T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 28-03-2011, n. 2706

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente impugna il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico nazionale per titoli ed esami ad un posto di III livello professionale con profilo di ricercatore presso i dipartimenti centrali dell’Ente per la professionalità "utili per la documentaristica";

Ritenuto, altresì, la non necessaria evocazione in giudizio dell’INAIL, avendo il ricorrente dichiarato, con atto depositato il 7 febbraio 2011, di non aver più interesse alla decisione.

Ciò stante non resta al Collegio che dare atto della improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Considerato che il lungo tempo decorso per la definizione della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 31-03-2011) 19-04-2011, n. 15603 Intercettazioni telefoniche

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 1 febbraio 2010, la Corte d’Appello di Bari riformava parzialmente la sentenza emessa il 24 marzo 2009 dal G.U.P. del Tribunale di Bari nei confronti di B.T., C. G., S.S., CI.Mi., C. L., F.V. per violazione della legge sugli stupefacenti e favoreggiamento, rideterminando le pene loro rispettivamente inflitte.

Avverso tale decisione i predetti proponevano ricorso per cassazione.

B.T. e C.G. personalmente deducevano:

– violazione di legge e difetto di motivazione lamentando che la decisione impugnata era del tutto priva di motivazione in ordine alla loro responsabilità ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;

S.S. deduceva, tramite il proprio difensore:

– violazione dell’art. 378 c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 osservando che la sentenza mancava di riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ed al contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate e non vi erano riscontri alle chiamate in correità;

– inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche di cui al RIT 928/05 in quanto il Pubblico Ministero procedente aveva disposto l’effettuazione d’urgenza delle operazioni presso la sede del reparto Carabinieri di Foggia pur in presenza di postazioni libere presso gli uffici di Procura come attestato da certificazione in atti.

– Mancanza del dolo specifico in ordine alla aggravante ad effetto speciale di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7;

CI.Mi., personalmente, deduceva:

– violazione di legge e carenza di motivazione, lamentando che la sentenza impugnata era priva di idonea motivazione relativamente alla affermazione di responsabilità nei suoi confronti;

CA.Le. personalmente, deduceva:

– violazione di legge e carenza di motivazione, lamentando che la sentenza impugnata era priva di idonea motivazione relativamente alla affermazione di responsabilità nei suoi confronti;

F.V. e CI.Mi. tramite il proprio difensore, deducevano:

– violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p. e vizio di motivazione osservando che dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate non emergono mai, neppure con riferimento al linguaggio criptico utilizzato, elementi sufficienti per ricondurre l’oggetto delle conversazioni allo spaccio di stupefacenti. I giudici dell’appello erano quindi giunti a formulare affermazioni del tutto apodittiche o frutto di mere congetture;

– omesso esame, da parte della Corte d’Appello, dei motivi di gravame relativi alla posizione del F.;

– violazione di legge in quanto il riconoscimento della speciale attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 avrebbe dovuto comportare l’esclusione della recidiva ovvero un giudizio di prevalenza della predetta attenuante rispetto alla recidiva contestata.

Tutti insistevano, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

I ricorsi di B.T., C.G., CA. L. nonchè quello presentato personalmente da C. M. sono inammissibili perchè generici e manifestamente infondati.

In particolare, B.T. e C.G. si limitano a contestare l’assenza di motivazione in modo del tutto indeterminato senza indicare le ragioni poste a fondamento della censura.

Viene inoltre lamentata la mancata concessione delle attenuanti generiche che, al contrario, sono state applicate ad entrambe come risulta chiaramente dalla sentenza impugnata.

La mancanza di specificità dei motivi caratterizza anche i ricorsi presentati personalmente da CA.Le. e C. M..

Alla generica doglianza circa la carenza di motivazione segue infatti la mera elencazione del contenuto di alcune decisioni di questa Corte senza alcuna prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica.

Manifestamente infondato è, inoltre, il ricorso presentato tramite difensore da CI.Mi. e F.V..

Invero la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, ha compiutamente esaminato il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate e, con argomentazioni in fatto del tutto coerenti e prive di vizi logici, ha riconosciuto la piena attendibilità del contenuto nonostante l’utilizzazione di un linguaggio convenzionale.

La Corte d’Appello non manca di indicare nel dettaglio i riscontri effettuati dalla polizia giudiziaria sulla base delle risultanze delle intercettazioni e, con riferimento al contenuto delle conversazioni tra il CI. ed il F. oggetto di specifica contestazione in ricorso, la Corte territoriale si dilunga non solo nell’indicare l’inequivoco contenuto delle conversazioni medesime, ma anche a confutare dettagliatamente le doglianze mosse con l’atto di appello e sostanzialmente riproposte in questa sede di legittimità.

Anche la posizione del F. viene a lungo e compiutamente esaminata dai giudici dell’appello, con considerazioni in fatto che, essendo motivate in maniera adeguata e non manifestamente illogica, non possono essere censurate in sede di legittimità.

Del tutto destituita di fondamento appare, inoltre, la lamentata violazione delle disposizioni sulla recidiva ritenuta equivalente alle attenuanti concesse.

Invero, come osservato dalla giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell’equivalenza allorchè il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 69 cod. pen., l’abbia ritenuta più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 6^ n. 6866, 19 febbraio 2010).

Risulta affetto da manifesta infondatezza, infine, anche il ricorso proposto nell’interesse di S.S..

Va osservato con riferimento al primo ed al terzo motivo di ricorso che gli stessi sono del tutto generici.

Nel primo motivo viene infatti lamentata semplicemente la mancanza di riscontri esterni alle chiamate in correità ed alle intercettazioni telefoniche senza tuttavia indicare a quali specifici dati probatori acquisiti al procedimento siano riferite le doglianze, mentre il terzo motivo si limita ad affermare, senza null’altro aggiungere, che l’esclusione dell’aggravante ad effetto speciale di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 sarebbe dovuta mancando il dolo.

Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, riferito alla inutilizzabilità delle operazioni di intercettazione perchè eseguite in sede diversa dagli uffici della Procura, occorre ricordare che la giurisprudenza di questa Corte in tema di utilizzabilità di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria, menzionata nel provvedimento, ha anche recentemente ribadito che il requisito dell’inidoneità dell’impianto che giustifica l’utilizzo di apparecchiature esterne agli uffici della Procura non riguarda esclusivamente l’aspetto "tecnico-strutturale", relativo alle condizioni materiali dell’impianto, bensì anche quello "funzionale", da prendere in considerazione relativamente al tipo di indagine che si svolge e allo specifico delitto per il quale si procede (Sez. 6^ n. 17231, 6 maggio 2010).

Orbene, come si desume dal tenore letterale del decreto del Pubblico Ministero allegato al ricorso, risulta compiutamente assolto l’onere di motivazione imposto dall’art. 268 c.p.p., comma 3, avendo l’organo dell’accusa chiaramente indicato la particolare natura del servizio da attuare, finalizzato alla cattura di un latitante accusato di gravi reati e la necessità di coordinare le operazioni di ascolto con altre in corso sul territorio ad opera del Reparto di polizia giudiziaria delegato e finalizzate alla cattura del predetto.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità e la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1.000,00 tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". (Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-08-2011, n. 17554 ratei arretrati

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Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato il 4 marzo 2003 S.J. proponeva appello avverso la sentenza n. 5550 de 12002 con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva solo parzialmente accolto la domanda di condanna dell’Inps al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento della pensione.

Lamentava in particolare che il giudicante aveva erroneamente accolto l’eccezione di prescrizione; chiedeva la riforma della pronuncia appellata con l’accoglimento delle proprie richieste.

L’inps si costituiva chiedendo il rigetto del gravame.

Con sentenza del 29 marzo 2007 – 31 ottobre 2007 la Corte d’appello di Roma in accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condannava l’INPS al pagamento in favore dell’appellante, della somma di Euro 12.578,90, nonchè alla rifusione favore di controparte, di 1/5 delle spese di lite che liquidava, per l’intero, quanto al 1^ grado, in complessivi Euro 1216,78 di cui 721,11 per onorari da distrarsi; quanto al 2^ grado, in complessivi Euro 2000,00 di cui 1100,00 per onorari, da distrarsi. Compensava i residui 4/5 delle spese per ambedue i gradi.

In particolare la Corte d’appello disponeva CTU contabile al cui esito era rimasto accertato un residuo credito pari ad Euro 12.578,90.

La Corte condivideva pienamente tali risultanze frutto di attento esame ed esenti da critiche.

L’INPS andava pertanto condannato al pagamento in favore dell’appellante della suindicata somma con il favore delle spese del doppio grado, liquidate nella misura di 1/5 stante il limitato accoglimento della domanda.

2. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’originario ricorrente con un unico motivo.

Resiste con controricorso la parte intimata.
Motivi della decisione

1. Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

2. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 191 c.p.c. nonchè degli artt. 1199 e 2697 c.c. partito. In particolare il ricorrente si lamenta del fatto che l’INPS non avrebbe fornito la prova dell’eccepito pagamento mediante un atto di quietanza regolare ai sensi dell’art. 1199 c.c.. Pone pertanto il seguente quesito di diritto: dica la corte se nella fattispecie in esame in cui il convenuto debitore nel costituirsi eccepiva il pagamento di parte del credito dedotto adducendo a prova dello spesso una dichiarazione del debitore in cui questo ultimo affermava di aver pagato una determinata somma poteva il giudice di merito decurtare la somma richiesta dal creditore l’importo eccepito dal debitore; se nella fattispecie in esame in cui il convenuto debitore nel costituirsi eccepiva il pagamento di parte del credito dedotto adducendo a prova dello stesso una dichiarazione del debitore in cui quest’ultimo affermava di aver pagato una determinata somma poteva il giudice nel decurtare dalla somma richiesta dalla creditore l’importo eccepito dal debitore sulla base di indagini sul pagamento effettuate dallo stesso consulente tecnico d’ufficio.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente contesta nella sostanza che sussistesse la prova del pagamento parziale del trattamento pensionistico, ma articola un motivo ed un quesito di diritto senza porsi in critico confronto con la c.t.u. contabile che ha accertato il residuo credito e alla quale ha fatto riferimento per relationem la sentenza impugnata.

Questa Corte (Cass., sez. lav., 2 novembre 2009, n. 23142), proprio in tema di prova dell’estinzione satisfattiva del debito dell’ente pubblico previdenziale, ha comunque affermato in proposito che la regola in base alla quale il debitore che effettui il pagamento ha diritto al rilascio della quietanza ( art. 1199 c.c.) non esclude che il pagamento possa essere provato per presunzioni occorrendo, al fine di escludere l’ammissibilità di mezzi di prova diversi, un’apposita prescrizione di legge al pari della disposizione contenuta nella legge di contabilità generale ( R.D. n. 2440 del 1923, art. 55) e nel relativo regolamento ( R.D. n. 827 del 1924, art. 26 e segg.) per i pagamenti eseguiti dallo stato, non applicabile, all’Inps.

4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese di lite ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nuovamente vigente a seguito di C. cost. n. 134 del 1994, non trovando applicazione ratione temporis il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese di questo giudizio di cassazione.

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Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-05-2011, n. 3032 Abilitazione all’insegnamento

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dello Stato Paola Palmieri;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza impugnata (n. 482 del 7.2.2005, che non risulta notificata), il TAR per la Toscana ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 1162 del 2001, proposto dalla professoressa P. B., per l’annullamento dell’atto emesso dal Provveditore agli studi di Grosseto (n. prot. 8877/1 del 2.5.2000), concernente il calendario dei corsi banditi ai sensi della O.M. n. 33/2000, nella parte in cui la ricorrente non risultava inserita nell’elenco degli ammessi, essendo già in possesso di una abilitazione (in "sostegno area umanistica") e desiderando acquisirne un’altra (in "materie letterarie e latino nei licei ed istituti magistrali).

Nella citata sentenza si riteneva preclusiva per l’omessa valutazione del merito la mancata impugnazione dell’ordinanza ministeriale n. 33/2000, che – in applicazione dell’art. 2, comma 4, della legge 3.5.1999, n. 124 – non avrebbe compreso fra gli aventi titolo alla partecipazione ai corsi abilitanti coloro che fossero già in possesso di un’abilitazione; la stessa ratio della legge n. 124/99, inoltre, sarebbe stata chiaramente intesa a far beneficiare di sessioni riservate di esami abilitanti coloro che pur insegnando, ma essendo privi di abilitazione, non avrebbero potuto trovare collocazione nelle graduatorie permanenti.

2. In sede di appello (n. 3426/06, notificato il 23.3.2006), l’interessata – peraltro già ammessa con riserva al corso di cui trattasi, con finale conseguimento dell’abilitazione perseguita – rilevava l’erroneità del presupposto recepito in primo grado di giudizio, circa la preclusione che sarebbe stata contenuta nell’ordinanza ministeriale, avendo accesso ai corsi abilitanti in questione il personale già appartenente al ruolo docente, con conseguente incongruità di limitazioni – peraltro non espresse – nei confronti degli insegnanti che fossero già in possesso di un’altra abilitazione. Detta preclusione, in realtà, sarebbe discesa dalla nota del Direttore Generale della D.G. del Personale e degli Affari Generali n. D.1/7447 del 25.10.2000, secondo la quale l’O.M. n. 33/2000 avrebbe escluso che il personale docente già di ruolo venisse ammesso "ad un ulteriore corso abilitante per il conseguimento di altre abilitazioni".

Detta esclusione, tuttavia, non sarebbe stata riconducibile all’art. 2, comma 1, della legge n. 124/1999, di parziale modifica ed integrazione dell’art. 401 del D.Lgs. n. 297/1994, con prevista inclusione in una graduatoria permanente, di anno in anno aggiornabile, del personale docente in presenza di determinati requisiti e indizione di una sessione di esami riservata per coloro che fossero in possesso di titoli di servizio, ma non anche dell’abilitazione, senza che risultassero individuabili valide ragioni per precludere a chi fosse già abilitato l’acquisizione di un’ulteriore abilitazione, al fine di accrescere le possibilità di occupazione o anche per seguire un’inclinazione personale.

La parte appellata, costituitasi in giudizio, resisteva formalmente all’accoglimento del gravame.

3. Il Collegio ritiene di doversi attenere all’orientamento ormai consolidato dalla sezione, in ordine al contenuto precettivo delle ordinanze ministeriali dello stesso tenore succedutesi sulla materia (15.6.1999, n. 153, 7.2.2000, n. 33 e 2.1.2001, n. 1).

Con numerose pronunce, infatti, è stato chiarito il significato delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze, nel senso di ritenere estranea alla fattispecie normativa la preclusione di domande di partecipazione che riguardassero una classe di concorso diversa da quella per la quale l’interessato avesse già partecipato ad altra sessione riservata di esami o per la quale possedesse, comunque, un titolo abilitativo.

Tale conclusione deriva da un’interpretazione delle ordinanze stesse conforme ai principi costituzionali e legislativi, con particolare riferimento – nell’ambito di tali principi – a quelli di massima partecipazione, in materia concernente il rilascio di titoli ampliativi delle facoltà e dei diritti dei cittadini, tenuto conto anche del diritto dei lavoratori all’elevazione professionale e all’accesso al pubblico impiego in condizioni di eguaglianza.

In assenza, pertanto, di una specifica limitazione legislativa, si è ritenuto che una norma di rango secondario non potesse inibire l’acquisizione di ulteriori titoli abilitativi da parte del personale docente già abilitato e che fosse possibile, nel senso appena indicato, una lettura adeguatrice dell’ordinanza ministeriale, in quanto non contenente una espressa prescrizione in senso limitativo (cfr. in termini Cons. St., sez. VI, 27.12.2007, n. 6663, 21.3.2005, n. 1123 e 1124, 25.3.2004, n. 1630, 23.6.2008, n. 3145, 25.8.2009, n. 5054).

4. Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello debba essere accolto, con gli effetti precisati in dispositivo; quanto alle spese dei due gradi del giudizio, tuttavia, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione, il quanto il tenore letterale dell’ordinanza impugnata non si prestava ad una interpretazione univoca, nel senso successivamente fatto proprio dalla giurisprudenza.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello indicato in epigrafe n. 3427 del 2006 e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado n. 1162 del 2001 ed annulla l’atto emesso dal Provveditore agli studi di Grosseto (n. prot. 8877/1 del 2.5.2000), nella parte in cui non è stato incluso il nominativo dell’attuale appellante.

Compensa le spese giudiziali dei due gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.