Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-10-2013) 02-12-2013, n. 47855

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Il 18 dicembre 2012 la Corte d’assise d’appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione proposta da G.G., ex art. 667 c.p.p., comma 4, avverso il provvedimento della medesima Autorità giudiziaria che, in data 27 settembre 2012, aveva dichiarato inammissibile l’istanza presentata dallo stesso, volta ad ottenere l’applicazione dell’indulto ai sensi della L. n. 241 del 2006.

2. La Corte così riepilogava lo svolgimento della vicenda processuale.

Il 21 febbraio 2008 il giudice dell’esecuzione applicava, nella misura di tre anni, l’indulto ex 1. n. 241 del 2006 "sulla pena di cui alla sentenza resa dalla Corte d’assise d’appello il 18 marzo 2000 dalla Corte d’assise d’appello…con cui a G. era stata irrogata la pena di trenta anni di reclusione, cui si era pervenuti anche in virtù del ricorso al criterio moderatore di cui all’art. 78 c.p.".

L’Ufficio del Pubblico ministero, dando esecuzione alla suddetta ordinanza, detraeva i tre anni dai trenta anni della pena fissata dalla Corte d’assise d’appello, omettendo di considerare che sulla pena di cinque anni di reclusione, irrogata dalla suddetta Corte d’assise per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, l’indulto non poteva essere applicato e che, a seguito del nuovo cumulo, la pena rimaneva sempre pari a trenta anni di reclusione.

Con una successiva ordinanza del 24 giugno 2009 il giudice dell’esecuzione, pronunziandosi su richiesta del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Palermo, precisava che il precedente provvedimento aveva applicato l’indulto sul cumulo materiale (trentacinque anni di reclusione) e non su quello giuridico (trenta anni di reclusione), sicchè, nonostante l’applicazione dell’indulto, la pena da espiare era pari a trenta anni di reclusione.

3. Sulla base di tali premesse fattuali il provvedimento oggetto del presente ricorso osservava che la "non ottimale chiarezza" dell’ordinanza del 21 febbraio 2008 non poteva avere dato luogo ad alcuna giudicato, sicchè, oltre che opportuna, l’ordinanza del 24 giugno 2009, era sicuramente legittima.

Rilevava, inoltre, che l’istanza avanzata da G. il 15 giugno 2012, volta ad ottenere l’annullamento dell’ordinanza del 24 giugno 2009, si sostanziava in una mera opposizione al provvedimento del 24 giugno 2009 e, in quanto tale, risultava proposta fuori termine. La stessa, inoltre, riproponeva le medesime richieste, già disattese dalla Corte d’assise d’appello con altra ordinanza del 9 novembre 2009.

Quand’anche, poi, si ritenessero fondate le doglianze del ricorrente circa l’esatta interpretazione della sua domanda, volta in realtà ad ottenere soltanto che, in presenza di due diverse e contrapposte ordinanze emesse dalla medesima Autorità giudiziaria in materia di applicazione dell’indulto ex L. n. 241 del 2006, sia ritenuta definitiva e insuscettibile di successiva modificazione, in assenza di nuovi elementi di fatto, quella emessa per prima e più favorevole (nel caso in esame quella in data 21 febbraio 2008 messa in esecuzione dal Pubblico ministero), è in ogni caso indubitabile che, in materia esecutiva, non può parlarsi di "giudicato" e che il giudice dell’esecuzione ha, sia pure in diversa composizione, il potere di chiarire la portata applicativa di un precedente provvedimento.

Nel merito, infine, il giudice dell’esecuzione argomentava che era improprio il riferimento alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. n. 36837 del 15 luglio 2010), non concernente una questione analoga a quella in esame, e che doveva, pertanto, essere riconfermato l’indirizzo interpretativo per il quale è da escludere che nel novero delle pene non eseguibili per qualsiasi causa debbano includersi anche quelle residuate dopo l’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 c.p.. Quest’ultima disposizione normativa ha la sola finalità di prevedere (contenendolo) il massimo della pena da espiare, ma non incide sulle pene residuali, non estinguendole nè escludendone in via definitiva l’esecutività, tanto meno per agevolare il duplice ingiustificato abbattimento della pena.

4. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, G., il quale lamenta violazione di legge ed erronea applicazione della legge processuale penale sotto i seguenti profili. L’ordinanza del 21 febbraio 2008 doveva ritenersi ormai definitiva, atteso che non era stata impugnata e aveva formato oggetto di esecuzione da parte della Procura generale che, per effetto dell’applicazione dell’indulto ex L. n. 241 del 2006, aveva detratto tre anni di reclusione dai complessivi trenta anni con conseguente rideterminazione della pena in ventisette anni di reclusione. Il principio della preclusione processuale opera anche in sede esecutiva, siccome principio di carattere generale dell’ordinamento processuale.

Deduce, inoltre violazione dell’art. 174 c.p., comma 2 e art. 78 c.p., comma 1, osservando che, nel caso in esame, il condannato, nel riproporre in via subordinata la questione dell’applicazione dell’indulto sul cumulo giuridico anzichè su quello materiale, aveva fatto riferimento proprio ad una decisione, sia pure incidentale delle Sezioni Unite che, in base a quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18288 del 21 gennaio 2010, legittima la riproposizione della questione prima accolta con l’ordinanza del 21 febbraio 2008, riformata in peius dall’ordinanza 24 giugno 2009.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Il principio del ne bis in idem permea l’intero ordinamento giuridico e fonda il preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull’identica regiudicanda, in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema. A tale divieto va, pertanto, attribuito, il ruolo di principio generale dell’ordinamento dal quale, a norma dell’art. 12 preleggi, comma 2, il giudice non può prescindere quale necessario referente dell’interpretazione logico-sistematica.

La matrice del divieto del ne bis in idem deve essere identificata nella categoria della preclusione processuale. Ancor prima di esplicarsi quale limite estremo segnato dal giudicato, la preclusione assolve la funzione di scandire i singoli passaggi della progressione del processo e di regolare i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri delle parti e del giudice, dai quali quello sviluppo dipende, con la conseguenza che la preclusione rappresenta il presidio apprestato dall’ordinamento per assicurare la funzionalità del processo in relazione alle sue peculiari conformazioni risultanti dalle scelte del legislatore. Il processo, infatti, quale sequenza ordinata di atti, modulata secondo un preciso ordine cronologico di attività, di fasi e di gradi, è legalmente tipicizzato in conformità di determinati criteri di congruenza logica e di economicità procedimentale in vista del raggiungimento di un risultato finale, nel quale possa realizzarsi l’equilibrio tra le esigenze di giustizia, di certezza e di economia.

Questa impostazione teorica, comunemente accolta anche dalla dottrina processuale penalistica, rende evidente che la preclusione costituisce un istituto coessenziale alla stessa nozione di processo, non concepibile se non come serie ordinata di atti normativamente coordinati tra toro, ciascuno dei quali – all’interno dell’unitaria fattispecie complessa a formazione successiva – è condizionato da quelli che lo hanno preceduto e condiziona, a sua volta, quelli successivi secondo precise interrelazioni funzionali. L’istituto della preclusione, attinente all’ordine pubblico processuale, è intrinsecamente qualificato dal fatto di manifestarsi in forme differenti, accomunate dal risultato di costituire un impedimento all’esercizio di un potere del giudice o delle parti in dipendenza dell’inosservanza delle modalità prescritte dalla legge processuale, o del precedente compimento di un atto incompatibile, ovvero del pregresso esercizio dello stesso potere. In quest’ultima ipotesi la preclusione è normalmente considerata quale conseguenza della consumazione del potere. Nel perimetro della preclusione-consumazione ricade, oltre all’esercizio dell’azione penale, anche il potere di ius dicere ad opera del giudice, secondo quanto costantemente affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr.

Cass., Sez. Un. 28 giugno 2005, n. 34655, rv. 231799; Cass., Sez. Un. 14 luglio 2004, rv. 228666; Cass., Sez. Un. 31 marzo 2004, rv.

227358; Cass., Sez. Un. 18 maggio 1994, r. 198543; Cass., Sez. Un. 29 maggio 2002, rv. 221999; Cass., Sez. Un. 22 marzo 2000, rv. 216004;

Cass., Sez. Un. 19 gennaio 2000, rv. 216239; Cass., Sez. Un. 23 febbraio 2000, rv. 215411; Cass, Sez. Un., 10 dicembre 1997, rv.

209603; Cass., Sez. Un. 31 luglio 1997, rv. 208220; Cass., Sez. Un., 26 marzo 1997, rv. 207640; Cass., Sez. Un. 18 giugno 1993, rv.

194061; Cass., Sez. Un. 8 luglio 1994, rv. 198213; Cass., Sez. Un. 23 novembre 1990, rv. 186164; Corte Cost., sent. n. 318 del 2001, n. 144 del 1999, n. 27 del 1995).

2. Tanto premesso il Collegio osserva che, nel caso in esame, sussiste una preclusione processuale all’esame delle questioni poste dal ricorrente, atteso che le stesse hanno formato oggetto di precedenti decisioni ormai definitive sulla medesima questione.

2.1. Invero, come esattamente rilevato dal giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza del 21 febbraio 2008 la Corte d’appello di Palermo, investita della richiesta avanzata da G., volta ad ottenere l’applicazione dell’indulto ex L. n. 241 del 2006 sulla pena di trenta anni di reclusione, inflitta con sentenza della Corte d’assise d’appello del 18 marzo 2000 (irrevocabile il 21 giugno 2001), richiamava, innanzitutto, i criteri con cui si era pervenuti alla determinazione della pena finale di trenta anni di reclusione: pena base per il delitto di omicidio (capo 43): anni 28 di reclusione;

aumento di cinque anni per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. (capo 2); aumento di un anno per il delitto di cui al capo 42;

aumento di un anno per il delitto di cui al capo 44; applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 c.p.. Sulla base di tale premessa in fatto e richiamati i principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di limiti di applicabilità dell’indulto in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, comprensivo anche di reati ostativi all’applicabilità del beneficio indulgenziale, e di necessità dello scioglimento del cumulo ai fini del riconoscimento del beneficio ai soli delitti non ostativi, riconosceva il diritto di G. all’applicazione dell’indulto ex L. n. 241 del 2006 nella misura di tre anni ai soli reati non ostativi.

2.2. La successiva ordinanza del 24 giugno 2009 del medesimo giudice dell’esecuzione si pronunciava su un duplice oggetto: a) la richiesta avanzata dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Palermo, quale organo competente a curare l’esecuzione, volta a stabilire se l’indulto ex L. n. 241 del 2006 fosse da applicare alla pena di 35 anni di reclusione, determinata ai sensi dell’art. 73 c.p., oppure su quella di trenta anni di reclusione conseguente all’applicazione del criterio moderatore; b) la domanda formulata da G., volta ad ottenere l’applicazione dell’indulto ex D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394 sulla medesima sentenza.

In tale contesto la Corte d’appello di Palermo rigettava l’istanza di applicazione dell’indulto ex D.P.R. n. 394 del 1990 e, con riferimento al beneficio indulgenziale di cui alla L. n. 241 del 2006 rilevava esattamente quanto segue. Occorreva procedere al preventivo scioglimento del cumulo; l’applicazione dell’indulto ex L. n. 241 del 2006 nella misura di tre anni operava solo in relazione al cumulo delle pene condonabili pari a trenta anni di reclusione così determinati: pena base di anni 28 irrogata per il delitto di omicidio; pena di un anno di reclusione per il delitto di sequestro di persona; pena di un anno di reclusione per il delitto di distruzione di cadavere). Chiariva, altresì, che, effettuata tale operazione, era necessario procedere ad un nuovo cumulo tra la pena di ventisette anni di reclusione e la pena di cinque anni di reclusione inflitta per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p., non ricompreso nell’ambito applicativo della L. n. 241 del 2006. La pena così calcolata era soggetta al criterio moderatore di cui all’art. 78 c.p. e, pertanto, doveva essere determinata in trenta anni di reclusione.

2.3. Con successiva ordinanza del 9 novembre 2009 la Corte d’appello dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da G. G. avverso il precedente provvedimento del 24 giugno 2009 per omesso rispetto del termine stabilito a pena di decadenza dall’art. 667 c.p.p., comma 4.

2.4. Sulla base di questi elementi di fatto puntualmente riepilogati, correttamente la Corte d’appello di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, ha ritenuto sussistente, in assenza di nuovi elementi, la preclusione ad un nuovo esame delle medesime questioni che erano già state esaminate dall’ordinanza del 24 giugno 2009, divenuta definitiva a seguito dell’omessa tempestiva presentazione dell’opposizione da parte dell’interessato.

3. Contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, non si è, quindi, in presenza di un’ipotesi disciplinata dall’art. 669 c.p.p., atteso l’univoco disposto delle ordinanze del 21 febbraio 2008 e del 24 giugno 2009 che hanno concordemente riaffermato il seguente principio di diritto, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità.

La regola dettata dall’art. 174 c.p., comma 2, in base al quale, nel concorso di più reati, l’indulto si applica una sola volta, dopo avere provveduto al cumulo delle pene, secondo le norme concernenti il concorso di reati, opera solo alla condizione che tutte le pene siano condonabili, giacchè nessuna causa di estinzione della pena può incidere su un cumulo che comprenda sanzioni sulle quali la stessa causa non può esplicare i suoi effetti. In questo caso, infatti, occorre, innanzitutto, separare le pene condonabili da quelle non condonabili, procedere, quindi, alla unificazione delle pene non condonabili con la parte di quelle condonabili, residuata dopo l’applicazione del beneficio indulgenziale, ed effettuare, infine, all’esito di tale operazione, la riduzione prevista dall’art. 78 c.p..

La circostanza che la applicazione di tale principio renda di fatto inoperante il riconoscimento dell’indulto non appare, in un’ottica logico-sistematica, dirimente; la pratica inoperatività dell’effetto estintivo dell’indulto deriva dal fatto che la pena, pur ridotta per la corretta applicazione del beneficio indulgenziale, entrando nel cumulo, porta la pena complessivamente determinata con calcolo aritmetico a livelli superiori a quelli previsti dal cumulo giuridico e lascia invariato il limite massimo, pur potendo il beneficio rilevare ad altri fini (Sez. 1, 21.1.2009, n. 5978; Sez. 1, 13.11.2007, n. 43684; Sez.l, 11.5.2006, n. 19339; Sez. 1, 20.2.1996, n. 1123; Sez. 1, 18.7.1994, n. 3628).

Alla luce di questi principi appare, all’evidenza, rispettosa del dettato normativo la soluzione reiteratamente adottata dal giudice dell’esecuzione che ha argomentato che, se una delle pene diventa in tutto o in parte ineseguibile, la conseguente detrazione va operata non sull’entità della pena stabilita all’esito dell’applicazione del criterio moderatore ex art. 78 c.p., ma sulle frazioni di pena che compongono il cumulo materiale.

Inconferente, pertanto, in tale prospettiva appaiono il richiamo all’art. 73 c.p. e l’invito ad una lettura dell’art. 76 c.p. che, prescindendo dalla clausola di sussidiarietà presente in tale disposizione, tende a prospettare un’interpretazione della legge penale distonica rispetto al chiaro disposto letterale e logico- sistematico dell’art. 174 c.p., comma 2.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma, il 11 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione sez I penale 38389/2009 del 18.9.2009 Pubblico ufficiale, controllore ferroviario, privatizzazioni (2009-10-06)

La Corte suprema di cassazione

prima sezione penale

(…)

ha pronunciato la seguente sentenza

sul ricorso proposto da

1) (…)

avverso la sentenza n. 1716/2008 del tribunale di Genova, emessa il 3.2.2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in pubblica udienza del 18.9.2009 la relazione fatta dal consigliere dott. Maria Cristina Siotto

Udito il procurtore generale in persona che ha concluso per la inammissibilità del ricorso,

Udito l’avv.(…)

Svolgimento del processo

Con sentenza del 3.2.2009 il Tribunale di genova in composizione mobnocratica ha condannato (…), riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche, alla pena di 60,00 euro di ammenda quale responsabile del reato di cui all’art.651 C.P, per essersi costei rifiutata di dare indicazioni sulla propria identità personale al capotreno (…)la quale, dopo aver constatato, nel corso del controllo dei biglietti dei passeggeri, che l’imputata era in possesso del titolo di viaggio non convalidato e che non intendeva pagare la relativa sanzione pecuniaria, le aveva inutilmente chiesto le generalità e l’esibizione di un documento di identità.

Avverso tale sentenza e l’ordinanza con la quale il Tribunale aveva disatteso una istanza di rinvio per motivi di salute ha proposto ricorso l’imputata, con atto proprio, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La ricorrente ha, con il primo motivo, sostenuto la non attribuibilità al capotreno della qualità di pubblico ufficiale attesa la trasformazione in società per azioni dell’ente F.F.S.S. nel contempo sottolineando come essa ricorrente avesse comunque provveduto alla consegna dei documenti all’agente della (…) intervenuto sul posto su richiesta del capotreno. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato il rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza motivato dal non essere state in alcun modo documentate le ragioni di salute, essendo a suo avviso l’onere del Tribunale provvedere in siffatta situazione a visita fiscale ed accertamenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi in esso articolati.

Come più volte enunciato da questa Corte, pur dopo la trasformazione dell’Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni, gli addetti alle ferrovie dello Stato, che – come capotreno-controllore dei biglietti – provvedono alla constatazione dei fatti ed alle relative verbalizzazioni nell’ambito di attività di prevenzione ed accertamento delle infrazioni relative ai trasporti, sono pubblici ufficiali in quanto muniti di poteri autoritativi e certificativi e svolgenti una funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico (cfr. Cassa sentenze 1943/99, 2100/95, 11490/94). Ne consegue che, essendosi la (…) rifiutata di dare indicazioni sulle propria identità personale al capotreno/pubblico ufficiale che agiva nell’esercizio delle sue funzioni, il fatto integra pacificamente il reato ascritto. Né vale ad eslcudere la sussistenza del reato la circostanza di avere poi l’imputata esibito un proprio documento di identità all’agente della (…) essendo costui intervenuto successivamente al rifiuto opposto dalla (…) su richoesta del capotreno e proprio a seguito di tale rifiuto, e quindi dopo la consumazione del reato. Il primo motivo di ricorso, stante la costante giurisprudenza in ordine alla questione sollevata e stante altresì la irrilevanza della circostanza ulteriormente dedotta, è dunque manifestamente infondato.

Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo. A fronte di istanza di rinvio del tutto generica e priva di qualsivoglia supporto è infatto legittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza. La prova del legittimo impedimento a comparire dell’imputato deve infatto essere fornite dall’interessato, non essendo configurabile in capo all’organo giudicante alcun obbligo di procedere d’ufficio ad accertamenti di merito: sicché la carenza (nel caso in esame l’istanza di rinvio non risulta essere stata accompagnata da documentazione sanitaria di sorta) di documentazione attestante la sussistenza delle asserite ragioni di salute impeditive della presenza dell’imputata all’udienza ben hanno, nella specie, legittimato la reiezione della richiesta di rinvio (cfr. ex multis Cass. 4300/2004 e sent. 32033/2003).

La assoluta pretestuosità del ricorso comporta la condanna della ricorrente anche al versamento di una congrua somma in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente (…) al pagamento delle spese giudiziarie ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 18.9.2009

Il consigliere estensore

Il presidente

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 426 del 2006, in materia di infortuni sul lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. Nel corso di un giudizio, promosso da Ottavio Daniele Pardossi – già titolare di rendita ragguagliata al 14 per cento di inabilità lavorativa, in conseguenza di un precedente infortunio sul lavoro verificatosi prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’art. 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144) – nei confronti dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) per il conseguimento delle prestazioni assicurative dovute per un successivo infortunio sul lavoro subìto il 31 maggio 2001, in esito al quale era residuata una menomazione della sua integrità fisica pari al 4,5 per cento, come tale inferiore al minimo indennizzabile ai sensi dell’art. 13 del citato d. lgs. n. 38 del 2000, il Tribunale di Pisa, rilevato che il secondo e terzo periodo del sesto comma di quest’ultimo articolo non consentono di procedere ad una valutazione complessiva dei postumi conseguenti ad infortuni o malattie professionali disciplinati dal citato decreto legislativo con quelli conseguenti ad infortuni o malattie professionali verificatesi o denunciate prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto, ha sollevato, con ordinanza del 24 febbraio 2004, questione di legittimità costituzionale delle citate disposizioni, per violazione degli artt. 3, secondo comma, 38, secondo comma, e 76 della Costituzione.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 76 Cost., lamenta il rimettente che il legislatore delegato ha superato i limiti della delega di cui all’art. 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali): mentre questa affidava al Governo il preciso compito di estendere l’oggetto dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ricomprendendovi la copertura del rischio “danno biologico”, fermi restando i livelli di sicurezza sociale fino ad allora garantiti, di fatto si è realizzato un vero e proprio “intervento demolitore” del meccanismo già prefigurato dall’art. 80 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) tutte le volte in cui – come nel caso in esame – la percentuale di inabilità riportata nell’infortunio successivo non sia idonea né a garantire un ristoro capitalizzato, perché inferiore al 6 per cento, né un incremento della rendita.

Quanto alla denunciata violazione dell’art. 38, secondo comma, Cost., osserva il rimettente che la previsione della franchigia di indennizzo da parte del legislatore delegato non è conforme al parametro evocato risolvendosi in una vera e propria ablazione del diritto ad ottenere i «mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria»

Secondo il giudice a quo, anche il parametro dell’eguaglianza tra cittadini risulterebbe leso dalla norma censurata, potendo accadere che, per patologie identiche, si abbiano trattamenti diversi, a seconda che la loro coesistenza si ponga a cavallo tra il vecchio e il nuovo regime, ovvero esclusivamente nel nuovo. In particolare, restano irragionevolmente penalizzati quei lavoratori le cui inabilità ricevono trattamento dalle due discipline, mentre per gli altri il meccanismo di calcolo è unicamente quello indicato dall’art. 80 del testo unico, riformulato nell’art. 13, comma 5, della legge n. 38 del 2000.

2. Identica questione di legittimità costituzionale è stata sollevata – con riferimento alla medesima norma ed ai medesimi parametri costituzionali – dal Tribunale di Trieste con ordinanza del 21 novembre 2005, nel corso di un giudizio promosso da Giorgio Filippi, già titolare di una rendita per “broncopatia” ragguagliata al 15 per cento di inabilità lavorativa, nei confronti dell’ INAIL, per il conseguimento delle prestazioni assicurative dovute in dipendenza di una patologia asbestosica, di origine professionale, produttiva di un danno biologico nella misura del 5 per cento, denunciata in data posteriore al 25 luglio 2000.

In aggiunta alle argomentazioni già esposte dal Tribunale di Pisa, il rimettente osserva che il d.lgs. n. 38 del 2000 non ha modificato affatto il principio generale in tema di assicurazione antinfortunistica secondo cui, ove gli infortuni o le malattie si verifichino in tempi diversi, non si procede a più rendite, ma se ne eroga una sola, al fine di valutare globalmente la riduzione dell’attitudine lavorativa sulla base di un apprezzamento unitario di tutti gli esiti invalidanti, e ciò tanto nel caso in cui l’ulteriore evento lesivo abbia una valenza autonoma ai fini della costituzione della rendita, quanto nel caso in cui esso non raggiunga la soglia invalidante; principio che trova applicazione anche quando l’inabilità sia derivata in parte da infortunio sul lavoro e in parte da malattia professionale (art. 132 del d.P.R. n. 1124 del 1965).

3. In entrambi i giudizi si è costituito l’INAIL, concludendo per l’infondatezza della questione sotto tutti i profili prospettati.

Con riferimento al denunciato eccesso di delega, l’Istituto osserva che i princípi e criteri direttivi enunciati dalla legge di delegazione vanno ricostruiti tenendo conto della disciplina complessiva e delle finalità che ispirano la delega, laddove il rimettente si è riferito alla sola lettera s) dell’art. 55, comma 1, della legge n. 144 del 1999, avulsa dal suo contesto. Nel caso di specie, la complessiva revisione del sistema di indennizzo prima vigente si poneva come imprescindibile presupposto logico-giuridico per il razionale esercizio della delega, al fine di evitare che una operazione meramente additiva producesse eccessi di indennizzo in alcuni casi, o vuoti di tutela in altri.

Ad avviso dell’Istituto previdenziale, la norma impugnata, a differenza di quanto previsto dall’art. 74 del testo unico del 1965, che poneva a fondamento del diritto alla rendita la perdita dell’attitudine al lavoro, commisura le prestazioni indennitarie al grado di accertata menomazione dell’integrità psico-fisica. D’altra parte, diverse sono anche le conseguenze – sotto il profilo della misura, della tipologia e dell’oggetto delle prestazioni indennitarie – delle distinte tipologie di postumi permanenti prese in considerazione dai due regimi. Ne consegue che la situazione del soggetto colpito da due eventi lesivi ricadenti in diverso regime, e quindi portatore di inabilità disomogenee, non è sovrapponibile a quella del soggetto che sia stato colpito da più eventi lesivi ricadenti nello stesso regime.

4. Si è costituito in giudizio uno dei due ricorrenti, Giorgio Filippi, il quale ha condiviso in pieno le motivazioni addotte dal Tribunale di Trieste.

5. E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, invocando la declaratoria di inammissibilità, o, comunque, di infondatezza della questione.

L’Avvocatura erariale rileva che i nuovi criteri di calcolo degli indennizzi per inabilità permanente connessi al danno biologico non sono affatto confrontabili con quelli previsti dalla precedente normativa. L’unificazione delle inabilità – secondo l’interveniente – può avvenire solo a parità di parametri di calcolo e, conseguentemente, per eventi verificatisi in vigenza della nuova disciplina.

Secondo l’Avvocatura, lungi dall’eccedere l’ambito della delega, la norma impugnata si inquadra armonicamente nel nuovo sistema caratterizzato da una rimodulazione delle rendite e dell’ammontare dei premi che sono stati ricalibrati in vista della risarcibilità del danno biologico, scelta questa del tutto ragionevole e come tale insindacabile della Corte costituzionale.

Considerato in diritto

1. I Tribunali di Pisa e di Trieste, con due ordinanze di identico contenuto, sollevano questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 38, secondo comma, e 76 della Costituzione – dell’art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell’art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), nella parte in cui non consente di procedere ad una valutazione complessiva dei postumi conseguenti ad infortuni sul lavoro o malattie professionali verificatisi o denunciati prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale 12 luglio 2000 (Approvazione di «Tabella delle menomazioni»; «Tabella di indennizzo danno biologico»; «Tabella dei coefficienti»; relative al danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali) e di quelli intervenuti dopo tale data.

Secondo i rimettenti, la disposizione censurata violerebbe sia l’art. 76 Cost., per aver ecceduto i limiti fissati dalla legge di delega; sia l’art. 38, secondo comma, Cost, perché, attraverso l’introduzione di franchigie di indennizzo, avrebbe pregiudicato il diritto dell’assicurato ad ottenere i mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio o malattia professionale; sia l’art. 3, secondo comma, Cost., per aver irrazionalmente previsto, per medesime patologie conseguenti all’attività lavorativa, trattamenti diversi, a seconda che esse si manifestino a cavallo fra il vecchio e il nuovo regime, ovvero solo nel nuovo.

2. In via preliminare, dev’essere disposta la riunione dei giudizi aventi ad oggetto la medesima questione.

3. La questione non è fondata.

3.1. Quanto al denunciato eccesso di delega, va rilevato, in via generale, che i princípi e criteri direttivi enunciati dalla legge di delegazione vanno ricostruiti tenendo conto del complessivo contesto normativo e delle finalità che hanno ispirato il provvedimento. Peraltro, l’art. 76 Cost. non impedisce l’emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante (sentenze n. 198 del 1998 e n. 117 del 1997).

In questa ottica, dev’essere considerato l’art. 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Esso, nel delegare il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell’assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ha indicato, alla lettera s), tra i principi ed i criteri direttivi, la previsione, nell’ambito del sistema di indennizzo e di sostegno sociale, proprio del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), «di un’idonea copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa dei premi».

Orbene, considerato che l’originario sistema di calcolo dell’indennizzo per inabilità permanente erogato dall’Istituto, configurato dal d.P.R. n. 1124 del 1965, era modellato su parametri mutuati dal tradizionale meccanismo di calcolo del danno patrimoniale, l’attuazione della delega, con l’introduzione della categoria del danno biologico nell’ambito indennitario, non poteva non comportare una profonda revisione del sistema complessivo delle prestazioni economiche da inabilità permanente.

Mentre, infatti, nel precedente sistema l’INAIL erogava prestazioni economiche riferite all’attitudine al lavoro che di fatto già comprendevano, in parte o per intero, il danno biologico, la nuova disciplina copre esplicitamente tale danno all’art. 13, precisando che «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato» (art. 13, comma 1). Il d.lgs. n. 38 del 2000, in coerente attuazione della delega, considera i rapporti della nuova normativa con le situazioni pregresse disciplinandoli compiutamente. E’ chiaro, quindi, che così facendo il legislatore non ha ecceduto i limiti della delega, ma ha solo dato ad essa uno sviluppo coerente.

3.2. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 3 Cost., è sufficiente osservare che la separata considerazione degli eventi lesivi ricadenti sotto la disciplina dell’art. 13, rispetto a quelli pregressi, è conseguenza di una ragionevole scelta discrezionale del legislatore e quindi rispettosa del principio di eguaglianza. L’obiettiva differenza dei parametri valutativi e delle conseguenze indennizzabili richiedeva un’articolazione che tenesse conto delle diversità ed al tempo stesso non lasciasse, nell’ambito di ciascuno dei diversi regimi, alcun vuoto di tutela (sul punto si veda la sentenza n. 71 del 1990, concernente la legittimità della mancata valutazione complessiva di più inabilità permanenti contratte in settori lavorativi diversi, rispettivamente industriali e agricoli, e ciò proprio in considerazione delle difformità esistenti nei due settori in termini sia di presupposti del rapporto assicurativo, sia di obblighi contributivi, nonché di criteri di valutazione della efficacia invalidante delle menomazioni fisiche in ciascuno dei contesti lavorativi).

La ragionevolezza della norma censurata va affermata con riferimento non soltanto alle opzioni di fondo poste a base del nuovo sistema, ma anche alla particolare disciplina, dettata dalla norma medesima, per le menomazioni preesistenti rispetto a quelle intervenute dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema.

In ordine a quest’ultimo aspetto, compatibile con il principio dettato dall’art. 3, secondo comma, Cost. deve considerarsi la diversa disciplina riservata agli eventi lesivi ratione temporis, atteso che il fluire del tempo costituisce elemento di per sé idoneo a differenziare le situazioni soggettive (v. ex plurimis, sentenza n. 342 del 2006).

Giova rammentare, del resto, che questa Corte, nel decidere una fattispecie analoga a quella in esame, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1993, n. 243, nella parte in cui individua, con decorrenza dal 1° giugno 1993, ai fini del riconoscimento del diritto a prestazioni e del calcolo della rendita da infortunio sul lavoro o malattia professionale in agricoltura, condizioni e parametri diversi da quelli previsti dalla precedente normativa (ordinanza n. 108 del 2002).

Dalla rilevata legittimità costituzionale della delimitazione temporale dell’applicabilità dell’art. 13, discende la non contrarietà a Costituzione del sesto comma della stessa disposizione nella parte in cui non prevede la possibilità di unificazione dei postumi di eventi ricadenti sotto il regime del d.P.R. n. 1124 del 1965 con quelli di eventi disciplinati dall’art. 13 del d. lgs. n. 38 del 2000.

La scelta del legislatore trova spiegazione nella oggettiva impossibilità – nel caso contemplato dalla norma impugnata – di considerare unitariamente i postumi permanenti disomogenei, essendo valutati, gli uni, in termini di riduzione dell’attitudine al lavoro, e gli altri, in termini di menomazione dell’integrità psicofisica, con criteri necessariamente diversi tra loro (cfr. le tabelle allegate al d.P.R. n. 1124 del 1965, e le tabelle delle menomazioni per gli eventi disciplinati dall’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000).

3.3. Quanto all’art. 38 secondo comma, Cost., si deve osservare che esso rimette alla discrezionalità del legislatore la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti, anch’essi costituzionalmente garantiti, e nei limiti delle compatibilità finanziarie. Del resto, l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali non è ispirata al criterio della piena socializzazione del rischio, giacché il d.P.R. n. 1124 del 1965 circoscrive l’ambito della sua operatività in relazione sia all’aspetto oggettivo, che a quello soggettivo (sentenze n. 17 del 1995 e n. 310 del 1994).

In tale prospettiva l’adeguatezza della tutela assicurata dal d.lgs. n. 38 del 2000 dev’essere valutata tenendo presente l’innovazione legislativa nel suo complesso.

Sotto questo aspetto non può negarsi che la nuova disciplina è migliorativa rispetto al precedente regime, prevedendo essa non solo l’abbassamento del grado minimo indennizzabile dall’11 per cento al 6 per cento, ma anche l’estensione della copertura a tipologie di danni prima non contemplate, oltre ad una maggiore personalizzazione dell’indennizzo.

Parimenti non contrastante con il parametro costituzionale in esame, appare la disciplina particolare della valutazione delle inabilità preesistenti all’entrata in vigore del nuovo regime, in occasione di un nuovo infortunio o di una nuova malattia professionale.

In caso di evento lesivo posteriore al 25 luglio 2000 preceduto da altra menomazione già indennizzata, il nuovo sistema assicura una prestazione aggiuntiva ove la lesione posteriore sia di grado superiore al 5 per cento. In questa ipotesi, l’assicurato, oltre all’indennizzo in capitale o rendita, spettante ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, continuerà a percepire la rendita corrisposta ai sensi della disciplina precedente; rendita alla quale si applicheranno tutti gli istituti giuridici già previsti dal testo unico del 1965 (revisione, rivalutazione, quote integrative).

Se invece, la menomazione precedente non sia stata indennizzata, il danno biologico sopravvenuto sarà rapportato non all’integrità psico-fisica completa, ma a quella ridotta per effetto della preesistente menomazione.

Da un simile quadro complessivo risulta dunque che la tutela approntata dal nuovo sistema non configge con il canone costituzionale invocato.

3.4. In conclusione, la separata considerazione degli eventi lesivi ricadenti sotto la disciplina dell’art. 13, rispetto a quelli pregressi, costituisce una logica conseguenza di una razionale scelta discrezionale del legislatore, nel pieno rispetto degli artt. 76, 3 e 38 Cost., fondata sull’obiettiva differenza dei parametri valutativi e delle conseguenze indennizzabili ed articolata in modo tale da non lasciare, nell’ambito di ciascuno dei diversi regimi, alcun vuoto di tutela (si veda la sentenza n. 71 del 1990).

Per questi motivi

la corte costituzionale

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell’art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 38, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Pisa e dal Tribunale di Trieste con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2006.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-11-2010) 10-01-2011, n. 289

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

A T.I. alias D.H., veniva applicata la pena ex art. 444 c.p.p. condizionalmente sospesa dal Tribunale di Vicenza con sentenza emessa in data 14 gennaio 2009 per i reati di cui agli artt. 494 e 495 c.p. uniti dal vincolo della continuazione.

Con il ricorso per Cassazione il Procuratore Generale di Venezia deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena avvenuta con motivazione contenuta – rilevato che può concedersi il beneficio della sospensione ex art. 163 c.p. – e senza tenere conto che si trattava di straniero illegalmente presente in Italia per il quale non era possibile formulare una prognosi favorevole.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal Procuratore Generale di Venezia sono manifestamente infondati e di merito.

Il Giudice, prima di ratificare l’accordo tra l’imputato e la parte pubblica sulla pena, deve verificare la corretta qualificazione giuridica del fatto attribuito all’imputato, valutare la congruità della pena proposta e verificare se ricorrano i presupposti per una sentenza ex art. 129 c.p.p., comma 2.

Nella valutazione della congruità della pena rientra anche la previsione di eventuali benefici, quale la sospensione condizionale della pena applicata.

Il Giudice nella motivazione della sentenza deve dare atto di avere compiuto le valutazioni dinanzi indicate.

La particolarità del rito, che consiste nel recepimento da parte del giudice dell’accordo intervenuto tra le parti, che è un vero e proprio negozio giuridico processuale, fa sì che l’obbligo motivazionale deve ritenersi assolto anche con una sintetica motivazione che dia atto della effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti.

Ebbene nel caso di specie il Tribunale ha dato atto della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, dell’assenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza ex art. 129 c.p.p., comma 2 e della congruità della pena ed ha ritenuto che ricorressero i presupposti per concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Si tratta di motivazione che pur nella sua sinteticità appare congrua ed immune da manifeste illogicità.

Quanto agli elementi che, a giudizio del ricorrente, non avrebbero consentito una prognosi favorevole, va detto che si tratta di censure di merito non deducibili in sede di legittimità.

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.