T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 07-06-2011, n. 5045 Scuole e personale di sostegno

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

risultano soddisfatte le condizioni processuali di cui al suindicato art. 60 in ordine alla possibilità di definire il giudizio cautelare con sentenza in forma semplificata.

Considerato che nel caso all’esame il collegio ravvisa la manifesta fondatezza del ricorso sulla base delle indicazioni e principi già espressi da questa Sezione con sentenza n.3287/2010 con la quale è stato ribadito che:

"- l’art. 38, comma 3, Cost., disponendo che "gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale", dà concretezza ai principi generalissimi che, in relazione ai "diritti inviolabili dell’uomo", esprime l’art. 2 Cost. e, in relazione alla "pari dignità sociale", esprime l’art. 3 Cost., quando esige che il principio di eguaglianza sia modulato in funzione anche delle "condizioni personali";

"- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 215 del 1987, ha affermato che "la partecipazione del disabile al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato"; dal che il dovere dello Stato ( art. 38, comma 4, Cost.) di rendere concretamente fruibile il diritto all’istruzione attraverso "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti di istruzione";

"- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha espressamente riconosciuto al disabile (art. 12) il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione dalla scuola materna all’università, prevedendo che la fruibilità di tale diritto sia assicurata, tra l’altro, con il ricorso a personale docente specializzato di sostegno,

"- che, prendendo atto della circostanza che, accanto a forme più lievi, esistono forme di disabilità particolarmente gravi, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunnidocenti stabilito in via generale (art. 40, comma 1);

"- che l’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva inciso sulle norme da ultimo ricordate fissando rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno e sopprimendo radicalmente la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docentialunni pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi;

"- che tali norme della legge n. 244 del 2007, tuttavia, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010 in quanto contrastanti con il "quadro normativo internazionale (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n, 18), costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili".

"- che nell’ora citata sentenza la Corte ha osservato che "la scelta… di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato" incide sul nucleo indefettibile di garanzie costituente il limite invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore, in quanto "detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto all’istruzione del disabile grave"; "la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno appresta una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità….(e) non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua"…";

– che, nella specie, alla luce del riferito quadro normativo nel quale si iscrive la vicenda all’esame, non potrebbe dubitarsi dell’illegittimità del provvedimento impugnato con il quale, nonostante l’handicap del minore sia qualificato grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, l’Amministrazione dichiara l’impossibilità di garantirgli assistenza di sostegno per un numero di ore pari almeno ad un’intera cattedra;

– che l’esiguità dell’organico, infatti, non potrebbe pregiudicare il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave, essendo tenuta l’Istituzione Scolastica a provvedere a soddisfarle – in deroga al rapporto docentialunni ordinario – attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno; come prevedeva già la legge n. 449 del 1997 con norma che, in parte qua, non è suscettibile di modifica da parte del legislatore ordinario e che sancisce un ineludibile dovere da parte dell’amministrazione scolastica;

– che il recente art.. 9, comma 15, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha confermato che il limite dei docenti di sostegno ("pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’ organico di fatto dell’ a.s. 2009/2010") fa "salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104": e cioè proprio in relazione alla fattispecie del presente giudizio;

Considerato che merita piena adesione la prospettazione giuridica svolta in ricorso;

Ritenuto di dover fare applicazione dell’art. 34, lett. c), c.p.a., il quale prevede che, "in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della domanda… condanna (l’amministrazione)… all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio";

Ritenuto pertanto di disporre che le amministrazioni scolastiche avviino e perfezionino con ogni tempestività, in base alla previsione di cui al precitato art. 9 del decreto legge 78/2010 che contempla la possibilità di procedere ad assunzioni in deroga su posti di sostegno, le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del personale di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno della Istituzione scolastica;

Rilevata la inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni siccome proposta in via estremamente generica senza cioè un sia pur minimo elemento di ordine petitorio idoneo a sorreggerla;

Ritenuta la sussistenza di motivi giustificativi della compensazione tra le parti delle spese di giudizio e onorari di causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, ai sensi degli artt. 60 e 74 cod.proc.amm., l’accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione e dispone la adozione di tempestivi provvedimenti da parte dell’Amministrazione scolastica negli stessi sensi ed agli stessi effetti.

Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 28-04-2011) 20-06-2011, n. 24542 Rinuncia all’impugnazione

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sopravvenuta rinuncia.
Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 23/01/2009, dichiarava non doversi procedere nei confronti di M.G.F. in ordine al delitto di tentata truffa ai danni della Milano Assicurazioni s.p.a. per mancanza di querela. Rilevava che la procura conferita a C.I., dirigente della società, il quale aveva proposto l’istanza di punizione, non poteva ritenersi valida, in quanto essa non conteneva alcuna "focalizzazione dei confini entro i quali il potere di proposizione della querela" era stato conferito.

In particolare, osservava il Tribunale, la procura conferita ai C. aveva ad oggetto una serie numerosa di atti di natura diversa ed il potere di proporre querela era privo di ogni specifico riferimento al tipo di reato preso in considerazione.

1.1. La parte civile Milano Assicurazioni s.p.a. proponeva ricorso per cassazione ai soli effetti civili avverso la sentenza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Evidenziava che l’amministratore delegato della compagnia assicuratrice, con procura notarile, aveva attribuito al dirigente C. la rappresentanza esterna della società in materia assicurativa, accordando al medesimo il potere di manifestare la volontà dell’ente, fra l’altro presentando querela e costituendosi parte civile. Pertanto, essendo il C. dotato di potere rappresentativo della società, costui era tenuto solo a documentare tale qualità, risultando pacifico in giurisprudenza che la persona fisica, la quale proponeva querela per conto di una società dotata di personalità giuridica, aveva soltanto l’onere di allegare tale qualità.

Aggiungeva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non occorreva adottare un’apposita deliberazione e conferire una procura speciale per ogni singolo episodio rispetto al quale doveva essere proposta querela, essendo sufficiente l’attribuzione di una procura che tale potere concedesse in via generale, tenuto conto dell’esigenza di minore formalismo che caratterizzava gli atti del procedimento penale rispetto a quelli del giudizio civile.

1.2. Il ricorso veniva assegnato alla Seconda Sezione penale e trattato all’udienza del 22 dicembre 2010. 2. La Seconda Sezione rilevava la sussistenza di un contrasto di giurisprudenza sulla preliminare questione concernente la ricorrenza o meno dell’interesse della parte civile a proporre ricorso avverso la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela.

Secondo un primo orientamento, si riteneva configurabile l’interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di improcedibilità per mancanza di querela, atteso che la scelta di coltivare l’azione civile nel processo penale, spettante al danneggiato dal reato, rappresentava una determinazione che trovava tutela e riconoscimento nel vigente ordinamento giuridico, nè a tal fine poteva rilevare in senso impeditivo la circostanza che la pronuncia di improcedibilità non fosse vincolante nell’eventuale giudizio civile. Difatti, sussisteva comunque l’interesse del querelante, costituitosi parte civile, a perseguire l’intendimento di chiedere nel procedimento penale l’affermazione del diritto al risarcimento del danno.

Secondo altro orientamento maggioritario, si riteneva inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione avanzato dalla parte civile allo scopo di rimuovere una pronuncia di improcedibilità per mancanza di querela, in quanto tale pronuncia, non coinvolgendo il merito dei rapporti patrimoniali tra la parti, non impediva al giudice civile di conoscere senza vincoli le conseguenze dannose derivanti dal fatto. D’altro canto, l’orientamento indicato era consolidato sotto la vigenza del codice abrogato. Tale tesi già all’epoca trovava eco nel più generale principio secondo cui, nel caso di proscioglimento pronunciato in giudizio, doveva riconoscersi l’interesse della parte civile a proporre ricorso per cassazione in tutte le ipotesi in cui, pur non essendo precluso l’esercizio dell’azione civile ai sensi dell’art. 25 cod. proc. pen., previgente, potesse derivare da taluna delle disposizioni della sentenza, indipendentemente dalla formula adottata, una limitazione per la parte civile stessa al pieno soddisfacimento nella sede competente della pretesa risarcitoria.

3. In considerazione del contrasto giurisprudenziale delineato, la Sezione Seconda rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618 cod. proc. pen.).

4. Il Primo Presidente, con decreto in data 31 gennaio 2011, assegnava il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l’odierna udienza pubblica.
Motivi della decisione

1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente: "se sussista o meno l’interesse della parte civile a proporre impugnazione contro la declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela". 2. Peraltro, il difensore ed il rappresentante legale della società ricorrente hanno ritualmente rinunciato all’impugnazione con atti distinti in data 26 aprile 2011; pertanto, la questione sottoposta alle Sezioni Unite non può essere esaminata.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento della sanzione pecuniaria stabilita dall’art. 616 cod. proc. pen., che, in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, si ritiene equo determinare in Euro cinquecento.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 a favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-11-2011, n. 24739 preliminare Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 22-1-1990, i coniugi T. S. e D.M.M.A. convenivano dinanzi al Tribunale di Palmi i coniugi R.P. e C.M. C., assumendo che questi ultimi erano venuti meno agli obblighi assunti, come promittenti venditori, con contratto preliminare stipulato il 21-4-1989 e chiedendo, conseguentemente, che, ai sensi dell’art. 2932 c.c., venisse emessa sentenza che temesse luogo del contratto definitivo, trasferendo in loro favore gli immobili oggetto del preliminare.

I convenuti si costituivano con separati atti, chiedendo il rigetto della domanda e spiegando ricovenzionale per ottenere il rilascio dei beni e la condanna degli attori al risarcimento dei danni.

Successivamente la C. chiedeva l’annullamento del contratto preliminare, sostenendo che il suo consenso era viziato a causa della violenza esercitata nei suoi confronti dal marito.

Con sentenza del 20-12-1996 il Tribunale adito, in accoglimento della domanda attrice di esecuzione in forma specifica, disponeva il trasferimento degli immobili, che subordinava all’integrale pagamento del prezzo, depurato delle somme necessarie per liberare i beni dal pignoramento e per il pagamento del condono edilizio.

Il R. e la C. proponevano appello avverso la predetta decisione.

Con sentenza depositata F8-7-2005 la Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale accoglimento del gravame, rigettava la domanda proposta dagli attori; rigettava la domanda riconvenzionale avanzata dagli appellanti; dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono il T. e la D. M., sulla base di cinque motivi.

Il R. e la C. resistono con autonomi controricorsi, con i quali hanno altresì proposto ricorso incidentale.

Motivi della decisione

1) Ai sensi dell’art. 335 c.p.c., va disposta la riunione dei ricorsi, principale e incidentali.

2) In via preliminare deve esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per inesistenza della notifica, sollevata da entrambi i resistenti nei rispettivi controricorsi.

L’eccezione è infondata.

Deve premettersi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la notifica eseguita in luogo o a soggetto diversi da quelli dovuti comporta l’insistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza, o riferimento, o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti essendo la notifica affetta da semplice nullità (tra le tante v. Cass. Sez. 1, 2-8-2006 n. 17555; Sez. 2, 21-3-2011 n. 6470).

Nel caso in esame, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il R., nel giudizio di appello, è stato rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Saccomanno, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo; mentre la C. è stata rappresentata e difesa dall’avv. Silvana Nasso, con elezione di domicilio in Reggio Calabria, presso lo studio dell’avv. Marino.

Dalla relata del ricorso per cassazione, al contrario, emerge che tale atto è stato notificato alla C., "rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Saccomanno e presso di questi elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via D. Tripepi n. 7/F", mediante consegna a mani del collega di studio avv. Serafino Macrì, ed al R., "rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvana Nasso e Carmelo Marino, ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Reggio Calabria, alla via Furnari presso di questi elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via D. Tripepi n. 7/F", mediante consegna a mani del collega di studio avv. Serafino Macrì.

La notifica del ricorso alla C., pertanto, è stata effettuata presso un procuratore (avv. Saccomanno) erroneamente qualificato come rappresentante e difensore domiciliatario, avendo assunto nel giudizio di merito tale veste solo nell’interesse del R.. Il predetto legale, tuttavia, non poteva considerarsi privo di qualsiasi relazione e collegamento con la C., avendo chiesto il rilascio di copia in forma esecutiva della sentenza di appello e provveduto alla notifica di detta sentenza agli appellati anche per conto della predetta convenuta. La circostanza è sintomatica di un rapporto professionale almeno in fieri; il che trova conferma nel fatto che è stato proprio l’avv. Saccomanno a proporre, in forza di procura speciale, il ricorso per cassazione anche per la C..

Quanto al R., si osserva che, al di là dell’erronea e confusa menzione, nella relata, dei difensori e del domicilio eletto, la notifica del ricorso è stata di fatto effettuata in Reggio Calabria, alla via D. Tripepi n. 7/F, presso l’effettivo procuratore e domiciliatario avv. Saccomanno, mediante consegna a mani del medesimo collega di studio (avv. Serafino Macrì) che ha ricevuto in consegna l’atto diretto alla C..

Nella specie, pertanto, non si è in presenza di una ipotesi di radicate inesistenza della notifica, ma di semplici vizi di nullità, sanati con effetto ex tunc dalla costituzione dei resistenti.

3) Con il primo motivo i ricorrenti principali, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., comma 2, e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che gli attori erano inadempienti all’obbligo di pagare il corrispettivo. Deducono che, come era stato correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la prestazione gravante sui promissari acquirenti non era ancora esigìbile, in quanto alla data della diffida a presentarsi dinanzi al notaio e della proposizione della domanda giudiziale non era ancora scaduto il termine contrattualmente previsto per il pagamento della prima rata del prezzo di acquisto.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2932, 1362 e 1183 c.c., art. 116 c.p.c., e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostengono che una corretta interpretazione del preliminare induce a ritenere che la prestazione gravante sui promittenti venditori era del tutto indipendente e disancorata dalla prestazione di pagamento del residuo prezzo di acquisto, gravante sui promittenti acquirenti, e doveva avere immediata esecuzione. Deducono che il giudice del gravame ha errato nel ritenere non applicabile la norma della immediata esigibilità di cui all’art. 1183 c.c., la quale opera anche con riferimento al contratto preliminare, nell’ipotesi in cui nello stesso non sia fissato un termine per l’adempimento. Rilevano che, anche in caso di necessità di richiesta giudiziale del termine, non occorre, a tal fine, la proposizione di un’autonoma e specifica richiesta del termine da parte del creditore, potendosi la stessa ritenere implicita della domanda di condanna del debitore all’adempimento; con la conseguenza che il giudice può ritenere sussistente l’inadempimento dell’obbligato, una volta che reputi il ritardo di questi incompatibile con la natura della prestazione e, perciò, rivelatore della volontà di non adempiere. Fanno altresì presente che la Corte di Appello ha preso in considerazione solo due specifici obblighi gravanti sui venditori (liberazione dal pignoramento e pagamento del condono), omettendo di esaminare altri obblighi contrattuali rimasti anch’essi disattesi (mancata inclusione nella dichiarazione dei redditi e mancata consegna di tutti i locali trattenuti).

Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. I ricorrenti sostengono che la Corte di merito ha errato nel ritenere l’inadempimento dei coniugi T.- D.M., per non avere gli stessi versato le somme pattuite alle scadenze concordate. Deducono, infatti, che l’invito rivolto ai promittenti venditori a presentarsi dinanzi al notaio per la stipula del contratto definitivo era sufficiente a concretare l’offerta della n prestazione corrispettiva alla quale l’art. 2932 c.c., subordina l’accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica; e che la volontà dei promittenti acquirenti di eseguire il pagamento del residuo prezzo è stata manifestata anche attraverso l’offerta della prestazione compiuta dai loro procuratore all’udienza del 19-2-1993.

Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2932, 1186, 1460, 1461 e 1482 c.c., e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Nel rilevare che i promittenti venditori, oltre a non pagare il condono, non hanno nemmeno provveduto ad estinguere il pignoramento immobiliare iscritto sul terreno di mq. 630 in favore della Parmalat s.p.a., sostengono che tale inadempimento è sintomatico della grave situazione economica in cui versavano le controparti, la quale giustifica la richiesta di immediata prestazione e faculta il creditore ad esigere immediatamente la prestazione.

Con il quinto motivo viene denunciata la violazione di varie norme del codice civile e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendosi che la sentenza impugnata, nel l’eliminare dal residuo prezzo le somme occorrenti per il pagamento del condono edilizio e per la liberazione dell’immobile sottoposto ad ipoteca, è incorsa nella violazione dell’art. 2932 c.c..

4) Con i ricorsi incidentali; rispettivamente proposti, entrambi i resistenti chiedono, in ragione della palese infondatezza della domanda, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.

La C. impugna altresì il capo della sentenza di appello con il quale è stato rigettato, per mancanza di prova, il motivo di gravame inerente al dedotto vizio di volontà. Sostiene che la Corte di Appello ha omesso di esaminare la documentazione prodotta dall’interessata, rappresentata da copia degli atti del procedimento penale instaurato dinanzi al Tribunale di Palmi, con il quale il R. è stato rinviato a giudizio per il delitto di estorsione in danno della moglie, in relazione alla stipulazione del contratto preliminare per cui è causa.

5) Il primo e il terzo motivo del ricorso principale, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, appaiono meritevoli di accoglimento.

Dalla ricostruzione in fatto della vicenda contenuta nella sentenza impugnata si evince che il contratto preliminare è stato stipulato il 21-4-1989, e che i promittenti acquirenti dovevano versare il residuo prezzo in due rate, la prima entro 12 mesi dalla conclusione di tale contratto e la seconda entro i successivi 12 mesi. Al momento della convocazione dei promittenti venditori dinanzi al notaio per la stipula del contratto definitivo e della contestuale notifica dell’atto di citazione (22-1-1990), pertanto, non era ancora scaduto il termine per il pagamento della prima rata.

Orbene, come è stato più volte affermato da questa Corte, in tema di contratto preliminare, ai fini dell’accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., l’offerta del pagamento del residuo prezzo della vendita deve essere effettuata formalmente solo nell’ipotesi in cui il contratto preliminare abbia previsto che il versamento del prezzo debba avvenire in un momento antecedente alla stipula dell’atto traslativo, mentre nella ipotesi di prevista contestualità, non è necessaria una offerta formale, essendo sufficiente la manifestazione dell’intendimento di adempiere la controprestazione, anche implicito (Cass. Sez. 2, 13-12-2007 n. 26226; Sez. 2, 15-10-2008 n. 25185); con l’ulteriore precisazione che, in tema di contratto preliminare di compravendita, l’offerta della prestazione, richiesta dall’art. 2932 c.c., comma 2, può ritenersi implicita nella domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, considerato che la verificazione degli effetti traslativi della sentenza di accoglimento sostitutiva del non concluso contratto definitivo, deve essere necessariamente condizionata dal giudice all’adempimento della controprestazione (Cass. Sez. 2, 31-7-2007 n. 16881; Cass. Sez. 2, 28- 7-2010 n. 17688).

La Corte di Appello, pertanto, nel ritenere che i promittenti acquirenti erano inadempienti, in quanto non avevano eseguito la loro prestazione alle scadenze pattuite e non avevano effettuato l’offerta di pagamento, non si è attenuta agli enunciati principi, non avendo considerato che, al momento della convocazione dinanzi al notaio e della notifica della citazione, l’obbligazione di pagamento del residuo prezzo non era ancora esigibile e che, comunque, l’offerta di pagamento doveva ritenersi implicita nella proposizione della domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare.

5) Anche il secondo motivo è fondato.

Giova rammentare che, in tema di adempimento dell’obbligazione contrattuale, ai sensi dell’art. 1183 c.c., la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione deve essere eseguita autorizza il creditore ad esigerla immediatamente, salvo che, in relazione agli usi, alla natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine, che, in mancanza dell’accordo delle parti, è fissato dal giudice.

La giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, è costante nel ritenere che, qualora manchi il termine di adempimento, il giudice, anche se il creditore non abbia previamente proposto una istanza di fissazione del termine ai sensi dell’art. 1183 c.c., può ritenere l’inadempimento, ove reputi che il ritardo del debitore sia incompatibile con la natura della prestazione e riveli, perciò, la volontà di non adempiere (tra le tante v. Cass. Sez. 2, 23-4-1991 n. 8199; Sez. 2, 27-1-2003 n. 1149; Sez. 3, 6-7-2009 n. 15796; Sez. 6, 11-9-2010 n. 19414).

Nel caso in esame, la Corte di Appello ha dato atto che nel contratto preliminare, mentre per il pagamento del residuo prezzo da parte dei promittenti acquirenti erano stabilite delle specifiche scadenze, per l’adempimento, da parte dei promittenti venditori, dell’obbligo di liberare l’immobile dall’ipoteca e di pagare il condono, non era previsto alcun termine. Ha aggiunto che i beni di cui era stata promessa la consegna entro tre mesi dalla stipula del preliminare erano entrati nella disponibilità dei promittenti compratori, i quali ne riscuotevano i canoni di locazione, e che l’appartamento detenuto dai venditori non era compreso tra gli immobili da rilasciare entro l’indicato termine. Ciò posto, il giudice del gravame ha ritenuto che, in considerazione del termine fissato per il pagamento del residuo prezzo da parte dei promittenti acquirenti e del rapporto di corrispettività tra le prestazioni delle parti, per le obbligazionì gravanti a carico dei promittenti venditori non poteva operare il principio della immediata esigibilità della prestazione, applicato dal Tribunale; e che, pertanto, non essendo stato indicato nel preliminare un termine per l’adempimento delle prestazioni poste a carico dei convenuti, i promittenti acquirenti, ai sensi dell’art. 1183 c.c., avrebbero dovuto rivolgersi al giudice per la fissazione di un termine perentorio a carico della controparte.

Di qui il convincimento secondo cui, in mancanza di richiesta di fissazione di un simile termine, i promittenti venditori non potevano considerarsi inadempienti.

Nel pervenire a tali conclusioni, la Corte di merito ha disatteso i principi di diritto innanzi enunciati, in quanto, una volta escluso, con apprezzamento in fatto non sindacabile in questa sede, che le obbligazioni gravanti sui promittenti venditori fossero esigibili immediatamente, si è arrestata di fronte al dato formale della mancata richiesta, da parte dei promittenti acquirenti, di un termine per l’adempimento, da ciò solo desumendo che i convenuti non potevano ritenersi in mora; il tutto omettendo di verificare se, in ragione della natura delle prestazioni dovute (e, in particolare, di quella di pagamento del condono, che secondo il contratto doveva essere effettuata "al più presto") e avuto riguardo al tempo intercorso dalla stipula dell’accordo, fosse stato superato, in concreto, il limite della normale tollerabilità e se, di conseguenza, il ritardo dei convenuti potesse essere considerato rivelatore della volontà di non adempiere.

7) Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente grado di giudizio.

Gli altri motivi di ricorso principale restano assorbiti.

8) I motivi di ricorso incidentale attinenti alle spese sono inammissibili, non proponendo alcuna specifica censura avverso la decisione impugnata, ma limitandosi a sollecitare una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di merito.

Del pari inammissibile è l’ulteriore motivo di ricorso incidentale proposto dalla C..

Secondo il costante orientamento di questa Corte, l’omesso esame di documenti può essere denunciato per cassazione solo nel caso che ciò determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia, e quindi quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultante istruttorie su cui si fonda il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (cfr. Cass. Sez. 1, 5-4-2005 n. 7086; Sez. 2, 13-2-2006 n. 3075;

Sez. 3, 17-5-2007 n. 11457).

Nella specie, la documentazione alla quale fa riferimento la ricorrente è priva di qualsiasi connotazione di decisività, in quanto, dato il principio generale di separazione del procedimento civile dal processo penale, vigente nel nostro ordinamento, il fatto che il T. sia stato rinviato a giudizio in sede penale per il reato di estorsione in danno della C. per fatti attinenti alla vicenda della stipulazione del preliminare per cui è causa, non potrebbe di per sè assumere alcuna rilevanza determinante ai fini della risoluzione della presente controversia civile.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata, dichiara inammissibili i ricorsi incidentali e rinvia anche per le spese del presente grado alla Corte di Appello di Reggio Calabria in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 27-07-2011, n. 1087 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società A.E. Srl espone di voler realizzare nei comuni di Amato e di Serrastretta un impianto della potenza nominale di 37,5 MW per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, comprensivo delle relative opere strumentali e infrastrutturali.

Dopo aver richiamato la normativa di riferimento, la ricorrente afferma di aver ottenuto in data 14.2.2008, giusta decreto dirigenziale n. 1052, l’autorizzazione unica per la realizzazione del progetto e di aver avviato i lavori per la realizzazione dello stesso.

Precisa la ricorrente che, per ottemperare alle prescrizioni impartite dal detto decreto dirigenziale e diminuire l’impatto ambientale, elaborava una variante in corso d’opera al progetto (consistente in una delocalizzazione dello stesso, con occupazione di una minore superficie) per la quale, in data 21.4.2010, chiedeva alla Regione Calabria la convocazione di una Conferenza dei Servizi per il rilascio del provvedimento di autorizzazione unica sulla variante.

La Regione Calabria, in data 19.7.2010, convocava la Conferenza dei Servizi sull’istanza presentata dalla ricorrente, fissando la data dell’11.10.2010.

Sennonché, la Regione con nota del 6.10.2010, comunicava alla ricorrente che, a causa dell’oggettiva impossibilità di svolgere i lavori di Conferenza dei Servizi in ragione della grave carenza del personale di settore, la medesima Conferenza era rinviata a data da destinarsi.

A detta della ricorrente, l’illegittimo atteggiamento della Regione contrasta con quanto previsto dall’art. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 387/2003 e, inoltre, la nota citata non è fondata su alcuna ragione giustificatrice, non essendo evidenziate esigenze istruttorie, ma poggiando esclusivamente sulla dichiarata incapacità dell’Amministrazione intimata a farsi carico dei propri doveri istituzionali.

A fronte, quindi, del silenzio serbato dall’Amministrazione Regionale, la ricorrente agisce in questa sede e chiede che sia accertata l’illegittimità del detto silenzio e che sia ordinato all’Amministrazione stessa di provvedere alla convocazione della Conferenza dei Servizi nel termine di 30 giorni o nel termine ritenuto congruo, con nomina di un commissario ad acta, in caso di ulteriore inottemperanza della Regione.

La ricorrente, per fondare la propria richiesta, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, la violazione e falsa applicazione delle leggi regionali n. 42/2008 e n. 19/2001, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 2 bis e 3 della legge n. 241/90.

La ricorrente formula, altresì, domanda di risarcimento dei danni per violazione colposa del termine di conclusione del procedimento ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003.

Non si è costituita in giudizio la Regione Calabria.

Alla Camera di Consiglio del 22 giugno 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare, il Tribunale rileva che il meccanismo del silenzio, disciplinato oggi dagli artt. 31 e 117 CPA e, in precedenza, dall’art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e ss.mm., è diretto ad accertare se l’inerzia serbata dall’amministrazione in ordine alla istanza di un privato si ponga in violazione o meno dell’obbligo di adottare un provvedimento esplicito, richiesto con l’istanza stessa (Cons. di Stato, A.P., 9 gennaio 2002, n. 1).

Ciò significa che il dovere dell’amministrazione di provvedere sull’istanza del privato non può essere desunto dall’esistenza di un meccanismo processuale, inteso a rimuovere l’inerzia dell’amministrazione ad esercitare i poteri ad essa attribuiti dalla legge, ma deve preesistere sul piano sostanziale, nel senso che deve trovare fondamento in una norma che imponga all’amministrazione, direttamente o indirettamente, di adottare il provvedimento nell’interesse del privato richiedente.

Per ciò che attiene all’obbligo di provvedere, di regola esso deriva da una norma di legge o di regolamento, ma può talora desumersi anche da prescrizioni di carattere generale o da principi generali dell’ordinamento che regolano l’azione amministrativa, sicché, ad esempio, può originare dal rispetto del principio di imparzialità (Cons. di Stato, sez. IV, 14 novembre 1986, n. 730), o trovare fondamento nel principio di buon andamento dell’azione amministrativa (TAR Abruzzo, 16 luglio 1990, n. 360). Un ulteriore fonte dell’obbligo di provvedere è stata, infine, individuata nel principio di legalità dell’azione amministrativa.

Pertanto, si può ritenere che, a prescindere dall’esistenza di una specifica disposizione normativa, l’obbligo di provvedere sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento (Cons. di Stato, sez. V, 15 marzo 1991, n. 250), cioè in tutte quelle ipotesi in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) di quest’ultima.

In considerazione di tali principi, e passando all’esame del caso concreto, si osserva che la Regione Calabria illegittimamente è rimasta inerte in relazione all’istanza di convocazione di una Conferenza dei Servizi, ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica sulla variante, come sopra specificato. Al contrario, la Regione avrebbe dovuto provvedere a fronte dell’istanza avanzata dalla società ricorrente e disporre la convocazione della chiesta Conferenza.

Né può ritenersi idonea giustificazione per rinviare sine die la convocazione della Conferenza dei Servizi, l’invocata carenza di personale rappresentata dall’Amministrazione Regionale nella nota del 6.10.2010: la Regione, infatti, è tenuta a fare fronte ai propri doveri istituzionali esercitando la potestà organizzativa di cui è titolare e utilizzando le risorse di cui dispone in modo attento ed oculato, al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

In tale contesto, l’inerzia tenuta dalla Regione intimata è illegittima, in quanto, in forza dei fatti esposti, è sorta in capo alla società ricorrente la legittima aspettativa in ordine alla convocazione della Conferenza dei Servizi a seguito della propria istanza diretta ad ottenere l’autorizzazione unica sulla variante proposta.

Quanto alla domanda di risarcimento danni formulata dalla ricorrente in relazione alla mancata conclusione del procedimento ed al mancato rilascio dell’autorizzazione, si rileva che la stessa non possa essere accolta.

Infatti, la ricorrente non fornisce la prova – che grava sulla stessa ex artt. 64 CPA e 2697 c.c. – dei danni asseritamente subiti, limitandosi ad indicare genericamente immobilizzazione di capitali e spese sostenute per l’attivazione della procedura, senza dimostrare alcun nesso di causa tra il ritardo ed il danno invocato. Anche l’indicazione della somma di euro 23.000,00 non trova giustificazione alcuna nella documentazione allegata al ricorso.

La domanda di risarcimento danni, pertanto, deve essere respinta.

Conclusivamente, con riferimento alla mancata convocazione della Conferenza dei Servizio, il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e nei limiti appena espressi.

Devesi, pertanto, ordinare all’Amministrazione Regionale di provvedere alla convocazione della Conferenza dei Servizi in relazione alla domanda per il rilascio del provvedimento di autorizzazione unica presentata dalla ricorrente in ordine alla variante in corso d’opera al progetto di impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

In caso di ulteriore inadempimento da parte dell’Amministrazione Regionale, la ricorrente potrà adire nuovamente questo Tribunale, al fine della nomina di un Commissario ad acta, che assuma i provvedimenti necessari in luogo della Regione.

Per quanto riguarda le spese, queste seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità dell’inerzia dell’intimata Regione Calabria, ordinando a quest’ultima di provvedere, nei modi e termini di cui in motivazione, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna la Regione Calabria al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.500, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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