violazioni asseritamente formali o innocue.

Sulla base delle considerazioni che precedono l’appello principale risulta infondato e va quindi respinto, con conferma della sentenza impugnata.

L’appello incidentale semplificato resta quindi assorbito in quanto improcedibile.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese di questo grado del giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate in via forfetaria nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile quello incidentale.

Condanna l’appellante al pagamento in favore della società appellata di Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge per spese e onorari di questo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 24 novembre 2010 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Antonino Anastasi, estensore, Guido Salemi, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 14 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.