T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 31-01-2011, n. 844

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 13.9.2006, la ricorrente ha depositato istanza di rinuncia alla decisione sul merito del ricorso in epigrafe.

Nel processo amministrativo, la rinuncia all’azione – disciplinata dall’art. 84 del D. Lgs. n. 104/2010 – non necessita di accettazione delle parti costituite ma diventa definitiva ed irrevocabile con la notifica alle stesse parti.

Nella vicenda, la predetta rinuncia non è rituale perchè non notificata all’altra parte, tuttavia, costituisce manifestazione della mancanza di interesse alla prosecuzione del ricorso che ben giustifica la declaratoria dell’improcedibilità per carenza sopravvenuta di interesse, con compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse il presente ricorso.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione III civile n, 14551 dep 22-06-2009 Danni, liquidazione, malattia (2009-09-03)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 104 C.d.S. del 1959, artt. 1223, 2056, 1227 e 2043 c.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente alla circolazione contromano e con eccesso di velocità da parte del T..

Le argomentazioni addotte a sostegno della censura non danno ragione delle numerose violazioni denunciate e prescindono totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata.

In realtà i ricorrenti si limitano a sottoporre alla Corte considerazioni di carattere generale e a ribadire la propria versione dei fatti, laddove la Corte territoriale è pervenuta alla statuizione contestata esaminando le risultanze processuali e valutando criticamente la consulenza tecnica su cui il Tribunale aveva fondato la propria decisione. D’altra parte essa ha considerato il comportamento del T. e ne ha evidenziato la responsabilità, ma l’evidente condotta colposa di costui non elimina la necessità di considerare e valutare anche la condotta della vittima, cui la sentenza impugnata ha addebitato velocità eccessiva e omesso mantenimento della propria destra. In definitiva, il primo motivo attiene alla ricostruzione della dinamica del sinistro e all’attribuzione delle relative responsabilità e, quindi, ad un tema che implica esame delle risultanze processuali e valutazioni di fatto, attività riservate al giudice di merito che, nella specie, ha congruamente indicato le ragioni del proprio convincimento.

Esso risulta, dunque, infondato.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano omessa, insufficiente motivazione e violazione degli artt. 232 e 116 c.p.c.. Anche tale censura è infondata poichè propone argomentazioni non omogenee alle norme indicate. In sostanza esse fanno leva sull’omessa considerazione della mancata risposta all’interrogatorio formale da parte del convenuto contumace.

I ricorrenti, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non hanno riprodotto il testo dei capitoli dell’interrogatorio formale, così impedendo alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti, di valutarne la rilevanza. In ogni caso la valutazione della mancata risposta all’interrogatorio formale è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito. Nella specie il T. è rimasto contumace e, essendo intervenuta in giudizio la sua assicurazione, ha dimostrato di non avere un proprio interesse da difendere nella vicenda processuale.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 2043, 2059, 1223 e 2056 c.c., artt. 29 e 30 Cost. con riferimento al risarcimento del danno ai familiari superstiti. La Corte territoriale ha spiegato di non avere rinvenuto in atti alcun elemento che giustificasse una maggiorazione del danno morale nella misura del 50% con riferimento al sordomutismo da cui sono affetti i genitori della vittima e, pertanto, ha ritenuta arbitraria la relativa statuizione del Tribunale.

I ricorrenti obiettano che in tal modo è stato immotivatamente violato il principio della personalizzazione del danno, che consente la conformazione dei criteri liquidatori al caso concreto in ragione della peculiarità della fattispecie. Il sintetico ragionamento della sentenza impugnata denota un’applicazione non corretta della normativa che regola la liquidazione del danno non patrimoniale. Già all’epoca della decisione impugnata lo stato della giurisprudenza era nel senso (vedi, per tutte; Cass. Sez. 3, n. 10996 del 2003) che la liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito, pur essendo rimessa alla sua valutazione discrezionale, imponeva al giudice di merito di tener conto, nell’effettuare la valutazione, delle effettive sofferenze patite dall’offeso, della gravità dell’illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso concreto; ne conseguiva che il ricorso da parte del giudice di merito al criterio della determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno morale in una frazione dell’importo riconosciuto per il risarcimento del danno biologico, con il criterio del punto di invalidità, era legittimo solo se il giudice mostrava, per quanto con motivazione sintetica, di aver tenuto adeguato conto delle particolarità del caso concreto e di non aver rimesso la liquidazione del danno ad un puro automatismo.

L’elaborazione successiva ha portato ad una concezione diversa del danno non patrimoniale che, alla stregua della nota sentenza n. 26972/2008 delle Sezioni Unite (secondo cui il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. – anche quando non sussiste un fatto-reato, nè ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell’art. 2059 c.c., giacchè qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità), è pervenuta alla conclusione (Cass. Sez. 3, n. 4053 del 2009) che il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del cd. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d’animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 c.p.. In tale quadro la liquidazione del danno in esame non può essere risolta in termini sbrigativi basandola sulla considerazione che il sordomutismo non determina sofferenze morali maggiori; al contrario, l’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di riferimento impone di considerare la particolare condizione della persona sordomuta, la quale ha una ridotta capacità di comunicare e di relazionarsi con le altre persone, con la conseguenza che la perdita di un familiare, a maggior ragione se convivente, determina un vulnus particolare e ulteriore della concreta possibilità di comunicare e relazionarsi.

Pertanto il capo in esame della sentenza va annullato e il giudice di rinvio dovrà eseguire una nuova valutazione che sia in armonia con i principi sopra enunciati.

Con il quarto motivo i ricorrenti assumono che la sentenza impugnata ha violato e falsamente applicato gli artt. 315, 433, 230 bis, 1123 e 2056 c.c., artt. 29 e 30 Cost. circa il risarcimento del danno patrimoniale ai familiari superstiti della vittima dell’illecito per l’aspettativa di lucro e di sostegno materiale ed economico che sarebbe derivata dal figlio deceduto.

La censura risulta assolutamente generica, quindi non meritevole di accoglimento, poichè non prende in esame la motivazione della sentenza impugnata e, al di là del riferimento a sentenze di questa Corte, non indica elementi concreti non considerati dalla Corte territoriale che, se lo fossero stati, avrebbero indotto a statuizione diversa.

Occorre ribadire che, ai fini del danno patrimoniale futuro, occorre pur sempre un minimo di allegazione di fatti idonei o anche di elementi presuntivi da cui desumerlo, nella specie non ravvisabili.

Con il quinto capitolo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione delle norme di diritto relative ai criteri utilizzati per la liquidazione delle somme a titolo di risarcimento del danno ai parenti della vittima. In palese violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4 la censura non contiene l’indicazione delle relative norme di diritto. I ricorrenti assumono l’erroneità dei calcoli eseguiti dalla Corte d’Appello, ma non specificano analiticamente gli errori in cui essa sarebbe incorsa e, in definitiva, si limitano a postulare la correttezza di quelli, diversi e più favorevoli, del Tribunale. Occorre solo osservare che la Corte d’Appello ha dovuto tenere conto degli importi nelle more versati dalla RAS ed ha correttamente spiegato che gli interessi compensativi vanno computati sulla somma originariamente dovuta, determinata devalutando quella liquidata e rivalutandola progressivamente in osservanza del principio di cui alla sentenza n. 1712 del 2002 di questa Corte.

La sentenza impugnata ha attualizzato i valori liquidati per cui non doveva procedere ad alcun’altra rivalutazione. Pertanto la censura è infondata. Il giudice di rinvio, che si designa nella medesima Corte territoriale in composizione diversa, provvedere, oltre che alla liquidazione del danno morale, a regolare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo; rigetta nel resto. Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2009

Corte Costituzionale, Sentenza n. 364 del 2006, in tema di valutazione d’impatto ambientale per la costruzione di impianti di energia eolica

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Ritenuto in fatto

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, commi primo, secondo, lettere a), e) e s), e terzo, della Costituzione, dell’art. 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Puglia 11 agosto 2005, n. 9 (Moratoria per le procedure di valutazione d’impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica).

Le norme impugnate, a parere del ricorrente, nel sospendere fino alla approvazione del piano energetico ambientale regionale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006, le procedure autorizzative presentate dopo il 31 maggio 2005 per la realizzazione degli impianti eolici, violerebbero gli evocati parametri costituzionali.

In particolare, la difesa erariale ritiene che tali disposizioni si pongono in contrasto con l’art. 117, commi primo e secondo, lettera a), della Costituzione, in quanto impediscono il raggiungimento dell’obiettivo dell’incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili perseguito dallo Stato in attuazione di specifici impegni internazionali (Protocollo di Kyoto, 11 dicembre 1997, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120) e comunitari (direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001).

L’Avvocatura rileva, ulteriormente, che la moratoria contenuta nelle norme impugnate viola sia l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto la produzione di energia da fonti rinnovabili è un’esigenza finalizzata alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente, sia l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, poiché limita il libero accesso al mercato dell’energia creando uno squilibrio nella concorrenza fra i diversi modi di produzione della stessa.

Infine, la difesa erariale ritiene che la norma regionale impugnata si pone in contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione. In particolare, sarebbe leso il principio fondamentale fissato dall’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), che, in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», fissa in centottanta giorni il termine entro il quale deve essere rilasciata l’autorizzazione regionale per la costruzione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Si è costituita la Regione Puglia chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.

In via preliminare, la Regione osserva che il ricorso è generico, non indicando i termini del dedotto collegamento tra le disposizioni impugnate, cui non viene neanche ricondotta, in modo specifico, la violazione dei singoli parametri costituzionali evocati.

Quanto alla presunta violazione dell’art. 117, commi primo e secondo, lettera a), della Costituzione, la Regione, preliminarmente, ritiene la relativa censura inammissibile, in quanto il richiamo fatto dal ricorrente alle fonti internazionali asseritamente violate è generico. Nel merito la questione sarebbe comunque infondata, poiché la fonte di energia eolica è solo una di quelle individuate dalla normativa sopranazionale e comunitaria in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, risultando, quindi, questa assolutamente fungibile con altre forme di produzione di energia.

La Regione rileva, poi, che la legge regionale impugnata, seppur coinvolge un insieme di materie e, in particolare, la «tutela dell’ambiente» e il «governo del territorio», non viola l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto la stessa giurisprudenza costituzionale ha affermato che la materia della «tutela dell’ambiente» risulta spesso connessa ad altre materie di competenza regionale, nell’ambito delle quali le regioni mantengono il potere di porre in essere gli opportuni interventi normativi.

Per gli stessi motivi la Regione ritiene infondata la presunta violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in quanto la competenza statale in materia di tutela della concorrenza non può comportare la compressione di competenze regionali che, come nel caso di specie, non coinvolgono direttamente aspetti della politica macro-economica.

Altresì infondata sarebbe l’asserita violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, limitandosi la legge regionale, in via transitoria e solo per gli impianti eolici, a disporre una moratoria per una delle fasi del procedimento di rilascio dell’autorizzazione regionale, di talché non vi sarebbe alcun vulnus all’obiettivo che si è posto il legislatore statale di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Sul punto, la Regione osserva che la direttiva 2001/77/CE e il d.lgs. n. 387 del 2003, proprio al fine di contemperare la celerità del procedimento di rilascio dell’autorizzazione alla costruzione degli impianti di energia alternativa, con quello della loro programmazione e localizzazione, prevedono la possibilità di adottare una disciplina come quella contenuta nella legge regionale impugnata. In particolare, la resistente rileva che l’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 ha attribuito alle regioni il compito di indicare, con specifico riferimento agli impianti eolici, i siti idonei alla loro installazione, con la conseguenza che tale localizzazione può comportare un prolungamento del termine del procedimento autorizzatorio, termine che, comunque, la legge regionale fissa in modo certo.

In prossimità dell’udienza, la Regione Puglia ha depositato memoria in cui, dopo aver ribadito le argomentazioni contenute nell’atto di costituzione, ha chiesto che sia pronunciata la cessazione della materia del contendere.

La Regione rileva, infatti, che, successivamente alla legge impugnata, è stato emanato il regolamento 23 giugno 2006 n. 9 (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia), sostituito dal regolamento 4 ottobre 2006, n. 16, con il quale sono stabilite, nell’ambito dei procedimenti autorizzatori all’installazione di impianti eolici, le direttive per la valutazione ambientale, di talché sarebbe venuta meno la sospensione disposta dalle norme impugnate.

La Regione, comunque, osserva che l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 non fissa alcun principio fondamentale, in quanto altre norme, sempre contenute nel d.lgs. n. 387 del 2003, nell’attribuire alle regioni il compito di indicare i siti ove installare gli impianti eolici, ammettono la possibilità che tale individuazione comporti il superamento del termine fissato dal legislatore statale.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna le disposizioni di cui all’art. 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Puglia 11 agosto 2005, n. 9 (Moratoria per le procedure di valutazione d’impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica), per violazione dell’art. 117, commi primo, secondo, lettere a), e) e s), e terzo, della Costituzione.

Le norme impugnate – nella parte in cui sospendono fino alla approvazione del piano energetico ambientale regionale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006, le procedure autorizzative presentate dopo il 31 maggio 2005 per la realizzazione degli impianti eolici – violerebbero i parametri costituzionali evocati.

2.- In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità delle censure relative all’art. 1, comma 3, per l’assoluta genericità del ricorso.

La difesa erariale, infatti, incentra le proprie doglianze sulla moratoria contenuta nell’art. 1, comma 1, della legge n. 9 del 2005, senza che sia rinvenibile alcuna specifica censura relativa al successivo comma 3, la cui impugnazione difetta, quindi, dei requisiti minimi per l’instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale.

In proposito si osserva che il citato art. 1, comma 3, disciplina una apposita procedura autorizzativa per gli impianti eolici di “piccola taglia”, impianti che, per espresso richiamo contenuto nel precedente comma 1, sono esclusi dalla sospensione del procedimento autorizzatorio impugnato dal ricorrente.

3.- La questione relativa all’art. 1, comma 1, è fondata.

Non vi è dubbio che la legge regionale impugnata, come risulta dalla sua stessa rubrica, nel disciplinare le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica, incide sulla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» rientrante nella competenza legislativa concorrente delle regioni, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

I principi fondamentali in materia si ricavano dalla legislazione statale e, attualmente, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità).

L’art. 12, comma 3, prevede che «La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico».

Il successivo comma 4 prevede che «L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. […] Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni».

L’indicazione del termine, contenuto nell’art. 12, comma 4, deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», in quanto tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo (cfr. sentenze n. 383 e n. 336 del 2005).

L’art. 1, comma 1, della legge regionale impugnata, nella parte in cui sospende, fino all’approvazione del piano energetico ambientale regionale e, comunque, fino al 30 giugno 2006, le procedure autorizzative presentate dopo il 31 maggio 2005 per la realizzazione degli impianti eolici, si pone in contrasto con il suddetto principio, in quanto, non essendo stato adottato il previsto piano, la sospensione in tal modo disposta è superiore al termine fissato dal legislatore statale.

Sul punto, nessun rilievo assume la circostanza dell’adozione, da parte della Regione Puglia, del regolamento 23 giugno 2006, n. 9 (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia), successivamente sostituito dal regolamento 4 ottobre 2006, n. 16, con il quale sono stati fissati i criteri per la valutazione ambientale nell’ambito della procedura per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione di impianti eolici.

Restano assorbiti gli ulteriori profili di incostituzionalità dedotti dal ricorrente.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Puglia 11 agosto 2005, n. 9 (Moratoria per le procedure di valutazione d’impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica);

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge della Regione Puglia n. 9 del 2005, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.

Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2006.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-02-2011, n. 2391 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.F.E., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli depositato nel maggio 2008, proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Campania per risarcimento danno da mancato godimento del riposo lavorativo, giudizio iniziato nel settembre 2000 ed ancora pendente al momento della proposizione della domanda.

La Corte d’appello, con decreto depositato il 20 novembre 2008, ritenuto che, rispetto ad una durata ragionevole di tre; anni, il processo si fosse protratto per ulteriori 4 anni e 8 mesi circa, liquidava per il danno non patrimoniale complessivi Euro 4.700,00 (pari a circa Euro 1000 per anno di ritardo) oltre alla metà delle spese del procedimento.

Avverso tale decreto L.F.E. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero Economia e Finanze il 9 luglio 2009, formulando sette motivi. Resiste il Ministero con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Con i primi cinque motivi è denunciata erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6 p. 1 CEDU) in relazione al rapporto tra norme nazionali e la CEDU, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ed omessa decisione di domande (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5; art. 112 c.p.c.)- Secondo l’istante, una volta accertata la violazione del termine ragionevole, la liquidazione dell’equo indennizzo dovrebbe effettuarsi, applicando la normativa CEDU secondo la giurisprudenza della Corte europea e disapplicando la L. n. 89 del 2001, art. 2 che con essa contrasto, in relazione non già al tempo eccedente la ragionevole durata bensì all’intera durata del processo, ed in misura non inferiore a Euro 1.500,00 per anno (motivi 1 e 2); nella specie peraltro il decreto non avrebbe motivato in ordine alla mancata osservanza di detti parametri (motivo 3). Inoltre, ratione materiae doveva essere liquidato un bonus di Euro 2.000,00, concernente la controversia su diritti inerenti a rapporti di lavoro, ed il giudice non si sarebbe pronunciato sulla relativa domanda così violando l’art. 112 c.p.c. (motivo 4) e l’obbligo di motivazione su un punto decisivo (motivo 5).

1.1.- I motivi sesto e settimo denunciano violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla erronea compensazione per metà delle spese processuali nonostante l’accoglimento della domanda, nonchè vizio di motivazione sul punto (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5).

2.- I motivi indicati nel p. 1, da esaminare congiuntamente perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono infondati.

2.1 – Quanto al rapporto tra le norme nazionali (in particolare, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3) e la CEDU, deve in primo luogo escludersi che l’eventuale contrasto tra tali normative possa essere risolto semplicemente con la "non applicazione" della norma interna.

Fermo il principio enunciato dalle S.U. (n. 1338 del 2004), in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretarla in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea, va precisato come tale dovere operi entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della citata L. n. 89 del 2001:

qualora ciò non fosse possibile, ovvero il giudice dubitasse della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, dovrebbe investire la Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1, (cfr. Corte Cost. sentenze nn. 348 e n. 349 del 2007). D’altra parte, la compatibilità della normativa nazionale con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana con la ratifica della CEDU va verificata con riguardo alla complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto ad una ragionevole durata del processo: come la stessa Corte europea ha riconosciuto, la limitazione, prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 dell’equa riparazione al solo periodo di durata irragionevole del processo di per sè non esclude tale complessiva attitudine della legge stessa (cfr. Cass. n. 16086/2009; n. 10415/2009; n. 3716/2008).

Rettamente dunque la Corte di merito ha seguito la modalità di calcolo dell’indennizzo prevista dall’art. 2 citato, facendo peraltro espresso richiamo ai principi qui esposti.

2.2 – Quanto alla liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale, va osservato che la Corte di merito, riconoscendo al ricorrente a tale titolo la somma di Euro 4.700,00 complessivi per quattro anni e otto mesi di durata irragionevole, non si è affatto discostato dai parametri (oscillanti tra Euro 1000 e 1500 per anno) normalmente adottati dalla Corte Europea in casi analoghi, ai quali ha fatto espresso riferimento. Ha dunque validamente esercitato la sua discrezionalità nella determinazione dell’indennizzo nel rispetto dello standard di base della CEDU, cui nessun argomento del ricorso impone e consente di derogare in melius.

2.3 – Quanto al mancato riconoscimento di una somma forfetaria di Euro 2.000 (cd. bonus) in relazione alla circostanza che il giudizio presupposto aveva ad oggetto una controversia di lavoro, deve respingersi la tesi che tale somma ulteriore vada riconosciuta automaticamente in ogni caso di controversia di lavoro o previdenziale. La ragione di tale bonus, che la giurisprudenza europea riconosce laddove la particolare importanza di taluni giudizi induca a ritenere che il pregiudizio per la loro durata irragionevole sia stato maggiore, postula l’accertamento e la valutazione nel caso specifico delle particolari circostanze alle quali sia da ricondurre tale eventuale maggior pregiudizio. Sì che, quando il giudice del merito non attribuisce tale ulteriore indennizzo forfetario, e quindi implicitamente non riconosce che quello specifico pregiudizio ulteriore sia stato sopportato dall’istante, la critica del punto della decisione non può essere affidata alla sola contraria postulazione che il bonus spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere specifico riguardo alle concrete allegazioni – e se del caso alle prove- addotte nel giudizio di merito. Ciò che non è dato riscontrare nel ricorso in esame.

3.- Anche i motivi indicati nel p. 1.1, da esaminare congiuntamente perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono infondati, in quanto: a)le spese del procedimento non sono state poste a carico della parte m totalmente vittoriosa, bensì compensate per metà; b) la Corte di merito ha legittimamente esercitato tale facoltà discrezionale, rimessa al suo prudente apprezzamento, indicandone congruamente le ragioni nella particolare natura della controversia esaminata e delle questioni trattate.

4.- Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso in favore della Amministrazione resistente delle: spese di questo giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna L.F.E. al rimborso in favore del Ministero dell’economia e delle finanze delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 1000,00 per onorari oltre le spese prenotate; a debito.

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