T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 02-12-2011, n. 3057

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato improcedibile, vista l’istanza di sopravvenuta carenza di interesse presentata dal ricorrente in data 29.7.2011.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 31-05-2012, n. 8778 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

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Svolgimento del processo

Le sorelle R.R. e C. proponevano reclamo contro il decreto del 20-10-2009, con cui il Tribunale per i Minorenni di Roma aveva confermato che la minore P.M., nata l'(OMISSIS), figlia dei coniugi R.R. e P. G., da tempo separatisi, fosse affidata al Servizio sociale del comune di (OMISSIS) e collocata in casa famiglia, nonchè incaricato il Servizio affidatario di trasmettere al medesimo Tribunale concrete proposte di affidamento di parenti di M. che fossero risultati idonei ad accoglierla.

Con decreto del 6-12.07.2010 la Corte di appello di Roma, nella contumacia del P. ed in parziale riforma del decreto emesso dal T.M. di Roma, che nel resto confermava, affidava con immediata decorrenza P.M. agli zii R.C. e N. G., dava incarico al Servizio sociale del Comune di (OMISSIS) ed a quello del Comune di (OMISSIS) di agire di concerto per il graduale collocamento ed inserimento della minore presso la famiglia affidataria, fornendo a quest’ultima il sostegno e la collaborazione necessari, incaricava inoltre il Servizio sociale del Comune di (OMISSIS) di provvedere all’iscrizione della minore per l’anno scolastico 2010-2011 ad una scuola elementare di (OMISSIS), ed il Servizio sociale del Comune di (OMISSIS) di vigilare sulle relazioni fra i membri della famiglia affidataria e la madre della minore, R.R., nonchè sugli incontri di quest’ultima con M. – di cui demandava la regolamentazione al medesimo Servizio di (OMISSIS) – anche onerato di verificare che in caso di trasferimento di R.R. a (OMISSIS), questa avesse a dimorare in un’abitazione diversa da quella ove era collocata la figlia, provvedendo a segnalare ogni eventuale inadempienza suscettibile di arrecare pregiudizio alla minore.

La Corte territoriale osservava e riteneva:

– che R.R., madre della minore, si era doluta che il Tribunale non ne avesse considerato la positiva evoluzione dei problemi psichici (che pure l’avevano indotta a chiedere il temporaneo collocamento di M. in casa famiglia) e la concreta possibilità da parte sua di occuparsi della figlia, mentre R. C., zia materna della bambina, aveva lamentato che fosse stata ritenuta da lei rinunciata la sua richiesta di avere in affidamento la nipote; conclusivamente entrambe avevano chiesto la riforma del decreto impugnato, con affidamento della minore alla madre in principalità ed in subordinerà zia materna che il decreto del 20/10/2009, emesso nell’ambito delle facoltà rimesse al giudice dall’art. 317 c.c., di incidere nell’interesse della prole sulla potestà genitoriale, dovesse essere in parte riformato;

– che preliminarmente andava ribadita la valutazione di attuale inidoneità della madre, affetta da patologie di tipo psichico di cui non era stata compiutamente accertata la totale remissione (con susseguente immutata sussistenza di rischi per la serena crescita della minore, correlati al ripristino di un affidamento o collocamento materno) e comunque bisognosa di compensazione alle limitate capacità genitoriali, a prendersi la necessaria cura della figlia, come da essa del resto lodevolmente preso atto con la richiesta di temporaneo collocamento di M. in casa famiglia, formulata al Servizio sociale di (OMISSIS) che occorreva altresì considerare l’indisponibilità all’affidamento della figlia ribadita dal padre in udienza;

– che doveva rilevarsi, sulla scorta degli approfonditi accertamenti in proposito compiuti dal Servizio sociale, come la zia materna R.C. risultasse (in uno al suo nucleo familiare, composto oltre che dal marito, dalla figlia E. che, pur vivendo ormai per proprio conto, poteva però fornire un contributo all’accudimento della cuginetta) pienamente idonea a prendersi la necessaria cura della minore;

– che pertanto doveva disporsi l’affidamento familiare di P. M. alla zia materna R.C. ed al marito di questa N.G.;

– che il servizio sociale del Comune di (OMISSIS) doveva essere incaricato anche di vigilare sulle relazioni fra i membri della famiglia affidataria e la madre della minore nonchè sugli incontri di M. con la madre – la cui regolamentazione era altresì demandata al medesimo Servizio di (OMISSIS) – al fine di prevenire eventuali interferenze pregiudizievoli della serena crescita della minore stessa nel nuovo contesto, rimarcando la necessità che, in caso di trasferimento lavorativo di R.R. a (OMISSIS), ella avesse a dimorare in un’abitazione diversa da quella della sorella e del marito.

Avverso questo decreto R.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, illustrato da memoria e notificato il 12.01.2011 al PG % il giudice a quo ed a R.C. nonchè il 29.01.2011 a P.G., che non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

A sostegno del ricorso la R., premesso anche che aveva chiesto al Tribunale di Tivoli la separazione personale dal marito e che con provvedimento presidenziale del 5.06.2007 mai revocato, la figlia le era stata affidata in via esclusiva, denunzia:

1. "Violazione e falsa applicazione dell’art. 317 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3".

Sostiene che la rubricata norma non è applicabile neppure estensivamente, anche perchè riguarda casi non pertinenti di impossibilità di uno dei genitori di esercitare la potestà mentre oltretutto nella specie la minore è stata privata di entrambi i genitori.

2. "Violazione dell’art. 333 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3".

Sostiene che la rubricata norma non è applicabile in quanto concerne i casi di condotta pregiudizievole, maltrattamenti e abusi dei genitori mentre lei ha sempre lodevolmente e responsabilmente svolto il suo ruolo materno.

3. "Violazione dell’art. 330 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c.".

Sostiene che la rubricata norma non è applicabile riguardando gravi abusi incidenti sulla potestà genitoriale mentre è stata svuotata la sua potestà genitoriale ed il suo potere dovere di educare la figlia e le sono state imposte restrizioni, nonostante l’assenza della declaratoria di decadenza e senza alcun suo comportamento colpevole nè pregiudizievole per la stessa figlia.

4. "Violazione del Titolo 1 della L. n. 184 del 1983 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3".

Sostiene che si sarebbe dovuto fare ricorso ad interventi di sostegno, che lei era disposta a ricevere.

5. "Di fronte a tale situazione appare evidente la violazione del principio legislativo dell’interesse della minore".

Deduce che le sono state imposte ingiustificate limitazioni nel rapporto con la figlia, senza verificarne l’impatto che avrebbero avuto su quest’ultima ed il rapporto con il suo interesse.

6. "Omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5".

Deduce il mancato o insufficiente esame di punti decisivi delle risultanze istruttorie, sottolineando anche che non si è parlato di affidamento temporaneo alla zia materna, non si è valutato che i servizi sociali avevano auspicato un graduale riavvicinamento e ricongiungimento di madre e figlia, come anche più volte proposto dalla ricorrente e dalla sorella C., attuale affidataria di M., al fine di potere vivere tutti insieme nella stessa abitazione.

Il ricorso è inammissibile.

In tema di affidamento della prole, va ricordato che nel caso, quale quello di specie, di coniugi separati ed in regime di affidamento esclusivo della prole alla madre, stabilito in sede separatizia, ex art. 155 cod. civ., spetta al Tribunale ordinario la competenza sulla revisione di detto regime, mentre la competenza del tribunale per i minorenni, a norma dell’art. 38 disp. att. cod. civ., è delimitata dagli artt. 330 e 333 cod. civ., ad interventi cautelari e temporanei ablativi o limitativi della potestà genitoriale, al fine di ovviare a situazioni pregiudizievoli per il minore (cfr, tra le altre, Cass., ord., n. 25290 del 2008 e n. 6841 del 2011).

In particolare, l’art. 333 cod. civ. consente al giudice specializzato di adottare i provvedimenti convenienti ed anche di disporre l’allontanamento del minore dalla residenza familiare ove la condotta del genitore appaia comunque pregiudizievole al figlio.

Nella specie, il TM, stante anche l’espresso richiamo all’art. 317 c.c., risulta essersi avvalso dei poteri conferitigli dall’art. 333 cod. civ., adottando i provvedimenti reputati convenienti a fare fronte al riscontrato impedimento materno, d’indole psichica, che seppure non connotato da profili di responsabilità, si era rivelato oggettivamente e, dunque, comunque pregiudizievole all’interesse della figlia.

Conclusivamente il giudice specializzato ha adottato un provvedimento limitativo, di carattere anche non definitivo e,come tale non impugnabile con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost..

Con consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte (tra le altre e da ultimo Cass. n. 7609 del 2011; n. 11756 del 2010; n. 14091 del 2009), pienamente condivisibile, i provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni, in sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la potestà dei genitori naturali ai sensi dell’art. 317-bis cod. civ., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 cod. civ., che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell’art. 333 cod. civ., o che dispongano l’affidamento contemplato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 4, comma 2, in quanto privi dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione di cui all’art. 111 Cost., comma 7.

Pertanto, il ricorso in esame, proposto dalla R. contro il decreto, privo dei caratteri della decisorietà e definitività, che ha deciso il reclamo avverso il decreto pronunciato dal tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 333 cod. civ., deve essere dichiarato inammissibile.

Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità, atteso il relativo esito ed il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-11-2011) 09-12-2011, n. 45934

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Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza in data 1/8/2011, confermava l’ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli, in data 18/7/2011, con la quale veniva disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di C.C., indagato, nella sua qualità di direttore operativo di Stia s.p.a, prima e Enerambiente s.p.a., società affidatane del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nella città di (OMISSIS), di estorsione aggravata e corruzione per aver adottato comportamenti minacciosi diretti a immettere nel servizio appaltato con altre società, personale ulteriore rispetto al limite fissato dalla stazione appaltante, segnalato da sponsor politici e rappresentanti sindacali, (in particolare N.K., persona legata da rapporti sentimentali al prevenuto a cui veniva versato, in assenza di qualsiasi prestazione, tramite il C., uno stipendio netto di Euro 1300 mensili), nonchè a ottenere dazioni di somme di denaro per finanziare provviste da destinare a dirigenti amministratori della stazione appaltante e a loro collaboratori, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, non ancora identificati, della Asia s.p.a., società in hause del comune di Napoli, costituita al fine della raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo i seguenti motivi:

a) contraddittorietà e illogicità dell’ordinanza impugnata e dell’ordinanza cautelare in relazione alla contemporanea ipotizzabilità dei due reati contestati, ritenendo come le ipotesi correttiva di cui al capo b) fosse in contrasto con quella di cui al capo a);

b) violazione e erronea applicazione dell’art. 629 c.p. per l’assenza di "costrizione" e per assenza di danno delle presunte parti offese (Enerambiente e altre due cooperative che, in tempi successivi, operavano illegittimamente con la stessa), ritenute dal ricorrente concorrenti nel reato di corruzione;

c) travisamento del fatto in ordine alla sussistenza di un danno per le cooperative, essendosi prestato soltanto a far apparire un incasso maggiore di quello effettivamente percepito in modo tale da consentire al F., amministratore delegato di Enerambiente, di disporre di somme "a nero";

d) violazione ed erronea applicazione dell’art. 629 c.p., con riferimento all’addebito relativo alla "doverosa assunzione" da parte delle cooperative, di personale segnalato da Enerambiente e da sponsor politici e assenza di danno economico, svolgendo, comunque, gli assunti "segnalati" regolarmente il loro servizio, percependo un regolare stipendio dando luogo, semmai, a un mero favoritismo nell’ambito di strutture private e, quindi, in assenza di condotte penalmente rilevanti;

e) violazione ed erronea applicazione dell’art. 319 c.p. e art. 273 c.p.p., comma 1, riferendosi, le presunte dazioni di denaro, a pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio allo stato non ancora identificati, ritenendo sussistere dubbi circa l’effettivo concorso di tali soggetti nei fatti conduttivi, potendo la condotta integrare gli estremi del millantato credito o truffa a carico del F., percettore delle somme che avrebbe dovuto corrispondere a non identificati funzionari dell’Asia per compensarli degli omessi controlli in loro danno, evidenziando comportamenti sintomatici al riguardo.

Motivi della decisione

Con riferimento al primo motivo di ricorso non si ravvisa alcun insanabile contrasto tra i capi di imputazione in ordine alle prospettive accusatorie che ancora possono essere approfondite e meglio precisate, senza che la eventuale corresponsabilità di altri soggetti nei fatti contestati, prospettata dal ricorrente, possa influire in ordine alla responsabilità dell’indagato. Il ricorso con riferimento al reato estorsivo di cui al capo a) è infondato.

Configura il reato di estorsione la condotta dei monopolisti di fatto, tra i quali anche ricorrente, del servizio esternalizzato di raccolta dei rifiuti solidi urbani che esercitino pressioni sulle cooperative che illegittimamente, anche se nella tolleranza dell’ente appaltante, forniscono lavoro interinale allo scopo di farsi consegnare somme non dovute per far assumere personale segnalato anche dalla stazione appaltante minacciando di interrompere un rapporto che poteva sciogliersi in qualsiasi momento proprio perchè non iure.

In tale evenienza, è configurabile l’estorsione per la costrizione che non consente alternative utilmente percorribili e per l’ingiustizia del danno provocato e il corrispondente illecito arricchimento. Le risultanze istruttorie, con riferimento alle ipotesi estorsiva, risulta corroborata da rinvenimento, presso l’abitazione del ricorrente, di liste complete di persone da segnalare per l’assunzione presso le cooperative, costrette a consegnare somme di danaro sotto minaccia di interrompere un rapporto, comunque non iure.

La idoneità della minaccia, quale elemento costitutivo del delitto di estorsione, risulta anche correttamente valutata dal GIP e dal Tribunale con giudizio ex ante con riferimento alla obiettiva capacità di porre in essere un attacco alla libertà di determinazione delle cooperative e, per esse, dei rispettivi rappresentanti che vengono, in conseguenza, a trovarsi in stato di costrizione, conseguente alla pressione morale esercitata nei loro confronti.

In tema di delitto di estorsione, l’elemento dell’ingiusto profitto si individua in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico.come nella fattispecie, che l’autore intenda conseguire, e che non si collega ad un diritto, perseguito con uno strumento antigiuridico, o ancora con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso.

(Sez. 2, Sentenza n. 16658 del 31/03/2008 Ud. (dep. 22/04/2008) Sez. 2, Sentenza n. 29563 del 17/11/2005 Ud. (dep. 04/09/2006).

Il danno è individuabile sia nell’esborso economico da parte delle cooperative di somme che comunque sarebbero di pertinenza delle stesse, sia nell’assunzione di personale scelto non in base a indicazioni dell’ufficio di collocamento o, comunque, in base a capacità professionali, ma solo in forza di segnalazione di amici o politici, sotto la minaccia delle interruzione della rapporto di lavoro con le predette cooperative. Nell’ipotesi di corruzione attiva per atto contrario ai doveri di ufficio l’elemento materiale del delitto consiste nel fatto di corrompere il pubblico ufficiale, dandogli o promettendogli denaro o altra utilità cosi da indurlo a commettere un fatto contrario ai propri doveri di ufficio, inteso questo come un qualsiasi atto che sia in contrasto con norme giuridiche o con istruzioni di servizio o che, comunque, violi i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che debbono osservarsi da chiunque eserciti una pubblica funzione mentre l’elemento intenzionale e costituito dalla volontà libera e cosciente di indurre il pubblico ufficiale ad accettare doni o promesse per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

Nella nozione di utilità di cui agli artt. 318 e 319 c.p. è compreso qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale e non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico ufficiale. Ne consegue che nella suddetta nozione sono comprese, oltre che le dazioni di denaro, anche i vantaggi conseguenti alla assunzioni di personale segnalato. Con riferimento al reato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, ancorchè venga qualificata dal Tribunale la relativa condotta da parte di soggetti che si palesano, nei confronti dei contraenti privati, come interfaccia della pubblica amministrazione, nel momento in cui ricevono somme o utilità da destinare, come emerge allo stato delle indagini, a funzionari pubblici dei quali ripetono il potere esercitato nei confronti del contraente debole, il Tribunale non ha fornito una adeguata motivazione sulle ragioni per le quali, non essendo stati ancora individuati i pubblici funzionari beneficiari delle elargizioni, debbano escludersi valutazioni alternativi quali il millantato credito e essendo rimaste generiche le ulteriori condotte corruttive che vanno ricondotte a specifici episodi connotati dalla gravità indiziaria, sia pure evidenziate nella motivazione con riferimento agli episodi corruttivi, indicati nel provvedimento, senza tuttavia che siano indicate circostanze modalità e soggetti interessati, al fine di potere operare una valutazione di tale enunciazioni che, altrimenti, rimarrebbero allo stato di teorema.

Va, quindi, annullata l’ordinanza impugnata in ordine al reato di corruzione contestato al capo b) con rinvio al Tribunale di Napoli che, nella piena libertà di valutazione propria del giudice di merito, dovrà procedere a nuovo esame sul punto e nuova valutazione delle sussistenza delle esigenze cautelari con riferimento al mantenimento della misura cautelare.

Va rigettato nel resto, il ricorso.

P.Q.M.

Annulla l’impugnata ordinanza in ordine al reato sub b) con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame sul punto.

Rigetta nel resto il ricorso.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-07-2012, n. 12987

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 17.2.2009, F.G.M. chiedeva al Tribunale di Chieti l’annullamento dei dinieghi di visto d’ingresso per il ricongiungimento familiare con i genitori F. A.J.R. e G.G.D., adottati (il 12.11.2008) dal Ministero degli Affari Esteri – Ambasciata d’Italia a L’Avana.

Con decreto del 12.1.2010, il Tribunale accoglieva il ricorso e disponeva che la ridetta Ambasciata rilasciasse il visto per il ricongiungimento familiare.

Contro questo decreto il Ministero degli Affari Esteri proponeva reclamo, sostenendo anche che il visto d’ingresso era stato negato per mancanza dei nuovi requisiti previsti, a decorrere dal 5.11.2008, dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 29, nel testo modificato dal D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160 e nella specie applicabile per essere stata la relativa richiesta di rilascio presentata il 10.12.2008, nella vigenza della nuova normativa.

Con decreto dell’11.05-25.08.2010, la Corte di appello di L’Aquila, nel contraddittorio delle parti, accoglieva il reclamo del Ministero e respingeva il ricorso presentato dalla F.G..

La Corte territoriale osservava e riteneva che:

doveva essere applicata ratione temporis la normativa di cui al D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160, entrata in vigore il 5.11.2008, introduttiva di modifiche ed integrazioni al T.U. sull’immigrazione, in particolare all’art. 29 per il ricongiungimento familiare;

– vertendosi in tema di procedimento amministrativo non ancora definito alla data sopra indicata (la richiesta di visto era stata presentata soltanto il 10 dicembre 2008), a ragione la Rappresentanza Diplomatica Consolare di L’Avana aveva richiesto l’allegazione di idonee prove documentali per la verifica del possesso dei nuovi requisiti in capo ai genitori ricongiungendi;

– non poteva seguirsi la tesi della F., secondo cui l’istruttoria sulle richieste di ricongiungimento familiare doveva svolgersi unicamente nel nostro Paese, mentre il rilascio del relativo visto da parte dell’Ambasciata Italiana costituiva un atto nella sostanza dovuto – il provvedimento negativo era stato legittimamente emesso in virtù del novellato art. 29 del T.U. sull’Immigrazione, il quale consentiva che i genitori di età superiore a 65 anni potessero essere ricongiunti con i figli regolarmente residenti in Italia, non solo quando fossero stati a carico di questi ma anche qualora non avessero avuto altri figli nel Paese di origine o di provenienza;

– nella specie era emerso che i genitori della F. avevano un altro figlio maggiorenne a Cuba e non anche che questi non fosse stato in grado di provvedere al loro mantenimento.

Contro questo decreto la F.G. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 23.02.2011 al Ministero degli Affari Esteri, che ha resistito con controricorso notificato il 2.04.2011".

Motivi della decisione

A sostegno del ricorso la F.G. denunzia:

1. "Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 160 del 2008 in riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 28 e 29 al D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 ed alla direttiva 2003/86/ce del 22 settembre 2003". Premesso anche che il nulla osta al ricongiungimento, acquisito il parere della Questura, era stato rilasciato dalla Prefettura di Chieti in data 26/09/2008, nel vigore della precedente disciplina, e che il diniego del visto da parte del Consolato dr Italia a L’Avana era datato 12/11/2008, sostiene che la Corte d’Appello de L’aquila ha erroneamente ritenuto nel caso di specie applicabile, ratione temporis, la normativa restrittiva di cui al D.Lgs. n. 160 del 2008 (che all’art. 1, comma 1, lett. A) sub D) ha rimodificato l’art. 29, comma 1 (lett. c) del TU, approvato con D.Lgs. n. 286 del 1998, ripristinando la condizione prevista dalla L. n. 189 del 2002, art. 23), entrato in vigore il 5.11.2008, disciplinante il ricongiungimento familiare degli stranieri extracomunitari. Deduce che il rilascio del visto per il ricongiungimento familiare, da parte dell’Ambasciata italiana, era un atto sostanzialmente dovuto da parte della stessa di fronte al nulla osta dell’Ufficio Immigrazione competente, e che, una volta rilasciato il nulla osta, l’Ambasciata doveva limitare la propria istruttoria all’esibizione del titolo di viaggio (passaporto) del cittadino straniero che richiedeva il visto di ingresso, senza potere svolgere ulteriore attività valutativa sulla ricorrenza dei presupposti per il ricongiungimento.

Aggiunge che il visto avrebbe dovuto essere rilasciato immediatamente dopo l’inoltro della richiesta, ai sensi del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 6, u.c., senza fare decorrere, a suo detrimento, il tempo intercorso tra il mese di settembre 2008 e l’appuntamento fissato al 5 novembre 2008.

2. "Errore su un dato di fatto determinante la falsa rappresentazione della realtà". Sostiene che i giudici d’appello hanno erroneamente individuato nel 10.12.2008 la data di presentazione della richiesta di visto d’ingresso, quando invece il 9.09.2008 aveva ricevuto l’invito a presentarsi il 26.09.2008 allo sportello unico per l’immigrazione, per ritirare il nulla ostà che immediatamente dopo il ritiro dell’atto in originale lo aveva spedito a Cuba, ove l’ufficio visti dell’Ambasciata aveva fissato la data del 5.11.2008 per la consegna del nulla osta e dei passaporti ed il 12.11.2008 notificato il diniego di visto.

Il primo motivo del ricorso deve essere disatteso alla luce del condiviso principio di diritto, ripetutamente affermato da questa Corte e dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi (cfr. tra le altre, cass. n. 17574 del 2010; n. 480 del 2011; n. 7218 del 2011), secondo cui "In tema di disciplina dell’immigrazione, il rilascio del visto di ingresso allo straniero richiedente il ricongiungimento familiare si configura come l’atto conclusivo di un procedimento amministrativo a formazione complessa nel quale, per il principio "tempus regit actum", l’autorità amministrativa, cui spetta di applicare la legge vigente all’atto dell’adozione del provvedimento, è tenuta ad applicare la nuova legge sopravvenuta durante lo svolgimento del procedimento e fino alla sua definitiva conclusione2.

In particolare, dunque, lo "ius superveniens" costituito dal D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160, art. 1,comma 1, lett. A) sub D, che ha modificato il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29, lett. c), aggiungendo alla frase "genitori a carico" la proposizione "qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute", deve essere applicato qualunque sia la fase del procedimento e quindi anche dopo il rilascio del nulla osta e sino alla concessione del visto di ingresso.

Pertanto, poichè la nuova e più restrittiva normativa di cui al citato D.Lgs. n. 160 del 2008 era entrata in vigore il 5.11.2008, prima del diniego di visto d’ingresso, che, come è incontroverso, è stato espresso il 12.11.2008, non vi è dubbio che il rilascio di tale documento fosse condizionato alla ricorrenza dei nuovi requisiti, la cui sussistenza è, invece, rimasta indimostrata.

Le ragioni di rigetto del primo motivo di ricorso assorbono per irrilevanza l’esame dell’eventuale errore di determinazione della data di presentazione della richiesta di visto, denunciato col secondo motivo di ricorso. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Giusti motivi, desunti dalla natura familiare del rapporto cui la controversia attiene e dalla modifica della normativa, sopravvenuta nel corso del procedimento amministrativo, giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

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