Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-09-2012, n. 14952

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Svolgimento del processo
Con separati atti di citazione le Ditte xxx xxx, xxx, xxx s.n.c., xxxdi xxxxxx, xxx s.n.c. di xxx, in persona dei rispettivi titolari o legali rappresentanti, convennero innanzi al Giudice di Pace di xxx la società per azioni xxx (di seguito xxx s.p.a.) e il Comune, contestando la debenza, in relazione al rapporto di utenza del servizio idrico integrato per gli anni 2002 e 2003, degli importi relativi alla voce "diritto fisso fogne e depurazione". Chiesero che venisse dichiarato che essi non erano tenuti al pagamento dello stesso, previa, se del caso, disapplicazione, incidenter tantum, della Delib. Giunta 16 marzo 2002, n. 55.
I convenuti, costituitisi, contestarono le avverse pretese.
In corso di causa venne proposto regolamento preventivo di giurisdizione e la Corte di cassazione, con ordinanza n. 4900 del 2006, affermò la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Con sentenza n. 423 del 2007 il giudice adito respinse le domande, negando a xxx s.p.a. la titolarità passiva del rapporto e assumendo che la delibera comunale, in quanto atto costitutivo del diritto vantato dall’Ente – e specularmente della lesione lamentata dagli attori – non poteva essere disapplicata dal giudice ordinario.
Su gravame dei soccombenti, il Tribunale, in data 9 novembre 2009, in accoglimento dell’appello, ha dichiarato non dovuti gli importi corrispondenti alla voce diritto fisso fogne e depurazione, relativa al rapporto di utenza del servizio idrico integrato degli anni 2002 e 2003, con ogni conseguente pronuncia.
Così ha motivato il giudicante il suo convincimento.
La cognizione della lite rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, avendo la Corte di cassazione statuito che la debenza del cosiddetto diritto fisso fogne e depurazione atteneva al rapporto di utenza idrico integrato, inquadrabile nei rapporti individuali di utenza con soggetti privati che la L. n. 205 del 2002, art. 7, sottrae alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi. Dal principio enunciato dalle sezioni unite doveva desumersi che la invocata disapplicazione, in quanto antecedente incidentale dell’accertamento negativo di debito domandato, in via principale, dagli utenti, era astrattamente consentita, ai sensi della L. 20 marzo 1865, artt. 2, 3 e 4, All. E. Il Supremo Collegio aveva del resto chiarito che all’autorità giudiziaria ordinaria compete la tutela del diritto degli utenti a non essere sottoposti a imposizione se non nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.
Quanto al merito della pretesa creditoria dell’Ente, premessa un’ampia ricostruzione del quadro normativo di riferimento, ha ritenuto il giudicante che il diritto fisso fogne e depurazione, contestato dagli attori, non fosse dovuto perchè: a) quanto all’anno 2002 e ai primi sei mesi dell’anno 2003, doveva farsi applicazione del criterio previsto dalla Delib. CIPE n. 131 del 2002, delibera la quale stabiliva che il canone per i servizi di fognatura e depurazione era determinato, per gli utenti civili, esclusivamente in forza dei consumi di acqua;
b) analogo regime doveva poi ritenersi vigente anche per il periodo dal 20 giugno al 31 dicembre del 2003, atteso che la convenzione stipulata tra l’ATO (Autorità Territoriale Ottimale) xxxxxx e i gestori privati prevedeva l’iniziale applicazione delle tariffe dell’anno 2002, aggiornate con le eventuali modificazioni disposte dal CIPE e con gli aumenti previsti per l’attuazione del piano stralcio, senza, dunque la previsione di alcun diritto fisso per fogne e depurazioni.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Comune di xxx, formulando due motivi.
Gli intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva.
Motivi della decisione
1.1 Con il primo motivo l’impugnante denuncia violazione della L. n. 36 del 1994, artt. 13, 14 e 15; della L. n. 548 del 1995, art. 3, commi 42-47; del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 117; della Delib. CIPE 4 aprile 2001, n. 52 e Delib. CIPE 19 dicembre 2002, n. 131, nonchè dell’art. 92 cod. proc. civ..
Ricordato che l’importo fisso fognatura e depurazione viene calcolato sommando: a) un importo relativo alla ripartizione dei costi generali e amministrativi, stabilito in Euro 103,291; b) un importo commisurato al numero di addetti e c) un importo commisurato alla superficie scoperta, calcolati, l’uno e l’altro, secondo determinati parametri, sostiene l’impugnante la conformità di siffatti criteri al disposto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 117, a tenor del quale gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione e, in particolare: 1) la corrispondenza tra costi e ricavi, al fine di garantire la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico- finanziario; 2) l’equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito; 3) l’entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
4) l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato. Sostiene quindi che il corrispettivo diritto fisso fogne e depurazione è stato fissato tenendo conto di una molteplicità di valori variabili, determinati nell’esercizio dei poteri di determinazione delle tariffe conferiti dalla legge, in linea con la Delib. CIPE n. 52 del 2001 e Delib. CIPE n. 131 del 2002.
Evidenzia altresì che il Comune di xxx, nonostante la correttezza e la legittimità dell’azione amministrativa, con Delib.
n. 133 del 2004, aveva già stabilito la riduzione di Euro 100,00 annui del contestato diritto, per le utenze artigianali, commerciali e industriali e che tale circostanza, ancorchè specificamente dedotta, era stata del tutto ignorata dal Tribunale.
1.2 Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta violazione della L. 20 marzo 1865, artt. 2, 3 e 4, all. E, della L. n. 36 del 1994, artt. 13, 14 e 15; della L. n. 548 del 1995, art. 3, commi 42-47; del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 117; della Delib. CIPE 4 aprile 2001, n. 52 e Delib. CIPE 19 dicembre 2002, n. 131; dell’art. 92 cod. proc. civ., nonchè vizi motivazionali.
Oggetto delle critiche è l’affermazione del giudice di merito secondo cui, essendo la delibera di Giunta un mero antecedente del diritto di credito vantato dal Comune e contestato dagli utenti, l’accertamento incidentale dell’illegittimità della stessa ben poteva avvenire incidenter tantum, con gli effetti consentiti dalla L. 20 marzo 1865, artt. 2, 3 e 4, All. E. Sostiene per contro l’esponente che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare sulla richiesta disapplicazione degli atti amministrativi indicati dalla controparte, quali la Delib. Consiglio comunale n. 66 del 2000 e la Delib. Giunta n. 55 del 2002 e Delib. Giunta n. 56 del 2003.
In ogni caso, contrariamente all’assunto del giudice di merito, la questione prospettata riguarderebbe esclusivamente, e in via principale, la legittimità di un atto amministrativo che si atteggerebbe come componente costitutiva del diritto fatto valere dall’ente, di talchè, rispetto ad esso, la posizione vantata dall’attore andrebbe qualificata come interesse legittimo. Del resto l’atto amministrativo de quo sarebbe espressione di una valutazione tecnica esercitata dalla P.A. in modo discrezionale e insindacabile, nell’ambito di una materia di sua competenza esclusiva. Aggiunge che il giudice di merito neppure avrebbe indicato i vizi dai quali sarebbe in tesi affetto l’atto ritenuto disapplicabile dal giudice ordinario. Nè gioverebbe, a questi fini, il richiamo all’ordinanza che ha deciso il regolamento preventivo di giurisdizione, perchè detta decisione si sarebbe limitata a definire la giurisdizione del Giudice ordinario, nulla statuendo in ordine al potere di disapplicazione.
Si duole anche il ricorrente della condanna al pagamento delle spese di lite, ambiguamente pronunciata in favore degli appellati, e comunque ingiusta e non motivata.
2 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro intrinseca connessione, sono infondate.
Mette conto evidenziare che le sezioni unite di questa Corte, adite con regolamento preventivo, nel dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, hanno affermato che la debenza del c.d. diritto fisso fogne e depurazione attiene al rapporto di utenza del servizio idrico integrato, inquadratile nei "rapporti individuali di utenza con soggetti privati", che la L. n. 205 del 2000, art. 7, sottrae alla giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi. Hanno all’uopo precisato che si tratta di rapporti la cui fonte regolatrice non è di natura amministrativa, ma di diritto privato negoziale, indipendentemente dalla natura (pubblica o privata) del soggetto del rapporto giuridico da tale regolamento scaturito, segnatamente evidenziando, sotto un diverso e concorrente profilo, la persistente validità dell’univoco orientamento secondo cui, in materia di servizio idrico unificato, a partire dal 3 ottobre 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 258 del 2000, è divenuta operativa l’innovazione introdotta dalla L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 28, nella parte in cui ha previsto che anche il canone in questione non è più tributo comunale, ma quota tariffaria, con conseguente esclusione della giurisdizione tributaria. Su tale specifico punto, peraltro, le sezioni unite, pur dando atto che nel frattempo, la L. n. 248 del 2005, di conversione del D.L. n. 203 del 2005, art. 3 bis, ha aggiunto, al comma 2, art. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, una disposizione che attribuisce alla giurisdizione tributaria – fra le altre – "le controversie relative alla debenza (…) del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue", hanno tuttavia ritenuto, in applicazione dell’art. 5 cod. proc. civ., la disciplina sopravvenuta inapplicabile alle controversie già instaurate davanti al giudice ordinario, con riferimento a canoni successivi al 3 ottobre 2003.
3 Trattasi di rilievi che hanno un ruolo cruciale nello scrutinio sulla fondatezza delle censure svolte nei motivi di ricorso, censure che sono, per certi aspetti inammissibili, per altri, infondate.
Anzitutto, le argomentazioni relative alla legittimità del contestato diritto fisso in ragione della necessità di garantire l’economicità della gestione, segnatamente raccomandata dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 117, è eccentrico rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato. Questo, come innanzi detto, ruota intorno alla necessità di ancorare il canone per i servizi di fognatura e depurazione al consumo effettivo di acqua, secondo le previsioni della Delib. CIPE n. 131 del 2002 e della convenzione stipulata tra l’ATO xxxxxx e i gestori privati.
Ora, premesso che la necessità che la tariffa del servizio idrico assicuri la copertura integrale dei costi di gestione era già prevista nell’art. 13 dell’abrogata L. 5 gennaio 1994, n. 36, spettava semmai al Comune far valere nelle sedi e con gli strumenti adeguati, l’inosservanza del principio posto da una norma primaria, da parte della delibera e della convenzione innanzi menzionate.
Sennonchè di tali atti l’Ente territoriale non ha mai contestato la legittimità, avendo anzi addotto, nel giudizio di merito di essersi pienamente uniformato ai criteri negli stessi enunciati.
4 Nè alcun rilievo può avere, sull’esito della controversia, la deduzione che, in corso di causa il Comune ha ridotto di Euro 100,00 annui il contestato diritto. E’ sufficiente al riguardo considerare che la circostanza non è stata affatto ignorata dal giudice di merito, il quale ha tuttavia escluso che essa avesse determinato la cessazione della materia del contendere (confr. pag. 6 della impugnata sentenza). Ed è significativo che nessun rilievo critico il ricorrente formula per contestare specificamente la rispondenza al vero di tale affermazione.
5 Passando quindi all’esame delle censure formulate nel secondo mezzo, del tutto criptiche e prive di autosufficienza sono quelle volte a far valere l’omessa pronuncia sulla richiesta disapplicazione di atti amministrativi diversi dalla delibera di Giunta presa in esame dal giudice a quo. E invero, a prescindere dal rilievo che neppure è chiaro l’interesse del ricorrente a far valere una siffatta lacuna, di tali atti amministrativi l’impugnante non indica nè il contenuto, nè l’allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, in palese violazione del disposto dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6.
6 Quanto poi alle contestazioni relative alla sussistenza dei presupposti per la disapplicazione dell’atto amministrativo, vanno richiamate, a confutazione delle critiche, le affermazioni delle sezioni unite, innanzi riportate, in ordine alla inquadrabilità del rapporto di utenza del servizio idrico integrato nell’ambito dei "rapporti individuali di utenza con soggetti privati", disciplinati dalle norme del contratto di somministrazione di cui all’art. 1559 cod. civ., e segg.. Ora, considerato che gli attori hanno chiesto un accertamento negativo di debito con riferimento a tale rapporto, non par dubbio che la legittimità della contestata delibera di Giunta andava esaminata incidenter tantum dal giudice del contratto, e cioè dal giudice ordinario, in quanto antecedente necessario e ineludibile della pronuncia sulla domanda proposta.
7 Infine non hanno consistenza le censure in ordine al governo delle spese di lite, posto che esso costituisce coerente e corretta applicazione del principio della soccombenza. E’ poi quasi superfluo evidenziare che la condanna alla loro rifusione in favore degli appellati è, all’evidenza, frutto di un mero errore materiale.
In definitiva il ricorso deve essere integralmente rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 10/09/2009, Sentenza C-76/08 P DIRITTO VENATORIO

DIRITTO VENATORIO – Caccia primaverile – Direttiva 79/409/CEE – Divieto – Deroga al regime di protezione – Requisito relativo alla mancanza di “altre soluzioni soddisfacenti” – Legittimo affidamento – Conservazione degli uccelli selvatici – Inadempimento di uno Stato (Malta). Avendo autorizzato l’apertura della caccia alla quaglia (Coturnix coturnix) e alla tortora (Streptopelia turtur) durante il periodo di migrazione primaverile degli anni 2004-2007, senza rispettare le condizioni stabilite dall’art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, come modificata, per gli anni 2004-2006, dal regolamento (CE) del Consiglio 14 aprile 2003, n. 807, e, per l’anno 2007, dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/105/CE, la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi impostile da detta direttiva. Pres. Timmermans – Rel. Bonichot – Recchia ed altro c. Repubblica di Malta. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 10/09/2009, Sentenza C-76/08 P

CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

10 settembre 2009

«Inadempimento di uno Stato – Ricevibilità – Conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva 79/409/CEE – Caccia primaverile – Divieto – Deroga al regime di protezione – Requisito relativo alla mancanza di “altre soluzioni soddisfacenti” – Legittimo affidamento»

Sentenza

1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, avendo autorizzato l’apertura della caccia alla quaglia (Coturnix coturnix) e alla tortora (Streptopelia turtur) durante il periodo di migrazione primaverile a partire dall’anno 2004, senza rispettare i criteri di cui all’art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1), come modificata, per gli anni 2004-2006, dal regolamento (CE) del Consiglio 14 aprile 2003, n. 807 (GU L 122, pag. 36) e, per l’anno 2007, dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/105/CE (GU L 363, pag. 368; in prosieguo, in entrambi i casi, la «direttiva»), la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi impostile da detta direttiva.

Contesto normativo

2 In conformità al suo art. 1, la direttiva mira a garantire la protezione, la gestione e la regolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato CE e a disciplinarne l’utilizzazione.

3 L’undicesimo ‘considerando’ della direttiva precisa che, a causa del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di utilizzazione, sempre che vengano stabiliti ed osservati determinati limiti, e che tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello soddisfacente.

4 L’art. 2 della direttiva prevede che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’art. 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

5 L’art. 5 della direttiva impone del pari agli Stati membri di instaurare un regime generale di protezione che comprenda, in particolare, il divieto di uccidere, di catturare o di disturbare gli uccelli di cui all’art. 1 della stessa e di distruggere i loro nidi. Tale obbligo si applica tuttavia fatti salvi gli artt. 7 e 9 della direttiva.

6 L’art. 7 della direttiva dispone:

«1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell’allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia a queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

2. Le specie dell’allegato II/1 possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

3. Le specie dell’allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.

4. Gli Stati membri si accertano che l’attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall’applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall’articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della [ri]produzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull’applicazione pratica della loro legislazione […] sulla caccia».

7 L’art. 9 della direttiva autorizza tuttavia talune deroghe alle seguenti condizioni:

«1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:

(…)

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le deroghe dovranno menzionare:

– le specie che formano oggetto delle medesime,

– i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata,

– le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte,

– l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi poss[o]no essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,

– i controlli che saranno effettuati.

3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente articolo.

4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicatele ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito».

8 L’allegato II, parte 2, della direttiva, che elenca le specie che possono essere cacciate in taluni Stati membri, menziona la quaglia (Coturnix coturnix) e la tortora (Streptopelia turtur) fra le specie che possono essere cacciate a Malta.

Procedimento precontenzioso

9 Ritenendo che, autorizzando la caccia alla quaglia e alla tortora durante la loro migrazione primaverile dell’anno 2004, la Repubblica di Malta non avesse rispettato gli obblighi impostile dalla direttiva, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all’art. 226 CE. Con lettera 4 luglio 2006, la Commissione ha invitato la Repubblica di Malta a presentare le sue osservazioni al riguardo e, con lettera di diffida supplementare 23 marzo 2007, ha ampliato l’oggetto della lite agli anni successivi, durante i quali, a suo avviso, la caccia era stata autorizzata alle stesse condizioni.

10 Con lettere 23 marzo e 23 aprile 2007, le autorità maltesi hanno sostenuto che erano stati rispettati i criteri di applicazione della deroga di cui all’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva. Esse hanno fatto valere in particolare che non vi erano «altre soluzioni soddisfacenti», ai sensi di detta disposizione, all’apertura della caccia alle specie considerate durante il periodo primaverile in quanto solo un numero assai limitato di esemplari di tali specie poteva essere cacciato durante il periodo di caccia autunnale nel territorio della Repubblica di Malta.

11 Le autorità maltesi hanno del pari rilevato che la Commissione non poteva validamente ampliare l’oggetto dell’inadempimento all’autorizzazione dell’apertura della caccia durante il periodo primaverile degli anni 2005, 2006 e 2007 senza avere preso conoscenza delle relazioni annuali relative all’applicazione dell’art. 9 della direttiva che dette autorità dovevano inviarle. Il 28 giugno 2007 esse hanno inviato alla Commissione informazioni supplementari sulla migrazione degli uccelli nell’area del Mediterraneo e a Malta in particolare.

12 Non essendo convinta da detti elementi di risposta, la Commissione, il 23 ottobre 2007, ha emesso un parere motivato che riformula le censure sollevate nelle sue due lettere di diffida e invita lo Stato membro considerato ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro un termine di due mesi a decorrere dal suo ricevimento.

13 Con lettera 31 dicembre 2007, le autorità maltesi hanno risposto a detto parere motivato dichiarando di mantenere ferma la loro posizione.

14 In tali circostanze la Commissione ha proposto il ricorso in esame.

Procedimento dinanzi alla Corte

15 Con ricorso registrato presso la cancelleria della Corte il 21 febbraio 2008, la Commissione ha chiesto al presidente della Corte, ai sensi dell’art. 243 CE, di ordinare alla Repubblica di Malta di non aprire la caccia alla quaglia e alla tortora durante la primavera dell’anno 2008.

16 Con ordinanza 24 aprile 2008, procedimento C-76/08 R, Commissione/Malta, il presidente della Corte ha ordinato alla Repubblica di Malta di astenersi dall’autorizzare, in forza dell’art. 9 della direttiva 79/409, la caccia alle due specie di cui trattasi durante la migrazione primaverile dell’anno 2008.

Sul ricorso

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

17 La Repubblica di Malta sostiene che il ricorso della Commissione è nel suo insieme irricevibile in quanto la Commissione chiede in realtà alla Corte di dichiarare in generale che l’apertura della caccia primaverile a partire dal 2004 è in contrasto con l’art. 9 della direttiva. Detto Stato membro sottolinea che la domanda della Commissione, che porta a imporre un divieto definitivo della caccia primaverile alle due specie di uccelli considerate nel suo territorio, priverebbe l’art. 9 della direttiva del suo effetto utile. Fa valere, a questo proposito, che la questione se i requisiti di applicazione di detto articolo siano rispettati dipende da una valutazione caso per caso e che la Commissione deve in particolare basarsi, per un anno determinato, sulla relazione annuale relativa all’applicazione di detto art. 9 che deve esserle trasmessa dallo Stato membro interessato in base al n. 3 di detto articolo.

18 La Repubblica di Malta afferma che il ricorso della Commissione deve, in ogni caso, essere considerato irricevibile in quanto esso mira a far dichiarare un inadempimento del diritto comunitario a causa dell’apertura della caccia primaverile per l’anno 2007, poiché essa non ha ancora inviato a tale istituzione la relazione relativa a detto anno. A fortiori, ciò varrebbe anche per gli anni successivi.

19 La Commissione controdeduce che il suo ricorso è ricevibile. Precisa che esso riguarda espressamente l’apertura della caccia primaverile per gli anni 2004-2007, ma che, per contro, lo stesso non riguarda l’anno 2008 poiché, a seguito dell’emissione della citata ordinanza Commissione/Malta, la Repubblica di Malta si è astenuta dall’autorizzare la caccia primaverile alle due specie di uccelli considerate per il detto anno.

20 La Commissione ammette che si può risolvere la questione se l’art. 9 della direttiva sia stato rispettato solo una volta che detto articolo sia stato attuato dallo Stato membro interessato. Per contro, la stessa ritiene che la ricevibilità del suo ricorso non è subordinata al previo esame delle relazioni annuali che devono esserle trasmesse dagli Stati membri in forza di detto art. 9, n. 3. Essa sottolinea che, tenuto conto del suo ruolo di custodia del Trattato, essa è l’unica competente a decidere dell’opportunità di avviare un procedimento per inadempimento.

Giudizio della Corte

21 Per quanto concerne la prima eccezione di irricevibilità invocata dalla Repubblica di Malta, relativa all’impossibilità per la Commissione di chiedere alla Corte di dichiarare un inadempimento generale e permanente dell’art. 9 della direttiva in quanto ne conseguirebbe una violazione dell’effetto utile di detto articolo, si deve constatare che tanto dal parere motivato quanto dalla motivazione del ricorso e del controricorso della Commissione risulta che quest’ultima chiede alla Corte non di vietare in generale alla Repubblica di Malta di autorizzare la pratica della caccia primaverile alla quaglia e alla tortora e quindi di vietare definitivamente l’applicazione della deroga di cui all’art. 9 della direttiva, ma di dichiarare che, avendo autorizzato una tale pratica ogni anno e alle stesse condizioni durante gli anni 2004-2007, detto Stato membro è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva.

22 Quanto alla seconda eccezione d’irricevibilità invocata dalla Repubblica di Malta, relativa al fatto che la Commissione non potrebbe chiedere alla Corte di dichiarare un inadempimento per l’apertura della caccia primaverile per gli anni 2007 e seguenti senza aver preso conoscenza delle relazioni annuali relative a detti anni, è sufficiente constatare che l’art. 9, n. 3, della direttiva non mira – e, del resto, non avrebbe potuto avere legittimamente uno scopo al riguardo – a subordinare la possibilità per la Commissione di esercitare un ricorso per inadempimento al fatto che lo Stato membro di cui trattasi fornisca la relazione annuale che esso prevede. Al contrario, l’art. 9, n. 4, della direttiva impone alla Commissione di vigilare costantemente affinché gli effetti dell’attuazione da parte degli Stati membri delle deroghe consentite all’art. 9, n. 1, della direttiva non siano incompatibili con quest’ultima, in base alle informazioni di cui la Commissione dispone e, «in particolare», delle relazioni annuali di cui al detto art. 9, n. 3.

23 Inoltre, se si subordinasse l’avvio di un procedimento di dichiarazione di inadempimento da parte della Commissione al previo invio di una relazione dello Stato membro considerato si recherebbe in ogni caso pregiudizio al ruolo di custode del Trattato svolto dalla Commissione, in forza del quale questa è l’unica competente a decidere dell’opportunità di iniziare tale procedimento e dei motivi per i quali lo stesso dev’essere intrapreso (v., in particolare, in tal senso, sentenza 10 aprile 2003, cause riunite C-20/01 e C-28/01, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3609, punto 30).

24 Si devono, di conseguenza, respingere le due eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Repubblica di Malta.

Nel merito

Argomenti delle parti

25 La Commissione deduce che la quaglia e la tortora sono specie che figurano all’allegato II della direttiva e che gli Stati membri devono quindi rispettare nei loro confronti gli obblighi enunciati all’art. 7, n. 4, di quest’ultima. Essa precisa che ciò implica, in particolare, che la pratica della caccia sia compatibile con l’art. 2 della direttiva e che la stessa non abbia luogo in un periodo in cui essa avrebbe conseguenze negative sulla conservazione della popolazione degli uccelli considerati e, in particolare, durante il periodo del loro ritorno verso il luogo di nidificazione.

26 La Commissione ritiene che l’apertura della caccia primaverile alla quaglia e alle tortore a Malta non rispetti tali condizioni. Da un lato, la caccia a queste due specie durante il loro ritorno verso il luogo di nidificazione sarebbe vietata dall’art. 7, n. 4, della direttiva e, dall’altro, non sarebbero soddisfatte le condizioni stabilite nell’art. 9 di detta direttiva per derogare a tale divieto.

27 La Commissione aggiunge che tocca allo Stato membro che intenda applicare l’art. 9, n. 1, della direttiva provare che sono rispettati i requisiti di applicazione di detta disposizione (v., in tal senso, sentenza 12 luglio 2007, causa C-507/04, Commissione/Austria, Racc. pag. I-5939, punto 198).

28 Dopo aver ricordato che l’art. 9, n. 1, della direttiva consente di derogare al divieto stabilito dall’art. 7 di quest’ultima di cacciare le specie migratrici durante il ritorno verso il luogo di nidificazione soltanto «se non vi sono altre soluzioni soddisfacenti», la Commissione sostiene che ciò non si verifica nel caso di specie.

29 La Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, un periodo di caccia aperto a titolo derogatorio non può coincidere, senza necessità alcuna, con i periodi in cui la direttiva mira a istituire una tutela particolare, e che tale necessità manca, in particolare, se l’unico scopo della misura fosse quello di prolungare i periodi di caccia alle specie di uccelli su territori già frequentati da queste ultime durante il periodo di caccia autorizzato (v., in tal senso, sentenza 15 dicembre 2005, causa C-344/03, Commissione/Finlandia, Racc. pag. I-11033, punto 33).

30 Inoltre, poiché gli uccelli cacciati sono presenti, anche se in minima quantità, in un periodo dell’anno durante il quale la caccia è autorizzata dalla direttiva, non è soddisfatta la condizione relativa alla mancanza di altre soluzioni soddisfacenti (v., in tal senso, citate sentenze Commissione/Finlandia, punti 35, 38 e 42, nonché Commissione/Austria, punti 203 e 204).

31 Secondo la Commissione le relazioni annuali inviate dalla Repubblica di Malta per gli anni 2004 e 2005 evidenziano che tanto la tortora quanto la quaglia erano effettivamente presenti a Malta durante il periodo di caccia autunnale dei detti anni. In base a tali informazioni essa ritiene che ciò valesse anche per quanto riguarda gli anni 2006 e 2007.

32 La Commissione precisa che è indifferente il fatto che, in autunno, gli uccelli sorvolano soltanto una parte del territorio maltese, vale a dire le Western Cliffs, in quanto tale parte del territorio è accessibile ai cacciatori. Aggiunge che, nella fattispecie, le regioni sorvolate sono vicine a quelle frequentate in primavera, che la caccia può essere praticata quando gli uccelli sono in volo migratorio e che le possibilità di caccia potrebbero, in autunno, essere migliorate mediante misure di gestione degli habitat.

33 La Commissione sostiene, peraltro, che lo stato di conservazione della tortora e della quaglia è sfavorevole e che l’apertura della caccia primaverile aggraverebbe tale situazione.

34 Tale istituzione sostiene del pari che la Repubblica di Malta non ha dimostrato che siano state senz’altro rispettate le altre condizioni di applicazione dell’art. 9, n. 1, della direttiva, menzionate al detto art. 9, n. 1, lett. a)-c), e, in particolare, il fatto che le specie considerate sono state cacciate soltanto in «piccole quantità». A proposito di quest’ultima condizione, essa sostiene che il numero di uccelli uccisi dev’essere accostato alla mortalità annuale totale.

35 La Commissione confuta l’argomento dedotto dalla Repubblica di Malta nel suo controricorso relativo al fatto che essa avrebbe misconosciuto il legittimo affidamento che avrebbe suscitato durante i negoziati di adesione di detto Stato membro per quanto riguarda la possibilità per quest’ultimo di autorizzare la caccia alla quaglia e alla tortora durante il periodo primaverile, in applicazione dell’art. 9 della direttiva. Essa sostiene che non ha preso alcun impegno in tal senso nei confronti di tale Stato membro.

36 La Repubblica di Malta fa valere che la direttiva non mira alla protezione assoluta delle specie e al divieto totale di qualsiasi utilizzazione o sfruttamento, ma persegue un obiettivo di conservazione delle popolazioni avicole ad un livello soddisfacente. Detto Stato membro si riferisce, in particolare, agli artt. 2, 7 e 9, n. 1, lett. c), della direttiva, alla Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979 e conclusa in nome della Comunità con decisione del Consiglio 3 dicembre 1981, 82/72/CEE (GU 1982, L 38, pag. 1), nonché alla Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, firmata a Bonn il 23 giugno 1979 e conclusa in nome della Comunità con decisione del Consiglio 24 giugno 1982, 82/461/CEE (GU L 210, pag. 10).

37 La Repubblica di Malta ritiene che l’apertura della caccia primaverile alla quaglia e alla tortora sul suo territorio soddisfi le condizioni stabilite dall’art. 9, n. 1, della direttiva.

38 Lo Stato membro di cui trattasi ricorda che nella sua sentenza 16 ottobre 2003, causa C-182/02, Ligue pour la protection des oiseaux e a. (Racc. pag. I-12105, punto 9), la Corte ha affermato che l’art. 9, n. 1, della direttiva autorizza la pratica della caccia durante i periodi nei quali questa in via di principio è vietata. Esso precisa che non vi sono nella fattispecie «altre soluzioni soddisfacenti» ai sensi di detta disposizione. In primo luogo, il periodo primaverile non può, per definizione, essere considerato nel senso che protrae il periodo autunnale. In secondo luogo, la mancanza di un’altra soluzione soddisfacente non si riferirebbe alla mancanza di qualsiasi soluzione sostitutiva, ma alla mancanza di soluzione accettabile e sufficientemente adeguata rispetto all’obiettivo perseguito, vale a dire, nella fattispecie, consentire la cattura e uno sfruttamento ragionevole degli uccelli in piccole quantità, pur mantenendo una tradizione ben consolidata.

39 Detto Stato membro sostiene che l’apertura, in autunno, della caccia alle due specie in questione non costituisce una soluzione soddisfacente tenuto conto del numero di uccelli di passaggio in questo periodo dell’anno e delle condizioni stesse del loro sorvolo delle isole considerate, che consentono di catturarne soltanto un numero trascurabile. Esso si riferisce, a questo proposito, a quanto ha affermato la Corte nella sentenza Commissione/Finlandia, cit. (punti 35 e 41).

40 La Repubblica di Malta aggiunge che questa situazione è diversa quindi da quella descritta nella citata sentenza Commissione/Austria, la quale verteva su condizioni climatiche, e fa valere che, tenuto conto della sua specifica situazione geografica, delle sue dimensioni, della sua forte densità di popolazione e delle caratteristiche fisiche delle sue campagne, le specie di uccelli migratori che possono essere cacciate sul suo territorio non si riproducono in via di principio su quest’ultimo. Questo Stato membro rileva che il suo territorio si situa a 300 chilometri almeno dal tragitto degli uccelli che migrano attraversando il Mediterraneo e che i flussi migratori delle quaglie e delle tortore variano a seconda del periodo dell’anno. Così, queste due specie non migrerebbero in generale passando al di sopra di Malta durante l’autunno e, qualora lo facessero, sorvolerebbero soltanto una parte del territorio, per un breve periodo che va dalla fine del mese di agosto a quella del mese di settembre, a volte senza posarvisi. Per contro, durante il periodo primaverile, la migrazione di queste due specie di uccelli sarebbe assai più rilevante e si ripartirebbe su tutte le isole maltesi.

41 La Repubblica di Malta aggiunge che oltre l’80% dei cacciatori maltesi caccia soltanto sul proprio terreno e che un divieto totale della caccia primaverile alle specie di uccelli considerate comporterebbe in pratica a vietare loro totalmente la caccia a queste due specie.

42 Questo Stato membro sostiene che il fatto di prevedere, come suggerisce la Commissione, più rifugi naturali non cambierebbe la situazione ed osserva che i rifugi già creati coprono il 4,5% delle aree terrestri delle isole, vale a dire 1 434,2 ettari.

43 La Repubblica di Malta considera del pari che lo stato di conservazione delle quaglie e delle tortore non è ad un livello sfavorevole. Fa valere che l’Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN) ha classificato queste specie, nel 2007, nella cosiddetta categoria di «preoccupazione minore». Afferma che l’apertura della caccia primaverile sul suo territorio non può avere alcuna incidenza sullo stato di conservazione in quanto solo piccolissimi quantitativi sono cacciati, il che la Commissione avrebbe contestato soltanto nella sua replica. Questo Stato membro aggiunge che non vi è una prova scientifica che dimostri che, in Europa, le prassi attuali di caccia avrebbero un’incidenza nefasta sulla popolazione avicola e che occorrerebbe imputare il declino eventuale di quest’ultima ad altre cause, quali l’aumento delle superfici agricole.

44 La Repubblica di Malta precisa che l’osservanza delle condizioni stabilite dall’art. 9 della direttiva dev’essere valutata a livello di ciascuno Stato membro.

45 Questo Stato membro sostiene che la Commissione ha misconosciuto il legittimo affidamento che essa aveva suscitato durante i negoziati di adesione per quanto concerne la sua possibilità di autorizzare la caccia alla quaglia e alla tortora durante il periodo primaverile in applicazione di detto art. 9.

Giudizio della Corte

46 Ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva, le specie elencate nell’allegato II di questa possono essere oggetto di atti di caccia nell’ambito della legislazione nazionale. Tuttavia, detto art. 7, n. 4, prevede in particolare che, quando si tratta di specie migratrici, gli Stati membri provvedono in particolare a che esse non vengano cacciate durante il ritorno al luogo di nidificazione.

47 Nella fattispecie, la quaglia e la tortora rientrano nell’ambito delle disposizioni dell’art. 7, nn. 1 e 4, della direttiva e, di conseguenza, queste due specie non devono essere cacciate durante il ritorno al luogo di nidificazione.

48 Tuttavia, nel rispetto delle condizioni enunciate dall’art. 9, n. 1, della direttiva, gli Stati membri possono derogare agli obblighi loro imposti dall’art. 7 di questa. Si tratta di un regime derogatorio che pertanto deve essere interpretato restrittivamente e per la cui attuazione tocca agli Stati membri provare che sono soddisfatte le condizioni della sua applicazione (v., in tal senso, sentenza 8 giugno 2006, causa C-60/05, WWF Italia e a., Racc. pag. I-5083, punto 34).

49 Fra le condizioni che devono essere soddisfatte perché gli Stati membri possano avvalersi di detto regime derogatorio, figura, all’art. 9, n. 1, della direttiva, la mancanza di altre soluzioni soddisfacenti.

50 A questo proposito, la Commissione ha costantemente affermato che tale condizione non è soddisfatta quando il periodo di caccia aperta a titolo derogatorio coincida senza necessità alcuna con i periodi durante i quali la direttiva intende stabilire una protezione particolare. Una tale necessità manca in particolare se l’unico scopo della misura che autorizza la caccia a titolo derogatorio fosse quello di prolungare i periodi di caccia a determinate specie di uccelli su territori già frequentati da queste ultime durante i periodi di caccia stabiliti conformemente all’art. 7 della direttiva (v. sentenze Ligue pour la protection des oiseaux e a., cit., punto 16, e 9 giugno 2005, causa C-135/04, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-5261, punto 19).

51 Dalla giurisprudenza risulta che tale necessità manca del pari quando le specie considerate sono effettivamente presenti in autunno sui territori per i quali è consentita la caccia primaverile anche se esse lo sono in quantità notevolmente minori che in primavera, in quanto tali quantità non sono trascurabili (v., in tal senso, sentenza Commissione/Finlandia, cit., punti 35 e 43).

52 Nella fattispecie, dal fascicolo e, in particolare, dalle relazioni annuali inviate dalla Repubblica di Malta alla Commissione in applicazione dell’art. 9, n. 3, della direttiva, risulta che la tortora e la quaglia sono presenti in talune aree del territorio di detto Stato membro durante il periodo di caccia autunnale.

53 Peraltro, anche se, come afferma detto Stato membro, le aree frequentate dalle due specie in esame durante il periodo di caccia autunnale sono più limitate di quelle frequentate dalle dette due specie durante la migrazione primaverile, esse sono poco lontane da queste ultime e, soprattutto, non risulta dal fascicolo che le aree frequentate dalle dette specie durante il periodo di caccia autunnale non siano più facilmente accessibili ai cacciatori in detto periodo.

54 Di conseguenza, le due specie di cui trattasi sono effettivamente presenti in autunno sui territori per i quali è autorizzata la caccia primaverile.

55 Tuttavia tale unica considerazione non è sufficiente a che sia considerato che vi sono «altre soluzioni soddisfacenti» ai sensi dell’art. 9, n. 1, della direttiva.

56 Infatti, il legislatore comunitario, utilizzando l’espressione «altre soluzioni soddisfacenti», non ha inteso escludere l’uso della deroga di cui all’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva qualora vi sia una qualsiasi possibilità di cacciare durante i periodi di apertura autorizzati in forza dell’art. 7 della direttiva, ma ha inteso consentire che si deroghi a tale disposizione, nella sola misura necessaria, qualora le possibilità di caccia offerte durante detti periodi, nella fattispecie in autunno, siano così limitate che viene meno l’equilibro perseguito dalla direttiva fra la protezione delle specie e talune attività di tempo libero.

57 Risulta, tuttavia, dal disposto dell’art. 9 della direttiva, che fa riferimento al controllo rigoroso di detta deroga e al carattere selettivo delle catture, come del resto dal principio generale di proporzionalità, che la deroga di cui uno Stato membro intende avvalersi dev’essere proporzionata alle necessità che la giustificano.

58 Ne consegue che la constatazione della mancanza di altre soluzioni soddisfacenti, vale a dire, come nella fattispecie, dell’insufficienza delle possibilità di caccia in autunno, lungi dal consentire senza limiti la possibilità di autorizzare la caccia in primavera, consente tale apertura solo nella stretta misura in cui è necessaria e qualora gli altri obiettivi perseguiti dalla direttiva non siano minacciati.

59 La Corte ha così affermato che possono essere concesse deroghe ai sensi dell’art. 9 della direttiva unicamente se sussista la garanzia che la popolazione delle specie interessate è mantenuta ad un livello soddisfacente e che, in caso contrario, i prelievi di uccelli non possono in ogni caso essere considerati misurati e, pertanto, ammissibili ai sensi dell’undicesimo ‘considerando’ della direttiva (sentenza WWF Italia e a., cit., punto 32).

60 Nella fattispecie dal fascicolo presentato alla Corte e, in particolare, dalle relazioni annuali inviate dalla Repubblica di Malta alla Commissione, nonché dalle discussioni a cui ha dato luogo l’udienza risulta che, durante gli anni in questione, i cacciatori potevano catturare durante il periodo di caccia autunnale soltanto una quantità trascurabile di uccelli.

61 Non è peraltro contestato dalla Commissione che, durante detto periodo, soltanto una parte limitata del territorio di detto Stato membro è frequentato dalle due specie di uccelli di cui trattasi e che la loro migrazione avviene principalmente alla fine del mese di agosto e durante il mese di settembre.

62 Infine, non risulta dal fascicolo che la popolazione di queste due specie di uccelli cacciate si situi al di sotto di un livello soddisfacente. Risulta in particolare dall’elenco rosso delle specie minacciate stabilito dall’UICN che le specie di cui trattasi figurano nella cosiddetta categoria di «preoccupazione minore».

63 Tenuto conto di dette circostanze molto particolari, la caccia alla quaglia e alla tortora durante il periodo di caccia autunnale non può essere considerata nel senso che essa costituisce a Malta un’altra soluzione soddisfacente, tanto che la condizione relativa alla mancanza di tale soluzione, stabilita dall’art. 9, n. 1, della direttiva dovrebbe, in via di principio, essere considerata soddisfatta.

64 Ci si deve tuttavia chiedere se le condizioni nelle quali la Repubblica di Malta ha autorizzato la caccia alle due specie di cui trattasi in primavera rispondano all’obbligo di proporzionalità ricordato supra al punto 58 nonché alle altre condizioni stabilite all’art. 9, n. 1, della direttiva.

65 Il prolungamento del periodo di caccia a queste due specie migratrici mediante l’autorizzazione di cacciare durante due mesi circa nel periodo primaverile, durante il quale le due specie cacciate ritornano al loro luogo di nidificazione, e che comporta una mortalità tre volte superiore, con circa 15 000 uccelli uccisi, per la quaglia, e otto volte superiore, con circa 32 000 uccelli uccisi, per la tortora, a quella risultante dalla pratica della caccia durante il periodo autunnale, non costituisce una soluzione adeguata e rigorosamente proporzionata all’obiettivo di conservazione delle specie perseguito dalla direttiva.

66 In tali circostanze, quand’anche le due specie di cui trattasi siano presenti in autunno soltanto in quantità trascurabili per un periodo assai limitato e poiché ogni atto di caccia non è impossibile in autunno, autorizzando l’apertura della caccia primaverile alla quaglia e alla tortora durante varie settimane ogni anno, dal 2004 al 2007, la Repubblica di Malta non ha rispettato le condizioni della deroga di cui all’art. 9, n. 1, della direttiva, interpretate alla luce del principio di proporzionalità ed è quindi venuta meno agli obblighi stabiliti da quest’ultima.

67 Infine, la Repubblica di Malta deduce il principio della tutela del legittimo affidamento in quanto le era stato assicurato, durante i negoziati precedenti la sua adesione all’Unione europea, che essa avrebbe potuto continuare a autorizzare la caccia alla tortora e alla quaglia nelle condizioni esistenti prima di essa. Tuttavia, oltre al fatto che tale circostanza non risulta dal fascicolo, questa è in ogni caso priva di nesso con la valutazione dell’osservanza della condizione relativa alla mancanza di un’altra soluzione soddisfacente ai sensi dell’art. 9, n. 1, della direttiva e, di conseguenza, non è tale da incidere sulla constatazione, figurante al punto precedente della presente sentenza, della sua violazione.

68 Tenuto conto delle precedenti considerazioni, occorre dichiarare che, avendo autorizzato l’apertura della caccia alla quaglia (Coturnix coturnix) e alla tortora (Streptopelia turtur) durante il periodo primaverile degli anni 2004-2007 senza rispettare le condizioni stabilite dall’art. 9, n. 1, della direttiva, la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi impostile dalla detta direttiva.

Sulle spese

69 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Avendo la Commissione concluso per la condanna della Repubblica di Malta ed essendo questa risultata soccombente, la stessa dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1) Avendo autorizzato l’apertura della caccia alla quaglia (Coturnix coturnix) e alla tortora (Streptopelia turtur) durante il periodo di migrazione primaverile degli anni 2004-2007, senza rispettare le condizioni stabilite dall’art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, come modificata, per gli anni 2004-2006, dal regolamento (CE) del Consiglio 14 aprile 2003, n. 807, e, per l’anno 2007, dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/105/CE, la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi impostile da detta direttiva.

2) La Repubblica di Malta è condannata alle spese.

Firme

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 396 del 2006, in tema di scioglimento degli organi degli enti locali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso – notificato il 5 dicembre 2005 e depositato il successivo 13 dicembre – per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Sardegna 7 ottobre 2005, n. 13, recante «Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e comunità montane)», «nella parte in cui, richiamando l’art. 142 del d.lgs. n. 267 del 2002 [recte: 2000], non esclude la violazione della Costituzione ed i gravi motivi di ordine pubblico».

Ad avviso dell’Avvocatura dello Stato, l’art. 3 della legge regionale impugnata sarebbe costituzionalmente illegittimo, dal momento che prevede la rimozione e la sospensione di amministratori locali ad opera degli organi regionali genericamente «nei casi disciplinati dall’art. 142 del d.lgs. n. 267 del 2002» (disposizione che stabilisce che ciò possa avvenire «quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico»), implicitamente quindi affermando la competenza regionale anche allorché vengano in rilievo la violazione della Costituzione e l’esistenza di gravi motivi di ordine pubblico.

La denunciata illegittimità costituzionale deriverebbe, anzitutto, dalla violazione della competenza esclusiva dello Stato alla «tutela della Costituzione», competenza che si desumerebbe – ad avviso del ricorrente – «da principi, sui quali non è il caso di soffermarsi», e che troverebbe conferma anche nell’art. 127 Cost.

In secondo luogo, sarebbe costituzionalmente illegittimo il riferimento alla valutazione dei “gravi motivi di ordine pubblico”, dal momento che il ricorrente osserva che «quando lo statuto regionale è entrato in vigore, la competenza legislativa della Regione Sardegna, prevista nell’art. 3, lettera a), sicuramente non si estendeva allo scioglimento degli organi degli enti locali per ragioni di ordine pubblico»; infatti, «secondo i principi generali dell’ordinamento, tenendo conto delle competenze legislative che l’art. 117 Cost. assegnava alle regioni, la tutela dell’ordine pubblico competeva allo Stato in via esclusiva». Inoltre, «se oggi la regione dovesse rivendicare la potestà legislativa in materia ai sensi dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, si dovrebbe attenere alla nozione di ordine pubblico» di cui al secondo comma del vigente art. 117 Cost.

Più in generale, l’Avvocatura generale dello Stato rileva che nelle materie di competenza esclusiva della Regione, di cui all’art. 3 dello Statuto (nel caso di specie, viene erroneamente richiamata la competenza in materia di “ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della regione”), i poteri legislativi regionali devono essere esercitati «in armonia con i principi dell’ordinamento dello Stato», fra i quali dovrebbero essere «sicuramente compresi i principi desumibili dall’ordinamento costituzionale». Su questa base, richiamata la giurisprudenza di questa Corte sull’interpretazione dell’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione circa la definizione della materia «ordine pubblico e sicurezza», affidata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, come riferita agli interventi «finalizzati alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico», si conclude che «non dovrebbe essere posto in dubbio che siano questi, soprattutto perché di rango costituzionale, principi dell’ordinamento giuridico dello Stato ai sensi della norma statutaria».

2. – Con atto depositato il 13 gennaio 2006, si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, o comunque infondato.

La difesa della Regione premette che il legislatore sardo, con la legge in esame, nell’esercizio della propria competenza «primaria» in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», di cui all’art. 3, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), come sostituita dall’art. 4 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d’Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige), ha provveduto a disciplinare le ipotesi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali (art. 2), nonché di rimozione e sospensione degli amministratori locali (art. 3), modellando «la disciplina regionale sulla falsariga di quella vigente a livello nazionale»; «ciò a dimostrazione della assenza di qualsiasi intenzione di “prevaricazione” nei confronti delle competenze dello Stato».

Ad avviso della resistente, la censura concernente la mancata esclusione degli «atti contrari a Costituzione» dall’ambito di applicazione dell’art. 3 della legge regionale impugnata sarebbe, anzitutto, radicalmente inammissibile, in quanto palesemente esorbitante dalla delibera del Consiglio dei ministri che ha deciso di sollevare la questione di costituzionalità.

La censura sarebbe inoltre manifestamente inammissibile per genericità, dal momento che mancherebbe nel ricorso l’individuazione del parametro.

In ogni caso, la censura si rivelerebbe infondata nel merito, giacché verrebbe in considerazione non tanto una specifica funzione di «tutela della Costituzione», «quanto piuttosto una più modesta funzione di controllo e sanzione nei confronti di prassi e attività amministrative» confliggenti con le norme costituzionali; una simile attività, infatti, non differirebbe in nulla «da quell’obbligo di assicurare il rispetto della Costituzione che incombe su tutti i soggetti pubblici e a cui, a maggior ragione, è tenuta una Regione, come la Sardegna, dotata di un’autonomia speciale costituzionalmente garantita e di una specifica competenza legislativa in materia di enti locali». La conformità della norma al quadro costituzionale risulterebbe confermata dalla vigenza di norme analoghe nelle legislazioni delle altre Regioni ad autonomia speciale.

Quanto alla censura concernente l’ipotesi di rimozione/sospensione degli amministratori locali per «gravi motivi di ordine pubblico», essa risulterebbe inammissibile per genericità, nonché per «erronea indicazione del parametro statutario rilevante». L’unica disposizione dello statuto speciale invocata dal ricorrente sarebbe palesemente inconferente rispetto al caso di specie, trattandosi dell’art. 3, lettera a), che riconosce alla Regione la potestà legislativa primaria in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione»; né, ad avviso della resistente, «la mera citazione dell’art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione potrebbe ritenersi sufficiente a sostenere l’ammissibilità della censura, dal momento che, trattandosi di Regione speciale, occorrerebbe indicare la norma dello statuto che si pretende violata».

Nel merito, l’infondatezza della censura in esame discenderebbe dall’interpretazione restrittiva che lo Stato vorrebbe accreditare della disposizione impugnata. Secondo la Regione Sardegna, infatti, quest’ultima non avrebbe «inteso escludere la competenza a favore delle autorità statali per “motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso”». Tale riserva sarebbe da ritenere «implicita nell’art. 3», poiché questo articolo andrebbe «letto in armonia con il precedente art. 2 che, al comma 6, esplicitamente riconosce tale competenza statale».

La Regione afferma, pertanto – in termini inequivoci ed anche in considerazione del canone interpretativo che impone di preferire l’interpretazione più coerente non solo con la Costituzione ma anche con la ratio e la stessa impostazione generale dell’atto normativo in questione –, che «la stretta affinità che intercorre tra lo scioglimento e la rimozione nonché, soprattutto, l’assoluta identità dei presupposti che giustificano entrambe le misure (atti contrari a Costituzione, gravi e persistenti violazioni di legge e gravi motivi di ordine pubblico) impongono […] di ritenere che quanto esplicitamente disposto nella legge regionale n. 13 del 2005 per un caso (lo scioglimento) non possa non valere implicitamente anche per l’altro (la rimozione)».

Da ultimo, in estremo subordine, nel caso in cui questa Corte non ritenesse di poter accedere all’interpretazione appena indicata, la Regione Sardegna chiede comunque la pronuncia di una «sentenza interpretativa di rigetto».

3. – In prossimità dell’udienza, la Regione Sardegna ha depositato una memoria nella quale ribadisce le argomentazioni difensive già svolte in sede di costituzione in giudizio.

4. – Anche l’Avvocatura dello Stato, ha depositato memoria, contestando nel merito l’interpretazione della norma censurata prospettata dalla Regione Sardegna, con la quale si vorrebbe accreditare la tesi secondo cui le esclusioni esplicitamente contemplate nell’art. 2, comma 6, della legge regionale in questione per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali sarebbero, in realtà, da ritenere implicitamente applicabili anche alle fattispecie previste nell’art. 3. Anzi, ad avviso del ricorrente, una simile tesi dimostrerebbe la fondatezza del ricorso, dal momento che l’affinità delle ipotesi disciplinate dalle due norme risulterebbe tutt’altro che evidente.

Quanto all’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa regionale con riferimento alla censura concernente la mancata esclusione degli «atti contrari alla Costituzione», la quale non sarebbe supportata dalla delibera di impugnazione del Consiglio dei ministri, l’Avvocatura dello Stato osserva che «la relazione allegata alla deliberazione del Consiglio dei ministri richiama l’art. 3, comma 1, dello Statuto speciale “secondo cui la potestà legislativa primaria attribuita alla regione deve comunque essere esercitata in armonia con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica”»; tanto basterebbe a dimostrare l’infondatezza dell’eccezione.

Infondata sarebbe anche l’eccezione di inammissibilità «perché la censura sarebbe stata proposta in termini generici ed indicando un parametro costituzionale sbagliato». Sostiene in proposito l’Avvocatura dello Stato che il richiamo contenuto nella parte iniziale del ricorso alla disciplina statutaria – e, in particolare, all’art. 3 – in materia di «scioglimento degli organi degli enti locali» renderebbe evidente il riferimento alla lettera b) e non alla lettera a), «indicata inesattamente per un errore di trascrizione».

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Sardegna 7 ottobre 2005, n. 13, recante «Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e comunità montane)», nella parte in cui non esclude la violazione della Costituzione e i gravi motivi di ordine pubblico dai casi nei quali possono intervenire gli organi regionali in tema di rimozione o sospensione degli amministratori locali.

La denunciata illegittimità deriverebbe dal fatto che, secondo l’art. 3 dello statuto speciale della Regione Sardegna, (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), come modificato dall’art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), i poteri legislativi devono essere esercitati «in armonia con i principi dell’ordinamento dello Stato», fra i quali dovrebbero essere «sicuramente compresi i principi desumibili dall’ordinamento costituzionale». Fra questi principi andrebbe anzitutto annoverata la esclusiva competenza dello Stato alla «tutela della Costituzione», competenza che si desumerebbe «da principi, sui quali non è il caso di soffermarsi», e che troverebbe conferma anche nell’art. 127 della Costituzione.

In secondo luogo, sarebbe costituzionalmente illegittimo il riferimento alla valutazione, da parte degli organi regionali, dei “gravi motivi di ordine pubblico”, dal momento che una competenza regionale del genere in una tale materia non sarebbe contenuta nel testo dello Statuto regionale, né potrebbe essere deducibile dal nuovo art. 117 della Costituzione, il cui secondo comma, alla lettera h), riserva anzi esplicitamente allo Stato ogni competenza in tema di “ordine pubblico e sicurezza”.

2. – La Regione resistente eccepisce l’inammissibilità della questione relativa all’asserita mancata esclusione degli «atti contrari a Costituzione» dall’ambito di applicazione della disposizione oggetto di censura, dal momento che ad essa non farebbe riferimento alcuno la delibera del Consiglio dei Ministri (e l’allegata relazione ministeriale) contenente la determinazione ad impugnare l’art. 3 della legge della Regione Sardegna n. 13 del 2005.

L’eccezione deve essere accolta.

In applicazione di un costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (fra le più recenti si vedano le sentenze n. 49 del 2006, n. 360 e n. 300 del 2005, e n. 134 del 2004), la questione in esame è inammissibile, dal momento che la relazione del Ministro per gli affari regionali allegata alla delibera del Consiglio dei ministri fa riferimento alla asserita incostituzionalità dell’art. 3 della legge regionale impugnata solo «nella parte in cui omette di riservare agli organi statali l’adozione dei provvedimenti di rimozione o di sospensione degli amministratori locali per motivi di ordine pubblico o per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso».

Peraltro, il riferimento ai fenomeni di tipo mafioso – contenuto nella citata delibera – va considerato in realtà estraneo all’articolo impugnato, sulla base di quanto contenuto nell’art. 1 della legge regionale n. 13 del 2005 e nell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e comunque non è stato introdotto nel ricorso come oggetto dell’impugnazione governativa.

3. – Anche in relazione alla seconda questione, concernente la mancata esclusione dall’ambito della norma impugnata dei “gravi motivi di ordine pubblico”, la Regione resistente eccepisce la inammissibilità del ricorso statale «per genericità della censura sollevata ed erronea indicazione del parametro statutario rilevante»; ciò con specifico riferimento alla sommaria formulazione dell’atto introduttivo del giudizio, il quale in realtà per due volte si riferisce alla competenza legislativa regionale in tema di “ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione”, di cui all’art. 3, lettera a), dello Statuto regionale, invece che alla competenza legislativa regionale in tema di “ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni”, di cui all’art. 3, lettera b), dello Statuto regionale.

Questa eccezione non può essere accolta.

La relazione ministeriale allegata alla delibera governativa di impugnazione, da un lato, individua specificamente la disposizione censurata e dunque l’oggetto del giudizio, dall’altro, indica con chiarezza la norma statutaria violata, cioè l’art. 3, in particolare facendo correttamente riferimento alla competenza legislativa esclusiva della Regione Sardegna in tema di “ordinamento degli enti locali” – la quale non potrebbe «ricomprendere in tale ambito specifiche competenze in materia di ordine pubblico […], che sono da considerarsi riservate agli organi statali, secondo quanto disposto dall’art. 117, comma 2, lettera h) Cost.» – e affermando che comunque la competenza regionale, sulla base del primo comma dell’art. 3 dello statuto speciale, deve «essere esercitata in armonia con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica». La circostanza che nell’atto introduttivo del giudizio si richiami erroneamente la competenza di cui alla lettera a) dell’art. 3 dello statuto speciale, anziché quella di cui alla lettera b), può peraltro essere superata considerando che lo stesso ricorso, seppur in modo alquanto sommario, mette in evidenza come nello statuto siano estranei alle competenze legislative attribuite alla Regione i profili riconducibili al concetto di ordine pubblico e come tale incompetenza non appaia revocabile in dubbio neppure mediante l’ipotetica applicazione dell’art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dato che l’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia dell’ordine pubblico e della sicurezza.

3. – Nel merito, la questione relativa alla applicabilità della disposizione regionale in tema di rimozione e sospensione degli amministratori locali anche all’ipotesi in cui sussistano “gravi motivi di ordine pubblico”, è fondata.

Non possono esservi dubbi sulla estraneità dall’area delle competenze legislative della Regione dei profili concernenti l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, così come risulta anche dall’art. 49 dello Statuto regionale e dall’art. 2, primo comma, del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

D’altra parte, la stessa Regione resistente sembra essere di ciò consapevole, tanto da sostenere che la disposizione impugnata andrebbe in realtà interpretata nel senso che anche per le ipotesi di rimozione e sospensione degli amministratori locali debba applicarsi il comma 6 dell’art. 2 della medesima legge regionale n. 13 del 2005, che afferma espressamente la perdurante competenza statale “per motivi di ordine pubblico” per quanto riguarda i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali.

Peraltro, deve rilevarsi che la normativa statale distingue espressamente i casi di scioglimento dei consigli (art. 141 del d.lgs. n. 267 del 2000) da quelli di rimozione degli amministratori (art. 142 del d.lgs. n. 267 del 2000), sicché, malgrado l’esplicita esclusione contenuta nell’art. 2 della legge regionale in esame, la lettera dell’art. 3 della medesima legge, rinviando esclusivamente e genericamente ai «casi disciplinati dall’art. 142» del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, non può che essere intesa come affermazione della competenza regionale in tutti i casi previsti dalla disposizione statale e, dunque (seppur del tutto irrazionalmente), in un significato opposto rispetto a quanto espresso nel comma 6 dell’art. 2. Tale interpretazione risulta confermata oltretutto da quanto previsto nell’art. 5-bis della legge regionale n. 13 del 2005, il quale fa salvi i poteri prefettizi previsti dal d.lgs. n. 267 del 2000 per i soli «casi richiamati al comma 6 dell’art. 2».

Deve pertanto essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Sardegna n. 13 del 2005, nella parte in cui, richiamando i «casi disciplinati dall’art. 142 del d.lgs. n. 267 del 2000» non esclude che la rimozione e la sospensione degli amministratori locali possa essere disposta dagli organi regionali per gravi motivi di ordine pubblico.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Sardegna 7 ottobre 2005, n. 13, recante «Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e comunità montane)», nella parte in cui non esclude i gravi motivi di ordine pubblico dai casi nei quali gli organi regionali possono disporre la rimozione o la sospensione degli amministratori locali.

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della medesima legge regionale n. 13 del 2005, nella parte in cui non esclude la violazione della Costituzione dall’ambito di applicazione della disposizione oggetto di censura, sollevata dal Presidente Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2006.

Depositata in Cancelleria l’1 dicembre 2006.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-12-2010) 10-01-2011, n. 239

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza della Corte di appello di Palermo, emessa in data 13.01.2010:

I.F. veniva condannato per il reato di cui all’art. 416 bis c.p.;

Con istanza del 22.06.2010 lo stesso I., detenuto per questa causa, chiedeva alla predetta Corte di appello l’immediata scarcerazione per decorso del tempo massimo di custodia cautelare, fissato dall’art. 303 c.p.p. in anni 4;

La Corte di appello di Palermo, con ordinanza del 25.06.2010, respingeva l’istanza, osservando che, sebbene l’imputato risultasse sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere a partire dal 20.06.2006, il termine massimo della custodia cautelare, previsto in via generale dall’art. 303 c.p.p. in anni 4 (scadenti il 20.06.2010), in realtà non era ancora decorso, perchè andava aumentato – ex art. 304 c.p.p., comma 6 – dei periodi di sospensione, pari a: gg. 180 per il deposito delle sentenze di 1^ e 2^ grado e a tutto il periodo di durata dell’istruzione dibattimentale di 1^ e 2^ grado;

Tale provvedimento veniva confermato dal Tribunale per il riesame di Palermo con ordinanza del 16.07.2010;

Avverso tale decisione, ricorre per cassazione il detenuto I. F.:

motivi:

Il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione di legge ed in particolare lamenta che il Tribunale non ha tenuto conto dei motivi di impugnazione, con i quali si segnalava come il termine massimo di custodia cautelare, al netto delle sospensioni, era ormai decorso;

a parere del ricorrente la decisione impugnata era da annullare per avere fondato il rigetto solo sulla scorta delle sospensioni dei termini di carcerazione, senza tenere conto dell’effettiva durata dei procedimenti di 1^ e 2^ grado;

CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono totalmente infondati.

Questa Corte di legittimità si è già espressa in ordine alla costituzionalità delle norme dedotte dal ricorrente in relazione alla previsione di aumento dei termini massimi di custodia cautelare ed, al riguardo, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis nella parte in cui prevede che, qualora si proceda per i delitti di cui all’art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), i termini di custodia cautelare sono aumentati di sei mesi;

con tale pronuncia la Corte di legittimità ha espresso il principio che la disciplina citata non è in contrasto con la Carta costituzionale, perchè prevista in via particolare dal legislatore in relazione alla speciale gravità dei reati. Cassazione penale, sez. 2^, 24 settembre 2008, n. 40401.

Si tratta di un principio applicabile anche al caso in esame, riguardante l’aumento dei termini massimi di custodia cautelare ex art. 304 c.p.p., poichè la "ratio" delle due norme è la medesima.

In ogni caso corre l’obbligo di osservare che l’ordinanza impugnata enumera i provvedimenti con i quali si era dichiarata la sospensione dei termini in questione, evidenziando: che in due casi il termine era stato sospeso durante la pendenza del tempo stabilito per la stesura della sentenza (e quindi complessivamente per gg. 180) e nel terzo caso il termine era stato sospeso, con ordinanza dibattimentale del 28.03.09, durante la pendenza delle udienze del processo di 2^ grado; dal predetto provvedimento emergeva che anche il Gup aveva adottato analoga decisione nel corso del procedimento di 1^ grado.

I motivi proposti riguardo alla necessità di considerare i termini in oggetto, "al netto delle sospensioni" risultano pertanto del tutto infondati ed inammissibili.

Il termine ordinario, di anni 4, applicabile al caso di specie, andava a scadere in data 20.06.2010, sicchè risulta evidente che, in virtù delle proroghe conseguenti alle predette sospensioni, tale termine è, ancora oggi lungi dal decorrere.

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo interpretazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.