Cass. civ. Sez. V, Sent., 24-06-2011, n. 13958 Imposta reddito persone giuridiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 28.4.2007 è stato notificato alla "Società Capua Group Imbottigliamento Bevande – SOCIB spa" un ricorso per la cassazione della sentenza della CTR di Napoli descritta in epigrafe (depositata il 6.2.2007 e notificata il 27.2.2007), che ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP della stessa città n. 514/24/2004 che aveva accolto il ricorso dalla medesima società proposto avverso la cartella di pagamento notificate il 3.9.2001, cartella avente ad oggetto importi iscritti a ruolo a titolo definitivo a seguito di decisione della Commissione Tributaria Provinciale ed efferenti IRPEG attinente agli anni 1991 (per L. 1.096.730.000) e 1992 (per L. 2.140.042.000).

La SOCIB si è difesa con controricorso. fa parte intimata ha illustrato il controricorso con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 4.5.2011, in cui il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con separati ricorsi di impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sulle apposite istanze, concernenti rimborso dell’IRPEG relativa – rispettivamente – agli anni 1991 e 1992, la SOCIB spa adiva la CTP di Napoli che accoglieva i ricorsi con sentenze n. 323/23/1997 e 615/24/1997, sentenze poi divenute definitive e a seguito delle quali la società aveva pure proposto ricorsi per ottemperanza, risoltisi con pronunce favorevoli alla ricorrente. Sulla base di questa premessa, la SOCIB aveva impugnato la cartella di pagamento avente ad oggetto la complessiva somma di L. 3.236.772.000, cartella emessa dall’Agenzia su presupposto che detta somma fosse stata erroneamente rimborsata e sul presupposto che altra pronuncia della CTR di Napoli (la n. 268/4/2000, successivamente confermata dalla sentenza n. 15936/2003 di questa Corte di Cassazione) aveva affermato che alla SOCIB non spettava l’agevolazione in virtù della quale dalla SOCIB medesima era stato preteso il rimborso delle somme pagate a titolo di IRPEG. L’impugnazione della cartella di pagamento è stata accolta dalla CTP di Napoli e l’appello interposto dall’Agenzia avverso la sentenza di primo grado è stato poi disatteso dall’adita CTR di Napoli.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che –premesso che le sentenze n. 323/23/1997 e 615/24/1997 della CTP di Napoli non erano state tempestivamente impugnate (se non con ricorso per revocazione, che era rimasto disatteso)- in ambito fiscale, sia in via generale che in materia di agevolazioni, il giudicato esterno può essere fatto valere solo a determinate condizioni, ed in specie escludendo che il giudicato relativo ad un singolo anno d’imposta sia idoneo a fare stato per i successivi, sicchè nella specie di causa doveva ritenersi precluso un riesame della questione di fatto e di diritto già decisa, avendo l’Ufficio procedente fallito l’onere di dimostrare "la sussistenza di elementi preliminari che avrebbero giustificato il motivi del diniego". 4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con due motivi d’impugnazione e si conclude -previa indicazione del valore della lite nella somma di Euro 1.617.653,00- con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione.
Motivi della decisione

5. Il primo motivo d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: "Violazione della L. n. 218 del 1978, art. 105 e degli art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.. Violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 5 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)".

Con il predetto motivo d’impugnazione, l’Agenzia ricorrente lamenta che il giudice del merito non abbia "correttamente inquadrato la relazione tra i due giudicati invocati da controparte … e quello richiamato dall’Ufficio…..", omettendo di considerare che i medesimi avevano avuto "lo stesso oggetto", ed in specie che la sentenza n. 15936/03 di questa Corte di Cassazione aveva avuto riguardo all’intero decennio 1986-1995, sicchè comprendeva anche gli anni 1991 e 1992 in riferimento ai quali si erano pronunciate le sentenze valorizzate dalla SOCIB. Non si era trattato dunque – "di estendere il riconoscimento per una parte del decennio alla globalità di esso, ma di applicare il disconoscimento per l’intero decennio a due singoli anni di esso", sicchè la negazione relativa all’intero decennio, contenuta nella pronuncia della Corte di Cassazione, non poteva che avere l’effetto del diniego di alcun rimborso per i due anni qui in contestazione.

Il contrasto di giudicati tra le menzionate pronunce – per ciascun verso definitive – avrebbe potuto essere – tutt’al più- motivo di revocazione del successivo e più ampio giudicato contrario, ma tale domanda non era stata tempestivamente proposta dalla parte contribuente, sicchè non sarebbe spettato certo alla CTR considerare recessivo il secondo giudicato rispetto al primo.

Il motivo di impugnazione si concludeva con tre distinti quesiti:

a) "se, ai sensi dell’art. 2909, la sentenza che nega la spettanza del beneficio per l’intero decennio possa dirsi avere oggetto più ampio, cioè comprensivo e quindi in parte coincidente, rispetto a quella che afferma tale spettanza per due soli anni del decennio; e se il riconoscimento del beneficio L. n. 218 del 1978, ex art. 105, conseguito per due anni del decennio, possa sopravvivere al successivo diniego del beneficio stesso per l’intero decennio". b) "se il contrasto tra due giudicati possa essere rimosso colo con la revocazione ex art. 395, n. 5, di quello successivo, e se tale impugnazione possa essere proposta solo avanti alla S.C. di Cassazione e nel termine ex art. 327 dal deposito della sentenza più recente". c) "se, omessa nei termini la revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 5, il giudicato successivo prevalga sul precedente ex art. 324 c.p.c. e questo perda efficacia".

I tre suestesi quesiti sono parimenti inidonei, e precludono a questa Corte di intendere (anche perchè privi di qualunque coordinamento interno ed anzi tra loro apertamente contraddittori) quale concretamente sia la questione sottoposta all’esame, in relazione a specifici vizi di interpretazione o applicazione di norme di diritto, quali appaiono essere gli oggetti delle censure riferite alla sentenza qui impugnata.

Infatti, in merito al tema dei requisiti di contenuto del quesito che il ricorrente ha onere di formulare ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il quesito deve consistere non già in un’affermazione di diritto astratta ed avulsa dal caso concreto, ma in un interrogativo che deve necessariamente contenere, sia pure sintetizzandola. 1"indicazione della questione di diritto controversa e la formulazione del diverso principio di diritto rispetto a quello che è alla base del provvedimento impugnato, di cui i ricorrente, in relazione al caso concreto, chiede l’applicazione al fine di ottenere la pronuncia di cassazione, in modo da circoscrivere l’oggetto di quest’ultima nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito stesso (Cass. S.U. n. 23732 del 2007; Cass. S.U. n. 20360 e n. 36 del 2007; Cass. n. 14682 del 2007).

Per esteso:"Con riferimento al quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., lo stesso è inadeguato, con conseguente inammissibilità dei relativi motivi di ricorso, quando, essendo la formulazione generica e limitata alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, è inidoneo ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo, mentre la norma impone al ricorrente di indicare nel quesito l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie" (Sez. U, Sentenza n. 18759 del 09/07/2008).

Orbene, è manifesto che il secondo ed il terzo dei quesiti articolati dalla parte ricorrente contraddicono apertamente con le anzidette prescrizioni (risolvendosi essi in mere postulazioni astratte con riferimento alla teorica correlazione tra le norme di legge), sicchè non vi è ragione di insistere oltre.

Quanto al primo dei tre quesiti trascritti, poi, esso non è meno inammissibile degli altri.

Dal quesito di cui trattasi -infatti- non si riesce ad intendere quale sia il principio di diritto che si assume erroneamente applicato dal giudice di merito, e neppure quale sia il precetto di legge che si assume disatteso e violato, apparendo il richiamo all’art. 2909 cod. civ., un mero artifizio linguistico, atteso che non risulta esservi precisa attinenza con la disciplina contenuta nella predetta norma e la questione asseritamente controversa.

D’altronde, non è di minor rilievo ai fini del dichiarazione di inammissibilità del motivo di impugnazione qui in esame la circostanza che la parte ricorrente – pur muovendo dall’assunto di un non corretto inquadramento da parte del giudice del merito della "relazione tra i due giudicati invocati da controparte….e quello richiamato dall’Ufficio"- non abbia prodotto nel presente grado di giudizio (per osservanza dell’art. 369 c.p.c., n. 4) i documenti su cui appare che detto motivo si fondi, e cioè le sentenze da cui la relazione tra i giudicati dovrebbe desumersi. Ed invero, in materia di giudicato esterno (quale sarebbe sia in riferimento alle sentenze della CTP di Napoli sia in riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione) è pacifico che è condizione di ammissibilità del ricorso che su detto giudicato sia fondato la produzione della sentenza, peraltro corredata da idonea certificazione dalla quale risulti che non è soggetta ad impugnazione (per tutte, Cass. 2.12.2004, n. 22644).

Molteplici sono dunque le ragioni che rendono inammissibile il motivo di impugnazione.

6. Il secondo motivo d’impugnazione.

Il secondo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: "Omessa o comunque insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5".

Con il predetto motivo la società ricorrente si duole del fatto che la pronuncia impugnata non spieghi "quale valore dia ai numerosi passaggi dell’appello in cui l’Ufficio nega espressamente la sussistenza dei requisiti dell’agevolazione, e perchè non dia alcun rilievo alla sentenza della S.C. … affermando invece la necessità di altre e diverse prove della non spettanza dell’agevolazione".

Il motivo è inammissibilmente proposto.

Con esso infatti non si identifica alcun "fatto" controverso e decisivo ma si introducono solo argomenti di contrasto a quelli che il giudicante ha valorizzato e considerato nel proprio percorso argomentativo.

Al riguardo, va semplicemente osservato che questa Corte ha costantemente affermato che il difetto di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere esclusivamente l’accertamento e la vai umazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione delle norme giuridiche o comunque le ragioni a fondamento della decisione che attengano ad applicazione di norme o principi di diritto (tra le tante Cass. 22979/2004: "La nozione di punto decisivo della controversia, di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sotto un primo aspetto si correla al fatto sulla cui ricostruzione il vizio di motivazione avrebbe inciso ed implica che il vizio deve avere inciso sulla ricostruzione di un fatto che ha determinato il giudice all’individuazione della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio di merito e, quindi, di un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo od estintivo del diritto").

A questa regola contravviene il motivo di impugnazione formulato dalla parte ricorrente, sicchè non vi è dubbio che esso sia inammissibile.

Le spese di lite di questo grado restano regolate in ragione del criterio della soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di questo grado, liquidate in Euro 15.000,00 per onorario, oltre ad Euro 100.00 per esborsi ed oltre ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-02-2011) 18-04-2011, n. 15485 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza qui impugnata, il Tribunale per il Riesame ha annullato il provvedimento cautelare emesso dal Gip. nei confronti dell’odierno indagato accusato di violazione del T.U. n. 309 del 1990, art. 73.

Detto in estrema, sintesi, i giudici di merito hanno sostenuto che il provvedimento impugnato fosse nullo perchè il potere integratorio – da parte del Tribunale per il Riesame – non può risolversi in una vera e propria stesura della motivazione quando ci si debba confrontare con un provvedimento – come si dice essere quello impugnato – nel quale la motivazione sia del tutto assente graficamente ovvero quando la "motivazione per relationem si risolva in una clausola di stile che non consenta di rendersi conto se il G.i.p. abbia o meno preso cognizione del contenuto e delle ragioni del provvedimento di riferimento, le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione".

Inoltre, secondo i giudici di merito, il provvedimento del G.i.p. sarebbe censurabile per il fatto di non avere indicato "gli elementi dai quali è stato tratto per ciascun indagato il concreto pericolo di reiterazione della condotta criminosa".

Avverso tale decisione, il P.M. ha proposto ricorso deducendo contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione della legge.

Il ricorrente fa notare che la pronuncia in oggetto ripropone la questione della idoneità e dei limiti della motivazione per relationem e dei rapporti tra il c.d. potere devolutivo del riesame e le carenze motivazionali.

Muovendo dal rilievo che il provvedimento impugnato si è fondato sul richiamo a talune decisioni di questa S.C. (Sez. 4^, 8.7.04, Chisari, Rv. 230415; Sez. 4^. 14.11.07, Benincasa, Rv. 238674; Sez. 3^, 11.10.07, Rv. 237903), proprio attraverso il loro esame, il P.M. ricorrente sottolinea come, ad esempio, la stessa sentenza Benincasa (sez. 4^. 14.11.07, rv. 238674) escluda che il semplice fatto di recepire – nell’ordinanza cautelare – la richiesta del P.M. possa costituire violazione del dovere motivazionale di cui all’art. 292 c.p.p..

Egli fa, poi, notare come le critiche che vengono mosse all’ordinanza siano ingiustificate in quanto il G.i.p., tanto ha fatto propria la richiesta del P.M., da allegarla al provvedimento cautelare emesso.

In tal modo – si sottolinea – sono state inglobate anche le schede per ciascun indagato, nè il fatto che esse fossero state predisposte dalla p.g. – come apparentemente stigmatizzato dai giudici del Tribunale per il Riesame che hanno evidenziato tra parentesi la circostanza – può attenuarne la valenza indiziaria.

Si argomenta, poi, da parte del ricorrente, che non può certo considerarsi prova di un mancato vaglio il fatto che la richiesta di misura sia stata accolta per tutti gli indagati.

Comunque, visto che, nella specie, non è possibile parlare di motivazione "inesistente" ma, al massimo, di motivazione insufficiente, "si imponeva al Tribunale per il Riesame la integrazione del provvedimento oggetto di impugnazione".

A tale proposito, però, si evidenzia come – anche a voler discutere della stringatezza del vaglio critico operato dal G.i.p. o della tecnica espositiva adottata – non si può eludere il dato che il richiamo da parte del G.i.p. alla richiesta del P.M. ed agli atti redatti dalla p.g. forniva "quella indicazione richiesta dal Tribunale per il Riesame dell’iter motivazionale seguito dal G.i.p." e si sottolinea, da ultimo, come la stessa sentenza Primavera (s.u.

21.6.00), a proposito dei rapporti tra mancanza di motivazione e difetto della stessa, ha chiarito che essa è emendabile.

Il ricorrente, infine, censura il provvedimento impugnato perchè – sebbene emesso da due distinte sezioni del Tribunale per il Riesame e redatto da sei giudici estensori differenti ed in diverse udienze – esso risulta del tutto identico nel definire le 36 posizioni esaminate a dimostrazione della adozione, da parte di quel Tribunale per il Riesame, di una tecnica di trasferimento dello "schema-tipo" di motivazione tra i vari giudici sì da incorrere "negli stessi, se non più gravi, vizi di stile che così aspramente (lo stesso Tribunale per h Riesame n.d.r.) aveva criticato". ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato.

Innanzitutto, deve sottolinearsi che l’ordinanza cautelare qui in discussione consiste in sintetiche affermazioni di concordanza con la richiesta del P.M., che viene richiamata ed allegata integralmente in termini tali da rendere evidente che essa viene "fatta propria" dal G.i.p..

Al di là di possibili critiche di "ineleganza" circa un siffatto modo di procedere, è dunque chiaro che non si è in presenza nè di una motivazione "mancante" nè di mere "clausole di stile".

Già varie decisioni di questa S.C. hanno annesso piena validità alle ordinanze cautelari nelle quali il G.i.p. si riporti integralmente alla richiesta del P.M. (11.2.00 rv 216243; 4.12.06 Rv.

2356622; 21.11.06 Rv. 233499).

Pertanto, anche ammesso che la "motivazione" del provvedimento cautelare in discussione (intesa come quella parte del provvedimento promanante solo dal Gip.) possa essere considerata inadeguata per una sua eccessiva stringatezza e mancanza di approccio critico rispetto al materiale indiziario addotto dal P.M., di certo, non si sarebbe dovuto (nè potuto) prescindere tout court da quest’ultimo (peraltro copioso) materiale (quasi che esso, per il solo fatto di provenire da organi diversi – P.M. e polizia giudiziaria – non potessero essere preso in considerazione) posto che, in seguito al richiamo esplicito fatto dal G.i.p. ed al fatto di essere stato "inglobato" nell’ordinanza, era divenuto parte integrante della motivazione del provvedimento cautelare.

Il discorso si sposta, quindi, sul piano della valutazione della congruità e logicità motivazione "nella sua interezza".

Ma a fronte di ciò, questa S.C. ha già avuto occasione di affermare autorevolmente a Sezioni Unite (17.4.96 n. 7) che sarebbe stato preciso dovere del Tribunale per il Riesame integrare la motivazione in quanto l’ordinanza applicativa della misura e quella che decide la richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari sicchè la motivazione del Tribunale del Riesame integra e completa l’eventuale carenza di motivazione del primo Giudice e viceversa" (s.u., 17.4.96, Moni, Rv. 205257).

Va soggiunto, altresì, che, di recente, a sezioni semplici è stato anche escluso che il Tribunale del Riesame possa annullare l’ordinanza cautelare del G.i.p. per difetto di motivazione atteso che tale potere è riservato al solo giudice di legittimità.

Ed infatti, ad escludere che l’ampiezza cognitoria del Collegio per il Riesame sia tale da includere la facoltà di annullare il provvedimento impugnato per difetto di motivazione ricorre l’affermazione di quella stessa pronuncia di questa S.C. (sez. 4^, 8.7.04, Chisari, Rv. 230415) – citata anche nell’ordinanza impugnata – secondo cui la dichiarazione di nullità dell’ordinanza impositiva deve essere relegata a ultima "ratio" delle determinazioni adottabili e, comunque, "tale nullità può essere dichiarata solo ove il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico ovvero, qualora, pur esistendo una motivazione, essa si risolva in una clausola di stile, onde non sia possibile, interpretando e valutando l’intero contesto, individuare le esigenze cautelari il cui soddisfacimento si persegue".

Come detto, ciò non era affermabile nella specie ove sia i gravi indizi che le esigenze cautelari erano stati ampiamente illustrati (anche partitamene per indagati) nella richiesta del P.M. e nelle relative schede personali.

Del resto, l’affermazione secondo la quale il Tribunale per il Riesame non può annullare il provvedimento impugnato per difetto di motivazione, è stata ripetuta più volte – a chiare lettere – (sez. 6^, 14.6.04, Iuzzolino, Rv. 229753) anche attraverso la sottolineatura che un siffatto punto di vista è in linea con la parallela (ed anch’essa reiterata) asserzione secondo cui la motivazione del Tribunale del Riesame legittimamente integra e completa l’eventuale carenza di motivazione del primo giudice (ex plurimis, s.u. 17.4.96, Moni, Rv. 205257; Sez. 3^, 19.1.01, Servadio, Rv. 218752; Sez. 6^, 16.1.06, Pupuleku, Rv. 233499; Sez. 2^, 4.12.06, Blasi, Rv. 235622).

Si può, forse, convenire con l’implicito rilievo "estetico-formale" secondo cui un’ordinanza cautelare concepita attraverso la trasposizione pressochè integrale della richiesta del P.M. (che a sua volta aveva recepito il lavoro della p.g.) possa non risultare soddisfacente sotto molti profili (essendo diverse le ottiche nelle quali operano, rispettivamente, le Forze dell’Ordine, il Pubblico Ministero ed, infine il Giudice).

E’, quindi comprensibile la difficoltà per un organo – come quello del Riesame (costretto anche ad una decisione in termini di tempo particolarmente contenuti) – enucleare da un provvedimento tanto ampio (da sembrare di non averlo "filtrato" affatto) il complesso indiziario e le relative esigenze cautelari.

Pur tuttavia, questo è esattamente quanto il Tribunale per il Riesame è chiamato a fare, se non a rischio di abdicare alla funzione che gli è propria.

A tale stregua, è bene anche evidenziare anche alcune decisioni di questa S.C. che sostengono un punto di vista opposto (come la n. 5954/00 Sez. 5^, 7.12.99, Molinari, Rv. 215258) sono espressione di un indirizzo minoritario e risalente alquanto nel tempo tanto è vero che, in seguito, esso è stato smentito ripetutamele come dimostra anche la recente decisione di questa 6^ Sez. 16.1.06 (Pupuleku, Rv.

233499) che, allineandosi con numerose altre dello stesso tenore, ha asserito che, atteso l’effetto interamente devolutivo che caratterizza il riesame delle ordinanze applicative di misure cautelari, deve ritenersi che il Tribunale del Riesame "possa sanare, con la propria motivazione, le carenze argomentative di detto provvedimento, pur quando esse siano tali da dar luogo alle nullità, rilevabili d’ufficio, previste dall’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c bis)".

Del resto, ciò lo si desume con chiarezza anche dalla norma (art. 309, comma 9) che facoltizza il Tribunale a riformare, annullare o confermare "per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso" oltre che dalla costante interpretazione data da questa S.C. (v. anche sez. 2^ 4.12.06, Blasi, Rv. 235522) che, ricalcando analoghe enunciazioni, asserisce testualmente che "deve ritenersi che il Tribunale del Riesame possa sopperire, con la propria motivazione, non solo all’insufficienza o contraddittorietà della motivazione del provvedimento genetico della misura, ma anche alla sua totale mancanza o mera apparenza, esplicitando, per la prima volta, le ragioni giustificative della misura cautelare adottata".

In realtà, è agevole comprendere che la censura maggiore mossa dal Tribunale per il Riesame all’ordinanza cautelare del G.i.p. è quella di avere operato una trasposizione "acritica" di tutto il materiale investigativo.

Ma, anche ove ciò fosse esatto, non giustificherebbe il provvedimento di annullamento conseguente.

Di certo, poi, il Tribunale non sembra nemmeno avere ipotizzato che una siffatta tecnica "motivazionale" di trasfusione massiva del compendio investigativo potesse essere stata adottata in un’ottica di presunzione di "auto evidenza" (sul presupposto cioè che "in claris non fit interpretatio" e fosse, quindi, sufficiente il rinvio ai contenuti stessi delle conversazioni intercettate oltre che agli altri elementi portati all’attenzione dagli inquirenti).

L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame alla luce dei rilievi fin qui svolti.
P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p., annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-08-2011, n. 17570

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

1) Il 3 gennaio 1991 C.F., in proprio e quale legale rappresentante della Impredir snc, poi trasformata in srl, conveniva in giudizio la srl Grandi lavori, il sig. B.A. e la signora Co.La. svolgendo tre domande, reiterate in grado di appello a seguito dell’integrale rigetto da parte del tribunale.

Chiedeva: a) accertamento della simulazione del contratto di compravendita tra la Impredir e la Grandi Lavori srl, del 6 ottobre 1988, per notaio Condemi, relativo a beni immobili; b) accertamento della simulazione della cessione ad B.A. della quota pari al 50% della società Grandi Lavori intestata alla Co.. c) l’accertamento della revoca del mandato con rappresentanza congiuntiva, affidato alla Co. e a tal S. nel 1989, per dare esecuzione a transazione stragiudiziale con il Comune di Campagnano Romano.

1.1) Rigettate le domande da parte del tribunale di Roma, la Corte d’appello con sentenza 9 giugno 2005, notificata il 22 settembre 2005, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda di simulazione assoluta della compravendita immobiliare, con le dipendenti pronunce di condanna. Ha rigettato le altre domande.

Be.Ar. e la società G.L. Grandi Lavori srl hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 21 novembre 2005, al quale C.F. e Impredir srl hanno resistito con controricorso. I controricorrenti hanno svolto anche ricorso incidentale.

Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

2) Il primo motivo espone violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 83, 163 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 145, 325, 326 e 327 c.p.c.; eccezione di giudicato formale della sentenza di primo grado. Parte ricorrente sostiene:

a) che nell’atto di appello non era stato rilasciato alcun mandato da parte di Impredir, perchè il mandato in calce all’atto era firmato dal solo C.; ne desume la nullità dell’impugnazione proposta da Impredir srl (già sne Impredir). b) che la notifica dell’appello non era stata effettuata a B. in proprio, avendo questi ricevuto solo una notifica a " B.A. n.q." ed altra "alla srl Grandi Lavori in persona del legale rappresentante pro tempore", entrambe presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado. c) che conseguentemente non sussisterebbe una notificazione indirizzata alla srl Grandi Lavori.

2.1) La censura è inammissibile, poichè essa espone, a quanto si ricava dall’assenza di ogni riferimento ad esse nella sentenza impugnata, questioni nuove, qui poste per la prima volta, che potevano e dovevano essere sottoposte al giudice d’appello e che comportano accertamenti di fatto, preclusi in sede di legittimità (cfr Cass. 20518/08; 188/77; 3908/79).

2.2.) Giova rilevare, anche per tenerne conto ai fini delle spese, che i rilievi sono comunque infondati. Il primo perchè nel proemio dell’atto di appello il C. dichiarava di proporre l’impugnazione in proprio e quale amministratore della Impredir, sicchè la firma in calce al mandato aveva questa doppia valenza. Il secondo perchè la notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti (nella specie gli avvocati Malara, costituiti sia per il B. che per la Grandi Lavori), mediante consegna di una sola copia, e1 valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 cod. proc. civ., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 cod. proc. civ., comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d’impugnazione "ex" art. 285 cod. proc. civ., in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo (SU 29290/08).

Il terzo, perchè in ogni caso la Grandi lavori, costituendosi nel giudizio di appello, aveva sanato l’eventuale omissione nella costituzione del contraddittorio.

3) L’inammissibilità del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, che denuncia nullità conseguenti alle carenze ed omissioni erroneamente denunciate con il primo motivo.

4) Il terzo motivo lamenta "contraddittoria motivazione sulla valutazione di estraneità del sig. B.A. e della srl Grandi Lavori" alla vicenda.

Parte ricorrente sostiene che il preteso accordo simulatorio riguardava rapporti personali tra la Co. e il C., rapporti che non coinvolgevano la società.

La censura è priva di pregio. Essa ricerca nelle pieghe degli atti difensivi di controparte spunti volti a far comprendere che la società Grandi lavori, con la sua autonomia soggettiva e contabile rispetto alla persona della amministratrice Co., era estranea al contratto con C.. Omette però di misurarsi con il fondamento della decisione relativa alla simulazione assoluta del contratto, che è basata sulla esistenza di una controdichiarazione rilasciata dalla Co. "nella qualità di legale rappresentante della società acquirente"(sentenza pag. 6).

A tale documento – indispensabile per fornire la prova dell’accordo simulatorio, nei confronti della parte contro la quale e" esibita (tra le tante, v. Cass. 11771/07) – i giudici di merito hanno dato peso decisivo, che non viene neppure lambito dalle deduzioni presuntive del ricorso, che nulla possono contro la prova scritta della simulazione.

5) Il quarto motivo lamenta violazione di norme di diritto ( artt. 113 e 115 c.p.c., in combinazione con l’art. 342 c.p.c.). Parte ricorrente deduce che i motivi di appello non erano specifici e rilegge la vicenda contrattuale affermando che trattasi di azione dolosa, artificiosamente costruita dal C. facendo credere di essere vittima, quale debole soggetto cranioleso, di speculazioni altrui.

Anche questa censura non è proposta in modo da poter essere utilmente esaminata.

Quanto alla specificità dei motivi di appello, questione non sottoposta ai giudici di secondo grado, perchè il ricorso non espone gli elementi di fatto indispensabili per consentire di indagare e valutare i presupposti di essi (si tratta di censura dichiaratamente proposta ex art. 360, n. 3, ma in ogni caso sarebbe stato necessario esporre con completezza i fatti, Cass. 10605/10). Quanto agli aspetti contrattuali, perchè le apodittiche affermazioni ivi rese prescindono sia dalla ratio della decisione, sia dall’obbligo di riportare le risultanze invocate (sentenza penali, documenti, "elementi probatori acquisiti"), ancora una volta dimenticando che il giudice di legittimità non ha accesso al fascicolo di causa in relazione ai vizi in iudicando.

6) Venendo alle istanze dei controricorrenti, il rigetto del ricorso principale comporta che va dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Il ricorso incidentale proposto "in via principale" è invece infondato.

Parte controricorrente sovrappone qui più doglianze.

La prima e più intelligibile attiene alla compensazione delle spese.

In proposito vale osservare che rientrava nel potere del giudice di merito disporre la compensazione in presenza di parziale soccombenza, costituita dal rigetto di ben due dei tre capi di domanda formulati da parte attrice. Trattavasi infatti di giustificazione sottesa implicitamente ma inequivocabilmente a quella "particolarità della fattispecie", cui allude la sentenza impugnata.

Altre doglianze attengono genericamente al "conseguimento dei danni" e alla mancata decisione e omessa motivazione relativamente alla cessione di quote in favore del B..

Una semplice lettura della sentenza esclude che sia stata omessa la pronuncia sui capi 2 e 3 delle conclusioni prese in appello, giacchè a pag. 8 e 9 la Corte territoriale si è soffermata specificamente sui motivi del rigetto della domanda relativa alla cessione di quote in favore del B. e a quella consequenziale.

Ovviamente il rigetto includeva anche il profilo concernente i danni, che, salvo altri profili non adeguatamente sviluppati in ricorso, erano menzionati nella domanda sub 2.

La manifesta infondatezza di questa censura ha reso superflua la integrazione del contraddittorio con la Co., contumace in appello, coinvolta direttamente solo dalla relativa domanda del C..

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale proposto in via principale. Assorbito il ricorso incidentale condizionato.

La preponderante rilevanza dell’esito del ricorso principale consiglia, in questo grado di giudizio, la condanna dei ricorrenti in solido alla refusione delle spese in favore dei controcorrenti in solido.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale proposto in via principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese in favore dei controcorrenti, in solido, liquidate in Euro 8.000,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-05-2011, n. 3050 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile giusta dichiarazione, resa all’udienza del 29 aprile 2011, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse alla decisione del ricorso.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.