T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 07-06-2011, n. 1416

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui le era stato revocato il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il ricorso veniva, però, notificato alla Questura di Milano anziché all’avvocatura dello Stato che la rappresenta in giudizio ope legis. Ai sensi dell’art. 1 L. 25 marzo 1958 n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall’art. 10, terzo comma, L 3 aprile 1979 n. 103, tutti i ricorsi proposti nei confronti delle amministrazioni statali devono essere notificati alle stesse presso l’ufficio dell’Avvocatura erariale nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria adita, a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio a mente del terzo comma dell’art. 11 T.U. 30 ottobre 1933 n. 1611 (Cons.Stato, sez VI, 10 settembre 2007 n. 4747).

Nel caso specifico l’amministrazione dello Stato intimata non si è costituita in giudizio, per cui non può operare l’ipotesi di sanatoria della nullità della notifica del ricorso per raggiungimento dello scopo, introdotta ad opera della Corte Costituzionale con la sentenza n. 97 del 26 giugno 1967.

Neppure può trovare applicazione la regola introdotta dal Codice del processo amministrativo all’art. 44, quarto comma, che condiziona la possibilità per il giudice di disporre il rinnovo della notifica alla circostanza che l’esito negativo della stessa dipenda "da causa non imputabile al notificante", presupposto, quest’ultimo, che certamente non si verifica nel caso in esame nel quale l’errore in cui è incorso il ricorrente è dipeso da ignorantia legis.

In conclusione la nullità, non sanabile, della notifica del ricorso introduttivo determina l’inammissibilità dello stesso per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’amministrazione statale intimata.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite in difetto di costituzione dell’altra parte.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-10-2011, n. 22666 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione Sanzione amministrativa

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do.
Svolgimento del processo

R.M., V.L. e R.C., quali amministratori della società "Righi Massimo & C s n.c." proposero opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 avverso l’ordinanza ingiunzione in data 28.6.04, con la quale la Provincia di Firenze aveva a ciascuno di loro irrogato la sanzione amministrativa di Euro 1.554,00, per avere, in data 8.10.02, in violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 15, comma 1 e art. 52, comma 3 effettuato il trasporto su autoveicolo di loro proprietà di rifiuti speciali, costituiti da letame equino, proveniente dagli ippodromi fiorentini e destinato ad un’azienda coltivatrice di funghi, senza il prescritto formulario d’identificazione.

L’opposizione, cui aveva resistito l’amministrazione intimante, venne respinta dall’adito Tribunale di Firenze, con sentenza n. 13879 del 21.6.2005, con condanna degli opponenti alle spese.

Ad avviso di quel giudice non potevano configurarsi, come sostenuto dagli opponenti, gli estremi per l’applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 8 poichè "l’esclusione dell’obbligo del formulario …" sarebbe da tale norma "prevista unicamente per le materie fecali provenienti da attività agricola, sempre che siano riutilizzate nella medesima attività", condizione nella specie insussistente, tenuto conto della citata provenienza del letame in questione. Nè avrebbe potuto comunque invocarsi, ai fini dell’esclusione dal novero dei rifiuti di tali sostanze, la definizione al riguardo introdotta, quale interpretazione autentica, dal D.L. n. 138 del 2002, art. 14 contrastando la stessa con le direttive CEE in materia, contenenti una disciplina self excuting, prevalente su quella nazionale.

Avverso tale sentenza gli opponenti hanno proposto ricorso per cassazione deducente tre motivi, successivamente depositando memoria illustrativa.

Ha resistito la Provincia di Firenze con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione, per erronea applicazione dell’art. 8, in relazione al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 15, censurandosi la ritenuta inapplicabilità alla fattispecie della citata disposizione, escludente dal novero dei rifiuti assoggettati alla disciplina contenuta nel testo normativo, tra gli altri, i materiali fecali e le altre sostanze non pericolose utilizzate nell’attività agricola, al riguardo evidenziando come il letame equino in questione fosse in concreto destinato, quale ammendante, secondo la definizione fornita dal successivo art. 9 cit. D.Lgs. e conformemente alla L. n. 748 del 1984, ad essere impiegato come fertilizzante naturale nell’esercizio di una produzione agricola. Il motivo è infondato, poichè la formulazione di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 8, lett. c) attinente alle "carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli materia fecali ed altre sostanze non pericolose utilizzate nell’attività agricola …", in particolare la premessa qualificazione di "rifiuti agricoli" delle citate sostanze e l’espressa esigenza, nella successiva parte della disposizione, di una riutilizzazione, non consentono di estendere la prevista esclusione, dalla disciplina generale contenuta nel testo normativo, anche a quelle sostanze che, sebbene idonee ad impiego agricolo, non siano tuttavia provenienti da attività di tale natura;tanto in considerazione della evidente ratto della disposizione, la cui finalità è quella di assicurare, nell’ambito del luogo di produzione delle particolari sostanze in questione, comunque definite "rifiuti" (sia pur agricoli), la loro eliminazione secondo procedimenti naturali e tradizionali nella pratica agraria, senza pregiudizio o pericolo per l’ambiente. Tale esigenza non può ravvisarsi nei casi in cui il luogo di produzione ed il soggetto produttore delle sostanze de quibus siano diversi da quello dello smaltimento e, soprattutto, quando l’origine delle stesse non sia costituita dall’esercizio di un’attività agricola, del tutto inconfigurabile nella specie, in cui il letame proveniva dagli ippodromi, luoghi notoriamente destinati all’esercizio alle corse dei cavalli ed alla loro temporanea custodia, in funzione delle stesse, ma non al relativo allevamento.

Esclusa ogni possibilità di applicazione analogica della norma citata, in quanto avente natura eccezionale considerata per converso la sussistenza delle opposte esigenze, sottese al precetto normativo, di tracciabilità del percorso dei rifiuti in tutto il loro ciclo, dalla produzione fino al definitivo smaltimento, non escluse nel caso in cui questo sia costituito dall’impiego, come nella specie, di un’attività di tipo agricolo, quale quella presso un’azienda micologica, deve concludersi che correttamente il giudice di merito abbia ritenuto la sussistenza dell’obbligo del formulario di accompagnamento, che ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 15, comma 2 è previsto anche per la fase del trasporto, con espressa comminatoria della relativa sanzione ex art. 52, comma 3 a carico di "chiunque effettua il trasporto".

Le considerazioni sopra esposte comportano il reiettivo assorbimento del successivo motivo: a)nella parte in cui si lamenta l’omissione di motivazione "sull’obbligo di predisporre il formulario", considerato che l’illecito non si è concretato nella mancata predisposizione del documento, ma nel trasporto dei rifiuti eseguito senza lo stesso; b) in quella relativa alla dedotta escludibilità della qualità di "rifiuto" alla stregua della norma di "interpretazione autentica" di cui al D.L. n. 132 del 2002, art. 14 conv. in L. n. 187 del 2002, tenuto conto dell’accertata provenienza del letame da un’attività di natura non agricola, tale da rendere inconfigurabile quella identità o analogia del "ciclo produttivo", richiesto dalla controversa disposizione citata.

Il terzo motivo, deducente l’omessa motivazione "sull’ignoranza della legge dovuta ad ignoranza inescusabile" va respinto per l’irrilevanza della lamentata omissione, attesa la chiarezza del dato normativo e la non invocabilità del l’esimente, al la luce del consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, che la esclude in tutti i casi in cui la natura dell’attività professionale svolta ne imponga la conoscenza (tra le altre, v. Cass. 20866/09, 19643706).

Non miglior sorte merita, infine, il quarto motivo, con il quale si lamenta l’omessa motivazione in ordine al motivo di opposizione, con il quale si era dedotto che soltanto uno dei tre soci amministratori, Righi Massimo, in quanto preposto al settore tecnico, avrebbe potuto essere sanzionato, difettando la censura difetta di autosufficienza, in quanto non precisa da quali specifici elementi probatori fosse supportato il motivo di opposizione.

Il ricorso va conclusivamente respinto; le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese del giudizio in favore dell’amministrazione controricorrente, in misura di complessivi Euro 1.200, 00 di cui 200 per esborsi.

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T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 08-07-2011, n. 1035 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo

L’art. 1 ter del d.l. 1 luglio 2009 n°78, convertito con modificazioni nella l. 3 agosto 2009 n°102, prevede l’istituto della cd. "emersione", detta altrimenti anche "legalizzazione", ovvero una sanatoria straordinaria, a date condizioni, degli stranieri non appartenenti all’Unione Europea i quali fossero irregolarmente presenti sul territorio nazionale e alla data del 30 giugno 2009 fossero impiegati da almeno tre mesi in attività di lavoro domestico ovvero di assistenza familiare alle dipendenze di datori di lavoro cittadini dell’Unione, ovvero anche non appartenenti alla stessa, purché in tale ultimo caso in possesso dello status di lungosoggiornante.

Fra le condizioni della sanatoria, vi è in particolare l’assenza di pregiudizi penali della gravità individuata dalla legge come ostativa: in ispecie, il comma 13 lettera c) dell’articolo citato prevede che non possano essere ammessi alla procedura di emersione gli stranieri i quali "risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice".

Con il provvedimento impugnato, meglio indicato in epigrafe, è stata di conseguenza respinta la domanda di emersione presentata nell’interesse del ricorrente da certo A.C., per avere il ricorrente stesso riportato condanna per il reato previsto dall’art. 14 comma 5 ter l. stranieri (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato), ovvero per il reato previsto e punito dall’art. 14 comma 5 ter del d. lgs. 25 luglio 1998 n°286, così come introdotto dall’art. 1 comma 22 lettera m) della l. 15 luglio 2009 n°94, secondo il quale "Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato", precisandosi in base al successivo comma 5 quinquies dello stesso art. 14 che per tale reato "si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto".

Avverso tale provvedimento, V.E. propone impugnazione con ricorso notificato il 21 dicembre 2010 e articolato in un’unica complessa doglianza, riconducibile ad un unico motivo di violazione di legge, nel senso che il precedente penale di cui si è detto non sarebbe a suo dire ostativo.

Ha resistito l’amministrazione, con atto 17 gennaio 2011 e relazioni dei successivi 18 e 20 gennaio, ed ha domandato la reiezione del ricorso.

Con ordinanza 27 gennaio 2011 n°106, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare ed ha contestualmente fissato udienza per la trattazione del merito all’udienza del giorno 22 giugno 2011, alla quale ha da ultimo trattenuto il ricorso in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito precisate.

1. A corretta interpretazione del d.l. 78/2009 la condanna per il fatto di reato descritto in narrativa è effettivamente prevista come ostativa alla legalizzazione. Essa infatti, in ragione della pena edittale prevista rientrerebbe comunque nelle fattispecie per le quali ai sensi dell’art. 381 c.p.p. è facoltativo l’arresto in flagranza; che poi, in forza della norma speciale pure descritta il legislatore abbia ritenuto di prevedere in proposito l’arresto obbligatorio in flagranza vale a disporre un regime di maggior severità, da ricondurre a quello delle fattispecie, pure ostative, dell’art. 381 c.p.p., e non certo ad apprestare un regime di maggior favore;

2. Peraltro, con sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sez. I 28 aprile 2011 C 61/11, la fattispecie incriminatrice di cui al citato art. 14 comma 5 ter è stata dichiarata in contrasto con il diritto europeo, e in ispecie con la direttiva del Parlamento e del Consiglio 16 dicembre 2008 n°2008/115/CE, recante norme e procedure comuni agli Stati membri in tema di rimpatrio di stranieri irregolari, direttiva cui entro la prescritta data del 24 dicembre 2010 lo Stato italiano ha omesso di dare attuazione;

3. Di conseguenza, così come ritenuto da C.d.S. a.p. 10 maggio 2011 n°8, della norma in questione il giudice dello Stato italiano non può più fare applicazione alcuna ai rapporti non esauriti, fra i quali all’evidenza rientra una fattispecie come la presente, di ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento amministrativo che nega l’emersione sul presupposto di una condanna per un reato previsto da una norma inapplicabile, e quindi abolito.

4. L’unico motivo di ricorso dedotto è quindi fondato e il provvedimento impugnato va annullato.

5. Le ragioni della decisione, fondate su una pronuncia sopravvenuta della Corte di Giustizia, sono giusto motivo per compensare le spese, mentre l’amministrazione, in quanto soccombente, va condannata a rifondere alla parte ricorrente, come per legge, l’importo del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento 21 ottobre 2010 prot. n°P BG/L/N/2009/106186 della Prefettura di Bergamo. Compensa per intero le spese fra le parti e condanna l’amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente l’importo del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-07-2011) 21-07-2011, n. 29134

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 2 dicembre 2010, il Tribunale di Bari ha respinto la richiesta di riesame proposta nell’interesse di L. D. avverso l’ordinanza emessa il 13 novembre 2010 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con la quale era stata disposta nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere per concorso in tentata estorsione.

Propone ricorso per cassazione personalmente l’indagato il quale deduce carenza del presupposto della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. Quanto al primo profilo lamenta che sia stata assegnata rilevanza indiziante alle dichiarazioni della parte offesa, che risulterebbero contraddittorie e prive di elementi dai quali dedurre la sussistenza del contestato reato, posto che la condotta posta in essere dall’indagato risulterebbe priva di qualsiasi aspetto intimidatorio. Quanto alle esigenze, poi, difetterebbe il requisito della concretezza ed attualità e comunque non sarebbe stato rispettato il principio di proporzionalità, giacchè poteva essere adottata una misura meno afflittiva.

Il ricorso è palesemente inammissibile in quanto i motivi proposti tanto in punto di gravità indiziaria che di esigenze cautelari, risultano proposti esclusivamente in forza di deduzioni evocative del merito, contestandosi, in fatto, le contrarie emergenze, puntualmente e motivatamente valorizzate dei giudici del riesame, il cui scrutinio viene ora denunciato, non sotto il profilo dei solo labilmente prospettati vizi di legittimità, ma esclusivamente per conseguire una non consentita rivalutazione di giudizio, evidentemente eccentrica rispetto alla presente sede di legittimità.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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