T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 09-09-2011, n. 967 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento in data 2 aprile 2010, l’Azienda Sanitaria Locale TO4 ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto concorso concernente la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della sale operatorie dell’ospedale di Ivrea.

La lex specialis prevedeva che la gara sarebbe stata aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione di un massimo di 70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per il prezzo; per la valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta, sarebbe stato applicato il metodo del confronto a coppie.

Presentavano domanda di partecipazione alla gara otto concorrenti, tre delle quali venivano escluse all’esito dell’esame della documentazione amministrativa.

Altre tre concorrenti, tra cui l’odierna ricorrente, venivano successivamente escluse in quanto la loro offerta tecnica non aveva conseguito il punteggio minimo (35 punti) previsto dalla legge di gara.

All’esito delle operazioni di gara, l’appalto era definitivamente aggiudicato, con provvedimento del 30 dicembre 2010, al raggruppamento capeggiato da M. S.r.l.

Con ricorso giurisdizionale ritualmente notificato in data 10 febbraio 2011, la M.I. S.r.l. ha impugnato l’aggiudicazione della gara e gli atti che hanno determinato la sua esclusione, deducendo i seguenti motivi di gravame:

I) Violazione lex specialis. Violazione dei principi generali in tema di procedure di evidenza pubblica. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 83 e 84, d.lgs. n. 163/2006. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, difetto di motivazione, carente ed erronea istruttoria. Sviamento.

II) Violazione art. 3, l. n. 241/1990. Violazione art. 83, d.lgs. n. 163/2006. Violazione dei principi generali in materia di procedure ad evidenza pubblica, in particolare del principio di trasparenza ed imparzialità nella valutazione delle offerte. Eccesso di potere per difettosa e carente motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà, manifesta irrazionalità. Sviamento.

III) Violazione art. 18, disciplinare di gara. Violazione artt. 97 Cost., 2 e 83, d.lgs. n. 163/2006 e 3, l. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione del principio di tutela dell’affidamento, di buona fede e correttezza dell’azione amministrativa. Violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica. Violazione dei principi di par condicio dei concorrenti, di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere per difettosa e carente motivazione, difetto di istruttoria. Sviamento.

L’esponente chiede anche, in conclusione, che sia dichiarata l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato inter partes e che l’amministrazione sia condannata al risarcimento dei danni.

Si sono costituite in giudizio l’A.S.L. TO4 e le società del raggruppamento aggiudicatario, contrastando la fondatezza del ricorso e opponendosi al suo accoglimento; le controinteressate eccepiscono anche l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse.

Le società M. e F.P. hanno proposto ricorso incidentale avverso gli atti che avevano comportato l’ammissione alla gara della ricorrente principale, deducendo il seguente motivo di gravame: "Violazione dell’art. 17.1 e 17.2 del disciplinare di gara. Violazione del Modello A – Impresa allegato al disciplinare di gara. Violazione del principio di par condicio. Eccesso di potere per disparità di trattamento, irrazionalità, illogicità, travisamento".

Con ordinanza n. 249 del 8 aprile 2011, è stata respinta, per carenza di fumus, l’istanza cautelare proposta con il ricorso principale.

Il provvedimento cautelare è stato riformato in appello, con ordinanza della Terza Sezione del Consiglio di Stato n. 1952 del 6 maggio 2011.

In prossimità della pubblica udienza, le parti costituite hanno depositato memorie difensive e di replica.

Il ricorso è stato chiamato all’udienza del 13 luglio 2011 e, previa trattazione orale, è stato ritenuto in decisione.

Ha fatto seguito la pubblicazione del dispositivo di sentenza n. 774 del 14 luglio 2011.

Motivi della decisione

1) Sostengono le ricorrenti incidentali che il raggruppamento capeggiato da M.I. S.r.l., definitivamente escluso dalla gara a causa dell’insufficienza del punteggio riportato dalla sua offerta tecnica, sarebbe stato illegittimamente ammesso, in precedenza, alla medesima procedura selettiva, atteso che un professionista facente parte del gruppo di progettazione non aveva reso la dichiarazione sostitutiva, prescritta a pena di esclusione dalla legge di gara, in ordine al possesso dei requisiti.

La censura fa riferimento al disposto dell’art. 17.1 del disciplinare di gara, nel quale è descritta la documentazione da allegare, a pena di esclusione, alla domanda di partecipazione.

Per quanto di specifico interesse, la lettera ff) prevede che il concorrente in possesso di attestazione di qualificazione SOA di sola costruzione fosse tenuto ad elencare i nominativi dei progettisti, indicati o associati, "personalmente responsabili della progettazione" e allegare le dichiarazioni sostitutive, rese dai progettisti medesimi, in ordine al possesso dei requisiti di cui al Modello A del disciplinare.

Nella dichiarazione presentata ai fini della partecipazione alla gara, l’aggiudicataria aveva indicato, tra gli altri, l’ing. Andrea Lancetti, giovane professionista facente parte del gruppo di progettazione, omettendo tuttavia di depositare la dichiarazione sostitutiva prescritta dal disciplinare.

L’inosservanza di una prescrizione posta a pena di esclusione dalla legge di gara avrebbe necessariamente comportato, ad avviso della deducente, l’esclusione del raggruppamento poi divenuto aggiudicatario.

La riferita censura è priva di pregio.

Nella propria domanda di partecipazione, infatti, la ricorrente principale non aveva indicato l’ing. Lancetti come "responsabile della progettazione’, ma come giovane professionista incaricato del "supporto alla progettazione impianti elettrici".

La giurisprudenza amministrativa, d’altronde, ha da tempo chiarito come la prescrizione di cui all’art. 51 del d.P.R. n. 554/1999, relativa alla necessaria presenza nella compagine del raggruppamento di un "giovane professionistà abilitato alla professione da meno di cinque anni, rispondesse ad evidenti finalità di carattere "promozionale’, onde garantire allo stesso la possibilità di svolgere un utile apprendistato e arricchire il proprio bagaglio curricolare, ma non comportasse l’obbligo di associare il giovane professionista al raggruppamento (Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2006, n. 6347).

Proprio tenendo conto della pronuncia giurisprudenziale sopra richiamata, la stazione appaltante, nella seduta del 28 ottobre 2010, ha (ri)esaminato la questione inerente l’ammissione alla gara della M. S.r.l. e, considerando che la presenza del giovane professionista non generava responsabilità contrattuali in capo allo stesso, ha correttamente ritenuto che esso non fosse tenuto a rendere la dichiarazione sostitutiva in parola.

Per tali ragioni, la statuizione inerente l’ammissione alla gara della M. S.r.l. si sottrae alle censure di legittimità dedotte dalla ricorrente incidentale.

2) Venendo all’esame del ricorso principale, la difesa delle controinteressate ne eccepisce preliminarmente l’inammissibilità per carenza di interesse in quanto, anche prescindendo dal mancato raggiungimento della soglia prevista per l’offerta tecnica, la ricorrente non avrebbe comunque raggiunto un punteggio complessivo tale da consentirle di conseguire l’aggiudicazione.

L’eccezione è infondata, poiché alcune delle censure dedotte dalla ricorrente principale investono la congruità del punteggio attribuito agli aspetti qualitativi della sua offerta e altre sono volte a conseguire la rinnovazione della procedura di gara.

Sotto questi profili, pertanto, essa ha interesse alla decisione del ricorso.

3) Nel merito, le censure svolte con il primo motivo del ricorso principale fanno diretto riferimento alla statuizione di esclusione dalla gara, per insufficienza del punteggio relativo alla valutazione dell’offerta tecnica.

Come anticipato in premessa, infatti, il disciplinare di gara prevedeva che "saranno escluse dalla gara le offerte che non avranno ottenuto un punteggio tecnico pari ad almeno il 50% del "valore tecnicò (almeno pari a punti 35). In quest’ultimo caso non si procederà all’apertura delle offerte economiche".

L’offerta tecnica della ricorrente ha ricevuto complessivi 34,148 punti e, non avendo raggiunto la soglia di 35 punti, è stata esclusa dalla gara.

3.1) In primo luogo, l’esponente afferma che detta esclusione sarebbe illegittima in quanto, a fronte di uno scarto di soli 85 centesimi di punto, si dovrebbe considerare raggiunto il minimo previsto dalla legge di gara.

Tale argomento non ha consistenza giuridica.

Premesso che l’esponete non formula rilievi di sorta in merito alla razionalità della descritta soglia di accettabilità dell’offerta tecnica, è incontestabile che, seppur di poco, essa non abbia raggiunto il corrispondente punteggio minimo.

L’amministrazione era vincolata ad applicare la prescrizione del disciplinare di gara e, in conseguenza, non poteva che addivenire all’esclusione dell’offerta insufficiente, senza margini di discrezionalità al riguardo.

L’ammissione dell’offerta della concorrente, eventualmente giustificata in ragione dell’esiguità dello scarto rispetto al minimo previsto, avrebbe concretizzato un’inammissibile e plateale violazione del principio di parità di trattamento dei concorrenti.

3.2) Un secondo ordine di rilievi critici fa riferimento alle valutazioni formulate dalla Commissione giudicatrice relativamente al pregio tecnico dell’offerta della ricorrente.

Sulla base di tali rilievi, l’esponente sostiene che la contestata esclusione sarebbe irragionevole, dal momento che la sua offerta, contenendo diverse soluzioni migliorative rispetto al progetto posto in gara e alle altre offerte ammesse, avrebbe certamente dovuto raggiungere, se correttamente valutata, la prescritta soglia di punteggio minimo.

Questo tipo di valutazioni, però, entra direttamente nel merito delle scelte discrezionalmente operate dalla Commissione di gara e, in difetto di profili di manifesta illogicità o di evidenti errori di fatto, risulta inammissibilmente teso a far sì che le scelte del giudicante si sovrappongano a quelle dell’amministrazione.

I rilievi svolti dall’esponente, con il supporto di una perizia di parte, non individuano, infatti, elementi oggettivi atti a comprovare l’irrazionalità del giudizio della Commissione, ma si risolvono sostanzialmente nell’enfatizzazione delle qualità del proprio progetto, a fronte dei contenuti, descritti come meritevoli di minore apprezzamento, delle altre offerte tecniche.

3.3) La terza e ultima censura, peraltro dedotta nel ricorso introduttivo in termini ipotetici, concerne la violazione del principio di collegialità di cui all’art. 84 del codice dei contratti pubblici.

L’esponente ritiene che la valutazione delle offerte non sarebbe stata operata dal plenum della Commissione, ma da un singolo componente al cui giudizio gli altri si sono successivamente adeguati: la dimostrazione di tale assunto consisterebbe nel fatto che tutti i commissari hanno attribuito gli stessi punteggi, utilizzando una scheda asseritamente precompilata.

La lettura del verbale di gara fornisce ex se dimostrazione dell’infondatezza della tesi di parte ricorrente.

Risulta da tale documento, infatti, che la Commissione giudicatrice, nella seduta del 2 novembre 2010 (alla quale risultava assente uno solo dei suoi membri), ha ritenuto di adottare un metodo di lavoro che comportava l’affidamento dell’istruttoria relativa a determinati aspetti tecnici delle offerte ad alcuni suoi membri, con la precisazione che "ultimati i lavori dei commissari, l’esito dell’attività istruttoria verrà riportato all’attenzione ed alla valutazione del plenum della Commissione di valutazione".

Completata detta attività istruttoria (che si era articolata nelle sedute del 8, 15 22 e 23 novembre), il plenum della Commissione, nella seduta del 29 novembre 2011, ha proceduto alla valutazione delle offerte mediante applicazione del metodo del confronto a coppie, con le modalità previste dalla legge di gara.

Il seguente passaggio del verbale documenta esaustivamente lo svolgimento di queste operazioni: "ciascun commissario relaziona compiutamente la Commissione sull’attività istruttoria da lui sin qui svolta, in merito ai criteri e parametri delle offerte tecniche presentate dalle ditte ammesse alla gara, secondo le competenze decise dalla Commissione nel corso della seduta in data 2.11.2010 e rispondendo alle richieste di chiarimenti formulate dagli altri membri della Commissione stessa. Ogni singola relazione viene quindi condivisa dal plenum della Commissione. A questo punto la Commissione decide di passare all’applicazione del metodo del "confronto a coppie’… A tale scopo vengono distribuite a ciascun componente le schede di valutazione… da utilizzarsi in sede di valutazione e che vengono allegate, debitamente compilate e sottoscritte, al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale".

Il descritto modus procedendi è perfettamente conforme alle indicazioni promananti dalla giurisprudenza amministrativa la quale, da tempo e in modo univoco, ha precisato che il principio di collegialità richiede che la commissione giudicatrice di una gara pubblica operi con la presenza di tutti i suoi componenti quando essa sia chiamata a decidere su scelte discrezionali, ma è derogabile laddove la commissione sia chiamata a svolgere attività strumentali, istruttorie o preparatorie (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 8 luglio 2008, n. 3412).

Nelle memorie depositate nel corso del giudizio, la ricorrente sostiene che la Commissione, nella sua composizione plenaria, non avrebbe mai preso diretta visione delle offerte, essendosi invece limitata ad apprenderne i contenuti attraverso le relazioni istruttorie dei singoli membri a tale compito delegati.

L’esponente ipotizza, in sostanza, che l’istruttoria condotta dai singoli membri della Commissione abbia dato luogo ad una vera e propria anticipazione del giudizio e che il plenum, non avendo preso diretta cognizione delle offerte, non avrebbe potuto che ratificare le valutazioni dei singoli commissari.

Tale ricostruzione, peraltro, si fonda su un travisamento circa la natura dell’attività che ha preceduto la valutazione del plenum e non trova rispondenza nei contenuti del verbale sopra trascritti, dai quali si evince chiaramente come l’istruttoria sia stata finalizzata alla ricognizione di alcuni aspetti del progetto (quelli caratterizzati da maggiore tecnicismo), allo scopo di semplificare il lavoro della Commissione e agevolarne l’esercizio della funzione valutativa.

Senza considerare il fatto che, per altri aspetti, anche l’attività istruttoria propedeutica alla formulazione del giudizio è stata condotta, non dai singoli membri, ma dall’intera Commissione la quale, nella seduta del 2 novembre 2010, aveva già sottoposto le singole offerte "ad un primo esame di carattere generale".

La mancata differenziazione dei punteggi attribuiti dai singoli membri della Commissione, infine, non costituisce indice rivelatore di alcuna forma sintomatica di eccesso di potere, rappresentando tale circostanza, piuttosto, una prova indiretta della coerenza e dell’uniformità che hanno caratterizzato l’esercizio della funzione valutativa.

4) Con il secondo motivo di ricorso, l’esponente lamenta la mancata esplicitazione delle motivazioni dei singoli punteggi attribuiti alle offerte tecniche, precisando che, laddove la lex specialis non contenga criteri specifici e dettagliati, l’applicazione del metodo del confronto a coppie non esime l’amministrazione dal rendere conto dei motivi che l’hanno indotta a preferire un’offerta ad un’altra.

La censura muove da un assunto astrattamente condivisibile, posto che, nel cosiddetto metodo del confronto a coppie, può prescindersi dall’estrinsecazione logicoargomentativa delle scelte effettuate, risultando sufficiente la mera espressione di un punteggio numerico, solo quando la legge di gara abbia espressamente predefinito specifici, obiettivi e puntuali criteri di valutazione.

Nel caso di specie, peraltro, ricorrevano proprio i presupposti da ultimo configurati, stante l’elevato livello di analiticità del progetto posto a base di gara e atteso che l’art. 18 del disciplinare di gara non si limitava a elencare specifici criteri di valutazione delle offerte, con i relativi punteggi e sottopunteggi, ma constava anche, per ogni criterio, di una parte descrittiva atta a definire con assoluta chiarezza detti parametri, rendendo conseguentemente superflua la motivazione sui punteggi attribuiti.

5) Il terzo e ultimo motivo di ricorso concerne la pretesa violazione del principio di separatezza fra offerta tecnica ed economica, atteso che entrambe le concorrenti rimaste in gara avrebbero inserito nell’offerta tecnica, in particolare nel piano di sicurezza e coordinamento, indicazioni relative all’offerta economica.

La circostanza riferita da parte ricorrente non sussiste, poiché gli unici elementi economici esposti nelle due offerte tecniche sono gli oneri della sicurezza il cui importo è predeterminato dalla legge di gara e non soggetto a ribasso.

Tale dato, pertanto, non consentiva di desumere, neppure in parte, l’entità delle offerte economiche delle concorrenti.

6) In conclusione il ricorso principale è infondato e deve essere respinto, anche per quanto concerne, ovviamente, le istanze per la declaratoria di inefficacia del contratto e per il risarcimento dei danni.

Tenendo conto delle peculiarità della controversia, le spese del grado di giudizio vanno integralmente compensate fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso incidentale e il ricorso principale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 17-01-2012, n. 533 Responsabilità professionale

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Svolgimento del processo

1. G.M.R. vedeva rigettata dal Tribunale di Napoli la domanda di risarcimento dei danni, (pari a circa L. 500 milioni) subiti in esito a un intervento chirurgico all’orecchio; domanda avanzata nei confronti della Università degli Studi di Napoli "Federico II", del prof. M.G., in proprio e quale direttore del Dipartimento di otorinolaringoiatria della Facoltà di medicina e chirurgia. Il giudizio si svolgeva nel contraddittorio anche di Assitalia spa, intervenuta quale ente assicuratore dell’Ateneo; di quest’ultimo il Tribunale dichiarava la carenza di legittimazione passiva.

La Corte di appello di Napoli, adita dalla G. nel contraddittorio con M. e Assitalia, dichiarava l’appello inammissibile per mancanza della necessaria specificità dei motivi (sentenza del 14 luglio 2008).

2. Avverso la suddetta sentenza la G. propone ricorso per cassazione con due motivi.

Resistono con controricorso il M., che ha depositato memoria, l’Università, e l’INA ASSITALIA spa, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata. E’ applicabile ratione temporis l’art. 366 bis cod. proc. civ..

1.1. Preliminarmente, deve essere precisato che il ricorso è stato inammissibilmente proposto nei confronti della Università degli studi di Napoli, della quale nel giudizio di primo grado era stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva e rispetto alla quale non si era svolto il giudizio di appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti.

2. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ.; con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 cod. civ..

I motivi di ricorso sono inammissibili.

2.1. Rispetto ai secondo motivo, prima ancora del mancato rispetto dell’art. 366-bis cod. proc. civ., rileva la circostanza che la Corte di merito, avendo esaminato la questione preliminare preclusiva dell’esame del merito – attinente alla mancanza di specificità dei motivi di impugnazione – non si è pronunciata sul merito della causa, che costituisce l’oggetto del secondo motivo di ricorso. Nè potrebbe ritenersi pronuncia sul merito il passaggio motivazionale in cui la Corte di appello, per mettere in risalto che i motivi di impugnazione non erano specifici, sintetizza, valutandola positivamente, la decisione di primo grado.

2.2. Il primo motivo – ma le stesse considerazioni varrebbero per il secondo se fosse esaminabile – è inammissibile per il mancato rispetto dell’art. 366-bis cod. proc. civ..

Non è formulato, infatti, il quesito di diritto da sottoporre alla Corte a corredo del motivo di ricorso.

2.2.1. Nè può ritenersi integrare idoneo quesito quanto contenuto nelle conclusioni, nelle quali si chiede alla Corte di enunciare i seguenti principi di diritto: per il primo "violato il principio di diritto secondo il quale ex art. 342 c.p.c., nell’atto di appello l’indicazione dei motivi specifici deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire la delimitazione in modo esatto dell’ambito di riesame invocato dall’appellante"; per il secondo "violato il principio di diritto secondo il quale ex art. 1218 c.c., la responsabilità medica va qualificata come responsabilità contrattuale".

Anche a voler considerare le suddette frasi quali formulazione di quesiti, è evidente che questi non sono adeguati, contenendo affermazioni generiche, prive di qualunque riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio.

Il motivo (i motivi) è, pertanto, inammissibile, in applicazione del principio consolidato secondo cui, se il quesito di diritto si esaurisce in una enunciazione di carattere generale ed astratto che, in quanto priva di qualunque indicazione sul tipo di controversia e sulla riconducibilità alla fattispecie, non consente di offrire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, il motivo è da dichiararsi inammissibile, non potendo essere desunto o integrato dal motivo (Sez. Un. 11 marzo 2007, n. 7258).

3. In conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna G.M.R. al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-02-2012, n. 2475 Risoluzione del contratto per inadempimento

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Svolgimento del processo

C.G., promissario acquirente di un locale ad uso garage, con un’annessa grotta di mq. 8, agiva innanzi al Tribunale di Caltagirone nei confronti dei coniugi G.A. e S.A., promittenti venditori, per la risoluzione del contratto preliminare di vendita in data 30.10.1990 per inadempimento di questi ultimi, cui imputava di non aver provveduto ad acquistare, frazionare ed accatastare tale grotta (già demaniale), sì da consentirne il trasferimento.

I convenuti resistevano alla domanda, deducendo che l’alienazione della grotta non era stata possibile perchè al comune di Mineo, che ne aveva disposto la vendita, non risultava appartenerne il suolo.

Quindi, non accettata dal C. la proposta di riduzione del prezzo di vendita, i G. – S. domandavano in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento dell’attore, con condanna di quest’ultimo al pagamento della penale di lire 10 milioni.

Il Tribunale accoglieva la domanda principale. Tale sentenza era ribaltata dalla Corte d’appello di Catania, nella contumacia dell’appellato, C.G..

Riteneva la Corte etnea sia che i promittenti venditori aveva fatto tutto quanto necessario al trasferimento della grotta, reso impossibile perchè lo stesso comune di Mineo aveva ritenuto erroneamente di esserne proprietario; sia che, in ogni caso, la limitatissima estensione di tale bene e il suo valore irrisorio (lo stesso comune di Mineo ne aveva deliberato la vendita per la somma di appena 200.000 lire), non rendeva l’inadempimento dei promettenti di importanza tale da giustificare il rifiuto del promissario di addivenire alla stipula del definitivo di vendita.

Per la cassazione di tale sentenza C.G. propone ricorso, affidato a nove motivi.

Resistono con controricorso e ricorso incidentale condizionato G.A. e S.A..

Motivi della decisione

Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1. – Con il primo motivo del ricorso principale è dedotta l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello proposto dai G. – S., in quanto introdotto dopo il termine ordinario d’impugnazione. Deduce parte ricorrente che la citazione in appello avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone, pubblicata il 26.6.1999, è stata notificata il 7.10.1999 ad uno dei procuratori costituiti, con invito a comparire innanzi alla Corte d’appello il giorno 25.3.2000. Tuttavia la causa non fu iscritta a ruolo, e nessuna delle parti provvide a costituirsi in giudizio. Quindi, il 2.5.2001 gli appellanti notificarono ad uno dei procuratori costituiti in primo grado per la parte attrice, e non già a quest’ultima personalmente, l’atto di riassunzione. Pertanto, atteso che quest’ultimo è stato notificato il 2.5.2001, e dunque oltre un anno e 45 (rectius, 46) gg. dalla notifica dell’appello, avvenuta il 7.10.1999, la sentenza di primo grado è passata in giudicato.

2. – Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la nullità dell’atto di riassunzione, in quanto non notificato personalmente alla parte non costituita, in violazione di quanto disposto dall’art. 125 disp. att. c.p.c.. Richiamato, al riguardo, il precedente di Cass. n. 2956/96, parte ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare la nullità della notificazione e ordinarne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c..

3. – Col terzo motivo si deduce, inoltre, che l’atto di riassunzione è nullo perchè privo delle indicazioni di cui all’art. 125 disp. att. c.p.c., nn. 4) e 5), in riferimento agli artt. 163, 164 e 166 c.p.c..

4. – Con il quarto motivo il ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dei G. – S., lamentando che la Corte non abbia considerato che la sdemanializzazione della grotta era condizionata al versamento del prezzo stabilito dal comune di Mineo e al fatto che tutte le spese necessarie per il rogito notarile, il frazionamento e l’accatastamento fossero sostenute dai G. – S., i quali, però, non vi avrebbero provveduto.

5. – Con il quinto motivo è dedotta la violazione dell’art. 1455 c.c., in connessione con l’omessa e/o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, costituito dalla gravità dell’inadempimento, gravità da affermare tenuto conto dell’interesse del promissario acquirente, il quale era intenzionato all’acquisto del garage e della grotta per poter adibire il primo ad esercizio commerciale e la seconda a relativo servizio igienico.

6. – Col sesto motivo è dedotta l’omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte d’appello mancato di considerare, quale fattore idoneo ad escludere ogni inadempimento del C., la circostanza, non contestata, che questi il 30.8.1991, a conferma dell’interesse alla stipula del definitivo, aveva versato ai promittenti venditori l’ulteriore importo di lire 20.000.000. 7. – Il settimo motivo denuncia l’omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia "ex art. 360 c.p.c., n. 5 e anche con riferimento all’art. 112 c.p.c.", per avere la Corte territoriale, violando il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, omesso di considerare il sopradetto comportamento del C..

8. – L’ottavo motivo denuncia la mancata motivazione della condanna dell’appellato alle spese di giudizio.

9. – Il nono motivo, infine, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la Corte etnea condannato il C. al pagamento delle spese del processo d’appello, ancorchè questi vi fosse stato dichiarato contumace.

10. – Con l’unico motivo del ricorso incidentale i controricorrenti deducono l’omessa pronuncia e l’omessa motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui, valutando il comportamento tenuto dal C. ai fini dell’individuazione della responsabilità per l’inadempimento, la Corte catanese non ha preso in considerazione la circostanza che il promissario acquirente ebbe a pretendere l’adempimento dei promittenti venditori tre giorni prima dello scadere del termine convenuto nel contratto preliminare.

11. – Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

Infatti, l’ipotesi in cui nessuna delle parti abbia provveduto alla iscrizione a ruolo dell’appello rimane estranea alla previsione dell’art. 348 c.p.c. – nel testo anteriore alla riforma attuata con la L. n. 353 del 1990 e successive modificazioni, applicabile, ex art. 90 della citata legge, come modificato dal D.L. n. 432 del 1995, art. 9, convertito in L. n. 534 del 1995, ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, data di entrata in vigore della stessa L. n. 353 -, per essere, invece, disciplinata dall’art. 307 c.p.c., cui l’art. 347 c.p.c. rinvia quanto alle forme ed ai termini della costituzione in appello, e secondo il quale, in caso di mancata costituzione dell’appellante e dell’appellato nei termini loro rispettivamente assegnati, il processo deve essere riassunto nel termine di un anno dalla scadenza di quello stabilito per la costituzione del convenuto a norma dell’art. 166 c.p.c. (sempre nel testo anteriore alla riforma del 1990), e cioè cinque giorni prima della udienza di comparizione, computato nel termine il giorno della costituzione (così, Cass. n. 2377/00; conformi, Cass. nn. 8234/00, 778/89, 49/77 e S.U. 939/66).

11.1. – Nella specie, atteso che la prima citazione in appello recava quale data dell’udienza di comparizione quella del 25.3.2000, il termine annuale per la riassunzione ex art. 307 c.p.c., comma 1 decorreva dal 20.3.2000, data di scadenza del termine di cinque giorni prima dell’udienza previsto per la costituzione del convenuto (la presente causa è soggetta al rito anteriore alla L. n. 353 del 1990), per cui (maggiorato della sospensione feriale) il termine medesimo andava a scadere il 5.5.2001. Dunque, la riassunzione, effettuata con atto notificato il 2.5.2001, è tempestiva.

12. – E’ fondato, invece, il secondo motivo, che va dunque accolto.

L’atto riassuntivo del processo, in grado di appello, nel quale non vi e stata costituzione delle parti, è affetto da vizio della notificazione, ove l’atto stesso, in violazione di quanto dispone l’art. 125 disp. att. c.p.p., u.c., sia notificato al procuratore costituito nel giudizio di primo grado, anzichè alla parte personalmente. Da ciò consegue la necessità che all’appellante sia fissato un termine per la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell’art 291 c.p.c. (cfr. Cass. nn. 2956/96 e 2145/77). Ed infatti, ai sensi dell’art. 125 disp. att. c.p.c., la notifica personale dell’atto di riassunzione del giudizio di appello alla parte rimasta contumace in tale grado non può avvenire presso il domicilio eletto, contestualmente al rilascio della procura, nel primo grado di giudizio; infatti, se la procura, con contestuale elezione di domicilio, è conferita solo per tale grado, l’elezione diviene inefficace (l’unica ipotesi di ultrattività essendo quella di cui all’art. 330 c.p.c. per la notificazione dell’impugnazione), se è conferita per tutti i gradi di giudizio, la mancata costituzione dimostra la sua sopravvenuta inefficacia (per rinuncia o revoca), la quale si estende, anche nei confronti dei terzi e in virtù del collegamento che lega i due negozi, alla contestuale elezione di domicilio (Cass. S.U. n. 458/00; v. anche Cass. n. 7916/04).

13. – L’accoglimento del suddetto motivo, imponendo la cassazione con rinvio della sentenza impugnata per ragioni di puro rito, assorbe l’esame dei restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo ed assorbiti gli altri motivi, nonchè assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Catania, che provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-03-2012, n. 4821 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Secondo quanto esposto nella sentenza oggi gravata: "Con citazione notificata il 15 luglio 1981 il signor G.D. conveniva dinanzi al Tribunale di Cassino il Comune di Sant’Elia Fiumerapido nonchè i signori I.G., D.C.L., Fa.

M., Pa.An., P.G., F.M. e Pe.An., il primo quale sindaco e presidente della Commissione Edilizia del comune predetto, gli altri quali componenti dell’organo collegiale, chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito in seguito alla condotta illecita degli amministratori, di cui rispondeva l’ente territoriale, i quali avevano espresso parere sfavorevole al rilascio di concessioni edilizie richieste dall’attore allo scopo di procurare a lui danno come loro imputato in procedimento penale per violazione dell’art. 323 cod. pen., concluso con il proscioglimento degli imputati da parte del Pretore di Cassino per intervenuta amnistia interveniva nel processo la signora I. M., coniuge dell’attore, chiedendo il risarcimento del danno in proprio favore quale contitolare di due delle domande di concessione.

Il convenuto Pe. decedeva nel corso del giudizio e l’attore riassumeva il giudizio nei confronti degli eredi, i quali non si costituivano, citandoli collettivamente e impersonalmente. Il tribunale, rilevata 1rirritualità della riassunzione, dichiarava l’interruzione del processo che era riassunto nei confronti degli eredi individuati personalmente che, nuovamente, non si costituivano.

Con sentenza in data 9 settembre 1994 il Tribunale di Roma così provvedeva: estrometteva dal giudizio gli eredi Pe.;

ammetteva l’intervento della I.; rigettava la domanda nei confronti del Comune; condannava l’attore e l’interveniente al rimborso delle spese nei confronti del Comune.

La causa era quindi rimessa in istruttoria per l’ulteriore corso.

In seguito a impugnazione proposta, con separati atti, dal G. e dalla I. e con la proposizione di appello incidentale del Comune di Sant’Elia Fiumerapido, del P. e del F. che contestavano l’ammissibilità dell’intervento della I., la Corte d’Appello di Roma con sentenza in data 29 novembre 1995 così provvedeva: rimetteva le parti al Tribunale di Cassino in relazione al rapporto processuale tra l’attore, l’intervenuta e gli eredi Pe. perchè erroneamente estromessi;

riteneva ammissibile la domanda contro il Comune in relazione alla condotta degli amministratori che era però rigettata nel merito;

confermava l’ammissibilità dell’intervento della I. rigettando gli appelli incidentali.

In seguito a ricorso del G. e della I. e ai ricorsi incidentali del P. e del F., la Corte di Cassazione, con sentenza in data 29 ottobre 1999 cosi provvedeva: accoglieva il primo motivo di ricorso principale e il secondo motivo di ricorso incidentale, rigettando o dichiarando assorbiti gli altri e, previa cassazione della impugnata sentenza, rinviava ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma per un nuovo esame circa la sussistenza o meno della responsabilità aquiliana del Comune per fatto di soggetti ad esso legati da rapporto organico suscettivo di essere qualificato come reato alla stregua delle risultanze probatorie acquisite.

Riassunto il giudizio dal G. e dalla I., la Corte d’Appello di Roma con sentenza del 11 gennaio 2002 rigettava il gravame da costoro proposto avverso la sentenza del 9 settembre 1994 del Tribunale di Cassino.

La corte di rinvio affermava: che il Sindaco e gli altri membri della Commissione Edilizia avevano posto in essere atti illegittimi ma senza dolo in danno degli appellanti per cui non esistevano elementi di colpevolezza riguardo all’asserito reato di abuso d’ufficio; che la questione del mutamento di giurisprudenza in ordine alla responsabilità risarcitoria da lesione di interessi legittimi era nuova e, perciò, inammissibile.

La decisione del giudice di rinvio era gravata dal G. e dalla I. con ricorso per cassazione articolato su quattro motivi e con sentenza in data 12 maggio 2005 la Corte di Cassazione rigettava il ricorso compensando le spese del giudizio di legittimità, osservando che gli stessi trovavano adeguata confutazione nella motivazione della sentenza gravata.

Nel frattempo il giudizio di primo grado proseguiva e, costituiti, si gli eredi del convenuto Fa. nel frattempo deceduto, si concludeva con sentenza n. 192 in data 21 marzo 2001 con cui il Tribunale di Cassino:

dichiarava estraneo al giudizio il Comune di Sant’Elia Fiumerapido per essere passata in giudicato la sentenza n. 411/1994 di rigetto della domanda proposta dal G. e dalla I. nei suoi confronti;

riconosciuta incidentalmente ai fini civilistici la responsabilità penale dello I., del D.C., del P., del F. e del Fa., in ordine ai fatti loro contestati nel procedimento penale concluso con il proscioglimento per intervenuta amnistia, li condannava in solido a titolo di risarcimento del danno (per il Fa. gli eredi costituiti in giudizio) al pagamento delle seguenti somme, oltre interessi legali dal 26 settembre 1977: Euro 1.100.000,00 in favore del G. e della I. a titolo di danno patrimoniale; Euro 400.000,00 in favore del G. a titolo di danno patrimoniale; Euro 8.000,00 in favore del G. a titolo di danno morale; Euro 3.000,00 in favore della I. a titolo di danno morale; rigettava la domanda proposta dal G. e dalla I. contro il Pa. e gli eredi Pe. per non avere il Pa. e il Pe. commesso alcun illecito penalmente rilevante. Compensava le spese di lite al 60% provvedendo secondo soccombenza per la parte non compensata.

La sentenza era gravata da separati appelli con cui era lamentato che il Tribunale:

aveva disatteso la sentenza inter partes n. 10026/05 della Corte di Cassazione che aveva escluso il dolo degli amministratori;

aveva ritenuto provata l’illiceità penale della condotta dei componenti della Commissione Edilizia sulla base della sola imputazione e dell’illegittimità degli atti amministrativi accertata dal giudice amministrativo in mancanza di dolo;

nel liquidare il risarcimento del danno non aveva tenuto conto del fatto che gli interventi edilizi non erano stati eseguiti volontariamente dagli attori nonostante l’esito vittorioso del contenzioso dinanzi al giudice amministrativo, per cui avrebbe dovuto essere riconosciuto, al massimo, il solo danno morale; nonostante l’eccezione proposta, non aveva tenuto conto della non estensibilità agli eredi della responsabilità personale degli amministratori pubblici o, della L. n. 142 del 1990, ex art. 58, comma 4.

Il D.C. e lo I. eccepivano anche l’inammissibilità della riassunzione della causa nel giudizio di primo grado nel momento in cui non era ancora venuto meno il motivo che ne aveva giustificato la sospensione costituita dall’attesa del passaggio in giudicato, per l’esaurimento delle impugnazioni, della sentenza non definitiva del 1994. Il P., il F., lo I. e il D.C. lamentavano anche l’erroneità della liquidazione del danno avvenuta in base ai risultati di consulenza tecnica non utilizzabile e non attendibile.

Il G. e la I. si costituivano chiedendo il rigetto delle impugnazioni e proponendo appello incidentale sulle statuizioni relative ai convenuti Pa. e Pe., nei cui confronti era lamentata l’erroneità della decisione che aveva rigettato la domanda escludendo l’esistenza della volontà colpevole dell’illecito aquiliano, che era, al contrario, provata. Gli appellati predetti chiedevano anche la riforma della sentenza affermando che il danno liquidato era inadeguato per non aver considerato gli importi attuali necessari per la realizzazione degli interventi e per non aver risarcito i danni da mancato sfruttamento degli edifici per gli anni successivi sino al soddisfo". Era anche chiesta, in base al rapporto di immedesimazione organica che rende immediatamente riferibili all’ente ex art. 28 Cost., gli atti posti in essere dai funzionar, la condanna del Comune di Sant’Elia Fiumerapido al risarcimento dei danni nell’ammontare richiesto. Il Comune di Sant’Elia Fiumerapido si costituiva eccependo l’inammissibilità dell’appello incidentale della I. e del G. nei propri confronti non avendo l’ente proposto impugnazione principale contro la sentenza definitiva del Tribunale di Cassino, l’inammissibilità dell’impugnazione incidentale perchè avente ad oggetto domanda coperta da giudicato e comunque nuova. Anche detto appellato formulava eccezione d’inammissibilità della riassunzione della causa di primo grado avvenuta nonostante la permanenza della causa di sospensione in attesa del passaggio in giudicato dell’ esaurimento delle impugnazioni contro la sentenza non definitiva del 1994.

Il Pa. si costituiva eccependo anch’esso l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dalla I. e dal G. nei propri confronti, l’inammissibilità della riassunzione del processo in pendenza di causa di sospensione, l’inammissibilità della domanda risarcitoria perchè coperta da giudicato e la sua infondatezza nel merito.

Gli eredi Pe. si costituivano eccependo la inammissibilità della riassunzione del processo di primo grado in pendenza di causa di sospensione, l’inammissibilità delle domande nuove proposte con l’appello incidentale, la preclusione per il giudicato conseguente alla citata sentenza della Corte di Cassazione e l’infondatezza della domanda nel merito". 2. Con sentenza n. 393, pubbl. addì 1.2.10 e notif. il 21.5.10, la Corte di appello di Roma, sugli appelli riuniti proposti avverso la sentenza definitiva del tribunale di Cassino del 27.3.07 e per quel che qui ancora interessa:

2.1. ha esteso ai componenti della commissione edilizia il giudicato interno tra attori originar e Comune, formatosi in corso di giudizio circa l’esclusione di responsabilità per carenza di dolo di quelli;

in particolare, ha disatteso la nozione restrittiva di "parti" posta dal primo giudice, nella sentenza del marzo 2007, a fondamento di un autonomo e nuovo accertamento degli elementi di fatto e di diritto della domanda risarcitoria e del conseguente riconoscimento della loro responsabilità; ed ha pertanto rigettato definitivamente la domanda dispiegata nei loro confronti, attesa pure l’inammissibilità di un’estensione del thema decidendum ai profili di responsabilità da lesione di interessi legittimi;

2.2. ha rigettato il gravame del G. e della I. avverso la statuizione del primo giudice sul giudicato in ordine al rigetto della domanda nei confronti del Comune, conseguita in corso di causa per le vicende della sentenza non definitiva del 1994, rilevando che, a fronte di tali argomentazioni, gli appellanti si erano limitati a riproporre la domanda e negando una qualsiasi valenza contraria alla persistenza di detta parte nel processo;

2.3. ha pertanto confermato il rigetto delle domande nei confronti del Comune, nonchè di Pa.An. e degli eredi di Pe.An., al contempo rigettandole pure nei confronti di tutti gli altri componenti della commissione edilizia o dei loro eredi, condannando gli attori originari alle spese di lite, con una solo parziale compensazione di quelle di primo grado.

3. Per la cassazione di tale ultima sentenza ricorrono, affidandosi ad un unico articolato motivo, il G. e I.M.A.;

resistono, con separati controricorsi: V.A., Fa.Be., Fa.Cr., Fa.Er. e Fa.Sa. (quali eredi di Fa.Ma.); P. G. e F.M.; I.G.G.; D.C. L.; R.A., Pe.Ma. e P. D. (quali eredi di Pe.An.); il Comune di S. Elia Fiumerapido. E, non presentato controricorso dal solo Pa., tutte le parti, ad eccezione degli eredi Fa. e di I.G.G., illustrano le rispettive posizioni con memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.; infine, i difensori di tutte le parti, ad eccezione degli eredi Fa., prendono parte alla discussione orale alla pubblica udienza del 16.2.12.

Motivi della decisione

4. I ricorrenti formulano un unico motivo di ricorso, rubricato "violazione e contestuale falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., anche alla luce della corretta interpretazione dell’art. 112 c.p.c., art. 279 c.p.c., n. 5, art. 352 c.p.c., ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., n. 3".

Con esso, il G. e la I. si dolgono dell’erroneità, sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo, dell’interpretazione del giudicato operata dalla corte territoriale ed in particolare dell’estensione tout court ai componenti della commissione edilizia del giudicato di rigetto della domanda proposta nei confronti del Comune; in particolare, essi negano la stessa configurabilità, nello sviluppo del processo relativo a quest’ultima, di accertamenti idonei a fare stato rispetto a situazioni giuridiche del tutto differenti, quali appunto le posizioni dei componenti suddetti; contestano poi l’applicazione dell’orientamento giurisprudenziale, richiamato dalla corte territoriale, sulla nozione di parte cui estendere il giudicato, quale soggetto non rimasto estraneo alle questioni decise e che abbia partecipato al giudizio con piena possibilità di fare valere eccezioni e deduzioni contrarie, a tutela dei propri interessi; escludono che vi sia stato un accertamento o una decisione sull’insussistenza del reato, avendone conosciuto il giudice soltanto incidentalmente ed ai fini dell’esame della domanda contro il Comune;

ed infine ricordano la limitazione della cognizione del giudice del gravame sulla sentenza non definitiva e la derivante inidoneità della sua decisione a configurare una decisione implicita, suscettibile di influire sulla definizione delle domande residue.

5. Dei controricorrenti:

5.1. V.A., Fa.Be., F. C., Fa.Er. e Fa.Sa. (quali eredi di Fa.Ma.) contestano l’ammissibilità del ricorso, per mancata indicazione delle ragioni di diritto violate, per poi, condividendo le ragioni della gravata sentenza di secondo grado, riprodurre i motivi di gravame avverso la sentenza di primo grado e sostenere che, con l’accoglimento dell’appello, sarebbe stata accolta ogni relativa ragione di impugnazione, tra cui quella della non applicabilità agli eredi della responsabilità dei dipendenti pubblici prevista dalla L. n. 142 del 1990, art. 58, comma 4;

5.2. P.G. e F.M. ribattono ai ricorrenti: che il giudicato si forma anche sui fatti e sui relativi accertamenti cui perviene il giudicante all’esito del processo e che compongono la base logica e giuridica del decisum; che ciò vale a maggior ragione quando due domande hanno ad oggetto lo stesso rapporto giuridico; che, nel caso di specie, questione comune a tutti i convenuti, Comune e componenti della commissione edilizia, è quella della non interruzione del rapporto organico in dipendenza della perpetrazione di un eventuale reato, su cui si è formato il giudicato; che pertanto elemento costitutivo della fattispecie, sottoposto dalla cognizione separata in forza della sentenza non definitiva e poi coperto dal giudicato successivamente formatosi, era stata la liceità penale della condotta dei componenti della commissione; che, così, era precluso un ulteriore accertamento su tale presupposto;

5.3. I.G.G. eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., n. 1, per non avere offerto elementi per mutare o confermare un precedente orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità; prosegue poi con la disamina degli atti del processo e delle diverse pronunce susseguitesi, per inferirne la correttezza dell’estensione – operata dalla qui gravata sentenza – anche ai componenti della commissione edilizia del giudicato sui presupposti per il rigetto della domanda nei confronti del Comune; lamenta la novità e quindi l’inammissibilità delle eccezioni sollevate dai ricorrenti; al tempo stesso, censura di inammissibilità la riproposizione di doglianze già in precedenza sollevate, deducendo, se non altro quanto alla valutazione di elementi probatori, la preclusione in sede di legittimità; ritiene inammissibile il ricorso in dipendenza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 10026/05 di questa Suprema Corte; ribadisce la carenza dell’elemento psicologico del reato, per poi illustrare la fattispecie penalistica dell’abuso innominato in atti di ufficio; e conclude per le relative declaratorie o per il rigetto del ricorso;

5.4. D.C.L. svolge argomentazioni in sostanza analoghe a – e per notevole parte anche testualmente coincidenti con – quelle di I.G.G., concludendo per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso;

5.5. R.A., Pe.Ma. e Pe.Da.

(quali eredi di Pe.An.), dal canto loro, svolgono argomentazioni in sostanza analoghe a – e per notevole parte anche testualmente coincidenti con -quelle dello I., concludendo per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso;

5.6. ed anche il Comune di S. Elia Fiurnerapido, infine, sviluppa argomenti in sostanza analoghi a – e per notevole parte anche testualmente coincidenti con – quelli dello I., sottolineando pure l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza che escludeva qualunque sua responsabilità e concludendo per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso.

6. Ai fini dell’inquadramento della fattispecie, giova riassuntivamente premettere che:

6.1. la peculiarità della vicenda sta in ciò, che sulla domanda, originariamente unitaria, di risarcimento per responsabilità extracontrattuale, rivolta contro il Sindaco ed i componenti della commissione edilizia del Comune di S. Elia Fiumerapido e del Comune stesso da G.D. -e, a seguito di intervento, dalla coniuge I.M.A. – per l’illegittima reiezione di diverse domande di licenze di costruzione e di autorizzazione a compiere lavori edili (cui era seguito il proscioglimento per amnistia dei componenti della commissione), il processo si divise, a far tempo dalla sentenza non definitiva del tribunale di Cassino del 9.9.94, su due distinte posizioni processuali: una prima, appunto oggetto di tale sentenza, relativa ai rapporti tra attore- interventrice e Comune; ed una seconda, per la quale si dispose la prosecuzione del processo, ma subito dopo la sospensione in attesa della definizione della prima;

6.2. sulla prima posizione processuale sono intervenute: a) la sentenza del tribunale di Cassino del 9.9,94, con cui – tra l’altro – furono estromessi gli eredi del Pe., fu ammesso l’intervento della I. e fu rigettata la domanda contro il Comune; b) la sentenza del 29.11.95 della Corte di appello di Roma, con cui furono rimesse le parti al tribunale in ordine al rapporto processuale tra attore-interventrice ed eredi Pe., in quanto erroneamente estromessi, con contestuale ammissione, ma rigetto nel merito, della domanda contro il Comune; c) la sentenza di questa Suprema Corte 29.10.99, n. 12186, con cui tale ultima pronuncia fu cassata con rinvio al fine di accertare l’eventuale responsabilità aquiliana del Comune per fatto di soggetti ad esso legati da rapporto organico per fatti costituenti reato; d) la sentenza della Corte di appello di Roma, in sede di rinvio, in data 17.1.02, con cui la domanda nei confronti del Comune fu rigettata perchè escluso il dolo dei componenti della commissione edilizia e perchè nuova la questione sulla risarcibilità del danno da lesioni di interessi legittimi; e) la sentenza di questa Suprema Corte n. 10026 del 12.5.05, con cui è stato rigettato il ricorso avverso la pronuncia della Corte di appello in sede di rinvio;

6.3. sulla seconda posizione processuale sono intervenute: f) la sentenza del Tribunale di Cassino del 27.3.07, con cui si è rilevata la formazione del giudicato nei confronti del Comune ed al contempo se ne è esclusa l’estensione ai componenti della commissione edilizia, dei quali (o dei cui eredi), tranne che per il Pa. e per il Pe. per non avere questi commesso alcun illecito penalmente rilevante, è stata incidentalmente accertata la responsabilità da commissione di fatti costituenti reato e pronunciata solidale condanna al pagamento di ingenti somme a titolo di risarcimento dei conseguenti danni; g) la sentenza della Corte di appello di Roma del dì 1.2.10, oggetto dell’odierno ricorso, con cui invece anche la domanda nei confronti dei componenti della commissione edilizia è stata rigettata, in virtù dell’estensione ad essi del giudicato formatosi nei confronti del Comune.

7. Così ricostruito il quadro delle pronunce intervenute sull’annosa vicenda, va preliminarmente rilevato che il motivo di ricorso si appunta esclusivamente contro l’estensione del giudicato, formatosi nei rapporti tra attore (ed interventrice) e Comune, ai rapporti tra attore (ed interventrice) e componenti della commissione edilizia: da tanto consegue che, in quanto non attinte da alcuna rituale censura, passano in giudicato – da un lato – la statuizione, contenuta nella gravata sentenza (seconda metà di pag. 10), sulla correttezza della ritenuta estraneità del Comune al giudizio per conseguita definitività del rigetto delle domande nei suoi confronti e – dall’altro lato – la pronuncia, contenuta per la verità già nella sentenza del tribunale del 2007 (sopra, sub 6.3.f, come risulta a pag. 6 della qui gravata sentenza), di carenza di qualsiasi responsabilità di Pa.An. e di Pe.An., per non avere costoro neppure commesso alcun illecito penalmente rilevante. Nei confronti di tutti costoro (Comune, Pa. ed eredi Pe.), il ricorso è pertanto inammissibile, non avendo attinto la ratio deciderteli relativa alla reiezione delle domande ancora dispiegate, con la generica richiesta di cassazione della gravata sentenza, nei loro confronti.

8. Ciò posto, in merito alla sola questione residua – dell’estensione del giudicato – la corte territoriale così espressamente motiva:

"Questo collegio ritiene di condividere la giurisprudenza di legittimità che, conformemente alla ratio dell’art. 2909 cod. civ., che tende ad evitare giudicanti in contrasto, sono parti del giudizio non solo quelle contro le quali la domanda sia stata formalmente proposta, ma anche quelle che, pur non destinatarie della domanda stessa, non siano estranee alle questioni decise ed abbiano partecipato al giudizio con piena possibilità di far valere eccezioni e deduzioni contrarie a tutela dei propri interessi (Cass. Sez. 2^, n. 5166/1990). Alla luce di quanto sopra la decisione che ha rigettato la domanda di danni contro l’ente territoriale escludendo che possa configurarsi a carico dei suoi funzionari l’illecito penale posto a fondamento dell’azionata responsabilità da fatto illecito fa ritenere che gli stessi fossero ben lungi dall’essere estranei alla questione decisa e non fossero quindi dal punto di vista processuale dei meri convitati di pietra come erroneamente affermato dal giudice di primo grado. Esclusa la configurabilità a carico dei componenti dell’organo collegiale del reato doloso contestato in forza del richiamato giudicato la domanda non poteva che essere rigettata". 9. E’ convinta opinione del Collegio che, sia pure con adeguate puntualizzazioni, se del caso da intendersi quali correzioni alla riportata motivazione, la conclusione cui giunge la corte territoriale sia conforme a diritto e che pertanto il ricorso debba essere definitivamente rigettato, una volta ricordato che, per stabilire la portata del giudicato, non importa se interno od esterno, sono possibili l’accesso ed il riesame diretti agli atti del processo (per tutte, v.: Cass. Sez. Un., 25 maggio 2001, n. 226;

Cass. Sez. Un., 28 novembre 2007, n. 24664; Cass. 5 ottobre 2009, n. 21200). Infatti:

9.1. nel processo relativo alla domanda dell’attore e dell’interventrice nei confronti del Comune il titolo di responsabilità azionato era incontestabilmente la prospettata sua responsabilità aquiliana per fatto di soggetti ad esso legati da rapporto organico suscettivo di essere qualificato come reato, alla stregua delle risultanze probatorie acquisite: e tanto in base alla prima sentenza di questa Corte, n. 12186 del 29.10.99 (v. sopra, 6.2.C);

9.2. a fondamento della loro pretesa verso il Comune, quindi, il G. e M.A. I. pongono: quale premessa maggiore, che la P.A. risponde dei reati commessi, nell’esercizio di funzioni amministrative, da parte di soggetti ad essi legati da rapporto di immedesimazione organica; quale premessa minore, che effettivamente alcuni soggetti, legati al Comune convenuto da tale rapporto ed in special modo i componenti della sua commissione edilizia, hanno commesso reati;

9.3. la premessa maggiore è data per acquisita e definitiva fin dalla sentenza del giudice del rinvìo (v. sub 6.2.d, richiamata dalla sentenza 10026 del 2005 di questa Suprema Corte, di cui sub 6.2.e);

9.4. la premessa minore è pure accertata, ma nel senso dell’insussistenza, nel corso del giudizio di rinvio dalla Suprema Corte (concluso con la sentenza di cui sub 6.2.d): infatti, è escluso, nonostante l’oggettìva illegittimità dei dinieghi, l’elemento psicologico dei reati, sia per il carattere dubbio delle questioni risolte (come l’applicabilità delle prescrizioni di un P.R.G. in pendenza delle procedure d’approvazione), su cui persistevano contrasti giurisprudenziali, sia per l’inidoneità di mere insufficienze motivazionali, sia per la carenza di prova su differenti condotte serbate in casi invece analoghi;

9.5. ed a nulla rileva, comunque non essendo stato adempiuto l’onere dell’art. 2697 cod. civ., dagli attori, che la prova del dolo sia mancata o sia ritenuta inidonea o insufficiente;

9.6. è poi pacifico che pure dopo la separazione delle cause, originariamente proposte in modo unitario, abbiano continuato a prendere parte, con pienezza di poteri, agli sviluppi processuali relativi alla domanda tra attore-interventrice e Comune anche i componenti della commissione edilizia e fino alla seconda delle sentenze rese in sede di legittimità, risultando costoro intimati nel relativo giudizio, concluso con la sentenza n. 10026 del 2005 di questa Corte: in essa figurano indicati appunto, oltre al controricorrente Comune di S. Elia Fiumerapido, anche P. G., F.M., I.G.G., Pa.

A., Fa.Be., Fa.Sa., F. C., V.A., D.C.L., Pe.

M., R.A. e Pe.Da.; sicchè costoro hanno avuto la possibilità di interloquire sul decisivo presupposto della domanda svolta contro il Comune, consistente nella pretesa loro responsabilità diretta per fatto personale nell’esercizio di funzioni organiche;

9.7. pertanto, sul ricordato fatto costitutivo della pretesa verso i componenti della commissione edilizia, cioè sulla commissione – da parte loro – di fatti costituenti reato, si forma un giudicato esplicito negativo in un processo in cui anche questi rimangono formalmente e sostanzialmente parti ed anzi, tecnicamente ed a stretto rigore, controparti dei G. – I.;

9.8. tale antecedente logico-giuridico della statuizione di rigetto della pretesa verso il Comune è quindi vincolante nel prosieguo del giudizio, originariamente unitario, che lo ha quale presupposto della pretesa diretta nei confronti dei singoli componenti della commissione edilizia: ed è noto che il giudicato si estende ad ogni necessario antecedente logico-giuridico della pronuncia finale (per tutte: Cass. 17 febbraio 2011, n. 3909; Cass. 14 ottobre 2010, n. 21232; Cass. 28 agosto 2009, n. 18791; Cass. 3 dicembre 2008, n. 28727; Cass. 13 gennaio 2006, n. 495; Cass. 18 luglio 2002, n. 10420;

ovvero, a contrario: Cass. 21 ottobre 2010, n. 21649);

9.9. in questo contesto ed alla stregua di tali puntualizzazioni, correttamente la corte territoriale ha fatto, per quanto con succinta motivazione, applicazione del principio già affermato nella giurisprudenza di questa Corte, per il quale sono parti del giudizio, nei cui confronti fa stato l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, non soltanto quelle contro le quali la domanda sia stata formalmente proposta, ma anche quelle che, pur non dirette destinatarie della domanda stessa, non siano estranee alle questioni decise ed abbiano partecipato al giudizio con piena possibilità di far valere eccezioni e deduzioni contrarie a tutela dei propri interessi (Cass. 2 giugno 1990, n. 5166; Cass. 10 dicembre 1979, n. 6378);

9.10. nè può interferire con la soluzione del caso concreto il richiamo alla disciplina delle sentenze non definitive, come operato dai ricorrenti: infatti, il giudizio che ha definito la domanda nei confronti del Comune non ha certo esorbitato dal suo oggetto, che comprendeva proprio l’accertamento, quale fatto costitutivo della pretesa, della perpetrazione di condotte penalmente rilevanti da parte dei componenti della commissione edilizia; l’autorità di tale accertamento deriva allora dai principi generali in tema di giudicato appena ricordati.

10. In definitiva, correttamente la domanda dei G. – I. è stata definitivamente rigettata anche nei confronti dei componenti della commissione edilizia del Comune di S. Elia Fiumerapido diversi dal Pe. e dal Pa. e quindi di Fa.Ma. (ed ora dei suoi eredi V.A., Fa.Be., Fa.Cr., Fa.Er. e F. S.), di P.G., di F.M., di I.G.G. e di D.C.L., in applicazione del seguente principio di diritto: costituisce antecedente logico- giuridico del rigetto di una domanda rivolta contro una P.A. per il risarcimento di danni da pretesa condotta penalmente rilevante di soggetti ad essa legati da rapporto di immedesimazione organica (nella specie: componenti di commissione edilizia comunale in relazione al rigetto di istanze di privati) l’accertamento dell’esclusione di una tale condotta, operato all’esito di processo cui abbiano preso parte anche costoro: con la conseguenza che, proseguito il processo sulla connessa domanda rivolta direttamente nei soli confronti di quei soggetti per i danni prospettati come derivati dalle stesse condotte penalmente rilevanti, il giudicato sull’esclusione di tale condotta, la quale costituiva il presupposto della domanda contro la P.A. poi rigettata, si estende anche a detta domanda e ne determina il rigetto.

11. In conclusione:

11.1. il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti del Comune di S. Elia Fiumerapido, di Pa.An. e degli eredi di Pe.An., vale a dire R.A., Pe.

M. e Pe.Da.;

11.2. il medesimo ricorso è respinto quanto agli altri intimati;

11.3. la soccombenza dei ricorrenti ne determina la condanna, solidale per l’evidente comunanza dell’interesse in causa, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione reputata equa come in dispositivo ed in relazione alle attività processuali concretamente poste in essere da ciascuno dei controricorrenti (tenendo conto della mancata partecipazione alla discussione orale degli eredi Fa. e della mancata produzione di memorie ex art. 378 cod. proc. civ. di costoro e di G.G. I.), non essendovi luogo a provvedere soltanto quanto alla posizione di Pa.An., che non ha qui svolto alcuna attività difensiva;

11.4. in base al medesimo criterio vanno poi liquidate le spese del procedimento ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ., sull’istanza dei controricorrenti P. e F., che pure hanno prodotto i relativi atti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ.: spetta infatti alla Corte di cassazione adita in sede di ricorso contro la sentenza di appello del giudice di merito pronunciarsi, ai sensi dell’art. 385 cod. proc. civ., con la sentenza di rigetto, sul diritto al rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte vittoriosa per resistere all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, proposta in virtù dell’art. 373 cod. proc. civ., i cui atti relativi al conseguente procedimento incidentale sono producibili ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., non potendo essere allegati anteriormente alla proposizione del ricorso, che costituisce il presupposto logico-temporale del suddetto procedimento (Cass., ord. 25 marzo 2009, n. 7248; più di recente, v. pure Cass. 22 luglio 2011, n. 16121).

P.Q.M.

La Corte:

1. dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Comune di S. Elia Fiumerapido, di Pa.An., di R.A., di Pe.Ma. e di Pe.Da.;

2. rigetta il ricorso nel resto;

3. condanna, tra loro in solido, G.D. e I.M. A., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, in ogni caso oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge:

– Euro 4.700,00, di cui Euro 4.500,00 per onorari, in favore dei controricorrenti V.A., Fa.Be., Fa.Cr., Fa.Er., Fa.Sa., quali eredi di Fa.Ma., tra loro in solido;

– Euro 10.000,00, di cui Euro 9.800,00 per onorari, in favore dei controricorrenti P.G. e F.M., tra loro in solido;

– Euro 4.700,00, di cui Euro 4.500,00 per onorari, in favore del controricorrente I.G.G.;

– Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, per il controricorrente D.C.L.;

– Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, per i controricorrenti R.A., Pe.Ma. e Pe.Da., quali eredi di Pe.An., tra loro in solido;

– Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, per il controricorrente Comune di S. Elia Fiumerapido, in pers. del leg. rappr.nte p.t.;

4. condanna, tra loro in solido, G.D. e I.M. A., al pagamento delle spese del procedimento incidentale ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ. sostenute da P.G. e F.M., liquidate in Euro 150,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 2.300,00 per onorari, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2012

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