Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-03-2011) 31-03-2011, n. 13334 violenza sessuale

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betta del Foro di Roma.
Svolgimento del processo

Con sentenza del 30 aprile 2010, la Corte d’Appello di Roma riformava parzialmente, riducendo la pena inflitta, la sentenza del Tribunale di Roma con la quale, il 24 novembre 2009, R.F.M. era stato condannato per il reato di violenza sessuale commesso in danno del minore M.D.D., di anni quattordici.

La condotta contestata si era concretata, secondo quanto evidenziato dalla Corte territoriale, nel approfittare, il R., del fatto di trovarsi da solo in casa con il minore, nel mostrargli materiale pornografico e, dopo essersi denudato ed aver parzialmente denudato il minore, nel praticargli un rapporto orale mentre si masturbava, con successiva minaccia di ritorsioni.

Avverso tale decisione il R. proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c..

Richiamata la giurisprudenza di questa Corte, evidenziava come la Corte d’Appello non avrebbe tenuto in considerazione le modalità dell’azione, connotata dall’estemporaneità e posta in essere senza alcuna preordinazione.

Osservava che l’azione non fu insistita, tanto che l’adolescente si era rifiutato di compiere sulla sua persona gli atti sessuali richiestigli senza alcuna conseguenza e che, una volta percepito il dissenso del ragazzo, si era astenuto dal portare a termine il suo intento.

Aggiungeva che, pur volendosi accedere alla versione dei fatti fornita dal giovane, in ogni caso la consapevolezza del dissenso sugli atti sessuali praticatigli era postuma e, laddove fosse stato ben compreso che il giovane era contrario alla fellatio, egli si sarebbe senz’altro astenuto.

Evidenziava, inoltre, il comportamento non reattivo del giovane a fronte dell’approccio sessuale e la sostanziale indifferenza dopo l’episodio che, peraltro, non aveva determinato alcuna ripercussione negativa sul minore, il quale aveva superato gli esami di licenza media e frequentava regolarmente il primo anno di liceo.

Con un secondo motivo di ricorso lamentava che la Corte territoriale, nel giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche concesse e le aggravanti contestate, era pervenuta ad un giudizio di equivalenza, senza tener conto dello svolgimento dei fatti e della condotta del reo successiva alla commissione del reato, nonchè l’assenza di precedenti penali.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Va preliminarmente ricordato come questa Corte abbia avuto modo di osservare che l’attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c. può essere applicata allorquando vi sia una minima compressione della libertà sessuale della vittima, accertata prendendo in considerazione le modalità esecutive e le circostanze dell’azione attraverso una valutazione globale che comprenda il grado di coartazione esercitato sulla persona offesa, le condizioni fisiche e psichiche della stessa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, l’entità della lesione alla libertà sessuale ed il danno arrecato, anche sotto il profilo psichico (Sez. 3^, n. 40174, 6 dicembre 2006; n. 1057, 17 gennaio 2007; n. 45604, 6 dicembre 2007).

Si è ulteriormente precisato che, per l’applicazione dell’attenuante in questione, non è sufficiente la mancanza di congiunzione carnale tra l’autore del reato e la vittima (Sez. 3^, n. 14230, 4 aprile 2008; n. 10085, 6 marzo 2009).

Alla luce dei summenzionati principi, che il Collegio condivide e dai quali non intende discostarsi, nessuna censura può muoversi alla impugnata decisione.

La Corte territoriale ha indicato che l’esclusione dell’attenuante era stata decisa all’esito di una complessiva valutazione della vicenda, tenendo conto delle modalità dell’azione (il ricorrente si era preventivamente informato della presenza in casa dell’adolescente), del comportamento insistente, del quale viene dato conto nella testuale trascrizione delle dichiarazioni del minore e dalle quali emerge il suo netto dissenso, lo stato di intimidazione in cui versava mentre subiva gli atti sessuali e le minacce di ritorsione rivoltegli.

I giudici dell’appello hanno peraltro considerato anche le conseguenze di natura psicologica subite dal giovane a causa della violenza, che non possono certo ritenersi escluse per il fatto che lo stesso sia riuscito a portare a compimento gli esami di licenza media, posto che episodi del genere sono idonei ad influire in maniera determinante sullo sviluppo psicofisico del minore e che, nel valutare il fatto, ben può tenersi conto anche soltanto della potenziale offensività della condotta posta in essere la quale, unita ad altri elementi, quali quelli considerati nella fattispecie, può determinare un giudizio senz’altro negativo in ordine alla sussistenza della minore gravità che la norma richiede.

La Corte d’Appello ha operato, in definitiva, un apprezzamento coerente e logico valutando la vicenda sotto ogni aspetto, attraverso un’opportuna correlazione degli elementi negativi sopra richiamati rispetto alla condotta complessivamente posta in essere dal ricorrente.

Altrettanto immune da censure risulta, infine, l’esito del giudizio di comparazione delle circostanze.

Occorre ricordare, a tale proposito, che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell’equivalenza allorchè il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 69 c.p., l’abbia ritenuta la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena in concreto irrogata.

(Sez. 6^ n. 6866,19 febbraio 2010).

Nella fattispecie la Corte territoriale ha richiamato, quali elementi negativi di giudizio, le precedenti valutazioni sullo svolgimento dei fatti, valorizzando successivamente quelli positivi indicati dalla difesa, in applicazione dei criteri di cui all’art. 133 c.p., per procedere alla riduzione della pena inflitta dal giudice di prime cure.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-07-2011, n. 15550 Diritti politici e civili

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o.
Svolgimento del processo

1. – Con decreto del 15 dicembre 2008, la Corte di Appello di Napoli ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da D.S. R. per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania promosso dall’istante nei confronti del Comune di S. Giorgio a Cremano ed avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento del riposo compensativo.

Premesso che il giudizio presupposto, iniziato nell’anno 2000, non si era ancora concluso, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ne ha determinato la ragionevole durata in tre anni, e, tenuto conto delle limitate ripercussioni psicologiche del ritardo nella definizione della controversia, riflettente aspetti secondari del trattamento retributivo, della scarsa incidenza delle spese processuali, connessa alla natura collettiva del ricorso, e dello scarso interesse del ricorrente alla definizione del giudizio, dimostrato dalla mancata adozione di iniziative sollecitatorie, ha liquidato il danno non patrimoniale in complessivi Euro 2.000,00; ha ritenuto invece ingiustificato il riconoscimento dell’ulteriore bonus richiesto dall’istante, in considerazione dell’oggetto della controversia, che non rivestiva particolare importanza: considerato infine l’esito del giudizio, caratterizzato da un apprezzabile ridimensionamento della pretesa azionata, ha dichiarato compensate per metà le spese processuali, ponendo il residuo a carico dell’Amministrazione.

2. – Avverso il predetto decreto il D.S. propone ricorso per cassazione, articolato in dieci motivi. Il Ministero resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Con i primi tre motivi d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 e dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha immotivatamente riconosciuto l’indennizzo soltanto per il periodo di tempo eccedente la ragionevole durata del processo, anzichè per l’intera durata del giudizio presupposto, astenendosi dal disapplicare le norme interne contrastanti con la Convenzione e contravvenendo ai principi enunciati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

1.1. – I motivi sono infondati.

Ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), infatti, l’indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata del processo non dev’essere correlato alla durata dell’intero processo, ma al solo segmento temporale eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o irragionevole. Tale criterio di calcolo appare non solo conforme al principio enunciato dall’art. 111 Cost., il quale prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza, ma. come riconosciuto dalla stessa Corte EDU nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97, non si pone neppure in contrasto con l’art. 6, par. 1, della CEDU, in quanto non esclude la complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione (cfr. Cass., Sez. 1, 23 novembre 2010, n. 23654;

14 febbraio 2008. n. 3716).

2. — Sono parimenti infondati il quarto, il quinto ed il sesto motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6, par. 1, della CEDU, nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, osservando che, nella liquidazione del danno non patrimoniale, la Corte d’Appello si è discostata dagli standards europei, senza fornire un’adeguata motivazione.

2.1 – Questa Corte, infatti, ha ripetutamele affermato che il giudice nazionale, se da un lato non può ignorare, nella liquidazione del ristoro dovuto per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri applicati dalla Corte EDU, dall’altro può apportarvi le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli. E’ stato tuttavia precisato che, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta, alla stregua della più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo. che la quantificazione di tale pregiudizio dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750.00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente il periodo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (cfr. Cass.. Sez. 1^, 30 luglio 2010, n. 17922; 14 ottobre 2009, n. 21840).

Tali principi sono stati espressamente richiamati dalla Corte d’Appello, la quale tuttavia, ai fini della liquidazione dell’indennizzo, ha operato una consistente riduzione rispetto ai parametri elaborati dalla Corte EDU, in quanto ha assunto come base di calcolo un importo di Euro 800,00 per ciascun anno di ritardo, decurtandolo poi ulteriormente e riconoscendo in tal modo all’istante, in relazione all’accertato ritardo di cinque anni nella definizione del giudizio, la somma complessiva di Euro 2.000,00, pari ad un importo unitario di Euro 400,00. Tale valutazione, peraltro, non risulta affatto immotivata, avendone la Corte spiegato ampiamente le ragioni, mediante la specifica sottolineatura delle deboli ripercussioni del ritardo sulla psiche del ricorrente, conseguenti alla scarsa rilevanza dell’oggetto della controversia, riguardante aspetti secondari del trattamento retribuivo, alla limitata incidenza delle spese processuali, derivante dalla natura collettiva del ricorso, e, da ultimo, al disinteresse del ricorrente alla decisione, concretatosi nella mancata proposizione dell’istanza di prelievo.

Il ricorrente lamenta l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione del decreto impugnato, senza però spiegare i motivi per cui ritiene che nel ragionamento seguito dalla Corte d’Appello non sia rintracciabile il criterio logico che l’ha condotta alla formazione del proprio convincimento e che le ragioni poste a fondamento della decisione siano tali da elidersi a vicenda e da non consentire quindi l’individuazione della ratio decidendi. Ciò rende evidente che, sotto l’apparenza della denuncia di un vizio di motivazione, egli mira in realtà a sollecitare una revisione dell’apprezzamento compiuto dal giudice di merito, non consentito in sede di legittimità, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto compete la valuta/ione del danno, nei limiti segnali dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 e dai parametri elaborati dalla Corte EDU. 3. – Sono altresì infondati il settimo e l’ottavo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, rilevando che la Corte d’Appello ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00 dovuto in relazione alla natura del giudizio presupposto, senza fornire alcuna motivazione.

3.1. – Premesso che il decreto impugnato non ha affatto omesso di pronunciare in ordine alla predetta domanda, negando espressamente e motivatamente il bonus in considerazione della scarsa importanza dell’oggetto della controversia, si osserva che l’inclusione delle cause di lavoro e di quelle previdenziali ed assistenziali nel novero di quelle per le quali la Corte EDU ha ritenuto che la violazione del termine di ragionevole durata possa giustificare il riconoscimento di un importo forfetario aggiuntivo, in ragione della particolare importanza della controversia, non significa che dette cause debbano necessariamente considerarsi particolarmente importanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior indennizzo.

Ne consegue da un lato che il giudice di merito può tener conto della particolare incidenza del ritardo sulla situazione delle parti, che la natura della controversia comporta, nell’ambito della valutazione concernente la liquidazione del danno, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione al riguardo, nel senso che il mancato riconoscimento del maggior indennizzo si traduce nell’implicita esclusione della particolare rilevanza della controversia (cfr. Cass., Sez. 1^, 3 dicembre 2009, n. 25446; 29 luglio 2009, n. 17684): dall’altro che, ove sia stato negato il riconoscimento di tale pregiudizio, la critica della decisione sul punto non può fondarsi sulla mera affermazione che il bonus in questione spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, che nella specie non sono state in alcun modo richiamate (cfr. Cass.. Sez. 1^, 28 gennaio 2010, n. 1893; 28 ottobre 2009, n. 22869).

4. – Sono infine infondati il nono ed il decimo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui, nonostante l’accoglimento della domanda, ha dichiarato parzialmente compensate le spese processuali, sul presupposto della contumacia dell’Amministrazione.

4.1. – Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d’Appello non ha affatto giustificato la statuizione sulle spese processuali con la contumacia del Ministero, il quale d’altronde, come si evince dalla narrativa del decreto, si era ritualmente costituito in giudizio; essa ha fatto invece riferimento all’esito della lite, caratterizzato dalla liquidazione di un indennizzo notevolmente inferiore all’importo richiesto dal ricorrente (Euro 13.500.00), e quindi da un ridimensionamento della pretesa azionata la cui considerazione, immune da vizi logico-giuridici, appare idonea a sorreggere la decisione, sottraendola al sindacato di questa Corte.

5. – Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna D.S.R. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 500,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

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T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 04-05-2011, n. 775 stranieri

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Svolgimento del processo

Riferisce il ricorrente di essere titolare di un permesso di soggiorno con validità fino al 21 dicembre 2007 e di averne domandato il rinnovo alla Questura di Pistoia il 13 dicembre dello stesso anno.

Con il decreto in epigrafe l’Amministrazione intimata respingeva l’istanza sul presupposto della falsità della documentazione prodotta a supporto della domanda, con particolare riferimento al contratto di locazione e alla certificazione dei redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2008, attesa l’inesistenza della ditta indicata come datore di lavoro. Precisava, altresì, la Questura che era stata accertata l’esistenza di un’associazione a delinquere finalizzata a favorire illecitamente l’immigrazione clandestina e la permanenza di stranieri extra comunitari nel territorio nazionale in assenza dei titoli prescritti dalla legge e che a tale organizzazione si era, appunto, rivolto il ricorrente per ottenere la falsa documentazione prodotta in occasione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno.

Contro tale atto ricorre il sig. D.X. chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:

1. Eccesso di potere e violazione di legge con riferimento agli artt. 4, d.lgs. n. 286/1998 e 5, d.P.R. n. 394/1999..

2. Eccesso di potere per travisamento dei fatti.

3. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

4. Violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990.

5. Eccesso di potere per violazione di norme interne (circolare del Ministero dell’interno del 9 settembre 2003).

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.

Con ordinanza n. 290 depositata il 21 aprile 2010 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

Alla pubblica udienza del 30 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

Viene impugnato l’atto in epigrafe precisato con cui il Questore della Provincia di Pistoia ha negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il ricorso va accolto.

Assorbente considerazione va assegnata, a tal fine, a quanto dedotto con il quarto motivo con cui si lamenta la violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, non avendo l’Amministrazione resistente provveduto a comunicare preventivamente all’interessato le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza.

Come è noto la norma appena citata stabilisce che "Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti…".

L’art. 10 bis l. n. 241/1990 che si applica a tutti i procedimenti ad iniziativa di parte ad eccezione di quelli espressamente esclusi dalla legge, e, quindi, anche al procedimento per il rinnovo del permesso di soggiorno, svolge la funzione di consentire all’interessato di addurre elementi che arricchiscono il patrimonio conoscitivo dell’Amministrazione, instaurando un contraddittorio finalizzato al migliore contemperamento dell’interesse pubblico con quello di cui è portatore (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 28002).

Si è altresì precisato che la norma, finalizzata a consentire la fattiva partecipazione del privato all’istruttoria procedimentale, comporta che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare le memorie scritte e i documenti prodotti dall’interessato, ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento e di dare conto, nella motivazione del provvedimento finale, delle ragioni che l’hanno indotta a non accogliere quanto rappresentato dal privato (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 8 novembre 2010, n. 7200).

Nel caso in esame il ricorrente pone in rilievo, documentandone l’assunto, che ove gli fosse stata consentita la partecipazione al procedimento nei modi e nei termini stabiliti dalla legge avrebbe potuto porre all’attenzione dell’Amministrazione la circostanza che egli non risulta indagato nel procedimento penale di cui si è riferito in narrativa e che, successivamente alla produzione della documentazione ritenuta non genuina, ha instaurato un regolare rapporto di lavoro ed ha ottenuto anche una nuova ed idonea sistemazione alloggiativa.

Di tali circostanze, evidentemente, l’Amministrazione avrebbe dovuto tener conto anche al solo fine di disattenderne motivatamente l’efficacia positiva ai fini del rinnovo dell’autorizzazione richiesta.

Né, nel caso di specie, può essere invocata la previsione dell’art. 21 octies comma 2, l. n. 241/1990, atteso che la funzione e l’effetto di tale disposizione non è quello di degradare un vizio di legittimità a mera irregolarità, bensì di operare nel senso che un vizio, che resta vizio di legittimità, non comporti l’annullabilità dell’atto sulla base di valutazioni, attinenti al contenuto del provvedimento, effettuate "ex post" dal giudice in ordine alla circostanza che, pur in presenza di controdeduzioni dell’interessato, il provvedimento non poteva essere diverso da quello effettivamente emesso dall’Amministrazione.

Invero, come è stato precisato dalla giurisprudenza, il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno presuppone valutazioni rimesse al potere discrezionale del Questore in ordine alla sussistenza delle condizioni indicate dalla legge, conseguendone che, salvi particolari motivi d’urgenza, in tal caso da indicarsi espressamente nel provvedimento stesso, non vi sono ragioni che possano consentire di derogare all’obbligo di instaurazione del contraddittorio con lo straniero richiedente (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 30 luglio 2010, n. 7141).

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato.

In relazione alla peculiarità della controversia, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-03-2011) 20-05-2011, n. 19973 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

IL Sig. O. fu rinvenuto, il 31 Luglio 2008, in possesso di circa 12 grami di cocaina, confezionati in quattro diversi involucri e nascosti nell’abitacolo della propria auto, nonchè di ulteriori gr. 4,14 di hashish rinvenuti poco dopo nella sua abitazione.

Con sentenza emessa in data 5 Agosto 2008 il Tribunale di Roma lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione e 2.000,00 Euro di multa in relazione al reato previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5. Il Tribunale ha, altresì, disposto la confisca del denaro (Euro 280,00) e dell’autovettura in sequestro.

Con sentenza emessa in data 3 Novembre 2009, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della prima decisione, ha confermato la condanna del Sig. O. e ha disposto la sospensione condizionale della pena, non concessa dal Tribunale, respingendo i restanti motivi di appello.

Il Sig. O. propone ricorso, lamentando in sintesi:

1. vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risultando illogico ritenere che le stesse siano assorbite dalla qualificazione del fatto ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5;

2. errata applicazione dell’art. 240 c.p. e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 100 per avere la Corte di Appello fornito una motivazione solo apparente delle ragioni che conducono alla confisca dell’autovettura; questa non era stata in alcun modo modificata o attrezzata per trasportare la sostanza, così che non sussistono i presupposti per ritenere esistente un nesso tra la vettura stessa e la droga nei termini indicati dalla costante giurisprudenza della Corte.
Motivi della decisione

Ritiene la Corte che solo il motivo in tema di confisca dell’autovettura meriti di essere accolto.

E, invero, la decisione dei giudici di merito circa la qualificazione del reato nei limiti del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5 trova la sua giustificazione nella modestia obiettiva del fatto stesso e nella condizione di tossicodipendenza dell’imputato.

Tali elementi, che concernono sia gli aspetti obiettivi sia quelli soggettivi del reato, sono stati ritenuti assorbenti del quadro complessivo concernente la responsabilità dell’imputato e la risposta sanzionatoria, non emergendo altre circostanze che giustifichino l’applicazione dell’art. 62-bis c.p., non riconosciuta in primo grado, e un’ulteriore riduzione della pena. Si è in presenza, a parere della Corte, di una valutazione attinente il merito della decisione e priva di vizi riconducibili a manifesta illogicità, con la conseguenza che essa non può essere oggetto di censura da parte del giudice di legittimità.

Quanto alla confisca dell’autovettura, la Corte rileva che la costante giurisprudenza di legittimità ha escluso che il semplice utilizzo di un’auto per trasportare la droga possa giustificare la confisca del mezzo; la confisca così detta "facoltativa", dell’autovettura può trovare applicazione qualora l’automezzo sia stato attrezzato o modificato al fine di commettere il reato o quando risulti provato che esso costituisce uno strumento stabile di realizzazione dell’illecito (si veda per tutte, Sesta Sezione Penale, sentenza n. 24756 del 2007, Martinez, rv 236973).

Tutti elementi che nel caso di specie non emergono dall’imputazione e non sono stati indicati nella motivazione, con la conseguenza che il provvedimento in ordine alla confisca dell’autovettura deve essere eliminato.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca dell’autovettura, confisca che elimina. Rigetta nel resto.

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