Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-02-2011, n. 4914 Manutenzione di strade e responsabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La domanda di risarcimento del danno in esito a un sinistro stradale, avanzata da S.O. nei confronti del Comune, veniva accolta dal Tribunale, che riconosceva l’esistenza di un pericolo occulto e non prevedibile. La S. aveva subito danni perdendo il controllo della propria autovettura nell’imboccare una curva su strada extraurbana comunale, in un tratto ricoperto di ghiaia e sconnesso.

La Corte d’appello, adita dal Comune, rigettava la domanda e l’appello incidentale sul quantum del risarcimento, proposto dalla S., compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio e ponendo le spese delle due c.t.u. a carico di ciascuna delle parti per il 50% (sentenza 16 agosto 2005).

2. La S. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

Ha resistito il Comune, proponendo ricorso incidentale sulla disposta compensazione delle spese dei due gradi di giudizio. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

I ricorsi vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la stessa sentenza.

3. Con il primo motivo ( artt. 2043 e 2051 c.c.) la S. censura la sentenza nella parte in cui, ritenendo il pericolo non occulto e prevedibile con l’uso dell’ordinaria diligenza, avrebbe erroneamente applicato l’art. 2043 c.c. piuttosto che l’art. 2051 c.c., secondo il nuovo orientamento giurisprudenziale, con conseguente diversa imputazione dell’onere probatorio.

La censura è inammissibile in base al principio, affermato dalla giurisprudenza consolidata, secondo cui "Il danneggiato da un incidente stradale, che nei gradi di merito abbia dedotto la responsabilità dell’ente proprietario della strada sotto il profilo della mancata eliminazione di una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto), non può dedurre per la prima volta in sede di legittimità la questione della responsabilità dello stesso a norma dell’art. 2051 cod. civ., trattandosi di norma che implica, sul piano eziologico e probatorio, nuovi e diversi accertamenti, inammissibili in sede di legittimità". (a partire da Cass. s.u. n. 10893 del 2001).

Con il secondo, la ricorrente principale denuncia la violazione dell’art. 2043 c.c. e del conseguente riparto dell’onere della prova ( art. 2697 c.c.), non avendo il giudice di appello condannato l’amministrazione nonostante l’accertamento delle non ottime condizioni stradali e la rilevata mancanza di segnali di pericolo e di specifiche limitazioni della velocità nel tratto considerato. Con il terzo motivo, strettamente collegato, censura il mancato riconoscimento, quantomeno, della corresponsabilità del Comune, sulla base degli stessi suddetti accertamenti, anche sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 1227 e 2056 c.c., art. 360 c.p.c., n. 5).

Entrambi i motivi vanno rigettati.

Con motivazione ampia, argomentata, priva di vizi logici, e puntualmente basata sulla ponderata valutazione delle risultanze istruttorie, il giudice di merito ha accertato che il sinistro si sarebbe potuto evitare se la S. avesse prestato ordinaria attenzione e adeguato la velocità allo stato dei luoghi. Infatti, è stato dato rilievo: alla presenza del limite di velocità (30 Kmh) all’inizio della strada provinciale; alla agevole visibilità del tratto sterrato (da almeno trenta metri), essendo le curve precedute da un rettilineo; al verificarsi dell’evento a circa 90 metri dall’inizio del tratto sterrato, con conseguente obbligo di adeguare la velocità allo stato dei luoghi; alla velocità con cui l’autovettura procedeva (superiore a quella idonea a provocare la perdita di aderenza e lo sbandamento verso l’esterno della curva e sicuramente superiore a quella posta all’inizio della strada).

Conseguentemente, le non ottime condizioni del manto stradale, la mancanza di uno specifico segnale che segnalasse tali condizioni, la mancanza di un segnale di specifico limite della velocità nel tratto considerato, sono divenute irrilevanti, non solo rispetto alla determinazione causale in via esclusiva dell’evento lesivo, ma anche rispetto al contribuito al suo verificarsi.

4. Con il ricorso incidentale il Comune si duole della mancanza di motivazione in ordine alla compensazione delle spese di entrambi i gradi di merito.

Il ricorso va rigettato in applicazione del principio consolidato (da Cass. s.u. n. 20598 del 2008) secondo cui "Nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito)".

Nella specie, pur in mancanza di specifica motivazione, le ragioni sono chiaramente rinvenibili nel contrapposto esito delle fasi di merito.

5. Le spese del presente giudizio sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 11-02-2011, n. 921 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di appello, notificato il 18 novembre 2010 e depositato il 22 novembre 2010, il signor G.D.I. contestava la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. II di Salerno, n. 7526/09 del 10 dicembre 2009, con la quale era stato dichiarato improcedibile il ricorso proposto per l’esecuzione della sentenza del medesimo Tribunale amministrativo regionale n. 393/2008, già oggetto della sentenza n. 18/2009, di accoglimento del ricorso proposto in via di ottemperanza.

Con la seconda delle sentenze veniva annullato l’atto dichiarativo di pubblica utilità (decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali in data 27 settembre 1988), riferito ad immobili di proprietà dell’attuale appellante in località Civita del Comune di Atripalda, con effetti caducanti sulla determinazione dell’indennità di esproprio e dei successivi decreti di proroga dei termini. Nella prima sede di ottemperanza (sentenza n. 18/2009 cit.) – rilevata l’ammissibilità del giudizio con riferimento ad una sentenza esecutiva, benché non ancora passata in giudicato – si dichiarava l’obbligo del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali di dare esecuzione alla predetta sentenza n. 393/2008, con rilascio degli immobili detenuti sine titulo entro quaranta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza stessa e nomina, in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, di un Commissario ad acta. Nella successiva sentenza n. 7526/09, attualmente in esame, si rilevava invece che – a seguito di un nuovo decreto di acquisizione dei medesimi immobili, emesso il 24 febbraio 2009 ai sensi dell’art. 43 d.P.R. n. 327 del 2001 ed eventualmente da impugnare in via autonoma – il giudizio di ottemperanza ancora in corso avrebbe dovuto ritenersi improcedibile, non risultando applicabile l’art. 21septies della legge n. 241 del 1990, come integrata dalla legge n. 15 del 2005 (nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato), in quanto l’atto in questione risultava emanato prima della scadenza del termine annuale per il passaggio in giudicato della ricordata sentenza n. 393/2008 (essendo da ritenere nulla – ai fini dei termini per l’appello – l’effettuata notifica della sentenza stessa all’Avvocatura distrettuale, anziché a quella generale, dello Stato).

Nella presente sede è stata sottolineata l’appellabilità della sentenza in questione, in quanto innovativa del rapporto dedotto in giudizio, con prospettata inapplicabilità del citato art. 43 D.P.R. n. 307 del 2001, dichiarato incostituzionale con sentenza 8 ottobre 2010, n. 293.

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che il ricorso in esame non possa trovare accoglimento, in quanto la suddetta pronuncia della Corte Costituzionale risulta intervenuta mentre era ancora in corso la fase esecutiva della più volte citata sentenza n. 393/2008, ma con incidenza su un atto che non era stato oggetto del giudizio originario e che non poteva ritenersi nullo, essendo stato emanato – prima della formazione del giudicato – in base ad una norma che espressamente attribuiva all’amministrazione il potere di acquisire al proprio patrimonio beni utilizzati per scopi di interesse pubblico, anche "in assenza di valido provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità".

In tale situazione l’esecuzione della sentenza, già oggetto di richiesta di ottemperanza, non poteva più avere corso, in presenza di un provvedimento che superava il precedente ordine di restituzione dell’immobile, in base ad una specifica fonte normativa legittimante di cui poteva essere discussa (come poi in effetti avvenuto) la costituzionalità, ma non anche l’efficacia.

Solo la tempestiva impugnazione del predetto provvedimento, d’altra parte, poteva impedire che l’inutile decorso dei termini di decadenza, implicando consolidazione del provvedimento stesso, esaurisse il rapporto prima della pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, V, 17 maggio 2005, n. 2461; VI, 9 dicembre 2008, n. 6097 e 15 dicembre 2009, n. 7920; IV, 11 settembre 2009, n. 5479)

Correttamente pertanto, ad avviso del Collegio, il giudizio di ottemperanza in via di conclusione veniva dichiarato improcedibile, fatto salvo l’esito del giudizio, eventualmente avviato in rapporto al nuovo provvedimento.

Nei termini precisati l’appello non appare dunque meritevole di accoglimento. Quanto alle spese giudiziali della presente fase di giudizio, il Collegio ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto della complessità della vicenda dedotta in giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando, respinge l’appello come in epigrafe proposto.

Compensa le spese giudiziali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-01-2011) 02-03-2011, n. 8078 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Avellino ha affermato la colpevolezza di N.P. e P.M.A. in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95, nonchè la colpevolezza di L.A. in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 65, 72, 93 e 95.

E’ stato accertato in punto di fatto dal giudice di merito che R.M., proprietario di un immobile confinante con quello dei coniugi N. e P., aveva realizzato, con l’assenso dei predetti confinanti ed a ridosso di un muro di contenimento di loro proprietà, un altro muro in cemento armato, sopraelevato di circa 50 cm rispetto a quello preesistente, nonchè altri manufatti in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo. Per le opere realizzate abusivamente era stata successivamente rilasciata la sanatoria amministrativa.

Sulla base di tali risultanze il Tribunale ha affermato la colpevolezza dei predetti N. e P., oltre a quella del R., non ricorrente, in ordine al reato per la violazione delle prescrizioni in materia antisismica e del L., quale costruttore delle opere, sia ordine a detto reato che a quello afferente alla mancata osservanza degli adempimenti relativi ai manufatti in cemento armato.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Motivi della decisione

Con un unico, articolato, mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano la mancata assunzione di una prova decisiva; carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza; violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.

Sul primo punto si denuncia la revoca dell’ordinanza con la quale era stato ammesso il teste indicato dalla difesa, senza che fosse dato alle pani là possibilità di interloquire sul punto, in quanto la lista testi è stata ritenuta generica. Si deduce che la prova era stata correttamente ammessa ed il teste citato varie volte; che la escussione dello stesso avrebbe potuto determinare una decisione diversa, sia in relazione all’accertamento della responsabilità dei singoli imputati, sia in relazione alla natura delle violazioni ed al tempo di esecuzione dei lavori.

Sul secondo punto si denunciano vizi di motivazione in ordine alla affermazione di colpevolezza degli imputati.

Si deduce che tramite l’istruzione dibattimentale è rimasto accertato che ad avere commissionato l’esecuzione delle opere è stato il R.M., proprietario confinante dei coniugi N. e P., mentre da nessun atto emerge che il committente avesse ottenuto l’assenso di questi ultimi.

Si osserva sul punto che, ai fini dell’accertamento della responsabilità penale, occorre che vi sia stato un contributo causale a livello ideativo, preparatorio o esecutivo alla commissione del reato, mentre non è sufficiente a configurare la partecipazione al reato commesso da altri il mero consenso alla commissione del fatto.

Sull’ultimo punto si osserva che il giudice di merito ha negato la concessione delle attenuanti generiche in considerazione della gravità dei fatti, senza indicare, però, le ragioni della ritenuta gravità, nè ha motivato adeguatamente la determinazione della pena inflitta in misura rilevante.

Il ricorso non è fondato.

Il primo motivo di gravame è inammissibile per carenza del requisito della necessaria specificità della censura.

Non vengono, infatti, spiegate le ragioni per le quali la prova revocata doveva ritenersi decisiva.

Peraltro, il giudice di merito la aveva già ritenuta generica, sicchè il punto avrebbe dovuto formare oggetto di specifica contestazione mediante la indicazione dei concreti elementi su cui è fondato l’assunto contrario dei ricorrenti.

Il secondo motivo di censura è infondato.

E’ emerso con certezza nella sede di merito che il muro di cui alla contestazione è stato realizzato dal R. nella proprietà confinante dei coniugi N. – P., sicchè si palesa evidente il compendio indiziario dal quale il Tribunale ha desunto la prova del consenso prestato dagli imputati alla realizzazione del manufatto abusivo.

Tale consenso integra univocamente gli estremi del concorso morale nella commissione del reato di cui alla affermazione di colpevolezza (cfr. sez. 3^, 12.4.2005 n. 26121, Rosato, RV 231954).

Anche il terzo motivo di censura è, infine, infondato.

La valutazione afferente alla concessione delle attenuanti generiche ed alla graduazione della pena è di merito è, perciò, insindacabile in sede di legittimità.

Peraltro, anche là censura afferente al diniego delle attenuanti generiche si palesa carente del requisito della specificità, non essendo state indicate dai ricorrenti le ragioni per le quali il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere sussistenti le chieste attenuanti.

Trattandosi della sola pena pecuniaria, inoltre, la determinazione della stessa non necessitava di ulteriore motivazione.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-05-2011, n. 11370 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. F.A. ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro Fastweb s.p.a. avverso l’ ordinanza del 26 marzo 2010 con la quale il Tribunale di Milano, provvedendo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’istanza cautelare, ha rigettato il motivo di reclamo sulla quantificazione delle spese del primo grado cautelare ed ha condannato la ricorrente alle spese del procedimento di reclamo.

Il provvedimento impugnato è stato reso sul reclamo dalla F. proposto avverso l’ordinanza del 22 gennaio 2010, con cui il Giudice monocratico dello stesso Tribunale -investito nel novembre del 2009 di un ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. inteso ad ottenere che la Fastweb si astenesse, in relazione ad un contratto di utenza telefonica, dalla sospensione, disconnessione e disattivazione delle linee telefoniche e ripristinasse le modalità di pagamento con addebito su carta di credito – aveva rigettato il ricorso per carenza di periculum in mora con gravame delle spese.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso la Fastweb.

3. La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

1. il ricorso prospetta tre motivi.

Il primo lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 "violazione o falsa applicazione dell’art. 700 c.p.c. e dell’art. 91 c.p.c." e sostiene l’erroneità dell’applicazione da parte del Tribunale del principio della soccombenza virtuale sulla domanda cautelare, sia ai fini della conferma della statuizione sulle spese del primo grado cautelare, sia ai fini della statuizione sulle spese del reclamo.

Il secondo deduce sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 "violazione o falsa applicazione del D.M. 18 aprile 2004, n. 127", nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione", sotto il profilo dell’adeguatezza dello scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese di entrambi i gradi cautelari.

Il terzo motivo si duole, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 di "violazione del principio di proporzionalità e del diritto a difendersi ( art. 24 Cost.)", sempre con riferimento alla liquidazione delle spese, che si assume fatta senza il rispetto del principio del quid disputandum, con evocazione di Cass. sez. un. n. 19014 del 2007. 2. Il ricorso appare inammissibile, perchè proposto contro un provvedimento che al contrario di quanto invoca espressamente parte ricorrente – non è qualificabile come sentenza in senso sostanziale agli effetti della proponibilità del rimedio del ricorso straordinario in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.

Non è condivisibile, infatti, l’assunto in senso contrario che parte ricorrente fonda sulla sostituzione dell’art. 669-septies c.p.c., comma 2 operata dalla L. n. 69 del 2009, art. 50 con effetto – ai sensi dell’art. 58, comma 1, della stessa legge – per i giudizi introdotti dopo la sua entrata in vigore, cioè dal 4 luglio 2009 (fra i quali rientra quello di cui è causa).

Queste le ragioni.

2.1. La sostituzione di cui si è detto si è concretata nella introduzione di due nuovi commi al posto del comma secondo della norma, che prevedeva che il provvedimento di rigetto o di declaratoria di incompetenza sull’istanza cautelare ante causam quanto alla statuizione sulle spese fosse impugnabile con un’opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c. e segg. e che, mentre nella versione originaria della norma, introdotta dalla riforma della L. n. 353 del 1990, si riferiva ad un provvedimento che non era suscettibile di reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies, invece, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 1994 (che dichiarò illegittimo detto articolo nella parte in cui non prevedeva il reclamo contro il provvedimento cautelare negativo), era diventata riferibile ad un provvedimento reclamabile. Con la conseguenza che il coordinamento fra la previsione del reclamo e quella dell’opposizione quanto alle spese si era detto realizzabile nel senso di subordinare il rimedio dell’opposizione al decorso del termine per il reclamo, con la cui proposizione si poteva ottenere di ridiscutere tanto la negazione della misura cautelare quanto la statuizione sulle spese, restando quel rimedio esperibile, dopo il decorso del termine per il reclamo, nell’ipotesi in cui si fosse inteso discutere solo su quella statuizione (Cass. sez. un. n. 16214 del 2001).

Il comma 2 della nuova norma prevede ora che se l’ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell’inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento.

Il comma 3 dice che la condanna alle spese è immediatamente esecutiva.

Come si vede la sostituzione ha comportato la soppressione del rimedio dell’opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c. e segg.

Il lettore della norma, stante il suo tenore, percepisce due dati:

a) che il giudice adito ante causam deve provvedere sulle spese del procedimento cautelare e che lo deve fare "definitivamente";

b) che il provvedimento di statuizione sulle spese che si concreti in una condanna e, quindi, che non sia di compensazione totale o parziale, è titolo esecutivo.

Il primo dato impone all’interprete di riflettere sul significato dell’avverbio "definitivamente", che il legislatore ha riferito al provvedere sulle spese e ciò sia quando abbia luogo una condanna sia quando abbia luogo una compensazione sia – è da rilevare – quando il giudice adito, sbagliando, ometta di provvedere sulle spese.

I significati possibili sono due:

aa) o si attribuisce all’avverbio il valore di implicare che contro la statuizione sulle spese (o la statuizione omessa) non solo non v’è possibilità di ripensamento mediante revoca d’ufficio o su istanza di parte allo stesso giudice, ma nemmeno v’è rimedio davanti ad altro giudice, nel qual caso si apre la strada all’interrogativo sul se la fattispecie così delineata sia o no riconducibile all’ambito dell’art. 111 Cost., comma 7;

bb) o si attribuisce al legislatore l’intenzione semplicemente di sottendere che il provvedere sulle spese è giustificato dal fatto che con il provvedimento il giudice adito ante causam "chiude" il processo cautelare davanti a sè, onde la statuizione sulle spese si giustifica come mera applicazione del principio generale di cui all’art. 91 c.p.c., nel qual caso implicazione ulteriore sarebbe solo la irrevocabilità d’ufficio o ad istanza di parte della statuizione.

2.2. L’interprete non può risolvere il problema esegetico soltanto sulla base dell’art. 669-septies, ma è immediatamente costretto all’esegesi sistematica interna all’ambito della disciplina del procedimento cautelare c.d. uniforme, giacchè il legislatore del 2009, nel novellare detta norma ha lasciato immutato l’art. 669- terdecies, comma 1 nel testo novellato con effetto per i procedimenti introdotti dal 1 marzo 2006 ( D.L. n. 273 del 2005, ex art. 39-quater convertito, con modificazioni, nella L. n. 51 del 2006) dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e-bis convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005. Tale testo la cui sostituzione ebbe sostanzialmente Io scopo di adeguare formalmente il comma 1 dell’articolo all’additiva della citata sentenza della Corte costituzionale – continua a prevedere che contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso il reclamo.

Di fronte a questo dato l’interprete, non avendo il legislatore del 2009 modificato il comma 1 in questione nel senso di restringere il reclamo al solo caso in cui il provvedimento negativo della misura cautelare (anche per ragioni di rito o di competenza, non essendo possibile distinguere) venga reclamato in funzione della concessione della misura cautelare negata e, quindi, con la prospettiva che, in applicazione dell’art. 336 c.p.c., comma 2 resti travolta anche la statuizione sulle spese, deve ritenere che il reclamo possa riguardare anche l’ipotesi in cui ci si dolga e della mancata concessione della misura cautelare e della statuizione sulle spese, ed anche l’ipotesi in cui ci si dolga solo della statuizione sulle spese. L’esclusione di quest’ultima ipotesi, infatti, avrebbe richiesto la modifica del comma 1 in discorso nel senso di restringere il reclamo all’ipotesi in cui si fosse censurata o soltanto la mancata emissione del provvedimento cautelare o sia questa mancata emissione sia la statuizione sulle spese.

Continuando la norma a parlare genericamente di ordinanza con la quale è stato …. negato il provvedimento senza limitare l’impugnazione riguardo al suo contenuto non v’è alcuna possibilità di leggerla se non nel senso che comprenda tutte e tre le ipotesi appena indicate, cioè che il reclamo attinga solo la mancata concessione della misura cautelare, che riguardi anche la statuizione sulle spese, che riguardi solo quest’ultima.

2.3. E’ da avvertire che nessun argomento in senso contrario può trarsi dalla circostanza che il quinto comma, rimasto immutato nella versione originaria adeguata all’esclusione del provvedimento di rigetto dalla reclamabilità, identifichi il provvedimento sul reclamo come provvedimento che conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare. Nonostante nè il legislatore delle riforme del 2006 nè quello delle riforme del 2009 abbiano sentito il dovere di modificare tale comma al senso che aveva acquisito per effetto della sentenza della Corte costituzionale è palese che il provvedere del giudice del reclamo, di fronte ad un provvedimento di rigetto della misura cautelare ante causam debba potersi esprimere anche nella concessione della misura cautelare, il che toglie ogni valore esaustivo al comma 5.

La conclusione dell’approccio esegetico sistematico impone, dunque, di scegliere fra le due letture dell’avverbio "definitivamente" innanzi indicate quella che gli attribuisce il significato di implicare solo la ratio del provvedere sulle spese.

2.4. Il risultato dell’esegesi è che il provvedimento di diniego della misura cautelare, per ragioni di "merito" o di "rito" (compresa la competenza) è reclamatole anche o soltanto sulla statuizione sulle spese e ciò sia all’an della stessa che al quantum.

Si deva, altresì precisare che il reclamo può essere proposto anche dal convenuto in sede cautelare avverso una statuizione di compensazione delle spese oppure di condanna alle spese in suo favore reputata insufficiente.

Quanto si è osservato esclude che ci si possa interrogare sul se sia immaginabile che esso quanto alle spese possa essere considerato sentenza agli effetti dell’art. 111 Cost., comma 7.

E ciò per l’assorbente ragione che un rimedio è previsto e, dunque, difetta uno dei requisiti necessari per il ricorso straordinario, cioè il carattere definitivo del provvedimento nel senso dell’esclusione di ogni rimedio.

2.5. Peraltro, se il reclamo non viene esperito anche o soltanto sulle spese, le ipotesi che si possono verificare in ordine alla stabilità della statuizione sulle spese sono le seguenti:

al) se il reclamo dell’attore in cautelare, diretto a chiedere la pronuncia della misura cautelare negata, viene accolto e la misura cautelare viene pronunciata, la caducazione del provvedimento di diniego travolgerà anche la statuizione sulle spese ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 2 e, se del caso avrà luogo una nuova statuizione sulle spese a favore di chi ottenga la misura cautelare nel caso di cui all’art. 669-octies c.p.c., comma 7 fermo restando che la regolamentazione delle spese della fase cautelari sarà sempre ridiscutibile anche al di fuori di questo caso nell’eventuale giudizio di merito;

a1) se il reclamo dell’attore in cautelare, nell’ipotesi che riguardasse solo la mancata adozione della misura cautelare, viene rigettato, la statuizione sulle spese del giudice del primo grado cautelare si consoliderà ed in questo caso diventerà non più discutibile, ma tale conseguenza deriverà da una precisa scelta dell’attore in cautelare che ha rinunciato al mezzo di impugnazione che poteva esperire;

a3) se il reclamo dell’attore in cautelare riguardi sia la mancata adozione della misura cautelare, sia le spese, il suo rigetto sotto l’uno e l’altro profilo, pone il problema di individuare l’eventuale mezzo con cui la statuizione sulle spese può essere ridiscussa;

a4) se il reclamo dell’attore in cautelare riguardi solo le spese, si pone l’analogo problema indicato sub a3);

a5) va considerata, poi, l’ipotesi in cui il convenuto in cautelare non abbia impugnato la compensazione delle spese o la loro liquidazione insufficiente ed un reclamo sia stato proposto dall’attore cautelare ed esso venga rigettato: le statuizioni sulle spese resteranno parimenti indiscutibili, per mancato esperimento del mezzo di impugnazione previsto;

a6) se il convenuto in cautelare abbia invece reclamato la compensazione delle spese o la loro liquidazione in modo insufficiente ed il suo reclamo venga accolto si pone il problema di individuare l’eventuale mezzo con cui tale decisione può essere ridiscussa e la stessa cosa dicasi per l’ipotesi di rigetto del reclamo.

3. A questo punto, acclarato che le statuizioni sulle spese contenute nel provvedimento negativo del primo grado cautelare debbono, nonostante la suggestione dell’avverbio "definitivamente", considerarsi ridiscutibili con il reclamo e se non vi siano sottoposte diventano irretrattabili, salvo che l’esito del reclamo contro il provvedimento di rigetto quanto al "merito" cautelare non le travolga ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 2 dal che consegue che non è sostenibile che avverso di esse possa esperirsi il ricorso straordinario in cassazione, sorge un doppio problema, cioè:

1a) sia di individuare il regime al quale debbono ritenersi soggette le decisioni adottate dal giudice del reclamo in punto di spese riconosciute (a torto o in modo insufficiente) o compensate nel primo grado cautelare;

1b) sia di individuare il regime cui è soggetta a sua volta la statuizione sulle spese del reclamo, che certamente deve essere resa da quel giudice, atteso che l’esegesi del "definitivamente" innanzi prospettata (evocativa del concetto espresso nell’art. 91 c.p.c.) deve necessariamente riproporsi riguardo alla decisione sul reclamo.

3.1. Le ipotesi che si possono verificare sono varie:

1) Viene impugnato un provvedimento cautelare positivo che non abbia potuto liquidare le spese del primo grado cautelare (perchè non ricorreva l’ipotesi dell’art. 669-octies c.p.c., comma 7) e il giudice del reclamo revoca il provvedimento e provvede sulle spese di entrambi i gradi, addebitandole all’attore in via cautelare o compensandole in tutto od in parte.

2) Viene impugnato un provvedimento cautelare positivo che abbia liquidato le spese ai sensi dell’art. 669-octies, comma 7 e il giudice del reclamo revoca il provvedimento e statuisce sulle spese di entrambi i gradi, addebitandole all’attore in via cautelare o compensandole in tutto od in parte.

3) Viene impugnato dall’attore in cautelare un provvedimento negativo, eventualmente anche sulle spese, e il giudice del reclamo concede il provvedimento e liquida le spese vertendosi nel caso dell’art. 669-octies, comma 7. 4) Viene impugnato dall’attore in cautelare un provvedimento negativo, eventualmente anche sulle spese e il giudice del reclamo concede il provvedimento in riforma del provvedimento di primo grado, senza poter liquidare le spese dei due gradi non vertendosi nel caso di cui al settimo comma citato.

5) Viene impugnato dall’attore in cautelare, anche o solo sulle spese un provvedimento negativo, e il giudice del reclamo rigetta il reclamo e provvede anche sulle spese del reclamo cautelare.

6) Viene impugnato dall’attore in cautelare solo sulle spese un provvedimento negativo ed il giudice del reclamo lo accoglie e riforma il provvedimento compensando o rideterminando le spese.

7) Viene impugnata dal convenuto in cautelare la compensazione delle spese sul provvedimento negativo ed il reclamo viene accolto e si provvede sulle spese dei due gradi o viene rigettato e si conferma la compensazione e si statuisce sulle spese del reclamo.

8) In sede di reclamo viene dichiarata cessata la materia del contendere sulla misura cautelare e si provvede sulle spese applicando il criterio della soccombenza virtuale come accaduto nella specie.

3.2. In tutti tali casi l’ordinanza emessa in sede di reclamo è inimpugnabile giusta l’art. 669-terdecies c.p.c., comma 5 e lo è, evidentemente, anche quando e per la parte in cui abbia provveduto sulle spese dei gradi cautelari.

Il fatto che l’ordinanza sul reclamo sia inimpugnabile non significa, però, che essa non sia ridiscutibile. Il modo di ridiscussione sulle spese è lo stesso con cui può avvenire la ridiscussione sull’azione di merito cui la misura cautelare chiesta ed ottenuta o negata, era strumentale.

Si tratta, cioè, del giudizio di merito e ciò indipendentemente dal fatto che un termine per il suo inizio sia stato fissato già dal giudice del primo grado cautelare (con un provvedimento positivo) o venga fissato (con il medesimo provvedimento) dal giudice della cautela, oppure – vertendosi nelle ipotesi di cui all’art. 669-octies c.p.c., comma 6, (cautela anticipatoria) – non venga fissato e l’iniziativa del giudizio di merito sia rimessa ad una scelta delle parti senza imposizione di un termine.

Attesa la strumentalità della tutela cautelare rispetto a quella di merito e, considerato che essa non può non riguardare anche la statuizione meramente accessoria relativa alle spese (poichè la regolamentazione della sopportazione del costo del processo nei rapporti fra le parti non è estranea alla tutela riconosciuta con il diritto di azione e di difesa per la situazione giuridica di cui si discute ed è anzi funzionale al riconoscimento o alla negazione della tutela che essa merita, che non sarebbe integrale, ove la parte che ha ragione dovesse accollarsi il costo de quo, che sopporta per via dell’onere di anticipazione delle spese), si deve ritenere che in tutte tali ipotesi le statuizioni sulle spese siano integralmente ridiscutibili, cioè sia quanto all’addebito delle spese che alla loro misura, in un’eventuale giudizio che venga iniziato sull’azione di merito che si voleva cautelare o da parte dell’attore in cautelare o da parte del convenuto in cautelare che a ciò abbiano interesse.

Questo interesse, dal punto di vista dell’attore in cautelare che si sia visto negare il provvedimento in sede di reclamo può essere quello a conseguire comunque la tutela dell’azione di merito che si intendeva cautelare.

Oppure può essere l’interesse del convenuto in cautelare che abbia visto accolta la domanda cautelare con gravame delle spese nel caso dell’art. 669-octies c.p.c., comma 7 ovvero abbia visto compensare le spese del giudizio cautelare con il provvedimento di rigetto, ad ottenere l’accertamento negativo del diritto cautelato o dell’inesistenza delle ragioni di compensazione.

L’azione di merito appare il mezzo necessario per ridiscutere della statuizione sulle spese perchè quest’ultima non può che subire lo stesso trattamento che subisce l’azione cautelare, la quale, per la strumentalità, non assicura – salvo che in caso di provvedimento anticipatorio – nessuna delle parti inizi il giudizio di merito, la tutela definitiva della situazione che ne è oggetto.

3.3. Nè deve sembrare contraddittorio sostenere che delle spese del giudizio cautelare definito dal procedimento di reclamo si possa discutere solo iniziandosi da chi abbia interesse alla ridiscussione il giudizio di merito.

Ciò è vero le quante volte costui postuli d’essere stato gravato ingiustamente delle spese adducendo come ragione l’infondatezza o la fondatezza dell’azione cautelare.

Si consideri quanto segue.

Invero, chi aveva esercitato l’azione cautelare e se la sia vista definitivamente (sul piano del procedimento cautelare) rigettare in sede di reclamo con gravame delle spese, in tanto può lamentare l’ingiustizia nell’an di tale aggravio in quanto dimostri che il diritto a cautela del quale aveva agito esisteva ed era comunque insoddisfatto all’atto dell’esercizio dell’azione cautelare.

Se quel diritto non esisteva e, quindi, difettava il fumus boni iuris e la misura cautelare è stata rigettata per questo, non si vede come e perchè egli potrebbe dolersi del carico delle spese se non dimostrando che il diritto esisteva e, quindi, esercitando l’azione di cognizione piena a sua tutela. Solo se il diritto esisteva ed il fumus è stato negato erroneamente egli ha diritto di lamentarsi.

Se l’azione cautelare riguardava un provvedimento anticipatorio e sia stata rigettata per difetto di periculum in mora e, tuttavia, il diritto esisteva ed era insoddisfatto, chi si è visto addebitare le spese cautelari può postulare che tale addebito non era giusto proprio per tale ragione e sostenere che l’assenza del periculum comportava solo che le spese del procedimento cautelare non potessero essere addebitate all’altra parte e, quindi, una loro compensazione e l’esclusione del diritto di ripeterle da parte sua. Ma ciò può fare solo facendo valere il diritto con l’azione ordinaria.

In entrambi i casi l’ingiustizia dell’aggravio delle spese in tanto può essere lamentata in quanto incida sul diritto di cui si chiedeva cautela e, poichè la possibilità di iniziare il giudizio di merito a tutela di quel diritto è sempre assicurata, di quella ingiustizia può discutersi solo dando corso a detto giudizio.

Se l’azione cautelare riguardava una misura conservativa e sia stata rigettata per difetto di periculum in mora l’attore in cautelare che si sia visto addebitare le spese, potrà iniziare il giudizio di merito relativo al diritto cautelando adducendo che il periculum c’era e se del caso chiedendo i danni, se la mancanza della misura conservativa gli abbia arrecato pregiudizio, nel contempo postulando di non dover sopportare le spese poste a sua carico per il procedimento cautelare.

Se l’azione cautelare sia stata rigettata all’esito del reclamo con compensazione delle spese, colui contro il quale la misura cautelare era stata richiesta, ove lamenti che il rigetto dell’istanza è avvenuto per mancanza di fumus o che doveva avvenire per mancanza di fumus e non del periculum, onde la compensazione non era giustificata, può farlo soltanto agendo in via ordinaria per ottenere l’accertamento dell’inesistenza del diritto. E ciò sempre perchè l’aggravio delle spese sostenute derivante dalla compensazione si risolve in una incidenza sul suo patrimonio contrastante con quella inesistenza, che egli ha diritto di vedere accertata tramite il giudizio ordinario.

Analoghe considerazioni possono farsi a proposito dell’ipotesi di attribuzione delle spese nel provvedimento positivo anticipatorio:

solo iniziando l’azione di merito si può ridiscutere sul punto.

Il principio che appare consono alla strumentalità della tutela cautelare è allora che la statuizione sulle spese del procedimento cautelare di entrambi i gradi scaturita dalle decisioni del giudice del reclamo cautelare di rigetto della misura cautelare o di accoglimento di una misura cautelare anticipatoria oppure assunta solo sulle spese è ridiscutibile nel giudizio di merito che l’interessato può iniziare.

La possibilità di discutere le spese del giudizio cautelare nel giudizio di merito esclude in radice l’ammissibilità del rimedio del ricorso straordinario.

4. Le conclusioni raggiunte valgono anche per l’ipotesi in cui, come nel caso di specie, in sede di reclamo cautelare si sia rilevata l’esistenza di una situazione di cessazione della materia del contendere sulla materia cautelare.

Ciò è vero in primo luogo per il caso in cui la parte attrice in cautelare contesti l’effettività di tale situazione. Poichè tale contestazione si risolve nella postulazione che la misura cautelare è ancora necessaria per preservare il diritto, ne segue che si assume che esso sia insoddisfatto e, quindi, v’è interesse all’inizio del giudizio di merito, nel quale la statuizione sulle spese adottata sulla base della soccombenza virtuale sarà pienamente ridiscutibile.

Non è men vero per il caso in cui vi sia accordo sulla cessazione della materia del contendere e disaccordo sull’apprezzamento della soccombenza virtuale. Poichè il contraltare di tale disaccordo, se la soccombenza virtuale è stata addebitata al ricorrente in cautelare, è che la domanda cautelare, al contrario di quanto ritenuto dal giudice del reclamo era fondata ab origine, e, se la soccombenza virtuale è stata addebitata al resistente in cautelare, al contrario che la domanda era infondata, la strumentalità dell’azione cautelare rispetto alla tutela di merito impone che queste rispettive posizioni siano fatte valere esercitando l’azione di merito.

Se la cessazione della materia del contendere abbia riguardato un’azione cautelare anticipatoria e la situazione del ricorrente in cautelare reputato soccombente virtuale risulti ora soddisfatta in via definitiva, l’azione di merito che egli eserciterà riguarderà l’accertamento dell’insoddisfazione del diritto in quanto esistente fin dalla proposizione della domanda cautelare sotto il profilo del fumus, ove la soccombenza cautelare virtuale sia stata reputata esistente perchè difettava originariamente il fumus, cioè il diritto (in ipotesi sorto solo dopo), mentre se la soccombenza virtuale sia stata reputata per difetto di periculum in mora, l’azione di merito tenderà a dimostrare che il diritto esisteva e la mancanza di periculum, se giustificava il rigetto della domanda cautelare, in ragione dell’insoddisfazione del diritto comportava solo che non si avesse diritto a ripetere le spese ma non giustificava la condanna al loro pagamento, bensì solo la compensazione.

Se la cessazione della materia del contendere abbia riguardato un’azione cautelare conservativa, il giudizio di merito a tutela del diritto cautelando sarà iniziato per postulare il suo riconoscimento ed in esso si potrà dimostrare che non vi era soccombenza virtuale sulla cautela nè sul fumus nè sul periculum.

Potrebbe accadere che nello svolgimento del giudizio cautelare sia soddisfatto il diritto stesso e non solo l’esigenza di cautela, verificandosi, quindi, la cessazione della materia del contendere anche sull’azione di merito.

In tali casi nulla esclude che essa sia iniziata con postulazione del modo di essere anteriore alla verificazione della cessazione della materia del contendere, in funzione di controllo sulla statuizione relativa alla soccombenza virtuale cautelare.

Considerazioni non dissimili merita l’ipotesi in cui all’esito della valutazione della soccombenza virtuale il giudice del reclamo abbia disposto una compensazione totale o parziale delle spese.

5. Quanto osservato esclude che possa postularsi il rimedio del ricorso straordinario avverso le statuizioni sulle spese rese dal giudice del reclamo cautelare che dichiari cessata la materia del contendere sull’azione cautelare (od anche sulla stessa pretesa di merito).

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso quanto al primo motivo, con cui si postula l’erroneità della valutazione della soccombenza virtuale sull’azione cautelare.

6. Per completezza, si rileva che ove venga dichiarata cessata la materia del contendere nel primo grado cautelare, il mezzo di tutela sia quanto all’erroneità della declaratoria della cessazione, sia quanto alle valutazioni sulle spese in ossequio alla soccombenza virtuale sarà il reclamo.

7. Residua a questo punto un problema, la cui disamina è necessaria per valutare l’ammissibilità del ricorso quanto al secondo ed al terzo motivo, che, come s’è veduto, censurano non la statuizione sulle spese riguardo all’an, bensì sotto il profilo della mera liquidazione del loro ammontare.

Il problema è quello del mezzo di tutela esperibile allorquando la statuizione sulle spese del provvedimento negativo della misura cautelare adottata in sede di reclamo non la si voglia contestare nell’an o per la disposta compensazione totale o parziale, bensì, trattandosi evidentemente di statuizione a carico detrattore in cautelare, solo riguardo al quantum, cioè relativamente alla liquidazione. La contestazione può provenire dall’attore in cautelare che ritenga eccessive le spese. Oppure dal convenuto in sede cautelare che le ritenga troppo basse.

L’ipotesi in discussione è che nessuna delle parti abbia interesse a iniziare il giudizio di merito. Se il giudizio di merito viene iniziato anche tali questioni potranno esservi dedotte, come s’è già detto.

Considerando la posizione dell’attore in cautelare, il caso che viene in rilievo è che egli non intenda iniziare il giudizio di merito, perchè sia convinto di avere torto anche sul merito e si voglia dolere solo della liquidazione delle spese (perchè non conformi a tariffa, ad esempio). Egli ha diritto ad un rimedio? E, nel caso di risposta positiva, esso va individuato nel ricorso straordinario, perchè sotto tale profilo il provvedimento ha valore di sentenza in senso sostanziale? Il Collegio ritiene che il rimedio vi debba essere e che però non sia quello del ricorso straordinario.

La necessità del rimedio si giustifica perchè la statuizione sulle spese eccessiva è pur sempre idonea se non controllabile ad arrecare un pregiudizio patrimoniale all’attore in cautelare, che si vede ingiustamente costretto a pagare di più del dovuto e vede incisa, quindi, la sua situazione patrimoniale.

L’attitudine ad incidere su diritti, tuttavia, non toglie che il provvedimento risenta, quindi, della natura della tutela cautelare e, perciò, della sua inidoneità a dare luogo alla cosa giudicata sul diritto a cautela del quale venne esercitata. Tale inidoneità non può non estendersi al pregiudizio patrimoniale correlato al carico della spese.

Ciò comporta che al provvedimento non può riconoscersi nemmeno a fini della liquidazione delle spese e dell’errore compiuto quanto ad essa che sia il solo di cui si abbia interesse a lamentarsi, la natura di sentenza in senso sostanziale agli effetti dell’art. 111 Cost., comma 7.

Negata tale natura e considerato che il provvedimento è emesso a seguito di cognizione sommaria, nonchè che è espressamente definito titolo esecutivo, si deve ritenere che il mezzo di tutela sia quello esperibile contro ogni titolo esecutivo, cioè l’opposizione al precetto intimato sulla base del provvedimento o all’esecuzione iniziata sulla base di esso, ma con la particolarità che, inerendo tale mezzo di tutela alla cognizione piena e, quindi, alla tutela dei diritti in funzione del giudicato, il provvedimento risulta sulla liquidazione delle spese ridiscutibile, come se fosse un titolo esecutivo stragiudiziale e ciò perchè si è formato sulla base di una cognizione sommaria senza che si stato ridiscusso nell’ambito dell’ordinaria cognizione.

Invero, quando l’opposizione all’esecuzione viene esercitata avverso un provvedimento giudiziale che si è formato a seguito di cognizione sommaria e senza che dopo la sua adozione sia seguita la cognizione piena, sarebbe in contraddizione con l’essere l’opposizione assoggettata alla cognizione piena, come un normale processo di cognizione, escludere che l’ambito del giudizio non si estenda al controllo della stessa formazione dei provvedimento, come invece accade quando il provvedimento pur sommario si è formato nell’ambito di un giudizio in cui sia stata assicurata la possibilità di discuterne secondo le regole della cognizione piena.

Il mezzo di tutela è, dunque, l’opposizione all’esecuzione, preventiva o successiva.

Se del caso anche prima dell’intimazione del precetto, si potrebbe ammettere l’esercizio dell’azione di accertamento della non debenza delle spese eccessive.

Resta da dire del caso nel quale la decisione sulle spese cautelari sia reputata insufficiente dal convenuto in cautelare vittorioso.

In tal caso si deve ammettere che costui possa agire sul piano ordinario prospettando l’insufficienza della liquidazione sempre perchè la consecuzione delle spese effettivamente dovute è funzionale alla tutele della sua posizione quanto all’azione di merito.

7.1. Anche qualora si intenda contestare solo la liquidazione delle spese deve, dunque, escludersi la via del ricorso straordinario.

7.2. Le soluzioni qui indicate a proposito dell’attore in cautelare e del convenuto in cautelare valgono anche per il caso in cui le spese siano state liquidate in una pronuncia del giudice del reclamo di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, previa valutazione della soccombenza virtuale.

Ne consegue nella specie l’inammissibilità del ricorso anche per il secondo ed il terzo motivo.

7.3. Le osservazioni svolte consentono allora di affermare conclusivamente che il ricorso straordinario, anche a seguito della riforma da parte della L. n. 69 del 2009, dell’art. 669-septies c.p.c. non è mai ammissibile in ordine a statuizioni sulle spese del giudizio cautelare.

Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Attesa la novità della questione le spese del giudizio di cassazione possono compensarsi per giusti motivi.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.