Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-09-2011) 02-11-2011, n. 39539 Impugnazioni

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Svolgimento del processo

P.G., imputato di furto aggravato, propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila, dell’ 8 luglio 2010, che ha dichiarato inammissibile l’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara, del 10 novembre 2003, che lo ha ritenuto colpevole del delitto contestato e lo ha condannato alla pena di due mesi di reclusione e 200,00 Euro di multa, in continuazione rispetto ai fatti giudicati dal Pretore di Chieti con sentenza n. 287/97, divenuta irrevocabile.

Deduce il ricorrente: a) Nullità del procedimento per erronea notifica all’imputato del decreto di citazione in appello, perchè effettuata in mani del difensore, ex art. 157 c.p.p., comma 8 bis, invece che al domicilio eletto; b) Violazione di legge, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto tardivo e generico l’appello proposto.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato. a) Destituito di fondamento è il primo motivo di gravame.

A proposito della notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio, le Sezioni Unite di questa Corte (rv. 239396) hanno affermato che l’eventuale nullità derivante dalla notificazione effettuata ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, per casi diversi da quelli previsti, non configura una nullità assoluta ed insanabile per omessa vocatio in ius, bensì una nullità di ordine generale e a regime intermedio per inosservanza delle norme sulla notificazione; nullità che deve ritenersi sanata quando risulti provato che l’errore non abbia impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa, come in realtà avvenuto nel caso in esame. Hanno altresì affermato che detta nullità rimane, comunque, senza effetto se non è eccepita tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184 c.p.p., comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 c.p.p.. Nel caso di specie, l’eccezione non è stata proposta, come avrebbe dovuto essere, all’udienza di trattazione dell’appello, bensì, solo davanti a questa Corte, e dunque intempestivamente, di guisa che la dedotta nullità deve ritenersi ormai sanata. b) Manifestamente infondato è il secondo dei motivi proposti.

Premesso che l’inammissibilità dell’appello è stata dichiarata non per la tardi vita dello stesso, bensì per la genericità dei motivi, osserva la Corte che giustamente il giudice del gravame ha dichiarato tale inammissibilità, evidente essendo la genericità del gravame (avente ad oggetto solo il trattamento sanzionatorio) che si caratterizzava per la schematica elencazione delle doglianze, priva di qualsivoglia argomentazione a sostegno delle stesse, oltre che per una incomprensibile richiesta di applicazione della continuazione, cui aveva già provveduto il primo giudice.

Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 22-12-2011, n. 10002

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che con il ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente impugna le graduatorie in epigrafe nonché il D.M. n. 42/2009 che in tema di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento consentono l’inserimento del personale docente in tre ulteriori province, rispetto a quella di provenienza, ma sempre "in posizione subordinata (in coda");

Considerato che il ricorso, sulla base del sottorichiamato orientamento giurisprudenziale (Cassazione e Consiglio di Stato) risulta inammissibile per difetto di giurisdizione;

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata" e che, quanto alla motivazione essa può consistere, "se del caso a un precedente conforme";

Considerato che tali precedenti sono da individuarsi nella decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 (che ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia anche alla luce dei dubbi evidenziali al riguardo dal giudice costituzionale con decisione n. 09 febbraio 2011, n.41) uniformatasi al recente orientamento del giudice della giurisdizione ex sentenza Cassazione Sezioni Unite civili n.22805 del 12 ottobre 2010;

– che nel riferito contesto e nelle more del giudizio interveniva:

– il comma 4ter, adottato in sede di legge di conversione del decreto legge del 25 settembre 2009, n. 134 che avrebbereso inefficace, in quanto norma (asseritamente) interpretativa, l’indirizzo giurisprudenziale di cui alla sentenza di questa Sezione (Tar lazio Sez.III bis) n. 10809 in data 27 novembre 2008.

– l’ordinanza n. 00230/2010 di questa Sezione sollevante questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4ter del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella l. 24 novembre 2009, n. 167, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 51, comma 1, 97, comma 1, 113, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione;

– l’accoglimento da parte della Corte costituzionale,con sentenza 09 febbraio 2011, n.41 della sollevata questione di legittimità costituzionale con declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4 ter d.l. 25 settembre 2009 n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009 n. 167, per violazione dell’art. 3 cost., " posto che introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto a un biennio, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell’inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma anche in quello posteriore all’esaurimento del biennio in questione..", evidenziando in via preliminare che il contrasto di giurisprudenza in merito alla giurisdizione in subiecta materia "….preclude una pronuncia di inammissibilità della questione perché sollevata da un giudice privo di giurisdizione, avendo questa Corte affermato che il relativo difetto per essere rilevabile deve emergere in modo macroscopico e manifesto, cioè ictu oculi (sentenze n. 81 del 2010 e n. 34 del 2010)….)…".

Tenuto conto che la suindicata decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale surrichiamato ed ha avuto modo di ribadire in via definitiva che:

– "la questione sottoposta…. va decisa confermando la tesi della giurisdizione del giudice ordinario, per le ragioni…. fondate sulla base della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall’amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto: si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale…."

"Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico….; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo….".

Preso atto che dal richiamato orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che i D M disciplinanti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti ".. che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato…….. di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione".

Va quindi declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione tenuto conto del disposto di cui all’art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 272010 n. 104 che "fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda medesima entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione".

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) decidendo il ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 74 del c.p.a. lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali, secondo le modalità di cui in parte motiva ex art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 272010 n. 104.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 11-01-2012, n. 10Interventi nel campo economico Sanità e igiene

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il ricorrente ha impugnato, oltre gli atti specificamente indicati in epigrafe, il decreto n. 18 del 22 ottobre 2010 del Presidente della Giunta regionale, adottato nella qualità di commissario ad acta per l’attuazione dei piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, nella parte in cui il Presidio ospedaliero di Praia a Mare viene riconvertito e qualificato quale ospedale di distretto.

Secondo il ricorrente i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per le ragioni indicate nel prosieguo.

2.- Si sono costituite in giudizio le parti intimate chiedendo il rigetto del ricorso.

3.- Il ricorso non è fondato.

3.1.- Prima di esaminare le singole censure appare opportuno rilevare che la Regione Calabria, con deliberazione della GR n. 845/2009, ha approvato il Piano di riqualificazione e razionalizzazione del SSR (Piano di rientro) e con successiva deliberazione della GR n. 908/2009 è stato approvato e sottoscritto l’accordo concluso tra il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Calabria, per l’approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1, comma 180 della L. 30 dicembre 2004, n. 311. Il comma 5, dell’art. 7 di tale accordo prevede che "gli interventi individuati dal Piano allegato al presente Accordo sono vincolanti, ai sensi dell’art. 1, comma 796, lettera b), della L. 27 dicembre 2006, n. 296, per la Regione Calabria e le determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima Regione Calabria in materia di programmazione sanitaria". Analogamente, l’art. 2, comma 95, della L. n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) dispone che "gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti anche legislativi e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro".

La vicenda in esame si inquadra, pertanto, in quella che è stata definita "normativa emergenziale", dettata da leggi finanziarie per il rientro di alcune Regioni dal notevole disavanzo di bilancio (TAR Lazio, Roma, sez. III, 30 novembre 2009, n. 10787), con la conseguenza che tale disciplina "speciale" ed emergenziale si sovrappone a quella ordinaria.

3.2.- Con un primo motivo si assume la violazione dell’art. 22 del D.L. n. 78 del 2009, nonché illegittimità per eccesso di potere. In particolare, si assume che la predetta disposizione, di cui viene riportato nel ricorso il contenuto per esteso, prevede che solo nel caso in cui la Regione non avesse approvato il piano di rientro il Consiglio dei ministri avrebbe potuto nominare il commissario.

La censura non è fondata.

L’art. 2, comma 83, della L. 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2010", prevede che qualora dall’esito delle verifiche relative all’attuazione del piano di rientro emerga l’inadempienza della Regione, il Consiglio dei ministri, nell’esercizio di un potere sostitutivo "straordinario" previsto dall’articolo 120 della Costituzione, nomina il Presidente della regione commissario ad acta per l’intera durata del piano di rientro. La norma puntualizza che il "commissario adotta tutte le misure indicate nel piano, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano".

La disciplina sopra riportata, che si inserisce in un più complesso quadro finalizzato chiaramente a rafforzare i poteri del commissario, è chiara nel consentire la nomina del commissario anche per l’attuazione del piano di rientro. Deve, pertanto, ritenersi che rientrava nei poteri del commissario, quali definiti dalla norma attributiva del potere, di adottare "tutti" quegli atti che, in una visione complessiva e unitaria, si imponevano per lo svolgimento di una azione amministrativa finalizzata alla riduzione della spesa sanitaria anche mediante un riorganizzazione più efficiente della rete ospedaliera. Ne consegue che spettava al commissario anche il potere di disporre la riconversione dell’ospedale di Praia .

3.3.- Il ricorrente lamenta, altresì, la violazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 502 del 1992, nella parte in cui prevede che debba essere assicurata, tra l’altro, la consultazione degli enti locali, come prescritto in particolare dal piano per la salute 2004/2206.

Il motivo non è fondato.

In primo luogo, deve rivelarsi come detto piano avesse validità solo per il periodo 2004/2006 e conseguentemente lo stesso non può essere assunto come parametro di validità degli atti impugnati.

In ogni caso, anche a volere prescindere da tale aspetto, gli atti impugnati si inseriscono nell’ambito di una legislazione emergenziale che prevede, al fine di attuare i cogenti interventi individuati dal piano di rientro, l’attribuzione di poteri di sostituzione "straordinaria" ad organi governativi con la conseguenza che è legittimo derogare a disposizioni, anche normative, che potrebbero ostacolare il rapido raggiungimento degli obiettivi programmati.

3.4.- Con gli altri motivi di ricorso si assume si assume la violazione dei livelli essenziali di assistenza, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto non si sarebbe tenuto conto del livello di efficienza che garantiva il presidio in esame e i costi recentemente sostenuti di ammodernamento e ristrutturazione. Inoltre, si osserva che "l’area Nord della Calabria è stata soggetta ad una eccessiva penalizzazione rispetto al Centro e al Sud", atteso che nell’ASP di Cosenza "sono stati riconvertiti nove presidi ospedalieri contro i quattro del centro ed i cinque del sud".

Le censure non sono fondate.

In relazione al primo aspetto sopra indicato deve rilevarsi come la relativa doglianza, a prescindere dalla sua inammissibilità per genericità, sia destituita di fondamento in quanto gli atti adottati, come risulta dalla documentazione versata in atti, assicurano comunque i livelli essenziali delle prestazioni. Si tenga conto, in particolare, che la riconversione del presidio di Praia a Mare prevede che il presidio stesso mantenga un punto di primo intervento funzionante in maniera ininterrotta.

Le altre censure sono generiche e comunque non idonee ad incidere sulla legittimità degli atti adottati. Risulta, infatti, che il commissario ha adottato i provvedimenti impugnati all’esito di una adeguata istruttoria ed ha agito nell’esercizio anche di poteri di natura tecnica di cui non è stato dimostrato, al fine di consentire un sindacato giurisdizionale coerente con le prerogative di esclusiva spettanza della pubblica amministrazione, l’irragionevole esercizio. Il ricorrente ha, infatti, dedotto, nell’ambito dell’intero ricorso, censure volte ad dimostrare la opinabilità tecnica delle scelte effettuate ma non la loro contrarietà al principio di ragionevolezza.

3.5.- Con un ultimo motivo si assume la illegittimità degli atti per eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria non essendo stato dimostrato l’effettivo disavanzo di bilancio.

Il motivo non è fondato, in quanto risulta che tale disavanzo sussiste e lo stesso è adeguatamente provato dagli atti e documenti depositati in giudizio.

4.- La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Primo Referendario, Estensore

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-01-2013) 08-07-2013, n. 28909 Sanità

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Svolgimento del processo

1.1 Con sentenza del 10 novembre 2011 il Tribunale di Verona dichiarava nono doversi procedere nei confronti di Q. G., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 2, comma 2, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

1.2 Riteneva il Tribunale che il reato contestato, alla luce della intervenuta depenalizzazione operata con il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, doveva considerarsi un mero illecito amministrativo: da qui la formula di proscioglimento pronunciata ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

1.3 Propone ricorso il Pubblico Ministero denunciando violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale perchè la condotta contestata continuava a mantenere valenza penale anche dopo la riforma intervenuta con il D.Lgs. n. 205 del 2010.

Motivi della decisione

1. Osserva la Corte che il ricorso è fondato: va premesso che al Q. era stata contestata la violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), e comma 2, per l’avvenuto smaltimento di rifiuti non pericolosi di natura eterogenea aventi un codice C.E.R. diverso da quello indicato nel formulario di trasporto (reato commesso il (OMISSIS)). Secondo l’interpretazione del Tribunale tale condotta, oggi trasfusa nel D.Lgs. n. 205 del 2010, che ha introdotto la scheda SISTRI in luogo del codice CER, non costituisce più reato ma illecito amministrativo, residuando la condotta penalmente rilevante solo nell’ipotesi di trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla copia cartacea della scheda SISTRI. 2. A ben vedere la nuova normativa introdotta dal D.Lgs. n. 205 del 2010, ha istituito la scheda SISTRI in sostituzione del precedente formulario: tuttavia la piena operatività del nuovo sistema di trasporto dei rifiuti è stata postergata ex D.M. 2 dicembre 2010, all’1 giugno 2011 con conseguente rinvio delle sanzioni penali ivi previste che continuano, pertanto, a permanere inalterate rispetto alla disciplina precedente. Di seguito a tale D.M. è intervenuto il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 6, che ha ulteriormente differito al 15.12.2011 – 9.2.2012 l’effettiva operatività della scheda SISTRI. 3. Di conseguenza, anche al fine di evitare un pericoloso vuoto normativo con possibile contrasto con il precetto costituzionale di cui all’art. 3 Cost. (principio di ragionevolezza), la condotta contestata al QUADRARA doveva ritenersi ancora punibile penalmente posto che l’operatività del sistema SISTRI non era ancora entrata a regime.

4. La motivazione offerta dal Tribunale è dunque errata sotto il profilo giuridico per inosservanza del precetto penale: tale vizio motivazionale imporrebbe un annullamento con rinvio che, tuttavia, appare superfluo in relazione alla maturata prescrizione del reato, essendo trascorsi ad oggi oltre cinque anni dalla data di consumazione del reato.

5. Si impone, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2013



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