Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-01-2011) 31-03-2011, n. 13326 Porto abusivo di armi

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Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 22 aprile 2009, in riforma della sentenza di condanna del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Termini Imerese, emessa all’esito di giudizio abbreviato il 18 maggio 2005, ha assolto S.F. P. dal delitto di cui all’" art. 81 c.p., cpv. 1, e alla L. n. 895 del 1976, art. 4 perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, portava in luogo aperto al pubblico n. 532 munizioni da guerra. In (OMISSIS)".

La Corte territoriale ha ritenuto che la prova specifica, integrata dalle dichiarazioni di Sa.Ca., cugino di secondo grado dell’imputato, non fosse attendibile per le seguenti ragioni: le munizioni erano state trovate su un fondo in stato di abbandono non appartenente all’imputato; i luoghi di occultamento delle munizioni, rinvenute in due successivi accessi, erano distanti dalla residenza abituale del S., privo di mezzi di locomozione, al punto che, il 14 dicembre 2001, lo stesso imputato aveva chiesto al cugino denunciante di essere accompagnato sul fondo dove fu rinvenuto il secondo lotto di munizioni dai preavvisati carabinieri; il denunciante, Sa.Ca., senza una valida ragione, aveva informato i verbalizzanti delle munizioni nascoste in due momenti diversi, il 3 e il 14 dicembre 2001, facendo coincidere la seconda denuncia con l’accompagnamento del cugino, con la propria moto ape, presso il luogo del secondo ritrovamento.

La Corte di merito ha, quindi, ravvisato una contraddittorietà interna alle dichiarazioni del Sa.Ca., e una scarsa compatibilità logica di esse con le modalità della condotta attribuita all’imputato, donde la pronunciata assoluzione di S.F.P. dal delitto ascrittogli a norma dell’art. 530 c.p.p., comma 2. 2. Avverso la predetta sentenza il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, in data 5 maggio 2010, ha proposto ricorso a questa Corte, denunciando un unico motivo, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Il giudice di merito avrebbe totalmente omesso di vagliare l’attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle dichiarazioni di Sa.Ca., il quale ha consentito ai militari operanti il primo ritrovamento delle munizioni nel luogo dallo stesso indicato e ha loro permesso anche il secondo ritrovamento nel posto in cui egli stesso accompagnò il cugino denunciato, che fu l’unica persona notata dai verbalizzanti, nell’occasione, mentre si dirigeva verso la zona dove le munizioni erano state nascoste.

Non rilevanti, al fine di escludere l’attendibilità della denuncia, sarebbero l’allocazione dei nascondigli in luoghi distanti dall’abitazione dell’imputato e in un’area abbandonata e non di sua proprietà, trattandosi di circostanze compatibili, invece, col migliore occultamento delle munizioni in siti di non immediato accesso da parte di chicchessia.

Riscontri positivi, invece, delle dichiarazioni di Sa.

C., costituiti dalla circostanza che le munizioni, in entrambi i luoghi, si trovavano raccolte in una busta di plastica di colore bianco, recante la scritta "Argilla espansa termolite", come pure le deboli, ad avviso del ricorrente, dichiarazioni difensive dell’imputato circa l’intento calunnioso di Sa.Ca., deciso a "rovinare" l’intero nucleo familiare dell’accusato per la collaborazione con la giustizia prestata dal cognato dello stesso imputato, non avrebbero avuto alcuna considerazione da parte della Corte di merito, che avrebbe altresì omesso di apprezzare la circostanza che, in occasione del secondo rinvenimento, fu proprio il S., una volta giunto sul posto con la moto ape del cugino, a dirigersi verso il luogo dove furono ritrovate le munizioni, a suo dire per accudire due cavalli a lui affidati.

Il Procuratore ricorrente rileva, infine, l’omissione di alcun cenno, nella sentenza impugnata, alle pur riferite minacce di morte rivolte dal prevenuto al cugino nell’immediatezza della scoperta delle pallottole e al costante rapporto di collaborazione informativa trattenuto dal denunciante con i Carabinieri, sia prima che dopo il primo rinvenimento delle munizioni.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato.

Escluso che si versi nell’ipotesi estrema di mancanza o mera apparenza della motivazione (le critiche mosse dal ricorrente all’impianto argomentativo della decisione impugnata smentiscono, in radice, siffatta evenienza), destituita di fondamento è anche la censura di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, che ricorre quando la ratio decidenti manchi di congruenza tra premesse e conclusioni ovvero lasci aperte più opzioni decisorie senza una chiara scelta del giudice per l’una o l’altra di esse.

Va, inoltre, precisato che la mancata considerazione, da parte del giudice d’appello che abbia assolto l’imputato, di tutti gli elementi utilizzati dal primo giudice per pervenire, invece, all’opposto esito di condanna, non integra, di per sè, difetto o contraddittorietà della motivazione, ove la seconda decisione sia ancorata alla valorizzazione di specifiche risultanze probatorie, la cui interpretazione a favore dell’imputato non sia contraddetta dallo stesso testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.

E’ già stato correttamente ritenuto che, "in tema di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto.

Al contrario, è solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione" (Sez. 2^, n. 18163 del 22/04/2008, dep. 06/05/2008, Ferdico, Rv. 239789).

Nel caso in esame la Corte territoriale ha valorizzato, con motivazione adeguata ed immune da vizi logico-giuridici, elementi che rendono carente la prova specifica a carico del S., quali la non appartenenza all’imputato del fondo sul quale furono trovate le munizioni e l’impossibilità, da parte sua, di esercitarvi un costante controllo; mentre il Pubblico ministero ricorrente ha riproposto emergenze processuali, omesse dal giudice d’appello, che, tuttavia, sono prive di rilievo decisivo a carico del S., tale non potendo ritenersi la presunta debolezza della tesi difensiva del prevenuto (allegata collaborazione con la giustizia intrapresa da un suo cognato e contrarietà ad essa del cugino che avrebbe reagito denunciandolo), e, neppure, l’identica tipologia di munizioni da guerra rinvenute il 3 e il 14 dicembre 2001 e il fatto che esse erano contenute in sacchi di plastica aventi le stesse caratteristiche e recanti la medesima indicazione scritta di "argilla espansa termolite", integrando, quest’ultime circostanze, elementi di prova generica e non di specifica attribuzione del fatto al S..

Neppure decisivo può ritenersi il fatto che, in occasione del secondo ritrovamento, il 14 dicembre 2001, l’imputato si diresse nella zona in cui furono trovate le munizioni, non potendo escludersi che lo avesse fatto per ragioni diverse dal controllo di esse, come da lui stesso indicato (accudimento di cavalli).

E’, infine, infondato il denunciato omesso vaglio dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca del denunciante, giacchè, al contrario, è proprio all’esito di tale vaglio e alla plausibile conclusione di non tranquillante affidabilità del teste, che la sentenza impugnata è pervenuta alle conclusioni censurate.

Segue il rigetto del ricorso senza ulteriori provvedimenti, trattandosi di impugnazione proposta dal pubblico ministero.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-07-2011, n. 15524 Difformità e vizi dell’opera

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rincipale, con assorbimento di quello incidentale.
Svolgimento del processo

La srl Edilco convenne innanzi al Tribunale di Ragusa D.C. M., titolare dell’omonima impresa individuale, esponendo di aver affidato allo stesso, in subappalto, l’edificazione delle strutture portanti di palazzine di due cooperative; l’impresa peraltro non aveva portato a termine i lavori, rifiutandosi altresì di procedere alla redazione in contraddittorio della contabilità di cantiere; le opere compiute non sarebbero comunque state eseguite a regola d’arte.

Su tali premesse l’attrice chiese che fosse dichiarata la risoluzione del contratto e che lo stesso D.M. fosse condannato al risarcimento dei danni, quantificati in L. 70 milioni. Il convenuto, costituendosi, eccepì la competenza territoriale del Tribunale di Siracusa: la relativa eccezione venne respinta con sentenza non definitiva del 1994; nel merito osservò di aver eseguito per le due cooperative lavori di valore molto superiore a quanto effettivamente corrispostogli: proprio il mancato pagamento del corrispettivo lo avrebbe determinato a sospendere l’esecuzione dell’appalto anche perchè nel frattempo l’attrice aveva immesso altre imprese appaltataci nel cantiere. Concluse affinchè la Edilco fosse condannata a versare il residuo corrispettivo – pari a L. 196.829.891 – nonchè a risarcire i danni per i lavori che non avevano potuto essere portati a termine, per un importo indicato in L. 150 milioni.

All’esito della prova per testi e CTU , l’adito Tribunale respinse le domande della Edilco e, in accoglimento della riconvenzionale del D. M., condannò la stessa società a pagare L. 160.830.098 al netto di IVA, oltre interessi di legge, quale corrispettivo non versato nonchè a versare, a titolo di risarcimento dei danni, una somma pari alla rivalutazione dell’importo sopra indicato.

La Corte di Appello di Catania, decidendo sul gravame della Edilco e sull’appello incidentale del D.M., dichiarò la risoluzione del contratto per inadempimento di quest’ultimo, condannandolo a pagare alla Edilco Euro 72.760,64 – già rivalutati – a titolo di risarcimento dei danni nonchè alla rifusione delle spese di lite.

La Corte catanese pervenne a tale decisione ritenendo: che la domanda riconvenzionale del D.M. aveva riguardato anche il pagamento di quanto dovuto per aver acquistato in proprio i materiali impiegati poi nell’esecuzione dell’appalto; che peraltro non vi era prova che ciò fosse avvenuto; che nella valutazione delle opere eseguite non doveva farsi riferimento al prezziario ufficiale regionale , trattandosi di un (sub) appalto tra privati e non essendovi stato un richiamo all’utilizzo di tali tabelle; che la sospensione dei lavori doveva essere considerata come fatto di inadempimento del D.M..

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.M. sulla base di cinque motivi; la srl Edilco ha risposto con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale, articolato in unico motivo, illustrato altresì da memoria.
Motivi della decisione

I ricorsi vanno riuniti, avendo ad oggetto la medesima sentenza.

1 – Va preliminarmente scrutinata la richiesta del PM di udienza di rinviare la trattazione della causa al fine di consentire alla parte ricorrente di integrare l’atto di impugnazione con il fol. 14, risultato mancante sia nelle copie sia nell’originale notificato.

1/a – Ritiene la Corte che la sollecitazione del PG non possa trovare accoglimento in quanto l’integrazione di un atto in tanto è possibile in quanto vi sia comunque la certezza dell’originario contenuto del medesimo, al fine di consentire innanzi tutto la comparazione tra quanto prodotto in modo difettoso e l’atto nella sua forma preesistente la notifica: nel caso di specie ciò non è possibile in quanto non vi è contezza del tenore della parte mancante del motivo – il quarto – interessato dalla mancata produzione.

2 – Ciò premesso giudica peraltro la Corte che, in ossequio al principio della conservazione dei (residui) effetti dell’atto viziato da nullità, le conseguenze della difettosa redazione rimarranno confinate al motivo in esame , estendendosi altresì a quello successivo – il quinto- sol perchè al precedente logicamente connesso ed espressamente subordinato al mancato accoglimento del medesimo.

3 – Con il primo motivo il ricorrente fa valere la "violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa uri punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5" lamentando che la Corte Catanese avesse ammesso la società subappaltante alla produzione di documentazione diretta a provare che i materiali impiegati nella esecuzione delle opere fossero stati forniti da essa appellata, violando il divieto di articolare nuove prove in appello stabilito dall’art. 345 c.p.c..

3/a – Il motivo è inammissibile con riferimento al vizio di motivazione, dal momento che il giudice dell’appello ha esaurientemente manifestato le ragioni del proprio convincimento (pur se errando quanto all’applicazione dell’art. 345 c.p.c., come appresso si dirà); risulta per altro verso infondato in quanto i nuovi documenti potevano essere ammessi non perchè la loro natura di prove precostituite non consentiva di ricomprenderle nel divieto di cui all’art. 345 c.p.c., (limitato, secondo l’assunto, alle prove cd. costituende), bensì perchè tale norma andava applicata nella formulazione ratione temporis vigente, vale a dire quella precedente alla riforma operata dalla L. n. 353 del 1990, art. 52 – e successive modificazioni- trattandosi di causa di cd. vecchio rito, essendo il giudizio stato introdotto con citazione notificata il 31 maggio 1990, che consentiva, nel cd. rito ordinario, la produzione di nuovi documenti e in genere di articolare nuove prove in appello (cfr art. 345 c.p.c., comma 2, all’epoca vigente), così dovendosi modificare sul punto la motivazione della sentenza impugnata che invece aveva raccordato la valutazione dei "nuovi" documenti agli allora recenti arresti delle Sezioni Unite – sentenze 8202/2005; 8203/2005- che, per la seconda delle cennate pronunzie, avevano riguardo ad una causa introdotta successivamente alla indicata riforma, mentre per la prima erano influenzati dalla specialità del rito (causa lavoro).

3/b- Le considerazioni che precedono assorbono la valutazione dell’ulteriore causa di inammissibilità – questa volta per difetto di autosufficienza del ricorso sul punto-relativa alla considerazione, pure svolta dal ricorrente nel motivo in esame, a mente della quale i documenti non sarebbero neppure stati decisivi:

mancando la riproduzione del contenuto dei medesimi è impedito ogni controllo alla Corte circa l’attinenza e la rilevanza del loro contenuto rispetto alla utilizzazione che ne ha poi fatto il giudice dell’appello, non senza omettere di considerare che, come detto, in presenza di una logica e congrua motivazione circa l’utilizzo delle emergenze istruttorie da parte del giudice dell’appello, non è ammissibile un diverso scrutinio in sede di legittimità. 4 – Con il secondo motivo viene fatta valere la "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5; la violazione degli artt. 1655, 1658, 2222 e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3" criticandosi l’insufficiente motivazione adottata dalla Corte distrettuale per dimostrare che la materia prima fosse stata fornita dall’appaltante e non già, come presuntivamente ricavabile dall’art. 1658 cod. civ., da esso appaltatore.

4/a – Anche questo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato: è inammissibile perchè, nonostante la rubrica della censura, non si muove alcuna critica alla valutazione della portata applicativa delle norme sopra citate – delle disposizioni codicistiche sul contratto d’opera poi la Corte catanese non fa il minimo accenno- ma solo alla insufficienza argomentativa del ragionamento svolto dalla Corte distrettuale nell’interpretare le emergenze di causa; il mezzo è poi infondato in quanto il giudice dell’appello è pervenuto alle censurate conclusioni valutando congruamente le prove – documenti; conclusioni del CTU – così impedendo ogni ulteriore scrutinio in questa sede. Anche in questo caso comunque la mancata riproposizione nel ricorso delle prove della cui insufficiente valutazione ci si lamenta renderebbe vieppiù inammissibile il motivo per violazione del canone di autosufficienza.

5 – Con il terzo motivo ci si duole della " violazione della L.R. 20 dicembre 1975, n. 79, art. 6, come sostituito dalla L.R. 6 maggio 1981, n. 86, art. 38 e del Tariffario regionale vigente e degli artt. 61 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 1657, 2697, 1730 e 1733 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 3; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo con violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5" osservando che la Corte territoriale avrebbe ritenuto non applicabile il tariffario regionale, trattandosi di appalto tra privati: sottolinea invece che, detto prezziario poteva trovare applicazione sia direttamente – in quanto l’oggetto del subappalto era l’edilizia residenziale pubblica- sia attraverso l’integrazione consentita dall’art. 1657 cod. civ.; parte ricorrente contesta poi come non corrispondente al vero, e comunque apodittica, l’affermazione del giudice dell’appello secondo la quale la CTU avrebbe appunto dato applicazione delle tariffe vigenti, non considerando che l’elaborato dell’ausiliare non avrebbe fornito spiegazioni in ordine alla fonte dei propri calcoli, comunque non supportati da valida argomentazione.

5/a – Anche tale motivo è inammissibile per difetto di autosuffcienza in quanto non viene riportato nè il contenuto della CTU -al fine di consentire lo scrutinio di questa Corte, nei limiti consentiti dalla natura del giudizio di legittimità, circa la congruità dei prezzi applicati e quelli desumibili da quelli usuali nel mercato- nè il tenore della pretesa "confessione" da parte della Edilco; si apprezza anche l’infondatezza della censura laddove presuppone che la natura dell’opera eseguita determini l’automatica applicazione delle norme per gli appalti in cui una delle parti sia un ente pubblico.

6 – Con il quarto motivo viene denunziata la " violazione dell’art. 1343 in relazione agli artt. 2730 e 2733 cod. civ. ed all’art. 360 c.p.c., n. 3" per aver ritenuto inadempiente esso D.M., pur in presenza di una confessione di controparte: il mezzo è inammissibile per quanto sopra argomentato al p. 2. 7 – Con il quinto – e subordinato – motivo ci si duole della "violazione dell’art. 101 c.p.c.; degli artt. 1665 e 1667 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3"; sia perchè la Corte catanese avrebbe posto a base della decisione gli opinabili risultati di una CTU – a cagione del lasso di tempo intercorso tra l’opera di accertamento giudiziale e l’ultimazione delle opere – e sulla base di perizie stragiudiziarie non verificabili; viene altresì denunziata la omessa considerazione della decadenza dell’appaltante dalla denunzia dei vizi: anche in questo caso valgano le considerazioni illustrate al p. 2. 8 – Con sesto – anche se indicato per la seconda volta come quinto – motivo viene genericamente lamentata la condanna al pagamento delle spese come violativa dell’art. 91 c.p.c.: appare evidente che non di censura si tratta ma di richiesta consequenziale allo sperato accoglimento del ricorso.

9 – Il ricorso incidentale, espressamente indicato come condizionato, va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, non essendo stato accolto quello principale.

10 – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi dichiara inammissibili il 4^ ed il 5^ motivo del ricorso principale, respingendo gli altri motivi del medesimo;

dichiara inammissibile il ricorso incidentale e condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-03-2011) 05-05-2011, n. 17345 Abuso di ufficio

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 7/12/2007, il Gup presso il Tribunale di Catania dichiarò non doversi procedere nei confronti di C.S., M.V., MA.AL., L.M., F. O., GA.AN. e GA.MA.GR., per i reati loro rispettivamente ascritti (abuso d’ufficio per tutti, nonchè solo per il primo anche omissione di atti d’ufficio) perchè i fatti non costituiscono reato. A seguito di ricorso per cassazione delle costituite parti civili, i coniugi G. – P., la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1315/2009, annullò la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame. Con sentenza in data 2/10/2009, il Gup presso il Tribunale di Catania dichiarava non doversi procedere nei confronti dei medesimi imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti perchè il fatto non costituisce reato.

Il Gup, pur prendendo in considerazione le censure sollevate dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento, perveniva alla stessa conclusione formulata nel precedente giudizio, rilevando che occorreva distinguere nettamente illegittimità amministrativa ed illiceità penale. In particolare con riferimento al reato di omissione o rifiuto di atti d’ufficio, contestato al solo C., nella qualità di Sindaco di (OMISSIS), osservava che nella fattispecie mancavano i presupposti dell’urgenza che avrebbero reso doverosa l’emissione dell’atto e difettava del tutto l’elemento soggettivo.

Quanto al reato di abuso d’ufficio, il Gup osservava che nel caso di specie vi sarebbe stata la violazione, in seno ai procedimenti amministrativi posti in essere dal Comune di (OMISSIS), di norme procedurali, oltre alla norma sostanziale che esclude la concessione di varianti dopo la scadenza del termine per l’effettuazione dei lavori. Da tali irregolarità amministrative, riscontrate da una sentenza del Tar per la Sicilia, confermata dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, non era possibile dedurre la sussistenza dell’elemento soggettivo che, nel delitto di abuso d’ufficio è rappresentato dal dolo intenzionale, ossia la rappresentazione e volizione dell’evento di danno altrui, ragionevolmente qualificabile "ingiusto" come conseguenza diretta ed immediata della condotta dell’agente. Avverso tale sentenza propongono ricorso le parti civili G.A. e P. G. sollevando tre motivi di gravame con i quali deducono inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 328 c.p. e con riferimento all’art. 323 c.p., nonchè mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Richiamati i principi di diritto espressi nella sentenza di annullamento di questa Corte, i ricorrenti eccepiscono che il Gup abbia disatteso tali principi sviluppando un percorso argomentativo sostanzialmente sovrapponibile a quello della sentenza cassata.

Quanto al reato di omissione di atti d’ufficio contestato sub 1), i ricorrenti richiamano la sentenza del TAR Catania evidenziando che i giudici amministrativi hanno confermato pienamente la fondatezza delle riserve dei coniugi G. – P. statuendo testualmente che: "essendo conclamata l’assenza sia dell’autorizzazione allo scarico, sia del certificato di abitabilità, sia l’esistenza di rilevanti problemi igienico- sanitari, l’Amministrazione non poteva sottrarsi dall’adottare i provvedimenti repressivi per interdire l’uso dello scarico non autorizzato e l’abitazione degli appartamenti non abitabili." Eccepiscono, quindi, che l’Amministrazione dolosamente si sottraeva all’obbligo di adottare provvedimenti repressivi volti ad interdire l’uso dello scarico e l’abitazione degli appartamenti delle sorelle Ga., a fronte di una indiscutibile carenza igienico sanitaria.

Contestano, poi, l’affermazione del Gup circa l’insussistenza di una situazione di urgenza di provvedere che avrebbe dovuto essere certificata dall’ASL, eccependo che elementi di segno favorevole alle parti civili emergevano da fonti probatorie tutt’altro che trascurabili, come la perizia del 15/772002 effettuata nel parallelo giudizio civile dal CTU, ing. R.. Osservano, infine che il silenzio serbato dall’Amministrazione comunale sull’istanza del 10/3/2003 e sulla diffida notificata del 29/9/2003 con le quali i coniugi G. – P. avevano sollecitato l’adozione di provvedimenti inibitoria faceva sorgere la responsabilità del Sindaco, quanto meno ai sensi dell’art. 328 c.p., comma 2. La circostanza che l’amministrazione comunale non abbia mai risposto alla diffida dei coniugi G. – P. determina, di per sè, l’omissione penalmente rilevante, anche a prescindere dalla mancata adozione dello specifico provvedimento di sgombero, ritenuto, comunque necessario, sia dalla sentenza del Tar che del CGA. Quanto al reato di abuso di atti d’ufficio, i ricorrenti contestano le conclusioni del Gup in tema di carenza del dolo intenzionale evidenziando una serie di circostanze dalle quali emergerebbe che i tecnici comunali hanno adottato provvedimenti illegittimi volti chiaramente a favorire le sorelle Ga. ed a danneggiare i ricorrenti. Con una successiva memoria difensiva le parti civili hanno depositato copia della sentenza emessa dal TAR Catania (n. 2746/04) e di quella emessa dal C.G.A (n. 303/07) ed hanno svolto, sulla scia delle statuizioni dei giudici amministrativi, considerazioni in ordine alla illegittimità dell’autorizzazione edilizia n. (OMISSIS) concessa alle sorelle Ga., sul dovere dell’amministrazione di non consentire l’uso di scarichi non autorizzati e sulla disparità di trattamento che pervade gli atti del Comune dai quali si evincerebbe inequivocabilmente il comportamento illecito degli imputati, che hanno posto in essere reiterate condotte, volte ad eludere precisi precetti normativi al solo fine di favorire le imputate Ga., con gravissimo danno per le parti civili.

La difesa di C.S. e Ma.Al. ha depositato memoria difensiva con la quale eccepisce l’inammissibilità del ricorso, contestando che i coniugi G. – P. possano assumere la qualifica di persone offese del reato di omissione di atti d’ufficio e del reato di abuso d’atti d’ufficio, trattandosi soltanto di soggetti danneggiati. Nel merito resiste al ricorso delle parti civili.
Motivi della decisione

Preliminarmente occorre rilevare che non è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, dedotta sul presupposto che i ricorrenti non rivestirebbero la qualità di soggetti passivi dei reati di omissione di atti d’ufficio e di abuso di atti d’ufficio, essendo soltanto danneggiati dai reati in parola. Non può dubitarsi, infatti, che nella fattispecie i reati contestati assumano carattere plurioffensivo. Secondo l’insegnamento di questa Corte:

"Il reato di omissione di atti di ufficio, punito dall’art. 328 c.p., comma 2 integra un delitto plurioffensivo, nel senso che lede, oltre all’interesse pubblico al buon andamento ed alla trasparenza della pubblica amministrazione, anche il concorrente interesse del privato leso dall’omissione o dal ritardo dell’atto amministrativo dovuto.

Tale norma, infatti, da un lato presuppone una richiesta presentata da un soggetto che vi abbia interesse, in quanto titolare di una situazione giuridica qualificata come diritto soggettivo o interesse legittimo e, dall’altro, tutela l’aspettativa dell’istante ad ottenere il provvedimento richiesto o in alternativa, la comunicazione dei motivi del ritardo o della mancata adozione del provvedimento. Ne consegue che il richiedente interessato riveste la posizione di persona offesa dal reato, tutelata dalle garanzie procedimentali previste dagli artt. 408 e 410 cod. proc. pen." (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 5376 del 12/11/2002 Cc. (dep. 04/02/2003) Rv.

223937).

Nel caso di specie occorre rilevare, inoltre, che pur essendo contestato l’art. 328 c.p., comma 1, nella descrizione del fatto si fa espresso riferimento al silenzio ingiustificato tenuto dal pubblico ufficiale rispetto alle istanze e diffide presentate dai coniugi G. – P., pertanto non si può escludere che il fatto possa essere diversamente qualificato, ai sensi dell’art. 328 c.p., comma 2.

Ugualmente plurioffensivo deve ritenersi il reato di abuso d’atti d’ufficio, di cui all’art. 323 c.p., poichè la condotta tipica consiste proprio nella violazione del dovere di imparzialità e di correttezza nell’esercizio dei poteri amministrativi qualificata dal fine di procurare un ingiusto vantaggio ovvero un danno ingiusto a taluno. Colui che subisce il danno ingiusto assume necessariamente la qualifica di persona offesa dal reato.

Nel merito il ricorso è fondato con riferimento al reato di omissione di atti d’ufficio, di cui al n. 1) del capo di imputazione, contestato a C.S. nella sua qualità di Sindaco del Comune di (OMISSIS).

Nella sentenza di annullamento questa Corte aveva statuito che:

"Quanto al delitto di omissione di atti d’ufficio, le ragioni della insussistenza della condotta criminosa sono unicamente argomentazioni sviluppate su alcuni degli elementi selezionati dal giudice dell’udienza preliminare, senza tenere conto ai fatti oggetto di accertamento del Tar Sicilia con sentenza del 30 settembre 2004, cui espressamente fa riferimento l’imputazione.

In particolare, non si è affatto considerato che gli appartamenti de quibus erano privi di certificato di abitabilità e dotati di sistema di scarico dei reflui non autorizzato.

Va posto in rilevo che la norma de qua sanziona il rifiuto, non già di un atto urgente, bensì di un atto dovuto che deve essere compiuto senza ritardo e, quindi, con tempestività, in diretta connessione con il conseguimento degli effetti che gli sono propri, tenuto conto che si è in presenza di reato di pericolo per il bene oggetto di tutela".

Con il provvedimento impugnato il Gup ha sostanzialmente fallito dal conformarsi ai principi enunciati da questa Corte.

In particolare il Gup ha richiamato la sentenza del Tar, derubricando ad un mero obiter dictum l’assunto secondo cui: "essendo conclamata l’assenza sia dell’autorizzazione allo scarico, sia del certificato di abitabilità, sia l’esistenza di rilevanti problemi igienico- sanitari, l’Amministrazione non poteva sottrarsi dall’adottare i provvedimenti repressivi per interdire l’uso dello scarico non autorizzato e l’abitazione degli appartamenti non abitabili".

Senonchè tale assunto non può essere definito un obiter dictum dal momento che alcune delle censure mosse dai ricorrenti coniugi G.-.Pittalà r.p.l.d.s.

r.f.s.l.i.d.1.e.s.

c.d.d.2.c.i.q.i.m.r.

c.l.d.p.n.a.i.l.

d.f.e.l.d.a.d.P. B. A.m.l.d.c.d.

e.p.r.i.G.e.l.d.

a.a.s.l.i.d.s.b.d.

c.c.d.a.r.a.l.

d.p.g.e.i.p.l.s.p.I.t.m.

i.G.r.n.c.d.s.i.r.d.o.c. u.r.d.p.c.e.i.u.v.d.m.

c.e.d.l.c.g.l.s.d.n.l.a.

p.e.d.G.a.d.f.d.

p. S.i.i.l.c.d.r.c.r.a.

r.d.a.d.d.c.a.n.2.d.c.d.i.

c.a.t.g.i.i.c.c.i.l.

s. G..

Con riferimento al reato di abuso d’ufficio, che si riferisce all’approvazione della variante in corso d’opera n. 53/2003 ed ai provvedimenti del 12/2/2003 e del 13/11/2003, con i quali il Comune di (OMISSIS) ordinava ai coniugi G. – P. di presentare un progetto di variante e poi li diffidava a dare esecuzione ai lavori di cui alla variante 53/03, è pacifico che tali provvedimenti sono stati annullati dal TAR di Catania che li ha ritenuti palesemente illegittimi con pronunzia confermata anche dal CGA della Sicilia.

Rispetto a tali atti il compendio probatorio è esaurito per cui non è possibile che nel dibattimento emergano ulteriori elementi idonei a confermare l’accusa di abuso d’ atti d’ufficio. Al riguardo le osservazioni del Gup circa l’insussistenza dell’elemento soggettivo del dolo intenzionale, in testa agli imputati, non sono censurabili in questa sede, essendo fondati su motivazione congrua, priva di vizi logico-giuridici.

Pertanto la pronunzia di non doversi procedere rispetto al reato di cui al n. 2) del capo di imputazione non esorbita dai limiti intrinseci del giudizio della sentenza emessa al termine della fase preliminare.

In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di C.S., relativamente al reato di cui al capo 1) dell’imputazione con rinvio al Tribunale di Catania. Deve essere, invece, respinto il ricorso relativamente al reato di cui al capo 2).
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di C.S., relativamente al reato di cui al capo 1) dell’imputazione con rinvio al Tribunale di Catania.

Rigetta nel resto il ricorso delle parti civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-02-2011) 20-05-2011, n. 20014

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 22.3.2010, il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, dichiarò M.M.A. responsabile del reato di tentata rapina, e concessa l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 equivalente alla contestata aggravante – lo condannò alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ed Euro 300 di multa.

Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputato, e la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 20.7.2010, confermava la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sia in riferimento al giudizio di responsabilità che alla qualificazione giuridica del reato.

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione

Nel ricorso si prospettano esclusivamente e in modo del tutto generico le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità dei motivi, va quindi apprezzata non solo per la loro assoluta indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione; impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità, conducente, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), nell’inammissibilità (Cass. Sez. 4, n. 5191/2000 Rv.216473).

Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine esaustive, in ordine alla idoneità della condotta, alla inequivocità degli atti compiuti e all’elemento psicologico, anche in considerazione della circostanza che la condotta, così come descritta dagli operanti, non è stata oggetto di contestazione, essendosi limitato l’imputato a dedurre che era ubriaco e che tale sua situazione era evidente. La Corte territoriale ha, in particolare, evidenziato che l’evidente stato di ubriachezza può influire, come ha in effetti influito, nella determinazione della pena, ma non certamente per far venir meno la sussistenza del reato di tentata rapina, correttamente contestato e ritenuto a fronte della minaccia posta in essere, della richiesta di danaro e del fine di trame profitto.

Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro Mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.