Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-01-2011) 28-01-2011, n. 3154

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ONI Maria Giuseppina che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 12.05.2010, emessa sull’accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., il Gup del Tribunale di Lecce applicava a M.G. la pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa per i reati, riuniti in continuazione, di detenzione illegale di armi, detenzione di armi clandestine, ricettazione ed omessa denuncia di munizioni. Con la stessa sentenza era disposta la confisca di tutte le armi e munizioni in sequestro, nonchè la revoca delle autorizzazioni di polizia rilasciate in favore dell’imputato.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto imputato che motivava il gravame denunciando violazione di legge: a) per la confisca anche di armi legittimamente detenute; b) per la revoca delle autorizzazioni di polizia non consentita, L. n. 110 del 1975, ex art. 23, comma 5, in esito a sentenza emessa ex art. 444 c.p.p..

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

1. Il ricorso, infondato, deve essere rigetto con ogni dovuta conseguenza di legge. Ed invero del tutto correttamente il Tribunale ha disposto la confisca di tutte le armi in sequestro, e dunque anche di quelle fino ad allora debitamente denunciate dal M., atteso che l’applicazione della pena per il reato di armi clandestine comporta, L. n. 110 del 1975, ex art. 23, comma 5, la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la loro conseguente e doverosa confisca. In tal senso del resto è la giurisprudenza di questa Corte di legittimità che qui va richiamata e ribadita (cfr.

Cass. Pen. Sez. 1, n. 5176 in data 10.01.1996, Rv. 204664, P.M. in proc. Ciardullo) secondo l’evidente rado legis del venir meno delle condizioni legittimanti in capo a chi abbia detenuto armi clandestine, come tali estranee al circuito legale della loro conoscibilità ed identificazione, nonchè espressione di atteggiamento soggettivo di inaffidabilità, del tutto antipodico al rapporto di leale corrispondenza che ogni autorizzazione di Polizia comporta. Tale obbligata confisca è ben pronunciata anche in sede di patteggiamento – nella fattispecie allargato – proprio in forza della sua obbligatorietà ex lege essendo in rapporto di connessione automatica con il titolo di reato ritenuto.

Alla completa reiezione dell’impugnazione consegue, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente M.G. al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 11-02-2011, n. 904 Abilitazione all’insegnamento Professori delle scuole medie

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il prof. P. rivendica il suo diritto ad essere inserito nella terza fascia delle graduatorie provinciali relative alla classe di concorso AM77 (violino), ai sensi dell’art. 4, comma 1, let. d) del D.D.G. 31 marzo 2005, recante le disposizioni applicative per l’aggiornamento delle graduatorie permanenti per il biennio 20052007, ritenendo di essere in possesso dell’abilitazione ope legis ex art. 1, comma 2bis, del D.L. n. 255/2001, convertito nella L. n. 333/2001;

Il TAR adito ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni. (…).

L’art. 1, comma 2bis, della L. n. 333/2001 (intitolato "Norme di interpretazione autentica") ha stabilito che "…Ai fini dell’accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media, di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento, i docenti privi del requisito di servizio di insegnamento, in possesso dell’abilitazione in educazione musicale che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, sono collocati, in un secondo scaglione, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale di cui all’articolo 5 del regolamento…".

Infine, l’art. 1, comma 4bis, della L. n. 143/2004 ha stabilito che "…In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della musica, purché in possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento e che abbiano prestato, entro l’anno scolastico 20032004, 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A…".

Le predette disposizioni hanno, in sostanza, stabilito via via criteri diversi per l’inserimento dei docenti di strumento musicale nelle graduatorie permanenti, criteri che fanno riferimento in parte al possesso di determinati titoli di studio e professionali, in parte all’avvenuta prestazione di un periodo minimo di servizio in un arco temporale predeterminato. Inoltre, le disposizioni in argomento hanno suddiviso le graduatorie permanenti di strumento musicale in tre fasce o scaglioni, a similitudine di ciò che avviene per le altre classi di concorso.

Le graduatorie in argomento comprendono le seguenti fasce:

a) prima fascia (o scaglione): vi sono inseriti i docenti già inclusi nelle graduatorie ante L. n. 124/1999 (le quali, come è noto, hanno rappresentato la base per le graduatorie permanenti – vedasi al riguardo l’art. 2 del D.M. 27/3/2000, n. 123, Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della L. 3 maggio 1999, n. 124). Peraltro, relativamente alle graduatorie di strumento musicale, si tratta di uno scaglione "virtuale", non essendoci docenti in possesso di tali requisiti, visto che non si sono mai tenuti i concorsi per titoli ed esami;

b) seconda fascia (o scaglione): vi sono inseriti i soggetti di cui all’art. 11, comma 9, della L. n. 124/1999 (ossia coloro che avevano prestato 360 giorni di servizio effettivo nell’insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l’anno scolastico 19891990 e la data di entrata in vigore della L. n. 124, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’a.s. 19941995, previo – se del caso – il superamento della sessione riservata degli esami di abilitazione all’insegnamento, prevista nell’ultimo periodo del citato comma 9);

b) terza fascia (o scaglione): vi sono inseriti tutti gli altri soggetti (vale a dire, sia quelli di cui parla l’art. 1, comma 1bis, della L. n. 333/2001, sia quelli menzionati dall’art. 1, comma 4bis, della L. n. 143/2004 (che ha introdotto la terza fascia anche nelle graduatorie della classe di concorso 77/A);

Ciò premesso, bisogna stabilire se l’odierno ricorrente è effettivamente in possesso dell’abilitazione ope legis ex art. 1, comma 1bis, della L. n. 333/2001, partendo dalla premessa – non contestata – che il prof. P. ha conseguito l’abilitazione in educazione musicale dopo la data di entrata in vigore della L. n. 124/1999 (precisamente nel 2001).

Il Collegio conosce l’orientamento espresso sul punto dalla giurisprudenza amministrativa maggioritaria, ed in particolare dal TAR del Lazio, che in più occasioni ha ritenuto non sussistere alcun limite temporale per il conseguimento della predetta abilitazione (vedasi, al riguardo, le decisioni della Sez. IIIbis del TAR Lazio 18/2/2004, n. 1502 e 6/11/2003, n. 9606, nonché quelle richiamate dal ricorrente), ma non lo condivide, per le seguenti ragioni.

Innanzitutto, esiste un argomento di ordine letterale, ossia il fatto che l’art. 1 della L. n. 333/2001 è dichiaratamente una norma di intepretazione autentica degli artt. 5 e 6 del D.M. n. 123/2000 (e quindi dell’art. 11, comma 9, della L. n. 124/1999), per cui si deve ritenere che la disposizione non ha inteso introdurre alcuna modifica ai requisiti per l’accesso alle graduatorie previsti dalle norme interpretate. Per cui, dovendosi necessariamente ritenere che la L. n. 124/1999 e il D.M. n. 123/2000 non potevano che far riferimento a titoli posseduti già alla data di entrata in vigore delle norme medesime, se ne deve inferire che l’abilitazione doveva essere posseduta alla data del 24/5/1999 (data di entrata in vigore della L. n. 124/1999).

In effetti, a ben guardare, l’art. 1, comma 1bis, della L. n. 333/2001 ha sostituito al requisito del periodo minimo di insegnamento (360 giorni nel decennio che va dall’a.s. 1989/1990 al 24/5/1999) previsto dall’art. 11, comma 9, il diverso requisito dell’inserimento negli elenchi di cui al D.M. 13/2/1996, ma non ha toccato l’altro requisito (ossia il possesso dell’abilitazione in educazione musicale, che, in base alle considerazioni che precedono, doveva essere posseduta alla data del 24/5/1999).

In aggiunta all’argomento letterale, sono ravvisabili anche ragioni di ordine logico e sostanziale che militano in favore dell’orientamento che si intende sostenere in questa sede.

Bisogna infatti considerare che la L. n. 333/2001 è stata adottata in un momento in cui non erano più operativi gli elenchi di cui al D.M. 13 febbraio 1996 (visto che, per effetto della L. n. 124/1999, anche i corsi di indirizzo musicale erano stati ricondotti ad ordinamento con l’istituzione della nuova classe di concorso 77/A). Pertanto, il riferimento alla data di entrata in vigore della L. n. 124/1999, contenuto nel citato art. 1, comma 1bis, non può riferirsi solo all’inclusione negli elenchi di cui al D.M. 13/2/1996 (in quanto è scontato che l’inclusione in tali elenchi può essere avvenuta solo prima del 24/5/1999), ma anche al conseguimento dell’abilitazione in educazione musicale.

Per queste ragioni, non è nemmeno possibile ritenere ("stiracchiando" la portata di una disposizione che è dichiaratamente di interpretazione autentica) che i requisiti ex art. 1, comma 1bis, possano essere stati conseguiti alla data di entrata in vigore della L. n. 333/2001: infatti (per quanto detto in precedenza), la legge da ultimo citata ha solo aggiunto un altro requisito a quello che, sempre in aggiunta all’abilitazione, era previsto dalla L. n. 124/1999.

Diversa sarebbe stata la conclusione se il Legislatore del 2001 avesse operato, ad esempio, sul requisito del periodo minimo di insegnamento nel decennio, prevedendo che il servizio utile avrebbe potuto essere maturato anche in una data successiva al 24 maggio 1999, perché in questo caso sarebbe corretto far riferimento alla data di entrata in vigore della L. n. 333/2001.

Infatti, mentre il requisito del servizio è un elemento "mobile" (che si incrementa con il passare del tempo), gli altri due – l’abilitazione in educazione musicale e l’iscrizione negli elenchi ex D.M. 13/2/1996 – sono elementi "fissi" (in quanto la data del conseguimento di tali titoli non può variare).

Inoltre (e l’argomento è funzionale a smentire la tesi per cui il Legislatore del 2001 avrebbe voluto sanare le posizioni di tutti i soggetti non in possesso dei requisiti ex L. n. 124/1999), si deve osservare che nel sistema delle graduatorie permanenti esiste sempre la possibilità di inclusione in occasione di tornate successive, per cui un soggetto che maturi i requisiti dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda non perde la possibilità di essere inserito nella graduatoria in un momento successivo.

Pertanto, nel caso di specie appare corretto l’operato del CSA di Lecce, che ha ritenuto il ricorrente privo dell’abilitazione ope legis di cui all’art. 1, comma 1bis, della L. n. 333/2001.

L’appellante ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe reiterando le censure formulate in primo grado.

All’udienza del 9 novembre 2010 l’appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Nelle more del giudizio è intervenuta la legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, al comma 605, per quel qui interessa dispone: "Ai docenti in possesso dell’abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l’inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/20062006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della L. 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all’iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall’articolo 1, comma 2bis, del d.l. 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 agosto 2001, n. 333".

La norma, che non è di interpretazione autentica, ha spostato il termine, per l’acquisizione dell’abilitazione, alla data di scadenza dei termini per l’inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/20062006/2007, e quindi in data successiva al 25 maggio 1999.

È incontestato che l’appellato sia iscritto negli elenchi di cui al D.M. 13 febbraio 1996.

La norma dimostra l’infondatezza dell’appello ma, al tempo stesso, ne determina la sua improcedibilità in quanto è fuor di dubbio che, allo stato, l’appellato possiede i requisiti per essere inserito nella graduatoria su cui si controverte.

D’altro canto la medesima amministrazione (Dipartimento per l’Istruzione – direzione generale per il personale scolastico), con circolare del 13 maggio 2008, prot. n. 7911, depositata in giudizi di analogo tenore, aveva chiesto all’Avvocatura Generale dello Stato di chiedere al Consiglio di Stato una pronuncia di cessazione della materia del contendere nei giudizi ancora pendenti.

L’appello deve essere quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-01-2011) 02-03-2011, n. 8362

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Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza in data 22-1-2008, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato T.G., B.N.W. e Br.Ly. colpevoli del reato di cui all’art. 372 c.p. loro rispettivamente ascritto, perchè, deponendo come testimoni innanzi al Tribunale di Reggio Calabria nell’ambito di un procedimento penale a carico di M.G. N., affermavano falsamente di aver ricevuto gli assegni bancari indicati nei capi d’imputazione – tratti dal M., quale procuratore di G.R., sul conto corrente intestato a quest’ultima -, in data anteriore al decesso della G. (avvenuto il (OMISSIS)) e non in epoca successiva.

Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, con separati atti.

Il T. si duole, con un unico motivo, della violazione degli artt. 187 e 192 c.p.p., in relazione all’art. 372 c.p.. Deduce che la Corte di Appello ha motivato il giudizio di colpevolezza dell’imputato procedendo ad una valutazione degli atti di altro procedimento penale a carico di M.G., conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna, prodotta nel presente procedimento. Fa presente che, ai sensi dell’art. 238 bis c.p.p., le risultanze di un precedente penale acquisito agli atti devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all’art. 192 c.p.p., comma 3 e devono essere, quindi, corroborate da altri elementi di prova. Sostiene che, nel caso di specie, la Corte di Appello ha errato nell’assumere il giudizio di inattendibilità compiuto dal Tribunale di Reggio Calabria nella sentenza a carico del M. come elemento di riscontro delle impostazioni accusatorie a carico degli odierni ricorrenti. Rileva, inoltre, che il giudice del gravame ha erroneamente valutato la gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a carico dell’imputato. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte di Appello non ha fatto buon governo della massima di esperienza, laddove ha affermato che l’avv. T., per il lavoro che svolge, non poteva non sapere che l’operazione richiestagli non avrebbe potuto essere effettuata, ed ha ritenuto provate in base a mere presunzioni e congetture che l’assegno consegnato al prevenuto da M.G. fosse lo stesso poi incassato da quest’ultimo il 2-1-1998.

La Br. lamenta, con un primo motivo, l’erronea valutazione della prova in relazione agli artt. 238 bis, 187 e 192 c.p.p..

Sostiene che i giudici di merito non hanno acquisito alcuna prova certa circa il mendacio dell’imputata, avendo basato il loro convincimento su mere prassi e massime di esperienza. Aggiunge che la valutazione di inattendibilità intrinseca della deposizione dell’imputata non può di per sè costituire prova certa della falsità delle dichiarazioni rese, in mancanza di specifici elementi che rendano fondato un simile giudizio.

Con un secondo motivo la ricorrente si duole dell’erronea valutazione della prova in relazione agli artt. 487 e 494 c.p.p., avendo i giudici territoriali illegittimamente giustificato il loro erroneo convincimento circa la responsabilità della prevenuta in base all’ulteriore rilievo che la Br. era rimasta contumace e non aveva fornito alcuna versione in ordine all’inverosimile comportamento tenuto.

Il B., con un primo motivo, denuncia la violazione degli artt. 238 bis, 187 e 192 c.p.p.. Deduce che la corretta applicazione del metodo legale di valutazione della prova disegnato dall’art. 238 bis c.p.p. impone che gli elementi di riscontro all’attendibilità di una sentenza irrevocabile che si vuole introdurre in un processo come prova siano esterni alla ricostruzione fornita dalla sentenza acquisita e vengano, pertanto, reperiti nel processo ad quem. Nel caso di specie, al contrario, al fine del giudizio di inattendibilità del B., sono state utilizzate le medesime fonti di prova acquisite nel processo a quo a carico di M. G.N., come apprezzate e valutate da quel giudice nell’ambito del diverso procedimento. I giudici di merito, infatti, hanno fondato il giudizio di falsità proprio sulla complessiva ricostruzione operata dalla sentenza emessa nel processo a quo ed acquisita agli atti del presente procedimento.

Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la mera apparenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità del prevenuto. Fa presente, in particolare, che il giudice di appello ha erroneamente espresso un giudizio di equivalenza tra la ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste ed il giudizio di falsità integrante il reato contestato. La Corte di merito, inoltre, ha desunto la prova del mendacio del B. da argomentazioni di carattere meramente congetturale.

Con memoria depositata il 17-1-2011 il difensore del T., nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha eccepito altresì la prescrizione del reato.
Motivi della decisione

Rileva la Corte che, pur tenendo conto del periodo di sospensione ex art. 159 c.p.p., n. 3 dovuto al rinvio dell’udienza di primo grado del 17-7-2007 al 30-10-2007 per astensione della classe forense, in relazione ai reati ascritti ai prevenuti è maturato, successivamente alla sentenza di appello, il termine di prescrizione. Tale termine, infatti, a norma del combinato disposto degli artt. 157, 158, 160 e 161 c.p. (nel testo novellato dalla L. n. 251 del 2005, applicabile alla fattispecie in esame, in quanto entrate in vigore prima della pronuncia della sentenza di primo grado), è di anni sette e mesi sei a decorrere dal giorno della consumazione dei reati di cui trattasi;

reati che, secondo i capi d’imputazione, risultano commessi il (OMISSIS) (per il T.) e il (OMISSIS) (per gli altri imputati).

Di conseguenza, non evincendosi dagli atti la prova evidente dell’insussistenza dei fatti, della loro irrilevanza penale o della non commissione dei medesimi da parte dei prevenuti, s’impone, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchè i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-05-2011, n. 11521 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 20 ottobre 1994 A.U. conveniva la SO.FI Coop s.r.l. davanti al Tribunale di Napoli, chiedendo che fosse emessa in suo favore la sentenza ex art. 2932 c.c., in relazione ad un contratto preliminare con il quale la convenuta le aveva promesso in vendita un appartamento realizzato su terreno alla stessa concesso in proprietà dal Comune di Somma Vesuviana a seguito di convenzione stipulata ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35.

La convenuta, costituitasi, deduceva le la mancata stipula del contratto definitivo era da imputare all’inadempimento dell’attore, per cui chiedeva la risoluzione del contratto preliminare.

Con sentenza in data 4 novembre 2003 il Tribunale di Napoli rigettava sia la domanda ex art. 2932 c.c., sia la domanda riconvenzionale.

La SO.FI Coop s.r.l. proponeva appello, dolendosi, in primo luogo, del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale.

A.U. proponeva appello incidentale, chiedendo la dichiarazione di nullità del contratto preliminare.

Con sentenza in data 20 giugno 2008 la Corte di appello di Napoli dichiarava la nullità del giudizio di primo grado ex art. 354 cod. proc. civ., rimettendo la causa al Tribunale di Napoli, sul presupposto che il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato nei confronti dei proprietari delle aree sulle quali era stato realizzato il complesso immobiliare di cui faceva parte l’appartamento all’origine della controversia e l’ente espropriante, in base alla seguente motivazione.

Preliminarmente va esaminata la deduzione svolta dall’appellante in ordine alla violazione del principio dell’integrità del contraddittorio, in virtù della quale è stata richiesta la declaratoria di nullità della sentenza impugnata.

Tale contestazione è fondata.

Al riguardo, il contratto preliminare di vendita in favore dell’ A. venne dichiaratamente stipulato dalla Soficoop in attuazione della convenzione intercorsa in data 14 dicembre 79 ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 35, con il predetto Comune.

Con l’atto introduttivo del giudizio, il predetto ebbe a proporre una domanda diretta ad ottenere che fosse emessa sentenza ai sensi dell’art. 2932 e.e, produttiva degli stessi effetti del contratto non concluso trasferendo cosi la proprietà dei beni immobili in oggetto.

Una tale domanda evidentemente prevedeva, quale suo naturale presupposto, l’accertamento della titolarità del diritto di proprietà dell’area occupata dall’edificio in cui è sito l’appartamento compromesso.

E’ noto, infatti, che la pronuncia di trasferimento ai sensi del citato art. 2932 c.c., è ammissibile e, comunque, produce reali effetti traslativi solo se il bene oggetto del contratto preliminare di vendita appartenga al promittente venditore, ovvero questi possa determinare gli effetti stessi; tant’è che "nei casi in cui il bene promesso in vendita appartenga a terzi, l’acquisto della relativa proprietà da parte del promittente venditore costituisce condizione dell’azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c." (Cass. 11.572/04).

Nè può dubitarsi, alla luce degli stessi scritti difensivi delle parti, che nel caso di specie la questione si pone concretamente in modo del tutto evidente, emergendo in modo chiaro dal sostanziale conflitto esistente in ordine al diritto di proprietà dell’area in questione tra gli originar proprietari, l’Ente pubblico espropriante e la Soficoop, delegata all’espropriazione e cessionaria, per patto espresso, del diritto di proprietà ad aedificandum solo all’esito del procedimento ablativo e delle correlative trascrizioni.

Orbene, la decisione della questione pregiudiziale in ordine all’accennato conflitto postula, con ogni evidenza, la necessaria partecipazione al giudizio di tutte le parti interessate e, ciò, perchè occorre accertare nei confronti delle parti stesse se si siano prodotti o meno gli effetti dell’espropriazione o, comunque, della definitiva ed irreversibile trasformazione del suolo e, altresì, se si siano verificate o meno, a vantaggio della Soficoop, gli effetti traslativi previsti dalla ripetuta Convenzione stipulata con il Comune di Somma Vesuviana.

L’accertamento stesso inerisce – e ciò è indiscutibile – ad una situazione giuridica unitaria ed inscindibile e può, pertanto, conseguire un risultato utile agli effetti reali solo se ed in quanto la relativa decisione venga pronunciata in contraddittorio di tutti i soggetti destinati ad essere avvantaggiati o pregiudicati dalla decisione in ordine al conflitto dei rispettivi titoli di proprietà emergenti dagli atti.

In sintesi, nel giudizio di primo grado non è stato integrato il contraddittorio nei sensi sopra specificati e, pertanto, la conseguente nullità impone la pronuncia prevista dall’art. 354 c.p.c., comma 1.

Infatti la domanda a suo tempo proposta dallo A. dinanzi al Tribunale presupponeva necessariamente l’accertamento in ordine all’appartenenza della succitata area, tuttavia l’intima connessione esistente tra tale pronuncia e tutte le altre consequenziali comporta la caducazione dell’intera decisione: non è invero revocabile in dubbio che, a seconda dell’accertamento indicato, può farsi, o meno, luogo al trasferimento dell’appartamento oggetto del contratto preliminare ovvero alla pronuncia di risoluzione ed a quelle risarcitorie o agli ulteriori profili dipendenti e subordinati.

Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, la SO.FI Coop. s.r.l. e la Città del Mare s.r.l., alla quale la prima ha venduto l’appartamento oggetto del giudizio con atto in data 13 febbraio 2006.

A.U. resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo le ricorrenti deducono, in primo luogo, l’erroneità dalla affermazione contenuta nella motivazione della sentenza impugnata secondo la quale la domanda diretta ad ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c., presupponeva logicamente l’accertamento della titolarità del diritto di proprietà dell’area occupata dall’edificio in cui è sito l’appartamento oggetto del contratto preliminare, con la conseguenza che il contraddittorio andava integrato nei confronti degli originari proprietari di tale terreno e del Comune di Somma Vesuviana. Una tale domanda, infatti, non era stata proposta con l’atto introduttivo del giudizio. Soltanto in grado di appello l’originario attore aveva chiesto che venisse dichiarata la nullità del contratto preliminare per non avere la SO.FI s.r.l. acquisito la proprietà dell’area in questione, ma si trattava di domanda inammissibile.

La doglianza è infondata, in quanto la Corte di appello di Napoli ha ritenuto, di ufficio, e quindi a prescindere da una espressa domanda in tal senso, che la richiesta di emissione di una sentenza ex art. 2932 c.c., contenesse necessariamente anche la domanda di accertamento della proprietà di tale area e su tale presupposto ha ritenuto che il contraddittorio andava integrato nei confronti degli espropriati e dell’ente espropriante.

Deducono, poi, correttamente le ricorrenti che comunque non sussisteva una ipotesi di litisconsorzio necessario, potendo la questione della proprietà dell’area essere oggetto di accertamento incidentale e portare al rigetto della domanda principale nel caso in cui fosse emerso che l’area sulla quale era stato realizzato l’edificio oggetto del contratto preliminare era mai pervenuto in proprietà alla SO.FI Coop s.r.l., conformemente a quanto deciso da questa S.C. con sentenza in data 26 luglio 2006 n. 17027 (erroneamente indicata con il numero 10927 nel ricorso), emessa in una controversia analoga, in cui era parte la SO. FI Coop s.r.l. e che ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva escluso che l’accertamento in via incidentale della proprietà del bene in capo al promittente venditore desse luogo da una ipotesi di litisconsorzio necessario, affermando il seguente principio: Al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno di essi, vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l’azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all’adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti; pertanto non ricorre litisconsorzio necessario allorchè il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest’ultimo ma restano limitati alle parti in causa.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, con il quale si censura la sentenza impugnata per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell’attrice, domanda in relazione alla quale non era prospettabile la partecipazione al giudizio di altri eventuali litisconsorti necessari. In relazione alla doglianza accolta la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

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