Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 25-01-2011, n. 74 Ricorso per l’esecuzione del giudicato; Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ato in diritto quanto segue.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Viene in discussione il ricorso per l’ottemperanza del decreto del Presidente della Regione in epigrafe per il riconoscimento del diritto al calcolo degli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 5, c. 1, 4 e 6 della L.R. n. 19/1991 e dell’art. 8 D.P.R. 30 gennaio 1993, negli aumenti periodici ed il pagamento delle consequenziali differenze economiche, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo.

Sull’ammissibilità di siffatto rimedio (su cui l’Avvocatura ha formulato apposita eccezione) questo Consiglio si è più volte pronunciato con argomentazioni alle quali si rimanda e che vengono interamente recepite dal Collegio (cfr. ex plurimis: C.G.A. 19 ottobre 2005 n. 645, 28 aprile 2008 n. 379 e 19 gennaio 2010, n. 8).

2) Nella specie, il ricorrente si duole della mancata esecuzione del predetto decreto e, in particolare, della incidenza negativa che potrebbe avere nella esecuzione del medesimo, la Circolare presidenziale n. prot. 25858 del 9.2.2006, con la quale si dispone di applicare la prescrizione quinquennale ai ratei maturati anteriormente al quinquennio antecedente la proposizione della domanda. A suo avviso, nel caso specifico, la prescrizione sarebbe inapplicabile, poiché l’Amministrazione nella fase decisoria del ricorso straordinario non ha eccepito l’avvenuta prescrizione.

L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, sostiene, invece, che la stessa ha l’obbligo di eccepire anche in fase di esecuzione l’avvenuta prescrizione dei crediti azionati, stante il noto principio della irrinunciabilità della prescrizione ex art. 3 D.Lgs. n. 295/1939, stabilito proprio con riferimento ai crediti aventi causa nel rapporto di pubblico impiego.

Il problema che il Collegio è chiamato a risolvere è proprio quello della applicabilità o meno alla fattispecie in esame della anzidetta prescrizione, in assenza di una specifica eccezione formulata dall’Amministrazione in sede di ricorso straordinario al Presidente della Regione.

3) Al riguardo, osserva il Collegio che – considerata la perentorietà del testo dell’art. 345 c.p.c. – tale eccezione non possa essere proposta per la prima volta in sede di giudizio di ottemperanza, dovendo applicarsi il principio secondo cui la decisione straordinaria copre il dedotto e il deducibile, con le conseguenti preclusioni processuali.

Conclusivamente, il ricorso va accolto e devesi dichiarare l’obbligo dell’intimata Amministrazione di dare esecuzione al D.P.R.S. n. 290 del 15 dicembre 2005, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inerzia, va disposta, fin d’ora, la nomina di un commissario ad acta per la piena esecuzione della decisione in esame nella persona dell’Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica o funzionario dal medesimo delegato, con l’incarico anche di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese possono compensarsi.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, accoglie il ricorso in epigrafe e ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al D.P.R.S. n. 290 del 15 dicembre 2005, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inerzia, nomina, fin d’ora, commissario ad acta per lo svolgimento degli incombenti di cui in motivazione, l’Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica o funzionario dal medesimo delegato, con l’incarico anche di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 18 maggio 2010, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Paolo D’Angelo, Guido Salemi, Filippo Salvia, estensore, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-01-2011) 15-02-2011, n. 5602

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Svolgimento del processo

1. Gli imputati C.G. e M.R. sono stati tratti a giudizio per rispondere del reato p. e p. dall’art. 110 c.p., D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 14, comma 1, art. 18 bis, comma 2, perchè, la C. quale legale rappresentante del Gruppo Prime s.r.l., ed il M. quale amministratore di fatto di detta compagine, titolare dei locali (OMISSIS), impiegavano lavoratori notturni senza la prescritta valutazione dello stato di salute di costoro (accertato in (OMISSIS)).

Con sentenza n. 589/09 del 8.10.2009, depositata il 13 ottobre 2009, il Tribunale di Fermo ha riconosciuto gli imputati responsabili del reato loro contestato e li ha condannati alla pena di Euro 3.000 di ammenda oltre le spese processuali.

Secondo l’impugnata sentenza la prova della responsabilità di entrambi gli imputati, nelle qualifiche rispettivamente contestate nella rubricata imputazione, in ordine al reato ai medesimi ascritto, emergeva compiutamente dal contenuto dei documenti acquisiti al fascicolo per il dibattimento e dalla deposizione resa in giudizio dal teste P.F., il quale ha confermato di avere eseguito un’ispezione, nella notte del (OMISSIS), presso i locali notturni (OMISSIS) ubicati in v. (OMISSIS), rinvenendovi impiegati al lavoro 24 stranieri (tutti identificati e compiutamente generalizzati) privi della prescritta valutazione dello stato di salute di cui al D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 14.

Il tribunale ha poi rilevato che la C. risultava essere la legale rappresentante della società che aveva posto in essere le attività ispezionate con conseguente obbligo di vigilanza sulla corretta conduzione delle stesse; il M. si era autoqualificato a sua volta come responsabile di fatto dei locali e gestore degli stessi in forza di mandato ad negotia rilasciatogli in data 5.10.2000 dalla coimputata e, come tale, è stato riconosciuto da tutti i lavoratori presenti, che hanno dichiarato di attenersi al suo potere direttivo.

2. Avverso questa pronuncia gli imputati hanno proposto appello.
Motivi della decisione

1. L’appello come tale è inammissibile trattandosi sentenza non appellabile: l’art. 593 c.p.p., comma 3, prevede infatti che sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda.

Ed infatti, a seguito della modifica dell’art. 593 c.p.p., comma 3, ad opera della L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 13, è stata ripristinata l’appellabilità delle sentenze di condanna per tutti i delitti; ma è rimasta l’inappellabilità delle sentenze di condanna per reati contravvenzionali per i quali sia stata applicata, come nella specie, la sola pena dell’ammenda.

L’impugnazione degli imputati può però convenirsi in ricorso per cassazione; cfr. Cass. pen., sez. un., 31 ottobre 2001, Bonaventura, che ha affermato che, qualora un provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo diverso da quello previsto, il giudice erroneamente adito deve, previa verifica dell’impugnabilità del provvedimento e dell’esistenza della volontà d’impugnare, trasmettere gli atti al giudice competente, non necessariamente attraverso l’adozione di un provvedimento formale che dia la sua esatta qualificazione all’impugnazione, ma con semplice nota di trasmissione degli atti al giudice competente.

2. Così convertito, il ricorso è comunque inammissibile.

I ricorrenti infatti muovono mere censure di merito relativamente alla riferibilità ad essi della condotta loro contestata ed alla irrilevanza dell’espletata ispezione così esprimendo un mero dissenso valutativo delle risultanze processuali apprezzate dal giudice di merito con motivazione sufficiente e non contraddittoria.

Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00 per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno di essi, al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-04-2011, n. 9411 contratti

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Svolgimento del processo

La società S.I.A.L.P. di Bellaguardia Renzo & C. sas proponeva appello avverso la sentenza del tribunale di Torino del 20.5.2002, che aveva rigettato la domanda dalla stessa proposta nei confronti dell’Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni, relativa al maggiore compenso dovuto per l’esecuzione di prestazioni aggiuntive, non indicate nel capitolato d’oneri.

Rilevava, in particolare, il primo giudice, che tali prestazioni dovevano considerarsi straordinarie, perchè non previste dal capitolato d’appalto, e non riconducibili ad autorizzazioni scritte rilasciate dalla committente.

Tali prestazioni, quindi, a prescindere dalla prova del loro espletamento, non potevano condurre alla previsione di alcun corrispettivo, neppure a titolo di indebito arricchimento; domanda, questa proposta in via subordinata.

La Corte d’Appello, con sentenza del 27.4.2005, rigettava l’impugnazione proposta.

Osservava, in particolare, che le eventuali variazioni od aggiunte ai lavori ed alle opere oggetto di appalto – non precedute da una valida e preventiva autorizzazione scritta dell’appaltante, dovevano ritenersi illegalmente eseguite, restando a carico ed onere del soggetto che tale autorizzazione non avesse richiesto; aggiungendo che tale illegalità era tale da escludere, in ogni caso, a favore del soggetto che tali opere e lavori avesse compiuto senza autorizzazione scritta, il diritto ad un compenso aggiuntivo od indennità, neppure a titolo di arricchimento senza causa.

Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi illustrati da memoria, la società S.I.A.L.P. di Bellaguardia Renzo & C. sas.

Resiste con controricorso il Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni.
Motivi della decisione

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dal resistente.

In tema di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A., la nullità della notificazione, in quanto eseguita presso l’avvocatura distrettuale anzichè presso l’avvocatura generale dello Stato, infatti, resta sanata, con effetto ex tunc, non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell’art. 370 c.p.c., dell’amministrazione rappresentata dall’avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione della notificazione presso la stessa avvocatura generale, anche se posteriore alla scadenza del termine per impugnare; sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l’ordine previsto dall’art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine (Cass. 3.3.1999 n.. 1774; Cass. 13.2.2003 n. 2148; Cass. ord. interi.

30.6.2003 n. 15062).

La rinnovazione spontanea della notificazione presso l’avvocatura generale dello Stato, effettuata nella specie dall’odierna ricorrente, ha, pertanto, sanato l’originaria nullità della notificazione presso l’avvocatura distrettuale.

Il ricorso per cassazione, poi, è stato proposto per impugnare una sentenza depositata in data anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha introdotto la norma dell’art. 366 bis c.p.c., inapplicabile, quindi, nella specie.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la erronea e/o falsa applicazione delle norme sulla contabilità generale dello Stato e sugli appalti di opere pubbliche ( in particolare, della L. n. 2248 del 1865, art. 342, All. F; del D.M. 19 aprile 2000, n. 145, artt. 10 e 12; del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 134), invocate dal giudice di appello a fondamento della reiezione del primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Motivazione incongrua, insufficiente e contraddittoria, sul corrispondente punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo non è fondato per le ragioni che seguono.

In tema di appalto di servizi in cui committente sia la pubblica amministrazione od un Ente pubblico alla stessa equiparato, i contratti da tali organi conclusi devono rivestire la forma scritta a pena di nullità, con la conseguente forma scritta delle pattuizioni negli stessi contenute.

Ne deriva che anche le eventuali variazioni delle prestazioni oggetto del contratto debbano rivestire la medesima forma.

E ciò anche a prescindere dalla contestata applicabilità del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 11, commi 1 e 3 e R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 119, in ordine ad un preventiva autorizzazione scritta da parte dell’ente appaltante in ordine alle eventuali variazioni od aggiunte ai lavori ed alle opere di appalto.

Ora, nella specie, la ricorrente contesta – al di là del richiamo, da parte della Corte di merito, al Capitolato generale di appalto approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, inapplicabile, secondo la tesi della ricorrente, per riferirsi esclusivamente agli appalti di opere pubbliche di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici – che erroneamente la Corte di merito abbia ritenuto che le prestazioni aggiuntive fossero frutto di unilaterale iniziativa dell’appaltatore (senza preventiva autorizzazione scritta dell’Ente appaltante), essendo, viceversa conseguite a "diffide e contestazioni di inadempimento (p. 14 del ricorso)" "ad eseguire lavori specifici di pulitura, che l’uno riteneva estranei a l’altra reputava invece inclusi nell’ oggetto dell’appalto".

La ricorrente, a tal fine, menziona la documentazione probatoria prodotta ("doc. 8-12 prodotti in appello") dalla quale si desumerebbe quanto sostenuto, e richiama l’art. 1 del contratto concluso inter partes.

Ma il contenuto ed il tenore di tali documenti non è per nulla riportato in ricorso, così violando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Neppure il tenore dell’art. 1 del contratto – che pare essere di fondamentale importanza nell’interpretazione della volontà contrattuale – è riprodotto nel ricorso per cassazione, così il contenuto contrattuale complessivo; con le medesime conseguenze sopra indicate.

Anche a volere seguire la tesi della ricorrente, infatti, nessun ausilio è dato alla Corte di legittimità per scrutinare l’eventuale ricorrenza della fattispecie concreta prospettata e dell’eventuale errore in cui sarebbe incorsa la Corte di merito.

Quanto, poi, al richiamo della forma scritta necessitata per i contratti conclusi dalla pubblica amministrazione, la ricorrente ne sostiene il pieno rispetto nel contratto di appalto concluso fra le parti, sottolineando, però (pag. 15 del ricorso), che "nell’art. 7, u.c., peraltro, non è stata più ribadita l’esigenza della stessa forma per la facoltà dell’Amministrazione P.T. di chiedere alla Ditta l’esecuzione di altre prestazioni in relazione alla necessità……".

Anche in questo caso, la mancata riproduzione in ricorso della clausola contrattuale, in violazione del principio di autosufficienza, non consente neppure di esaminarne l’eventuale fondamento.

Con il secondo motivo denuncia la erronea e/o falsa applicazione delle norme giuridiche attinenti all’azione generale di arricchimento nei confronti della Pubblica amministrazione ( artt. 2041 e 2042 c.c.), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Motivazione erronea, insufficiente e/o contraddittoria, sul corrispondente punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo non è fondato.

A tacere di ogni altro argomento, va, infatti, rilevato che l’azione generale di arricchimento senza causa nei confronti della P.A. presuppone, oltre al fatto materiale dell’esecuzione di una prestazione economicamente vantaggiosa per l’ente pubblico, anche il riconoscimento dell’utilità della stessa da parte dell’Ente.

Tale riconoscimento può avvenire anche in modo implicito, cioè mediante l’utilizzazione dell’opera o della prestazione secondo una destinazione oggettivamente rilevabile ed equivalente nel risultato ad un esplicito riconoscimento di utilità, posta in essere senza il rispetto delle prescritte formalità da parte di detto organo, ovvero in comportamenti di quest’ultimo dai quali si desuma inequivocabilmente un giudizio positivo circa il vantaggio dell’opera o della prestazione ricevuta dall’Ente (Cass. 12.2.2010 n. 3322;

Cass. 3.12.2010 n. 24646).

Nella specie – a prescindere dall’applicabilità o meno della normativa di cui alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 342, comma 2 – l’Ente non soltanto non ha riconosciuto, in ordine alle supposte prestazioni aggiuntive, una tale utilità – nè esplicitamente, nè implicitamente -, ma ne ha disconosciuto addirittura l’esecuzione, così come risulta dalla sentenza impugnata (pag. 3); prestazioni, peraltro, neppure provate nella loro materialità e nella loro imposizione, da parte dell’attuale ricorrente.

Conclusivamente, il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 4.200,00 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 14-03-2011, n. 2291

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Svolgimento del processo

il ricorrente si duole del provvedimento di trasferimento in Grecia per la disamina della sua domanda di protezione internazionale, deducendo profili di violazione di legge ed eccesso di potere;
Motivi della decisione

– il gravame attiene ad una questione che è già stata affrontata in senso favorevole alle aspettative del ricorrente, essendosi la Sezione fin dall’udienza camerale del 14 luglio 2009 adeguata all’orientamento cautelare del Consiglio di Stato sulla materia in esame (ord. n. 3428 del 14.7.2009; sent. n. 8508/2010 e 1057/2011);

– le violazioni da parte della Grecia dei diritti dell’uomo – accertate da vari organismi internazionali ed in particolare dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo (cfr. sent. cit.) – devono indurre l’Amministrazione ad effettuare una più approfondita valutazione della particolare situazione nella quale si sarebbe potuto trovare il ricorrente in quanto richiedente asilo, chiarendo per quale ragione, nonostante le predette contrarie raccomandazioni internazionali, il suo trasferimento verso la Grecia debba ritenersi obbligatorio o comunque preferibile rispetto alla possibilità di fare applicazione, nel caso in esame, dell’art. 3 comma 2, regolamento CE n. 343 del 2003(v. anche T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 07 giugno 2010, n. 15857);

– in conclusione il ricorso è fondato, seguendo le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, la regola della soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Laziosede di Roma, sez.II quater

ACCOGLIE

nei sensi di cui in motivazione il ricorso n.10678/2010 in epigrafe indicato e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 500,00.= (cinquecento.=) in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.