Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-05-2012, n. 6730 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

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Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione ad una richiesta di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2001 da parte della contribuente, di professione medico, per difetto del presupposto impositivo.

La Commissione adita accoglieva il ricorso e la decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi. La contribuente non si è costituita.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

Con i due motivi di ricorso l’amministrazione lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, il mancato accoglimento dell’eccezione relativa all’effetto estintivo della domanda di condono presentata dalla contribuente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, sull’erroneo presupposto della non rilevabilità d’ufficio dell’eccezione medesima e, quindi, della improponibilità della stessa in sede di appello.

Il ricorso è fondato sulla base del principio affermato da questa Corte, secondo cui "In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, l’esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d’imposta (nella specie, IRAP), con la conseguenza che l’intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice prima di ogni altra" (Cass. nn. 25239 del 2007). Ed inoltre:

In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire transattivamente la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria" (Cass. nn. 3682 e 6504 del 2007; 17142 del 2008).

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Ricorrendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente. Il consolidamento dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-09-2011) 18-11-2011, n. 42613

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 23 giugno 2010, emessa su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., il Tribunale monocratico di Brescia applicava a K.I., per il reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater, accertato in Brescia il 22 giugno 2010 e ritenuto in continuazione con quello già giudicato con sentenza 16 gennaio 2010 del Tribunale di Brescia, irrevocabile il 4 marzo 2010, la pena complessiva di mesi cinque e giorni 20 di reclusione.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato personalmente deducendo vizio in ordine alla ricorrenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p..

Motivi della decisione

1.- La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ancorchè per motivi diversi da quelli dedotti in ricorso che sono evidentemente inammissibili.

2.- In data 28 aprile 2011 è stata depositata la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nel procedimento C-61/11 PPU, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, proposta dalla Corte d’appello di Trento nell’ambito del procedimento a carico di H.E.D., imputato del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, in relazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante "norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Con la richiamata pronuncia la Corte Europea ha affermato l’incompatibilità del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, che puniva la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento dal territorio dello stato emesso dalla competente autorità, emesso nella specie dopo la scadenza dei termini previsti per il recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 2008/115/CE analoga a quella di cui al successivo comma 5 quater ascritta al ricorrente, con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili alla abolitio criminis, con la conseguente necessità di dichiarare nei giudizi di cognizione che il fatto non è previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione, per via di interpretazione estensiva, alla previsione dell’art. 673 c.p.p. (cfr. Sez. 1, sent.

28.4.2011, n. 22105; Sez. 1., sent. 29.4.2011, n. 20130).

3.- La nuova formulazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater, – introdotta con il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni con la L. 2 agosto 2011, n. 129 – ha modificato, con ciò confermando nella sostanza l’intervenuta abolitio criminis, la fattispecie incriminatrice per cui non può ritenersi realizzata una continuità normativa con la precedente disposizione, non solo per lo iato temporale ma, soprattutto, per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta. Basti evidenziare che in base alla nuova normativa l’intimazione di allontanamento può essere emanata solo l’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria e allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato (CIE).

Si tratta, all’evidenza, quindi di una nuova norma incriminatrice che può dispiegare i suoi effetti solo con riguardo ai fatti verificatisi in epoca successiva alla sua entrata in vigore.

4.- L’evidente inammissibilità del ricorso – trattandosi di gravame avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta dell’imputato resa con motivazione adeguata ai parametri richiesti per la specifica tipologia di pronuncia – non è incompatibile con la pronuncia di annullamento che deve conseguire alla abolizione del reato. Infatti resistono alla non consentita rilevabilità delle cause di non punibilità in presenza di ricorso inammissibile, le ipotesi di successione di leggi nel tempo di cui all’art. 2 c.p., ciò in quanto le definizioni di sentenza irrevocabile e di condanna, ricavabili dalla norma devono essere ricondotti alla nozione di giudicato formale, secondo una lettura combinata con quanto previsto dall’art. 673 c.p.p..

Ne consegue che fin tanto che la sentenza non è pervenuta alla definitività , non essendosi ancora realizzato il giudicato formale, spetta al giudice della cognizione prendere atto della avvenuta abolitio criminis ed annullare la condanna per il fatto divenuto privo di rilevanza penale. 5.- Per le ragioni sopra esposte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-10-2011) 07-12-2011, n. 45683

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Svolgimento del processo

Con decreto notificato il 27.8.2009 veniva disposto il giudizio con rito immediato dinanzi al tribunale di Orvieto nei confronti di D. D. per il reato di violenza sessuale aggravata ed altro.

I difensori dell’imputato chiedevano al GIP l’ammissione al rito abbreviato condizionato alla escussione della p.o. e di altro teste ma l’istanza veniva dichiarata inammissibile dallo stesso GIP con procedura de plano sul rilievo che appariva superflua l’integrazione probatoria richiesta.

All’udienza dinanzi al tribunale l’imputato chiedeva di essere ammesso al rito abbreviato "secco", richiesta respinta in quanto ritenuta inammissibile poichè di contenuto diverso da quella formulata al GIP. Il processo, previa ammissione delle prove veniva rinviato ad altra udienza in cui l’imputato eccepiva la nullità del provvedimento de plano emesso dal GIP e di quella di tutti gli atti successivi che il tribunale rigettava in quanto tardiva ed infondata nel merito.

Di conseguenza, con sentenza del 16 dicembre 2009, all’esito di giudizio immediato, il tribunale di Orvieto, condannava D.D. alla pena di giustizia per i reati di violenza sessuale in danno della minore A..

Avverso tale decisione proponeva appello l’imputato deducendo che il tribunale di Orvieto aveva respinto la richiesta di rito abbreviato riproposta in sede dibattimentale dopo che il gip aveva dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione al rito abbreviato condizionato presentata a seguito della citazione per il giudizio immediato.

Lamentava inoltre che il GIP, nel decidere in merito all’istanza in questione, l’aveva dichiarata inammissibile con provvedimento irritualmente emesso de plano e, cioè, senza avere fissato un’udienza al riguardo, così negando la fondatezza della richiesta delle integrazioni istruttorie, senza dare la possibilità alle parti interloquire e che successivamente, quando lo stesso imputato aveva chiesto in dibattimento l’ammissione al rito abbreviato, il tribunale senza affrontare correttamente tale pregresso aspetto processuale, aveva disatteso la richiesta ritenendo tardivamente sollevata l’eccezione di nullità dedotta con riguardo alla mancanza dell’udienza dinanzi al GIP ritenendo conseguentemente inammissibile la richiesta di rito abbreviato "secco".

La corte di appello di Perugia, con la sentenza in epigrafe, riformava la decisione di primo grado e, conseguentemente, dichiarava la nullità dell’ordinanza pronunciata dal gip presso il tribunale di Orvieto in data 15 settembre 2009 e gli atti conseguenti ivi compresa la sentenza emessa dal tribunale di Orvieto in data 16 dicembre 2009, ordinando la restituzione degli atti del procedimento al GIP presso il tribunale di Orvieto per quanto di sua competenza.

Avverso tale decisione ricorre in questa sede il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Perugia deducendo la violazione ed erronea applicazione dell’art. 458 del codice di procedura penale nonchè il travisamento dei fatti e l’omessa applicazione dell’art. 111 Cost..

Con il primo motivo si sostiene, in particolare, che, sulla base della giurisprudenza di legittimità, il gip investito della richiesta di rito abbreviato può senz’altro decidere l’inammissibilità della richiesta stessa indipendentemente dalle cause della inammissibilità non rilevando, in particolare, se si tratti di ragioni procedurali o valutative. Si fa rilevare, inoltre, come proprio la sentenza della Corte Costituzionale n. 169/2003, consentendo la riproposizione della richiesta di rito abbreviato condizionato, garantisce comunque il controllo sull’operato del gip. Si aggiunge inoltre che l’appellante non ha reiterato in termini la richiesta di rito condizionato ritenendola evidentemente egli stesso manifestamente infondata e che, pertanto, non poteva essere dichiarata la nullità in relazione ad una richiesta rinunciata. Si sottolinea infine la manifesta infondatezza della richiesta di rito condizionato. Con il secondo motivo si rileva come la procedura de plano risponda alle esigenze di speditezza e celerità del giudizio imposte dall’art. 111 Cost.. Il difensore di D.D. ha fatto pervenire in questa sede memoria con cui ribadisce la correttezza della decisione della corte di appello.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Correttamente il giudice di appello ha affrontato la questione concernente la mancata fissazione dell’udienza da parte del GIP investito della richiesta di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ritenendo che la decisione del tribunale abbia determinato una nullità di ordine generale ex art. 180 c.p.p..

All’uopo vanno considerate le argomentazioni utilizzate dalle Sezioni Unite nella sentenza del 28 aprile 2011 n. 30200, Rv 250348.

Nell’occasione le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui i termini di durata massima della custodia cautelare per la fase del giudizio abbreviato, anche nella ipotesi di rito non subordinato ad integrazione probatoria e disposto a seguito di richiesta di giudizio immediato, decorrono dall’ordinanza con cui si dispone il giudizio abbreviato e non dall’emissione del decreto di fissazione dell’udienza di cui all’art. 458 c.p.p., comma 2.

In quella decisione risultano tuttavia affermati alcuni principi dalla cui applicazione non si può prescindere per la soluzione della questione all’esame.

In motivazione la sentenza citata ha sottolineato, infatti, la non equiparabilità del decreto di fissazione dell’udienza con l’ordinanza ammissiva del rito abbreviato ed ha evidenziato come debba ritenersi del tutto pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che per iniziare il giudizio abbreviato vi sia bisogno di un provvedimento ammissivo del rito emesso a conclusione di apposita udienza caratterizzata dall’oralità, nel corso della quale, in contraddicono delle parti, si valuteranno i requisiti formali di ammissibilità del rito e quelli sostanziali concernenti la fondatezza della richiesta di abbreviato cd. "condizionato".

Per quanto di interesse in questa sede si è aggiunto che prevedendo l’art. 458 c.p.p., comma 2 che "se la richiesta è ammissibile, il giudice fissa con decreto l’udienza", si debba necessariamente ritenere che il giudice, per emettere il decreto, è chiamato a valutare soltanto la esistenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta, ovvero la tempestività della stessa, la legittimazione del richiedente, e la riferibilità della richiesta all’intero processo a carico dell’imputato; non anche la "fondatezza" della istanza, ovvero la compatibilità della integrazione probatoria richiesta con il rito prescelto; valutazione che è, invece, demandata al giudice dell’udienza il quale, all’esito del contraddittorio, potrà accogliere o rigettare la richiesta dell’imputato.

Si rileva in particolare che, pur non chiarendo il legislatore cosa debba intendersi con l’espressione, "se è ammissibile", appare tuttavia del tutto ragionevole individuare il contenuto del giudizio di ammissibilità nella valutazione della presenza dei requisiti formali della istanza, da tenere ben distinto dal giudizio sulla fondatezza della istanza, ovvero sulla compatibilità della integrazione probatoria richiesta con la specialità del rito abbreviato.

Ed hanno concluso le Sezioni Unite che appare del tutto ragionevole ritenere che il giudizio sulla ammissibilità, caratterizzato dai limiti sopra indicati, possa essere affidato anche ad un giudice "incompatibile" che adotterà il decreto de plano, ovvero senza contraddittorio, mentre quello concernente la "fondatezza" della richiesta debba essere affidato al giudice competente a giudicare con il rito abbreviato, che pronuncerà la ordinanza ammissiva all’esito della udienza celebrata in contraddittorio tra le parti.

Soprattutto si afferma che il giudice chiamato a valutare la fondatezza della domanda di rito abbreviato proposta nell’ambito del giudizio immediato ed a celebrare poi il relativo procedimento speciale, non può essere, per ragioni di incompatibilità ex art. 34 c.p.p., comma 2, lo stesso che abbia decretato l’accoglimento della richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato.

Nè vale sostenere – come fa il PG ricorrente – che la richiesta di rito abbreviato condizionato doveva intendersi comunque rinunciata a seguito della richiesta di rito abbreviato "secco".

Premesso che rientra tra le facoltà dell’imputato quella di rinunciare o modificare i termini della richiesta del rito alternativo sino all’udienza in cui il GIP decide sull’ammissione al rito, non vi sono elementi per contraddire la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui: a) in mancanza di tale udienza nessuna preclusione al mutamento della richiesta poteva essere ritenuta operante; b) la richiesta di rito abbreviato "secco" era da ricondurre unicamente all’intento di non perdere il beneficio della riduzione di pena; c) solo all’esito della ordinanza di inammissibilità anche di quest’ultima richiesta si era reso indispensabile dedurre la nullità restando altrimenti preclusa la possibilità di riduzione della pena per la scelta del rito.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-07-2012, n. 12775 Retribuzione

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Svolgimento del processo
Con sentenza n. 15383 del 1999 il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da M.M. nei confronti della Xs.p.a., così confermando il decreto ingiuntivo emesso a favore della stessa X e, accogliendo la domanda riconvenzionale nei suoi confronti proposta dalla medesima società, condannava la M. al pagamento, in favore della X, della somma di L. 268.111.575 oltre interessi legali.
La M. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma.
La società si costituiva resistendo al gravame.
La vicenda aveva tratto le mosse dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in favore della X ed opposto dalla M., il cui giudizio era stato riunito per connessione oggettiva e soggettiva ad altra controversia promossa dalla stessa M. nei confronti della X, per la condanna della società al pagamento in suo favore della somma di L. 99.198.000.
In fatto la M. aveva svolto la sua attività in favore della X in forza dell’accordo del 23-3-1987 e poi in esecuzione del contratto di agenzia del 16-4-1987, quest’ultimo in qualità di accomandataria della Xs.a.s.. In data 26-11-1990 le parti avevano poi concordato di trasferire in capo alla M. in proprio e non più in qualità di socia accomandataria, tutti i rapporti contrattuali intercorrenti. Secondo gli assunti della stessa M.:
per l’attività di supervisione e di coordinamento degli addetti alle vendite, era stato pattuito nell’accordo del marzo 1987 un corrispettivo di L. 20.000.000 e, successivamente, in virtù del contratto di agenzia, un compenso pari a 25.000.000 mensili, di fatto erogato solo sino al mese di marzo 1988; il contratto di agenzia tra la X e la Xs.a.s. era simulato sia sotto il profilo soggettivo (avendo svolto l’attività indicata personalmente), sia sotto il profilo oggettivo, essendo la reale volontà delle parti quella di instaurare un rapporto di lavoro autonomo consistente nell’attività di acquisizione della rete di vendita, a fronte di un corrispettivo fittiziamente denominato "anticipo provvigionale".
Secondo, invece, la tesi della società appellata si trattava effettivamente di un anticipo provvigionale, donde la pretesa avanzata in sede monitoria e di cui al giudizio riunito, di vedersi restituita la differenza tra gli anticipi provvisionali erogati e le provvigioni effettivamente maturate.
La Corte d’Appello, con sentenza depositata il 20-2-2006, rigettava l’appello e compensava le spese.
In sintesi la Corte territoriale accertava la natura effettiva di anticipi provvigionali sia del versamento iniziale di L. 20.000.000 sia dei versamenti successivi mensili di L. 25.000.000 ed escludeva, in base alle risultanze istruttorie, la natura simulata del rapporto di agenzia, sia sotto il profilo della interposizione fittizia della Xs.a.s., sia sotto il profilo della simulazione oggettiva.
La Corte di merito, inoltre, rilevava che le valutazioni dei funzionari dell’ufficio ispettivo, comunque non vincolanti per la X, avevano l’obiettivo non di "ricostruire la volontà negoziale espressa dalla società all’atto della conclusione dei contratti con i collaboratori esterni" bensì "quello di effettuare una verifica – per fini economici, finanziari e di corretta contabilizzazione – della situazione degli anticipi concessi alla rete di vendita e della gestione delle spese".
Per la cassazione di tale sentenza la M. ha proposto ricorso con due motivi.
La Xs.p.a. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo.
Motivi della decisione
Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c..
Con il primo motivo del ricorso principale la M., denunciando violazione degli artt.115, 116 c.p.c. e degli artt. 2709 e 2214 c.c., richiamata la relazione dagli ispettori della società controllante Istituto Bancario X di Torino s.p.a. del 27-1-1988, deduce che in sostanza i giudici della sentenza gravata non avrebbero tenuto "nel benchè minimo conto del detto documento", in particolare trascurando che l’ispezione ancorchè effettuata dalla controllante era direttamente riferibile alla Xs.p.a., essendo recepita agli atti sia del Consiglio di Amministrazione sia del Collegio Sindacale (ordinante l’ispezione e destinatario delle relative conclusioni), anche nell’ambito dei controlli di legge ai quali è soggetta in quanto società di intermediazione mobiliare.
Conseguentemente, secondo la ricorrente, i giudici del merito avrebbero dovuto attribuire al detto documento valore di libro o scrittura obbligatoria ai sensi dell’art. 2124 c.c., con l’efficacia prevista dall’art. 2709 c.c., ponendo a base della decisione le risultanze del documento stesso (dotate di specifica valenza probatoria), anche in contrasto con le altre risultanze istruttorie.
Il motivo è infondato.
Sul punto correttamente la sentenza impugnata ha escluso che alla relazione degli ispettori della società controllante potesse attribuirsi valore di libro o scrittura obbligatoria ex art. 2709 c.c., rilevando, in particolare, che "gli accertamenti in questione, anche se sollecitati dal collegio sindacale della società appellata, vennero svolti da un soggetto diverso, del tutto estraneo" alla Xs.p.a. e "non legittimato ad esprimere alcuna volontà del soggetto ispezionato, tanto meno con efficacia vincolante nei confronti dei terzi".
Inoltre la Corte di merito, valutando attentamente tale documento, ha affermato che "dal tenore dell’incarico conferito e dallo stesso contenuto dell’elaborato ispettivo si evince che l’obiettivo dichiarato non era quello di ricostruire la volontà negoziale espressa dalla società all’atto della conclusione dei contratti con i collaboratori esterni, quanto piuttosto quello di effettuare una verifica – per fini economici, finanziari e di corretta contabilizzazione – della situazione degli anticipi concessi alla rete di vendita e della gestione delle spese", aggiungendo che "comunque le espresse valutazioni sono frutto di valutazioni proprie dei funzionari del servizio ispettivo" e " non possono essere considerate in alcun modo vincolanti per la società".
Sulla base di tali considerazioni la Corte territoriale ha, quindi, ricostruito l’effettiva volontà delle parti sulla scorta della documentazione in atti.
Tale decisione risulta legittima e resiste alle censure della ricorrente principale, che, peraltro, neppure denuncia un vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie, mentre, nella sostanza, sembra riproporre, inammissibilmente, davanti a questa Corte un riesame (del merito) del contenuto della citata relazione ispettiva.
Al riguardo, come è stato ripetutamente affermato, va qui ribadito che "in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità" (v. fra le altre Cass. 20-6- 2006 n. 14267).
Con il secondo motivo la ricorrente principale lamenta violazione dell’art. 2222 c.c. e segg. e dell’art. 1742 c.c. e segg., con riferimento alla qualificazione dell’incarico di coordinamento e supervisione e ai relativi corrispettivi.
In particolare la M. sostiene che, pur essendo stato stipulato un contratto di agenzia, l’istruttoria avrebbe dimostrato che il suo compito "non era affatto quello di promuovere la distribuzione dei prodotti finanziari di SPI ma quello di coordinare, sovrintendere, organizzare ed istruire il gruppo di promotori (tutti legati con autonomo rapporto di agenzia a SPI) operanti nella zona o nell’agenzia assegnata". Tale incarico manageriale, diverso ed autonomo, anche se collegato, rispetto a quello di agenzia, dovendo essere ricondotto allo schema contrattuale del contratto d’opera, comporta, secondo la ricorrente principale, la irripetibilità di quanto erogato a titolo di corrispettivo dell’attività svolta, con impossibilità di considerare gli importi relativi come anticipi provvigionali, dovendo in realtà gli stessi considerarsi, alla luce della citata relazione ispettiva, come "minimi garantiti" corrisposti ai managers.
Anche tale motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Premesso che, come è stato precisato da questa Corte, "il giudizio positivo o negativo sulla sussistenza della simulazione, traducendosi in un accertamento relativo ad una mera "quaestio voluntatis" non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, quando sia sorretto da motivazione adeguata e sia immune da vizi di logica e da errori di diritto" (Cass. 3-4-2001 n. 4865, Cass. 6-9-2002 n. 12980), osserva il Collegio che, sul punto, la sentenza impugnata ha affermato che quanto alla simulazione oggettiva l’assunto della M., oltre che essere contrario al contratto del 16-4-1987 (e a tutti restanti documenti nei quali "si fa espresso riferimento agli anticipi "provvigionali", quindi al rapporto di agenzia, e sinanco all’atto di recesso in data 3-9-1991, in cui la M. espressamente recede dal rapporto di "agenzia"), non ha trovato conferma all’esito dell’istruttoria, da cui da un lato nulla è emerso circa il preteso accordo simulatorio, dall’altro non è stata nemmeno confermata la tesi dell’appellante del mancato svolgimento dell’attività di vendita in proprio di prodotti finanziari".
In particolare, poi, sulla natura delle somme versate quali anticipi provvigionali, la Corte di merito, dopo aver all’uopo analizzato la scrittura originaria del 23-3-1987, ha rilevato che "tale qualificazione è poi espressamente rafforzata" nella previsione del versamento contestuale alla sottoscrizione del contratto di agenzia, nonchè nei versamenti successivi, "sempre espressamente qualificati dalla M. quali anticipi provvigionali" e in tal senso richiesti e fatturati. La Corte ha altresì aggiunto che la natura di tali corresponsioni è stata confermata anche dalla prova testimoniale, dalla quale è emerso che "la somma di venticinque milioni era stata pattuita quale anticipo sulle provvigioni" e che "la società ebbe a continuare a corrispondere detta somma, anche dopo la scadenza del periodo di sei mesi originariamente previsto, al fine di consentire la prosecuzione della attività della rete".
Tale accertamento di fatto risulta congruamente motivato e resiste alla censura della M. che in sostanza ripropone la propria lettura delle risultanze istruttorie, incentrata soltanto sulla relazione ispettiva sopra citata.
Il ricorso principale va pertanto respinto.
Parimenti, poi, non merita accoglimento il ricorso incidentale, con il quale la Xs.p.a. censura il capo relativo alle spese, lamentando che la Corte di merito, nonostante il rigetto dell’appello, ha compensato le spese con motivazione, in effetti soltanto "apparente" ("sussistono tuttavia giusti e concorrenti motivi per la compensazione integrale fra le parti delle spese del presente grado").
Come è stato più volte affermato da questa Corte e va qui ribadito, "il provvedimento di compensazione parziale e totale delle spese per giusti motivi, pur nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata, e fermo restando che la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero quando la motivazione sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale" (v. Cass. 2-12-2010, Cass. 31- 7-2009 n. 17868, Cass. 23-3-2009 n. 6970, Cass. S.U. 30-7-2008 n. 20598).
Orbene nella fattispecie la Corte di merito, seppure non ha specificato nella conclusione i giusti motivi dichiarati, nel complesso e articolato sviluppo della motivazione ha chiaramente evidenziato la difficoltà degli accertamenti in fatto eseguiti, in ordine alla dedotta simulazione e alla natura dei versamenti per anticipi provvigionali.
In tal senso va quindi respinto anche il ricorso incidentale.
Infine, in ragione della soccombenza reciproca, vanno compensate le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2012




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