Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-04-2011) 03-06-2011, n. 22276 Misure cautelari

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Svolgimento del processo

Il Gip del Tribunale di Brindisi con ordinanza in data 31-12-2010 convalidava il fermo, tra gli altri, di C.G. e gli applicava la misura della custodia cautelare in carcere con la contestazione provvisoria di cui all’art. 416 bis c.p. (sacra corona unita), "in (OMISSIS), con permanenza".

Il pericolo di fuga era collegato alla possibile diffusione della notizia della collaborazione di P.E., già esponente di spicco dell’associazione, il quale avrebbe dovuto tra breve testimoniare in quattro processi in corso dinanzi al tribunale di Brindisi. Ciò rendeva più che probabile che gli associati a lui vicini si dessero alla latitanza, come era già avvenuto per soggetti appartenenti ad altri gruppi, anche per il pericolo di rivelazioni relative a fatti di sangue.

La gravità del quadro indiziario era ritenuta sulla base delle dichiarazioni dei pentiti P. e Ca.Si., ritenute convergenti nonostante talune discrepanze ritenute non decisive in quanto attribuibili a diversi livelli di conoscenza, o comunque relative a dettagli secondari. Dalle prime risultava che C., per quanto non formalmente affiliato (allo scopo di mantenere riservata la sua partecipazione), ricopriva il ruolo di referente economico del gruppo per (OMISSIS), in quanto interessato in due società (CED Costruzioni e IO CASA), la seconda delle quali acquistata dall’indagato, tra il 2006 e i primi mesi del 2008, dopo essersi consultato con il collaboratore di giustizia, e probabilmente intestata a prestanome. Attraverso dette imprese C. svolgeva attività di cassa per il gruppo e per i singoli appartenenti. Inoltre esercitava il controllo sul gioco d’azzardo di (OMISSIS) (nel 2009 anche di Ce.Me.) attraverso un locale gestito dal fratello S.. Dichiarazioni riscontrate da accertamenti della PG che indicavano l’indagato come dipendente della CE.DI. con sede in (OMISSIS), e il fratello come gestore di una sala giochi nella stessa località. Ca., dal canto suo, aveva indicato C. (affiliato con il grado di (OMISSIS)) come referente per (OMISSIS), insieme con C.S., il cui clan è specializzato nel riciclaggio di assegni rubati e di somme provenienti da usura.

L’indagato ricorre personalmente, con unico atto, tanto avverso il provvedimento di convalida che avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare. Con il primo ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza dei presupposti del fermo, dolendosi del fatto che il pericolo di fuga sia stato individuato nel pericolo di diffusione della notizia della collaborazione di P., e che la sussistenza del primo sia stata desunta automaticamente dalla gravità del reato contestato, senza riferimento ad elementi specifici, parificando più posizioni processuali, senza tener conto che le dichiarazioni di Ca., alle quali P. ha aggiunto nulla di nuovo, erano da tempo note, e facendo addirittura riferimento a fatti di sangue non ancora oggetto di dichiarazioni e quindi di contestazioni.

Con il ricorso relativo alla misura cautelare vengono dedotte violazione di legge e motivazione meramente apparente con riferimento ai gravi indizi e alle esigenze cautelari.

Le dichiarazioni dei pentiti sono da un lato prive di precisa collocazione temporale, dall’altro in contrasto tra loro su aspetti nevralgici, oppure non riscontrate, o intrinsecamente contraddittorie.

Quanto alle esigenze cautelari, si deduce mancanza di motivazione, in quanto il Gip si è limitato a richiamare quanto dedotto in ordine al pericolo di fuga.
Motivi della decisione

Il ricorso avverso la convalida del fermo è infondato e va disatteso.

E’ in primo luogo del tutto inesatto che il Gip abbia confuso il pericolo di fuga, il cui accertamento si pone quale indispensabile presupposto della convalida del fermo, con il pericolo di diffusione della notizia della collaborazione del pentito P.E..

Per contro il primo giudice ha coerentemente desunto la probabilità che C. facesse perdere la proprie tracce – non occorrendo l’attualità di specifici comportamenti indirizzati verso la fuga, dalla circostanza della diffusione di notizie sintomatiche dell’inizio di una nuova collaborazione (quali l’allontanamento di P. dai luoghi di detenzione dei correi e il suo trasferimento in struttura carceraria del Nord Italia, significativi, nell’ambiente, di dissociazione), foriera di rivelazioni sul conto degli associati ancora liberi, suscettibili di riscontro vicendevole con quelle di altri pentiti (in particolare quelle di Ca., già note).

Nè la correlazione così stabilita tra tali prevedibili rivelazioni e il pericolo di fuga, per quanto potenzialmente comune a più soggetti – peraltro non indefiniti, ma identificabili dall’appartenenza all’associazione, implica il ricorso a parametri a carattere generale ed astratto, configurando invece circostanza individualizzante, specificamente inerente al caso concreto.

C., infatti, alla stregua della contestazione provvisoria che gli è stata mossa sulla base delle rivelazioni di P., risulta rientrare nel novero degli appartenenti alla sacra corona unità.

Nè manca un ulteriore dato a sostegno della convalida del fermo, anch’esso solo in apparenza generico ed estraneo alla posizione del ricorrente, rappresentato dalla latitanza già intervenuta di altri consociati.

Per quanto, infatti, tale circostanza si riferisca a soggetti diversi, essa nondimeno, avvalorando la capacità dell’organizzazione di gestire finanziariamente la latitanza dei propri affiliati, concorre a dare ulteriore plausibilità all’ipotesi che anche il ricorrente potesse rendersi irreperibile.

Il primo motivo del ricorso avverso l’applicazione della custodia cautelare in carcere, è inammissibile. Premesso che il ricorso immediato per cassazione avverso una misura cautelare e1 consentito unicamente per violazione di legge, sicchè può essere dedotta con tale mezzo di gravame solo la totale mancanza di motivazione e non anche la sua insufficienza, incompletezza od illogicità, essendo tale rimedio alternativo alla richiesta di riesame, ove possono esser proposte le censure riguardanti lo sviluppo logico-giuridico delle argomentazioni del provvedimento impugnato, ovvero le prospettazioni del ricorrente in ordine agli elementi probatori acquisiti agli atti (Cass. 44996/2008, 41123/2008), è agevole osservare che il provvedimento impugnato si sottrae alle censure dedotte.

Non sussiste violazione dell’art. 273 c.p.p., comma 1 bis, avendo il Gip fatto corretta applicazione nella valutatone dei gravi indizi di colpevolezza, dei criteri di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 (evidenziando, quali elementi a conferma dell’attendibilità di P., le dichiarazioni del collaborante Ca. – la cui non piena sovrapponente a quelle del primo è stata con esauriente e dettagliata motivazione, attribuita a livelli diversi di conoscenza, o comunque riferita a dettagli secondari, e gli accertamenti di PG su alcuni aspetti delle chiamate in corretta), mentre i rilievi relativi alla collocazione temporale del ruolo di C. quale referente economico del gruppo, nonchè alla pretesa contraddittorietà o assenza di riscontri alle chiamate, attengono a vizi di motivazione non deducibili con ricorso immediato. I motivi inerenti alle esigenze cautelari, sono infondati. Non solo, infatti, il Gip ha fatto richiamo alle argomentazioni già svolte in tema di pericolo di fuga nel provvedimento di convalida del fermo, evocando, a sostegno del pericolo di reiterazione del reato l’attivo inserimento nell’associazione e i precedenti penali, ma l’art. 275 c.p.p., comma 3, stabilendo, nel caso di gradi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all’art. 416 bis c.p., la duplice presunzione di ricorrenza delle esigenze cautelari – salvo prova contraria, nella specie non fornita – e di adeguatezza, questa assoluta, della sola misura custodiale, esonera il giudice da. motivare su tali aspetti.

Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 22-06-2011, n. 3784 Esclusioni dal concorso

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Sassani;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto da D. A. N., all’epoca del ricorso messo conciliatore non dipendente comunale (ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge n.468/1999), contro il provvedimento con il quale il Ministero della Giustizia la ha esclusa dal concorso a 320 posti di ausiliario (riservato a messi conciliatori non dipendenti comunali) per la mancanza della nomina a detta posizione in data anteriore all’1.5.1995. Il Tribunale ha respinto le censure avanzate da parte ricorrente, la quale aveva evidenziato che la nomina alla qualifica richiesta per il concorso era stata ritardata da un disservizio degli uffici del Tribunale e che la legge n. 468/1999 non attribuiva all’amministrazione alcun potere discrezionale di determinare i requisiti di ammissibilità alla procedura.

Il giudice di prima istanza ha confermato la legittimità dell’esclusione per carenza del requisito di anteriorità della nomina rispetto all’1.5.1995, confermando che a decorrere da tale data il potere di nomina presidenziale è stato espressamente eliminato dalla legge n. 374/1991 e che tale orientamento ha trovato esplicito e legittimo recepimento nella clausola del bando concorsuale recante il termine contestato dall’interessata.

L’appello in esame contrasta le motivazioni rese dal TAR, deducendo:

– ingiustizia manifesta, poiché l’istruttoria per la nomina era pronta già dal 26 gennaio 1995, mentre, anche se dal gennaio al luglio dello stesso anno risultava assente il presidente titolare, operava a capo dell’ufficio un supplente che avrebbe potuto procedere a nominare la ricorrente, come ha provveduto a nominare altri dipendenti;

– incompetenza del Ministero ad introdurre il requisito che poi ha determinato l’esclusione, la cui disposizione comunque era da disapplicare in sede giurisdizionale perché "contra legem";

– non correttezza del richiamo, da parte del bando, all’art. 13 della 374/1991, in ordine alla violazione degli artt. 28 del RD n. 12/1941 e 13, 44, 47, e 49 della, legge n. 374/1991; gli uffici avevano continuato a funzionare anche dopo la soppressione del potere di nomina e permanevano i poteri di nomina dei messi di conciliazione.

L’appello è infondato e deve essere respinto.

E’ anzitutto inammissibile la censura di incompetenza del Ministero ad introdurre il requisito, che poi ha determinato l’esclusione, e svolto in riferimento all’art. 26 della legge n.374/1991. L’argomentazione, che si palesa come censura del contestato requisito, non è stata introdotta mediante la necessaria impugnazione del bando di concorso nella parte in cui si lamentava l’ingerenza dell’autorità che ha proceduto alla sua emanazione.

Ma anche ove censurata, la prescrizione del bando non avrebbe potuto essere ritenuta in contrasto con la norma invocata (e tanto meno quindi essere disapplicata). Al riguardo deve confermarsi che la clausola in questione deriva senza alcun dubbio dalla soppressione operata dalla legge del potere presidenziale di nominare i messi di conciliazione, restando quindi del tutto irrilevante che, per evidenti esigenze, il legislatore abbia, ciò non di meno, fatta salva l’attività necessaria per l’esaurimento delle cause pendenti, per le quali (come ovviamente per tutte le altre cause) i poteri presidenziali permangono dunque integri.

Parimenti non rilevante è infine (profilo anche questo già trattato dal TAR) il ritardo con il quale l’amministrazione ha proceduto alla nomina, soltanto dopo l’1.5.1995. La circostanza avrebbe potuto assumere importanza solo ove l’inerzia fosse stata fatta constatare e dichiarata illegittima, ma, in mancanza di ciò, essa non inficia l’azione dell’amministrazione, che ha tratto le relative conseguenze dall’intervenuta soppressione del potere in parola.

– Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, atteso il non certo celere espletamento del procedimento di nomina della ricorrente a messo di conciliazione.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-05-2011) 06-07-2011, n. 26380 Revoca e sostituzione

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma in data 29 novembre 2010, ha confermato l’ordinanza emessa, in data 27 agosto 2010, dal Giudice per le Indagini preliminari di Roma, con cui era stata rigettata l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell’imputato, a carico di C. M., per i reati di cui all’art. 600 quater c.p., comma 2, in relazione alla detenzione di un’ingente quantità di materiale informativo pedopornografico (in relazione al reato de quo, l’indagato ha inoltrato richiesta di giudizio abbreviato, dopo la notifica del decreto di citazione per giudizio immediato).

L’indagato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per i seguenti motivi:

1. Erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 274, 275, 299 e 310 c.p.p., in quanto sarebbe stata erroneamente sminuito l’elemento dell’attenuazione delle esigenze cautelari offerto dalla difesa. Il giudice del gravame avrebbe dovuto dare una motivazione nuova, congrua e coerente che giustificasse la prosecuzione della custodia cautelare in carcere nonostante il contenuto complessivo della Consulenza Tecnica del Pubblico Ministero sul materiale in sequestro e le dichiarazioni rese dall’imputato, nel corso dell’interrogatorio. Le foto e i video incriminati sono stati rinvenuti nel 15 DVD e nei 3 CD rom, dove molte foto e molti filmati, secondo quanto riferito dal CT, non hanno contenuto pedopornografico:

la natura pedopornografica del materiale non può essere ridotta al riferimento alla sola immagine n 74 del fascicolo processuale.

Inoltre la limitata pericolosità dell’indagato deve tenere conto che lo stesso ebbe subito ad autoaccusarsi. Mancherebbero anche elementi idonei a dimostrare che il C. avesse scaricato consapevolmente detto materiale da internet, o piuttosto si tratti di file prodotti a seguito di download automatico.

L’ordinanza impugnata inoltre non avrebbe verificato la sussistenza delle condizioni attuali di applicazione della custodia cautelare, laddove avrebbe sottaciuto i fatti sopravvenuti sopraindicati.

2. Mancanza di motivazione o motivazione apparente in ordine all’attenuazione delle esigenze cautelari, ai fini della sostituzione con una misura meno afflittiva, nel rispetto del criterio del "minore sacrificio necessario". I giudici non avrebbero adempiuto all’obbligo di motivazione sul punto dell’adeguatezza della misura inflitta, atteso il fatto nuovo relativo alla dimostrata impossibilità di collegamento internet dall’abitazione del C., elemento che consentirebbe allo stesso di essere posto agli arresti domiciliari.

Motivi della decisione

Osserva la Corte che il ricorso è infondato.

1. Innanzitutto, per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti "de libertate", di deve ricordare che la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. sez. 6 n. 2146 del 25.5.1995).

L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. ex multis Cass. sez. 1 n. 1769 del 23/3/1995).

2. E’ poi ben vero, come più volte affermato da questa Corte (cfr. sez. 1, n. 46262 del 16/12/2008, Pagano, Rv. 242065), che la cognizione del giudice dell’appello cautelare non è limitata alle deduzioni fattuali indicate dal motivo, ma è anche vero che l’estensione officiosa dell’ambito dell’indagine afferisce ai fatti e non certo al thema decidendum, certamente ristretto nei confini del predetto effetto parzialmente devolutivo. Il presente ricorso, di fatti, non censura l’originaria sussistenza della gravita del quadro indiziario, ma l’omessa attribuzione della valenza di "fatto nuovo" agli esiti della consulenza tecnica disposta sul materiale informatico in sequestro e delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dall’indagato, quali elementi in grado di attenuare la sussistenza delle esigenze cautelari, che giustificarono l’applicazione della misura più incisivamente restrittiva della custodia cautelare in carcere. L’ordinanza impugnata, invero, ha ritenuto che tali risultanze non abbiano quel carattere di novità e rilevanza in grado di modificare la precedente valutazione di pericolosità del comportamento, attesa l’imponente quantità delle immagini che ritraggono minori, anche bambini in tenera età, in pose ed atti sessuali espliciti. Atteso il carattere seriale delle condotte di procacciamento e detenzione delle immagini pedopornografiche, i giudici di appello hanno ritenuto, con motivazione congrua, che l’incensuratezza non possa rappresentare, di per sè, ostacolo ad una prognosi sfavorevole alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando la valutazione espressa dal G.i.P., circa il rigetto sia dell’istanza di revoca della misura cautelare, che di quella di sostituzione con altra misura meno afflittiva.

3. Le ulteriori argomentazioni svolte dal ricorrente per negare la sussistenza della prova della natura pedopornografica del materiale in sequestro non possono trovare accoglimento in questa sede, non potendo questa Corte rinnovare la valutazione dei risultati probatori già espressa dai giudizi di merito con l’ordinanza di applicazione della misura – peraltro coperta da giudicato cautelare quanto alla sussistenza della gravita del quadro indiziario – e anche perchè gli esiti della consulenza tecnica sono stati ritenuti dal Tribunale "fatti nuovi", non idonei a modificare la pregressa valutazione e la spiegazione fornita dai giudici dell’appello cautelare risulta adeguata ed ancorata in maniera logica alle risultanze processuali.

4. Quanto poi al profilo relativo all’impossibilità di collegamento internet dall’abitazione, che sarebbe stata evidenziata in sede di istanza di sostituzione della misura, il Tribunale ha già chiarito il fatto che tale assicurazione risulta comunque priva di rilievo, attesi i sistemi alternativi di connessione alla rete internet possibili tramite apparecchi mobili, per cui la censura si appalesa manifestamente infondata.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.. Inoltre la Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-12-2011, n. 26516 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

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Svolgimento del processo

La controversia concerne l’IRAP supposta non dovuta da uno studio associato di professionisti per gli anni 1998-2001 e chiesta a rimborso dal contribuente. La Commissione rigettava il ricorso e la decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe sulla base della sussistenza dell’autonoma organizzazione nell’attività svolta dallo studio associato. Il contribuente propone ricorso per cassazione con unico motivo, illustrato anche con memoria. L’Agenzia delle Entrate non ha notificato un controricorso, ma ha depositato esclusivamente un atto di costituzione al fine di partecipare all’udienza di discussione.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, il contribuente contesta, sotto il profilo della violazione di legge, che nel caso di specie fosse possibile parlare di sussistenza dell’autonoma organizzazione.

Il ricorso non è fondato. Questa Corte ha affermato che:

"L’esercizio in forma associata di una professione liberale (nella specie, ingegnere civile) è circostanza di per sè idonea a far presumere l’esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorchè non di particolare onere economico, nonchè dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio. Ne consegue che legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati" (Cass. n. 3677 del 2007). Nel caso di specie il giudice di merito, sia pur con qualche incertezza, ha fatto corretta applicazione di questo principio.

Sicchè deve essere rigettato il ricorso. Non occorre provvedere sulle spese non essendo stata esercitata dalla parte intimata alcuna utile attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

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