Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-09-2010) 27-01-2011, n. 2992

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Pescara, con ordinanza in data 4 giugno 2009, rigettava l’istanza di riesame proposta da B.E.F. e B.M. avverso il provvedimento, in data 30 aprile 2009, con il quale il G.U.P. disponeva il sequestro conservativo, ai sensi dell’art. 316 c.p.p., commi 1 e 2, di fabbricati, terreni ed autovetture, analiticamente elencati, in relazione al procedimento penale a carico dei suddetti per i reati di cui agli artt. 416, 640, 56 e 629, 629 c.p..

Il Tribunale rilevava che il suddetto provvedimento era stato emanato su richiesta del pubblico ministero nel corso dell’udienza preliminare e, ritenuto indiscutibile il requisito del fumus commissi delicti a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, quanto al periculum in mora condivideva le argomentazioni del g.u.p. e osservava che la richiesta di rinvio a giudizio contemplava anche due ipotesi di favoreggiamento reale a carico di due diverse imputate, cui si contestava la fittizia intestazione di immobili acquistati da B.E. con denaro compendio dei reati di truffa ed estorsione, oltre che di associazione per delinquere, ciò che lascerebbe "presupporre una meditata gestione del patrimonio immobiliare, illecitamente acquisito, volto all’occultamento della proprietà reale"; aggiungeva che i due ricorrenti, padre e figlio, nel corso delle indagini, venivano fermati alla frontiera mentre tentavano di esportare all’estero ingenti somme di denaro: questi ed altri comportamenti, emergenti anche da intercettazioni telefoniche ed ambientali, sono, ad avviso del Tribunale, "sintomatici della attualità e della concretezza del pericolo di dispersione delle garanzie per il pagamento delle spese del processo e delle obbligazioni civili derivanti dai reati".

Propongono ricorso per Cassazione i difensori dell’imputato, deducendo:

1) vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3, in quanto l’ordinanza impugnata avrebbe un portato motivazionale meramente riproduttivo delle argomentazioni svolte nel genetico provvedimento cautelare, senza che sia prestata attenzione alle deduzioni difensive, che richiamavano precedenti giurisprudenziali e, soprattutto, allegavano elementi di prova documentale. Tra questi ultimi i ricorrenti citano quelli dai quali risulterebbe che F.S. e F.P. avrebbero regolarmente acquistato due immobili di cui, invece, è stata contestata l’intestazione fittizia. Con riferimento, poi, al giudizio prognostico di dispersione di beni immobili fondato sulle "modalità di esportazione di occultamento del denaro", i ricorrenti osservano che con la richiesta di riesame era stata censurata la illogicità del giudizio stesso e soprattutto la sua contrarietà agli insegnamenti del giudice di legittimità, che ritiene la natura dei beni un parametro di riferimento per valutare la sussistenza del rischio di dispersione. 2) vizi di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all’art. 316 c.p. I ricorrenti affermano l’insussistenza di elementi concreti e specifici dai quali poter inferire il pericolo di dispersione. Con riferimento alle presunte intestazioni fittizie, osservano che, comunque, esse sarebbero avvenute in favore di soggetti coimputati e non di soggetti terzi estranei al procedimento penale e, dunque, non sarebbero tali da sottrarre il bene immobile al patrimonio costituente la garanzia dell’eventuale credito delle persone offese; inoltre, le medesime intestazioni sarebbero avvenute due mesi prima dell’avvio del procedimento penale e da ciò deriverebbe la impossibilità di ravvisare in siffatte condotte la volontà di disperdere i beni per sottrarli alla garanzia dei crediti delle persone offese.

Ad avviso dei ricorrenti il giudice del riesame sarebbe incorso in palese fraintendimento laddove ha ritenuto che dagli atti di indagine fossero emerse intestazioni fittizie di beni immobili, ciò che sarebbe, invece, escluso dalla citata documentazione di regolare acquisto. Infine, i ricorrenti censurano nuovamente la prognosi di dispersione di beni immobili fondata sulle modalità di esportazione e di occultamento del denaro, ignorando la differente natura dei beni che dovrebbe costituire un insostituibile parametro di riferimento.

Hanno depositato una memoria i difensori delle parti civili K. S.H.U., M.L.H. e S.M., chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato, in quanto propone questioni di merito già ampiamente vagliate dal giudice del riesame.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità e devono essere dichiarati inammissibili. I difensori ricorrenti, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge, in realtà pretendono da questo giudice di legittimità una rivalutazione dei giudizi espressi dal giudice di merito in ordine alle risultanze di fatto, per di più con riferimento ad una misura cautelare reale, in relazione alla quale il ricorso per Cassazione è consentito solo per violazione di legge, mentre gli stessi difensori ricorrenti parlano di "palese fraintendimento" e di "illogicità del giudizio" dei giudici di merito. D’altro canto, su tutti i punti denunciati con il ricorso l’ordinanza impugnata ha fornito adeguata motivazione e, pertanto, è manifestamente infondata la censura di violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al versamento ciascuno della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-03-2011, n. 7057 Mobilità

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Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Potenza, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta da R.N., C.M.F. e L.S. A. nei confronti dell’INPS per ottenere l’adeguamento annuale della indennità di mobilità percepita per gli anni 1998 e successivi, ritenendo tale adeguamento dovuto a decorrere dal 1 gennaio 1998 ai sensi della disposizione di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 54, comma 12, interpretata come intesa a ripristinare, sia pure con un diverso parametro di riferimento (l’indice Istat), l’adeguamento previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 7 e reso inoperante dall’abolizione del sistema della "scala mobile" richiamato dalla norma in parola.

Contro questa sentenza ricorre l’INPS formulando un unico motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. Nell’unico motivo di ricorso l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 54, comma 12, con riferimento alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, comma 3, osservando che l’interpretazione delle suddette disposizioni contenuta nella sentenza impugnata non trova supporto nel dato normativo e si pone in contrasto con quella costantemente fornitane dalla giurisprudenza di legittimità. 2. Il ricorso è fondato.

3. In effetti, l’orientamento espresso da questa Corte sulla questione controversa può dirsi ormai consolidato nel senso di cui al seguente principio di diritto: "il criterio di adeguamento automatico posto dal D.L. 16 maggio 1994 n. 299, art. 1, comma 5, convertito in L. 19 luglio 1994, n. 451, che ha modificato la L. 13 agosto 1980, n. 427, art. 1 riguarda unicamente il trattamento straordinario di integrazione salariale e solo indirettamente, quanto alla rivalutabilità dei massimali del relativo trattamento, incide anche sull’indennità di mobilità, la quale invece, dopo la sua iniziale quantificazione, non è più incrementabile in conseguenza delle variazioni dell’indice ISTAT; nè la diversità del meccanismo di indicizzazione dell’indennità di mobilità, rispetto a quello relativo all’integrazione salariale straordinaria, suscita dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., sia perchè la differenziazione risponde alla scelta discrezionale del legislatore, sia perchè la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 2000, ha escluso che vi sia un’esigenza costituzionale che imponga la rivalutabilità dell’indennità di mobilità oltre alla rivalutazione dei suddetti massimali. A diversa conclusione non può pervenirsi neppure sulla base della L. n. 449 del 1997, art. 54, comma 12, secondo il quale ogni rinvio normativo o contrattuale "all’indice del costo della vita …" deve intendersi riferito "all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai …", non facendo esso riferimento alla "contingenza", nè potendosi ritenere che il tenore della disposizione sia tale da giustificare l’indicizzazione della indennità di mobilità a partire dal 1 gennaio 1998" (cfr. Cass. n. 8805 e 15902 del 2004, n. 8546 del 2006, n. 7455 del 2007, n. 15125 del 2008 e numerose successive altre conformi).

4. Determinante è stata ritenuta dalle indicate decisioni la mancanza, nel testo dell’art. 54, comma 12, di riferimenti significativi di una sua portata innovativa, unitamente alla constatazione che, se un criterio di adeguamento automatico dell’indennità di mobilità fosse già stato ricavatile in via interpretativa dalle norme esistenti, non avrebbe avuto senso alcuno la L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 1, lett. r), disposizione con la quale il legislatore delegò il Governo (delega, poi, mai attuata) ad emanare norme che prevedessero, tra l’altro, l’adeguamento annuale, a decorrere dal 1 gennaio di ogni anno, dell’indennità di mobilità nella misura dell’80% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, nell’obiettivo di equiparare la regolamentazione delle due prestazioni previdenziali, estendendo alla indennità di mobilità il medesimo meccanismo di rivalutazione automatica (già) previsto per il trattamento di CIGS. 5. Alla stregua del riferito principio, non può ritenersi conforme a diritto la tesi della sentenza impugnata che vorrebbe individuare, nel testo della L. n. 449 del 1997, art. 54, l’introduzione, dal 1 gennaio 1998, di un adeguamento annuale dell’indennità di mobilità pari al 100% dell’indice Istat, interpretando la L. n. 144 del 1999, art. 45 come delega intesa (unicamente) a riallineare le percentuali di indicizzazione, riportando quella dell’indennità di mobilità (100%) alla misura (80%) prevista per l’integrazione salariale.

6. Il ricorso dell’INPS va, quindi, accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa può essere decisa direttamente da questa Corte nel merito ( art. 384 c.p.c., comma 1) con il rigetto della domanda proposta da ciascuno degli odierni intimati.

7. Si compensano integralmente tra le parti le spese dell’intero processo, avuto riguardo al diverso esito dei giudizi di merito e alla non semplicità, sul piano tecnico, della questione controversa.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 28-02-2011, n. 1835 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la parte ricorrente, con il ricorso in esame, ha impugnato, per l’annullamento, le note del giugno 1999 con cui AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. "quote latte" per le annate 1995/96 e 1996/97;

– che le predette note, sebbene ne sia stata sospesa l’esecuzione in via cautelare dal Tribunale, sono state integralmente sostituite con nuove comunicazioni di AIMA, pervenute agli interessati nel mese di ottobre 1999;

che, in ragione di quanto sopra, come peraltro ribadito dal difensore presente all’odierna udienza pubblica del 16 febbraio 2011, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che le note impugnate con l’impugnativa in esame non costituiscono più la fonte della richiesta di pagamento del prelievo supplementare, ora rinvenibile nelle note AIMA dell’ottobre 1999;

che, pertanto, non resta al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse mentre le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, risultando evidenti i giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-02-2011) 16-03-2011, n. 11039 Sequestro

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il gip del tribunale di Ascoli Piceno, su opposizione di B. S. avverso il provvedimento datato 15.3.2010 del P.M. presso lo stesso tribunale che disponeva la restituzione della autovettura Porsche Carrera 4S tg (OMISSIS), sequestrata nel corso di un procedimento penale per il delitto di ricettazione, al legale rappresentante della Exclusive Noleggi s.r.l., confermava il provvedimento del P.M..

Riteneva il giudice, da un lato, non probanti i documenti prodotti dall’ opponente – il certificato del P.R.A. e la carta di circolazione del veicolo – dai quali si evinceva la proprietà della autovettura in favore di tale D.M.G. da cui l’opponente l’aveva acquista in data (OMISSIS) giusta autentica, a tergo del certificato di proprietà, del pubblico ufficiale S. P., dall’altro, valorizzava circostanze varie – pagamento di un terzo del valore in contanti e con 4 assegni post-datati a persona sconosciuta, non avere il B. alcun recapito telefonico pur professandosi commerciante professionale di autovetture, aver consegnato il D.M. al compratore B. una sola chiave – – che deponevano in senso contrario alle pretese dell’ opponente.

Quest’ ultimo ricorre avverso l’ordinanza, e con fondamento. Invero ai fini dell’applicazione dell’art. 263 c.p.p., comma 3, che prevede che il giudice penale al quale è chiesta la restituzione delle cose sequestrate rimette al giudice civile la controversia sulla proprietà delle medesime, non è necessaria l’attualità della pretesa tra due soggetti contendenti, essendo invece sufficiente la semplice potenzialità all’insorgere di una lite in senso civilistico (v., in tal senso, Sez. 5, 21.10/15.11.1999, Meoni Rv 15630; Sez. 5, 6.3/7.5.1998, Camponovo Rv 211268). Una tale,regola si conforma del resto al chiaro disposto normativo che impone al giudice penale "in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate" di rimettere la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.

Certo la regola potrà essere derogata allorchè il diritto di proprietà viene rivendicato dall’ opponente con fatti e ragioni ictu oculi, prima facie, del tutto destituiti di fondamento, ma non sembra il caso quello di specie.

Invero a fronte della acquisizione di atti formali deponenti per il possesso ed il diritto di proprietà a favore dell’opponente, la sussistenza di indizi, anche se gravi, di una realtà contraria a quella emergente da documentazioni provenienti da pubblici ufficiali e da iscrizioni in pubblici registri, impone al giudice di rimettere la soluzione della controversia al competente giudice civile.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al gip del tribunale di Ascoli Piceno.

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