Cons. Stato Sez. V, Sent., 09-09-2011, n. 5064 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso dinanzi il Tar Puglia, le odierne istanti impugnavano, chiedendone l’annullamento, i titoli permissivi in materia urbanistica, edilizia e commerciale rilasciati rispettivamente dal Comune di Triggiano (i primi due) e dalla Regione Puglia (il terzo) per la costruzione e l’esercizio di un Centro Commerciale da parte della ditta T. srl.

Con sentenza n. 1000 del 22.04.2008, il tribunale adito respingeva il ricorso.

Con atto di appello del 19.01.2009, F. e le sue legali rappresentanti p.t. C. N. e I. L. (anche in proprio) impugnavano la detta sentenza.

Con decisione 3073/2009 la sezione respingeva l’appello, confermando la pronuncia di primo grado.

Contro la predetta decisione la F. ha proposto l’odierno ricorso per la revocazione della stessa. Si è costituita in giudizio la T. s.r.l., contro interessata intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 22 marzo 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1 Il ricorso è inammissibile.

2 La ricorrente chiede la revocazione della citata pronuncia della Sezione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostanzialmente sotto tre profili:

– il Collegio giudicante, per un "abbaglio dei sensi", avrebbe circoscritto l’oggetto del giudizio di appello "al mero esame di legittimità degli atti recanti l’autorizzazione del Centro commerciale denominante "Bari Blu", omettendo di considerare che il principale oggetto del giudizio era invece costituito dall’impugnazione dei titoli permissivi in materia urbanistica ed edilizia rilasciati dal comune di Triggiano a illecito favore di T. srl’;

– in secondo luogo, il Collegio avrebbe supposto, per erronea percezione materiale degli atti del giudizio, che "gli edifici e i manufatti ove è insediato il Centro commerciale in ditta T. fossero già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di Igiene del Comune di Triggiano;

– infine, il medesimo Collegio, "dopo aver rilevato la violazione della distanza minima imposta dall’art. 163, comma 2, tra il confine della discarica F. snc e i fabbricati commerciali della T.", avrebbe "omesso di esaminare i motivi di doglianza formulati dall’appellante avverso detti illegittimi titoli giuridici".

3 I rilievi non sono meritevoli di accoglimento.

3.1 Infondato è il primo, secondo cui il Collegio, avrebbe omesso di giudicare sull’appello delle ricorrenti avverso i titoli permissivi in materia urbanistica e edilizia.

In realtà, dalla lettura della decisione, emerge con sufficiente chiarezza che il Collegio ha operato una corretta ricostruzione giuridica dei fatti e degli atti sottoposti al proprio vaglio, pronunciandosi sull’oggetto del giudizio esattamente individuato alla stregua dei motivi di appello.

In particolare, nella parte in fatto vengono puntualmente e specificatamente elencati tutti i titoli di natura urbanistica ed edilizia oggetto del gravame.

Ne consegue che la decisione in esame, laddove ha fatto riferimento alla "autorizzazione e apertura del centro commerciale", non ha inteso riferirsi ai soli nulla osta di natura commerciale, ma certamente anche ai provvedimenti autorizzatori in materia edilizia ed urbanistica, rilasciati dal comune di Triggiano alla T.; provvedimenti di cui ha rilevato la piena legittimità.

3.2 Del pari infondato è il secondo rilievo, laddove si sostiene che il Collegio avrebbe evidenziato l’efficacia retroattiva del Regolamento di Igiene del comune di Triggiano sull’erroneo presupposto della ritenuta esistenza di entrambi i fabbricati – discarica e Centro commerciale – a distanza irregolare, sin dalla data di entrata in vigore dell’atto regolamentare.

Sul punto, infatti, la sentenza è frutto non già di una falsa rappresentazione della realtà, bensì della complessiva valutazione delle risultanze processuali da parte del collegio, valutazione insindacabile in sede di revocazione.

In pratica, il Collegio ha respinto il ricorso della F. non perché abbia erroneamente percepito la realtà, ma perché, esaminata la tesi della F., l’ha ritenuta errata, alla stregua di un duplice ordine di motivi:

"a) l’obbligo di osservare le distanze minime grava esclusivamente sugli impianti di discarica;

b) tale obbligo deve essere rispettato anche dagli impianti di discarica precedentemente autorizzati".

Pertanto, non si è verificato alcun errore di fatto o "abbaglio dei sensi" in quanto il Collegio ha considerato che, esistendo una apposita disposizione che detta norme in merito all’ubicazione delle discariche, riferibile non solo a quelle "nuove", ma anche a quelle "autorizzate", l’entrata in vigore del relativo Regolamento comunale ha determinato l’obbligo per la discarica della ricorrente di chiudere e spostarsi in altro sito.

3.3 Non condivisibile, infine, è il rilievo secondo cui il collegio giudicante avrebbe omesso di esaminare alcune censure formulate nel giudizio di appello.

Invero, come risulta dal dato testuale, nella decisione in esame viene espressamente statuito che "per quanto riguarda gli ulteriori profili di illegittimità agitati nel gravame in trattazione (falsa rappresentazione dei luoghi posta a base del progetto assentito, mancato esercizio dei poteri di autotutela da parte del comune, dichiarazione di pubblica utilità dell’impianto di discarica, mancata partecipazione della ricorrente alle conferenze di servizi prodromiche al rilascio dei titoli contestati, ambito di efficacia delle delibere provinciali recanti l’autorizzazione all’esercizio della discarica) la sezione ne rileva la palese inammissibilità ed infondatezza sulla scorta della documentazione versata in atti e del percorso argomentativo posto a base della decisione, resa in pari data sul ricorso in appello n. rg. 7707/2008…".

Non v’è dubbio, quindi, che il Collegio ha preso in considerazione tutte le censure formulate dalla F., ritenendole infondate alla stregua degli atti del giudizio e richiamando le motivazioni ed argomentazioni svolte nella propria decisione n. 3169/09, emessa su altro ricorso in appello (n. 7707/2008) proposto ugualmente dalla F. contro il comune di Triggiano e nei confronti della T. s.r.l.

4 Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, di cui in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 17-01-2012, n. 549 Recesso del conduttore Uso non abitativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 28 settembre 2009 la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione del Tribunale di Bergamo che aveva rigettato la opposizione a decreto ingiuntivo relativo a canoni di locazione di immobile ad uso commerciale in Bergamo per i mesi da settembre a dicembre 2007, proposta dall’ex conduttrice società Nicò s.r.l. ritenendo che questa non avesse comunicato con precisione la sopravvenienza di gravi motivi di recesso.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Nicò s.r.l. con cinque motivi.

Resistono con controricorso G.A. e P.G..

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 1292 c.c., per avere la Corte di appello rigettato la eccezione di carenza di legittimazione attiva di uno solo dei comproprietari dell’immobile, G.A., nonostante non risultasse il titolo fondante la solidarietà nel lato del credito.

Il motivo è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, ha affermato che: "Nelle vicende del rapporto di locazione, l’eventuale pluralità di locatori integra una parte unica, al cui interno i diversi interessi vengono regolati secondo i criteri che presiedono alla disciplina della comunione; sugli immobili oggetto di comunione concorrono, quindi, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari in virtù della presunzione che ognuno di essi operi con il consenso degli altri o quanto meno della maggioranza dei partecipanti alla comunione" (Cass. 18 luglio 2008 n. 19929).

Nello stesso senso: "Qualora in un contratto di locazione la parte locatrice sia costituita da più locatori, ciascuno di essi è tenuto, dal lato passivo, nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, cosi1 come, dal lato attivo, ognuno degli stessi può agire nei riguardi del locatario per l’adempimento delle sue obbligazioni, applicandosi in proposito la disciplina della solidarietà di cui all’art. 1292 c.c., che non determina, tuttavia, la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori" (Cass. 22 giugno 2009 n. 14530). Il secondo motivo concerne la violazione e falsa applicazione delle norme di cui al L. n. 392 del 1978, artt. 28 e 29, per avere la Corte di appello ritenuto inammissibile la rinuncia del conduttore alla tacita rinnovazione del contratto e per avere perciò ritenuto la tacita rinnovazione del contratto di locazione nonostante, la rinuncia del conduttore.

Il terzo motivo riguarda la violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 27, per avere la Corte territoriale ritenuto insufficientemente dedotti i gravi motivi posti a fondamento della comunicazione di recesso. Con il quarto motivo si denuncia il vizio di insufficiente motivazione, nonchè la falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 28, per avere la Corte omesso di considerare il fatto che la unica disdetta intimata risaliva nei suoi effetti alla intimazione comunicata in data 20 febbraio 2007 e perciò alla data del 30 settembre 2007, prima scadenza naturale del contratto.

Il secondo, terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi tra di loro. Gli stessi sono privi di fondamento.

La Corte territoriale ha premesso che la comunicazione di recesso era stata formulata dalla società conduttrice con lettera del 16 maggio 2007 e che tale comunicazione era inidonea a legittimare il recesso per la data del 31 agosto 2007, essendosi il contratto rinnovato fino al 31 agosto 2012.

Correttamente i giudici di appello hanno sottolineato che la L. n. 392 del 1978, art. 28, (prevedendo la disdetta comunicata almeno dodici mesi prima della scadenza) prende in considerazione l’interesse di entrambe le parti per la prosecuzione del contratto, aggiungendo che la possibilità per il conduttore di recedere anticipatamente dal contratto in corso deve essere prevista, ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 27, commi penultimo ed ultimo, da apposita clausola ovvero giustificata, da gravi motivi.

Richiamando la giurisprudenza di questa Corte, i giudici di appello hanno ricordato che il conduttore ha l’onere di specificare i gravi motivi contestualmente alla dichiarazione di recesso ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 27, u.c..

Su tali motivi indicati nella dichiarazione, infatti, e non su altri, deve essere valutata la legittimità del recesso.

La decisione impugnata non si pone in contrasto con altre decisioni di questa stessa Corte, secondo le quali la prova della sussistenza del grave motivo deve essere fornita dal conduttore in giudizio solo nel caso di contestazione del locatore: "Ai fini del valido ed efficace esercizio del diritto potestativo di recesso del conduttore, a norma della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 27, comma 8, è sufficiente che egli manifesti, con lettera raccomandata o altra modalità equipollente, al locatore il grave motivo per cui intende recedere dal contratto di locazione, senza avere anche l’onere di spiegare le ragioni di fatto, di diritto o economiche su cui tale motivo è fondato, ne1 di darne la prova perchè queste attività devono esser svolte in caso di contestazione da parte del locatore" (Cass. 12 novembre 2003 n. 17042, 20 marzo 2006 n. 6095).

Poichè si tratta di recesso "titolato" lo stesso non può prescindere dalla specificazione dei motivi, con la conseguenza che tale requisito inerisce al perfezionamento della stessa dichiarazione di recesso e, al contempo, risponde alla finalità di consentire al locatore la precisa e tempestiva contestazione dei relativi motivi sul punto fattuale o della loro idoneità a legittimare il recesso medesimo (Cass. 29 marzo 2006 n.7241).

Nel caso di specie la Nicò non aveva indicato nella sua comunicazione i motivi del recesso, avendo fatto generico riferimento all’andamento del mercato in una con le sopravvenienze di segno negativo avveratesi nel periodo.

Preso atto di ciò, i giudici di appello hanno rilevato che le successive specificazioni indicate dalla stessa appellante non potevano essere prese in considerazione in quanto del tutto estranee alla comunicazione essendo state formulate per la prima volta nel corso del giudizio.

Il giudizio di genericità della indicazione dei gravi motivi costituisce indubbiamente una valutazione di merito, logicamente motivata, che sfugge a qualsiasi censura in questa sede di legittimità.

Il quinto motivo riguarda anche esso vizi della motivazione, per avere la Corte omesso di pronunciare sopra il motivo di impugnazione con cui era stata censurata la mancata assunzione di prova orale dedotta da Nicò per dimostrare la detenzione ed il possesso dell’immobile da parte di altri locatori prima della data del 30 novembre e per non avere la stessa Corte territoriale motivato il diniego di assunzione di prova orale dedotta da Nicò. Correttamente i giudici di appello hanno osservato che ai fini del presente giudizio, che ha per oggetto il pagamento dei canoni sino al settembre 2007, costituiva circostanza del tutto irrilevante il fatto che i proprietari avessero ripreso il possesso dell’immobile a far tempo dal 27 novembre 2008.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.200, 00 (milleduecento/00) di cui Euro 200,00 (duecento/00) per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-02-2012, n. 2493 Interpretazione del contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del 31.3.1999 G.F. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma P.L. per sentir accertare l’avvenuta conclusione della compravendita dell’appezzamento di terreno di 5000 mq circa in (OMISSIS), della quota del 25% della strada di accesso e del 50% del fabbricato esistente, in virtù della scrittura privata 4.12.1995 ovvero in subordine per sentir pronunciare sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c.. La convenuta confermava l’esistenza di una compravendita definitiva, chiedeva il rigetto della domanda e svolgeva riconvenzionale per il pagamento del residuo prezzo di lire 17.166.738 comprensivo di interessi od in subordine di risoluzione per colpa dell’attore, il cui inadempimento l’aveva obbligata, quale formale proprietaria, a pagare IRPEF ed ICI per lire 14.351.000, oltre i danni per il continuato possesso in lire 96.000.000.

Con sentenza 7.10.2002 il Tribunale, dichiarava la nullità del contratto per l’indeterminatezza del prezzo e la risoluzione per inadempimento dell’attore, decisione riformata dalla Corte di appello di Roma, con sentenza 2787/09, che dichiarava trasferiti i beni di cui alla scrittura, condannando il G. al pagamento di Euro 2799,71 oltre interessi e compensava le spese del grado, ponendo quelle di ctu a carico di entrambe le parti; ciò sul presupposto che la sentenza di primo grado contraddittoriamente aveva dichiarato la nullità e la risoluzione, entrambe le parti concordavano nel ritenere la scrittura un contratto definitivo, come peraltro emergeva dal tenore letterale delle espressioni (" P.L. vende al signor G.F. che accetta") ed il prezzo, sebbene non espressamente indicato, appariva certamente determinabile con riferimento a dati contabili certi ed incontroversi. Ricorre P. con tre motivi, resiste G..

Motivi della decisione

Col primo motivo si deduce violazione degli artt. 1325, 1362 ss. e 1421 c.c. per avere erroneamente la Corte di appello ritenuto che la scrittura avesse attitudine a produrre effetti traslativi ed il primo giudice non potesse ex officio rilevarne la nullità. Col secondo motivo si lamenta violazione per contraddittorietà insita nella sentenza delle norme in materia di contratti per violazione degli artt. 1325 e 1362 c.c. per aver la Corte di appello erroneamente ritenuto determinato o determinabile il prezzo e sconfessato la ctu.

Col terzo motivo si lamenta violazione per contraddittorietà insita nella sentenza degli artt. 1325, 1362 e ss. c.c. per avere la Corte di appello ritenuto interamente pagato il prezzo mediante un atto – SIGREC 30.11.1995 – al più vincolante parti terze alla procedura negoziale.

Le censure non meritano accoglimento.

Poichè tutte le doglianze fanno riferimento, sia pure sotto diversi profili, alla violazione dell’art. 1362 c.c., è da osservare che l’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).

Nè può utilmente invocarsi la mancata considerazione del comportamento delle parti.

Ad ulteriore specificazione del posto principio generale d’ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, il legislatore ha, inoltre, attribuito, nell’ambito della stessa prima categoria, assorbente rilevanza al criterio indicato nell’art. 1362 c.c., comma 1 – eventualmente integrato da quello posto dal successivo art. 1363 c.c. per il caso di concorrenza d’una pluralità di clausole nella determinazione del pattuito – onde, qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti, eventualmente confrontato con la ratio complessiva d’una pluralità di clausole, idoneo a rivelare con chiarezza ed univocità la comune volontà degli stessi, cosicchè non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti – ciò che è stato fatto nella specie dalla corte territoriale, con considerazioni sintetiche ma esaustive – detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario dell’art. 1362 c.c., comma 2, che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione (Cass. 4.8.00 n. 10250, 18.7.00 n. 9438, 19.5.00 n. 6482, 11.8.99 n. 8590, 23.11.98 n. 11878, 23.2.98 n. 1940, 26.6.97 n. 5715, 16.6.97 n. 5389); non senza considerare, altresì, come detto comportamento, ove trattisi d’interpretare, come nella specie, atti soggetti alla forma scritta ad substantiam, non possa, in ogni caso, evidenziare una formazione del consenso al di fuori dell’atto scritto medesimo (Cass. 20.6.00 n. 7416, 21.6.99 n. 6214, 20.6.95 n. 6201, 11.4.92 n. 4474).

Nella specie la Corte territoriale ha rilevato la contraddittorietà della sentenza di primo grado, il concorde riconoscimento dell’esistenza di un contratto definitivo, l’inequivocità del tenore letterale delle espressioni adoperate, la determinabilità del prezzo mentre in relazione all’avvenuto pagamento, a pagina sei, ha congruamente motivato sul dissenso dalla espletata ctu deducendo non essere esatto quanto affermato dalla P. in comparsa di costituzione, secondo cui la SIGREC, con nota del 30.11.2005, avrebbe quantificato il debito suo e del marito in lire 83.833.262, trattandosi di atto in cui si comunicava l’accettazione della proposta di dilazione; il debito del marito risultava determinato in lire 98.959.457 e l’appellante avrebbe pagato addirittura lire 959.457 in più rispetto alla somma detratta dal prezzo dovuto alla venditrice.

In definitiva il ricorso è in gran parte in contraddizione con la stessa linea difensiva originariamente posta in essere dalla odierna ricorrente e, nel riportare, alle pagine undici e dodici, le condizioni di pagamento, sostanzialmente conferma la determinabilità del prezzo, per cui va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 5200, di cui 5000 per onorari, oltre accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 26-03-2012, n. 4850

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 24.7.1991 Nostra Signora s.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, P. F., titolare dell’omonima impresa edile, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo 20.6.1991, con cui il Presidente del medesimo tribunale l’aveva condannata al pagamento, in favore dell’opposto, di Euro 58.566,21, oltre interessi legali, per l’esecuzione di opere edili in due fabbricati in Otranto, oggetto di un contratto di appalto concluso con l’opposto. La opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo sostenendo, fra l’altro, che il contratto di appalto doveva dichiararsi risolto di diritto essendo rimasta senza effetto la diffida ad adempiere entro il termine del 30.4.1991, ovvero doveva dichiararsi risolto, ex art. 1453 c.c., per inadempimento dell’impresa, stante l’esecuzione solo parziale e non a regola d’arte dei lavori.

Con altro atto di citazione notificato il 3.8.91 Nostra Signora conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, l’arch. M. M., chiedendo di essere risarcita dai danni derivati dalla sua attività di direttore dei lavori relativi alle opere appaltate.

Con un terzo atto di citazione, notificato il 6.3.1992, Nostra Signora s.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al medesimo Tribunale, l’arch. M.M. e l’arch. Pe.Re., proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo 30.1.92 con cui il Presidente del Tribunale di Lecce aveva condannato essa opponente al pagamento, in favore dei due professionisti, della complessiva somma di Euro 28.596,80, a titolo di compenso per l’attività professionale svolta dai convenuti stessi in relazione ai fabbricati oggetto del contratto di appalto suddetto; in via riconvenzionale la opponente chiedeva il risarcimento danni per i gravi difetti delle opere ed il ritardo nella loro consegna.

Nei tre giudizi riuniti i convenuti resistevano alle domande contro di loro proposte.

Con sentenza non definitiva del 4.3.2002, venivano revocati i due decreti ingiuntivi opposti, accertata la sussistenza:

a) quanto al P., del solo credito per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria eseguiti all’interno di uno dei due immobili cui si riferiva il contratto di appalto;

b) quanto all’arch. M. ed all’arch. Pe., del credito per prestazioni professionali relative alla redazione della relazione tecnica ed al progetto, documenti allegati alla domanda 29.9.1990 di inizio lavori presso il Comune di Otranto;

c) quanto al solo arch. M., del credito per prestazioni professionali relative all’incarico di direttore dei lavori.

Il Tribunale rigettava ogni diversa domanda delle parti disponendo la prosecuzione del giudizio per la quantificazione dei crediti riconosciuti nei confronti del P. e dei due professionisti.

Con sentenza depositata il 30.11.2009 la Corte d’appello di Lecce rigettava l’appello principale proposto dal P. nonchè l’appello incidentale del Pa. e del M. in ordine alla richiesta di condanna di Nostra Signora al pagamento del compenso loro spettante per tutta l’attività progettuale svolta.

Osservava la Corte di merito che secondo il contratto di appalto, in difetto di concessione edilizia,gran parte delle opere non potevano essere realizzate e che, al momento della conclusione del contratto, il Comune non aveva emanato detta concessione; conseguentemente sussisteva la nullità del contratto nella parte in cui prevedeva l’esecuzione di opere in assenza di concessione edilizia, stante l’illiceità dell’oggetto per violazione delle norme imperative in materia urbanistica. Quanto al credito dei due professionisti per la redazione di un unico progetto riguardante la ristrutturazione interna, la manutenzione straordinaria ed il ripristino della facciata degli immobili, i due architetti non avevano adottato alcuna iniziativa per ovviare alla necessità, rappresentata dalla Soprintendenza, di una rielaborazione del progetto ai fini del rilascio dell’autorizzazione, così tenendo un comportamento in violazione della diligenza richiesta dall’art. 1176 c.c., comportante un grave inadempimento per l’irrealizzabilità del progetto.

Per la cassazione di tale decisione l’Impresa Costruzioni Edili P.F., in persona dell’omonimo titolare, propone ricorso affidato a tre motivi.

La società intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:

1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato,in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

il primo giudice non avrebbe potuto dichiarare di ufficio la nullità del contratto di appalto per carenza della concessione edilizia relativa alle opere appaltate, trattandosi di nullità mai dedotta ed avendo l’opponente lamentato solo l’inadempimento dell’apposta, chiedendo la risoluzione del contratto;

2) violazione della L. n. 47 del 1985, art. 26; della L. 5 agosto 1978, n. 456, art. 31, lett. c); del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7 (conv. in L. n. 94 del 1982), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che tutti i lavori appaltati, ad eccezione di quelli di ordinaria manutenzione, individuati dalla sentenza di primo grado, fossero soggetti a concessione edilizia, non considerando che le opere interne previste in contratto erano soggette solo a denuncia di inizio attività (DIA), L. n. 47 del 1985, ex art. 26 e che per le opere di cui alla L. n. 457 del 1978, art. 31, lett. a) b) c), era richiesta la semplice autorizzazione edilizia; contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non era, quindi, configurabile la nullità del contratto di appalto per illiceità dell’oggetto e per violazione di norme imperative nè veniva meno l’obbligo di pagamento del relativo corrispettivo da parte della società committente.

3) motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

anche gli interventi di cui alla L. n. 457 del 1978, art. 31, lett. c), ed, in particolare, "l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso,l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio", ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 10 non erano sanzionabili penalmente e non comportavano violazione di norma imperativa e, di conseguenza, l’esecuzione di tali opere, non poteva comportare la nullità del contratto di appalto.

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente ripropone questioni già esaminate e decise dalla Corte territoriale con corretta e logica motivazione, aderente al disposto delle norme applicate e conforme alla giurisprudenza in materia di questa Corte. In particolare, correttamente la sentenza impugnata ha rilevato, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., per violazione delle norme imperative in materia urbanistica, la nullità del contratto di appalto "nella parte in cui prevedeva l’esecuzione di opera in assenza di concessione edilizia". Trattasi di nullità originaria, rilevabile di ufficio (Cass. n. 2187/2011; n. 3913/09), senza, quindi, che possa ravvisarsi il vizio di ultrapetizione dedotto, dovendosi ribadire che, ai fini della pronuncia di nullità, rilevava la comune volontà delle parti di dare, comunque, esecuzione alle opere appaltate pur in assenza della concessione "che non venne mai rilasciata dal comune di Otranto" (V. pag. 6 sent. imp.).

Infondate sono pure le altre censure con cui il ricorrente si limita a contrapporre, genericamente, la propria interpretazione delle norme di cui il giudice di merito ha ravvisato la violazione, prescindendo dalla motivazione sul punto della sentenza impugnata, esente da vizi logico giuridici e, come tale, insindacabile in sede di legittimità.

In particolare è stato evidenziato dai giudici di appello, con motivazione del tutto corretta e condivisibile, che i lavori di manutenzione straordinaria, ai sensi della L. n. 56 del 1980, art. 33 erano soggetti alla medesima disciplina della concessione edilizia con esclusione del carattere di onerosità, così come i lavori di ristrutturazione rientranti nella previsione della L. n. 457 del 1978, art. 31, lett. d) trattandosi di interventi volti a "trasformare organismi edilizi mediante un insieme sistematico che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente". Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità stante il difetto di attività difensiva da parte della società intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.