Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-04-2011) 03-06-2011, n. 22263 Falsità ideologica in atti pubblici commessa da privato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

V.V. con sentenza del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Casoria, in data 4-12-2007, confermata dalla Corte d’Appello di Napoli il 14-10-2010, era ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 483 c.p. per aver dichiarato falsamente, nell’istanza di contributo di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione ai sensi della L. n. 431 del 1998, art. 11 relativa al 2001, presentata il 21-7-2003, di aver conseguito un reddito inferiore a quello effettivo.

Avendo il prevenuto dichiarato un reddito pari a 0, mentre veniva accertato che nel 2001 aveva percepito circa sette milioni di lire, la corte territoriale escludeva la possibilità di un errore involontario, anche se nel modulo non era indicato il reddito oltre il quale non era possibile l’ammissione al beneficio, e riteneva irrilevante l’accertamento se il reddito effettivamente percepito fosse o meno ostativo a tale ammissione.

Propone ricorso l’imputato personalmente deducendo erronea applicazione della legge penale, mancata assunzione di prova decisiva, manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato.

Il ricorrente ribadisce la doglianza, già oggetto dei motivi di appello, relativa alla mancata prova della sussistenza dell’elemento psicologico, non risultando dal modulo della domanda, e dalle relative istruzioni, l’ammontare massimo di reddito cui l’ammissione al beneficio era subordinata, e si duole del mancato accertamento circa la sua possibilità di usufruirne anche con il reddito di fatto percepito, in caso di esito positivo del quale sarebbe a maggior ragione da escludere la ricorrenza del dolo.

In subordine chiede declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Motivi della decisione

Va premessa l’infondatezza della richiesta, avanzata in linea di subordine, di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, in quanto al relativo termine massimo, decorso il 21-1-2011, vanno aggiunti gli otto mesi e due giorni di sospensione della prescrizione,pari all’intero periodo compreso tra l’udienza del 27-6- 2006, alla quale il difensore aveva dichiarato di aderire all’astensione collettiva dalle udienze, e quella di rinvio del 1-3- 2007 (ipotesi in cui non si applica il limite massimo di sessanta giorni di sospensione al corso della prescrizione, che resta sospeso per tutto il periodo del differimento: Cass. 25714/2008).

E’ invece fondata, sia pure a fini diversi da quelli prospettati dal ricorrente, la censura relativa al mancato accertamento del limite di reddito cui all’epoca l’ammissione al contributo era subordinata.

Questa corte ha infatti già affermato che la condotta del privato che dichiari un reddito familiare inferiore a quello effettivamente percepito, commette il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – in esso restando assorbito il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico, anche nell’ipotesi in cui il fatto integri violazione amministrativa -, con riferimento tanto al caso in cui il fine perseguito sia di beneficiare dell’esenzione dal ticket per prestazioni sanitarie (Cass. 41383/2008), quanto a quello in cui si tenda a conseguire la determinazione di un canone di locazione di immobili di proprietà di enti pubblici, meno elevato (Cass. n. 1483/2009).

L’esito dell’accertamento sollecitato dal ricorrente, è quindi idoneo ad influenzare la qualificazione giuridica del fatto poichè, se il contributo risultasse indebito per superamento del limite di reddito, il fatto andrebbe alternativamente sussulto nella figura criminosa speciale di cui all’art. 316 ter c.p., o nella violazione amministrativa prevista nel comma 2, detta norma.

Consegue pronuncia di annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-10-2011, n. 22682 Colpa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 26 marzo 1993 L.E. conveniva davanti al Tribunale di Napoli il condominio del fabbricato di (OMISSIS), chiedendo la condanna dello stesso alla esecuzione dei lavori che ponessero termine alle infiltrazioni provenienti dall’impianto fognario comunale e condominiale in un locale di cui era proprietaria esclusiva, ed al risarcimento dei danni. il condominio, costituitosi, contestava il fondamento della domanda, che veniva accolta dal Tribunale di Napoli con sentenza in data 2 febbraio 2001.

Il condominio proponeva appello principale.

L.E. proponeva appello incidentale, dolendosi della liquidazione dei danni e delle spese di giudizio.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 28 giugno 2005, accoglieva parzialmente sia l’appello principale che quello incidentale.

Con riferimento alla impugnazione proposta dal condominio i giudici di secondo grado affermavano un concorso di responsabilità di L. E. nella misura del 25%, per la non razionale collocazione dell’impianto di WC posto nel locale di proprietà della stessa a quota di poco superiore alle linee fognarie comunali e condominiali ed il cui scarico era risultato direttamente connesso al ramo principale della condotta fognaria e, quindi, tale da consentire tracimazioni di. acque dal WC in presenza di una forte pressione nella condotta fognaria.

I giudici di secondo grado compensavano, poi, per un quarto le spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico del condominio i restanti tre quarti.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione L. E..

Il condominio ha resistito con controricorso ed ha anche proposto ricorso incidentale, al quale resiste con controricorso L. E..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi.

Con i primi due motivi del ricorso principale, che, in considerazione della stretta connessione, si possono esaminare congiuntamente, L.E. sostiene che non essendovi dubbi sulla legittimità della realizzazione de WC nel proprio locale, la responsabilità dei danni era da ascrivere al condominio, ai sensi dell’art. 2051 c.c., quale custode dell’impianto fognario comune, che avrebbe dovuto fare in modo da evitare gli inconvenienti per cui è causa.

Il ricorso è infondato.

Essendo pacifico che il WC è stato realizzato successivamente all’impianto fognario, avrebbe dovuto essere cura di L.E. realizzarlo in modo tale da evitare i rigurgiti por cui è causa, non potendo la stessa pretendere la modifica di un impianto comune che per le modalità con le quali era stato realizzato al momento della nascita del condominio non costituiva causa di danno per le proprietà individuali.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale i 1 condominio si duole del fatto che sia stato ravvisato un concorso di colpa di L. E. solo in misura pari al 20% e non al 50% . il motivo è infondato, in quanto diretto contro una valutazione di merito della sentenza impugnata sulla base della C.T.U. contro le cui conclusioni nessuna specifica censura viene svelta.

In definitiva, entrambi i ricorsi vanno rigettati; in considerazione della reciproca soccombenza, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 08-07-2011, n. 6078 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Premette il ricorrente di essere ex dipendente dell’Ente Federconsorzi ove era inquadrato al livello "B", e di essere transitato presso l’Amministrazione dello Stato in applicazione della legge n. 460 del 1992, con inserimento dapprima nel ruolo unico transitorio in data 1 giugno 1996, ai sensi del d.l. 7 maggio 1996, n. 247, con inquadramento nella V qualifica funzionale e, quindi, nella VI qualifica funzionale, con anzianità nella qualifica 28 novembre 1997 e decorrenza economica corrispondente alla qualifica di assegnazione 27 aprile 1998.

Con il ricorso in epigrafe impugna i provvedimenti, pure in epigrafe, con cui è stata disposta la conferma nei ruoli di appartenenza dell’Amministrazione dei dipendenti assunti ai sensi della legge 460/1992, ed i d.P.C.M. con cui sono state individuate le tabelle di equiparazione in attuazione dell’art. 5, legge 20 dicembre 1996, n. 642, nella parte in cui, nel confermare il livello di appartenenza attribuito in sede di inquadramento, non è stata riconosciuta l’anzianità giuridico economica maturata nel periodo di attività svolta in favore dell’ente di provenienza, ovvero, in via subordinata alla data del suo trasferimento nell’Amministrazione di appartenenza ed il conseguente livello stipendiale maturato nello stesso Ente di provenienza.

Questi i motivi cui ha affidato le proprie doglianze:

13) Violazione dell’art. 5, comma 2, del d.l. n. 552/96, come sostituito dalla legge n. 642/96. Eccesso di potere sotto il profilo della ingiustizia manifesta, dell’illogicità palese, della contraddittorietà, disparità di trattamento e sviamento.

Deduce il ricorrente che essendo la Federconsorzi un ente pubblico funzionale dello Stato, dovrebbe trovare applicazione la normativa vigente in tema di mobilità tra dipendenti pubblici, con ogni effetto in ordine al riconoscimento, in sede di inquadramento, della qualifica e della retribuzione corrispondenti a quelle in godimento presso la Federconsorzi.

2) Diritto al riconoscimento del trattamento giuridico ed economico spettante al personale della VII qualifica del Comparto Ministeri, o, in subordine, della VI qualifica per il periodo di permanenza nel Ruolo Unico Transitorio.

E’ immotivato il decreto del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali nella parte in cui, pure attribuendo al ricorrente la VI qualifica funzionale presso il R.U.T., non è stata rideterminata, con effetto dalla data di iscrizione al R.U.T. il trattamento giuridico ed economico spettante al personale inquadrato nella VI qualifica funzionale.

4) Invalidità della delibera della Giunta Municipale del Comune di Palermo n. 305 del 12.3.1998, che ha disposto l’inquadramento del ricorrente nella VI qualifica funzionale, ed ha fissato le seguenti decorrenze:

– data di assunzione presso il Comune di Palermo 14/10/1996;

– anzianità nella qualifica: 28/11/1997;

– data di decorrenza del trattamento economico corrispondente alla qualifica di assegnazione: quella successiva di stipula del contratto.

Conclude la parte ricorrente chiedendo, in accoglimento del ricorso, l’annullamento dei provvedimenti con lo stesso impugnati, nonché l’accertamento del diritto al riconoscimento dell’anzianità giuridico economica maturata nel periodo di servizio presso l’ente di provenienza, e l’inquadramento, anche a fini economici, nella VII qualifica funzionale ovvero, in subordine, nella VI qualifica funzionale, per tutto il periodo di permanenza nel R.U.T. e presso il Comune di Palermo, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, previa eventuale questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 6, della legge 642/96 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., nel punto in cui non è riconosciuta al personale l’anzianità giuridica maturata presso l’ente di provenienza, al contrario di quanto accade per il personale in mobilità tra altre amministrazioni dello Stato.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa delle intimate Amministrazioni centrali, per resistere al ricorso di cui ha chiesto il rigetto.

Alla pubblica del 9 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Giova, preliminarmente alla delibazione della sottoposta vicenda contenziosa, effettuare la ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

A seguito di una grave crisi degli anni "80 che aveva comportato il collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria del personale della Federconsorzi – Ente connotato da natura giuridica privata – il legislatore ha provveduto al salvataggio occupazionale dei dipendenti privati in cassa integrazione, emanando la legge n. 460/1992, in base alla quale il personale proveniente dalla Federconsorzi poteva accedere solo alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali per cui era richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore, senza prendere in considerazione né l’eventualità che detto personale possedesse un titolo di studio superiore, né che possedesse qualifiche superiori a quelle per le quali era prescritto il possesso del diploma di scuola media superiore.

L’obiettivo del salvataggio dal licenziamento del personale in cassa integrazione guadagni è stato perseguito mediante l’assunzione alle dipendenze dello Stato, contemperando però l’interesse dei lavoratori al mantenimento del posto di lavoro con il pubblico interesse ad assumere il personale secondo le effettive esigenze di organico ed in base alle disponibilità di bilancio.

Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza, occupatasi della questione relativa all’inquadramento degli ex dipendenti della Federconsorzi transitati nei ruoli statali per effetto della L. n. 460/92, "il legislatore si è preoccupato di siffatto salvataggio senza garantire la piena salvaguardia della professionalità acquisita e del trattamento economico in godimento" (cfr. C.d.S. Sez., Sez. IV 14/1/99, n. 24).

Successivamente, con il d.l. 23/10/96, n. 552, convertito in legge 20/12/96, n. 642, è stato possibile provvedere all’inquadramento del personale già dipendente della Federconsorzi anche nelle qualifiche superiori alla VI, non essendovi più la precedente norma di sbarramento.

Con il d.P.C.M. attuativo della disposizione dell’art. 5 della L. n. 642/96, sono state stabilite le tabelle di equiparazione.

Gli impiegati di livello A e B sono stati diversamente inquadrati in relazione al titolo di studio posseduto (diploma di laurea o titolo inferiore), in linea con quanto previsto dagli artt. 2 e 13, legge 11 luglio 1980, n. 312, (recante il nuovo assetto funzionale del personale dello Stato) che prescrivono il possesso del diploma di laurea per le qualifiche funzionali dalla settima in su.

Tanto premesso, e passando ad esaminare i motivi di ricorso, rileva il Collegio che il ricorrente, correttamente è stato inquadrato nella VI q.f. con il decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 28/11/97 in impugnativa, in quanto a tale livello funzionale è stato equiparato chi, munito di titolo di studio inferiore al diploma di laurea, appartenesse al livello "B".

La pretesa diretta ad ottenere un diverso e migliore inquadramento si appalesa, invero, infondata, tenuto conto che l’inquadramento è stato disposto, non mediante l’automatica trasposizione orizzontale tra la posizione posseduta nel vecchio ordinamento e quella spettante presso lo Stato, ma a seguito di precisa istruttoria, in ossequio della specifica normativa adottata al riguardo.

Anche l’esame delle ulteriori censure non convince, dovendosi in proposito rilevare che il passaggio alle dipendenze della P.A. non è avvenuto mediante una successione tra enti nel rapporto di lavoro, bensì a seguito della risoluzione del precedente rapporto e della successiva assunzione presso lo Stato, con l’instaurazione ex novo di un distinto rapporto di lavoro (cfr. T.A.R. Lazio Sez. III Ter 24/10/96 n. 1980; C.d.S. Sez. IV 14/1/99, n. 24; C.d.S. Sez. VI 22/6/99, n. 846).

Pertanto, è legittima l’attribuzione di un trattamento giuridico economico con effetto dal definitivo inquadramento, anche se inferiore rispetto a quello in godimento presso l’ente di provenienza, tenuto conto che l’assunzione presso lo Stato è stata motivata da esigenze di salvaguardia dei posti di lavoro di dipendenti privati in cassa integrazione, senza garantire, per converso, la piena tutela della professionalità acquisita e del trattamento economico in godimento.

I sopra illustrati elementi caratterizzanti la fattispecie in esame ne evidenziano la atipicità rispetto alla normativa in tema di mobilità dei pubblici dipendenti, posta a salvaguardia della qualifica e del trattamento economico in godimento.

A tale ultimo riguardo, giova considerare che l’art. 202, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, (recante il testo unico degli impiegati civili dello Stato), stabilisce la salvaguardia del trattamento economico in godimento per le sole ipotesi di impiego entro l’assetto statale (sul punto la giurisprudenza del giudice di appello è pacifica), di tal che la suindicata disposizione non è estensibile al caso, quale è quello in esame, in cui vi sia l’assunzione, da parte dello Stato, di personale proveniente da un Ente privato.

Neanche sotto altro profilo, peraltro, la suddetta normativa potrebbe trovare applicazione, in quanto il principio della conservazione del trattamento economico in godimento presuppone che vi sia il passaggio del dipendente dall’una all’altra Amministrazione, ferma restando la continuità del rapporto di lavoro: nella specie, come sopra già accennato, il Legislatore ha ipotizzato la risoluzione del rapporto di lavoro con la Federconsorzi e l’instaurazione di un nuovo e distinto rapporto di servizio con lo Stato.

L’avvenuta estinzione del precedente rapporto di impiego e la successiva costituzione del nuovo rapporto, completamente indipendente dal primo, non può comportare, dunque, alcun riconoscimento della pregressa anzianità giuridica, oltre che economica, in mancanza di una specifica norma che lo preveda, non esistendo nel nostro ordinamento un principio secondo cui il dipendente licenziato e successivamente riassunto da altra amministrazione debba conservare l’anzianità maturata.

Deve essere aggiunto, sul punto, che il Legislatore ha provveduto a disciplinare specificatamente il passaggio del personale dipendente dalla Federconsorzi, per cui la normativa speciale esclude di per sé che possa essere invocata l’applicazione della disciplina generale.

E’, pertanto, destituita di fondamento la pretesa diretta ad ottenere la conservazione del trattamento giuridico economico maturato presso la Federconsorzi.

Per le stesse ragioni devono essere respinte le richieste formulate in via subordinata, atteso che gli effetti giuridici ed economici del provvedimento di immissione in ruolo nel pubblico impiego non possono farsi risalire a data anteriore a quella di adozione del provvedimento stesso, salva esplicita disposizione normativa contraria; nel caso che ne occupa, pertanto, correttamente non è stata attribuita una decorrenza anteriore rispetto a quella coincidente con la data di adozione del provvedimento costituivo di status, a conclusione del percorso delineato dalla sopra richiamata normativa, che ha previsto il previo superamento di apposita prova finalizzata ad accertare l’idoneità alle mansioni da attribuire.

Le superiori considerazioni, infine, inducono il Collegio a ritenere la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 6, legge 642 del 1996, non potendo assumersi alcuna disparità di trattamento in presenza di situazioni non comparabili tra loro.

Ed invero, i casi cui si riferisce la parte ricorrente quale tertium comparationis attengono ad ipotesi di passaggio nei ruoli statali di personale proveniente da Enti pubblici, mentre nella specie la Federconsorzi ha natura di Ente privato.

In conclusione il ricorso, siccome infondato, deve essere respinto.

Deve invece essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda, pure spiegata da parte ricorrente, di riconoscimento delle differenze stipendiali, atteso che il Ministero delle Politiche Agricole, in data 25/9/1998, ha provveduto alla corresponsione delle differenze stipendiali tra il V ed il VI livello relative al periodo 1/6/1996 – 31/3/1998.

La natura della controversia, peraltro ultradecennale, è giusta causa per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge, in parte dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-04-2011) 20-07-2011, n. 28893 Responsabilità penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. T.A., n. (OMISSIS), era imputato di una serie di reati in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e segnatamente delle contravvenzioni p. e p. dal D.P.R. n. 164 del 1956, art. 28, comma 4, in tema di impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio (in quanto non sono stati protetti dalla caduta di materiali dall’alto i luoghi di transito e di stazionamento con un impalcato di sicurezza o con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio); dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 10, in tema di aperture nel suolo e nelle pareti (per non aver protetto le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi o degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, con solide coperture o idonei parapetti atti ad impedire la caduta); dal D.P.R. n. 164 del 1956, art. 23, comma 4, in tema di intavolati (in quanto le tavole esterne dei piani di calpestio di ponti, passerelle, andatoie non erano a contatto dei montanti); dal D.P.R. n. 164 del 1956, art. 24, comma 1, in tema di parapetti (in quanto gli impalcati e ponti di servizio, le passarelle, le andatoie, posti ad un’altezza maggiore di m. 2, non erano provvisti su tutti i lati verso il vuoto di idoneo parapetto, costituito da uno o più correnti con margine superiore a non meno di m. 1 dal piano di calpestio e dotati di tavola fermapiede alta almeno 20 cm., messa di costa e aderente al tavolato); dal D.P.R. n. 164 del 1956, art. 38 in tema di ponti metallici (in quanto le e tavole che costituivano l’impalcato non erano state fissate in maniera da non poter scivolare sui traversi metallici); dal D.P.R. n. 164 del 1956, art. 68, in tema di difesa delle aperture (in quanto le aperture nei solai o nei muri prospicienti il vuoto risultano prive di adeguata protezione contro la caduta di persone); dal D.P.R. n. 164 del 1956, art. 69, in tema di scale di muratura (in quanto le rampe di scale fisse in muratura erano prive di parapetti normali fissati rigidamente a strutture resistenti); dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 36 bis, comma 6, in tema di obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego di attrezzature in quota (in quanto nell’esecuzione di lavori richiedenti l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, non ha adottato misure di protezione equivalenti ed efficaci); dal D.P.R. n. 164 del 1956, art. 20, comma 6, in quanto il ponteggio non era efficacemente ancorato alla costruzione al menu in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione a rombo.

2. Il tribunale di Fermo, all’udienza del 26 gennaio 2010 disponeva la revoca del decreto penale opposto emesso nei confronti dell’imputato in data 18.11.2008 e, dopo l’esame dell’ispettore del lavoro che ebbe ad eseguire gli accertamenti del caso, le parti hanno rassegnato ed illustrato le rispettive conclusioni.

Con sentenza in pari data il tribunale riconosceva l’imputato colpevole di tutti i reati ascrittigli e, pertanto, lo condannava alla pena di Euro 900 di ammenda per ciascuno dei reati di cui ai capi A), B), C), E), F), G) ed I) e di Euro 3.000 di ammenda per ciascuno dei reati di cui ai capi D) e d H) e così complessivamente alla pena di Euro 12.300 di ammenda.

Secondo il tribunale la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati ascrittigli emergeva dagli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento formato ex art. 431 c.p.p. e dalla deposizione della teste ispettore A.D.M.. Quest’ultima in particolare aveva confermato i risultati dell’ispezione il cui verbale era acquisito agli atti e di aver personalmente da un lato accertato le singole violazioni oggetto di contestazione, dall’altro individuato l’imputato tramite apposita visura camerale quale corresponsabile della ditta sottoposta ad ispezione, da ultimo precisando che il predetto non aveva provveduto al pagamento delle somme determinate a titolo di oblazione amministrativa al quale era stato ammesso.

Da tali indiscutibili dati obiettivi risultano pienamente integrate tutte le violazioni contestate nel capo di imputazione, non avendo del resto l’imputato, rimasto contumace, neppure in questa sede fornito giustificazioni di sorta in ordine alle suddette riscontrate violazioni.

3. Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con quattro motivi.

Motivi della decisione

1. Il ricorso, articolato in quattro motivi, è infondato.

2. Non possono essere accolti il primo ed il terzo motivo con cui il ricorrente si duole della omessa comunicazione al difensore legittimamente impedito della data del rinvio dell’udienza.

Questa Corte (Cass., sez. 5, 11 maggio 20 10 – 8 luglio 20 10, n. 26168) ha affermato in proposito che l’omessa notifica – al difensore di fiducia impedito – del rinvio dell’udienza disposto con contestuale indicazione della data di rinvio e alla presenza del difensore di ufficio, designato ex art. 97 c.p.p., comma 5 non determina alcuna nullità, in quanto il difensore di ufficio nominato in luogo di quello impedito agisce in nome e per conto di quello di fiducia sostituito e rappresenta la parte processuale interessata al corretto andamento del processo.

3. Infondato è anche il secondo motivo con cui il ricorrente deduce l’abrogazione della disposizione incriminatrice per effetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. C’è infatti continuità normativa tra la precedente disciplina di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la cui violazione è stata contestata all’imputato, e la nuova disciplina dettata dal D.Lgs. n. 81 del 2008 sempre in materia di misure antinfortunistiche. Infatti il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 138 prevede – e sanziona – analoghe prescrizioni in tema di ponteggi;

sicchè deve escludersi l’abolitio criminis predicata dal ricorrente.

4. Infondato è infine il quarto motivo di ricorso con cui il ricorrente si duole della mancata applicazione della disciplina della continuazione del reato.

Questa Corte (Cass., sez. 4, 13 aprile 1992 – 22 maggio 1992, n. 6133) ha affermato che l’identità del disegno criminoso – in esecuzione del quale devono essere compiute le varie azioni od omissioni violatrici, anche in tempi diversi, della stessa o di diversa disposizione di legge – si pone in insanabile contrasto con la norma dell’art. 43 cod. pen., secondo cui il delitto colposo è "contro l’intenzione" e l’evento, perciò, "non è voluto". Ne consegue, pertanto, che non è applicabile la continuazione ex art. 81 cod. pen. tra condotte che, colposamente, abbiano provocato un evento delittuoso o tra tali condotte ed altre azioni od omissioni integranti ipotesi di reato (principio affermato proprio in tema di inosservanza di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).

Conf. Cass., sez. 4, 19 giugno 2007 – 28 settembre 2007, n. 35665;

Cass., sez. 4, 17 gennaio 2001 – 27 febbraio 2001, n. 8164. 5. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.