Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-04-2011) 03-06-2011, n. 22257

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Ferrara, con sentenza del 1 ottobre 2009, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Comacchio del 13 maggio 2008 che aveva condannato C.G. alla pena di Euro 150 di multa, oltre al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di lite in favore della costituita parte civile, per il delitto di ingiuria in danno di B.M..

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore lamentandone: l’erroneità e la illogicità della motivazione, in merito all’affermazione della colpevolezza per il delitto d’ingiuria pur in presenza dell’esimente di cui all’art. 599 c.p. nonchè l’insufficienza delle prove acquisite a fondamento della colpevolezza.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è evidentemente inammissibile in quanto si prospettano, innanzitutto, questioni già sottoposte al vaglio del Tribunale dell’appello e dallo stesso risolte in maniera logica e completa nonchè, d’altra parte, questioni che attengono al fatto oggetto del giudizio di merito e ne propongono una diversa lettura non consentita avanti questa Corte di legittimità. 2. In primis con riferimento al primo motivo del ricorso, correttamente non è stata applicata l’esimente di cui all’art. 599 c.p., comma 2 in quanto il lasso di tempo tra la risposta reattiva e la presunta provocazione non è ictu oculi breve e pertanto non costituisce espressione di uno stato d’ira bensì di sentimenti diversi, quali l’odio e il rancore, che non possono determinare l’applicazione dell’esimente stessa (v. Cass. Sez. 5^ 6 giugno 2006 n. 29384 e Sez. 1^ 8 aprile 2008 n. 16790).

In secondo luogo, l’attendibilità delle dichiarazioni della parte lesa è stata sottoposta al necessario vaglio di entrambi i Giudici del merito per cui, per quanto dianzi evidenziato, non può essere rimessa in discussione avanti questa Corte ove non abbia provocato, in concreto, uno di quei vizi che l’art. 606 c.p.p. indica possa sottoporsi al giudizio di legittimità della Cassazione.

3. Dalla declaratoria d’inammissibilità del ricorso deriva, in conclusione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 22-06-2011, n. 3767 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il T.A.R. per la Puglia con la sentenza in epigrafe, in accoglimento di ricorso proposto da P. M. avverso il decreto prot. n. 1863 dell’11 giugno 2008 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto – col quale era stato annullato il provvedimento n. 11/2008 del 30 aprile 2008 del Dirigente dell’ufficio urbanistico del Comune di Cisternino (BR), rilasciato alla ricorrente ex artt. 146 e 159 d.lgs. 2004, n. 42, relativo al progetto di realizzazione di lavori di consolidamento statico e di ampliamento di un immobile a tipologia costruttiva "trulli" in agro di Cisternino in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.m. 1 agosto 1985, di proprietà della ricorrente -, annullava l’impugnato provvedimento sovrintendentizio, ponendo le spese di causa a carico dell’Amministrazione resistente.

L’adito T.A.R. accoglieva, in particolare, il terzo motivo di ricorso, a carattere assorbente – col quale era stato dedotto che la Soprintendenza aveva illegittimamente sovrapposto la propria valutazione discrezionale a quella già effettuata dal Comune, ente delegato dalla Regione al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica -, rilevando il superamento dei limiti del potere di controllo di mera legittimità attribuito all’Amministrazione statale prima dall’art. 1 l. n. 431/1985, indi dall’art. 151 d.lgs. 490/1999 e, infine (limitatamente al periodo transitorio) dall’art. 159 d.lgs. n. 42/2004 e succ. mod. Condannava l’Amministrazione resistente a rifondere alla ricorrente le spese di causa.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello il soccombente Ministero, censurando l’erronea affermazione dell’illegittimità dell’operato della Soprintendenza, secondo l’assunto dell’impugnante non esulante dai confini dello stretto sindacato di legittimità (anche sotto il profilo delle varie figure sintomatiche del vizio d’eccesso di potere) per essersi la medesima limitata ad annullare l’autorizzazione rilasciata dall’ente locale e a evidenziare l’incompatibilità del progetto presentato dall’odierna appellata con i valori paesistici a cui tutela la stessa autorità era istituzionalmente preposta. Chiedeva dunque, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della gravata sentenza e in sua riforma, il rigetto del ricorso in primo grado.

3. Si costituiva l’appellata, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.

4. All’udienza camerale del 29 aprile 2011, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di sospensiva, la causa, previo avviso alle parti, veniva trattenuta in decisione.

5. L’appello è infondato e deve essere disatteso.

5.1. In linea di diritto, si premette che secondo consolidato orientamento di questo Consiglio, da cui non v’è motivo di discostarsi, il potere di annullamento del nulla osta paesaggistico da parte della Soprintendenza statale non comporta un riesame complessivo delle valutazioni discrezionali compiute dalla Regione o da un ente subdelegato, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione, ma si estrinseca in un controllo di mera legittimità che si estende a tutte le ipotesi riconducibili all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza, illogicità o irrazionalità motivazionale (C.d.S., Sez. VI, 13 febbraio 2009, n. 772; C.d.S., Sez. VI, 25 novembre 2008, n. 5771). Con particolare riguardo al regime transitorio di cui all’art. 159, comma 3, d.lgs. n. 42/2004 e succ. mod. – vigente fino al 31 dicembre 2009 e applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame -, è stato condivisibilmente riaffermato il principio secondo cui, in materia di nulla osta paesaggistico, l’autorità statale, in sede di esercizio dei suoi poteri di controllo, è munita degli stessi poteri di riscontro in termini di legittimità costantemente riconosciuti come ambito della sua potestà di annullamento, senza che possa profilarsi, in relazione alla "non conformità" dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’organo delegato dalla Regione, un potere di riesame nel merito (C.d.S., Sez. VI, 2 aprile 2010, n. 1899; C.d.S., Sez. VI, 23 luglio 2009, n. 4630; C.d.S., Sez. VI, 23 febbraio 2009, n. 1051).

5.2. Orbene, applicando gli enunciati principi di diritto alla fattispecie sub iudice, ritiene il Collegio che si debba confermare la decisione dei primi giudici in ordine all’illegittimo esercizio del potere sovrintendentizio di annullamento per superamento dei limiti del controllo di legittimità.

Infatti, per un verso, l’autorizzazione comunale è supportata da una motivazione congrua ed esauriente, laddove testualmente recita: "…tenuto conto…che per il suddetto intervento edilizio il responsabile del procedimento, a seguito di verifica dell’ammissibilità della predetta richiesta al vigente strumento urbanistico comunale, si è espresso favorevolmente in quanto trattasi di intervento di nuova costruzione che, vista la tipologia dei lavori da realizzarsi, riguarda trasformazioni fisiche del sito osservanti la salvaguardia delle condizioni di equilibrio ambientale, della riduzione delle condizioni di rischio, della difesa dell’inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee e dell’integrità visuale del sito nel suo aspetto tipico e, pertanto, ritenute compatibili in riferimento ai valori paesaggisticoambientali ed architettonici della zona…".

Per altro verso, il gravato provvedimento di annullamento adottato dalla Soprintendenza si esaurisce, per quanto qui rileva, nella testuale motivazione "…che la nuova costruzione prevista in aderenza a trulli antichi esistenti altera, in maniera impropria, lo stato dei luoghi coprendo in parte le visuali prospettiche delle strutture architettoniche che si presentano integre secondo l’impatto originario…".

Così operando, la Soprintendenza, anziché sindacare la legittimità del provvedimento comunale ed esprimere, se del caso, critiche e censure alla completezza e logicità della valutazione operata dall’amministrazione preposta in prima battuta alla tutela del vincolo, ha operato una valutazione diretta della compatibilità paesaggistica degli interventi, individuando autonomamente e direttamente le ragioni di merito che (nella sua percezione dell’interesse paesaggisticoambinetale e architettonico) impedirebbero l’edificazione progettata, inidonee – per le ragioni sopra esposte – a giustificare l’esercizio del potere di annullamento.

5.3. S’impone dunque il rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza.

6. Considerata la natura della controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l”appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; dichiara le spese del grado interamente compensate fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. VI, Sent., 23-11-2011, n. 24710 Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo

L.R. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo iniziato avanti al Tar Campania in data 4.1.2000 e ancora in corso alla data di presentazione della domanda (27.3.2008).

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

La Corte d’appello ha rigettato la domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio avanti al giudice amministrativo in quanto ha ritenuto insussistente nella specie il patema d’animo conseguente alla pendenza del giudizio sia in considerazione della condotta processuale della parte che ha omesso di svolgere qualunque attività sollecitatoria per quasi un decennio, dimostrando così il disinteresse al giudizio, sia per la ritenuta originaria consapevolezza della totale infondatezza della pretesa.

La seconda ratio decidendi, idonea da sola a giustificare la pronuncia in quanto "In tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la piena consapevolezza della infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità – che deve essere desunta sulla base di elementi indiziari precisi e concordanti – è causa di inesistenza del danno non patrimoniale, perchè incompatibile con l’ansia ed il malessere correlati all’incertezza sull’esito del processo (Sez. 1, Sentenza n. 25519 del 16/12/2010), non è stata adeguatamente censurata dal ricorrente che si è limitato genericamente a contestare la sussistenza della prova in ordine alla ritenuta consapevolezza mentre nulla ha obbiettato in relazione alla precisa affermazione contenuta in motivazione secondo la quale era fin dall’origine chiaro che "la domanda fatta valere … attiene ad una pretesa risarcitoria ampiamente prescritta".

L’infondatezze delle esaminate censure rende ultroneo l’esame di quelle ulteriori.

Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.

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T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 27-07-2011, n. 639

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

a) relativamente al ricorrente è stata presentata una dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare ex articolo 1ter del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; b) che nell’ambito del procedimento di emersione con l’atto impugnato è stato negato il permesso di soggiorno in quanto si è ritenuto che il ricorrente rientrasse nella ipotesi di non regolarizzabilità prevista dal comma 13 lettera c) (secondo cui non possono essere regolarizzati gli stranieri "che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice") essendo stato condannato per il reato previsto dall’articolo 14, comma 5ter del d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 (il reato cd. di "immigrazione clandestina"; c) con il ricorso all’esame è impugnato il diniego e denunciato che il precedente sopra indicato non è preclusivo della sanatoria;

Premesso altresì che, in relazione alla questione della regolarizzabilità degli stranieri condannati per "immigrazione clandestina", l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7 del 10 maggio 2011, ai cui principi la sezione ha già prestato adesione, ha chiarito che "in tema di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari condannati, il reato di violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato previsto dall’art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, punito con una pena edittale fino a quattro anni di reclusione e per il quale è previsto l’arresto obbligatorio il legislatore italiano, non è più compatibile con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio di cui alla direttiva 2008/115/CE. Pertanto, l’entrata in vigore della normativa comunitaria ha prodotto l’abolizione del reato previsto dalla disposizione sopra citata, e ciò, a norma dell’art. 2 del codice penale, ha effetto retroattivo, facendo cessare l’esecuzione della condanna e i relativi effetti penali. Tale retroattività non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato, in quanto il principio del tempus regit actum esplica la propria efficacia allorché il rapporto cui l’atto inerisce sia irretrattabilmente definito, e, conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti della normativa di riferimento. Tale la circostanza, evidentemente, non si verifica ove siano stati esperiti gli idonei rimedi giudiziari volti a contestare l’assetto prodotto dall’atto impugnato";

Premesso infine che, in relazione alla novità giurisprudenziale sopra citata, l’amministrazione ha sostenuto che si sarebbe verificata una ipotesi di "cessazione della materia del contendere";

Ritenuto che non si sia verificata la "cessazione della materia del contendere", che presuppone il ritiro dell’atto impugnato e la sua sostituzione con altro atto conforme all’istanza del ricorrente e, quindi, totalmente satisfattivo del suo interesse, e che il ricorso debba pertanto essere accolto poiché l’atto impugnato si fonda su un presupposto inesistente (cioè un precedente penale ostativo della regolarizzazione);

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna il ministero dell’interno al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro millecinquecento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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