Cass. civ. Sez. V, Sent., 24-06-2011, n. 13938 Rimborso

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Svolgimento del processo

Nella dichiarazione integrativa presentata L. n. 413 del 1991, ex art. 49, la s.n.c. Sicilian Tourist Service rinunciò al credito di rimborso Iva relativo all’anno 1990, riportato nelle dichiarazioni 1991 e 1992, e lo utilizzò trattenendolo sull’importo dovuto in base al condono. Rilevato che aveva viceversa utilizzato il credito di imposta cui aveva formalmente rinunciato riportandolo anche nella dichiarazione 1992/1993, l’Ufficio notificò cartella di pagamento della somma compensata nella dichiarazione integrativa. Il ricorso della contribuente fu accolto in primo ed in secondo grado. L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza della CTR. La società intimata non si è difesa.
Motivi della decisione

La CTR ha osservato che il contribuente aveva legittimamente esercitato le facoltà di rinunciare al credito di rimborso 1990 e di utilizzarlo a scomputo del dovuto in base alla dichiarazione integrativa. Il fatto che lo avesse tuttavia riportato nelle dichiarazioni Iva successive avrebbe potuto giustificare la rettifica di queste ultime, e non la pretesa di integrazione del versamento operato a fronte del condono, che era seguito regolarmente e per intero.

L’Agenzia deduce violazione della L. n. 413 del 1991, art. 49.

Osserva che la dichiarazione viziata era quella di condono e che, in ogni caso, poichè il contribuente non aveva contestato di aver utilizzato due volte lo stesso credito di imposta, l’avviso di pagamento impugnato non doveva essere annullato.

I ricorso è infondato. Con esso non si contesta l’osservazione della CTR la quale ha rilevato che l’utilizzo del credito di imposta 1990 in sede di dichiarazione integrativa, presentata nel giugno 1992, era affatto legittimo. La irregolarità contestata dall’Ufficio ha riguardato non la domanda di condono, ma la successiva dichiarazione Iva 1993, nella quale il credito risultante dalla dichiarazione 1992, già utilizzato, non avrebbe potuto esporsi nuovamente. La iscrizione a ruolo della somma ad integrazione di quanto versato a fronte del condono era dunque illegittima, perchè l’importo dovuto in base alla dichiarazione integrativa era corretto, e la pretesa dell’Ufficio avrebbe dovuto concernere il dovuto sulla dichiarazione Iva 1993.

Va dunque respinto il ricorso, senza decisione in punto spese giacchè la contribuente non si è difesa.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 18-04-2011, n. 2349 Concorso interno

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il presente giudizio può essere definito nel merito, ai sensi degli articoli 60 e 74 del codice del processo amministrativo.

2. La pronuncia impugnata ha respinto il ricorso proposto dagli attuali appellanti, per l’annullamento della procedura concorsuale relativa alla promozione a 182 vice ispettori bandita con decreto del 20.12.2004 del Capo del Corpo forestale dello Stato.

3. Gli appellanti ripropongono solo alcune delle censure di merito respinte dal TAR.

L’amministrazione e alcuni dei controinteressati resistono al gravame.

4. Con il primo motivo di appello, che riproduce la prima censura articolata dinanzi al TAR, gli appellanti deducono la violazione e la falsa applicazione dell’art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nella parte in cui dispone che "La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in una sede, ed una sola traccia quando gli esami hanno luogo in più sedi. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione", asserendo che, nel concorso in contestazione, la prova scritta si è articolata in tre giorni diversi e consecutivi presso la medesima sede.

La censura è priva di pregio.

Come correttamente affermato dal TAR, nella particolare vicenda in esame non può trovare applicazione la regola generale della necessaria contestualità nello svolgimento delle prove scritte.

Non è condivisibile, infatti, la tesi degli appellanti, secondo cui le prove scritte potrebbero tenersi in sedi diverse nel medesimo giorno, ma non nella medesima sede in giorni diversi.

In materia concorsuale è considerato pacificamente legittimo, entro i limiti della ragionevolezza, un ambito di differente difficoltà delle prove, senza che per ciò sia ravvisabile disparità di trattamento tra i candidati, purché sia prevista dal bando l’assegnazione di compiti differenti, a ciascun candidato, ovvero a diversi gruppi di candidati, se l’assegnazione sia effettuata per sorteggio (Consiglio di Stato Sez. VI, n. 1687 del 23.11.1994).

Nel caso di specie, la scelta organizzativa dell’amministrazione è giustificata dall’ampia affluenza di candidati.

5. Va aggiunto che la prova scritta consisteva nella compilazione di un questionario costituito da quiz a risposta multipla, in numero complessivo di 60, da completare nel termine massimo di 45 minuti.

Dei cinque modelli complessivamente predisposti e contenuti in autonome buste chiuse e sigillate vi è stato un primo sorteggio da parte della commissione di tre buste e successivamente il sorteggio di una sola busta per ciascun giorno di esame da parte di uno dei candidati, offertosi al riguardo, al fine di individuare il questionario da utilizzare come prova di esame.

6. Ne consegue che, nel concorso in esame, la prova scritta non era certamente rappresentata dalla redazione di un elaborato critico e di sintesi, per sua natura soggetto alla valutazione tecnico discrezionale della commissione esaminatrice, bensì dalla mera compilazione di un questionario a risposte multiple corretto mediante la automatica lettura ottica.

Non emergono, quindi, le esigenze tradizionalmente poste a base della regola della contestualità delle prove di esame, considerato che, nella presente vicenda esse presentano caratteristiche analoghe a quelle delle prove preselettive.

La prova concretamente svolta si avvicina, per le sue particolari modalità di svolgimento, proprio alla prove preselettive e, pertanto, alla stessa possono legittimamente applicarsi i medesimi principi relativamente alla contestualità dello svolgimento della prova.

7. Gli appellanti ripropongono anche il quarto motivo del ricorso di primo grado, sostenendo che la valutazione dei titoli sia stata effettuata in applicazione dell’art. 4 del bando per i soli candidati che avessero superato sia la prova scritta che quella orale, in violazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 487/1994.

La censura è infondata.

Il TAR ha chiarito, in punto di fatto, con statuizione non espressamente contestata dagli appellanti, che il punteggio assegnato ai titoli è stato legittimamente correlato a criteri automatici e rigorosamente prefissati dal bando e da determinazioni della commissione di concorso, imparzialmente adottate prima dell’assegnazione dei punteggi delle altre prove.

Pertanto, nel caso di specie, non risulta violato il principio generale secondo il quale la valutazione dei titoli dei candidati deve precedere la correzione delle prove scritte.

8. Gli appellanti ripropongono anche le censure articolate dinanzi al TAR e riferite alla posizione del solo A. F., sostenendo che l’ampliamento dei destinatari della riserva di cui all’art. 1, punto n. 2, ai dipendenti vincitori dei concorsi in atto a vice sovrintendente aventi decorrenza giuridica della nomina anteriore alla data di pubblicazione del bando sarebbe illegittima.

9. Anche tale motivo è privo di pregio.

Come esattamente e approfonditamente affermato dal tribunale, il conferimento ai vincitori dei concorsi della retrodatazione giuridica della nomina al primo gennaio immediatamente successivo all’anno cui si riferisce il bando, risponde alla concreta esigenza di non fare gravare eccessivamente sui vincitori dei relativi concorsi gli eventuali ritardi dell’amministrazione nello svolgimento delle relative procedure concorsuali.

10. La disciplina adottata dal bando, pertanto, risulta ragionevole e immune dalle censure proposte.

11. In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna gli appellanti in solido tra loro, a rimborsare alle parti appellate le spese di lite, liquidandole in complessivi euro 4.000,00 (quattromila), di cui 2.000,00 (duemila) in favore delle amministrazioni intimate e 2.000,00 (duemila) in favore dei controinteressati costituiti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-03-2011) 05-05-2011, n. 17376 Intercettazioni telefoniche

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l PG Dott. SALVI Giovanni per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 16/20 settembre 2010, il Tribunale di Torino, sezione per il riesame, confermava l’ordinanza del GIP in sede, con la quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di A.S.W. e O.O. (nonchè di altri non ricorrenti) perchè gravemente indiziati del delitto di cui all’art. 416 c.p. per aver fatto parte ( O. con ruolo di vertice) di associazione per delinquere finalizzata alla clonazione e all’utilizzo di carte di credito nonchè del delitto di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9 (5 violazioni per A. e 9 per O.).

Il Tribunale, rigettate le eccezioni di omessa notifica dell’ordinanza cautelare, di mancata traduzione della stessa in lingua nota agli indagati alloglotti e di mancata trasmissione dei "brogliacci" delle intercettazioni telefoniche, dato atto della inesistenza di contestazioni in ordine alla gravità indiziaria (sicchè rinviava per essa all’ordinanza genetica), osservava che le esigenze cautelari erano da individuare nel pericolo di reiterazione in ragione della provata appartenenza ad associazione per delinquere dotata di ramificazioni extraEuropee (i codici donati erano di provenienza statunitense) e delle ripetute condotte illecite, portate a segno anche dopo l’arresto in flagranza di O. e S. A.. Unica misura idonea appariva essere quella in atto perchè la reiterazione delle condotte induceva fondatamente a formulare giudizio negativo sulla capacità di rispettare le prescrizioni che misure meno afflittive comporterebbero.

Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi (di identico contenuto) gli indagati, che ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – erronea applicazione della normativa processuale per avere il Tribunale ritenuto utilizzabili gli esiti delle operazioni di captazione telefonica senza che fossero stati trasmessi i "brogliacci" ovvero le trascrizioni o i supporti informatici, non potendosi ritenere equivalente la trasfusione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione nelle annotazioni di polizia giudiziaria; – carenza ovvero illogicità della motivazione in relazione alla doglianza in merito alla mancata trasmissione del c.d. brogliacci, tenuto conto della decisione n. 20300 del 2010 delle SSUU e della conforme sentenza n. 4021 del 2010 secondo cui gli atti di intercettazione assumono il valere di elementi probatori solo se le difese hanno avuto concreta possibilità di prenderne cognizione diretta, non limitata agli schemi riassuntivi ed alle trascrizioni effettuate dalla p.g..
Motivi della decisione

1. Il primo motivo correttamente cita la sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n. 2000 del 22.4-27.5.2010 e altrettanto correttamente rammenta che con tale decisione (conseguente alla pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 268 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare anche se non depositate:

Corte Cost. 10 ottobre 2008 n. 336) ha fissato i principi utili a garantire il diritto di difesa attraverso la richiesta al pubblico ministero di rilasciare copia del dato fonico al fine di verificarne, attraverso l’ascolto, la rispondenza al dato riportato nei c.d. brogliacci. Ma dopo tale corretta premessa i ricorrenti si dolgono non del fatto che il pubblico ministero, tempestivamente interpellato subito dopo la notifica/esecuzione della misura cautelare personale, abbia omesso di rilasciare copia delle registrazioni delle conversazioni oggetto di intercettazione, ma della mancata allegazione alla richiesta di emissione della misura cautelare delle trascrizioni di esse nei c.d. brogliacci. Sfugge ai ricorrenti che correttamente l’ordinanza impugnata ha rammentato che il contenuto dei brogliacci è stato trasfuso nell’annotazione di polizia giudiziaria, allegata dal pubblico ministero alla richiesta e quindi trasmessa al Tribunale. Come rammentato anche nella citata sentenza n. 20300 delle Sezioni Unite "la peculiarità della situazione che qui si esamina scaturisce dalla considerazione che, a ben vedere, non si versa in ipotesi in cui non siano stati prodotti al GIP atti che egli, quindi, non ha potuto valutare; gli esiti delle operazioni captative gli sono stati rappresentati attraverso la trascrizione che di essi sia stata effettuata dalla p.g. con i brogliacci o forme consimili e legittimamente alla stregua di essi è stata emessa la misura cautelare. Si tratta, invece, di consentire di verificare, a richiesta ed eventuale contestazione di parte, la effettiva corrispondenza del contenuto cartaceo a quello auditivo………La questione, quindi, investe non la produzione, ab imis, della prova, che è stata a suo tempo prodotta in forma idonea ad essere a quel momento valutata ai fini dell’emissione del provvedimento cautelare, ma la possibilità della sua ulteriore valutazione, della sua verifica, in sede di riesame, ove ivi richiamata, e quindi riproposta, in violazione di tale diritto di difesa".

Il buona sostanza, il GIP in sede di emissione della misura, prima, e il Tribunale in sede di riesame, poi, hanno avuto contezza del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione attraverso la trasposizione dei c.d. brogliacci nell’annotazione di polizia giudiziaria. Tale modo di procedere non ha determinato alcuna menomazione del diritto di difesa, perchè si tratta comunque di atto di polizia giudiziaria riproduttivo di quanto contenuto nel supporto magnetico di registrazione. Il diritto della difesa, di verificare la corrispondenza di quanto riportato nei "brogliacci" ovvero nell’annotazione di p.g. che li riproduce, si esplica con la possibilità di ottenere dal pubblico ministero la riproduzione del supporto magnetico di registrazione delle conversazioni, perchè solo attraverso la sua audizione si rende effettivo il controllo della fedeltà del brogliaccio (ovvero dell’annotazione che riporta il contenuto del brogliaccio) al dato fonico. Per questo profilo il ricorso è quindi infondato.

2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per il secondo motivo di ricorso, che riporta brani della citata sentenza 20300/2010 ma dopo averli estrapolati dal contesto che, come sopra riportato, individua la concrete modalità di esercizio del diritto di difesa, diritto che, si ribadisce, va esercitato attraverso la richiesta rivolta al pubblico ministero di rilasciare copia delle registrazioni delle conversazioni oggetto di intercettazione anche se non depositate, secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 336/2008. 3. I ricorsi debbono in conseguenza esser rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Copia delle presente sentenza va inviata al Direttore dell’istituto carcerario dove i ricorrenti sono detenuti.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-09-2011, n. 19495

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.A.C., premesso di avere stipulato con B.R. un contratto di compravendita per l’acquisto dell’appartamento sito in (OMISSIS), prevedendo la concessione in comodato in favore della cedente del bene vita natural durante, e che la comodataria, contravvenendo alla clausola comportante la destinazione del bene a suo uso personale, lo aveva concesso in locazione a terzi, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la controparte, chiedendo che, stante l’inadempimento della convenuta, fosse dichiarato legittimo il suo recesso dal contratto di comodato.

La B. si oppose alla domanda sostenendo di avere voluto cedere all’altra parte la sola nuda proprietà dell’immobile, riservandosi l’usufrutto, e di essere stata tratta in inganno sull’effettivo contenuto del contratto.

Il giudice di primo grado accolse la domanda, disponendo la reintegra dell’attore nel possesso dell’immobile.

Interposto gravame, con sentenza n. 2061 del 12 maggio 2005 la Corte di appello di Roma riformò la decisione di primo grado, rigettando la domanda.

A sostegno di tale conclusione, il giudice di secondo grado, per quanto qui ancora interessa, affermò che con il contratto tra loro intercorso le parti non avevano stipulato un contratto di comodato, ma avevano inteso costituire in favore della cedente un diritto di abitazione sull’immobile, il quale non poteva essere posto nel nulla per il solo effetto della concessione in uso ad altri del bene, potendo il concedente reagire autonomamente a tale situazione provocando direttamente la cessazione del rapporto di locazione, come di fatto accaduto, aggiungendo che il richiamo nel contratto alle norme in materia di usufrutto non escludeva che la B., vista anche la sua tarda età, avesse equivocato sull’effettiva portata degli impegni assunti, ritenendo che la concessione a terzi di un immobile per un tempo limitato non costituisse effettivo inadempimento dei propri obblighi contrattuali.

Per la cassazione di questa decisione, notificata il 28 novembre 2005, P.A.C. ricorre con atto notificato il 23 dicembre 2005, deducendo tre motivi.

B.R. non si è costituita.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg., assumendo che la sentenza impugnata, nell’escludere che il contratto stipulato dalle parti avesse costituito un diritto di comodato, non ha correttamente applicato i criteri legali di interpretazione contrattuale, essendo la soluzione accolta in contrasto sia con il nomen juris dato dalle parti al negozio, che al suo contenuto. Il motivo è inammissibile.

Tale conclusione si impone alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il ricorrente per cassazione che contesti l’interpretazione di un contratto da parte del giudice di merito ha l’onere, in osservanza del principio di autosufficienza, di trascrivere il testo del documento che assume male interpretato, al fine di porre questa Corte, che, attesa la natura del vizio denunziato, non ha accesso diretto agli atti, nella condizione di valutare la fondatezza e decisività della censura (Cass. n. 13587 del 2010; Cass. n. 4178 del 2007). Costituisce diritto vivente di questa Corte il principio che il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 15952 del 1997;

Cass. n. 14767 del 2007; Cass. n. 12362 del 2006). Nel caso di specie, in particolare, il ricorso non rispetta il suddetto principio di autosufficienza, in quanto omette completamente di riprodurre il testo del contratto che assume essere stato male valutato dal giudice territoriale, mancanza che impedisce al Collegio qualsiasi valutazione sul punto. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1804 e 1024 cod. civ., assumendo che la decisione della Corte territoriale è errata sia nella parte in cui non ha applicato la disposizione che consente al comodante, in presenza di un uso non più personale del bene da parte del comodatario, di risolvere il contratto, sia laddove ha escluso la risoluzione del rapporto in ragione del fatto che l’atto contrattuale aveva costituito un diritto di abitazione, senza considerare che anche tale diritto ha carattere personale e particolare e comporta l’obbligo del suo titolare di non cedere l’uso del bene a terzi.

Il motivo è infondato.

La prima censura, che contesta la mancata applicazione dell’art. 1804 cod. civ. in materia di comodato, non può essere accolta in ragione della reiezione del motivo precedente, con cui parte ricorrente ha contestato l’interpretazione del contratto fornita dal giudice di merito. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità del motivo, l’affermazione del giudice territoriale secondo cui il contratto intercorso tra le parti andava qualificato come costituivo di un diritto reale di abitazione e non come comodato è diventata infatti incontestabile. Ne deriva l’improponibilità di ogni questione in ordine all’applicabilità delle norme sul comodato, ormai da ritenersi preclusa ed assorbita.

La seconda censura, che denunzia la violazione dell’art. 1024 cod. civ. in materia di diritto di abitazione, va invece respinta atteso che essa non attacca l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, ha mandato assolta la convenuta non perchè il suo comportamento, consistito nel dare in locazione l’immobile, non fosse, in astratto, contrario al limite di destinazione proprio del diritto di abitazione che gli era stato attribuito dal contratto, ma in ragione del rilievo – che non appare investito da specifica censura – che tale condotta non costituiva grave inadempimento, reputando l’esistenza di tale presupposto necessario anche nel caso di esercizio del diritto di recesso del contratto da parte del concedente, potendo questi reagire e porre rimedio alla violazione chiedendo direttamente la cessazione del rapporto di locazione, iniziativa questa che era stata effettivamente posta in essere con successo dal P.. Non vi è stata, pertanto, alcuna violazione della norma in materia di diritto di abitazione. In ogni caso, la valutazione in ordine alla gravità dell’inadempimento integra un apprezzamento di fatto demandato dalla legge alla esclusiva competenza del giudice di merito, censurabile in cassazione sotto il solo profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 14974 del 2006; Cass. n. 22415 del 2004), che nella specie non risulta sollevato.

Il terzo motivo di ricorso denunzia vizio di insufficiente ed omessa motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere affermato che la B. poteva essere caduta in errore, causa la sua tarda età, sull’effettivo contenuto degli obblighi assunti, dando rilievo a circostanze e supposizioni del tutto irrilevanti e non considerando che la convenuta aveva, all’epoca, stipulato altri contratti di vendita di beni con riserva di usufrutto, sicchè era perfettamente consapevole del significato giuridico dei termini usati nel contratto.

Il motivo va dichiarato assorbito in ragione del rigetto dei precedenti motivi o comunque inammissibile, investendo un’affermazione che nel percorso argomentativo della sentenza impugnata ha un rilievo di mero supporto e del tutto secondario, tenuto conto che la soluzione accolta dal giudice di merito trova la sua principale e sufficiente motivazione nella considerazione relativa alla non gravità del comportamento posto in essere dalla parte convenuta.

Il ricorso va pertanto respinto.

Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.

rigetta il ricorso.

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