Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 25-02-2011, n. 4614 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo; Edilizia e urbanistica; Interesse protetto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

1. – Il Comune di Bacoli, con la Delib. 17 giugno 2003, n. 392 della giunta municipale e con le successive ordinanze del sindaco, 18 giugno 2003 n. 97 e 24 giugno 2003 n. 101, stabilì un sistema di tariffe per l’ingresso di autoveicoli e motoveicoli in determinate aree del territorio comunale.

2. – In accoglimento dei relativi ricorsi, questi provvedimenti sono stati annullati dal Capo dello Stato con Decreto del 7 luglio 2005 e dal T.A.R. Campania con sentenza 896 del 2005 della 5^ sezione.

3. – G.F. ha quindi chiesto il rimborso della somma di 5,00 Euro, che aveva pagato per accedere alle predette aree e il Comune con Delib. 25 novembre 2005, n. 150 della giunta municipale ha respinto la sua richiesta, come anche quelle analoghe di altri cittadini.

4. – Il T.A.R. della Campania ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso proposto per l’annullamento di tale delibera e l’appello del Comune, inteso ad una pronuncia di rigetto nel merito, è stato a sua volta respinto dal Consiglio di Stato, con la decisione della 5^ sezione, 19 ottobre 2009 n. 6411, che ha confermato il già dichiarato difetto di giurisdizione.

5. – Il Comune di Bacoli ha chiesto la cassazione della sentenza, con ricorso notificato il 3 aprile 2010 a G.F., che non vi ha resistito.
Motivi della decisione

1. – Le ragioni della decisione impugnata, quanto al diniego di esercizio della giurisdizione, sono le seguenti:

1.1. – secondo la L. 205 del 2000, art. 7 che ha riscritto il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 l’urbanistica comprende bensì ogni uso del territorio, ma per uso è da intendere l’attività di trasformazione del territorio, non anche la viabilità;

1.2. – chi ha pagato una somma non dovuta, perchè il. provvedimento amministrativo che ne ha imposto il pagamento è stato annullato, ha un diritto soggettivo alla sua ripetizione ed è irrilevante che l’atto, in particolare il provvedimento istitutivo della tariffa d’ingresso nel territorio comunale, abbia concretizzato l’esercizio di un potere pubblico;

1.3. – data la natura regolamentare di quell’atto, del suo annullamento, che ha efficacia generale, da un lato tutti si possono avvantaggiare, anche chi come nel caso non l’ha impugnato, dall’altro il diritto alla restituzione non si atteggia come diritto patrimoniale consequenziale.

2. – La cassazione della decisione è chiesta per il motivo di violazione delle norme sulla giurisdizione ( art. 362 c.p.c., comma 1, in relazione agli artt. 24 e 113 Cost.; D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, artt. 34 e 35, e della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 7 come modificati dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7).

3. – Il ricorso non è fondato.

4. – Il Comune osserva che la Corte, a sezioni unite, con la sentenza 9 marzo 2009 n. 5269, ha considerato rientrare nella materia dell’urbanistica, come disciplina dell’uso del la modalità di regolamentazione del traffico nell’ambito del territorio comunale, costituita dall’istituzione di una zona a traffico limitato. Il richiamo non è decisivo.

5. – L’istituzione di una zona a traffico limitato, che nel quadro della regolamentazione del traffico nei centri abitati, il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 7 prevede possa essere istituita dal comune, si presta bensì ad essere considerata esercizio di un potere pubblico afferente all’uso del territorio, secondo quanto le sezioni unite hanno già affermato.

6. – Ciò non di meno, non ogni controversia suscettibile di nascere dalle previsioni della delibera che la istituisce può essere considerata avere riguardo a tale aspetto e così rientrare nella materia della urbanistica e nella giurisdizione del giudice amministrativo. Ne costituisce certa dimostrazione il dato, che, come nel caso di ogni altra violazione della disciplina comunale del traffico, la giurisdizione sulle sanzioni amministrative comminabili per la violazione delle prescrizioni della relativa delibera rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (del D.Lgs. 285 del 1992, art. 205), cui spetta il sindacato incidentale di legittimità a fini di disapplicazione (Sez. Un. 9 gennaio 2007 n. 116). Allo stesso regime – quanto alla giurisdizione – non può non essere riportata una controversia che, come quella all’esame, abbia ad oggetto il diritto alla restituzione della prestazione pecuniaria cui l’utente s’è assoggettato, diritto vantato sul presupposto dell’illegittimità della delibera di istituzione della zona a traffico limitato.

7. – Come si trae, infatti, dalla sentenza 28 luglio 2004 n. 204 della Corte costituzionale, le norme che attribuiscono al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva su una determinata materia si devono interpretare nel senso che non vi rientra ogni controversia che in qualche modo la riguardi, ma solo quelle che originano da atti che sono espressione di potere pubblico.

8. – Ora, quante volte l’onere pecuniario imposto al privato lo sia stato in modo illegittimo, a fronte del diritto del privato alla sua restituzione, la posizione della pubblica amministrazione è di obbligo e non di potere e dunque, mancato l’adempimento spontaneo, non si tratta già di accertare la legittimità dell’atto con cui la restituzione è rifiutata, ma di accertare se l’obbligazione esistesse o no.

9. – Situazione diversa da quella che si è prospettata nel caso venuto all’esame di questa Corte nel caso deciso con la sentenza 5269 del 2009: lì, oggetto della controversia era stata la collocazione di un parcometro, che i ricorrenti avevano sostenuto fosse di pregiudizio per la loro limitrofa proprietà, ma quella collocazione era stata prevista da una successiva delibera d’attuazione della disciplina di traffico e, dunque, era stata oggetto di un ulteriore atto d’esercizio del potere pubblico di regolamentazione della circolazione.

10. – Attiene al merito e non alla giurisdizione il profilo, pur trattato nel ricorso, dell’incidenza del già pronunziato annullamento della delibera di istituzione della zona a traffico limitato.

11. – Il ricorso è rigettato.

E’ dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

La causa è rimessa davanti al giudice di pace di Bacoli.

Non vi sono spese processuali da liquidare.
P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rimette la causa davanti al giudice di pace di Bacoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 10-02-2011, n. 314 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente N.R. espone di essere titolare di una concessione demaniale marittima in un tratto di arenile nell’ambito del Comune di Brolo, rilasciata dall’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana il 12/4/2010 n.90/2010 rep. 2675/10, con decorrenza dal 1/5/2010 al 31/12/2014.

Con tale provvedimento è stato concesso al ricorrente di occupare una area demaniale marittima ubicata nel Comune di Brolo, quale ampliamento dell’area già oggetto di licenza di concessione assentita, allo scopo di realizzare un chiosco barpizzeria con antistante pedana, n.2 cabine spogliatoio, nonché un’area destinata alla posa di sedie sdraio ed ombrelloni.

Con deliberazione n. 28 del 30/9/2010 del consiglio comunale di Brolo, divenuta esecutiva il 16/10/2010 è stata adottata la proposta del piano utilizzo del demanio marittimo (altresì definito piano spiagge) e relativi elaborati, ai sensi della L.R. 15/2005, il quale prevede che le attività di utilizzo del demanio marittimo possono essere esercitate e autorizzate solo in conformità alle previsioni di appositi piani di utilizzo delle aree marittime, approvati dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente su proposta dei comuni costieri, ed in fase di prima applicazione e fino all’approvazione dei piani di utilizzo di cui al presente articolo è consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime con prevalenza delle previsioni contenute nei piani di utilizzo successivamente approvati.

Con istanza del 18/10/2010 il ricorrente, avendo in ragione alla detta concessione un interesse giuridicamente rilevante (in quanto doveva presentare ricorso), chiedeva l’accesso ed il rilascio di copie della suddetta deliberazione e dei documenti allegati, ma il Comune di Brolo ha dato risposta negativa con la nota n.14935 del 26/10/2010, ricevuta l’11/11/2010.

Il ricorrente lamenta l’illegittimità del rifiuto, essendo titolare di una concessione demaniale marittima ricompresa nel piano spiagge, avendo – quindi – un interesse giuridicamente rilevante all’accesso ai relativi documenti amministrativi, ai fini delle esigenze di tutela difensiva anche davanti a questo Tar, potendo impugnare il provvedimento di adozione del Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime.

Il Comune si è costituito in giudizio, depositando memoria e documenti, ma chiedendo, nel verbale della camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011, di non tenerne conto, in quanto riferita ad altro giudizio, e pertanto depositando nuova memoria.

Inoltre, ha dichiarato a verbale che l’Amm.ne avrebbe consentito l’accesso; ma il Legale di parte ricorrente ha replicato, con dichiarazione inserita a verbale, che in realtà il Comune non ha ancora, di fatto, consentito l’accesso alla documentazione richiesta.

Quindi, il ricorso è passato in decisione.
Motivi della decisione

I. Stante la contestazione del Legale del ricorrente ed in difetto della prova dell’effettivo, concreto, esercizio del diritto di accesso da parte del ricorrente, va respinta l’eccezione del Legale del Comune (secondo il quale l’accesso sarebbe stato consentito, come comproverebbe l’intercorsa corrispondenza tra le parti) di cui al verbale della camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011, atteso che l’esercizio del diritto di accesso dev’essere effettivo e non meramente cartolare.

II. Nel merito, il Collegio ritiene il ricorso fondato.

Con istanza del 18/10/2010 il ricorrente chiedeva l’accesso ed il rilascio di copia della deliberazione n. 28 del 30/9/2010 del consiglio comunale di Brolo, divenuta esecutiva il 16/10/2010, di adozione della proposta del piano utilizzo del demanio marittimo (altresì definito piano spiagge) e relativi elaborati.

Con nota n.14935 del 26/10/2010, il Comune di Brolo comunicava il diniego all’accesso ai suddetti documenti richiamando l’art. 13 della legge 241/90 poiché ai sensi della suddetta norma le disposizioni relative alla partecipazione al procedimento amministrativo non si applicano nei confronti dell’attività della P.A. diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

Obietta il ricorrente che la richiesta di accesso non è stata formulata per esigenze di partecipazione procedimentale, ma per esigenze di tutela giurisdizionale costituzionalmente sancita dagli art. 24 e 113 della Costituzione..

In ogni caso, per tale materia, l’art. 13 della legge 241/90 non sarebbe applicabile per l’esistenza di specifica normativa derogatoria di derivazione internazionale e comunitaria in materia di accesso alle informazioni di natura ambientale ed agli atti di pianificazione per i quali siano previste valutazioni ambientali.

Il Collegio condivide la ricostruzione del ricorrente in ordine all’assorbente profilo della sussistenza di un interesse all’accesso particolarmente qualificato in relazione sia alla titolarità di concessione demaniale marittima, suscettibile di essere pregiudicata dalla sopravvenuta attività deliberativa del Comune, sia alla possibilità per il ricorrente di impugnare immediatamente l’atto in questione, senza dover attendere l’approvazione regionale.

L’art.5 della L.R. n.15/2005, rubricato "Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime", come modificato dall’articolo 56 della L.R. n. 9 del 06082009, stabilisce quanto segue:

"1. Le attività e le opere consentite sul demanio marittimo, ai sensi dell’articolo 1 della presente legge, possono essere esercitate e autorizzate solo in conformità alle previsioni di appositi piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, approvati dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente su proposta dei comuni costieri. Detti piani devono prevedere appositi spazi per l’accesso di animali di affezione.

2. I comuni presentano la proposta di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla emanazione di un apposito decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente. Decorso infruttuosamente tale termine, l’Assessore può nominare un commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva.

2 bis. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione con riferimento alle aree già detenute in concessione al momento di entrata in vigore della presente legge. Nella attività di programmazione le amministrazioni competenti devono tenere conto delle concessioni esistenti al momento di entrata in vigore della presente legge.

3. In fase di prima applicazione e fino all’approvazione dei piani di utilizzo di cui al presente articolo è consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime con prevalenza delle previsioni contenute nei piani di utilizzo successivamente approvati".

Non può escludersi che l’adozione del piano da parte del Comune risulti immediatamente lesiva per chi sia titolare di c.d.m., ovvero aspiri ad ottenerne.

Ma anche a tralasciare quanto fin qui detto, occorre ricondurre alla esatta portata l’esclusione del diritto di accesso agli atti di pianificazione, semplicisticamente invocata dal Comune nell’atto di rigetto.

La Giurisprudenza, a proposito del’art. 24, comma 1, lettera c), della legge n. 241 del 1990 (per il quale "il diritto di accesso è escluso…… nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione") ha chiarito che la legge generale sul procedimento amministrativo esclude espressamente dal suo ambito di applicazione quelle attività dell’amministrazione rivolte anche alla adozione ed alla approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, non perché quei procedimento siano sottratti alla trasparenza e alla conoscenza dei cittadini e non sia possibile nei loro confronti alcun tipo di accesso, ma solo perché la trasparenza degli atti volti all’emanazione del piano – che era possibile già prima della legge 241 del 1990 – continua ad essere disciplinata dalle norme speciali che la regolavano e che prevalgono pertanto su quelle generali, secondo il criterio risolutore di antinomie normative appunto della specialità.

Chiarisce la Giurisprudenza che "gli atti dei procedimenti amministrativi generali volti all’approvazione degli strumenti di piano, pertanto, sono accessibili – secondo le concorrenti previsioni normative di fonte statale e regionale – agli interessati nelle particolari forme del deposito al pubblico del progetto di piano con i relativi elaborati, della pubblicazione dell’avvenuto deposito, della visione dello stesso da parte di ogni soggetto interessato…….. La disciplina dell’accesso agli strumenti di piano, quindi, è modellata sulle particolarità di tali procedure amministrative, che – proprio perché interessano potenzialmente un numero indeterminato di soggetti che sono titolari di situazioni soggettive che l’amministrazione deve regolare in modo uniforme con efficacia generale – suggeriscono di prevedere per esse forme di conoscenza legale……" (in termini, Consiglio di stato, sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4838).

Anche T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 19 dicembre 2007, n. 3457 ha chiarito che, laddove il diritto di accesso è escluso "… c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione", viene però specificato che per tali atti "… restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione", specificazione, questa, che intende richiamarne, anche, le particolari forme di pubblicità legale all’uopo prescritte, rispetto alle quali il diritto di accesso dei cittadini, ove ammesso, sarebbe stata una vera e propria superfetazione e comunque un inutile aggravio dell’attività amministrativa.

"Coerentemente, dunque, con tale quadro normativo, la lett. c) dell’art. 24 L. 241/1990 finisce, allora, per ratificare la regola che, per gli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, i cittadini ne debbano avere piena conoscenza, non a mezzo dell’esercizio del diritto di accesso, bensì tramite gli specifici mezzi e le previste forme di pubblicità legale (si pensi ad esempio, al complesso processo di formazione dei piani regolatori, ai bandi di concorso con destinatari indeterminati raggiunti da forme predeterminate e legali di pubblicità, ai regolamenti, governativi o ministeriali, attuativi di norme di legge da pubblicarsi secondo le regole previste dall’art. 17 del D.L.vo n. 400/1988, ai regolamenti comunali nelle varie materie di competenza, implicanti spesso la produzione di "ius novum" e come tali soggetti a puntuali prescrizioni di pubblicazione all’albo degli enti locali)": in termini, T.A.R. Sicilia Palermo, sent. n. 3457/2007 cit., la quale conclude nel senso che, in ogni caso, " in caso di un procedimento complesso, qualora ciascuna fase mantenga una propria autonoma rilevanza, il diritto di accesso deve essere garantito una volta concluso ogni singolo subprocedimento, con conseguente illegittimità del diniego di accesso nei riguardi dell’attività preparatoria di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione".

Ebbene, nel caso in questione, in disparte l’astratta condivisibilità dell’assimilazione -operata dall’Amm.ne- del cd. piano spiagge ad uno strumento di pianificazione, è comunque troncante la circostanza che L.R. 15/2005 (sopra richiamata) non preveda una forma specifica di legale pubblicità degli atti di adozione della proposta del cd. Piano spiagge, e ciò esclude, in ogni caso, l’operatività della disciplina speciale derogatoria, in carenza della quale riprende quota la generale disciplina in materia di accesso; tanto più che la deliberazione comunale conclude l’attività preliminare, di esclusiva competenza del Comune.

In conclusione, il provvedimento impugnato non resiste alle addotte censure, per cui il ricorso dev’essere accolto e dichiarato il diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta.

Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato e dichiara il diritto del ricorrente ad accedere agli atti di cui in motivazione.

Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessive Euro 1.000,00 (mille\00) oltre IVA e CPA nonché al rimborso del contributo unificato, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-04-2011, n. 9422 Danno non patrimoniale Liquidazione e valutazione Diritti della personalità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

e avviso udienza avvocato Leone, in subordine rigetto.
Svolgimento del processo

Con sentenza del 3 marzo 2005 il Tribunale di Milano in parziale accoglimento della domanda proposta da S.N.M. volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguiti della illegittima sospensione di linee telefoniche urbane dal 19 settembre al 21 settembre 2001 nonchè per le errate informazioni fornite dal tecnico Telecom sull’operatività della nuova linea ADSL Smart, con conseguenti interventi sostitutivi, condannava la Telecom al risarcimento degli stessi, escludendo il preteso danno per perdita del tempo libero, trattandosi, argomentava il Tribunale,di un bene la cui lesione non era suscettibile di valutazione economica e che non rientrava nel novero dei danni risarcibili perchè non si verteva in ipotesi di valori della persona dalla valenza costituzionale.

Su gravame dello S. la Corte di appello di Milano il 29 febbraio 2008 confermava la sentenza.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione lo S., affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso la Telecom.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo insufficiente ed incongrua motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5) il ricorrente si duole che erroneamente il giudice dell’appello non avrebbe riconosciuto in capo a lui il diritto al tempo libero come vero e proprio diritto soggettivo, non riconducibile ai diritti della personalità tutelai dagli artt. 2 e 3 Cost., e non dotati di autonoma caratterizzazione, anche perchè, esaminando la domanda dell’attore, in parte qua, il giudice avrebbe rinvenuto,, erroneamente, a suo avviso, una contraddizione, in quanto il criterio risarcitorio a tal fine si sarebbe basato sul valore dell’ora di lavoro maggiorato del 40%.

Questa, in estrema sintesi, la doglianza, con la quale si censura la sentenza anche per non avere determinato il danno secondo il disposto dell’art. 1226 c.c..

In punto di fatto, la richiesta di risarcimento per perdita del tempo libero riguarda la perdita di quattro ore di tempo libero da calcolare come ore di straordinario.

Osserva il Collegio che il motivo non merita accoglimento.

Al riguardo, va posto in rilievo che i diritti inviolabili dalla valenza costituzionale sono quelli non solo positivizzati, ma anche che emergono dai documenti sovranazionali, quali interpretati dai giudici nella loro attività ermeneutica.

Si tratta di diritti o interessi che l’ordinamento non solo riconosce, ma garantisce e tutela con efficacia erga omnes, proprio perchè fondanti la persona umana, che presenta una sua dignità, la quale fa da presupposto ineludibile per il loro esercizio e la loro attuazione.

Ciò posto, la normativa costituzionale da un iato, le norme della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo, così come interpretati dalla Corte di Strasburgo, lo stesso Trattato di Lisbona con l’allegata – e giuridicamente vincolante – Carta di Nizza, la Carta sociale Europea aggiornata nel 1999, dall’altro, non consentono di ritenere il diritto al tempo libero come diritto fondamentale dell’uomo e, nella sola prospettiva costituzionale, come diritto costituzionalmente protetto e ciò per la semplice ragione che il suo esercizio è rimesso alla esclusiva autodeterminazione della persona, che è libera di scegliere tra l’impegno instancabile nel lavoro e il dedicarsi, invece, a realizzare il suo tempo libero da lavoro e da ogni occupazione.

Questa sua caratterizzazione di autonoma opzionalità lo distingue dai diritti inviolabili, che sono, di per sè, eccetto i limiti posti dalle leggi, che, comunque con essi si devono confrontare, pena la loro disapplicazione, diritti irretrattabili della persona,, perchè ne fondano la giuridica esistenza sia dal punto di vista della identità individuale che della sua relazionalità sociale.

Lo stesso inserimento nella Carta di Nizza dei diritti ricavati dalle Carte sociali adottate nell’ambito dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa – da tenere presenti anche dall’interprete interno, per l’apertura internazionalistica del nostro sistema- non prevede tra i diritti tutelati il "diritto al tempo libero", mentre rafforza il tempo impiegato nel lavoro, peraltro già oggetto di specifica tutela costituzionale.

Ciò posto in linea di pura teoria del diritto, va affermato che il richiamo all’autorevole sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 26972/08) non appare conferente per il caso di specie, anzi la decisione sembra rafforzativa della sentenza impugnata.

Infatti, sulla base delle argomentazioni svolte negli ultimi tempi dalla dottrina e dalla giurisprudenza, le Sezioni Unite riconoscono la tutela risarcitoria, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di lesione di specifici diritti inviolabili della persona, e cioè in presenza di una ingiustizia costituzionalmente ed, aggiunge questo Collegio, internazionalmente riconosciuta e qualificata.

Invero, nella motivazione, le Sezioni Unite escludono ogni risarcibilità proprio per quello che il ricorrente definisce un problema che si manifesta con preoccupante frequenza nella vita quotidiana, per cui gli utenti sono costretti a trascorrere ore a stare in coda, tanto che sta assurgendo a causa primaria della oggettiva insufficienza di ogni giornata ad adempiere alle proprie incombenze lavorative (p.7 ricorso).

Infatti, il ricorrente invoca i fastidi della vita quotidiana che, per le Sezioni Unite integrano solo un attentato a diritti immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità:in definitiva, il diritto ad essere e vivere felici.

In questi casi, se non prevista dalla legge, la lesione di un tale "immaginario" diritto non è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale.

Quanto sopra osservato rende irrilevante l’assunto del ricorrente circa l’obbligo del giudice del merito di applicare l’art. 1226 c.c.:

assunto, peraltro, infondato, perchè, come rileva la resistente, il ricorrente non ha neppure allegato e provato il danno eventualmente subito nelle quattro ore in cui non ha potuto godere, a suo dire, del c.d. diritto al tempo libero (v. S.U. n. 26972 cit.) ed anche nel ricorso non allega alcuna circostanza dell’effettivo danno.

Del resto, osserva il Collegio che la domanda del ricorrente si presenta contraddittoria.

Infatti, egli ha chiesto di determinare il danno sulla base del criterio dell’ora lavorativa maggiorata del 40%.

E su questo, corretta è la risposta dei giudice dell’appello, il quale qualifica la domanda come eventuale richiesta di perdita di chances, peraltro, mai oggetto di contraddittorio tra le parti.

Su questo capo della sentenza è suggestiva, dal punto di vista dialettico, la censura del ricorrente, con la quale egli evidenzia che tale richiesta fu fatta solo per valorizzare le ore del tempo libero, applicando la stessa maggiorazione prevista per le ore straordinarie.

Infatti, è evidente che l’eventuale risarcibilità del tempo libero non può nemmeno analogicamente essere riferita al valore delle ore di lavoro straordinario, per la contraddizione tra il suo elemento caratterizzante la libertà da ogni occupazione retribuita – e l’incremento patrimoniale voluto dal soggetto con il sottoporsi alle ore di lavoro straordinarie (v.p. 8 sentenza impugnata).

Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 600 di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-05-2011, n. 11386 Ricorso

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Svolgimento del processo

D.A., P.A., M.M., N.M. hanno chiesto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la liquidazione dei compensi per l’attività di amministrazione giudiziaria relativa ai beni sequestrati nell’ambito di un procedimento penale;

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con provvedimento depositato in data 16 aprile 2003, ha liquidato il compenso definitivo di L. 502.505.000, ponendo a carico degli istanti la restituzione dell’importo di L. 101.353.054, pari ad Euro 52.344,48.

Avverso detto provvedimento gli interessati hanno proposto opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Il giudice delegato del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, cui la causa è stata trasmessa per competenza dalla Corte d’appello di Napoli, in composizione monocratica, con ordinanza depositata il 26 marzo 2009, non notificata, ha rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento del 50% delle spese di perizia, dichiarando compensata la restante metà.

Per la cassazione di detta ordinanza D.A., P. A., M.M., N.M. hanno proposto un primo ricorso, secondo il rito penale, con atto non notificato ad alcuno, depositato nella cancelleria del giudice a quo il 2 maggio 2009, e un secondo ricorso, proposto secondo il rito civile, notificato al Ministero della Giustizia e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, articolato su sei motivi; le amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. I ricorsi, in quanto rivolti avverso il medesimo provvedimento, devono essere riuniti ( art. 335 cod. proc. civ.).

2. Il ricorso proposto nelle forme del rito penale è inammissibile, in quanto non notificato ad alcuno.

Anteriormente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione, hanno stabilito che qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina nè una questione di competenza, nè una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte.

L’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell’impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa da un giudice penale, è stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, non essendo stato notificato dalla parte ricorrente ad alcuno. Nè, in relazione a detto ricorso, può essere disposta la la concessione di un termine per la proposizione del ricorso nelle forme del rito civile, come in altre fattispecie fatto dalla S.C. (v. ord. n. 14627 del 2010), atteso che i ricorrenti hanno, nel termine, proposto ricorso nelle forme del rito civile.

3. Con il primo motivo del ricorso proposto nelle forme del rito civile, i ricorrenti denunciano violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2-octies, comma 7, in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 nonchè alla L. n. 319 del 1980 e al D.P.R. n. 820 del 1983.

I ricorrenti ritengono che il provvedimento impugnato sia viziato per incompetenza, giacchè competente sulla opposizione al decreto di liquidazione del compenso spettante per la custodia e l’amministrazione dei beni sequestrati ai sensi della legislazione antimafia sarebbe la Corte d’appello, secondo quanto previsto dalla citata L. n. 575 del 1965, art. 2-octies, comma 7, e non il Presidente dell’Ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento, come stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170. In proposito, i ricorrenti richiamano la giurisprudenza delle sezioni penali di questa Corte sul punto e rilevano che l’opposizione era stata proposta alla Corte d’appello, che peraltro si era dichiarata incompetente, ritenendo applicabile il procedimento delineato dal citato D.P.R. n. 115 del 2002.

Il Tribunale, dunque, non avrebbe dovuto prestare acquiescenza al diniego di competenza espresso dalla Corte d’appello e il provvedimento impugnato sarebbe nullo perchè adottato in violazione di norma sulla competenza funzionale. Ove, viceversa, si dovesse ritenere applicabile il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, i ricorrenti sollevano questione di legittimità costituzionale di detta disposizione per non essere nella stessa fatta salva l’applicazione della L. n. 575 del 1965, art. 2-octies, comma 7, con riferimento alla liquidazione del compenso all’amministratore dei beni sottoposti a sequestro penale preventivo, ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies convertito dalla L. n. 356 del 1992, considerato che anche il custode del bene sottoposto a sequestro preventivo deve orientare la sua condotta secondo modelli dinamici i gestione, dispiegando attività analoghe a quelle dell’amministratore giudiziario; e ciò in violazione dell’art. 3 Cost., sotto i profili della violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza.

3.1. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2-octies, comma 4, in riferimento al D.P.R. n. 115 del 2002 e alla L. n. 319 del 1980. Ad avviso dei ricorrenti, il D.P.R. n. 115 del 2002, segnatamente nella parte in cui individua i criteri di determinazione dei compensi per i custodi e gli altri ausiliari giudiziari in esso previsti, non sarebbe stato applicabile nel caso di specie, atteso che l’attività per la quale si era richiesto il compenso era cessata prima della sua entrata in vigore;

la liquidazione, quindi, avrebbe dovuto essere effettuata sulla base della normativa previgente. Il giudice avrebbe dovuto quindi applicare i criteri di cui alla L. n. 575 del 1965, e in particolare l’art. 2-octies, comma 4, il quale prevede che la determinazione dell’ammontare del compenso e la liquidazione dello stesso sono disposti tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali e degli usi locali.

Il Tribunale, con il provvedimento impugnato, si sarebbe invece discostato da tali criteri, avendo fatto riferimento non alle tariffe professionali, ma alle tabelle elaborate presso il Tribunale di Napoli, sezione misure di prevenzione, qualificate alla stregua d un so locale.

I ricorrenti chiedono quindi che venga dichiarata illegittima la parametrazione operata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con annullamento del provvedimento impugnato e rinvio ad altra sezione del medesimo Tribunale perchè proceda alla riliquidazione del compenso spettante ai ricorrenti secondo i criteri, ovvero in base ai principi che verranno da questa Corte fissati.

3.2. Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2-octies, comma 4, e vizio di difetto di motivazione, con riferimento alla determinazione del valore di stima dei beni sequestrati, dolendosi della mancata considerazione di beni che, al momento della stima, erano già stati dissequestrati, e ciò sul rilievo che detti beni non erano stati inclusi tra quelli ai quali si riferiva la originaria domanda di liquidazione, ma avevano formato oggetto di censura solo in sede di opposizione al decreto di liquidazione, in contrasto con il principio della domanda. Il provvedimento impugnato non sarebbe quindi coerente con i principi regolatori dei procedimenti di volontaria giurisdizione, quale quello di specie, e in proposito i ricorrenti chiedono che la Corte voglia accogliere il motivo, fissando per il giudice di rinvio il principio secondo cui in sede di liquidazione del compenso all’amministratore come previsto dalla L. n. 575 del 1965, art. 2-octies, comma 4, deve comunque aversi riguardo all’intera consistenza del patrimonio sequestrato.

3.3. Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2-octies, comma 4, e vizio di difetto di motivazione sotto il profilo della applicazione dei criteri legali di determinazione del compenso, quali l’opera prestata, i risultati ottenuti e la sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione. In particolare, i ricorrenti si dolgono che il Tribunale abbia ritenuto congrua la liquidazione effettuata nella misura minima degli onorari ed evidenziano come in una diversa fase del procedimento erano state espresse considerazioni altamente positive sull’operato degli amministratori.

I ricorrenti chiedono quindi che, annullato il provvedimento impugnato, questa Corte voglia disporre che il giudice di rinvio si adegui al principio del coordinamento tra le diverse fasi dell’unico procedimento, unitariamente valutando l’attività gestoria esercitata dai ricorrenti.

3.4. Con il quinto motivo, i ricorrenti denunciano violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2-octies, comma 4, e vizio di difetto di motivazione, sotto l’ulteriore profilo della mancata applicazione della maggiorazione del 40% prevista in. caso di incarichi collegiali, in quanto non previsto dalle tabelle elaborate dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli allorquando l’incarico venga affidato a più professionisti autorizzati ad agire disgiuntamente. In tal modo, peraltro, il Tribunale avrebbe ingiustificatamente derogato alla tariffa dei dottori commercialisti che prevede, invece, in caso di incarico collegiale, che il compenso globale sia determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del 40% per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato disponga che ognuno degli incaricati debba svolgere personalmente e per l’intero l’incarico affidatogli.

3.5. Con il sesto motivo, i ricorrenti deducono una ulteriore violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2-octies, comma 4, con difetto di motivazione, con riferimento al diniego del compenso corrisposto per i coadiutori, la cui nomina era peraltro stata ratificata con provvedimento del GIP distrettuale, per un importo di Euro 60.000,00. Peraltro, la misura del compenso era stata effettuata dal GIP a titolo definitivo e non di acconto, sicchè sul punto la statuizione non avrebbe potuto essere modificata in sede di liquidazione definitiva del compenso spettante agli amministratori.

4. Il ricorso è inammissibile.

Il provvedimento impugnato è stato depositato il 26 marzo 2009 ed è quindi soggetto all’applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, e segnatamente di quella di cui all’art. 366- bis cod. proc. civ., il quale prescrive che i motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità ( art. 375 c.p.c., n. 5), dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), e che, qualora il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

4.1. Con riferimento alla denunciata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, deve rilevarsi che il quesito di diritto imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola juris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., n. 11535 del 2008).

In particolare, "il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità" (Cass., ord. n. 20409 del 2008).

Il quesito di diritto, quindi, "deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge" (Cass., ord. n. 19769 del 2008; Cass., S.U., n. 6530 del 2008; v. anche Cass., n. 28280 del 2008).

Nella specie, i ricorrenti non hanno adempiuto alle indicazioni ora richiamate, giacchè nessuna delle denunciate violazioni di legge si conclude con la formulazione di un idoneo quesito di diritto. Il secondo e il terzo motivo, in realtà, recano in fine la indicazione del principio di diritto che, a giudizio dei ricorrenti, questa Corte avrebbe dovuto enunciare in caso di accoglimento di ciascun motivo;

ma è sufficiente la lettura dei detti principi per affermarne la genericità e la loro non riconducibilità allo schema del quesito di diritto, come delineato dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, anche a Sezioni Unite.

4.2. Quanto al primo motivo, e segnatamente alla sollecitazione rivolta alla Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 ove ritenuto applicabile al procedimento di liquidazione del compenso spettante agli amministratori di beni sequestrati ai sensi della L. n. 575 del 1965, si deve aggiungere che questa Corte ha avuto modo di chiarire che la prospettazione di una questione di costituzionalità, essendo funzionale alla cassazione della sentenza impugnata e postulando – non diversamente da quanto avveniva prima della riforma – la prospettazione di un motivo che giustificherebbe la cassazione della sentenza una volta accolta la questione di costituzionalità, suppone ora necessariamente che, a conclusione dell’esposizione del motivo così finalizzato, sia indicato il corrispondente quesito di diritto (Cass., S.U., n. 28050 del 2008; Cass. n. 4072 del 2007).

4.3. La necessità del quesito di diritto non può ritenersi venuta meno per effetto della intervenuta abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ., con decorrenza dal 4 luglio 2009, per effetto della L. n. 69 del 2009. Opera, infatti, il principio per cui in tema di quesito di diritto la L. n. 69 del 2009, art. 47 con il quale è stato abrogato l’art. 366-bis cod. proc. civ., si applica, per effetto della disposizione transitoria contenuta nell’art. 58, comma 5, della medesima legge, solo con riferimento alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge, dovendosi ritenere manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale di tale disposizione per contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo l’applicabilità delle disposizioni processuali e non appare irragionevole il mantenimento della pregressa disciplina per i ricorsi per cassazione promossi avverso provvedimenti pubblicati prima dell’entrata in vigore della novella (Cass. n. 26364 del 2009).

4.5. Con riferimento alle censure svolte nei motivi da tre a sei, congiuntamente alle dedotte violazioni di legge, si deve qui rilevare che le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che "in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366-ibis cod. proc. civ. , introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità" (Cass., S.U., n. 20603 del 2007).

Si è anche precisato che la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume o-messa o contraddittoria, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., n. 16002 del 2007).

Anche con riferimento ai denunciati vizi di motivazione deve rilevarsi la inidoneità della formulazione dei motivi, giacchè difetta il richiesto momento di sintesi, tanto più necessario nel caso di specie, giacchè il ricorrente ha denunciato congiuntamente violazione di legge e vizi di motivazione. Invero, allorquando si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, il motivo può ritenersi ammissibile qualora lo stesso si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (Cass., S.U., n. 7770 del 2009).

5. In conclusione, anche il ricorso proposto nelle forme del rito civile deve essere dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo le intimate amministrazioni svolto attività difensiva.
P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili.

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