Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 06-09-2012, n. 14968

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Svolgimento del processo

G.A., con ricorso depositato il 30 novembre 2007, ha proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania con ricorso depositato il 10 novembre 1992, ancora pendente alla data della domanda di equa riparazione.

L’adita Corte d’appello di Napoli ha rigettato la domanda rilevando che, nonostante i numerosi rinvii richiesti dalla ricorrente per depositare la documentazione relativa al giudizio amministrativo, nulla era mai stato prodotto per consentire di conoscere se tale giudizio fosse ancora pendente o fosse stato definito e, in tale caso, quale fosse il tenore del provvedimento finale; nè per sapere se fossero state presentate istanze sollecitatorie da parte della ricorrente e, quindi, per valutare il comportamento della stessa, anche ai fini della verifica della sussistenza e della quantificazione del danno morale lamentato. Gli unici documenti presenti in atti erano la fotocopia del ricorso amministrativo e un certificato di pendenza alla data del 23 ottobre 2007; ma tale documentazione non era idonea a dimostrare l’esistenza e l’entità del dedotto patema d’animo.

Per la cassazione di questo decreto la G. ha proposto ricorso affidato ad un motivo, illustrato da memoria, cui ha resistito, con controricorso, l’intimata amministrazione.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, con contestuale violazione dell’art. 2, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, nonchè dell’art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Dopo aver ricordato che nel ricorso per equa riparazione si era chiesto che la Corte d’appello di Napoli disponesse l’acquisizione di tutti gli atti del procedimento, la medesima Corte a ciò non aveva provveduto, incorrendo pertanto nelle denunciate violazioni di legge secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in analoghe fattispecie.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha infatti avuto modo di chiarire che, in tema di equa riparazione, ove la parte si sia avvalsa della facoltà – prevista dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 5 – di richiedere alla Corte d’appello di disporre l’acquisizione degli atti del processo presupposto, il giudice non può addebitare alla mancata produzione documentale, da parte dell’istante, di quegli atti la causa del mancato accertamento della addotta violazione della ragionevole durata del processo; difatti la parte ha un onere di allegazione e di dimostrazione, che però riguarda la sua posizione nel processo, la data iniziale di questo, la data della sua definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato, mentre (in coerenza con il modello procedimentale, di cui all’art. 737 cod. proc. civ., e segg., prescelto dal legislatore) spetta al giudice – sulla base dei dati suddetti, di quelli eventualmente addotti dalla parte resistente e di quelli acquisiti dagli atti del processo presupposto – verificare in concreto e con riguardo alla singola fattispecie se vi sia stata violazione del termine ragionevole di durata (Cass. n. 16367 del 2011 e precedenti ivi richiamati), tenuto anche conto che nel modello processuale della L. n. 89 del 2001, sussiste un potere d’iniziativa del giudice, che gli impedisce di rigettare la domanda per e-ventuali carenze probatorie superabili con l’esercizio di tale potere (Cass. n. 18063 del 2005).

Nel caso di specie, la Corte di merito – affermando che la ricorrente non aveva prodotto la documentazione processuale idonea a dare conto delle vicende del processo presupposto, pur in presenza di una sollecitazione rivolta dalla ricorrente alla acquisizione, d’ufficio, degli atti del giudizio presupposto, – non si è uniformata all’orientamento sopra richiamato.

Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2. In particolare – determinata in quindici anni circa la durata complessiva del giudizio presupposto, promosso il 10 novembre 1992 e non ancora definito alla data del 30 novembre 2007 – il periodo di durata non ragionevole va fissato in dodici anni, previa detrazione dalla durata complessiva del termine ragionevole di tre anni per il giudizio di primo grado alla stregua del criterio applicato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo e dalla giurisprudenza di questa Corte.

Relativamente alla misura dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, va poi osservato che, in applicazione dei criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo relativamente a giudizi amministrativi protrattisi per oltre dieci anni (nella specie, quindici anni), questa Corte, per un giudizio amministrativo presupposto di tale durata, è solita riconoscere, a titolo di equa riparazione, un danno non patrimoniale di Euro 7.500,00.

La causa può quindi essere decisa nel merito con la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento della somma indicata di Euro 7.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. n. 16367 del 2011).

Le spese del giudizio di legittimità vanno distratte in favore dell’Avvocato xxx, per dichiarato anticipo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 7.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda; condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.140,00, di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 965,00, di cui Euro 865,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge; dispone la distrazione delle spese del giudizio di legittimità in favore del difensore antistatario, Avvocato xxx.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 1071/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Elvio Antonelli Consigliere

Marina Perrelli Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 786/97, proposto da VALROS s.n.c. di Valdo Dante e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Bogoni e Luca Sorpresa, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924, n. 1054;

CONTRO

Il Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Alessandra Rigobello, Giovanni R. Caineri, Chiara Bortolomasi e Riccardo Moretto, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924, n. 1054;

e con l’intervento ad opponendum

di Umberto Tacconi, Caterina Santin, Flora Godi, Lino Branconi, Giuseppe Prearo, Rachele Maelli e Nicoletta Orlandi Neumann, rappresentati e difesi dall’avv. to Alfredo Bianchini, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Venezia, p.le Roma n. 461;

di Franco Ottaviani, Luigi Bianconi, Flora Godi e Nicoletta Orlandi Neumann, rappresentati e difesi dagli avv. ti Enzo Cavarzere e Maurizio Olivetti, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, Dorsoduro 1056

PER L’ANNULLAMENTO

dell’ordinanza n. 117, emessa dal Sindaco di Verona il 13 febbraio 1997 e notificata il successivo 17 febbraio, con la quale si ordina la chiusura anticipata alle ore 24.00 dell’esercizio commerciale denominato Wally’s a far data dal settimo giorno successivo alla notifica, in forza dell’art. 5 della legge regionale n. 40/1994.

Visto il ricorso, notificato l’8 marzo 1997 e depositato presso la Segreteria il 11 marzo 1997, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona, depositato il 17 marzo 1997;

Visti gli atti di intervento ad opponendum, depositati il 18 e 19 marzo 1997;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Vista l’ordinanza n. 432 del 19 marzo 1997 con la quale è stata accolta l’istanza di sospensiva;

Vista l’ordinanza n. 1536 del 30 luglio 1997 con la quale il Consiglio di Stato ha confermato l’ordinanza emessa dal T.A.R.;

Uditi nella pubblica udienza del 12 febbraio 2009 – relatore il Referendario Marina Perrelli – i procuratori delle parti presenti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

A. La società ricorrente gestisce un locale denominato Wally’s, sito in Verona, largo S. Nazzaro n. 2., in forza della licenza n. 8237, rilasciata l’8 marzo 1993 e della autorizzazione n. 62713 del 31 luglio 1993 relativa al funzionamento di un apparecchio radio con mangianastri.

B. Il 16 gennaio 1997 la società ricorrente riceveva dal Comune di Verona – settore commercio ed attività economiche-, la comunicazione dell’avvio del procedimento volto alla limitazione alle ore 24.00 dell’orario di chiusura del locale.

C. Il 17 febbraio 1997 veniva, quindi, notificata alla società ricorrente l’ordinanza sindacale impugnata con la quale, nonostante le osservazioni presentate a mezzo delle memorie difensive, veniva disposta la chiusura del locale “non oltre le ore 24.00 a far data dal 7° giorno successivo alla notifica del presente provvedimento”.

D. La società ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento con quattro articolati motivi:

1)Violazione dell’art. 5 della legge regionale del Veneto n. 40/1994. Ai sensi della citata disposizione “le limitazioni agli orari possono essere disposte, in via permanente o per situazioni contingenti, dal Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, o comunque di interesse pubblico senza applicare le procedure di cui al comma 1 dell’art.2”. Secondo la prospettazione della società ricorrente, ne discende che tale tipo di provvedimenti presuppone i requisiti della contingibilità e dell’urgenza, cioè dell’imprevedibilità, della temporaneità, dell’accidentalità della situazione che si intende fronteggiare, requisiti tutti assenti nella fattispecie in esame. Infatti, da un lato, gli accertamenti della Polizia Municipale, richiamati nell’ordinanza sindacale gravata, sono relativi ad un arco di tempo che va dal 12 maggio 1996 al 23 novembre 1996, dimostrando in tal modo l’insussistenza del requisito dell’urgenza, dall’altro lato, l’ordine di chiusura anticipata è volto a fronteggiare il vociare e gli schiamazzi di qualche avventore, cioè una situazione che non determina alcun pericolo per la incolumità o per la sicurezza pubblica, evidenziando l’assenza anche della contingibilità. La società ricorrente ha, infine, evidenziato la presenza nella zona universitaria ove è ubicato il locale di ulteriori fonti di disturbo per la quiete pubblica, rappresentate sia dagli avventori degli altri locali che si trovano ad un raggio di distanza di circa cinquanta metri, sia dai frequentatori della Parrocchia di San Nazzaro, attiva nell’organizzazione di raduni, conferenze e incontri anche serali.

2) Eccesso di potere per falsità dei presupposti, per carenza di istruttoria, illogicità e manifesta irragionevolezza del provvedimento. Gli accertamenti posti a fondamento dell’ordinanza gravata sono stati svolti nel corso di sei serate nel periodo dal 12 maggio 1996 al 22 novembre 1996 e solo in due delle dette occasioni sono state trovate persone che parlavano a voce alta all’esterno del locale gestito dalla società ricorrente, mentre nelle restanti occasioni non sono state accertate situazioni di disturbo provenienti dal bar Wally’s.

Ne discende, secondo la prospettazione della società ricorrente, l’illegittimità del provvedimento gravato in quanto basato su fatti non direttamente imputabili all’attività gestita dalla Valros s.n.c., e, comunque, assolutamente sporadici, tali da far risaltare l’ingiustificatezza e la assoluta mancanza di proporzionalità tra la limitazione oraria imposta e le circostanze che l’hanno determinata.

3) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di presupposti, nonché per insufficienza della motivazione.

Dalla predetta narrativa emerge che il provvedimento impugnato è stato adottato sulla scorta di accertamenti inadeguati, senza il previo riscontro di reali situazioni di rumorosità e della effettiva imputabilità delle stesse alla società ricorrente.

4) Violazione di legge ex art. 5 della legge regionale n. 40/1994; eccesso di potere per travisamento dei fatti, per falsità dei presupposti e per disparità di trattamento; sviamento di potere.

L’ordinanza sindacale gravata, pur essendo stata formalmente emanata in applicazione dell’art. 5 della legge regionale n. 40/1994, ha in realtà natura sanzionatoria, come emerge dalla comunicazione di avvio del procedimento laddove si dice che “la riduzione alle ore 24 dell’orario di apertura del pubblico esercizio” deriva dal fatto che è” fonte ed occasione, assieme ad altri bar della zona, di notevole disturbo della quiete pubblica”.

E. Il Comune di Verona, costituitosi in giudizio, ha concluso per la reiezione della domanda di annullamento, in considerazione della legittimità del provvedimento gravato, adottato nel rispetto delle disposizioni della legge n. 241/1990 e della legge regionale n. 40/1994 e finalizzato a porre rimedio al grave disturbo alla quiete pubblica causato dagli avventori del pubblico esercizio gestito dalla società ricorrente sia mediante urla e schiamazzi protratti sino a tarda notte, sia mediante l’intralcio alla viabilità.

All’udienza del 12 febbraio 2009 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene di non potere dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, come richiesto dall’Amministrazione resistente, a seguito dell’emanazione dell’ordinanza sindacale n. 26 del 16 marzo 2006 poiché la stessa dispone la chiusura anticipata alle ore 24 per i soli giorni di venerdì e sabato, mentre l’ordinanza n. 117, gravata con l’odierno ricorso, ordina la chiusura del locale gestito dalla ricorrente entro le ore 24 per tutti i giorni della settimana. Né l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse consegue all’emissione dal 1997 al 2002 di una serie di autorizzazioni alla ditta ricorrente aventi ad oggetto la modifica dell’orario di apertura prescelto giacché si tratta di provvedimenti temporanei relativi a periodi individuati che non fanno venire meno l’ordine di chiusura entro le ore 24 impartito con l’ordinanza n. 117 oggetto di impugnativa.

2. Il Collegio ritiene il ricorso infondato e da respingere per le seguenti ragioni.

3. Con il provvedimento impugnato il Sindaco di Verona ordinava, in forza dell’art. 5 della legge regionale n. 40/1990, la chiusura dei detti esercizi non oltre le ore 24 a far data dal settimo giorno successivo alla notifica.

3.1. A fondamento dell’ordinanza impugnata, vi sono gli esposti pervenuti nel corso dell’anno 1996 da parte di cittadini residenti, costituitisi in comitati per la tutela del Centro Storico e del quartiere Veronetta, con i quali venivano denunciate situazioni di grave disturbo alla quiete pubblica quale conseguenza della presenza e dell’attività dei pubblici esercizi denominati bar Wally’s, bar Azimut e bar Art Café, nonché delle risultanze delle verifiche eseguite dalla Polizia Municipale nel periodo compreso dal maggio 1996 al novembre 1996 (12, 18 e 25 maggio 1996, 15, 16, 22 e 23 novembre 1996) dalle quali è emersa la presenza di numerosi avventori che in entrata e in uscita dal locale producevano schiamazzi e rumori ed intralciavano la viabilità parcheggiando ovunque le autovetture in corrispondenza del locale.

3.2. In particolare il 12 maggio 1996 i vigili urbani, a partire da poco dopo mezzanotte e sino quasi all’una di notte, riscontravano problemi di viabilità dovuti alla presenza di numerose auto in sosta nelle immediate vicinanze del locale denominato Wally’s, nonché un continuo via vai di persone che spesso sostando all’esterno del locale parlano a voce alta e gridano in modo percettibile a circa cinquanta metri di distanza. Accertamenti con esisti analoghi venivano eseguiti nei giorni successivi e proseguivano sino al mese di novembre.

4. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente sottolinea, in particolare, che il provvedimento, emesso ex art. 5 della legge regionale n. 40/1994, difetterebbe di adeguati presupposti di contingibilità ed urgenza.

La censura è infondata e va disattesa per le seguenti ragioni.

4.1. L’art. 4 della citata legge regionale dispone che, nella determinazione degli orari, per gli esercizi che somministrano al pubblico alimenti e bevande, l’Autorità comunale deve assicurare, “all’esterno come all’interno dei locali, il rispetto della normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica”; mentre, il successivo art. 5 stabilisce che possono essere disposte, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, o comunque di interesse pubblico.

4.2. E’ allora evidente dalla piana lettura delle due richiamate disposizioni di legge che nessuna delle stesse prevede quale presupposti per l’emanazione dei provvedimenti di limitazione degli orari degli esercizi pubblici né l’urgenza, né la contingibilità, trattandosi di norme attributive di poteri al Sindaco per fare fronte in modo ordinario a situazioni in grado di incidere sulla quiete pubblica al fine di tutelare il predetto bene.

5. Passando ora all’esame degli ulteriori motivi di ricorso articolati dalla società ricorrente con i quali si censura il provvedimento gravato per eccesso di potere sotto più profili, il Collegio ritiene che possano essere trattati congiuntamente e che vadano anche essi disattesi per le seguenti ragioni.

5.1. Il Collegio ritiene, in primis, necessario precisare che il provvedimento che limita l’orario di apertura dell’esercizio commerciale di cui è titolare la società ricorrente, non ha un contenuto sanzionatorio, bensì è volto alla tutela della quiete e della salute pubblica, per cui è inconferente stabilire se il gestore abbia operato o meno nel rispetto degli obblighi prescritti dalle disposizioni vigenti: ciò che rileva, invece, è se la riduzione d’orario possa ragionevolmente comportare un significativo e persistente beneficio per la quiete pubblica, in misura tale da essere prevalente rispetto al sacrificio richiesto al privato (cfr. in termini TAR Veneto, sez. III, n. 1582/2007).

5.2. Orbene, la documentazione in atti, e in particolare quella prodotta sia dall’Amministrazione sia dagli intervenienti permette di collocare il provvedimento in esame all’interno di una vicenda, la quale coinvolge ben più del conflitto tra un determinato locale notturno ed i residenti confinanti.

Nella fattispecie in esame, in una zona del centro di Verona (in particolare in via S. Nazzaro, l.go S. Nazzaro e via Trezza), caratterizzata da sedi stradali di dimensioni non ampie sulle quali si affacciano senza soluzione di continuità fabbricati adibiti ad abitazioni e di conformazione tale da prestarsi ad amplificare sia i rumori che gli ingorghi stradali, un largo numero di avventori staziona durante la notte, schiamazzando e cagionando ostacolo alla viabilità. Tutto ciò, con evidente pregiudizio dei residenti, incisi in beni primari come la salute e la sicurezza.

La detta situazione si può considerare processualmente comprovata dalla documentazione in atti e, in parte qua, sostanzialmente ammessa dalla società ricorrente, sebbene la Valros s.n.c. contesti di esserne l’unica responsabile.

5.3. E’, quindi, doveroso per le autorità competenti proporsi di attenuare tale situazione lesiva, attraverso un equo contemperamento di interessi.

Come già affermato da questo stesso Tribunale in una fattispecie analoga sottoposta al suo esame, ancor prima della documentazione prodotta, è l’esperienza e la ragionevolezza che consentono d’individuare – senza necessità di procedere a verifiche delle soglie sonore di disturbo – una precisa relazione tra i flussi di potenziali disturbatori ed i pubblici esercizi, quale luogo d’incontro, di ristoro e di acquisto di cibi e bevande.

È ben possibile che gli astanti possano procurarsi anche altrimenti le stesse vettovaglie: tuttavia, ciò si realizza attraverso fonti in parte illegali e comunque aleatorie, prive della continuità e capillarità propria dei pubblici esercizi, e dunque assai meno significativi, per quanto qui d’interesse. Così, la previsione che, anticipando la chiusura dalle due alla mezzanotte, nella zona in questione il fenomeno pregiudizievole dovrebbe ridursi cospicuamente si presenta abbastanza ragionevole da giustificare l’emissione del provvedimento de quo (cfr. Tar Veneto, sez. III, n. 3052/2008).

5.4. La decisione assunta con il provvedimento impugnato di ridurre l’orario d’apertura dei pubblici esercizi, tra i quali quello gestito dalla società ricorrente, costituisce dunque una misura utile, sebbene non risolutiva, mentre il sacrificio imposto ai gestori appare in specie adeguato e proporzionato agli interessi generali che si vogliono tutelare (salute e sicurezza, in sintesi), e che sono comunque prevalenti su quelli d’impresa o su quelli degli avventori, tenuti a rispettare elementari regole di convivenza civile.

6. Infine, riconsiderando la fattispecie, il Collegio deve convenire con le difese dell’Amministrazione che gli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale, così come la pluralità di esposti e di richieste di intervento dei residenti, hanno tutti condotto al medesimo risultato: e, cioè, che, nel periodo d’interesse, il bar Wally’s ha costituito, direttamente o indirettamente una rilevante fonte di disturbo per gli abitanti della zona.

6.1. In altri termini, dunque, il provvedimento impugnato si fonda su di un’istruttoria convenientemente approfondita, la quale ha condotto a risultati omogenei e coerenti, che costituiscono a loro volta presupposto idoneo per la decisione assunta dall’Amministrazione comunale.

7. Sulla scorta delle predette argomentazioni il ricorso deve, quindi, essere respinto.

8. Appaiono sussistere giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, in considerazione della esistenza all’atto della proposizione del ricorso di orientamenti giurisprudenziali divergenti nella materia trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 12 febbraio 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. Veneto – III Sezione n.r.g. 786/1997

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione Lavoro Sentenza n. 19554 del 2006 deposito del 13 settembre 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Micron Technology Italia s.r.l. ha licenziato il proprio dipendente sig. M.M. previa contestazione disciplinare del fatto che a partire dal mese di nov. 1999 erano state eseguite connessioni con la rete telefonica interna della società utilizzando l’identificativo del M., e ciò anche da un?utenza telefonica del distretto di Milano, in giorni in cui il M. era al lavoro nella sede di Avezzano; tali connessioni si erano verificate anche nei giorni 26,27 e 28 dic. Utilizzando la password del M. da poco sostituita.

l’impugnativa del licenziamento, accolta dal Tribunale di Avezzano, è stata respinta dalla Corte di appello di l’Aquila con sentenza 30 ott. 2003/8 gen. 2004 n. 91.

Il giudice di appello ha ritenuto accertate le seguenti circostanze di fatto: le connessioni dall’esterno utilizzando la password del M. sono iniziate subito dopo il licenziamento del dipendente B., avvenuto il 26 ott. 1999; esse sono state eseguite in maggioranza attraverso un?utenza appartenente al distretto telefonico di Milano ed intestata alla moglie del B., come da rapporto PS; il 13 dic. 1999 il M. ha modificato la propria password su richiesta del sistema informatico; alle ore 13,05 del giorno 24 dic. 1999 è intercorsa una telefonata tra il B. ed il M., e dal pomeriggio dello stesso giorno sono riprese le connessioni dall’utenza telefonica intestata alla moglie del B. con la nuova password del M.

Il primo giudice aveva ritenuto che non fosse possibile escludere che il B fosse venuto a conoscenza della password del M. per altre vie, in particolare: potrebbe essergli stata comunicata dall’amministratore del sistema informatico; o da altri colleghi che avrebbero sbirciato alle spalle del M.; ovvero perché il B. avrebbe indovinato la password tentando a caso.

Non essendovi tale certezza, ha ritenuto che non fosse possibile affermare la responsabilità del M.

Il giudice d’appello, con ampia motivazione, ha argomentato che le tre possibilità ventilate dal primo giudice erano o impossibili a verificarsi o molto poco verosimili.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il M., con tre motivi.

La società intimata si è costituita con controricorso, resistendo.

Entrambi hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, 2105, 2119, 1324, 1362 e segg. cod. civ.; artt. 1 e 3 legge15 lug. 1966, n. 604; art. 7 legge 20 mag. 1970, n. 300; 112 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per violazione dei principi della specificità ed immutabilità della contestazione, sotto diversi profili.

Sostiene innanzitutto la mancanza di specificità degli addebiti, che non avrebbe consentito al lavoratore l’individuazione dei fatti nella loro materialità.

Assume poi che, , mentre la contestazione aveva per oggetto il fatto della connessione personale dall’esterno da parte del M:, la sentenza impugnata ha interpretato come motivo del licenziamento il fatto della comunicazione della password al B., violando così il principio dell’immutabilità della contestazione.

Il motivo non è fondato, nei suoi diversi profili.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, la previa contestazione dell’addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l’immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104, 2105 cod. civ., (ex plurimis Cass. 10 giu. 2004 n. 11045).

La sentenza impugnata non ha immutato i fatti contestati, ma ne ha operato una valutazione di merito, alla stessa rimessa, il che non costituisce imputazione dei fatti.

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c.; 2119, 2697, 2727 e 2729 cod. civ.; 5 legge 15 lug. 1966, n. 604; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata nel governo delle risultanze istruttorie.

Anche questo motivo è infondato.

Il giudice di appello ha esaminato partitamene le singole motivazioni della sentenza avanti a lui impugnata, ed ha esposto le sue contrarie considerazioni e conclusioni in maniera molto ragionata.

Circa la possibilità che il B. sia potuto venire a conoscenza della password dell’amministratore del sistema, ha rilevato, seguendo la esposizione tecnica della Micron, che al primo accesso l’utente è obbligato dal sistema a modificare la propria password, con la conseguenza che l’amministratore del sistema non è più in grado di conoscerla.

Infatti, una volta memorizzata la password, il sistema la trasforma automaticamente ed immediatamente, attraverso un algoritmo matematico, in una stringa che successivamente il sistema stesso sarà in grado di riconoscere; una simile operazione è irreversibile e non è quindi possibile risalire alla password partendo dalla stringa.

Ha rilevato inoltre che, se è vero che i sistemisti possono annullare la password di un dipendente ed inserirne una nuova, è anche vero che il dipendente interessato verrebbe immediatamente a conoscenza di una simile operazione, visto che la sua vecchia password sarebbe ormai da lui inutilizzabile e si vedrebbe, quindi, negato l’accesso al sistema; nel nostro caso, il M. non ha mai dedotto di essere stato vittima di un simile accadimento, ma, anzi, è del tutto pacifico che la password utilizzata per le connessioni per cui è causa è sempre stata proprio quella prescelta dallo stesso M.

Quanto alla possibilità che altri dipendenti possano aver carpito la password osservando il M. nel mo mento in cui la digitava, il giudice di appello ha sottolineato che il piano di lavoro del dipendente si trova sul tavolo del box opposto a quello dove si apriva la porta che dava sul corridoio (v. la riproduzione grafica delle postazioni di lavoro degli impiegati allegata al fascicolo della Micron nel procedimento ex art. 700).

Ne ha dedotto che era praticamente impossibile che qualche impiegato, transitando sul corridoio o affacciandosi sulla porta, potesse vedere i tasti premuti dal M. nel momento in cui digitava la password perché costui si sarebbe trovato con la schiena rivolta verso la porta e pertanto avrebbe coperto con ijl proprio corpo la visuale della tastiera al collega.

Il giudice d’appello ha inoltre rilevato che l’eventualità prospettata dal Tribunale appare davvero improbabile se si considera che il B. ha eseguito le connessioni utilizzando non solamente la vecchia password del M., ma anche quella nuova che egli, su richiesta del sistema, aveva dovuto adottare in sostituzione della prima.

Tale circostanza, innanzi tutto, esclude la possibilità che il B. sia venuto a conoscenza della password in ragione del fatto di lavorare insieme con il M.; infatti, la seconda delle password in questione è stata adottata dal M. quando il B. era stato già da tempo licenziato dalla Micron.

Infine, il giudice d’appello ha escluso la terza ipotesi prospettata dal Tribunale e cioè che il HB. Abbia indovinato la password del M. provando a caso varie combinazioni, rilevando l’eventualissimo numero di combinazioni possibili per una password che utilizzi, come nel caso di specie, di un minimo di sei ad un massimo di 32 caratteri alfanumerici.

In conclusione, delle tre possibili ipotesi prospettate dal tribunale circa le modalità attraverso le quali il B. sarebbe potuto venire a conoscenza della password del M., la sentenza impugnata ha ritenuto la prima (responsabilità dell’amministratore del sistema) impossibile e le altre due (da terzi o tentando a caso) estremamente improbabili.

Viceversa il giudice di appello ha ritenuto che nel caso della responsabilità diretta del M. depongono le seguenti circostanze di fatto: il M. era l’unico che conosceva le proprie password; le connessioni dall’esterno sono state compiute utilizzando ben due password diverse e ciò si spiega molto facilmente se si ammette che sia stato lo stesso M. a comunicare le password al B.; dopo la modifica della password, il B. tentò inutilmente di collegarsi alla rete e vi riuscì nuovamente (utilizzando la nuova password) solamente dopo aver intrattenuto un colloquio telefonico con M.M.

La Corte ritiene la motivazione sopra riassunta molto ragionata e priva di vizi logico giuridici.

Occorre ricordare che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità del fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno a all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).

Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione (Cass. 9 feb. 2004 n. 2399; Cass. sez. un. 27 dic. 1997 n. 13045; Cass. sez. un. 11 giu. 1998 n. 5802; Cass. 22 ott. 1993 n. 10503).

In realtà le censure del ricorrente non segnalano vizi del ragionamento, ma dissensi interpretati sui fatti.

Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2106, 2119 cod. civ.; 7 legge 20 mag. 1970, n. 300; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata in punto di proporzionalità tra mancanza e sanzione

Rileva che il M. aveva accesso al sistema come user, e cioè come utente ordinario; poteva con il codice relativo accedere alle statistiche ed alle illustrazioni pubblicitarie dei prodotti, ma non poteva interagire con il sistema, non aveva accesso ai programmi, non poteva fare copia di files o programmi residenti nel sistema.

Sul punto il giudice di appello ha così motivato: per quanto riguarda, infine, la valutazione della gravità dell’inadempimento realizzato dal M., ritiene il collegio che essa sia tale da giustificare il recesso datoriale.

Invero il comportamento del lavoratore si è concretato nella diffusione all’esterno di dati (le password personali) idonei a consentire a terzi di accedere ad una gran massa di informazioni attinenti l’attività aziendale e destinate a restare riservati.

La valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della mancanza del lavoratore si risolve in un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione adeguata e logica (ex plurimis Cass. 23 ago. 2004 n. 16628; Cass. 18 ago. 2003 n. 12083, Cass. 8 ago. 2003 n. 12001).

La sottrazione di dati aziendali è stata ritenuta idonea ad integrare la giusta causa di licenziamento (Cass. 2 mar. 1993 n. 2560).il ricorso va pertanto respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 103,00 oltre 2500,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in euro 103,00, oltre euro 2500,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 07-01-2011, n. 56

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La P.D.V. s.r.l., corrente in Roma, dichiara d’esser concessionaria, in esito ad apposita gara indetta dal Comune di Roma e per la durata di venticinque anni dal 2001, per l’uso dell’impianto sportivo di proprietà comunale sito in Roma, p.le E. Flaiano nn. 21/24.

Detta Società assume d’aver poi contratto due mutui finanziari per l’effettuazione di alcuni lavori di rifacimento e d’adeguamento del predetto impianto, entrambi garantiti con fideiussioni del Comune di Roma e della Banca di credito cooperativo.

Essendo nel 2006 subentrata una nuova proprietà nella gestione di detta Società, questa iniziò con l’ente proprietario un carteggio in ordine a lavori di manutenzione straordinaria a causa di allagamenti ed altri eventi, le cui spese furono, a suo dire, da essa anticipate La Società stessa fa presente pure che, a causa di ciò, essa si trovò in gravi difficoltà finanziarie, sì da non poter onorare alcune rate di restituzione dei mutui contratti e del canone di concessione, sicché il Comune di Roma le notificò un avviso d’avvio del procedimento di sgombero e di recupero delle somme dovute. Detta Società rende noto d’aver poi assolto tutto quanto fino a quel momento dovuto, ma che, a seguito di ulteriori danni ed allagamenti, l’ente proprietario solo il 27 aprile ed il 25 maggio 2009 eseguì al riguardo un sopralluogo nell’impianto de quo. Nondimeno, con determinazione dirigenziale n. 423 del 20 luglio 2009 (prot. n. 6953), notificata il successivo 17 novembre, il Comune di Roma, Uff. politiche per la promozione e lo sviluppo dello Sport ha disposto, in capo alla predetta Società, la revoca della concessione in parola.

Avverso tal statuizione la Società si grava allora innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, deducendo in punto di diritto quattro articolati gruppi di censure. Resiste in giudizio il Comune intimato, che conclude per l’infondatezza della pretesa attorea.

Alla pubblica udienza del 24 novembre 2010, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

Motivi della decisione

Si controverte in questa sede della revoca della concessione, a suo tempo rilasciata dal Comune di Roma alla P.D.V. s.r.l. in esito ad apposita gara, dell’impianto sportivo di proprietà comunale sito in Roma, p.le E. Flaiano nn. 21/24.

Consta in atti che il provvedimento comunale impugnato fu a suo tempo (17 novembre 2008) preceduto dall’avviso di avvio del procedimento di sgombero e di recupero delle morosità della Società ricorrente e relative sia al canone di concessione (dal 2004), sia ai ratei di mutuo con l’Istituto per il credito sportivo scaduti e non onorati. L’impugnata revoca, che in realtà è non una statuizione in autotutela, ma una revocadecadenza, muove invero dal persistente inadempimento anche verso l’Istituto di credito sportivo (nella specie, per un importo pari a Euro 221.807,10), sì da reputarlo grave e, perciò, suscettibile d’integrare la fattispecie decadenziale di cui all’art. 6, c. 1. n. 4) della convenzione di concessione ed all’art. 12 della convenzione con l’ente erogatore del mutuo, oltre che la chiamata in garanzia da parte di quest’ultimo. Per vero, la Società ricorrente, come evincesi dalla nota a suo nome di un legale in data 15 dicembre 2008, saldò il canone di concessione fino a quel tempo dovuto e formante oggetto dell’avviso comunale del precedente 17 novembre, pagando altresì la complessiva somma di Euro 81.153,40. Nondimeno, tale ultimo pagamento non definì le pendenze della Società ricorrente con l’ICS – riguardando questo la rata in scadenza al 31 maggio 2008 e riservandosi essa di "…concordare con lo stesso Istituto nuove modalità di pagamento spalmate nel tempo…", tant’è che detto ente, giusta quanto poi riepilogato nella sua nota prot. n. 3927 del 16 giugno 2009, pretese il pagamento del restante dovuto chiamando all’uopo in garanzia la Banca di Credito cooperativo.

Poiché nella specie permane attuale l’esposizione della ricorrente verso l’ICS per i restanti due terzi degli importi ad esso dovuti, scolora la censura attorea circa l’inidoneità dell’avviso comunale del 17 novembre 2008 a giustificare l’impugnata revoca, in quanto, con ogni evidenza, permane attuale l’inadempimento di detta Società e, quindi, sussiste il presupposto per lo sgombero dell’impianto, effetto proprio della revocadecadenza. Al più la ricorrente potrebbe obiettare il saldo dei canoni di locazione – e sempre che il Comune intimato ne rilasci quietanza -, non certo quello verso l’ICS, che non riguarda sopravvenienze (ossia i ratei del 2009, anch’essi tutt’altro che onorati), ma pure le spettanze precedenti al 2008. Dal che l’attualità dell’avviso citato e l’inutilità della ripetizione d’un nuovo avviso, anche in base all’art. 21octies, c. 2, II per. della l. 7 agosto 1990 n. 241, ché la persistenza dell’inadempimento attoreo esclude, in mancanza d’una seria prova a confutazione circa l’effettivo rientro della ricorrente dal debito, la probabilità d’una diversa statuizione del Comune sul punto.

Pretestuoso s’appalesa poi il secondo motivo di gravame, in quanto è assodato che la Società non ha saldato tutte le spettanze pregresse, sicché la pretesa omessa indicazione, nel citato avviso, del termine del procedimento è irrilevante, giacché ciò nulla aggiunge o toglie né al contenuto dell’impugnata revoca, né tampoco alle (per vero, non sussistenti) ragioni della ricorrente in ordine al merito del rapporto concessorio con il Comune e dei rispettivi obblighi.

Non a diversa conclusione deve il Collegio pervenire con riguardo al preteso aggravamento dell’indebitamento della ricorrente a causa dei lavori di manutenzione straordinaria per la rete fognaria. Al riguardo, giova rammentare che la ricorrente, nell’ottenere la gestione dell’impianto sportivo de quo in esito all’apposita gara, ne assunse l’obbligo, dedotto in concessione, di ristrutturazione completa, di cui poi curò il progetto e l’esecuzione e la nomina della direzione dei lavori e del collaudatore. Il relativo certificato di collaudo tecnicoamministrativo, inerente proprio a tali lavori, descrisse le opere da collaudare, tra cui appunto l’impianto fognario che è e resta nell’esclusiva competenza della medesima ricorrente che lo progettò e realizzò. Da ciò discende l’irrilevanza di qualificare i lavori sull’allaccio alla rete fognaria a guisa, o no, di manutenzione straordinaria, posto che i costi relativi al risanamento dei difetti di funzionamento del relativo impianto, la cui realizzazione ab origine era negli obblighi della concessionaria, non possono che spettare a questa e non certo al Comune concedente.

Neppure giova alla tesi attorea, circa l’illogicità e contraddittorietà dell’impugnata revoca, la circolare del 16 luglio 2009, con cui la P.A. intimata chiese a tutti i concessionari di impianti di calcio di certificarne il campo, posto che tal richiesta, d’altronde non eseguita dalla ricorrente, ha un contenuto generale e si rivolge a tutti i titolari dei predetti impianti, senza nulla aggiungere o togliere allo specifico oggetto del contendere.

Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (sez. II), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1358/2010 RG, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la Società ricorrente al pagamento, a favore della P:A. resistente e costituita, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in Euro 2.000,00 (Euro duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.