Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-03-2011) 31-03-2011, n. 13342 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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o dei ricorsi.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata sentenza il Tribunale di Milano ha applicato a A.G. e P.L., ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena stabilita dall’accordo delle parti, oltre a disporre la confisca della sostanza stupefacente e dell’auto in sequestro, quali imputati del reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), loro ascritto per avere illecitamente trasportato e detenuto 500 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, non destinata ad uso personale, che era stata occultata in parte all’interno di un pannello laterale di un’auto nella disponibilità degli imputati e in parte all’interno della leva del cambio.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi il difensore dell’ A. ed il P. di persona.

Con un unico, articolato, mezzo di annullamento la difesa dell’imputato A. denuncia carenza di motivazione della sentenza in ordine alle ragioni per le quali il giudice di merito non ha ritenuto applicabile il disposto di cui all’art. 129 c.p.p..

Si denuncia inoltre, per violazione del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies e vizi di motivazione, la disposta confisca dell’auto.

Si deduce, in sintesi, che nel caso in esame non sussistevano i presupposti per disporre la confisca dell’autoveicolo, non risultando che lo stesso fosse stato appositamente modificato per essere adibito al trasporto o deposito dello stupefacente.

Si osserva inoltre che nel caso in esame non sussiste uno specifico legame strutturale e non meramente occasionale tra la res ed il reato che ne giustificasse il sequestro e la successiva confisca ai sensi dell’art. 240 c.p., da applicarsi analogicamente anche nelle ipotesi di confisca D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 100.

Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente P. denuncia la inutilizzabilità della prova acquisita all’esito della perquisizione dell’auto che era nella disponibilità dell’imputato in quanto eseguita a seguito di una segnalazione anonima circa la presenza della sostanza stupefacente.

I ricorsi sono manifestamente infondati.

Secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, nell’ipotesi di pronuncia ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per soddisfare l’obbligo di motivazione, con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., è sufficiente l’enunciazione – anche implicita – che è stata effettuata la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione citata (sez. 1^, 27.1.1999 n. 752, Forte, RV 212742; sez. un. 27.9.1995 n. 10372, Serafino, RV 202270).

Inoltre, la verifica demandata al giudice può condurre al proscioglimento dell’imputato solo se le risultanze processuali siano tali da rendere evidente l’esistenza di una delle cause di non punibilità previste dalla norma, senza la necessità di alcun approfondimento probatorio (sez. un. 22.2.1999 n. 3, Messina, RV 212437).

Peraltro, la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. può formare oggetto di controllo in sede di legittimità, in relazione alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., solo se dal testo della stessa sentenza appaia evidente la sussistenza di una delle condizioni previste dalla disposizione citata (sez. 1^, 17.6.1991 n. 2742, Scupola, RV 188377; sez. 3^, 18.6.1999 n. 2309, Bonacchi, RV 215071), mentre le parti non sono legittimale a mettere in discussione mediante il ricorso i fatti su cui si fonda l’accordo (sez. 1^, 14.3.1995 n. 1549, Sinfisi, RV 201160).

Nel caso in esame il giudice di merito ha dato atto nella sentenza di avere effettuato la richiesta verifica della inesistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., mentre la doglianza della difesa del ricorrente A. è del tutto generica ed appare comunque sprovvista della necessaria concretezza per una declaratoria immediata di non punibilità.

Con riferimento alla confisca dell’auto deve essere inoltre rilevato che la stessa è stata disposta ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies convertito in L. n. 356 del 1992.

Orbene, la sentenza risulta puntualmente motivata in ordine al fatto che la predetta auto era nella disponibilità degli imputati e che il valore della stessa risulta del tutto sproporzionato alla capacità reddituale di entrambi gli imputati, i quali risultano disoccupati.

Le argomentazioni della difesa del ricorrente A., in ordine alla assenza di un nesso di strumentatila necessaria tra l’automezzo ed il reato, risultano, pertanto, del tutto inconferenti in relazione alle ragioni che hanno giustificato l’applicazione, peraltro obbligatoria, della misura di sicurezza patrimoniale.

Nè risulta che gli imputati abbiano dimostrato nella sede di merito l’appartenenza a terzi del mezzo di trasporto.

E’ altresì manifestamente infondato il motivo di gravame dedotto dal P..

L’affermazione che gli organi della GG.FF. hanno proceduto alla perquisizione a seguito di una segnalazione anonima risulta meramente assertiva.

In ogni caso, il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 103, comma 2, consente agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di procedere in ogni luogo al controllo e all’ispezione dei mezzi di trasporto nel corso delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di stupefacenti sulla base di qualsiasi elemento che faccia ritenere che possono essere rinvenute sostanze psicotrope o stupefacenti, nonchè, in caso di particolare necessità e urgenza, a perquisizioni anche senza l’autorizzazione del magistrato competente (comma 3).

Inoltre la sostanza stupefacente, costituendo corpo del reato, di cui peraltro è illecita la detenzione, deve essere necessariamente sequestrata indipendentemente dalla legittimità della attività di controllo o della perquisizione, (sez. 4^, 5.1.2006 n. 150, D’Ambrosio, RV 232793).

Infine, gli imputati, accedendo al rito dell’applicazione della pena sull’accordo della parti, hanno implicitamente rinunciato a far valere qualsiasi causa di invalidità del materiale probatorio su cui è fondata la notizia di reato.

I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c..

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento della somma di Euro 1.500,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 15-04-2011, n. 393 Ordinanze

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 13.04.2007 il dott. Z.M., Curatore del fallimento L. s.r.l., ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, l’ordinanza prot.n. 15/07 con la quale, il 2.03.2007, il Sindaco del Comune di Beinasco gli aveva ingiunto "di provvedere… a mettere in sicurezza tutti i rifiuti rinvenuti a cielo aperto…(e) allo smaltimento degli stessi mediante conferimento a ditta autorizzata".

In relazione al provvedimento impugnato il ricorrente ha lamentato 1) violazione di legge: art.192 d.lgs. n. 152/2006, carenza di presupposti; 2) violazione di legge: artt. 31, 42, 44 R.D. n.267/1942 (come sostituiti e modificati dal d.lgs. n. 5/2006), eccesso di potere, sviamento; 3) violazione di legge: art. 54 comma 2 D.P.R. n. 267/2000, assoluto difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento; 4) violazione dei principi in materia di par condicio creditorum e di quelli desumibili dall’art. 18 D.M. n. 471/99; 5) violazione di legge: art. 7 e ss. l.n. 241/1990.

Con ordinanza n. 271/07 del 16.05.2007 il Collegio, ritenendo che il ricorso presentasse, ad un primo e sommario esame, elementi di fondatezza, ha accolto la richiesta di sospensiva.

All’udienza pubblica del 30.03.2011 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Con il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso il curatore del Fallimento L. s.r.l. ha lamentato l’illegittimità dell’ordinanza a lui rivolta per violazione dell’art.192 TU Amb. e della legge fallimentare, evidenziando la completa estraneità della curatela all’abbandono dei rifiuti nel cortile esterno dello stabilimento della società fallita, il carattere meramente gestionale e contabile del proprio compito ed il pericolo di violazione della par condicio creditorum.

Tali censure sono fondate e meritevoli di accoglimento: come affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa e già riconosciuto dal Collegio nell’ordinanza di accoglimento della sospensiva, "in sede di applicazione dell’art. 192, d.lg. n. 152 del 2006, in assenza dell’individuazione di una univoca, autonoma e chiara responsabilità del curatore stesso sull’abbandono dei rifiuti, nessun ordine di ripristino può essere imposto dal Comune alla curatela fallimentare quale mera responsabilità di posizione", poiché "la curatela fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell’imprenditore fallito" e "i rifiuti prodotti dall’imprenditore fallito non costituiscono "beni" da acquisire alla procedura fallimentare" (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 17 aprile 2009, n. 663; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 18 ottobre 2010, n. 11823; Consiglio Stato, sez. V, 29 luglio 2003, n. 4328).

Da qui l’illegittimità del provvedimento impugnato nel quale il Sindaco di Beinasco, accertata "la presenza sul perimetro aziendale esterno (del)lo stoccaggio a cielo aperto di rifiuti industriali classificati speciali pericolosi", ha ordinato al curatore di mettere in sicurezza tutti i rifiuti entro 15 giorni e di provvedere entro 60 giorni allo smaltimento degli stessi, nonostante la curatela non fosse stata autorizzata a proseguire l’attività dell’impresa fallita e non fosse ricollegabile in alcun modo all’abbandono dei rifiuti.

L’interpretazione prescelta dell’art. 192 TU Amb., pur rispettosa dei principio di responsabilità e della par condicio creditorum, non priva, in verità, l’Amministrazione comunale della possibilità di "agire nei confronti degli eventuali soggetti responsabili dell’abbandono dei rifiuti, nonché (di) recuperare, attraverso l’insinuazione di credito al passivo del fallimento, le eventuali somme anticipate per gli interventi di ripristino ambientale" (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 10 maggio 2005, n. 1159).

Dinanzi alla fondatezza dei motivi di ricorso che attengono all’impossibilità per il Comune di emettere l’ordinanza ex art. 192 T.U. Amb. nei confronti del curatore del fallimento in quanto tale, superflua appare l’analisi degli ulteriori motivi di ricorso di violazione dell’art. 54 c.2 DPR n. 267/2000, di difetto di istruttoria e di motivazione, di sviamento e di omessa comunicazione di avvio del procedimento, che possono dirsi asorbiti.

Per la natura della controversia sussistono, comunque, giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-04-2011) 05-05-2011, n. 17360

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e nota spese che ha depositato.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 6.10.08 il Tribunale di Catanzaro condannava G. T. e M.B., previa concessione delle attenuanti dell’art. 62 bis c.p. con criterio di equivalenza, alla pena di mesi 5 di reclusione ed Euro 300,00 di multa ciascuno per falso ideologico e tentata truffa aggravata ex art. 640 bis c.p. in relazione alla domanda, inoltrata all’Assessorato all’Agricoltura della Regione Calabria, di finanziamento n. (OMISSIS) per l’erogazione di fondi a carico dello Stato e della Comunità Europea, con conseguente condanna al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

Con sentenza 24.6.10 la Corte d’Appello di Catanzaro dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati ascritti agli imputati, risalenti all’8.11.2000 – perchè estinti per prescrizione maturata l’8.5.08 – e confermava le statuizioni civili.

Tramite i rispettivi difensori ricorrevano il G. e il M. contro detta sentenza, di cui chiedevano l’annullamento perchè, essendo maturata la prescrizione dei reati prima della pronuncia del Tribunale, ex artt. 538 e 578 c.p.p. non poteva essere emessa nè confermata a loro carico condanna risarcitoria a favore della costituita parte civile.

Inoltre, nel ricorso proposto nell’interesse del M. si lamentava omessa motivazione circa la dedotta mancanza della firma del M. medesimo sulla domanda (presentata dal solo G.) e sul successivo rilascio del nulla osta per il taglio degli alberi autorizzato il 12.2.03, nonchè sulla falsità del certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto il 25.9.02;

deduceva, ancora, che il predetto nulla osta non era riferito all’erogazione di contributi riconducibili ai ed. fondi comunitari (FEOGA) per i quali la direzione dei lavori era affidata al M., ma all’erogazione di contributi regionali: anche a tale riguardo lamentava omessa motivazione da parte della Corte territoriale. Infine, si doleva della qualificazione giuridica del reato di cui al capo b) della rubrica, riconducibile alla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 316 ter c.p. anzichè a quella dell’art. 640 bis c.p. sia pure nella sua forma tentata.

1 – I ricorsi sono fondati.

Premesso che la commissione dei reati viene specificamente fatta risalire alla data dell’8.11.2000, la prescrizione massima applicabile nel caso di specie, interruzione compresa, pari ad anni 7 e mesi 6, è maturata il 8.5.08, anteriormente alla condanna emessa in prime cure (che è del 6.10.08).

Pertanto, come non poteva pronunciarsi condanna in sede penale già in primo grado, così non poteva, ex art. 538 c.p.p., emettersi condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile nè, a fortiori ( art. 578 c.p.p.), confermarsi la stessa in sede di appello.

L’accoglimento di tale motivo di doglianza assorbe le ulteriori censure mosse nel ricorso del M., comprese quelle inerenti a vizi di motivazione relativi alla ricostruzione dei fatti e della penale responsabilità del ricorrente, noto essendo che, in presenza di una causa di estinzione del reato, in sede di legittimità non possono farsi valere vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (cfr. da ultimo, Cass. S.U. n. 35490 del 28.5.09, dep. 15.9.09, Tettamanti).

Pertanto, si annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamene alle statuizioni civili, con conferma nel resto.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamene alle statuizioni civili.

Conferma nel resto.
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Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-09-2011, n. 19537 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

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Svolgimento del processo

La contribuente impugnava in sede giurisdizionale il silenzio rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso, relativa all’IRAP dell’anno 1998.

L’adita CTP di Bologna, rigettava il ricorso, mentre la CTR, pronunciando sull’appello del contribuente, lo accoglieva, ed in riforma della decisione di prime cure, riconosceva il diritto al rimborso dell’imposta. Con ricorso notificato il 02 marzo 2007, l’Agenzia Entrate ha chiesto la cassazione della decisione di appello.

L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.
Motivi della decisione

Il ricorso, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e art. 2697 c.c., nonchè per insufficiente motivazione su punto controverso e decisivo.

Trattasi di doglianze infondate, sia in base a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui "a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate" (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), sia pure rifacendosi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ricorre il vizio di motivazione della sentenza, "denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento" (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006), ovvero, rinvii alla motivazione di altra decisione, senza effettuare una autonoma e critica valutazione (Cass. n. 1539/2003, n. 985/2000, n. 10690/1999).

Nel caso, la decisione impugnata appare in linea con il richiamato orientamento giurisprudenziale, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, sulla base di una concreta verifica e valutazione degli elementi indice indicati dalle richiamate pronunce(assenza dipendenti, modesti capitali, assenza organizzazione), e d’altronde, data la correttezza logico formale della motivazione, le doglianze non sembrano specifiche e conferenti, non essendo, peraltro, indicati ulteriori elementi pretermessi, in ipotesi idonei a giustificare una diversa decisione. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Nulla va disposto per le spese del giudizio, per insussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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