Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-12-2011, n. 28656 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

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Svolgimento del processo

che il Giudice di pace di Torino, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 16 giugno 2005, pronunciando sul ricorso proposto da G.M. avverso la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 2.623,82 irrogatale per n. 24 violazioni di norme del codice della strada e oggetto della cartella esattoriale n. (OMISSIS) emessa dalla s.p.a. Uniriscossioni e notificatale il 17 luglio 2004, ha accolto il ricorso limitatamente ad alcuni verbali, con correlato, parziale annullamento della cartella, mentre ha rigettato, in quanto inammissibile, il ricorso stesso per i restanti 18 verbali di cui alla stessa cartella esattoriale, confermando, quindi, l’obbligazione della ricorrente per l’importo di Euro 2.016,36;

che per quanto qui rileva (ossia per i verbali per i quali l’opposizione è stata respinta), il Giudice di pace ha rilevato che le notifiche erano state correttamente eseguite; ed ha osservato che i "riassunti dati verbali" (vale a dire la sintesi interna delle informazioni riguardanti le singole violazioni) vanno considerati surrogati accettabili delle copie dei documenti inviati in sede di notifica;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace la G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 16 settembre 2006, sulla base di un motivo;

che l’intimato Comune ha resistito con controricorso, mentre la s.p.a. Uniriscossioni non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 148 e 149 cod. proc. civ. e della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 2, nonchè insufficiente e/o illogica motivazione su una domanda proposta da una delle parti, lamentando che il Giudice di pace abbia ritenuto provato il perfezionamento della previa notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni con il supporto di una serie di tabulati (atti meramente interni) denominati "riassunto dati verbale", forniti dalla polizia municipale al posto degli atti relativi all’accertamento della violazione che l’amministrazione stessa avrebbe dovuto depositare in giudizio;

che il motivo è inammissibile, perchè non coglie l’intera ratio decidendi che sorregge la motivazione impugnata;

che infatti il Giudice di pace non solo ha ritenuto i "riassunti dati verbali" (contenenti: il numero del verbale; il luogo, la data e l’ora di accertamento della violazione; il tipo e la targa del veicolo oggetto di sanzione; la generalità e l’indirizzo del proprietario; la norma violata e la descrizione della violazione; il motivo della mancata contestazione immediata; il numero di matricola dell’agente accertatore; l’importo della sanzione) idonei surrogati delle copie dei documenti inviati alla ricorrente ("sintesi credibile … dei verbali contenuti nei plichi certamente inviati alla ricorrente") , ma ha anche fatto leva sulla circostanza che la stessa G. non aveva escluso di "avere ricevuto copia dei verbali", lamentando soltanto "che non le erano stati notificati l’originale o la copia autenticata degli stessi, invocando, a suo favore, un’asserita violazione di legge, ritenuta peraltro inesistente (come si è visto) dalla più recente giurisprudenza di legittimità";

che questa seconda ratio non è attinta dal motivo di censura, che si appunta, esclusivamente, contro l’inidoneità dei tabulati, laddove la sentenza impugnata fonda la detta equipollenza anche sul comportamento processuale dell’opponente;

che in ogni caso, il motivo – che censura nella sostanza l’avvenuta notifica di copie "semplici" dei verbali, anzichè degli originali o di copie autentiche – è infondato, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 1^, 12 ottobre 2006, n. 21918), secondo cui in tema di sanzioni amministrative, inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, come previsto dall’art. 383 reg. esec. att. C.d.S., comma 4, e art. 385 reg. esec. att. C.d.S., commi 3 e 4, e dal D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3, comma 2, secondo il quale nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell’atto, che, nella specie, è il verbalizzante (tale indicazione consentendo di affermare la sicura attribuibilità dell’atto al soggetto che, secondo le norme positive, deve esserne l’autore);

che pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Comune controricorrente, che liquida in complessivi Euro 900,00 di cui Euro 700,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-06-2011) 15-09-2011, n. 34123 Associazione per delinquere

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, adito ex art. 309 c.p.p., annullava l’ordinanza in data 24 febbraio 2011 del Giudice per le indagini preliminari in sede con la quale era stata applicata la misura della custodia in carcere a D.B.S., in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per avere fatto parte dell’associazione diretta e organizzata da P. S., finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di varia tipologia, in particolare rivestendo il ruolo di svolgimento dell’attività di grossa e piccola distribuzione delle sostanze stupefacenti affluenti all’organizzazione (in (OMISSIS)).

2. Osservava il Tribunale che non sussistevano gravi indizi di colpevolezza a carico del D.B. in ordine al contestato reato associativo, essendo solo emerso che il medesimo era debitore nei confronti del P. di somme denaro; circostanza che, anche volendo per dare scontato che avesse la sua causa in precedenti e reiterati acquisti di sostanze stupefacenti, non era idonea da sola a confortare l’ipotesi di una stabile partecipazione al sodalizio, essendo non risolutivo il fatto che G.G., diretto collaboratore del capo dell’associazione P., si fosse adoperato per intercedere a favore del D.B. al fine di concedergli più tempo per la effettuazione dei pagamenti.

Neppure indicative di una sicura adesione al sodalizio erano le circostanze che il D.B. avesse collaborato, in una sola occasione, con il G. nell’attività di spaccio al minuto di droga e che in altre occasioni, ma non insieme al P. o al G., avesse spacciato droga.

3. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, denunciando la violazione della legge penale con riferimento alla ritenuta carenza indiziaria, osservando che il materiale investigativo, in particolare quello risultante dalle numerose conversazioni intercettate, indicava che i rapporti tra il D.B. e il P. erano indicativi di una adesione dell’indagato al sodalizio criminoso.

4. Il difensore del D.B. ha depositato memoria con la quale sostiene le ragioni per le quali il ricorso debba essere dichiarato inammissibile o rigettato.

5. Osserva la Corte che il ricorso appare del tutto generico, e va pertanto dichiarato inammissibile a norma degli artt. 581 e 591 c.p.p., posto che esso si limita a denunciare una violazione di legge a carico dell’ordinanza impugnata senza menomamente illustrare, e neppure specificamente indicare, se non con un mero rinvio alla "mole delle intercettazioni agli atti", le concrete ragioni della doglianza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-07-2011) 30-09-2011, n. 35657 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 23/9/10 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava il decreto di convalida e sequestro preventivo di diversi beni e attività imprenditoriali, tra le quali la Nuova Edil di Aquino Giuseppe & C sas con sede in Marina di Gioiosa Ionica, emesso il 4/8/10 dal Gip dello stesso Tribunale nei confronti di A. R. e A.G., imputati al riguardo, in concorso tra loro, del reato (il capo O della cd. operazione "(OMISSIS)") di cui all’art. 513-bis c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7, per aver compiuto, nell’ambito di detta attività imprenditoriale, atti di illecita concorrenza con violenza e minaccia, interponendosi, in modo del tutto parassitario e in forza solo del loro nome, nelle forniture di ferro della zona tra le società produttrici (in particolare la Ferriera S.I.L.A. di Catania) e le ditte (costruttrici) acquirenti.

Si accertava in particolare che la ditta era provvista unicamente della sede legale (in comune peraltro con altre due ditte, entrambe riconducibili agli A.), mentre non risultava avere a disposizione un deposito per il materiale approvvigionato o mezzi di trasporto od operai per consegnarlo alle ditte acquirenti, laddove era preoccupazione degli A. a che sulla bolla di consegna destinata all’impresa edile richiedente non fosse mai indicato il prezzo del materiale, che gli A. stessi provvedevano poi a comunicare alla venditrice a mezzo fax o con altra bolla, evidentemente dopo avere calcolato la maggiorazione a loro favore.

Il meccanismo era chiarito da molte conversazioni telefoniche intercettate tra gli A. ( R. e poi anche G.) e soggetti dipendenti delle ditte in rapporti con loro, come C. G. della fornitrice Ferriera S.I.L.A. di Catania (7/4/08, 1/7/08, 2/7/08), l’acquirente B.C. (originario di Taurianova) della Foti Edilizia (23/4/08, 26/9/08, 24/10/08), il fornitore T.P. della Edil Trichilo di Lametia Terme (27/5/08), l’acquirente M.D.A. della Isca Dreams di Isca sullo Ionio (22/7/08); o tra P.M. e C. C. (il 29/8/07), entrambi della Gioiosa SCARL, consorzio di imprese che si era aggiudicato l’appalto per il collegamento tra la Jonio-Tirreno e la variante di Marina di Gioiosa Ionica della SS 106.

Di qui la conferma del sequestro.

Ricorreva per cassazione la difesa di A.G., chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione: 1) eccepiva l’illegittimità dell’ordinanza impugnata in ordine all’asserita confiscabilità delle quote societarie della "Nuova Edil" sas ai sensi dell’art. 416-bis c.p., comma 7; 2) eccepiva del pari l’illegittimità dell’ordinanza in ordine alla ritenuta ricorrenza del reato di cui all’art. 513-bis c.p. e del periculum in mora che avrebbe legittimato il sequestro:

ciò perchè la ricorrenza dell’illecita intermediazione maliosa e parassitaria era stata desunta dal mero contenuto di alcune intercettazioni telefoniche senz’altra indagine a riscontro (in particolare non era stato sentito alcun esponente delle ditte acquirenti che avesse riferito di violenze o di minacce subite; non si era tenuto conto, quanto al preteso monopolio, che erano fiorenti da decenni in Marina di Gioiosa Ionica almeno altre due ditte di fornitura del ferro all’ingrosso; era senza fondamento l’affermazione che il profitto ottenuto dai fratelli A. per la loro intermediazione fosse per ciò solo mafiosa e parassitaria). Ciò posto, la stessa prova intercettiva era stata travisata: venivano riesaminati i contenuti delle varie telefonate sopra ricordate, deducendosene l’assoluta legittimità (ciò valeva per quelle riportate tra A.R. ed il C. della Ferriera S.I.L.A. di Catania, per quella tra P. e C. del consorzio della Gioiosa SCARL, per quelle tra A.R. e G. ed il B., meglio chiarite da altre successive tra loro, o quella di A.R. con il M. dell’Isca Dreams, meglio chiarita da una tra gli stessi interlocutori del mese precedente). A riprova della liceità dei vari contatti venivano riportate anche conversazioni non riprodotte nell’ordinanza impugnata, come quella del 29/4/08 con tale V.E. di Isca sullo Ionio, possibile acquirente che aveva avuto il numero di telefono degli A. dal M., la conseguente a T.P. per la fornitura, altra del 22/5/08 con lo stesso V. che opta infine per una ditta di Cosenza per le migliori condizioni di vendita. Di qui la richiesta di annullamento.

All’udienza camerale fissata per la discussione il PG concludeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, i difensori presenti per il suo accoglimento.

Il ricorso è fondato.

Va preliminarmente osservato che il provvedimento ablatorio in questione è stato adottato in relazione al reato (aggravato L. n. 203 del 1991, ex art. 7) di cui all’art. 513-bis c.p., di guisa che di tale fattispecie è chiamato il Collegio ad occuparsi e cioè del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 c.p. (espressamente richiamato nella motivazione nel provvedimento impugnato) in ipotesi di condanna. Tanto premesso, giova richiamare la regola processuale secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in indicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis: Cass., 5, 13/10/09, n. 43068; Cass., 1, 20/10/10, n. 39821).

E nella fattispecie, ad avviso del Collegio, ricorre la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, requisito necessario per la legittima adozione del provvedimento in esame.

Nella valutazione del fumus quale presupposto del sequestro preventivo di cui all’art. 321 c.p.p., comma 1, infatti, il giudice non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l’impostazione accusatoria (Cass., 3, 05/05/10, n. 26197; Cass., 5, 15/07/08, n. 37695; Cass., 6, 12/01/10, n. 5452, la quale, in particolare, distingue il sequestro preventivo in generale e quello finalizzato alla confisca di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12- sexies, ritenuta figura autonoma rispetto alla fattispecie disciplinata dall’art. 321 c.p.p., comma 1).

Orbene, nel caso di specie i giudici di merito e in particolare quelli del riesame hanno considerato sussistente il fumus circa la ricorrenza dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 513-bis c.p., senza però indicare le condotte violente ovvero minacciose poste in essere dall’indagato ai fini di cui alla norma incriminatrice.

Secondo pacifica lezione ermeneutica, infatti, l’ambito di applicabilità dell’art. 513-bis c.p., che prevede come reato l’illecita concorrenza con minaccia o violenza, è ristretto alle condotte concorrenziali attuate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, per cui vi rientrano i tipici comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori (quali il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc), rimanendo invece escluse, siccome riconducibili ad altre ipotesi di reato, le condotte di coloro i quali, in relazione all’esercizio di attività imprenditoriali o commerciali, compiano atti intimidatori al fine di contrastare od ostacolare l’altrui libera concorrenza (Cass., 2, 27/06/07, n. 35611). E comunque il delitto ex art. 513-bis c.p. punisce esclusivamente l’alterazione delle regole a presidio della libera concorrenza realizzata mediante minaccia o violenza (Cass., 2, 11/05/10, n. 20647, rv. 247272). Ciò posto, il Tribunale del riesame non ha indicato nella vicenda dedotta in giudizio alcuna condotta minacciosa ovvero violenta, neppure nelle forme note del metus indotto dalla mafiosità notoria dell’agente, specificando i destinatali di un siffatto atteggiamento: l’interposizione commerciale, civilisticamente riferibile al contratto di mediazione ovvero anche a una negoziazione atipica, sorretta però da una causa civile volta al perseguimento di finalità pratiche non contro legem ed anzi riconosciuta in tutte le pratiche di compravendita (mobiliare e immobiliare), non appare idonea ad integrare, sol perchè qualificata parassitaria, una condotta riconducibile al reato in esame, sia perchè oggettivamente esclusa dalla tipizzazione delittuosa sia perchè, nello specifico, consumata senza che il Tribunale ne abbia chiarito i profili violenti o minacciosi.

In tale prospettiva, poi, non soccorrono le conversazioni intercettate tra A.G. (ma soprattutto il fratello R.) ed il B. ed altri soggetti, dalle quali il Tribunale ha infatti omesso di enucleare i profili di interesse – ancorchè nei limiti del fumus – ai fini del riconoscimento in esse dei requisiti richiesti di violenza o minaccia volti all’alterazione della concorrenza.

Conclusivamente, l’impugnata ordinanza va cassata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame, ai fini della corretta individuazione dei profili in fatto idonei ad individuare, nella specie, il fumus del reato contestato.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-10-2011) 14-10-2011, n. 37192

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza ex art. 444 c.p.p. del 16.10.2010 il Tribunale di Modena applicava a Z.H. la pena di un anno di reclusione per il delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, commesso il (OMISSIS).

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente l’imputato, lamentandosi per l’eccessività della pena.

Rileva questa Corte che, successivamente alla sentenza impugnata, segnatamente il 25 dicembre 2010, hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno gli artt. 15 e 16 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, e, inoltre, è sopravvenuto l’arresto della Corte di giustizia della Unione Europea, Sezione 1, 28 aprile 2011, nel procedimento C-61/11 PPU, il quale ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovraordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro (..) che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo"; con la conseguenza che ai giudici penali degli Stati della Unione spetta "disapplicare ogni disposizione del decreto legislativo n. 286/1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo anche "debito conto del principio della applicazione della retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri".

Non vi è dubbio che il delitto contestato all’imputato sanziona la mera violazione dell’ordine del Questore di allontanarsi dal territorio dello Stato, e quindi un comportamento non collaborativo da parte dello straniero che, per i principi contenuti nella menzionata Direttiva, non è sanzionabile con la pena della reclusione.

La normativa introdotta nel nostro Ordinamento dalla Direttiva 2008/115 è quindi incompatibile con la vigenza del delitto di cui al D.Lgs. n. 286, art. 14, comma 5-ter, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., la sentenza deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato.

L’imputato risulta scarcerato in data 22.4.2011.

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

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