Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-12-2011, n. 28640 Assemblea dei condomini

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 28 marzo 1997, \Fiore Enrica\ proponeva opposizione avverso la delibera con la quale, in data 19 febbraio 1997, l’assemblea straordinaria del Condominio di via Posillipo n. 69/19 – pal. B di Napoli, aveva approvato di procedere ai lavori di sistemazione del locale seminterrato da adibire ad uso garage con relativa approvazione del progetto già assentito dall’assemblea dell’11 novembre 1996 in uno al conferimento dell’incarico ad apposito professionista (punti 1 e 2 all’ordine del giorno), convenendo, per l’effetto, dinanzi al Tribunale di Napoli l’amministratore pro-tempore di detto condominio, oltre che per sentir annullare l’indicata delibera, anche per sentir ordinare al condominio la cessazione dell’uso del locale seminterrato per parcheggio autoveicoli ed affermare – previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini del fabbricato – il diritto di essa istante a godere interamente della proprietà condominiale del locale seminterrato, con vittoria di spese.

Costituitosi il convenuto Condominio, con ordinanza del 4 marzo 1999 veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di tutti i comproprietari dello stabile in Napoli di v. Posillipo n. 69/19 isolato B. Intervenuta la costituzione di alcuni dei comproprietari del fabbricato, il Tribunale adito, con sentenza n. 7697 del 2002, rigettava la domanda della \Fiore\ e compensava le spese.

A seguito di appello interposto dalla \Fiore Enrica\, la Corte di appello di Napoli, nella resistenza del suddetto Condominio e dei comproprietari \Battista Renato\, \Terracciano Luigi\, \Di Fiore Antonio\, \Scariati Gerardo\, \Vistola Arrigo\, \Rigillo Antonio\, \Daniele Nicola\, \De Rosa Lucio\, con sentenza n. 4 del 2005 (depositata il 3 gennaio 2005), in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava l’improcedibilità delle domande proposte in primo grado da Fiore Enrica e disponeva la compensazione per intero delle spese del doppio grado di giudizio.

A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte territoriale rilevava che, essendo stata disposta la necessaria integrazione del contraddittorio in primo grado nei confronti di tutti i comproprietari dello stabile condominiale nel termine del 15 luglio 1999 (con fissazione dell’udienza successiva al 15 luglio 1999), era, tuttavia, rimasto accertato che la notifica nei riguardi del \\Benvenuti Adolfo\ (rimasto contumace anche nel giudizio di appello) si era perfezionata solo il 17 maggio 1999, con la conseguente inosservanza del termine a comparire all’epoca stabilito in sessanta giorni; pertanto, se tale difetto di valida integrazione del contraddittorio non poteva determinare l’estinzione del giudizio di primo grado (in cui era stata erroneamente dichiarata la contumacia dello stesso \\Benvenuti\) in mancanza della formulazione della relativa eccezione, tale vizio comportava, però, l’impossibilità di proseguire la causa in virtù dell’assenza di una parte necessaria, con conseguente improcedibilità o improseguibilità delle domande avanzate dalla \Fiore\. Avverso la suddetta sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione \Molfesi Antonio\ e \Molfesi Monica\ (quali eredi della signora \Fiore Enrica\), articolato in due motivi, al quale ha resistito con controricorso l’intimato Condominio (che ha, a sua volta, formulato ricorso incidentale basato su un unico motivo), mentre gli altri intimati non risultano essersi costituiti in questa fase.

Motivi della decisione

1. In primo luogo deve essere disposta la riunione dei due ricorsi siccome attinenti all’impugnazione della stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Con il primo motivo ì ricorrenti principali hanno censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 348 e 307 c.p.c., avendo la Corte territoriale dichiarato l’improcedibilità delle domande della \Fiore\ al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal codice di rito e provveduto a rilevare d’ufficio vizi nell’integrazione del contraddittorio non eccepiti da alcuna parte nel giudizio di primo grado.

3. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 291, 307 e 331 c.p.c., sostenendo che la prima notifica effettuata dalla \Fiore\ al \\Benvenuti\ configurava una notifica nulla e non certo inesistente, tale, perciò, da consentire, da un lato, di non ritenere maturata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 307 c.p.c. e, dall’altro, di disporre la rinnovazione, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., della notificazione nel nuovo termine assegnato dal giudice.

Da ciò si sarebbe dovuto inferire che la Corte partenopea aveva errato nel dichiarare improcedibile l’appello proposto sull’erroneo presupposto che l’ordinanza di rinotifica dell’atto di integrazione fosse illegittima, essendo, al contrario, la stessa legittima, in conformità con la giurisprudenza della Corte di legittimità. 3.1. i due motivi – che possono essere trattati congiuntamente siccome strettamente connessi – sono fondati e, pertanto, devono essere accolti nei termini di seguito specificati. Per come esposto in narrativa, la Corte partenopea ha dichiarato l’improcedibilità delle domande formulate in primo grado dalla signora \Fiore Enrica\ (dante causa degli odierni ricorrenti) sul presupposto che l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario \\Benvenuti Adolfo\ non era stata effettuata nel termine indicato con l’ordinanza giudiziale e che, in ogni caso, non era stato garantito nei suoi confronti il rispetto del termine minimo a comparire ai sensi dell’art. 163 bis ("ratione temporis" applicabile), nè la notifica avrebbe potuto essere rinnovata, donde l’illegittimità della sua dichiarazione di contumacia e della prosecuzione del giudizio di primo grado, la cui improcedibilità, pertanto, si sarebbe dovuta dichiarare in appello.

Orbene, al di là che della circostanza che la dichiarazione di improcedibilità è rivolta, nella sentenza impugnata, alla domanda proposta in primo grado e non all’atto di gravame (donde l’inconferenza del riferimento, nel primo motivo del ricorso, alla supposta violazione dell’art. 348 c.p.c., che riguarda, propriamente, l’improcedibilità dell’appello), cosi pronunciando la Corte territoriale è incorsa nelle dedotte violazioni, dal momento che è pervenuta alla richiamata decisione senza che ne sussistessero le condizioni processuali. Infatti, deve sottolinearsi, innanzitutto, che – secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr. Cass. n. 6111 del 1997; Cass. n. 14087 del 2002 e Cass. n. 18248 del 2010), correlabile al testo dell’art. 307 c.p.c., u.c., nella versione antecedente alla sua sostituzione per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 15, lett. c), (concretamente applicabile nella fattispecie) – l’estinzione del processo per tardiva riassunzione può essere dichiarata dal giudice solo se eccepita dalla parte interessata prima di ogni sua istanza e difesa nel medesimo grado di giudizio in cui si sono verificati i fatti che hanno dato luogo all’estinzione, la quale pertanto non può essere dedotta e rilevata in sede di impugnazione neppure su istanza della parte rimasta in precedenza contumace, senza, perciò, nemmeno la configurazione della possibilità del suo rilievo d’ufficio in secondo grado, anche in via meramente incidentale, al fine di giustificare l’adozione di una pronuncia di mero rito che trovi il suo presupposto nell’operatività degli effetti dell’estinzione stessa verificatisi nel giudizio di prima istanza. La sentenza del giudice di appello è, inoltre, errata in diritto anche con riferimento al profilo della ritenuta illegittimità della concessione, da parte del giudice di primo grado, di un nuovo termine per la rinnovazione della notificazione nei confronti del \\Benvenuti Adolfo\ dell’atto di integrazione del contraddittorio per inosservanza del termine minimo a comparire, sul ritenuto presupposto che, in tal modo, era stata autorizzata una proroga non consentita di un termine perentorio ormai scaduto.

Invero, ad avviso della consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., S.U., ord. n. 1018 del 1997; Cass. n. 4986 del 2001; Cass. n. 2292 del 2004; Cass., ord., n. 13920 del 2004), in tema di integrazione del contraddittorio in cause caratterizzate da litisconsorzio necessario, qualora risultino violate le norme che disciplinano il procedimento di notificazione, la nullità è sanabile attraverso la rinnovazione dell’atto di integrazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., con fissazione di un nuovo termine anch’esso perentorio, purchè la notificazione precedente sia risultata meramente nulla e non propriamente inesistente, con la conseguenza che, al di fuori di quest’ultima ipotesi, non può pervenirsi alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello qualora, appunto, si sia provveduto tempestivamente alla seconda notificazione (come è incontestato nell’ipotesi che ci occupa). Nel caso in esame, la prima notifica effettuata dall’originaria attrice nei confronti del suddetto \\Benvenuti\ senza che risultasse rispettato il termine minimo a comparire era certamente riconducibile alla categoria della nullità (e non a quella dell’inesistenza), senza, oltretutto, trascurare che tale invalidità non si sarebbe potuta ritenere propriamente addebitabile alla parte attrice che, avendo provveduto alla prima notifica a mezzo posta, aveva assolto al proprio onere di diligenza in sede notificatoria con la consegna tempestiva dell’atto all’ufficiale giudiziario per la trasmissione all’ufficio postale, non potendo ricadere gli effetti negativi dei tempi della sequenza successiva del procedimento notificatorio sulla sua sfera giuridica (in base alla costante giurisprudenza sviluppatasi dopo le pronunce della Corte costituzionale nn. 477 del 2002 e 28 del 2004: cfr. Cass. n. 5967 del 2005; Cass. n. 390 del 2007 e Cass. S.U., n. 17352 del 2009).

Pertanto, sulla scorta di tali presupposti, non si sarebbero potute ritenere, da parte del giudice di appello, configurate, nel caso di specie, nè (anche in via meramente incidentale) l’estinzione del giudizio di primo grado ai sensi dell’art. 307 c.p.c., nè l’illegittimità dell’ordine di rinnovazione della notificazione al \\Benvenuti\, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., nel nuovo termine assegnato dal giudice di primo grado (e pacificamente rispettato, donde la ritualità della dichiarazione di contumacia del destinatario della notificazione, non costituitosi). In definitiva, alla stregua delle esposte ragioni, in accoglimento di entrambi i motivi dedotti a fondamento del ricorso principale (secondo la loro precisata portata), l’impugnata sentenza deve essere cassata, con conseguente assorbimento del motivo del ricorso incidentale e rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, che si conformerà ai principi di diritto precedentemente enunciati e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-04-2011) 15-09-2011, n. 34120

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Lecce, con ordinanza 11/2/2011, decidendo in sede di riesame ex art. 309 c.p.p., confermava la misura cautelare della custodia in carcere adottata, il giorno precedente, dal Gip dello stesso Tribunale nei confronti di C.F., indagato in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, per avere, in concorso con tale B.F., illegalmente detenuto kg. 5 di hashish e kg. 1,5 di marijuana (in (OMISSIS)).

Il Giudice del riesame riteneva che il quadro di gravità indiziaria a carico dell’indagato era integrato dagli accertamenti espletati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Maglie: a) il giorno (OMISSIS), in un boschetto adiacente all’azienda casearia di tale B.D., rimasto ferito in un agguato qualche giorno prima e ricoverato in ospedale, i militari dell’Arma avevano rinvenuto cinque chilogrammi di hashish accuratamente nascosti in un recipiente; b) disposto, il giorno (OMISSIS) successivo, un servizio di appostamento nella stessa zona, avevano notato B.F. e C.F., rispettivamente fratello e cognato di B.D., seguire un preciso percorso, contare i passi, fermarsi in un ben individuato punto, osservare attentamente verso terra e, quindi, allontanarsi velocemente; c) il successivo intervento dei Carabinieri nel punto dove i due si erano fermati aveva consentito di recuperare sei involucri di marijuana confezionati con modalità analoghe a quelle impiegate per i pacchi contenenti l’hashish recuperato due giorni prima; d) all’esito dell’immediata perquisizione eseguita nei locali dell’azienda, veniva rinvenuto materiale analogo a quello utilizzato per confezionare le sostanze stupefacenti recuperate; e) dopo il ricovero di B. D. in ospedale, l’azienda casearia e l’adiacente boschetto dove pascolavano gli animali e dove era stata nascosta la droga erano nella piena disponibilità dell’indagato e di B.F., notati – come si è detto – dai Carabinieri nel mentre erano intenti a controllare, proprio nel bosco, la droga ivi occultata, la cui detenzione non poteva che a loro essere ricondotta.

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale le ravvisava nel pericolo di recidiva specifica, concretamente desumibile dalla gravità del fatto e dalle allarmanti modalità operative prescelte dall’indagato, indicative di una personalità incline al crimine.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, t’indagato, deducendo l’inosservanza, l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: la condotta da lui tenuta il giorno (OMISSIS) e osservata dai Carabinieri nel corso del relativo servizio di appostamento non era univocamente indicativa del suo coinvolgimento nella detenzione illecita della droga, ma si prestava ad interpretazioni diverse e alternative.

3. Il ricorso è inammissibile.

Le doglianze in esso articolate, invero, sono genetiche e si basano su mere ipotesi di fatto, che non possono trovare ingresso in questa sede e sono quindi inidonee ad attivare il sollecitato sindacato di legittimità dell’ordinanza impugnata, la quale, facendo buon governo della legge penale, riposa su un apparato argomentativo che, interpretando e valutando secondo logica quanto – allo stato – è emerso dalle indagini, da adeguato conto delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene.

4. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.

In pendenza del presente ricorso, al C. sono stati concessi gli arresti domiciliari, per cui non va disposto l’adempimento di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-07-2011) 30-09-2011, n. 35601 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste confermava, quanto alla affermazione di responsabilità penale e alla determinazione della pena, la sentenza in data 19 marzo 2008 del Tribunale di Trieste, appellata, tra l’altro, da T.E., condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione, in quanto responsabile del reato di cui all’art. 378 cod. pen., per avere aiutato A.F. a eludere le investigazioni dell’autorità di p.g. affermando, contrariamente al vero, di avere acquistato il quantitativo di hashish sequestratogli il 3 giugno 2005, pari a gr. 8,3, da un autista turco non meglio identificato, mentre tale quantitativo gli era stato in realtà ceduto dall’ A. (in Trieste, il 3 giugno 2005).

2. Osservava la Corte di appello che il T., dopo avere avuto un contatto telefonico con A.F., era stato notato recarsi a un appuntamento con quest’ultimo e ricevere un involucro, contro scambio di banconote, dirigendosi verso la propria auto della quale si metteva alla guida. Il rinvenimento nel veicolo di un involucro contenente hashish nascosto sotto il coprisedile anteriore doveva dunque collegarsi allo scambio osservato dalla p.g.; sicchè le diverse dichiarazioni del T., circa la provenienza della sostanza da un camionista nazionalità turca che gliela aveva ceduta il giorno prima costituivano obiettive intralcio alle indagini a carico dell’ A..

3. Ricorre per cassazione l’imputato, con atto personalmente sottoscritto, con il quale denuncia la violazione dell’art. 63 cod. proc. pen. osservando che sia le circostanze del fatto sia la quantità di stupefacente trovata in suo possesso imponevano che egli venisse sentito nella qualità di indagato, con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni da lui rese nella qualità di persona informata sui fatti e quindi senza alcuna garanzia difensiva.

Motivi della decisione

1. Il ricorso appare infondato.

2. Dalla sentenza impugnata emerge che il T. era un cessionario di strada di uno spacciatore, e che la sostanza ricevuta, gr. 8 circa di hashish, data la tipologia e la quantità di essa, era del tutto compatibile con la sua qualità di consumatore, che del resto egli aveva subito affermato in sede di dichiarazioni alla p.g.

Correttamente, dunque, i giudici di merito, cui compete questa valutazione, hanno ritenuto che a carico dell’imputato non emergessero, nel momento in cui egli venne sentito, alcun indizio di reità in relazione alla detenzione dello stupefacente (v. Sez. U, n. 21832 del 22/02/2007, Morea).

3. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-10-2011) 14-10-2011, n. 37324 Concorso di circostanze eterogeneo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 28 maggio 2010, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Aosta, all’esito di giudizio abbreviato, condannava T.P. alla pena di anni dieci, mesi quattro, giorni quindici di reclusione ed Euro 45.000,00 di multa in quanto responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 390 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, per avere trasportato e introdotto nello Stato, al valico del Monte Bianco, un quantitativo ingente di cocaina diviso in venticinque panetti, del peso complessivo di kg. 12,391, con principio attivo pari a kg. 2,290, da cui erano ricavabili 50.000 dosi, occultato in due doppifondi ricavati nel pianale di un furgone Fiat Ducato intestato alla ditta CST Company s.r.l. da lui condotto (in Courmayeur, il (OMISSIS)).

2. L’imputato proponeva appello, deducendo l’erronea configurazione dell’aggravante della ingente quantità e della rilevanza della recidiva reiterata contestata, con riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza impugnata, riduceva la pena ad anni nove, mesi tre, giorni sedici di reclusione ed Euro 27.813,00 di multa, confermando nel resto.

4. Ricorre per cassazione il T., con due atti identici sottoscritti da ciascuno dei difensori, uno a firma dell’avv. Francesco Mandalari, l’altro a firma dell’avv. Sheila Foti, i quali deducono i seguenti motivi.

4.1. Erronea applicazione del T.U. stup., art. 80, comma 2, non essendo stati osservati i principi affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità sui criteri per definire il limite superato il quale il quantitativo di sostanza stupefacente può ritenersi "ingente". 4.2. Erronea applicazione dell’art. 99 c.p., comma 4, non essendosi considerato che i precedenti penali richiamati erano non specifici e risalenti a circa nove anni addietro, e che l’imputato era tossicodipendente.

4.3. Inosservanza dell’art. 63 c.p., comma 4, dato che nel concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciali, come nella specie doveva ritenersi, l’ulteriore aumento per la circostanza meno grave era discrezionale.

4.4. Inosservanza dell’art. 62 bis c.p., essendo state le attenuanti generiche negate sulla base di una motivazione apodittica, che per di più non ha tenuto conto del ruolo marginale di corriere svolto dall’imputato, del suo buon comportamento processuale e della condotta susseguente al reato, essendosi il T. sottoposto a un programma di recupero dalla tossicodipendenza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nel punto relativo alla determinazione della pena derivante dal concorso di circostanze aggravanti e rinvia alla Corte di appello di Torino per nuovo giudizio.

Rigetta nel resto il ricorso.

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