Cass. civ. Sez. VI, Ord., 28-02-2011, n. 4887 Competenza e giurisdizione civile

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: "Il relatore, cons. Dr. Antonio Segreto, letti gli atti depositati e visto l’art. 380 bis c.p.c., osserva:

1. – Il Comune di Villa di Briano ha proposto istanza di regolamento di competenza contro gli Avvocati D.C.F. e D. avverso l’ ordinanza del 12 novembre 2009, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Aversa, investito da esso ricorrente dell’opposizione, qualificata sia ai sensi dell’art. 615 che dell’art. 617 c.p.c., avverso un precetto per il pagamento di somma in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 340/2002, emessa dal Giudice di Pace di Trentola Ducenta, ha dichiarato la propria incompetenza per valore e la competenza per valore del Giudice di Pace di Aversa, avanti al quale ha rimesso le parti, sull’assunto che l’opposizione dovesse qualificarsi alla stregua dell’art. 615 c.p.c., comma 1, in quanto deducente l’inosservanza del termine dilatorio di cui al D.L. n. 669 del 1996, art. 14 convertito nella L. n. 30 del 1997, nonchè la non debenza di una parte della somma, profili entrambi riconducibili a quel tipo di opposizione.

Gli intimati non hanno resistito.

2. – II ricorso per regolamento di competenza può essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c..

3.1.- Con il primo motivo il ricorrente sostiene che l’incompetenza sarebbe stata erroneamente dichiarata, in quanto l’opposizione al precetto aveva prospettato come primo motivo la mancata indicazione nell’atto di precetto della data di notificazione del titolo esecutivo, prescritta a pena di nullità dall’art. 480 c.p.c. e sotto tale profilo era riconducibile all’ambito dell’opposizione agli atti esecutivi. Il Tribunale aveva erroneamente considerata come ragione di opposizione la violazione del D.L. n. 669 del 1996, art. 14 derivandone la qualificazione dell’opposizione alla stregua dell’art. 615 c.p.c., comma 1. 3.2.- Con un secondo motivo ed un terzo motivo si postula subordinatamente che debba dichiararsi la competenza del Tribunale sull’opposizione agli atti e quella del Giudice di Pace di Trentola Ducenta e non del Giudice di Pace di Aversa sull’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, adducendosi che la competenza territoriale relativa a tale opposizione spetterebbe al primo (come, del resto, avevano anche eccepito gli opposti) e non al secondo, perchè il Comune di Villa di Briano è compreso nell’ambito della giurisdizione del Giudice di Pace di Trentola Ducenta ed il precetto era stato notificato a Villa di Briano, dove gli opposti avevano anche eletto domicilio.

4.1. -Deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Aversa.

In proposito, si osserva innanzitutto che effettivamente dal tenore dell’atto di opposizione che è stato prodotto dal ricorrente in questa sede si evince che l’opposizione al precetto venne qualificata sia alla stregua dell’art. 615 che dell’art. 617 c.p.c. e con essa come primo motivo si dedusse espressamente come nullità formale del precetto la mancanza in esso della data della notifica del titolo esecutivo e come secondo motivo si svolsero contestazioni relativamente al diritto di procedere all’esecuzione per parte della somma precettata. Poste queste premesse sull’oggetto duplice della controversia, appare priva di fondamento la prospettazione svolta dal ricorrente con il primo motivo, là dove vorrebbe che la causa di opposizione agli atti eserciti una vis actractiva sulla causa di opposizione all’esecuzione di competenza per valore del Giudice di Pace alla stregua delle disposizioni dell’art. 40 c.p.c., commi 6 e 7 cioè in base alla normativa sulla cedevolezza della competenza anche per ragioni forti del giudice onorario a favore di quella del giudice togato. Infatti, la ragione di connessione fra la causa di opposizione agli atti e quella di opposizione all’esecuzione non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi di connessione cui alludono dette disposizioni, cioè a quelle di cui agli artt. 32, 34, 35 e 36 c.p.c..

Le disposizioni dell’art. 40 c.p.c., commi 6 e 7 non possono, dunque, venire in rilievo.

4.2. – In realtà, al di là del rilievo meramente descrittivo che l’una opposizione – quella ai sensi dell’art. 615 c.p.c. – riguarda l’an dell’esecuzione forzata e l’altra – quella agli atti – il quomodo e che questo quomodo riguarda il processo di esecuzione forzata introdotto riguardo a quell’an, dovendo cercare un punto di emersione normativa della connessione da ciò determinata, che appaia in qualche modo rilevante ai fini della competenza, lo si può individuare esclusivamente in un’altra norma, cioè in quella dell’art. 104 c.p.c., che disciplina l’ipotesi della proposizione di più domande contro la stessa parte e ne ammette la proposizione cumulativa nello stesso processo davanti allo stesso giudice, anche se esse non siano altrimenti connesse, cioè anche se non presentino se non il grado minimo di connessione dato dal fatto che ognuna è proposta dalla stessa parte e contro la stessa parte. La norma ammette il cumulo di domande, purchè sia osservata la norma dell’art. 10, comma 2".

In tal modo ammette certamente che più domande proposte da una stesso attore contro lo stesso convenuto, le quali, se proposte separatamente -, sarebbero ognuna da introdurre davanti ad un certo giudice (di competenza per valore limitata, scilicet, oggi, il giudice di pace), secondo il criterio della competenza per valore, possano essere cumulativamente proposte nello stesso processo davanti ad esso, ma a condizione che la somma dei valori non superi la sua competenza per valore.

La norma, tuttavia, implica anche che, se la somma dei valori supera la competenza per valore del giudice che sarebbe singolarmente competente su ognuna, il cumulo di domande è possibile, ma diventa realizzabile ad iniziativa dell’attore (o se sia adito il giudice inferiore, per il tramite di declinatoria della competenza) davanti al giudice superiore. Non si può leggere la norma in senso riduttivo, cioè nel senso che, se la somma dei valori supera la competenza del giudice competente su ognuna delle domande, il cumulo davanti al giudice superiore non è possibile: invero, l’osservanza della norma dell’art. 10, comma 2 una volta che si consideri che questa è norma che disciplina il valore della causa quando viene introdotta con la domanda, non può che sottendere anche che il cumulo si può realizzare davanti al giudice superiore. La conferma che questa è la lettura da dare alla norma, cioè nel senso che la competenza per valore può, per effetto del cumulo, spostarsi davanti al giudice di competenza superiore, si desume dalla previsione dello stesso art. 104 c.p.c., comma 2 poichè esso, dicendo applicabile l’art. 103, comma 2 comporta che tale applicabilità si estenda anche alla previsione di questa norma della rimessione di alcuna delle cause cumulate al giudice di competenza inferiore.

Se la competenza per valore del giudice inferiore può essere derogata proponendo cumulativamente più domande soggette singolarmente alla sua competenza per la mera connessione soggettiva, è giocoforza ritenere, per elementare ragione di coerenza, che la deroga possa avvenire a maggior ragione quando una delle domande da proporre dovrebbe esserlo davanti al giudice superiore.

La vis actractiva di una causa soggetta alla competenza per materia del giudice superiore, infatti, se non è maggiore è di certo equivalente. Può dirsi anzi che la presenza della norma dell’art. 104 c.p.c. si spiega proprio perchè il legislatore ha inteso consentire il , processo cumulativo fra le stesse parti davanti al giudice superiore anche in riferimento al caso ora detto, in cui la domanda di competenza del giudice superiore lo sia per ragione di materia: se fosse altrimenti, l’art. 104 risulterebbe un inutile doppione dell’art. 10 c.p.c., comma 2.

Se si condivide questa ricostruzione, è allora evidente che la competenza per valore del Giudice di Pace di Trentola Ducenta sulla causa di opposizione all’esecuzione deve subire la vis actractiva di quella per materia relativa all’opposizione agli atti esecutivi.

E’ appena il caso di rilevare che, per ragioni di territorio, la competenza – di natura inderogabile – sull’opposizione a precetto, ai sensi dell’art. 27 c.p.c., cioè quella ricollegata al luogo dell’esecuzione, per effetto dell’attrazione della competenza sull’opposizione all’esecuzione al Tribunale, non subisce alcuna variazione, perchè, essendo il Giudice di Pace di Trentola Ducenta compreso nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il foro del luogo dell’esecuzione quale foro (inderogabile) dell’opposizione a precetto non subisce alcuno spostamento.

Quindi, in relazione alla competenza sull’opposizione al precetto, la permanenza della causa davanti al Tribunale non comporta alcuno spostamento della competenza territoriale inderogabile su di essa. 5.

– Deve, quindi, dichiararsi la competenza sull’intera controversia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Aversa.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che va dichiarata la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. dist. di Aversa;

che la liquidazione delle spese di questo regolamento va rimessa al giudice dichiarato competente;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. dist. di Aversa, davanti al quale va rimessa la causa, anche per le spese di questo regolamento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-02-2011) 16-02-2011, n. 5798

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 23.5.2001 (o 27.3.2002), il Tribunale di Catania dichiarò S.F. responsabile del reato di ricettazione e – concesse le attenuanti generiche – lo condannò alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione e L. 1.000.000 di multa.

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Catania, con sentenza in data 19.5.2009, confermò la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:

1. violazione della legge processuale in quanto la sentenza della Corte d’appello di Catania reca in intestazione la data 3.12.2009 ed in calce al dispositivo la data 19.5.2009; inoltre nell’intestazione della sentenza impugnata quella di primo grado è indicata in data 23.5.2001, mentre nel dispositivo è indicata in data 27.3.2002; ciò determinerebbe una nullità assoluta in quanto, essendo stato indicato il termine di giorni 45 per la stesura della sentenza d’appello, l’erroneo richiamo alla data della sentenza avrebbe leso il diritto di difesa;

2. vizio di motivazione in relazione alla condotta rilevante ed alla interpretazione delle prove, avendo fondato l’affermazione di responsabilità sui precedenti penali e sulla contumacia dell’imputato, nonchè sul fatto che sull’autovettura compendio di furto fu rinvenuto il telefono cellulare dell’imputato e che egli si diede alla fuga in occasione di un controllo della polizia stradale, ma la presenza del cellulare potrebbe essere spiegata da smarrimento o casuale presenza di S. a bordo dell’auto quale passeggero inconsapevole;

3. violazione di legge in relazione all’entità della pena sproporzionata al ruolo marginale dell’imputato.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

In tema di nullità della sentenza, la mancanza o l’evidente erroneità della data non è causa di nullità allorchè questa si possa ricavare con esattezza dagli atti. (Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 26387 del 7.5.2009 dep. 25.6.2009 rv 244402. Fattispecie nella quale si è ritenuto che la indicazione in calce alla sentenza di una data erronea fosse un errore materiale corretto dalla data della udienza di trattazione).

Nel caso di specie all’udienza era presente il difensore e ciò esclude incertezza sulla data della pronunzia della sentenza.

Nessun nocumento al diritto di difesa è derivato dalla errata indicazione della sentenza di primo grado, posto che l’appello era già stato proposto e discusso.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza della responsabilità dell’imputato anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo nella fuga al controllo da parte della polizia stradale e nella mancata allegazione di indicazioni circa la provenienza del veicolo conseguente alla contumacia.

Legittimamente è stato tratto un indizio dalla fuga.

Infatti, secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, dalla fuga della persona sottoposta alle indagini, così come dalla sua latitanza, in taluni casi, si possono trarre elementi di valutazione: "la latitanza di per sè non può costituire prova o indizio a carico dell’imputato, ma in unione ad altri elementi può essere tenuta presente quale comportamento "post delictum", nella formazione del convincimento del giudice, dovendosi però distinguere il caso di chi si dia alla fuga prima che contro di lui sia stata mossa alcuna accusa, nel quale la irreperibilità e la successiva latitanza acquista un valore sintomatico, dal caso di chi si dia alla fuga sapendo che contro di lui è stato emesso un provvedimento restrittivo, nel quale alla latitanza non può darsi alcun valore probatorio, ben potendo anche un innocente darsi alla fuga per sottrarsi alla carcerazione preventiva". (Cass. Sez. 2^, sent. n. 5890 del 27.4.1995 dep. 22.5.1995 rv 201337).

E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte che ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere desunta anche dall’omessa – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. (V. Cass. Sez. 2^, sent. n. 25756 in data 11.6.2008 dep. 25.6.2008 rv 241458).

Non vi è, in ragione di tale orientamento, alcuna inversione dell’onere della prova in capo all’imputato, dal momento che la prova a carico è rappresentata dall’essere stato costui in possesso dei beni di provenienza delittuosa, sicchè laddove egli li avesse ricevuti in buona fede, ha solo l’onere di allegare tale elemento in modo verificabile e quindi circostanziato.

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che la pena rientra nei parametri edittali ed è prossima ai minimi di legge.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

In ragione della inammissibilità del ricorso provvederà il giudice a quo alla correzione degli errori materiali.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-04-2011, n. 9379 Consulenza tecnica

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Svolgimento del processo

1 – Con atto di citazione notificato in data 16 settembre 1992 la S.p.a. Nicola Sacco e Figli in liquidazione conveniva davanti al Tribunale di Lucera il Comune di tale località, chiedendo la restituzione di un’area già occupata dall’ente pubblico e il risarcimento del danno. Veniva dedotto, in particolare, che il decreto di occupazione era stato annullato in sede amministrativa e che il Comune aveva raso al suolo il manufatto che insisteva sul terreno, dando inizio alla realizzazione di un parcheggio pubblico e di un mercato coperto.

1.1 – Si costituiva il Comune di Lucera, eccependo la prescrizione dell’obbligazione risarcitoria e l’inammissibilità della domanda di restituzione del bene, essendo intervenuta la sua irreversibile trasformazione. Veniva altresì richiesta la sospensione della causa in attesa della definizione definitiva relativa al giudizio pendente in sede amministrativa, che in effetti interveniva nelle more del procedimento, a seguito di sentenza del Consiglio di Stato di estinzione del giudizio relativo all’impugnazione della sentenza del TAR della Puglia che aveva annullato la delibera di riapprovazione del progetto e di dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonchè il decreto di occupazione di urgenza.

1.2 – Il Tribunale di Lucera, espletata consulenza tecnica d’ufficio, rigettava la domanda di restituzione del bene, liquidando il danno in Euro 924.534,00, oltre rivalutazione ed interessi legali, e compensando le spese processuali.

1.3 – La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciando sugli appelli proposti in via principale dalla S.p.a. Nicola Sacco e figli (che aveva riproposto la domanda di restituzione del bene ed aveva denunciato l’incongruità per difetto della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno), nonchè, in via incidentale, dal Comune di Lucera (che aveva ribadito l’eccezione di prescrizione dell’obbligazione risarcitoria, contestando l’addebito parziale delle spese della consulenza tecnica d’ufficio,, di cui aveva anche chiesto la rinnovazione), così provvedeva:

a) – condannava l’ente territoriale alla restituzione del bene, ritenendo che si versasse in ipotesi di occupazione usurpativa;

b) – rigettava l’impugnazione proposta in via incidentale;

c) – rideterminava l’ammontare della somma liquidata per il risarcimento del danno in Euro 5.000.000,00 di cui Euro 2.000.000 per danno emergente, Euro 708.000,00 per costi di bonifica e la differenza, determinata equitativemente, per lucro cessante:

A tali conclusioni si perveniva all’esito di una parziale rivalutazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel primo grado del giudizio, e disattesa dal Tribunale, che l’aveva ritenuta incongrua, privilegiando le valutazioni operate dal consulente tecnico del Comune.

In particolare, quanto al danno correlato al mancato utilizzo del bene occupato, pur dandosi atto che si trattava di un complesso industriale – costituito da un mulino e da un pastificio – gravemente danneggiato da un incendio verificatosi nell’anno 1968, e rimasto inutilizzato fino al 30 settembre 1977, data in cui si era verificata l’occupazione, si osservava, da un lato, che una parte dei locali era rimastra indenne dall’azione demolitrice delle fiamme, e, dall’altro, che sussistevano concrete possibilità di utilizzo dell’area, collocata nel tessuto urbano della città. Le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, in quanto fondate sui risultati medi di esercizio relativi al settore molini e pastifici elaborati da un centro studi bancario, venivano tuttavia parzialmente disattese (con conseguente liquidazione, in via equitativa, nella misura indicata), in considerazione dell’assenza di qualsiasi attività intesa all’utilizzo del bene, nel lungo periodo compreso fra il danneggiamento e l’occupazione illegittima dell’area, da parte della società proprietaria.

Quanto al danno emergente – relativo alla stima dei macchinar e dei fabbricati demoliti – nonchè al costo di bonifica del suolo, la corte territoriale aderiva del tutto, ritenendole congrue, alle valu- tazioni del consulente tecnico d’ufficio.

1.4 – Per la cassazione di tale decisione il Comune di Lucere propone ricorso, deducendo undici motivi. Resiste con controricorso la S.p.a.

Nicola Sacco e figli, in liquidazione.

Le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

2. Si impone, in via preliminare, l’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla società controricorrente in relazione sia alla intempestività del ricorso, sìa agli adempimenti richiesti dall’art. 360 c.p.c., n. 6, sia, infine, al mancato rispetto, nella formulazione dei motivi, delle prescrizioni contenute nell’art. 366 bis c.p.c..

2.1 – Deve innanzitutto rilevarsi l’ammissibilità del ricorso, con riferimento al rispetto del termine previsto dall’art. 325 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata, come si apprezza dalla relazione all’uopo effettuata dall’ufficiale giudiziario, venne notificata in data 8 giugno 2006 (e non il 5 giugno 2006, come sostenuto dalla controricorrente), ragion per cui la notifica del ricorso in data 21 settembre 2006, tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini processuali, venne tempestivamente effettuata.

2.2 – Del pari infondata è l’eccezione relativa all’inammissibilità del ricorso, in virtù della violazione della prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, con particolare riferimento alla "indicazione della domanda proposta in causa e delle ragioni addotte per sollecitarne l’accoglimento".

Il ricorso, invero, contiene, già nella premessa, una congrua ricostruzione della vicenda processuale, nonchè una precisa indicazione degli elementi necessari per individuare le ragioni poste a fondamento della richiesta di annullamento della sentenza impugnata e per valutarne la fondatezza: tale quadro si arricchisce dei particolareggiati richiami effettuati nell’ambito dell’illustrazione dei singoli motivi. Non si dubita, invero, che ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, per soddisfare il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, non è necessario che l’esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta, rispetto ai motivi di ricorso, nè occorre una narrativa analitica o particolareggiata, essendo sufficiente – nonchè indispensabile – che dal contesto del ricorso – cioè solo dalla lettura di tale atto, escluso l’esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata – sia possibile desumere una conoscenza del fatto sostanziale e processuale sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia impugnata (Cass., 29 ottobre 2010, n. 22195; Cass., 28 febbraio 2006, n. 4403).

2.3 – La questione inerente al rispetto delle prescrizioni dettate dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, per essere stata la sentenza impugnata depositata in data 28 aprile 2006, ha dato luogo a un vivace confronto fra le parti, scaturito, da un lato, dalle incertezze riscontrate in sede di redazione del ricorso in assenza di quelle indicazioni dottrinali e, soprattutto, giurisprudenziali, che solo in seguito sarebbero state fornite, e, dall’altro, dal dibattito sulle conseguenze dell’ormai intervenuta abrogazione – per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 – della suindicata norma.

2.3.1 – Quanto a quest’ultimo profilo, e con riferimento alle eccezioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente in relazione all’art. 366 bis c.p.c. e alla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, mette conto di richiamare, per mera completezza di esposizione, le condivisibili pronunce emesse al riguardo da questa Corte sia in merito alla citata disposizione codicistica (Cass., 30 dicembre 2009, n. 27689), sia in relazione a detta norma transitoria (Cass., 12 ottobre 2010, n. 21079; Cass., 16 dicembre 2009, n. 26364).

2.4 – Deve, tuttavia, prescindersi dall’esame approfondito delle indicate questioni di ammissibilità, compresa quella, da ultimo sollevata, inerente alla violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, ad eccezione di quella concernente il decimo motivo di ricorso, il quale è assorbente rispetto alle rimanenti censure.

2.5 – Invero la statuizione inerente alla ricorrenza di un’ipotesi di occupazione usurpativa, con conseguente accoglimento della domanda della società Sacco di restituzione del bene illegittimamente occupato, non è più controversa fra le parti, ragion per cui le questioni residuali attengono alla determinazione del pregiudizio, sotto vari profili, del pregiudizio inerente al protrarsi dell’occupazione, sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante, anche con riferimento alla bonifica dell’area all’esito della demolizione di quanto realizzato durante l’occupazione. Tale accertamento risulta in primo grado effettuato sulla base delle indicazioni del consulente del Comune, essendosi disattese le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.

La Corte di appello di Bari, immotivatamente disattendendo l’istanza, già formulata dal Comune e riproposta con impugnazione incidentale condizionata, di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, ha aderito, sia pure dimostrando di non condividerle del tutto (tanto da pervenire a una liquidazione equitativa del lucro cessante nella misura di Euro 2.292.000), alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio nominato in primo grado.

Appare pertanto evidente come il tema della rinnovazione delle indagini tecniche assuma una posizione centrale ed assorbente rispetto a tutte le questioni residuali sopra evidenziate, compresa l’iperbolica liquidazione equitativa del danno, alla quale la corte territoriale è pervenuta affermando che il riferimento operato dal consulente tecnico d’ufficio "appare scollegato dalla realtà concreta di utilizzo in cui l’opificio in realtà si era posto". 2.6 – Con il decimo motivo il Comune ricorrente, denunciando omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censura l’assenza, nella decisione impugnata, di qualsiasi cenno all’istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, riproposta con impugnazione incidentale e fondata su una pluralità di rilievi, articolati in base ai singoli quesiti sottoposti all’esperto.

Nella parte conclusiva dell’illustrazione di tale motivo, ovvero nella sede "specificamente e riassuntivamente destinata" (Cass., 10 aprile 2010, n. 85555), si rinviene, per altro, quel momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, richiesto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, in relazione al vizio dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità, contenente la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Si conclude, infatti, affermando: "L’evidente (più volte macroscopica) inattendibilità della consulenza tecnica d’ufficio avrebbe dovuto indurre la corte territoriale a dare seguito alla richiesta di rinnovazione della stessa avanzata dalla difesa del Comune. Al contrario, nè tale richiesta è stata assentita, nè è stata considerata, nulla affermandosi al riguardo nel l’impugnata sentenza. I fatti e le circostanze rese oggetto di consulenza tecnica d’ufficio, ove accertati con la dovuta obiettività e rispondenza al vero, avrebbero condotto a una decisione certamente diversa rispetto a quella emanata in presenza dei molteplici vizi che affettano la consulenza tecnica d’ufficio medesima. Di qui il denunziato vizio di difetto di motivazione sul fatto controverso (rinnovazione della CTU) e decisivo per il giudizio, in quanto, come si è detto, diverse, anzi opposte sarebbero le valutazioni in merito all’esistenza ed ammontare dei presunti danni". 2.6 – Il motivo è fondato.

Nella decisione impugnata non si rinviene alcuna motivazione, neppure implicita (dal momento che la consulenza tecnica d’ufficio viene, con riferimento a una aspetto di non secondaria importanza, ritenuta "scollegata dalla realtà", in merito al rigetto dell’istanza di rinnovazione delle indagini tecniche.

A tale riguardo il Collegio ritiene condivisibile l’orientamento di questa Corte, secondo cui il giudice, quando non aderisca alla richiesta di rinnovazione delle indagini tecniche, in ordine alla quale siano state specificate le ragioni, è tenuto a motivare sul punto (Cass., 2 agosto 2004, n. 14775).

Nel caso scrutinato, poi, un preciso obbligo motivazionale in merito all’istanza di rinnovazione delle indagini tecniche, che era stata formalmente riproposta dal Comune, deve rinvenirsi nella circostanza che il giudice del primo grado aveva disatteso la consulenza tecnica d’ufficio e che la stessa corte territoriale l’aveva solo in parte ritenuta congrua, ragion per cui appare evidente la decisività della questione controversa.

L’accoglimento del motivo in esame, comportante, come evidenziato, l’assorbimento degli altri mezzi, comporta la cassazione della decisione impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il decimo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-02-2011) 16-03-2011, n. 11033 Conflitti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Lucca trasmetteva gli atti alla Suprema Corte a seguito di denuncia di conflitto presentato da M.M. imputato di una serie di reati commessi ai danni di M. A., che all’epoca dei fatti rivestiva l’incarico di Viceprocuratore onorario presso lo stesso tribunale. Nella denuncia di conflitto si rilevava che il GIP del Tribunale di Lucca si era già dichiarato una volta incompetente ed aveva trasmesso gli atti al Tribunale di Genova, il quale a sua volta si era dichiarato incompetente perchè la persona offesa al momento della celebrazione del processo non svolgeva più quell’incarico. Tornati gli atti al GUP del Tribunale di Lucca, alcuni imputati chiedevano di sollevare conflitto davanti alla Corte di Cassazione la quale dichiarava l’insussistenza del conflitto perchè gli imputati che lo avevano sollevato erano stati assolti dal GUP e quindi non avevano più alcun interesse alla pronuncia. Oggi altri imputati avevano interesse a sollevare conflitto e facevano riferimento ad una decisione della Suprema Corte assunta in materia, riguardante la medesima persona offesa, con la quale si era ritenuto che per determinare o meno lo spostamento della competenza ai sensi dell’art. 11 c.p.p. doveva aversi riguardo alla pronuncia con la quale il CSM dichiarava decaduto dalla funzione il VPO e non al momento in cui effettivamente aveva cessato di svolgere le sue funzioni, trattandosi di una data aleatoria; poichè la pronuncia del CSM era intervenuta il 16/12/2003 e i fatti erano stati commessi fino a (OMISSIS) doveva operare l’art. 11 c.p.p e gli atti dovevano essere trasmessi al Tribunale di Genova. Si verte sicuramente in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell’art. 28 C.P.P. poichè due organi giurisdizionali hanno rifiutato di prendere in esame la richiesta di giudizio, con stasi insuperabile del relativo processo (Sez. 1, 22 ottobre 2003 n. 45247, rv. 226819). La Corte ritiene che debba essere dichiarata la competenza del Tribunale di Genova in quanto ai fini della determinazione della competenza deve aversi riguardo al momento della formale revoca da parte del CSM dell’incarico di giudice onorario, momento certo a partire dal quale nulla può offuscare l’immagine di indipendenza e terzietà del giudice (Sez. 1, 23 settembre 2009 n. 40145, rv. 245050).
P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Genova in composizione monocratica cui dispone trasmettersi gli atti.

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