Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-07-2011) 02-08-2011, n. 30559 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di G.M. in ordine al reato di cui all’art. 609 bis c.p., commi 1 e 2, a lui ascritto per avere costretto la madre, T.L., con violenza ed approfittando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della donna a subire un rapporto sessuale.

Secondo quanto riportato in punto di fatto nella sentenza la badante della T., E.D.F., da poco assunta, di notte aveva visto attraverso la porta socchiusa l’imputato disteso sulla madre mentre consumava un rapporto sessuale. Secondo la badante il G., mentre era disteso sulla madre, che si agitava e gli chiedeva di lasciarla, le aveva tappato la bocca, intimandole di stare zitta perchè voleva solo "stare bene con lei".

Subito dopo la badante aveva lasciato il lavoro ed aveva riferito i fatti a M.C., figlia di G.M., sorella dell’imputato. Quest’ultima riferiva inoltre che successivamente ai fatti mentre le lavava le parti intime la madre si era lamentata che le facevano male. La G. riferiva infine che l’imputato era solito maltrattare e molestare sessualmente le badanti della madre, che di volta in volta erano andate via, e tali dichiarazioni avevano trovato riscontro in quelle delle stesse badanti e di altri testi.

I giudici di merito, in sintesi, hanno ritenuto pienamente attendibile il narrato della E.D.F., ravvisando quali elementi di riscontro le dichiarazioni della predetta G. M. e la deposizione del teste dei C.C. S., che aveva affermato di avere notato sulle braccia della T. dei lividi.

Sono state ritenute, invece, non rilevanti le dichiarazioni della dottoressa B.G. che aveva visitato dopo circa dieci giorni l’anziana persona offesa, non riscontrando lesioni di sorta nella zona vaginale, nonchè quelle della ex amante del G., G.A., secondo la quale l’imputato era affetto da impotenza erigendi determinata dall’uso di medicine ed in particolare di betabloccanti, che assumeva a seguito di un infarto.

La Corte territoriale ha, però, escluso che vi fosse prova di altri episodi di violenza sessuale oltre quello descritto dalla E. e, per l’effetto, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato nella misura precisata in epigrafe.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza.

In sintesi, si denuncia carenza di motivazione in ordine alle ragioni per le quali sono state ritenute attendibili le dichiarazioni della teste oculare e le altre testimonianze ritenute prove di riscontro, che, si afferma, erano caratterizzate da costante incongruenza e contraddittorietà. Si denuncia carenza ed illogicità della motivazione con la quale sono stati svalutati elementi di prova indicati dalla difesa dell’imputato, quale quello afferente all’impotenza da cui era affetto il G. e le risultanze della visita ginecologica eseguita dalla dr.ssa B.G.. Su tale ultimo punto si censurano le argomentazioni della sentenza in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie e si denuncia, infine, la assoluta carenza di motivazione in ordine alla mancata ammissione della prova chiesta in appello.

Il ricorso, che è al limite dell’ammissibilità, non è fondato.

E’ stato già reiteratamente affermato da questa Corte, che anche a seguito delle modificazioni apportate all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. b), rimane esclusa la possibilità che la verifica della correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, sicchè il vizio di motivazione è ravvisabile solo nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste ovvero su risultanze probatorie incontestabilmente diverse da quelle reali (cfr. sez. 4, 10.10.2007 n. 35683, Servirei, RV 237652; sez. 1, 15.6.2007 n. 24667, Musimeci, RV 237207; sez. 5, 25.9.2007 n. 39048, Casavola ed altri, RV 238215).

Orbene, sotto l’apparente denuncia di vizi di motivazione, il ricorrente sostanzialmente si limita a riproporre le stesse censure già puntualmente esaminate dai giudici di merito e disattese con motivazione adeguata, immune da vizi logici.

La doglianza per carenza di motivazione in ordine alle incongruenze e contraddizioni che avrebbero caratterizzato le dichiarazioni dei testi di accusa è del tutto generica.

La valutazione della attendibilità della E. ha formato oggetto di adeguata motivazione mediante i rilievi afferenti alla carenza di qualsiasi intento calunnioso ed alla coerenza del comportamento della teste con il contenuto delle dichiarazioni.

Le ulteriori censure in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie sono esclusivamente di merito.

La doglianza relativa alla mancata ammissione della prova chiesta in appello è anche essa infondata.

La sentenza, infatti, risulta puntualmente motivata in ordine alla irrilevanza di detta prova.

Peraltro, risulta dal complesso della motivazione l’inesistenza della condizione costituita dalla impossibilità di decidere allo stato degli atti che è requisito indispensabile richiesto dall’art. 603 c.p.p. per poter disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 2326

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Amministrazione resistente ha indetto una procedura per l’affidamento dell’appalto dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati, nonché di quelli in forma differenziata.

Con il presente ricorso si lamenta la mancata esclusione della controinteressata, per aver omesso di indicare, nelle schede allegate all’offerta, gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti organici e indifferenziati, ciò che renderebbe l’offerta parziale (primo motivo), e quindi in aumento rispetto alla base d’asta (secondo motivo).

Il Comune e la società aggiudicataria si sono costituiti in giudizio, resistendo all’introdotta impugnativa.

Nel corso della discussione orale il difensore della controinteressata ha preannunciato l’intenzione di proporre ricorso incidentale.

Osserva, al riguardo, il Collegio che da detta richiesta e dal conseguente rinvio ad altra camera di consiglio per il congiunto esame dei due ricorsi può prescindersi, in quanto il ricorso principale è infondato nel merito.

L’art. 28 del capitolato speciale, debitamente sottoscritto per accettazione da tutti i concorrenti, non lascia, infatti, adito a dubbi in ordine al carico dei detti costi in capo all’appaltatore.

Parimenti, il punto 7 del disciplinare di gara evidenziava a sua volta che l’offerta economica, compilata utilizzando un modello predisposto dalla stessa stazione appaltante, doveva contenere "l’indicazione del ribasso in percentuale unica" e, pertanto, comprensiva di tutte le prestazioni richieste dal c.s.a.

Alla luce di quanto precede è di tutta evidenza che le omissioni della controinteressata potrebbero eventualmente rilevare ad altri fini, ad esempio nell’ambito di una valutazione di congruità dell’offerta, con riferimento al dettaglio della sua composizione, ma non certo ai fini dell’esclusione, come invece sostenuto dalla ricorrente.

In contrario non rileva il contraddittorio comportamento tenuto dalla stazione appaltante, la quale, a seguito di richieste di chiarimenti, per il tramite del responsabile del procedimento, ha affermato che "gli smaltimenti relativi all’indifferenziata sono da intendersi anticipati dall’appaltatore e conguagliati a consuntivo sulla base dell’effettivo costo di smaltimento".

A prescindere dal fatto che la stessa stazione appaltante nel prosieguo del procedimento ha rettificato tale affermazione, confermando che i detti costi "sono a carico dell’impresa", una semplice nota di chiarimenti non avrebbe in ogni caso potuto modificare la lex specialis, che sul punto non presentava alcun margine di interpretazione o necessità di integrazione, come riconosciuto dalla stessa ricorrente (v. pag. 7 del ricorso).

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in relazione alla condotta della stazione appaltante.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 26-10-2011, n. 5732 U. S. L.

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 53/2010 il TAR Campania – Napoli, Sez. prima, depositata l’11 gennaio 2010 (e non notificata), pronunciandosi sul ricorso R.G. 2480/2006 proposto dallo Studio Clinico e Radiologico M., con sede a Napoli, lo ha dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse (in quanto la impugnata delibera ASL Na 1 del 13 gennaio 2006 n. 35, con gli atti connessi era stata, nelle more del giudizio, riformata in parte qua dalla delibera 12 giugno 2009 n. 278, adottata dal Commissario straordinario della neo costituita A.S.L. Napoli 1 centro), in parte inammissibile con riguardo alle censure dedotte (con secondo atto di motivi aggiunti) avverso alcuni profili della stessa delibera n. 278/2009 ed infine lo aveva respinto per carenza del requisito della colpa della P.A. con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni derivati dalla citata delibera A.S.L. n. 35/2006, nonché dalla precedente nota A.S.L. n. 950/2005, che non avevano consentito al ricorrente di effettuare dal 2005 al 2009 prestazioni di kinesiterapia FKT.

1.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello (notificato alla nuova A.S.L.- Napoli 1 centro, succeduta nel frattempo alla cessata A.S.L. NA1) lo studio clinico sopradetto, chiedendone la riforma limitatamente alla statuizione negativa sulla domanda di risarcimento del danno derivante non solo dall’illegittima preclusione ad erogare le prestazioni di FKT e di terapia fisica dal 2005 al 2009, ma anche dal mancato pagamento di prestazioni erogate dal 2002 al 2005 e dal recupero per prestazioni eccedenti la capacità operativa massima, C.O.M. erogate dalla struttura dal 1998 al 2002.

1.2. A sostegno del diritto al risarcimento del danno l’appellante deduce (in due articolati motivi) l’erroneità della sentenza di primo grado per eccesso di potere, violazione delle delibere G.R. Campania n. 377/1998 e nn. 1270 e 1272 del 2003, nonché violazione dell’art.2043 c.c., dell’art.97 Costituzione e del principio di lealtà ed imparzialità; poi (con il terzo ed ultimo motivo) quantifica – tra l’altro – l’importo del danno risarcibile per la mancata autorizzazione ad erogare prestazioni FKT dal 2005 al 2009 in euro 198.153,00 per mancato guadagno ed in euro 392.030,00 per costi di strutture inutilizzate.

Con successiva memoria del giugno 2011 l’appellante ha insistito per l’accoglimento dell’appello.

L’A.S.L. NA1 centro non si è costituita in giudizio.

Alla Pubblica Udienza del 15 luglio 2011, udito il difensore dell’appellante come da verbale, la causa è passata in decisione.

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto giova fare alcune precisazioni preliminari, ritenute utili per una migliore comprensione della materia del contendere.

Sotto il profilo sostanziale la vicenda trae origine dalla nota n.950/2005 con cui l’A.S.L.Napoli 1 comunicava alla struttura riabilitativa appellante che avrebbe potuto erogare soltanto prestazioni di terapia fisica, escudendo, – quindi – quelle di FKT; in conseguenza la stessa ASL con delibera n. 1342/2006 disponeva, quanto all’attività pregressa, che non potevano essere remunerate quelle effettuate dal 2002 al 2005 e poi comunicava che per il periodo 19982002 andavano recuperati gli importi corrisposti (pari ad euro 463.770,02).

2.1. Sotto il profilo processuale, invece, giova far presente che la nota n. 950 del 2005 e la delibera n. 1342/2006 (in parte qua) sono state annullate dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6337/2008 e che con la sentenza appellata n. 53/2010 il T.A.R. Campania, Napoli, sezione I, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il nuovo ricorso (RG. 2480/2006) proposto dal Centro M. avverso la delibera 13 gennaio 2006 n. 35, A.S.L. NA1 che non aveva inserito la suddetta struttura nell’elenco dei soggetti abilitati all’erogazione delle prestazioni di FKT.

La sentenza di primo grado, inoltre, dichiarava inammissibile per carenza di interesse il secondo atto di motivi aggiunti proposto avverso la delibera 12 giugno 2009 n.278, con la quale l’A.S.L. NA1 (in dichiarata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n.6337/2008 favorevole allo studio clinico) riconosceva al medesimo il "diritto ad erogare prestazioni di FKT" e pertanto gli attribuiva (nell’elenco allegato alla citata delibera n. 35/2006) una C.O.M. di 130.272 prestazioni di tipo "A" all’anno nel rispetto del tetto di spesa; infatti il T.A.R. Campania (a differenza del ricorrente) riteneva che correttamente la delibera n. 278/2009 non aveva riconosciuto alcun ristoro per le prestazioni di FKT (fatturate per euro 858.974,00) per il periodo 2002 – 2005 (secondo il TAR "in realtà mai erogate"); infine respingeva la domanda di risarcimento (per un importo di euro 198.153,00 per mancato utile più un importo di euro 392.030,00 per spese di strutture e costi generali), ritenendo non sussistente l’elemento soggettivo della colpa nei confronti della Az. USL NA 1, stante l’incertezza degli orientamenti giurisprudenziali.

2.2. Ad avviso dell’appellante, invece, sarebbe errata la statuizione TAR, che ha respinto la domanda di risarcimento assumendo la non configurabilità della colpa a carico dell’ASL NA 1 in ragione delle incertezze connesse all’adozione delle procedure di accreditamento provvisorio per le strutture eroganti prestazioni di riabilitazione e fisioterapia.

2.3. L’appello è fondato nei sensi e limiti di seguito illustrati.

In primo luogo va preso atto che, nelle more del giudizio di primo grado, a seguito della riorganizzazione degli ambiti territoriali del SSR Campania avvenuta nel marzo 2009, alla ASL Napoli 1 è succeduta la ASL Napoli 1 Centro, soggetto al quale l’appello è stato ritualmente notificato il 10 febbraio 2011 presso il difensore costituito in primo grado; peraltro, come si rileva dall’epigrafe, l’Azienda Sanitaria non si è costituita.

Nel merito l’appellante ribadisce l’interesse all’accoglimento della domanda di risarcimento del danno (proposta in primo grado con il secondo atto dei motivi aggiunti), quantificato in complessivi euro 590.183,04.

In effetti la motivazione della sentenza TAR circa la non sussistenza in capo alla struttura sanitaria del requisito soggettivo della colpa non appare condivisibile.

Il giudice di primo grado si riporta "ad orientamento giurisprudenziali non univoci" in materia di "non riconoscibilità in regime di provvisorio accreditamento di prestazioni di FKT in favore di chi fosse stato convenzionato per la branca di radiologia e terapia fisica":invece,all’epoca dell’adozione della delibera ASL NA 1 n. 35 nel gennaio 2005, ad avviso del collegio la Regione Campania aveva già superato le precedenti incertezze e con delibera G.R. n. 3133/2003 aveva ammesso l’estensione dell’accreditamento provvisorio anche alle prestazioni che, pur se originariamente non previste, ormai rientravano nella nuova disciplina unitaria "terapia fisica, respiratoria, riabilitazione e procedure correlate", come indicata nel nomenclatore tariffario adottato con delibera G.R. n. 377/1998.

Pertanto la ASL NA1, quando ha riconosciuto nella delibera n. 34/2005 all’odierna appellante solo l’ambito della terapia fisica e non l’ha inserita nella delibera n. 35/2005, non ha applicato, senza adeguate giustificazioni, i criteri di valutazione già fatti propri (a seguito di un lungo confronto anche con le associazioni di categoria delle strutture di terapia fisica private) dalla stessa Giunta Reg. Campania.

2.4. Inoltre resta punto irrisolto dalla sentenza TAR il mancato adempimento da parte della ASL NA 1 dell’ordinanza istruttoria (anche reiterata) con cui il TAR aveva chiesto elementi conoscitivi circa le ragioni per cui altre tre strutture erano state inserite nell’elenco della delibera n.35/2006 (e cioè dei soggetti che potevano erogare anche FKT), pur trovandosi in situazioni descritte dal ricorrente come analoghe a quelle nei suoi confronti ritenute ostative.

Sul punto, invero, la motivazione non è pertinente: infatti tale inadempimento è rilevante in danno della struttura appellante, non perché avrebbe illegittimamente attribuito ad altri operatori una "implementazione" di C.O.M. non spettante, ma perché suffraga, quantomeno, una scarsa attenzione nel valutare posizioni sovrapponibili con la conseguente adozioni di determinazioni conclusive disomogenee.

2.5. Né tanto meno, alla luce delle vicende amministrative e giurisdizionali compiutesi, appare plausibile che nel 2008 (come rappresenta l’ASL – NA1 – Serv. Centrale Medicina territoriale in nota 7 marzo 2008) il mancato inserimento della struttura appellante nell’elenco di cui alla delibera n. 35/2006, per prestazioni di tipo A, sia da ricondurre ad "un puro errore materiale" e che tale errore non sia stato corretto per la mancanza di un’istanza in merito.

Al riguardo, infatti, è sufficiente rinviare alla istanza di nuova autorizzazione (ampliata anche alla FKT e riabilitazione) presentata fin dall’aprile 2002, nonché (tra le altre) alla nota maggio 2000 ASL- NA1- Distretto San. 53 in cui viene chiesto il numero dei trattamenti di FKT effettuato nel corso del 1999 e nel primo quadrimestre del 2000.

Inoltre agli atti è esibita una certificazione di credito del Dipartimento distrettuale che, con nota 18 marzo 2003 n. 781, d° atto dell’avvenuto versamento alla appellante di euro 43.809,53 per il periodo luglioottobre 2002, branca FKT, a titolo di anticipazione di competenza.

Alla luce delle esposte considerazioni, pertanto, la sentenza di primo grado va riformata in parte qua con riguardo alla statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno.

Quindi va riconosciuto, nei limiti di seguito specificati, il diritto dell’appellante al risarcimento del danno patito a seguito dell’illegittima esclusione dall’elenco delle strutture autorizzate dalla delibera ASL n. 35/2005 ad erogare prestazioni FKT..

2.6. Peraltro con riguardo alla quantificazione, nell’atto di appello il danno viene calcolato in euro 198.153,00 per il mancato guadagno dal 2006 (vedi pagina 23) cui vengono aggiunti euro 392.030,00 per spese mantenimento della struttura utilizzata in misura ridotta, nonché il credito per il mancato pagamento delle prestazioni di tipo A dal 2003 al 2005 per complessivi euro 858.974,00 per fatture già emesse al dicembre 2005 e non liquidate ed, infine, l’importo di euro 463.770,02 per il recupero delle prestazioni FKT eccedenti la quantità consentita per il periodo 19982002, già disposto con delibera ASL NA1 n. 1342/2007, poi annullata in parte qua dalla sentenza Consiglio di Stato, Sez. Quinta n. 6337/2008.

Il Collegio, però, non ritiene condivisibile la quantificazione del danno prospettata dall’appellante.

In primo luogo il disposto recupero delle prestazioni oltre limite C.O.M. dal 1998 al 2002 non configura un danno da lesione di interesse alla legittimità della azione amministrativa, ma va ricollegato ai rapporti debitocredito (connessi alle prestazioni svolte in regime di accreditamento del centro presso il SS R. Campania) ed al saldo tra dare ed avere, quantificato dall’ASL NA1 in euro 463.770,02 con delibera (seguita da nota n. 340/2009) impugnata innanzi al TAR Campania con autonomo ricorso RG. 1046/2008.

Pertanto la vicenda relativa alla pretesa restituzione delle somme recuperate attiene ai correnti rapporti convenzionali tra ASLNA1 e la struttura accreditata ed esula dall’ambito del pregiudizio derivato direttamente all’appellante dalla delibera ASL n. 35/2006.

2.7. Considerazione di analogo contenuto va fatta per l’importo di euro 858.974,00 corrispondente alle fatture per prestazioni di tipo A emesse dal 2003 al 2005 dalla appellante e non liquidate dall’ASLNA1.

2.8. Quanto, infine, alla mancata erogazione di prestazioni FKT dal gennaio 2006 l’appellante richiama le risultanze di apposita perizia, depositata in giudizio in primo grado, che suddivide il preteso pregiudizio economico patito nelle voci: mancato guadagno e costi relativi a fattori produttivi inutilizzati.

Di poi l’appellante ha preso come riferimento il fatturato del 2005 pari ad euro 566.404,00 (corrispondente a 71.718 prestazioni) e ha computato per il 2006 un ipotetico mancato fatturato di euro 651.365,00, per il 2007 di euro 749.069,00, per il 2008 di euro 861.430,00 e per il 2009 di euro 990.644,00; in tal modo ha quantificato il conseguente mancato guadagno complessivo in euro 198.153,00 (cioè circa il 9% del fatturato) per il periodo 20062009.

Ad avviso del Collegio, però, il quantum del lucro cessante non è provato dall’appellante.

Infatti dalle tabelle della ASLNA1 relative al "Riepilogo Budget Prestazioni dei Centri (contabilizzato per i mesi gennaio febbraio 2006 (e cioè prima del blocco delle prestazioni FKT) emerge che per l’appellante erano contabilizzate per medicina fisica e riabilitazione 197 prestazioni a gennaio e 381 a febbraio; non risultano, invece, i dati relativi alle prestazioni FKT erogate nel 2005 ed al rispetto del tetto di spesa imposto complessivamente alla struttura; vincolo espressamente ribadito anche nella delibera ASL 278/2009.

Pertanto il Collegio, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del C.p.a. stabilisce di seguito i criteri in base ai quali l’ASL – NA1 Centro dovrà calcolare l’importo di una somma di denaro di cui proporrà all’appellante il versamento a titolo di risarcimento del mancato guadagno.

A tal fine, considerato che la perizia indica un valore medio di erogazione della prestazione FKT in euro 7,9 e calcola all’8 per cento circa il margine di guadagno, il collegio stabilisce che il calcolo del mancato guadagno va fatto con riferimento al numero delle prestazioni FKT erogate dall’appellante nel 2005 al valore di euro 7,9 ciascuna e con il margine medio dell’8% indicato nell’atto di appello.

Non appare, invece, suffragato da alcun riscontro probatorio il tasso di crescita del fatturato pari al 15% annuo ipotizzato dall’appellante.

2.9. Quanto, invece, alle spese riconducibili ai "costi relativi a fattori produttivi inutilizzati" e quantificate nell’appello in euro 392.030,00 complessivi, il Collegio ritiene la circostanza non provata.

Infatti, a prescindere dal fatto che manca del tutto la documentazione contabile corrispondente (non potendo tale carenza essere surrogata dalla perizia allegata agli atti di causa) è presumibile che l’appellante abbia, comunque, utilizzato – anche se non a primo regime – attrezzature e personale nello svolgimento delle prestazioni di terapia fisica consentite.

Pertanto in via equitativa il danno per i costi suddetti può essere riconosciuto nel limite del 5% dell’importo indicato complessivamente in euro 392.030,00 (dal 2006 al giugno 2009 data della delibera ASLNA1 n. 278/2009).

3. Concludendo, quindi, in parziale riforma della sentenza TAR la domanda di risarcimento del danno va accolta in parte, nei sensi e limiti sopraindicati e per l’effetto l’Az. USLNA1 Centro è tenuta a versare all’appellante, previa accettazione della corrispondente proposta (ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a.), la somma che risulterà dovuta a titolo di risarcimento per lucro cessante, applicando i criteri sopraindicati, mentre per i costi dei fattori produttivi utilizzati l’ASLNA1 Centro dovrà versare all’appellante la somma corrispondente al 5% dell’importo di euro 392.030,00; la domanda va invece respinta con riguardo all’importo di euro 858.974,00 corrispondente al mancato pagamento delle fatture già emesse e non liquidate per prestazioni di tipo A dal 1° gennaio 2003 al dicembre 2005, nonché al recupero per sfondamento del tetto di C.O.M. per prestazioni FKT per il periodo 19982002 (già disposto con la delibera ASL n. 1342/2007 annullata con sentenza del Consiglio di Stato n. 6337/2008 citata).

Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e pertanto vengono poste a carico della Az.Usl NA1 Centro per la somma di euro 4000,00, oltre gli accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio, mentre per la restante parte vengono compensate tra le parti in ragione della disorganicità del quadro normativo di riferimento.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione, per la restante parte lo respinge.

Pone le spese di lite a carico della ASL Na1 per l’importo di euro 4000,00, oltre gli accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio, per la restante parte le compensa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 14-11-2011, n. 1684 Atti amministrativi confermativi o non

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Svolgimento del processo

Il condominio ricorrente ha impugnato l’ordinanza 26 novembre 2002 n. 47/2002 del Commissario del Governo al Traffico Acque nella laguna di Venezia nella parte ove ha incluso fra gli approdi pubblici per l’ormeggio, l’imbarco e lo sbarco delle persone ed il carico e lo scarico delle merci nel sestiere di Castello l’approdo n. 10, ubicato in Rio di San Zulian e destinato alla società V. spa (ora Veritas spa) fino alle ore 11, e dopo ai gondolieri.

Con motivi aggiunti notificati il 12.5.2011 il ricorrente ha impugnato anche l’ordinanza 21.12.2007 n. 739, ritualmente pubblicata, con cui il Comune di Venezia ha regolamentato ex novo le modalità di utilizzo degli approdi pubblici del centro storico sostituendo la pregressa ordinanza commissariale e confermando comunque, per l’approdo di cui è causa, la precedente destinazione.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Venezia e la società V. eccependo, preliminarmente, l’improcedibilità del proposto gravame per difetto di interesse (la materia di cui all’atto commissariale originariamente impugnato era stata, infatti, ridisciplinata dal Comune con proprio provvedimento n. 739/07, tardivamente impugnato dal ricorrente) e, comunque, rilevandone, nel merito, l’infondatezza.

La causa è passata in decisione all’udienza del 4 novembre 2011.

Motivi della decisione

L’impugnazione principale avverso il provvedimento commissariale n. 47/2002 è divenuta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in quanto il predetto atto ha cessato di avere efficacia a decorrere dal 21 dicembre 2007, data di adozione dell’ordinanza comunale n. 739/2007 che, sostituendolo espressamente, ha ridisciplinato compiutamente le modalità di utilizzo degli approdi pubblici del centro storico di Venezia, ivi compreso l’approdo in contestazione: sicchè nessuna utilità potrebbe derivare al ricorrente dall’eventuale annullamento dell’ordinanza impugnata.

L’impugnazione dell’ordinanza comunale n. 739/2007, effettuata con i motivi aggiunti notificati il 12.5.2011, è, invece, palesemente tardiva.

Come, invero, emerge inequivocabilmente dalla documentazione prodotta in giudizio il 21.9.2011 dall’Amministrazione comunale, l’ordinanza in questione risulta pubblicata all’Albo pretorio dal 31.12.2007 al 15.1.2008: orbene, ai sensi dell’art. 41, II comma del DLgs n. 104/2010 – che, peraltro, nulla ha innovato rispetto alla precedente disciplina – "qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza,…entro il termine previsto dalla legge, decorrente…, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione…".

Né la determinazione di cui si controverte può essere ritenuta meramente confermativa della precedente ordinanza commissariale: a prescindere, invero, che in tal caso sarebbero comunque inammissibili le nuove censure proposte con i motivi aggiunti, il provvedimento n. 739/2007 ha riconsiderato le modalità dell’utilizzo degli approdi pubblici tenendo conto de "le istanze, le richieste, le segnalazioni e le informazioni raccolte nell’ambito del traffico acqueo durante il quotidiano rapporto con la Polizia municipale, gli utenti, gli utilizzatori e i fruitori, sia pubblici che privati, che sono pervenute alla scrivente….dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti richiamati (ossia le precedenti ordinanze commissariali: n.d.r.)". Ed è proprio da qui che è sorta "l’esigenza di aggiornare gli elenchi relativi agli approdi…per una migliore e più razionale utilizzazione delle vie d’acqua, integrando, modificando o cancellando la destinazione d’uso di parte degli approdi pubblici" (cfr. il "VISTE’ e "CONSIDERATA" in premessa al provvedimento).

Si tratta, com’è pacificamente evidente, di un provvedimento che disciplina ex novo la materia: è noto che un atto amministrativo non può considerarsi meramente confermativo quando la sua formulazione è preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché l’esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure attraverso la rivalutazione degli interessi in gioco ed un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, dà vita ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione. Ricorre, invece, l’atto meramente confermativo (c.d. conferma impropria) quando l’Amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione. Così configurato, l’atto meramente confermativo non costituisce un’autonoma determinazione dell’Amministrazione, sia pure identica nel contenuto alla precedente, ma solo la manifestazione della decisione della PA. di non ritornare nelle scelte effettuate. E l’atto meramente confermativo non è impugnabile perché non integra un’autonoma determinazione dell’Amministrazione, sia pure identica nel contenuto alla precedente (cfr. CdS, VI, 10.3.2011 n. 1530).

Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso è in parte improcedibile per difetto di interesse (l’impugnativa principale) e in parte irricevibile per tardività (i motivi aggiunti).

Le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e in parte irricevibile.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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