Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-07-2011) 02-08-2011, n. 30546 Giudizio d’appello sentenza d’appello

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 21/10/010, confermava la sentenza del Tribunale di Napoli in data 13/10/09, appellata da G.G., imputato dei reati di cui agli artt. 572 e 609 bis c.p. come contestato in atti e condannato alla pena di anni quattro di reclusione.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che nella fattispecie non ricorreva l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 609 bis c.p., poichè G.G. non aveva percepito il dissenso della convivente in ordine ai rapporti sessuali consumati con la stessa;

2. che la Corte Territoriale, pur avendo qualificato la recidiva contestata come specifica ed infraquinquennale e non anche reiterata, aveva mantenuto il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva, senza indicare adeguata motivazione sul punto; il tutto, comunque, in violazione del principio del divieto della reformatio in pejus;

3. che la Corte Territoriale aveva illegittimamente ritenuto rilevante il vizio parziale di mente ai soli fini del reato ex art. 609 bis c.p. e non anche in ordine al reato di maltrattamenti, che, peraltro, doveva ritenersi assorbito in quello di violenza sessuale;

4. che i precedenti penali posti a base della contestata recidiva erano da ritenersi estinti, ex art. 445 c.p.p., comma 2, con conseguente esclusione della recidiva;

5. che, comunque, la pena inflitta era eccessiva, non rapportata all’entità dei fatti ed alla personalità di G.G..

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

La difesa del ricorrente, presentava in data 28/06/011 memoria difensiva con la quale insisteva nelle sue richieste.

Evidenziava, altresì, che il Gup del Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimento in data 09/04/011, aveva dichiarato estinti i reati di cui alla sentenza del Gup sede in data 12/02/97 (irrevocabile il 03/05/97) e quelli di cui al Decreto penale emesso dal Gup sede in data 29/05/03, divenuto esecutivo l’01/10/2004; per cui andava esclusa la contestata recidiva.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 15/07/011, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al giudizio di comparazione ed alla determinazione della pena; Rigetto nel resto.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato in ordine alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato in relazione ad entrambi i reati contestati, ex artt. 572 e 609 bis c.p..

In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, hanno accertato che G. G. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – aveva posto in essere le seguenti condotte illecite: a) mediante percosse, ingiurie, comportamenti umilianti aveva sottoposto soprattutto la convivente C.R., nonchè la figlia G. G. ad un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile;

b) aveva costretto reiteratamente la convivente C.R. a subire rapporti sessuali imposti con violenza e minaccia.

Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, dei reati di cui agli artt. 572 e 609 bis c.p., come contestato in atti.

L’assunto difensivo principale in relazione al reato, ex art. 609 bis c.p. – secondo cui il dissenso della convivente in ordine ai rapporti sessuali non era percepito da G.G. – è infondato poichè in palese contrasto con il quadro probatorio acquisito al processo.

Invero, come già evidenziato dalla Corte Territoriale, risulta che – nei periodi di tempo caratterizzati da condotta aggressiva del G. – la donna subiva i rapporti sessuali, imposti con violenza e minaccia, mentre la stessa piangeva e gridava per il dolore.

Le condotte illecite, inerenti ai citati reati, sono distinte e non sovrapponibili, con conseguente concorso di entrambi i reati contestati.

Sono fondate, invece, le censure attinenti al trattamento sanzionatorio nei termini che seguono:

1. la Corte Territoriale, una volta qualificata come recidiva specifica infraquinquennale (e non anche reiterata) quella contestata, doveva rinnovare il giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e la recidiva, senza attestarsi sulla mera ripetizione del giudizio di equivalenza operata dal giudice di 1 grado. Peraltro, essendo intervenuta nelle more del processo la declaratoria di estinzione dei reati posti a base della recidiva, si impone una nuova valutazione della rilevanza delle circostanze generiche, ai fini della determinazione della pena, stante l’esclusione della recidiva.

2. Il vizio parziale di mente, ex art. 89 c.p.p. – riconosciuto a G.G. perchè affetto da disturbo della personalità, tipo borderline – essendo inerente alla personalità dell’imputato nella sua globalità, era rilevante in ordine ad entrambi i reati contestati e non solo quanto alle condotte inerenti alle violenze sessuali, come, invece, ritenuto erroneamente dalla Corte Territoriale.

Va annullata, pertanto, la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 21/10/08, limitatamente alla statuizione inerente al trattamento sanzionatorio, come sopra precisato, con rinvio ad altra sezione della predetta Corte Territoriale.

P.Q.M.

La Corte, annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 03-10-2011, n. 4609 Silenzio della Pubblica Amministrazione

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Svolgimento del processo

Con il presente ricorso i Sig.ri C.P. e A.F. hanno esposto di aver attivato l’amministrazione comunale di Boscotrecase al fine di adottare tutti gli atti consequenziali all’inottemperanza dell’ordine di demolizione n.9 del 30.01.2008, adottata nei confronti della Signora C.F., proprietaria di fondo limitrofo, per la realizzazione di taluni abusi edilizi.

Attesa l’inerzia del Comune, parte ricorrente ne ha eccepito l’illegittimità per violazione degli artt.2 e 3 della legge n.241/90.

L’Amministrazione intimata, con memoria depositata in giudizio in data 12.07.2011, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, significando che successivamente all’adozione della suindicata ordinanza di demolizione la controinteressata ha presentato istanza di condono edilizio (prot.8228 del 19.07.2007) nonché di accertamento in conformità ex art.36 DPR n.380/01(prot.5809 del 22.04.2008), tutt’ora al vaglio del Comune. Pertanto, nelle more sarebbe precluso all’amministrazione il potere di adottare qualsiasi ulteriore atto, consequenziale all’ordinanza di demolizione citata.

Nella Camera di Consiglio del 21 luglio 2011, su richiesta di parte, il ricorso è stato assegnato in decisione.

Motivi della decisione

La pretesa della ricorrente si fonda sulla illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Boscotrecase sull’istanza dei ricorrenti, volta a sollecitare l’amministrazione nel portare a compimento la procedura avviata con l’ordine di demolizione n.9 del 30.01.2008, rimasta in ottemperata, con cui è stato intimato alla Sig.ra C.F. di demolire le opere abusive oggetto del provvedimento medesimo.

Il Comune, costituito in giudizio, ha depositato memoria in cui ha evidenziato come, nelle more dell’esame dell’istanza di condono e di accertamento in conformità meglio specificate in punto di fatto, non sussisterebbe alcun obbligo dell’amministrazione rispetto all’adozione di ulteriori atti consequenziali all’ordinanza n.9/08.

La tesi dell’amministrazione non può essere condivisa.

Invero, è giurisprudenza consolidata in materia, quella secondo cui il dovere di provvedere può scaturire non solo da puntuali previsioni legislative o regolamentari ma anche dalla peculiarità della fattispecie, nella quale ragioni di giustizia o equità impongano l’adozione di provvedimenti o comunque lo svolgimento di un’attività amministrativa, alla stregua dei principi posti in via generale dall’art. 97 della Costituzione (T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 24 settembre 2009, n. 5051Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 1986 n. 237; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 25 giugno 1992 n. 321). Ciò in quanto le norme richiamate hanno definitivamente sancito l’intrinseca illegittimità del silenzio rifiuto, in relazione all’obbligo di conclusione del procedimento amministrativo, imposto dall’art. 2 l. 7 agosto 1990 n. 241, con un provvedimento espresso.

In particolare a seguito dell’inottemperanza dell’ordine di demolizione suindicato l’amministrazione aveva l’obbligo di adottare gli atti consequenziali previsti dalla legge.

Né tale obbligo, nel caso in esame, poteva ritenersi sospeso nelle more dell’esame delle istanze di sanatoria presentate dalla controinteressata.

Infatti, per quanto attiene all’ istanza di condono, non soltanto si tratta di domanda proposta in data antecedente all’emanazione dell’ordine di demolizione – così che può presumersi che la stessa amministrazione avesse già ab origine ritenuto tale atto inidoneo a determinare gli effetti sospensivi di cui al combinato disposto degli artt. 32 comma 28 e 32 d.l. n. 326 del 2003 e 38 comma 1, l. n. 47 del 1985 – ma, in ogni caso, gli abusi di cui al provvedimento n.9/08 non appaiono coincidere con quelli di cui alla predetta domanda di condono (per esempio, con riferimento alla mancata indicazione dell’esistenza di una piscina), sicchè tale istanza, secondo quanto ritenuto anche da precedenti pronunce di questa sezione, deve ritenersi tamquam non esset (v.T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 09 novembre 2010, n. 23699).

Quanto all’istanza di accertamento in conformità essa, come è noto, ai sensi dell’art.36 comma 2 del DPR n.380/01, deve ritenersi respinta decorsi due mesi dalla data della presentazione, (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 01 giugno 2011, n.2951). Giova inoltre ricordare che, ai sensi degli art. 146 comma 4 e 167 comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lg. n. 42 del 2004, in aree sottoposte a vincolo paesaggistico non sono comunque suscettibili di sanatoria gli abusi che abbiano comportato, come è avvenuto nel caso di specie, aumenti di volumi e/o superfici utili. Sicché, anche in quest’ottica, l’invocazione dell’art. 36, t.u. in materia edilizia si palesa non pertinente (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 17 settembre 2010, n. 17441).

Spirato il termine suindicato, secondo l’orientamento di questa sezione, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia e, conseguentemente, decorsi ulteriori 90 giorni, l’amministrazione avrebbe dovuto adottare gli atti consequenziali rispetto alla reviviscenza del provvedimento demolitorio rimasto ulteriormente inottemperato (cfr.T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 12 aprile 2011, n. 2103).

Nel caso di specie quindi, attesa la mancata conclusione del procedimento attivato sulla base dell’ordinanza n.9 del 30.01.2008, la pretesa azionata deve ritenersi fondata.

In conclusione il ricorso deve essere accolto, con ordine al Comune di Boscotrecase di adottare gli atti consequenziali all’inadempimento dell’ordinanza n.9/2008 in questione, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza; in difetto sarà nominato, su richiesta della ricorrente, un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva, adottando tutte le determinazioni e tutti gli atti ritenuti opportuni e necessari per l’integrale esecuzione della sentenza stessa.

Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, sezione terza, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe ai sensi dell’art.117 cpa, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Boscotrecase di provvedere sulla istanza della ricorrente, definendo con un espresso provvedimento il procedimento avviato, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza; in difetto sarà nominato, su richiesta della ricorrente, un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva, adottando tutte le determinazioni e tutti gli atti ritenuti opportuni e necessari per l’integrale esecuzione della presente sentenza.

Condanna il Comune di Boscotrecase alle spese del presente giudizio in favore della ricorrente, che vengono quantificate in euro 1.500/00 (millecinquecento/00).

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Carpentieri, Presidente FF

Ida Raiola, Primo Referendario

Ines Simona Immacolata Pisano, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 26-10-2011, n. 5712 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo

Con il ricorso in appello in esame il sig. F. B. ha chiesto l’annullamento o la riforma della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata con la quale erano stati accolti i ricorsi riuniti oggetto del giudizio e la richiesta di risarcimento danni, nei limiti di cui in motivazione.

Con atto depositato il 22.9.2011 si è costituito in giudizio il Comune di Pisa, che ha eccepito la irricevibilità, la inammissibilità e la improponibilità dell’appello, nonché ne ha dedotto la infondatezza.

Con atti depositati il 23.9.2011 si sono costituiti in giudizio ed hanno proposto appello incidentale il sig. T. Z. ed il sig. H. R. T., che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso e degli ulteriori ricorsi per motivi aggiunti presentati in primo grado ed in appello, nonché la condanna delle controparti al risarcimento dei danni dagli stessi subiti, oltre ad interessi ed accessori dalla sentenza di primo grado fino al soddisfo.

Con nota depositata in giudizio il 27.9.2011 parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso in appello; i legali delle controparti hanno accettato la rinuncia con compensazione delle spese del secondo grado di giudizio.

Alla udienza in camera di consiglio del 27.9.2011 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.

Motivi della decisione

1.- Con il ricorso in appello, in epigrafe specificato, il sig. F. B. ha chiesto l’annullamento della sentenza del T.A.R. Toscana – Firenze, Sezione II, n. 00964/2011, di accoglimento dei ricorsi riuniti oggetto del giudizio e della richiesta di risarcimento danni, nei limiti di cui in motivazione; i sigg. ri T. Z. e H. R. T., nel costituirsi, hanno proposto appello incidentale.

2.- Con nota depositata in giudizio il 27.9.2011, parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso in appello; i legali delle controparti hanno accettato la rinuncia, con compensazione delle spese del secondo grado di giudizio.

3.- Il Collegio considera preliminarmente che la estinzione del ricorso per rinuncia trova supporto processuale, ex art. 84, III c., del c.p.a., nel deposito di atto di rinuncia dell’appellante previa notifica alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e loro mancata opposizione.

Nel caso che occupa agli atti non vi è la prova della previa notifica dell’atto di rinuncia alle controparti ovvero di dichiarazioni di accettazione sottoscritte dagli stessi o dagli avvocati muniti di mandato speciale al riguardo.

In tal caso il suddetto atto di parte deve ritenersi idoneo a qualificare, ex art. 84, IV c., del c.p.a. (e tenuto conto delle dichiarazioni formulate in udienza dai legali delle parti) solo una situazione soggettiva di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

4.- L’appello deve essere conclusivamente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

5.- La complessità delle questioni oggetto del giudizio, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono, tenuto conto della concordia di tutte le parti al riguardo, ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’appello in esame.

Compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 15-11-2011, n. 6027 Risoluzione del contratto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Nella presente vicenda processuale il Comune di Frattamaggiore procedeva, nei confronti della C. Costruzioni s.r.l., a risoluzione un appalto di lavori in corso di esecuzione (per realizzazione del tronco stradale di collegamento tra via Vergara con via Don Minzioni e via Fiume), con applicazione di penale pari al 10% del valore del contratto, sulla base di una informativa antimafia della Prefettura di Caserta (n. 1391 del 21 ottobre 2008).

1.1. Con il ricorso di primo grado e successivi motivi aggiunti sono stati impugnati l’informativa prefettizia e i provvedimenti comunali, segnatamente il recesso e l’incameramento della cauzione.

1.2. Il Tar adito, con la sentenza in epigrafe (28 gennaio 2010 n. 441), ha respinto il ricorso in ordine all’informativa antimafia e alla conseguente determinazione comunale, e lo ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in relazione alle contestazioni inerenti la misura della penale. Ha per l’effetto respinto anche la domanda di risarcimento del danno, e compensato le spese di lite.

Il Tar ha ritenuto gli elementi raccolti idonei a comprovare, letti nel loro complesso e non atomisticamente, il pericolo di inquinamento mafioso della società.

1.3. Con l’appello vengono riproposti i motivi del ricorso di primo grado e mosse motivate critiche alla sentenza, e viene reiterata altresì la domanda di risarcimento del danno.

2. L’informativa prefettizia antimafia ritiene sussistenti elementi di permeabilità mafiosa della società, sulla base di cinque elementi, premesso che si tratta di società che ha un amministratore unico e un socio unico, rispettivamente moglie (l’amministratore Delia Silvana Corvino) e marito (il socio, G. C.) tra loro:

1) l’amministratore unico sarebbe sottoposto a procedimento penale per truffa finalizzata a favorire l’associazione camorristica facente capo al clan dei casalesi;

2) il socio unico avrebbe precedenti penali;

3) il socio unico avrebbe frequentazioni amicali in ambito camorristico, essendo stato visto in compagnia del pregiudicato N. G..

4) il socio unico è anche socio di un’altra società (operativa Freccia del Sud) in cui l’amministratore e l’altro socio avrebbero contiguità camorristica;

5) il figlio dell’amministratore e del socio della C., A. C., sarebbe stato più volte visto in compagnia di soggetti che sono parenti di camorristi.

2.1. In relazione al primo elemento, con l’appello si lamenta che il processo penale per truffa a carico dell’amministratore unico si è concluso con dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione; il fatto penale risale al 1995.

Osservano l’Amministrazione e il Tar che pur essendosi il reato prescritto, rimane il fatto storico da valutare autonomamente ai fini dell’informativa antimafia.

La società appellante critica la sentenza osservando che "il fatto storico" sarebbe rimasto inaccertato e sarebbe inattuale risalendo a circa 15 anni fa; sarebbe stato piuttosto necessario acclarare la contiguità attuale dell’amministratore unico con ambienti e organizzazioni criminali di stampo mafioso

2.2. In relazione al secondo elemento si lamenta che il socio C. sarebbe incensurato, non sarebbe stata indicata la sentenza da cui deriverebbero le condanne penali, e in ogni caso i precedenti a carico del sig. G. C., anche ove esistenti, sarebbero estranei all’ambito della delinquenza associata, trattandosi di truffa, furto, frode e ricettazione.

2.3. In relazione al terzo elemento si lamenta che la prova della frequentazione sarebbe stata tratta illegittimamente tratta da un’unica occasione in cui il socio è stato visto in compagnia di N. G., le cui condanne penali sono risalenti nel tempo che non risiede più a Caserta, e a cui la misura di prevenzione è stata revocata. Sarebbe perciò da un lato dubbio che lo stesso N. è collegato alla camorra, ancora più dubbio che il socio sia collegato al N.; inoltre vi sarebbe stata confusione tra il N. pregiudicato e un altro sig. N. incensurato.

2.4. In relazione al quarto elemento si assume che la seconda società è inattiva da anni e che il relativo amministratore e l’altro socio sarebbero incensurati.

2.5. In relazione al quinto elemento si replica che il figlio dell’amministratore e del socio della C. non avrebbe nessun ruolo nella società, non è pregiudicato, e le persone da lui frequentate sono incensurate e solo parenti di pregiudicati.

3. Il Collegio, con ordinanza istruttoria 4 maggio 2011 n. 2661 ha ritenuto che la documentazione in atti non consentisse di decidere la controversia e ha pertanto disposto adempimenti istruttori, chiedendo al Ministero dell’interno di produrre il certificato penale integrale e quello dei carichi pendenti per C. G., aggiornati, nonché per il presidente e l’altro socio della operativa Freccia del Sud, aggiornati alla data dell’informativa prefettizia per cui è processo.

La citata ordinanza ha inoltre chiesto al Ministero di fornire una dettagliata relazione da cui risultino:

a) le circostanze di tempo e luogo della frequentazione di C. G. con il pregiudicato N.;

b) il ruolo di A. C., figlio di C. G., nella società destinataria dell’informativa prefettizia;

c) le circostanze fattuali che renderebbero autonomamente rilevanti, ai fini dell’informativa antimafia, i fatti oggetto del processo penale per truffa a carico di Delia Silvana Corvino, conclusosi con sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato;

d) i precedenti penali e/o di polizia a carico del presidente e del socio della cooperativa Freccia del Sud.

L’Amministrazione ha depositato l’adempimento istruttorio in data 4 ottobre 2011.

4. Il Collegio ritiene che gli elementi relativi al "tentativo di infiltrazione mafiosa" devono avere una consistenza oggettiva circostanziata, ancorché anche solo indiziaria, che renda evidente la concretezza e attualità del tentativo di infiltrazione mafiosa.

E" vero che gli elementi vanno letti nel loro insieme e non atomisticamente, ma devono avere coerenza logica e significatività.

Nella specie il provvedimento contestato si fonda, invece, su elementi in parte non provati, in parte inattuali, in parte del tutto occasionali, essendo incensurato l’amministratore e avendo il socio reati estinti che per la loro tipologia non sono indiziari di contiguità mafiosa, e non essendovi prova di loro frequentazioni in ambienti criminali.

4.1. Quanto all’asserito precedente penale a carico dell’amministratrice della società, va osservato che la stessa è ad oggi incensurata, e che il processo penale si è concluso con sentenza di prescrizione; i fatti penali sono rimasti inaccertati, e non possono, pertanto, acquisire valenza ai fini dell’informativa prefettizia a meno che non formino oggetto di un’autonoma valutazione, nella specie affatto carente posto che l’informativa si fonda sull’erronea affermazione di un precedente penale inesistente, e posto che neppure a seguito della disposta istruttoria l’Amministrazione è stata in grado di indicare, come chiesto dalla detta istruttoria, "le circostanze fattuali che renderebbero autonomamente rilevanti, ai fini dell’informativa antimafia, i fatti oggetto del processo penale per truffa a carico di Delia Silvana Corvino".

4.2. Quanto ai reati a carico del socio, a seguito di istruttoria è stato acquisito il certificato penale integrale del sig. G. C., da cui risultano tre precedenti penali tutti estinti, e che, per tipologia, non sono indiziari di contiguità mafiosa; non risultano, inoltre, carichi pendenti.

I tre precedenti penali, tutti estinti, risultano commessi tra il 1990 e 1991, sono pertanto risalenti nel tempo a circa venti anni fa, e non possono, per la loro risalenza e assenza di specificità, costituire indizio di una attuale contiguità criminale.

Invero i precedenti penali sono reati contro il patrimonio, che di per sé non provano la contiguità mafiosa, e l’informativa si basa sul mero dato storico della commissione di tali reati, senza alcuna indagine, che pure era possibile, acquisendo le sentenze penali, in ordine alle modalità concrete di tali reati. Il solo titolo del reato di per sé non comprova la contiguità mafiosa, mentre la prova potrebbe desumersi dalle concrete modalità di commissione dei fatti penali.

Risulta pertanto indimostrato un elemento essenziale nella ricostruzione operata dalla Prefettura, il che indebolisce la restante impalcatura accusatoria.

4.3. Quanto all’asserita frequentazione, da parte del socio C., del pregiudicato N. G., suscita perplessità in ordine alla serietà dell’accertamento l’iniziale errore commesso, atteso che nell’originario provvedimento si parlava di un incontro il 18 febbraio 2003 con N. Bernardo (poi risultato imprenditore incensurato), e successivamente i dati sono stati rettificati facendo riferimento ad incontro in data diversa, il 15 agosto 2007, con N. G..

Inoltre, che N. G. sia pregiudicato e contiguo alla criminalità organizzata, elemento su cui è stata prodotta ampia documentazione, è fatto che riguarda il N., non il C., e che acquista rilievo nei confronti di quest’ultimo nella misura in cui risulti comprovata, anche solo mediante indizi, una frequentazione tra il C. e il pregiudicato, che abbia un minimo di assiduità e continuità, e che pertanto che possa far temere una infiltrazione criminale nella società.

Ma l’informativa non fornisce dati su una frequentazione tra i due, limitandosi a riferire di una sola occasione in cui i due sono stati visti insieme, e oltretutto senza alcuna descrizione di fatti e circostanze concrete, che possano far dare rilievo anche ad un’unica occasione di incontro.

Neppure a seguito della disposta istruttoria, che ha specificamente chiesto al Ministero dell’interno di indicare "le circostanze di tempo e luogo della frequentazione di C. G. con il pregiudicato N.", l’Amministrazione è stata in grado di fornire dettagli maggiori, né quanto a numero di incontri tra i due, confermando invece che si è trattato di un’unica occasione, e neppure quanto alle caratteristiche e modalità di quest’unico incontro.

4.4. Neppure risulta provato che amministratore e socio di altra società di cui è socio il sig. C. (Freccia del sud coop. di prod. e lav. s.r.l.) abbiano precedenti penali, sul punto non sono stati prodotti documenti in giudizio dalle Amministrazioni resistenti.

Da un lato dall’istruttoria è emerso che il C. non è socio, ma sindaco supplente della Coop. Freccia del Sud; dall’altro lato l’Amministrazione asserisce che i signori Mercadante e Capasso avrebbero precedenti penali specifici, ma non ha fornito alcuna documentazione per comprovarlo, contravvenendo una specifica richiesta dell’ordinanza istruttoria.

4.5. Residua l’elemento della frequentazione, da parte del figlio di amministratore e socio della C., di soggetti legati ad ambienti criminali.

Peraltro, non risultano provate le condanne penali e i precedenti di polizia dei soggetti frequentati dal figlio di amministratore e socio, non risultano provati precedenti penali e di polizia a carico di costui (che risulta incensurato), non risulta provato che il giovane abbia un ruolo nella società di cui sono titolari i genitori e di che ruolo si tratti.

Sicché, anche sotto tale profilo, il pericolo di inquinamento mafioso ne esce scolorito.

5. Alla luce di tali elementi, devono essere annullati l’informativa prefettizia, la risoluzione del contratto e l’atto di incameramento della "penale" (recte: garanzia di esecuzione).

Quanto in particolare alla garanzia di esecuzione, va chiarito che essendo stata applicata quale diretta conseguenza non di una risoluzione contrattuale, ma di una risoluzione pubblicistica, il relativo atto di incameramento è attratto alla giurisdizione del g.a.

La somma incamerata dovrà pertanto essere restituita all’appellante.

6. Va invece negato il risarcimento del danno, per difetto di colpa dell’Amministrazione.

La colpa non è stata provata da parte appellante, come era suo onere, vertendosi in tema di responsabilità aquiliana.

Se è vero, infatti, che la stazione appaltante ha risolto un contratto già stipulato, la risoluzione non è tuttavia avvenuta sul piano paritetico del rapporto contrattuale, ma mediante atto provvedimentale autoritativo, ossia mediante atto di autotutela pubblicistica esterna al contratto.

Inoltre l’informativa antimafia, del pari impugnata, si colloca al di fuori del rapporto contrattuale tra Comune di Frattamaggiore ed esecutore dell’appalto.

Pertanto l’illecito imputabile al Comune e al Ministero dell’interno è extracontrattuale e non contrattuale.

Non sussiste tuttavia la colpa della p.a., né in capo all’Amministrazione dell’interno, né in capo al Comune stazione appaltante, in quanto la questione della sussistenza o meno degli elementi del tentativo di infiltrazione mafiosa era di complessa e opinabile soluzione, sicché, da un lato, l’Amministrazione dell’interno ha ritenuto doverosamente di informare la stazione appaltante, e dall’altro lato la stazione appaltante ha ritenuto prudenzialmente di risolvere il contratto, anche alla luce del particolare contesto sociale e ambientale.

Alla luce di tali elementi di fatto, non può ravvisarsi colpa nell’adozione dei provvedimenti amministrativi impugnati.

Né rileva, nel caso di specie, la giurisprudenza della C. giust. CE secondo cui in materia di appalti di rilevanza comunitaria il legislatore nazionale non può subordinare il risarcimento del danno all’onere della prova della colpa della p.a., nemmeno se l’onere della prova viene agevolato mediante l’utilizzo di presunzioni relative (C. giust. CE, sez. III, 30 settembre 2010 C-314/09).

Infatti tale giurisprudenza si riferisce solo alla condotta della p.a. durante le procedure di affidamento (che rientrano nella competenza del legislatore comunitario), e non anche alla condotta della p.a. nella fase di esecuzione del contratto, come è nel caso di specie. Per la valutazione delle condotte della p.a. dopo la stipula del contratto, pertanto, resta fermo il diritto nazionale che àncora la responsabilità alla sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa o del dolo, che devono essere provati dal danneggiato nel caso di responsabilità aquiliana.

7. Le spese di lite possono essere compensate per entrambi i gradi di giudizio in considerazione della complessità della lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto:

annulla i provvedimenti impugnati, come da motivazione;

ordina la restituzione della cauzione;

respinge la domanda di risarcimento del danno.

Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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