Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-10-2011, n. 20562 Diritti politici e civili

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olgimento del processo

Le parti in epigrafe ricorrono per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello che ha dichiarato improponibili i loro ricorsi con i quali è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti alla Corte dei Conti dei Lazio dal 10.10.1998 al 14.12.2006.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Il P.G. ha depositato memoria.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, per avere la Corte d’appello ritenuto improcedibili le domande di equo indennizzo proposte dai ricorrenti in quanto non sufficientemente documentate quanto all’esistenza e alla pendenza del giudizio presupposto senza esercitare il potere di acquisizione del fascicolo del giudizio stesso.

Prescindendo dalla considerazione che la mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato atterrebbe semmai alla fondatezza della domanda e non alla sua proponibilità, la censura è fondata, essendo principio già acquisito quello secondo cui "In tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, la legge ( L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2) affida l’accertamento in concreto della violazione al giudice: la parte ha indubbiamente un onere di allegazione e dimostrazione, ma esso riguarda la sua posizione nel processo, la data iniziale di questo, la data della sua definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato, e spetta poi al giudice – sulla base dei dati suddetti e di quelli eventualmente addotti dalla parte resistente – verificare in concreto e con riguardo alle singole fattispecie se vi sia stata una violazione del termine ragionevole, avvalendosi anche – secondo il modello processuale di cui all’art. 737 cod. proc. civ., e segg., adottato dalla legge (art. 3, comma 4, legge cit. – di poteri di iniziativa, i quali si estrinsecano attraverso l’assunzione di informazioni che, espressamente prevista dall’art. 738 cod. proc. civ., non resta subordinata all’istanza di parte. Pertanto, il giudice – pur non essendo obbligato ad esercitare tali poteri, potendo attingere "aliunde" le fonti del proprio convincimento – non può ascrivere alla parte una asserita carenza probatoria superabile con l’esercizio dei poteri di iniziativa d’ufficio, nè, tanto meno, può ignorare la richiesta della parte ricorrente di acquisire, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5, gli atti del processo presupposto e fondare il proprio convincimento su mere ipotesi in ordine alle cause della durata dello stesso" (Sez. 1, Sentenza n. 17249 del 28/07/2006).

La fondatezza del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo basato sulla asserita sufficienza del materiale probatorio in atti e sul difetto di contestazione da parte dell’Amministrazione.

Il ricorso deve dunque essere accolto e cassato il decreto impugnato con rinvio della causa, anche per le spese, al giudice a quo che si atterrà al principio enunciato.
P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-03-2011) 20-06-2011, n. 24580

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iuseppe.
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 23 marzo 2010 la Corte d’Assise d’Appello di Roma, confermando la decisione assunta dal giudice dell’udienza preliminare del locale Tribunale in esito al giudizio abbreviato, ha riconosciuto D.D.B. e M.F. responsabili, in concorso fra loro, del delitto di abbandono di persona incapace seguito da morte.

In fatto era accaduto che l’anziana C.G., incapace di provvedere a se stessa perchè colpita da morbo di Alzheimer e ricoverata nella casa di riposo "(OMISSIS)", appartenente alla D.D. e della quale il M. aveva la gestione, fosse stata trasferita al Policlinico (OMISSIS) perchè riscontrata affetta da disidratazione, shock e stato cachettico; e, malgrado le cure ivi prestatele, fosse deceduta il giorno successivo.

Dalle indagini espletate era emerso che la casa di riposo " (OMISSIS)" era inadeguata all’assistenza dei ricoverati per insufficienza e scarsa professionalità del personale addetto: donde la responsabilità del gestore M., per aver abbandonato la C. – al pari degli altri ospiti della casa di riposo – affidandola a personale inidoneo, così causandone prematuramente il decesso; e della D.D. a titolo di concorso, stante la sua cointeressenza nella gestione della struttura.

Hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del comune difensore, affidandolo a tre motivi.

Col primo motivo, riguardante la posizione della D.D., si denuncia vizio di motivazione per avere la Corte di merito forzatamente delineato una partecipazione dell’imputata nella gestione della casa di riposo, in assenza di elementi probatori e per il solo fatto che avesse ricevuto delle somme a titolo di affitto della struttura.

Col secondo motivo i ricorrenti contestano la sussistenza del nesso causale fra lo stato di disidratazione nel quale la C. si era venuta a trovare e l’evento letale poi verificatosi.

Col terzo motivo impugnano, siccome eccessiva, la quantificazione della pena inflitta.
Motivi della decisione

Dei ricorsi proposti dai due imputati, confluiti nell’atto d’impugnazione congiunto, solo quello di D.D.B. si rivela fondato. Non risponde, invero, ai canoni della consequenzialità logica il ragionamento col quale la Corte di merito è pervenuta a ritenere provato il coinvolgimento di tale imputata nella gestione della casa di riposo "(OMISSIS)".

Gli elementi valorizzati a tal fine nella sentenza impugnata sono di duplice ordine e riguardano, per un verso, la titolarità in capo alla D.D. delle licenze amministrative riguardanti l’attività della casa di riposo, donde quel collegio ha tratto il convincimento che esistesse "una dimostrabile continuità sul piano amministrativo della gestione dell’imputata"; per altro verso gli elementi raccolti si riferiscono alle movimentazioni del conto corrente attestate dalla documentazione bancaria acquisita: da esse si sarebbe dovuto desumere, nelle aspettative della difesa, il versamento periodico a favore della D.D. di canoni fittalizi, dimostrativi della sua mera qualità di locatrice della struttura; di contro la Corte d’Assise d’Appello ha ravvisato in un bonifico della somma di Euro 5.000,00 la prova dell’esistenza di un conto corrente comune ad entrambi gli imputati, sul quale sarebbero affluite le somme erogate per l’affitto della casa di riposo.

Orbene, per quanto si riferisce alla prima delle due linee argomentative testè riassunte, va rimarcato che l’affermazione riguardante una pretesa continuità di gestione manca di un presupposto fattuale, su cui la motivazione non si sofferma, che dovrebbe essere costituito dall’accertamento di una pregressa gestione, facente capo alla D.D., della casa di riposo "(OMISSIS)". Di un’acquisizione probatoria in tale proiezione la sentenza non da conto in alcun modo: il che sarebbe stato necessario, atteso che la titolarità delle licenze amministrative è dato esclusivamente formale, per nulla dimostrativo della effettività della gestione.

Quanto alla seconda linea argomentativa, non si riesce davvero a cogliere la connessione logica fra l’accertato trasferimento di una somma, da un conto corrente all’altro per mezzo di bonifico bancario, e la conclusione trattane circa la comunanza del conto corrente di accredito. Non vale certamente a sorreggere il ragionamento la maggiore entità dell’importo versato, rispetto al normale ammontare del canone fittalizio, sussistendo comunque un’incolmabile crasi di carattere logico fra l’incertezza sulla causale del pagamento (immotivatamente ricondotta a condivisione degli utili della casa di riposo) e l’attribuzione al solvente della qualità di contitolare del conto corrente creditore.

D’altra parte occorre non dimenticare che il riconoscimento di responsabilità per il contestato delitto di abbandono di persona incapace seguito da morte esige la certezza che l’imputata sia stata a conoscenza, in via generale, delle condizioni nelle quali veniva prestata assistenza agli anziani nella casa di riposo, ed in particolare della qualità delle cure prestate a C.G. in rapporto alle esigenze del suo stato di salute; risultato probatorio, questo, al quale certamente non si perviene muovendo soltanto dalla titolarità delle licenze amministrative o dalla pretesa compartecipazione agli utili della struttura.

Sussiste, pertanto, una vistosa lacuna motivazionale che vizia la sentenza impugnata nella parte riguardante la D.D.: onde s’impone il suo annullamento con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d’Assise d’Appello di Roma.

Privo di fondamento è, invece, il ricorso proposto da M. F., sulla cui qualità di amministratore della casa di riposo nessun dubbio sussiste. Tale imputato incentra la sua linea difensiva sulla contestazione del nesso causale fra lo stato di disidratazione in cui versava la C. all’atto del ricovero nel Policlinico (OMISSIS) e l’evento letale seguito il giorno successivo; in proposito il ricorrente si richiama al parere espresso dal consulente della difesa, secondo cui la morte si era verificata per l’ordinaria progressiva evoluzione della patologia da cui era affetta la paziente, cioè della sindrome di Alzheimer; in tale ottica non avrebbe avuto alcuna influenza eziologica la disidratazione diagnosticata dal medico intervenuto a seguito di chiamata al 113, atteso che il decesso si era verificato a distanza di ore dal ricovero, quando era già in atto una importante reidratazione.

Il ricorrente si mostra ben consapevole della impossibilità di formulare, nel giudizio di cassazione, censure appartenenti all’area del merito: e per tale ragione assegna alle proprie argomentazioni il valore di critiche alla correttezza logico-giuridica della sentenza impugnata. Ma la motivazione addotta in proposito dalla Corte d’Assise d’Appello si mostra, invece, inattaccabile sotto tale profilo.

Ha infatti considerato quel collegio che uno stato avanzato di disidratazione, quale quello constatato a carico della C. dal medico del 118 e aggravato dall’interruzione del flusso della fleboclisi per incuria del personale della casa di riposo (tanto da rendere necessario il ricovero ospedaliero), quando pure suscettibile di successiva compensazione, provoca inevitabilmente un vulnus delle capacità di reazione dell’organismo, così da avvicinare il decesso in termini cronologici e probabilistici, quale che sia la patologia preesistente. Ha considerato, altresì, che secondo un principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, nel reato di abbandono di persona minore o incapace l’evento aggravatore della morte non si pone in rapporto di causalità esclusiva, ma di concausa con la condizione patologica della parte lesa (rectius: l’abbandono si pone come concausa della morte, in concorso con la preesistente patologia).

Tale modo di argomentare, siccome immune da vizi di carattere logico e giuridico, resiste alle censure opponibili in sede di legittimità e fornisce adeguata motivazione alla pronuncia di condanna emessa nei confronti del M..

Inammissibile, infine, è il motivo di ricorso col quale è impugnata la determinazione del trattamento sanzionatorio. In proposito va rimarcato che tanto la modulazione della pena quanto il bilanciamento delle circostanze sono statuizioni che l’ordinamento rimette alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la relativa decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica.

Nel caso di specie la Corte territoriale non ha mancato di motivare la propria decisione sul punto in questione, riconoscendo significativa valenza all’intensità del dolo, attestata dalle condizioni in cui non soltanto la vittima dell’illecito qui contestato, ma un numero indefinito di persone erano state ridotte.

Siffatta linea argomentativa non presta il fianco a censura, rendendo adeguatamente conto delle ragioni della decisione adottata; d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 c.p., essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che, nel discrezionale giudizio complessivo, assumono eminente rilievo.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente M. F. al pagamento delle spese processuali.

L’applicazione del principio di soccombenza comporta inoltre la condanna del M. alla rifusione delle ulteriori spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità; la relativa liquidazione è effettuata, per ciascuna delle due paia di litisconsorti, in complessivi Euro 2.500,00 per onorari, da maggiorarsi in ragione degli accessori di legge.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di D.D. B., con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Assise d’Appello di Roma.

Rigetta il ricorso di M.F., che condanna alle spese del procedimento e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, liquidate, per A. e C.D., in Euro 2.500,00 per onorari, e per Ca.An. e C. G.N. nella stessa misura, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-11-2011, n. 24722 Contratti collettivi

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Svolgimento del processo

1- L.P.F. e N.C., nella qualità di dipendenti dell’ILVA s.p.a. presso lo stabilimento di (OMISSIS), con ricorso al Tribunale di Genova chiedevano, fra l’altro, che – previa dichiarazione di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva che stabiliscono che sono ore di lavoro solo quelle di effettiva prestazione venisse riconosciuto il proprio diritto ad ottenere dalla società datrice di lavoro il pagamento, a titolo di retribuzione, del tempo necessario per indossare e dismettere i dispositivi individuali di protezione (DIP) e per raggiungere, così abbigliato, il proprio reparto e compiere, a fine turno, le operazioni inverse, oppure, in subordine, che gli venisse riconosciuto il risarcimento del danno subito per il maggior tempo impiegato per effettuare le suddette operazioni.

Si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande e sostenendo che doveva considerarsi dirimente, al riguardo, la circostanza che la contrattazione collettiva applicabile nella specie – cioè: l’art. 5 del c.c.n.l. 9 luglio 1994 per lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale e l’art. 5 del c.c.n.l. 8 giugno 1999 per i lavoratori dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private – considera come ore di lavoro solo quelle di effettiva prestazione.

Il Tribunale, ritenuta necessaria una pronunzia interpretativa delle pertinenti clausole contrattuali, ha emesso sentenza ai sensi dell’art. 420 bis cod. proc. civ. e ha dichiarato:

"la nullità parziale del c.c.n.l. 9 luglio 1994 per lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale e del c.c.n.l. 8 giugno 1999 per i lavoratori dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private nella parte in cui, all’art. 5 orario di lavoro, dispongono sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione".

Il Tribunale osserva che – in base alle disposizioni legislative in materia ( R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, artt. 3 e 6; R.D.L. 10 settembre 1923, n. 1955, art. 10, art. 2, punto 1, della direttiva 23 novembre 1993 93/104 del Consiglio dell’Unione europea) e alla giurisprudenza di legittimità (Cass. 21 ottobre 2003, n. 15734) – "deve ritenersi compreso nel concetto di orario di lavoro il tempo in cui si verifichi una situazione di messa a disposizione del prestatore di lavoro a beneficio del datore di lavoro, in cui si concretizzi la etero direzione del tempo e dell’attività del lavoratore da parte del datore di lavoro, anche se ciò riguardi tempi antecedenti o successivi all’inizio e alla fine della prestazione lavorativa oggetto del contratto".

Nella specie, l’attività di vestizione va qualificata e retribuita come prestazione lavorativa (sub specie attività preparatoria) sia perchè riguarda specifici indumenti lavorativi propri delle industrie siderurgiche (e, come tale, esula dalla normalità socio- culturale del vestirsi, implicando viceversa l’obbligo di indossare specifici dispositivi individuali di protezione) sia perchè viene compiuta in un apposito luogo, cioè lo spogliatoio aziendale (il che comporta che l’obbligo di vestizione sia etero diretto).

Nello stesso modo va qualificata e retribuita l’attività consistente nel raggiungere dallo spogliatoio, in abiti da lavoro, l’orologio marcatempo presso i reparti e quella effettuata in senso inverso.

Infatti, il tempo di percorrenza di tale tragitto dipende dalla scelta del datore di lavoro sulla dislocazione degli spogliatoi e, inoltre, il tragitto viene compiuto in abiti da lavoro, come si è detto.

L’art. 5 del c.c.n.l. 9 luglio 1994 per lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale e l’art. 5 del c.c.n.l. 8 giugno 1999 per i lavoratori dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private, invocati dalla società convenuta, dopo aver precisato che la durata dell’orario settimanale di lavoro è di 40 ore, aggiungono che "sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione".

Conseguentemente non rientrerebbero nella nozione di lavoro retribuibile nè il tempo di vestizione nè quello del tragitto dallo spogliatoio al reparto e viceversa.

Ma, così intese, le suddette clausole, ad avviso del Tribunale, devono considerarsi essere venute meno in seguito all’entrata in vigore della L. n. 196 del 1997, art. 13, che ha fissato in 40 ore settimanali il limite orario normale di lavoro. Infatti le suddette clausole, escludendo dal concetto di prestazione lavorativa le attività preparatorie di cui si è detto (che, invece, sono da considerare prestazioni lavorative) finiscono che determinare un prolungamento dell’orario di lavoro oltre il limite delle 40 ore settimanali previsto per legge.

Di qui la nullità, nella suddetta parte, delle clausole stesse.

2.- Avverso la sentenza la ILVA s.p.a. propone ricorso per cassazione con quattro motivi motivi, cui resistono gli intimati con controricorso.

I controricorrenti depositato anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo di ricorso, illustrato da quesiti di diritto, si denuncia violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del c.c.n.l. 9 luglio 1994 per lavoratori dipendenti dalle aziende metal meccaniche pubbliche aderenti all’Intersind.

Si sottolinea, in particolare, che la società non disciplina nè controlla in alcun modo il tempo e/o l’attività dei lavoratori prima dell’inizio della prestazione effettiva di lavoro, per tale ragione le parti stipulanti hanno deciso, nelle suddette clausole, di limitare l’orario di lavoro e la retribuzione al solo tempo della "effettiva prestazione".

Pertanto, il Tribunale di Genova sarebbe partito dal presupposto del tutto sbagliato di qualificare come prestazioni lavorative i tempi di vestizione tuta e di raggiungimento del reparto dallo spogliatoio e, sulla base di tale errore, sarebbe giunto all’altrettanto erronea conclusione di ritenere che vi sarebbe una indebita eccedenza dell’orario di lavoro rispetto a quello stabilito dalla legge.

2.- Con il secondo motivo, illustrato da quesiti di diritto, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del R.D.L. n. 692 del 1923, artt. 1, 3 e 6, R.D. n. 1955 del 1923, artt. 5 e 10, della direttiva CEE n. 104 del 1993, del D.Lgs. n. 66 del 2003, artt. 1 e 8.

Si sostiene, in particolare, che in base alle suddette disposizioni, l’orario di lavoro deve intendersi limitato al tempo di effettiva prestazione lavorativa ed, eventualmente, ai tempi precedenti e/o successivi ma solo se, durante i medesimi, vi sia una effettiva disponibilità alla prestazione da parte del lavoratore, con assoggettamento di quest’ultimo al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro.

3.- Con il terzo motivo, illustrato da quesiti di diritto, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. nonchè dell’art. 2697 cod. civ..

Si contesta che il Tribunale abbia qualificato come lavorative le attività preparatorie de quibus senza aver acquisito una specifica prova (da parte del lavoratore) in merito all’assoggettamento delle attività medesime all’etero-direzione datoriale.

4.- Con il quarto motivo, formulato in modo conforme a quanto disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (applicabile, nella specie, ratione temporis) si denuncia contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio.

In particolare, si assume che sarebbe contraddittorio che – in mancanza di prova sulla etero-direzione – nella sentenza impugnata sia stato correttamente escluso dall’orario di lavoro effettivo il tempo di percorrenza relativo al tragitto dall’ingresso dello stabilimento allo spogliatoio e viceversa, mentre si sia arrivati ad opposta soluzione per il tempo di percorrenza del tragitto dallo spogliatoio al reparto e viceversa, solo perchè quest’ultimo è effettuato con indosso gli indumenti di lavoro.

5.- Il ricorso è improcedibile.

Per consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, l’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, nella parte in cui onera il ricorrente (principale od incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 420 bis cod. proc. civ., comma 2, la sentenza che abbia deciso in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto od accordo collettivo nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale (v. per tutte: Cass. SU 23 settembre 2010, n. 20075; Cass. 15 ottobre 2010, n. 21358; Cass. 18 maggio 2011, n. 10938).

Nel caso di specie, invece, la ricorrente si è limitata a produrre in questa sede soltanto un estratto dei contratti collettivi in cui sono inserite le clausole esaminate dalla sentenza contro la quale è stato proposto il ricorso, sicchè non ha rispettato il suindicato principio.

5. Ne deriva l’improcedibilità del ricorso e la conseguente impossibilità di pronunciare ex officio il principio di diritto ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ., comma 3, come richiesto dal controricorrente.

La suddetta disposizione, infatti, consente l’esercizio del suddetto potere officioso nell’ipotesi in cui il ricorso sia inammissibile – ovvero quando si riscontri una preclusione soltanto della possibilità di pronunciarsi sul merito delle censure con effetti sul concreto diritto dedotto in giudizio (Cass. SU 6 settembre 2010, n. 19051) ma non quando, come nella specie, si riscontri una improcedibilità del ricorso, derivante dal fatto che la Corte non è stata messa in condizione di avere una cognizione completa del thema decidendum.

6.- In sintesi, il ricorso va dichiarato improcedibile e conseguentemente la società ILVA s.p.a. deve essere condannata alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 40,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per onorario, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore degli avvocati Bruno Cossu e Carlo Golda.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-07-2011) 21-07-2011, n. 29109

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – M.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza, datata 9/24.3.2011, della corte di appello di Cagliari che, in parziale riforma della pregressa decisione appellata – sent. tribunale della stessa città in data 21.7.2010 – dichiarava prescritta la serie delle truffe ai danni dell’ASL n. (OMISSIS) del capoluogo sardo commesse fino al (OMISSIS), confermando la condanna per le truffe commesse in data successiva e riducendo la pena inflitta in primo grado da un anno, quattro mesi di reclusione e Euro 1000 di multa ad un anno ed un mese di reclusione e Euro 700 di multa.

2 – In breve i fatti di causa secondo la ricostruzione dei giudici di merito: l’imputato, professore ordinario di radiologia presso la facoltà di medicina dell’Università degli studi di Cagliari e direttore della scuola di specializzazione in radiodiagnostica presso la stessa Università, sistematicamente svolgeva la sua attività professionale anche presso la casa di cura privata (OMISSIS), struttura convenzionata ed accreditata presso il SSN (Servizio sanitario nazionale), in violazione delle disposizioni di legge che definiscono le incompatibilità tra il ruolo di docente universitario a tempo pieno equiparato ai medici del servizio sanitario e l’esercizio di attività libero professionali in strutture private convenzionate. Nella struttura sanitaria oristanese l’imputato si faceva accompagnare da medici specializzandi ai quali però era preclusa, per la convenzione tra l’Asl n. (OMISSIS) e l’Università, l’attività di formazione al di fuori degli ospedali indicati nella convenzione. Gli artifici e raggiri, elementi costitutivi della condotta truffaldina, erano costituiti dall’emissione da parte del M., in un primo tempo di fatture a titolo personale per "collaborazioni occasionali", dal Gennaio 1999 le fatture erano emesse "dall’associazione radiologica sarda verso il futuro" con la predetta causale "vostro dare per ricerca sulla incidenza delle problematiche epatiche nell’oristanese".

L’ingiusto profitto, infine, era costituito dal pagamento all’imputato della speciale indennità prevista dal D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31 e successive disposizioni che spettava per l’appunto al personale medico legato da un rapporto di esclusiva a tempo pieno.

Indennità che per l’anno 2003 ammontava a poco meno di Euro 3000 mensili e che di certo non sarebbe stata pagata se l’ASL fosse stata a conoscenza della violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità da parte dell’imputato.

3 – Tre i motivi costitutivi del ricorso presentato dalla difesa dell’imputato, correlati sia pur implicitamente alla violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e):

a) erronea applicazione della L. n. 412 del 1991, art. 4 e D.P.R. n. 382 del 1980, art. 102, nella misura in cui le predette norme vengono richiamate dal giudici di merito anche per affermare l’incompatibilità tra il ruolo rivestito dall’imputato nell’ambito universitario e la sua attività, non di assistenza, ma di consulenza prestata nella fattispecie. La norma di riferimento sarebbe,secondo la difesa, rappresenta dal D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 5, che ha riferimento, ai fini della parificazione delle incompatibilità tra medici universitari e medici ospedalieri, solo alla attività assistenziale. b) violazione di legge per travisamento dei fatti, nella misura in cui si qualifica assistenziale, e non di consulenza l’attività prestata dal ricorrente presso la casa di cura privata (OMISSIS), che, in concreto si traduceva in una attività di "refertazione delle radiografie", per porsi l’attività residuale e marginale costituita da due biopsie in epoca anteriore al (OMISSIS) e quindi in un periodo ampiamente prescritto. c) Violazione, infine, del D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31 e del D.Lgs. n. 502 del 1992, per non potersi configurare l’Asl persona offesa del reato, in quanto, secondo la normativa richiamata, in relazione alla indennità speciale versata, unitamente allo stipendio, al medico universitario a tempo pieno il rapporto contrattuale si instaura tra quest’ultimo e l’Università, rimanendo il medico universitario al di fuori del rapporto contrattuale tra l’Asl e l’università. 4 – Il ricorso non può essere accolto perchè inammissibile.

Ai fini della più corretta ed appropriata decisione, occorre subito dire – in relazione ai primi due motivi – che è del tutto fuori luogo la posizione da parte della difesa del ricorrente del tema relativo alla disciplina normativa in merito alla attività di consulenza e non di assistenza del personale universitario a tempo pieno, per il fatto che l’attività dell’imputato è stata correttamente, e con ragionamento congruo ed esaustivo, qualificata quale assistenza. Una serie imponente di dati testimoniali è richiamata nel contesto motivazionale della decisione, per nulla considerata dai motivi di ricorso che si limitano a sottolineare, come peraltro già in sede di appello, il carattere di refertazione della attività prestata dall’imputato, ma omettendo di precisare che l’attività precipua del radiodiagnostico è per l’appunto la diagnosi in base a fotografie e lastre materialmente effettuate di norma dal personale non medico tecnico di laboratorio. A troncare ogni eventuale residuo dubbio sul punto vale la pena di richiamare, come hanno fatto i giudici di merito, la deposizione, tra le tante, del direttore sanitario della clinica dr S.A.L. che ha attestato che circa l’80% dell’attività di radiologia era svolto nel contesto dell’attività interna alla clinica dal prof. M..

Manifestamente infondata, poi, è la terza doglianza mossa dalla difesa del ricorrente. A confutarla, è sufficiente riportare testualmente il disposto del D.P.R. n. 731 del 1979, art. 31, comma 2: "le somme necessarie per la corresponsione della indennità di cui al presente articolo sono a carico dei fondi assegnati alle regioni ai sensi della L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 51 e sono versate, con le modalità previste dalle convenzioni, dalla Regioni alle Università, su documentata richiesta, per la corresponsione". Non ha alcun rilievo, quindi, che le somme relative alla indennità de qua, costitutiva del profitto ingiusto e del danno al SSN, e, per esso, alla ASL n. (OMISSIS), siano state versate all’imputato dall’Università che ha svolto e svolge il ruolo per l’incombenza, di mera cinghia di trasmissione del denaro sottratto alla azienda ospedaliera per via dell’artificiosa fatturazione presentata dall’imputato con la conseguente induzione in errore della Università ed insieme dell’Azienda sanitaria.

5- Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000; Cass. S.U. 27.6.2001, Cavalera Rv. 219532) – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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