Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-05-2012, n. 6752 Casse mutua e di soccorso Previdenza integrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza sopra specificata, la Corte di appello di Torino ha confermato, rigettando l’impugnazione dell’INPS, la sentenza del Tribunale della stessa sede in data 9.10.2008, con la quale era stata accolta la domanda, proposta da M.E., intesa al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali per il ritardo nella corresponsione della somma pari al 75% della contribuzione integrativa versata al Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi della L. n. 377 del 1958, art. 32. La decisione ha disatteso la tesi dell’Istituto secondo cui il rimborso in questione configurerebbe un credito previdenziale, soggetto alle limitazioni di cui alla L. n. 412 del 1991, art. 16. 2. La cassazione della sentenza è domandata dall’Istituto con ricorso per unico motivo, cui resiste l’intimato con controricorso precisato da successiva memoria.

Motivi della decisione

1. Con il motivo di ricorso è denunciata violazione dell’art. 32 cit. ed è sostenuta, anche in questa sede, la tesi della natura previdenziale del credito, onde deriva l’applicazione dei soli interessi legali, con esclusione della rivalutazione, ai sensi della L. n. 412 del 1991, art. 6. 2. La Corte giudica fondato il ricorso.

2.1. Il Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (previsto dalla L. 2 aprile 1958, n. 377, come modificata dalla L. 29 luglio 1971, n. 587) costituisce una gestione autonoma dell’INPS ed ha lo scopo principale di integrare le pensioni dovute agli iscritti o ai loro superstiti dall’assicurazione generale obbligatoria, cui gli stessi iscritti sono assoggettati, erogando agli aventi diritto, unitamente alla detta integrazione, anche la pensione dovuta dalla assicurazione obbligatoria in relazione ai contributi per qualsiasi titolo versati e computati come utili nell’assicurazione stessa, cosicchè eroga un’unica pensione complessiva, anche quando per lo svolgimento del lavoro esattoriale sussistono le condizioni per la pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, e non può attribuire alcun trattamento pensionistico prima che siano realizzate le condizioni per il trattamento complessivo, con la perdita della qualità di iscritto al Fondo (vedi Cass. 3 aprile 1986, n. 2298). La L. 2 aprile 1958, n. 377. art. 82, nel testo originario, attribuiva all’iscritto al Fondo cessato dal servizio prima di aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia la facoltà (da esercitare non prima di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro o dall’ultimo versamento e non oltre cinque anni) di chiedere il pagamento, per una volta tanto, di una somma pari al 75 per cento dell’importo dei contributi versati al Fondo per l’integrazione della pensione obbligatoria. Con la L. 29 luglio 1971, n. 587, art. 7, la predetta facoltà è stata attribuita anche all’iscritto il quale, all’atto della cessazione dal servizio presso esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, abbia conseguito il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia, a condizione che sia esercitata entro il quinto anno precedente il compimento dell’età pensionabile secondo le norme del Fondo.

2.2. Mette conto rilevare che la disciplina che interessa è interamente di fonte legale e non è dunque influenzata da istituti, e criteri propri dei fondi integrativi di fonte contrattuale, là dove la natura di ogni singola prestazione discende da specifici e particolari intenti negoziali recepiti in regolamenti interni o in contratti collettivi.

2.3. Nel riferito quadro normativo, è priva di fondamento la tesi della sentenza impugnata circa la finalità restitutoria e retributiva del pagamento. Il fondo integrativo in questione non è propriamente; un fondo "interno", ma anzi esso nasce come sostitutivo e, via via, diviene integrativo e "obbligatorio", nel senso che gli iscritti sono inseriti contemporaneamente nell’assicurazione generale obbligatoria tanto che nel fondo confluiscono anche i contributi a.g.o. e la pensione che viene liquidata è una pensione "complessiva". 2.1. Nella fattispecie di cui all’art. 32 in esame si realizza l’intento di assicurare un trattamento pensionistico sia ai soggetti che cessando dal servizio non possono più maturare il diritto alla pensione, sia a coloro che lo matureranno solo al compimento di una determinata età anagrafica, come risulta evidente dall’applicazione della norma, disposta dalla L. n. 587 del 1971, art. 7 a questi ultimi soggetti.

Non si tratta, tecnicamente, di un vero e proprio rimborso, come nel caso di dipendenti licenziati in via disciplinare (L. n. 377 del 1958, art. 29), poichè nell’ipotesi dell’art. 32 cit. non vengono "rimborsati contributi", ormai inutilizzabili per il fatto che il dipendente sia escluso dal trattamento integrativo (art. 29 cit.), ma viene disposto il "pagamento, per una volta soltanto", di una somma pari al 75% dei contributi versati, su richiesta dell’interessato.

Non la contribuzione, quindi, viene "restituita" o "rimborsata", ma una diversa somma, commisurata ad una parte dei contributi versati, viene erogata al dipendente cessato dal servizio. La erogazione, poi, può avvenire "una sola volta" e la previsione non avrebbe alcun significato se si trattasse del diritto potestativo al rimborso di contributi inutilizzati, anzichè di una indennità sostitutiva del trattamento pensionistico, ovvero, in certa misura, anticipatoria del medesimo trattamento. La modalità è invece significativa in funzione previdenziale. Infatti secondo un generale principio del nostro sistema delle assicurazioni sociali, improntato al criterio solidaristico, non esiste il diritto alla restituzione dei contributi legittimamente versati, in relazione ai quali non si siano verificati i presupposti per la maturazione del diritto alla prestazione previdenziale (cfr. Cass. n. 10G49 del 1990): quando la legge dispone il pagamento di contributi versati, o di parte di essi, come nella specie, non si tratta di un diritto potestativo alla restituzione (poichè questi sono stati versati legittimamente, e non costituiscono un indebito o un arricchimento senza causa per l’ente previdenziale), ma solo di un beneficio all’interno del rapporto previdenziale, con intento, dunque, non retributivo, nè restitutorio.

2.5. Deve ribadirsi, perciò, in relazione al pagamento in esame, quanto questa Corte ha già affermato in fattispecie analoghe, e cioè che la natura previdenziale della prestazione è dimostrata dal fatto che il Fondo eroga un’unica pensione, composta dalla parte obbligatoria e dalla parte integrativa, nell’ambito di un unico rapporto di assicurazione obbligatoria, sì che lo stesso pagamento della somma una tantum, nelle varie vicende del rapporto assicurativo, si colloca comunque nell’ambito di quest’ultimo ed ha una finalità di tutela previdenziale. Sulla somma perciò è dovuto il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6, e della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 36, con decorrenza dal 120 giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa (cfr.

Cass. n. 3553 del 2012; n. 13637 del 2007; n. 9874 del 2007, in relazione all’applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c.).

3. La sentenza impugnata è perciò cassata con rinvio alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, per la definizione della controversia in base ai detti principi, nonchè per la pronuncia sulle spese anche del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-10-2011) 18-11-2011, n. 42701

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. M.M. è stata condannata alla pena di giustizia per il delitto di calunnia in danno di C.D. – nominato amministratore giudiziario della ditta Mirto Maria in una procedura afferente misura di prevenzione – in relazione alla denuncia presentata il 3.8.2004 nella quale, secondo l’imputazione, lo accusava tra l’altro, sapendolo innocente, di essersi appropriato dei proventi di alcuni terreni dissequestrati e della documentazione contabile. La sentenza 29.2.2008 del Tribunale di Palermo/Monreale è stata infatti confermata l’8.10.2010 limitatamente a tali aspetti dalla Corte d’appello di Palermo (che ha invece prosciolto la M. dall’accusa al C. di aver deteriorato un fondo di sua proprietà).

2. Ricorre per cassazione nell’interesse dell’imputata il difensore fiduciario, con unico articolato motivo deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 368 c.p., perchè entrambi i Giudici del merito avrebbero argomentato dell’innocenza del C. rispetto ai reati di cui era stato accusato, ma non pure della falsità intenzionale dell’incolpazione.

In particolare (pag. 5 ric.) "il Giudice non avrebbe dovuto verificare la consapevolezza in capo all’imputata dell’irrilevanza penale della condotta da questa addebitata al C., ma piuttosto l’eventuale non veridicità delle affermazioni contenute nella denuncia e, ove tali affermazioni fossero risultate false, la prova della consapevolezza dell’imputata di tale falsità". Invece, il Tribunale si sarebbe limitato ad argomentare dell’intenzione del C. di restituire i libri contabili oggetto di reiterate richieste dell’imputata e delle ragioni del diniego di restituzione delle rendite, mentre la Corte distrettuale avrebbe argomentato solo della consapevolezza dell’irrilevanza penale dei fatti denunciati, senza verificare la veridicità dei fatti narrati. In particolare, secondo il ricorrente il fax richiamato dalla Corte non smentirebbe l’assunto del motivo del ritardo nella consegna dei libri contabili, mentre il "fitto carteggio" intercorso quanto ai proventi dei fondi dissequestrati atterrebbe ancora alla giustificazione del C., senza inficiare la circostanza che la M. ritenesse illegittimo il comportamento del C. e si fosse lecitamente determinata a rappresentare l’accaduto all’autorità di polizia giudiziaria, sul punto in particolare la Corte d’appello avendo travisato il "tono sarcastico" della missiva 23 luglio 2004. 3. Il ricorso è infondato.

Va preliminarmente rilevato che l’originario atto di appello, che delimitava il devoluto alla cognizione della Corte distrettuale, era composto da cinque motivi (gli ultimi due sul trattamento sanzionatorio). Il primo ed il secondo così indicavano nell’iniziale grassetto il punto della decisione "attaccato": Ha errato il Giudice a ritenere che l’imputata fosse consapevole dell’innocenza "del dr. C. circa la denunciata appropriazione indebita dei libri contabili dell’impresà (il primo motivo, pag. 2 atto di impugnazione,), "della parte civile circa l’indebita appropriazione dei proventi ricavati dalla coltivazione dei fondi agricoli dissequestrati" (il secondo motivo, pag. 5). Il terzo motivo, invece, contestava l’insussistenza del reato di calunnia in relazione al danneggiamento del fondo, affermando inesistente una tale denuncia (come poi in effetti giudicato dalla Corte d’appello).

I primi due motivi, poi, contestavano che l’imputata avesse avuto chiarimenti tempestivi sui due punti; il primo, deducendo in particolare in modo anche contraddittorio (pag. 4) prima dell’effettiva conoscenza dell’intenzione/spiegazione di restituire (del resto consapevolezza espressamente argomentata dal Tribunale con richiamo a pertinente documento non contestato) al momento della denuncia, poi della mancanza di prova di una tale conoscenza; il secondo, di una genuina convinzione di esser stata privata del diritto alla corresponsione dei proventi (fg.7), contestando la configurabilità di ogni malafede della donna ed evidenziando la prospettazione della convinzione di esercitare un proprio diritto.

Sostiene ora il ricorso, invece, che la Corte distrettuale, e prima il Tribunale, avrebbero argomentato solo dell’innocenza dell’incolpato, rispetto alle condotte attribuitegli dalla donna, sostanzialmente ignorando la "lettura dei fatti" che la donna legittimamente poteva aver fatto.

L’assunto è però infondato.

La Corte distrettuale, insieme con il Tribunale, ha ricostruito i fatti – relativi ai rapporti intercorsi tra la M. e il C. proprio in relazione ai documenti aziendali ed ai frutti – spiegando non già l’"innocenza" del C. ma la sussistenza di ragioni oggettive che avevano impedito la restituzione dei documenti dissequestrati, con l’elusione da parte della donna della partecipazione all’incontro fissato pochissimi giorni prima della denuncia per la loro restituzione, e che rendevano inaccoglibile la richiesta di ottenere i proventi del fondo. Ragioni non pretestuose, ed anzi fondate, secondo i Giudici di merito, delle quali la donna era espressamente avvertita, e che tuttavia aveva del tutto taciuto nella propria denuncia, costruita in termini tali da rendere inevitabili gli accertamenti cui il C. era stato sottoposto.

In definitiva, i Giudici del merito hanno evidenziato la consapevole ed oggettiva maliziosità della rappresentazione dei fatti, consapevolmente silente in ordine agli aspetti problematici del tutto omessi e formulata invece in termini di apparente indiscussa responsabilità. E proprio tale ritenuta maliziosità, lungi dall’attenere agli aspetti di innocenza del C., è stata giudicata – certo non in termini di manifesta illogicità o contraddittorietà, sotto il profilo della motivazione, e di illegittimità, quanto all’applicazione dell’art. 368 c.p. (arg. ex Sez. 6, sent. 16161/2011 e 3489/2000) – anche integrare la consapevolezza dell’innocenza di colui del quale si chiedeva la punizione. Del resto, a fronte di elementi descritti dalla Corte quale il non accettare l’appuntamento concordato per la consegna dei documenti immediatamente prima della presentazione della denuncia per la loro mancata riconsegna, ovvero il contenuto del fax 23.7.2004 (che la difesa indica come manifestazione di sarcasmo e non riconoscimento delle ragioni altrui), le prospettazioni in ricorso si risolvono in generiche critiche di merito volte, in definitiva, ad affermare apoditticamente la sussistenza di buona fede sulle proprie ragioni, in definitiva – tenuto conto del contenuto degli atti di appello e delle motivazioni dei due Giudici del merito – questione di mero fatto.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalla costituita e presente parte civile, liquidate come da dispositivo tenuto conto della tariffa forense e dell’attività prestata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida nella complessiva somma di Euro 2.000 oltre accessori, in favore della parte civile c.D..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-10-2011) 07-12-2011, n. 45673

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Svolgimento del processo

1. P.Z. ricorre avverso la sentenza emessa ex artt. 444 e sgg. cod. proc. pen. in data 18 novembre 2010 dal gup di Verona, di applicazione della pena per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7, per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolimetrico, fatto del 23 settembre 2009.

Sostiene che sono illegittimi i provvedimenti di sequestro e di successiva confisca dell’auto disposta dal giudice con la predetta sentenza, in quanto si tratta di provvedimenti di competenza del Prefetto, tanto più a seguito delle modifiche introdotte con la L. n. 120 del 2010, che hanno comportato la qualificazione sia del sequestro che della confisca quali provvedimenti amministrativi da adottarsi dal Prefetto, come stabilito dall’art. 224 ter. La previsione contenuta nell’art. 186 secondo cui "con la sentenza di condanna o di applicazione della pena … è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, …" sarebbe solo una locuzione impropria che contrasta con il potere del Prefetto di disporre la restituzione del veicolo nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento (art. 224 u.c.).

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

1.1 Occorre al riguardo brevemente ripercorrere alcune tappe relative alle modifiche normative intervenute in materia, tenendo presente che si farà riferimento alla disciplina dettata dall’art. 186 C.d.S., per il reato di guida in stato di ebbrezza, dal momento che ad essa fa esplicito richiamo l’art. 186, comma 7, nel prevedere il reato di cui al presente procedimento. Con il D.L. n. 92 del 2008, conv. in L. n. 125 del 2008, è stata introdotta la previsione della confisca obbligatoria del veicolo con il quale è stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche o di stupefacenti, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Con la L. n. 120 del 2010 la disciplina normativa al riguardo è stata parzialmente modificata, specie per quanto riguarda il potere di sequestro che è stato attribuito espressamente all’autorità amministrativa. Anche la natura della confisca ne è rimasta coinvolta e questa Corte ha di recente chiarito che la confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza ha assunto, a seguito delle modifiche apportate all’art. 186 C.d.S., dalla L. n. 120 del 2010, natura di sanzione amministrativa accessoria (sez. 4^ 4.11.2010 n. 45023 rv. 248858); ed ha altresì precisato (sez. 4^ 24.11.2010 n. 170 rv. 249289) che il mutamento di natura, a seguito della L. n. 120 del 2010, della confisca prevista dall’art. 186 cod. strada in sanzione accessoria amministrativa (non più penale) non la priva di omogeneità rispetto a quella penale, sicchè la continuità tra le due sanzioni la rende applicabile anche per i fatti anteriori all’entrata in vigore della novella. Il Collegio condivide tali affermazioni per le ragioni di seguito esposte.

Come già questa Corte ha avuto modo di osservare, la ennesima legge di riforma del codice della strada n. 120 del 2010 ha rafforzato le sanzioni penali tipiche per l’illecito in questione (arresto ed ammenda, confermando la natura penale dell’illecito), ma ha riqualificato come amministrativo il sequestro del veicolo e, di conseguenza, non potendosi concettualmente ammettere una diversa natura dei due provvedimenti, la successiva confisca. Il legislatore ha eliminato il riferimento alla fattispecie di cui all’art. 240 cod. pen., comma 2, (in ciò adeguandosi anche al recente intervento della Corte costituzionale che, con sentenza n. 196 del 2010, ha dichiarato l’illegittimità parziale di un tale rinvio e ha qualificato la confisca quale sanzione accessoria) ed ha previsto, con il richiamo all’art. 224 bis, che il sequestro avvenga secondo le disposizioni di cui all’art. 213, che regolano appunto un sequestro amministrativo.

Per effetto di tali interventi, non privi di contraddittorietà, si è creata una inedita situazione in cui delle fattispecie di natura penale sono assistite da un provvedimento cautelare e ablativo di natura amministrativa; situazione tanto più singolare se si considera che, secondo l’espresso disposto del novellato art. 186 "Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.", disposizione che attribuisce espressamente ai giudice penale il potere di applicare la confisca amministrativa. A tale riguardo deve precisarsi che non può condividersi l’affermazione del ricorrente secondo cui tale previsione sarebbe solo una locuzione impropria, frutto di cattivo coordinamento, dal momento che la previsione è formulata "nel contesto di una disposizione frutto di numerose modifiche e proprio prima della novellata previsione secondo cui ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’art. 224 ter, per cui appare ragionevole ritenere che si sia voluto mantenerla. Dunque anche a seguito della nuova legge il provvedimento di confisca deve essere adottato dal giudice penale, non diversamente, peraltro, da quanto già avveniva ed avviene per la sospensione della patente.

1.2 Resta da precisare, poichè l’illecito risale ad epoca precedente l’entrata i vigore della nuova legge, quale sia la sorte del sequestro allora disposto, in mancanza di disposizione transitorie dettate dalla L. n. 120 del 2010.

Questa Corte al riguardo ha già osservato che la nuova disciplina non ha comportato una depenalizzazione dell’illecito (che, come si è visto, è rimasto illecito penale), ma la depenalizzazione, per così dire, solo della sanzione accessoria della confisca; si è trasformata in amministrativa solo una sanzione accessoria, precedentemente di natura penale ma non iscrivibile al novero all’apparato sanzionatorio tipico dell’art. 17 c.p..

Non può dirsi se la nuova disciplina sia più favorevole della precedente atteso che da un lato la sanzione penale è stata, come si è detto rafforzata, e dall’altro la sanzione accessoria della confisca è degradata da penale ad amministrativa. In ogni caso si tratta di una problematica che non assume importanza dirimente atteso che, come si è detto, non si è di fronte ad una depenalizzazione, ma ad una più complessa e articolata modifica normativa.

Ha riguardo al complessivo trattamento sanzionatorio, come ha ritenuto il Gip di Verona. In ogni caso si tratta di una problematica che non appare dirimente per affermare al perdurante efficacia del sequestro, atteso che, come si è detto, non si è di fronte ad una depenalizzazione del reato, ma ad una più complessa e articolata modifica normativa di amministrazione della sola misura cautelare reale.

In siffatto contesto, tenuto conto che la competenza si determina in base al principio tempus regit actum, è evidente che al momento della adozione del provvedimento cautelare, il giudice penale era pacificamente competente ad adottare il sequestro a fini di confisca.

Sequestro la cui efficacia, in assenza di espressa disposizione contraria, deve ragionevolmente ritenersi che perduri fino a che il giudice penale, come anche la nuova legge prevede, applicherà la confisca.

2. conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-07-2012, n. 12791 Fondo di garanzia

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 29-6-2007 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello proposto da C.A. e D.N.C. avverso la decisione di primo grado di rigetto dello domanda di risarcimento danni riportati dal figlio minore in un incidente stradale con un veicolo rimasto sconosciuto proposta nei confronti di N.A., di cui essi avevano conosciuto le generalità quale proprietario del veicolo investitore, dopo la notifica dell’atto di citazione, dell’Assitalia e delle Ass.ni Generali, quale impresa designata dal F.G.V.S..

Propongono ricorso con un motivo C.A. e D.N. C..

Non presentano difese gli intimati.

Il Collegio invita il Consigliere relatore a redigere una sentenza con motivazione semplificata.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 22.

Il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il danneggiato che nell’ipotesi prevista dall’art. 19, comma 1, lett. a abbia fatto richiesta all’impresa designata o all’istituto predetto, non è tenuto a rinnovare la richiesta stessa qualora successivamente venga identificato l’assicuratore dei responsabile; nelle ipotesi di cui dalla L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. a e b la preventiva richiesta del danno deve eseguirsi all’impresa designata a norma dell’art. 20 o alla Consap gestione autonoma F.G.V.S; il danneggiato è poi dispensato dall’onere della preventiva richiesta dei danno all’assicuratore, che costituisce condizione di proponibilità della domanda nei confronti sia dell’autore dell’illecito che del responsabile civile L. n. 1969 del 1990, ex art. 22 qualora dimostri l’incolpevole impossibilità di identificare l’assicuratore impossibilità protrattasi fino alla data dell’esperimento dell’azione risarcitoria, nel caso in esame con la proposizione della domanda riconvenzionale.

2. Il motivo è inammissibile per inadeguatezza del quesito di diritto. La Corte di appello ha ritenuto che , alla luce della L. n. 990 del 1960, art. 19 ai fini della proponibilità dell’azione, sia nella ipotesi della lettera a che della lettera b contemplate nel suddetto articolo, deve essere inviata una lettera di messa in mora sia alle Ass.ni Generali, quale impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Campania, sia alla Consop. Inoltre la Corte ha affermato che gli attori, dopo aver appreso in udienza dal difensore del N. che il veicolo investitore non era coperto di assicurazione all’epoca del sinistro,non hanno provveduto nemmeno a precisare la propria domanda, specificando di agire ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. b.

3. Il quesito non è congruente con la motivazione della sentenza impugnata in quanto non censura la prima ratio decidendi, vale a dire l’affermazione che ai fini della proponibilità dell’azione non era idonea la sola lettera di messa in mora inviato alla Consap, ma era necessario inviare la messa in mora anche alla Impresa Designata.

Nulla per le spese del presente giudizio in assenza di difese degli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2012



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