Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 07-09-2012, n. 15044

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che M.B.D. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno, in epigrafe indicato, che ha dichiarato improponibile la sua domanda di equa riparazione per la durata irragionevole del procedimento penale condotto nei suoi confronti e definito con decreto di archiviazione in data 23 settembre 2008, essendo al momento del deposito del ricorso (7 aprile 2009) ormai decorso il termine semestrale stabilito dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, decorrente dalla data del provvedimento di archiviazione (non soggetto ad impugnazione ordinaria e quindi definitivo), in difetto di allegazione e prova da parte del ricorrente di fatti in base ai quali fissare a data successiva l’inizio della decorrenza del suddetto termine semestrale;

che il Ministero della giustizia resiste con controricorso;

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

Ritenuto che con l’unico motivo si censura il decreto impugnato, sotto il profilo della violazione di norme di diritto (L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4), perchè la Corte di merito non avrebbe considerato: a) che il termine in questione decorre non dalla data di emissione del provvedimento di archiviazione, bensì dalla data in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza; b) che nella specie tale conoscenza è avvenuta con la notifica del provvedimento (28 gennaio 2009), eseguita ai fini dell’applicazione degli artt. 314 e 315 c.p.p., avendo il ricorrente subito detenzione; c) che tale dato doveva essere verificato dalla Corte d’ufficio ed era desumibile dal fascicolo del procedimento presupposto, che la Corte aveva il dovere di acquisire;

che il ricorso non merita accoglimento, anche se la correzione della motivazione si rende necessaria;

che in effetti deve ritenersi che il termine di cui alla L. n. 89, art. 4, decorre – in coerenza con le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale (n. 446/1997; n. 59/2005) in tema di riparazione per ingiusta detenzione – non dalla data di emissione del provvedimento di archiviazione, bensì da quella in cui l’interessato ne abbia avuto conoscenza (cfr. Sez. 1^ n. 8856/05; n. 6722/08), ma ciò non è sufficiente per l’accoglimento del ricorso: da un lato, la acquisizione del fascicolo del procedimento presupposto non può essere disposta d’ufficio dal giudice dell’equa riparazione, presupponendo invece, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5, una apposita istanza della parte interessata (cfr. Sez. 1^ n. 3968/04; n. 21093/05), istanza la cui proposizione non risulta neppure allegata in ricorso; dall’altro, il ricorrente si limita ad affermare genericamente che dall’esame del suddetto fascicolo sarebbe emersa la data in cui egli ha avuto conoscenza effettiva del provvedimento di archiviazione, senza neppure indicare – in violazione del principio di autosufficienza del ricorso – in quale luogo del fascicolo d’ufficio tale dato era reperibile;

che pertanto il rigetto del ricorso si impone;

che si ritiene giustificata la compensazione fra le parti delle spese di questo grado, attesa la diversità della motivazione qui indicata a sostegno del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese di questo grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte Suprema di Cassazione, il 18 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile sez. III 03 dicembre 2009 n. 25396 Turismo, viaggi, pacchetti turistici, consumatori, agenzia, animali, danni ai viaggiatori (2009-12-21)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12142-2005 proposto da:

U.R., considerata domiciliata "ex lege" in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALFIERI ARTURO, MAGGIORELLI PAOLO giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA in persona dei legali rappresentanti Dr.

R.S. e Dr. G.M., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DI PIETRA PAPA 4, presso lo studio dell’avvocato

TRICANICO FRANCESCO, che la rappresenta e difende giusta delega a

margine del controricorso;

Alfa SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

considerata domiciliata "ex lege" in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e di fesa dall’Avvocato

ARATO MARCO giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1664/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 02/04/2004, depositata il 18/10/2004,

R.G.N. 987/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2 009 dal Consigliere Dott. AMATUCCI ALFONSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il (OMISSIS) U.R., durante un viaggio organizzato in (OMISSIS) dal tour operator Alfa s.p.a. che le aveva venduto il pacchetto, riportò lesioni personali al polpaccio a causa del morso di una piccola scimmia presente nell’albergo dove soggiornava e che il proprietario teneva allo scopo di divertire i turisti.

Nell'(OMISSIS) agì giudizialmente nei confronti di Alfa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni (indicati in L. 24.163.000) ai sensi del D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 14.

La convenuta resi stette e chiamò in causa le Assicurazioni Generali s.p.a., dalla quale chiese di essere garantita e che a sua volta resistette negando la responsabilità della propria assicurata.

Con sentenza del 20 gennaio 2003 l’adito Tribunale di Cuneo rigettò la domanda.

La Corte d’appello di Torino ha respinto il gravame della soccombente e la ha condannata alle spese del grado con sentenza n. 1664 dei 2004, avverso la quale la U. ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi, cui le società intimate resistono con distinti controricorsi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – La Corte d’appello ha ritenuto:

a) che la diligenza richiesta a chi abbia organizzato il viaggio è quella del buon padre di famiglia di cui all’art. 1176 c.c. e che nella specie il servizio alberghiero in (OMISSIS) era stato pienamente rispondente alle aspettative della cliente quanto al vitto ed all’alloggio, sicchè non v’erano spazi per ravvisare un colpa di Alfa per non avere adeguatamente scelto l’esecutore ( (OMISSIS)), alla stregua dei principi enunciati da Cass. n. 9643 del 1996;

b) che, anche configurando la responsabilità dell’operatore turistico come rischio d’impresa – secondo l’impostazione del D.Lgs. n. 111 del 2005, attuativo della direttiva 90/314 CEE -, doveva escludersi che l’evento dannoso si fosse verificato "nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattualmente assunte dall’organizzatore del viaggio", in quanto "riconducibile invece alla condotta personale, quale soggetto privato, del gestore della struttura alberghiera", il cui illecito extracontrattuale per non aver custodito l’animale (art. 2052 c.c.) era solo a lui riferibile;

c) che, in particolare, il cit. D.Lgs., art. 14 si riferisce al "mancato o inesatto adempimento e non può essere inteso in senso così ampio ed indeterminato da porre a carico dell’organizzatore l’obbligo di controllare qualsiasi comportamento dei loro collaboratori locali o di porre in atto dei dispositivi per preservare l’incolumità del viaggiatore anche in situazioni del tutto esulanti dalle promesse caratteristiche del viaggio".

2. – Se ne duole la ricorrente U., articolando tre motivi di ricorso, coi quali deduce violazione del D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 14 ed insufficienza e contraddittorietà della motivazione (primo e secondo motivo), nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 2052 c.c. (terzo motivo).

La critica attiene all’essersi riferita la Corte Territoriale, quanto al primo argomento, all’art. 15 della Convenzione di Bruxelles, ormai sostituito dal D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 14, pacificamente applicabile al caso di specie come già ritenuto dal tribunale, sicchè l’organizzatore era tenuto a rispondere direttamente del fatto del prestatore di servizi di cui sì era avvalso (con l’eccezione dei casi previsti dalla legge), salvo il regresso nei suoi confronti; e ciò indipendentemente dalia colpa nell’individuazione di quest’ultimo, alla sola condizione che sia ravvisabile un obbligo risarcitorio a carico del medesimo.

La ricorrente definisce del tutto incomprensibile l’opinione della Corte territoriale che il fatto non fosse avvenuto nel corso delle prestazioni contrattualmente assunte, essendo invece certo che la scimmia era utilizzata, per trattenere i clienti, dall’albergatore prestatore di servizi di cui Alfa si era avvalsa, ed essendo indifferente che l’evento dannoso fosse avvenuto all’ingresso dell’albergo o sulla spiaggia di pertinenza. Era del pari indifferente che il fatto fosse riconducibile a responsabilità extracontrattuale dell’albergatore.

Afferma ancora che la Corte d’appello avrebbe dovuto solo accertare se ricorressero le ipotesi esimenti di cui al D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 17, comma 1, da provarsi dal tour operator, avendo l’attrice pienamente soddisfatto gli oneri probatori a suo carico.

3.- Le censure, che possono congiuntamente esaminarsi per la connessione che le connota, sono fondate nei sensi di seguito precisati.

Va premesso che la Corte d’appello non ha fatto applicazione dell’art. 15 della Convenzione di Bruxelles – come erroneamente assume il ricorrente – ma del D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 14 (attuazione del la direttiva n. 90/314/CEK concernente i viaggi, le vacante ed i circuiti "tutto compreso", abrogato dall’art. 146 del codice del consumo di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, che tuttavia detta all’art. 93 una disciplina identica) applicabile ratione temporis.

Esso recita, al comma 1, che "in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento dei danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile"; e, al secondo comma, che "l’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti".

L’art. 17, comma 1, prevede poi, in riferimento ad ogni tipo di danno, che "l’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità … quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore".

Nè la lettera nè la ratio dell’art. 14, comma 2, – che inequivocamente mira a rendere più agevole per il consumatore la tutela dei propri diritti – correlano la responsabilità dell’organizzatore del pacchetto turistico ad un suo difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative nell’esecuzione della prestazione, essendo invece posta la regola secondo la quale, quante volte sarebbe configurabile la responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli (o non resogli), allora l’acquirente del pacchetto turistico può senz’altro rivolgersi all’organizzatore, che assume del resto un’obbligazione di risultato (Cass., n. 21343/2004) nell’ambito del rischio d’impresa.

Va soggiunto che, proprio per questo, i casi di esonero della responsabilità dell’organizzatore contemplati dal successivo art. 17, comma 1, non sono riferibili all’organizzatore in relazione al comportamento del prestatore di servizi (che per avventura si presenti come imprevedibile per l’organizzatore), ma in tanto sono suscettibili di esonerare l’organizzatore del viaggio dalla responsabilità nei confronti del consumatore acquirente in quanto dalla responsabilità sarebbe anzitutto esonerato il prestatore.

Il punto, allora, è solo quello di stabilire se sia configurabile una responsabilità contrattuale di un albergatore per le lesioni fisiche provocate al cliente da un animale selvatico (nella specie una piccola scimmia) che egli tenga in albergo e nelle aree di pertinenza, lasciandolo libero di circolare al prospettato scopo di divertire i clienti. Ove la risposta fosse positiva, la responsabilità dell’organizzatore del viaggio verso il consumatore direttamente discenderebbe dal disposto del cit. art. 14, comma 2, salvo il suo diritto di rivalersi verso il prestatore di servizi.

Dovrà in proposito considerarsi che l’assunzione dell’obbligazione di somministrare vitto e alloggio non esaurisce l’ambito della prestazione alberghiera, che necessariamente implica anche doveri accessori di salvaguardia dell’incolumità dei clienti (in relazione alle caratteristiche proprie del contesto in cui il soggiorno ha luogo), la cui violazione può comportare una responsabilità di natura contrattuale.

Nè è rilevante che la scelta di tenere la scimmia fosse stata fatta dal responsabile dell’albergo come soggetto privato anzichè come gestore (secondo la distinzione effettuata dalla Corte d’appello), volta che gestore egli comunque era e che la scimmia comunque girovagava nella struttura dove al consumatore era prestato il servizio alberghiero, che non può ragionevolmente ipotizzarsi essere stato implicitamente dedotto in obbligazione come potenzialmente pericoloso per la non esplicitamente esclusa presenza di animali non domestici.

Ed è improprio, per le ragioni sopra esposte, il rilievo conferito dalla Corte d’appello alla inconfigurabilità di un obbligo dell’organizzatore del viaggio di controllare le modalità dell’esecuzione della prestazione anche in ordine ad aspetti dell’attività del prestatore di servizi (albergatore) esulanti dalle promesse caratteristiche del viaggio.

4.- La sentenza va dunque cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, perchè decida nel rispetto degli enunciati principi di diritto e liquidi anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2009

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., sez. Lavoro 10-08-2006, n. 18148 IMPUGNAZIONI CIVILI – CASSAZIONE – CONTRIBUTI ASSICURATIVI – Omesso versamento totale o parziale – Somma aggiuntiva – Conseguenza automatica dell’omissione contributiva o del ritardato versamento

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Fatto

Con ricorso del 30/07/1999 al Tribunale di Cagliari, la T.E.S. di Andrea Giuliano & C. s.a.s. e G.A. in proprio, proponevano opposizione avverso il D.I. 16 luglio 1999, n. 904, con il quale era stato loro intimato il pagamento, in favore dell?I.N.P.S., della somma di L. 46.292.262 a titolo di somme aggiuntive per il tardivo versamento di contributi per il periodo (OMISSIS). Gli opponenti eccepivano la prescrizione quinquennale del credito. Nel merito deducevano l?erroneità del calcolo delle sanzioni.

Nella resistenza dell?I.N.P.S., il Tribunale, con sentenza del 05/12/2000, rigettava l?opposizione.

Proponevano appello i soccombenti e la Corte di Appello di Cagliari, con sentenza depositata il 22 maggio 2003, in riforma della decisione del Tribunale, accoglieva l?opposizione e revocava il Decreto Ingiuntivo.

La Corte Territoriale osservava che l?obbligo del pagamento della somma aggiuntiva a titolo di sanzione sorge contestualmente all?atto della presentazione, tardiva o incompleta, dei modelli DM/10, sicchè la presentazione di tali modelli – avvenuta tra il 20 agosto ed il 22 novembre 1993 – non può integrare alcun effetto interruttivo di una prescrizione che inizia a decorrere dal momento della loro presentazione. Rilevava, di conseguenza, che prima del 31/12/1995 non era intervenuto alcun atto interruttivo che abbia impedito l?applicazione del nuovo termine quinquennale di prescrizione introdotto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9. Poichè non vi erano stati altri atti interruttivi oltre la notifica del Decreto Ingiuntivo, avvenuta il 21 luglio 1999, concludeva per la prescrizione del credito azionato dall?I.N.P.S..

Per la cassazione di tale sentenza l?I.N.P.S. ha proposto ricorso sostenuto da un unico articolato motivo. Gli intimati, che resistono con controricorso, hanno proposto ricorso incidentale condizionato con tre motivi.

Diritto

Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi a norma dell?art. 335 c.p.c..

Con l?unico motivo del ricorso principale, denunciando violazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10 e violazione dell?art. 2944 c.c., nonchè vizi di motivazione, l?I.N.P.S., con un primo profilo di censura, sostiene che trattandosi nella specie di somme aggiuntive dovute per contribuzioni corrisposte in ritardo e relative a periodi ((OMISSIS)) precedenti il (OMISSIS), secondo quanto stabilito dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, per esse trova applicazione, anche in assenza di atti interattivi, la prescrizione decennale e non quella quinquennale.

Con un secondo profilo di censura l?Istituto sostiene che l?obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi previdenziali costituisce una conseguenza automatica dell?inadempimento o del ritardo; il debito per le somme aggiuntive ha dunque la sua fonte genetica nel ritardo o nell?omissione del pagamento dei contributi e non certo nella presentazione dei mod. DM 10/M. Ne consegue che in caso di tardiva presentazione del modello suddetto il termine di prescrizione delle somme aggiuntive è già pendente in quanto inizia a decorrere dalla scadenza del versamento dei contributi.

Con un terzo profilo di censura l?I.N.P.S. sostiene che, avendo la società provveduto, unitamente alla presentazione del mod. DM10/M, anche al pagamento tardivo dei soli contributi e non anche delle somme aggiuntive, nella specie si è avuto un pagamento parziale del debito che ha il valore di atto interruttivo della prescrizione a norma dell?art. 2944 c.c.. Infatti le c.d. somme aggiuntive hanno una funzione risarcitoria e tendono al rafforzamento dell?obbligo contributivo con il quale si compenetrano dando luogo ad un?unica obbligazione. Ne consegue che il pagamento dei soli importi corrispondenti ai contributi omessi costituisce pagamento parziale del debito al quale va riconosciuto il valore di atto interruttivo della prescrizione.

Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato gli intimati denunciano difetto di motivazione e sostengono che l?obbligazione di pagamento delle somme aggiuntive costituisce una obbligazione autonoma rispetto all?obbligazione contributiva, soggetta a prescrizione quinquennale, in quanto somme dovute periodicamente ad anno o frazione di anno, perchè collegate ad obbligazione (contributiva) anch?essa dovuta ad anno o frazione di anno.

Con il secondo motivo denunciano ancora difetto di motivazione e sostengono che il Giudice di merito avrebbe dovuto tener conto del fatto che attraverso il mod. DM10/M il datore di lavoro denuncia una pluralità di contributi aventi diverso termine di prescrizione, nonchè del fatto che il datore di lavoro aveva diritto di operare la compensazione tra le varie poste con imputazione delle partite creditorie secondo i criteri fissati dall?art. 1193 c.c..

Con il terzo motivo denunciano nullità del Decreto Ingiuntivo opposto per essere stato emesso da un Giudice (Pretore)non più esistente alla data di presentazione del ricorso.

Il ricorso principale è fondato nei limiti delle considerazioni che seguono.

Il Giudice di appello ha esattamente rilevato che la pretesa fatta valere dall?I.N.P.S. nella presente controversia riguarda non già l?omesso versamento di contributi – atteso che è incontroverso che la somma versata di L. 170.111.000 coincide esattamente con quella indicata come dovuta – bensì le somme aggiuntive a titolo di sanzione civile, pari a L. 46.292.262, dovute per la ritardata presentazione dei mod. DM/10 relativi ai mesi di (OMISSIS) per contributi pagati tra il 20 agosto ed il 22 novembre 1993.

Le somme aggiuntive sono sanzioni civili pecuniarie irrogate al datore di lavoro per l?omesso o ritardato pagamento dei contributi.

Le sanzioni civili, pertanto, costituiscono obbligazioni di natura diversa dall?obbligazione contributiva. Scopo dell?obbligazione contributiva è la costituzione presso l?ente gestore della provvista necessaria all?erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Scopo della sanzione civile è il rafforzamento dell?obbligazione contributiva mediante l?irrogazione di una pena pecuniaria al trasgressore. L?innegabile funzione accessoria della sanzione pecuniaria rispetto all?obbligazione contributiva non vale ad annullare le sostanziali differenze esistenti tra le due figure.

Una prima conseguenza sul piano pratico è che alle sanzioni civile (o somme aggiuntive) non è applicabile il regime di prescrizione previsto per le obbligazioni contributive. In particolare non è applicabile il disposto della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 e 10, che si riferisce espressamente soltanto alle contribuzioni di previdenza e di assistenza e non alle sanzioni pecuniarie.

In tema di somme aggiuntive il D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, art. 4, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48, dispone nel primo comma che "i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile in ragione d?anno". Tale somma, sempre secondo lo stesso articolo, è pari al tasso dell?interesse di differimento e di dilazione di cui al D.L. 29 dicembre 1981, n. 402, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di cinque punti o senza maggiorazione a seconda delle ragioni del mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi.

La predetta disposizione è stata riprodotta con modifiche nella L. L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 217 (non applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis) il quale dispone "che i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una somma aggiuntiva, in ragione d?anno, pari al tasso dell?interesse di differimento e di dilazione di cui al D.L. 29 luglio 1981, n. 402, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 26 settembre 1981, n. 527, e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di tre punti??".

Con riferimento alle sanzioni previste dalla L. n. 48 del 1988, art. 4, questa Corte ha ripetutamente affermato che la prescrizione quinquennale prevista dall?art. 2948 c.c., n. 4, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, sicchè anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione debbono rivestire il connotato della periodicità; ne consegue che detto regime non si applica all?obbligazione di interessi che non abbia scadenza periodica annuale o infrannuale. Tale presupposto non può essere ravvisato nel caso delle somme aggiuntive, perchè la norma sopra considerata fa indubbiamente riferimento ad una somma da versare in unica soluzione, per il pagamento della quale non è prevista alcuna scadenza periodica, sicchè il corrispondente credito dell?ente previdenziale resta assoggettato al termine prescrizionale decennale previsto in via generale dall?art. 2946 c.c. (vedi Cass. n. 14152 del 2004, Cass. n. 411 del 1999, Cass. n. 2498 del 1998, Cass. n. 1110 del 1994).

Questa Corte, inoltre, non ha mancato di precisare che l?obbligo relativo alle somme aggiuntive costituisce una conseguenza automatica del mancato o ritardato pagamento dei contributi alla data stabilita dalla legge e trova la sua fonte genetica nell?inadempimento contributivo (vedi Cass. n. 2566 del 2001,Cass. n. 8324 del 2000, Cass. n. 8644 del 2000, Cass. n. 5310 del 1987); pertanto è da tale momento che inizia a decorrere la prescrizione del credito per somme aggiuntive e non dal diverso momento della presentazione del modelli DM/10.

Nella specie deve dunque ritenersi che il Decreto Ingiuntivo, emesso in data 16 luglio 1999, è intervenuto prima del decorso del termine decennale di prescrizione del credito per somme aggiuntive, atteso che il ritardo nel pagamento dei contributi si riferisce al periodo (OMISSIS).

Ne consegue che la sentenza impugnata non è conforme a diritto, avendo affermato che il termine di prescrizione delle somme aggiuntive è quinquennale e che inizia a decorrere dal momento di presentazione dei modelli DM/10.

Il ricorso dell?I.N.P.S., dunque, deve essere accolto per quanto di ragione e la causa deve essere rinviata ad altro Giudice per un nuovo esame.

Il ricorso incidentale proposto dalla società TES e dal suo socio accomandatario deve essere dichiarato inammissibile. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza. Ne consegue che è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, poiché in caso di accoglimento del ricorso principale e di cassazione della sentenza impugnata resta salva la facoltà della parte di riproporre dinanzi al Giudice del rinvio le domande e le eccezioni sollevate con il ricorso incidentale (Cass. n. 12680 del 2003, Cass. n. 15344 del 2002, Cass. n. 2087 del 2005).

In definitiva, il ricorso principale deve essere accolto per quanto di ragione, mentre il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto e la causa rinviata ad altro Giudice, designato in dispositivo, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e provvedere altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Sassari, Sezione distaccata della Corte di Appello di Cagliari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-02-2011, n. 2354 Azioni giudiziarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Torino, R.F., esponendo che in data (OMISSIS) era rimasto infortunato mentre espletava la sua attività lavorativa alle dipendenze della società Mondialpol Vigilanza Torino, ed aveva così riportato lesioni personali guarite con postumi permanenti comportanti un’invalidità riconosciuta dall’INAIL del trenta per cento, ha chiesto la condanna della datrice di lavoro al pagamento della somma di Euro 30.987,41.

La società, infatti, sostiene l’infortunato, in base a quanto disposto dall’art. 113 del CCNL 2001/2004 per il personale degli istituti vigilanza privata, era obbligata a garantire un indennizzo per l’inabilità permanente da infortunio sul lavoro, con la stipula di una polizza assicurativa del massimale di L. duecento milioni.

Nella resistenza della convenuta, la quale ha dedotto l’applicabilità, in luogo della clausola contrattuale richiamata dal lavoratore, dell’art. 128 del CCNL di categoria 2005/2008, ove l’indennizzo è limitato alle ipotesi di invalidità permanente, in misura superiore al cinquanta per cento, il Tribunale ha deciso, in base all’art. 420 bis cod. proc. civ., la questione pregiudiziale inerente all’interpretazione dell’art. 128 del citato CCNL. In particolare, il Tribunale ha affermato che le innovazioni apportate dalla contrattazione collettiva più recente fra quelle indicate, e per la parte che qui interessa, cioè gli artt. 126 e 127 dell’uno e artt. 111 e 112 dell’altro, si limitano alla locuzione (contenuta nell’art. 128) per infortuni professionali si intendono quelli riconosciuti come tali dall’INAIL e nella previsione di una franchigia.

Ha quindi interpretato la clausola nel senso che la decorrenza del nuovo CCNL, quale stabilita nel predetto art. 128 dal 1 gennaio 2007, si riferisce ad entrambe le suindicate innovazioni, costituenti tratto saliente della espressione vigente normativa là riportata.

Avverso tale sentenza la suddetta società propone ricorso per cassazione con un motivo, cui resiste con controricorso l’intimato.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, falsa applicazione del contratto collettivo di lavoro, e segnatamente dell’art. 128 di quello 2004/2008. Tale norma al comma 3 stabilisce che i massimali là indicati decorrevano dalla sottoscrizione del CCNL, avvenuta in data 2 maggio 2006, e quindi che quei massimali, insieme con la franchigia prevista nella stessa disposizione, entravano in vigore anch’essi dalla medesima data. Poichè l’infortunio sul lavoro del dipendente era avvenuto il (OMISSIS), quando era divenuto già operativo il contratto collettivo 2004/2008, il Tribunale è incorso in errore nell’interpretare il suddetto art. 128 nel senso che la vigente normativa decorreva) dal 1 gennaio 2007. A nulla rileva che i massimali, erano già presenti nel previgente CCNL, non essendo ciò sufficiente a far intendere la clausola come meramente confermativa dei massimali indicati nell’art. 113 della precedente contrattazione, dovendosi invece ritenere che il nuovo CCNL fissava i massimali sullo stesso livello di quelli precedenti e inseriva una franchigia con effetto dalla data di sottoscrizione del contratto.

L’art. 128, comma 2 ad avviso della società, per la sua formulazione univa senza soluzione di continuità massimale e franchigia ed il periodo successivo assegnava ad entrambi il medesimo periodo di decorrenza, per cui illogica è l’attribuzione dell’inizio dell’operatività di entrambe le innovazioni dal 1 gennaio 2007, dovendo tale decorrenza essere riferita solo alla innovazione riguardante la definizione di infortunio professionale.

Il motivo è infondato.

Il citato art. 128 è del seguente tenore:

"Il datore di lavoro ha l’obbligo di stipulare, a favore del personale appartenente al ruolo tecnico-operativo, una assicurazione cumulativa contro gli eventi di morte o di inabilità permanente assoluta causati da infortunio sul lavoro, nello svolgimento della propria attività professionale".

"Per infortuni professionali si intendono quelli riconosciuti come tali dall’INAIL".

"Massimali: Euro 51.650,00 per il caso di morte; Euro 103.300,00 per il caso di invalidità permanente, convenendo le parti che non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 50% della totale. In caso di invalidità permanente pari o superiore al 51% della totale, l’indennizzo verrà liquidato al 100%".

"I massimali di cui al presente comma decorrono dalla sottoscrizione del presente CCNL".

"Nel caso in cui sorga il diritto il lavoratore deve fare richiesta di liquidazione del danno entro un anno dal verificarsi dell’evento, ai sensi dell’art. 2952 c.c.".

"Il datore di lavoro è tenuto ad esibire copia della polizza assicurativa di cui al presente articolo alle Organizzazioni Sindacali Territoriali facenti capo alle OO.SS. Nazionali firmatarie del presente contratto che ne facciano richiesta scritta".

"La vigente normativa decorre dal 1 gennaio 2007".

Com’è noto nel procedimento di accertamento pregiudiziale della validità, efficacia ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di cui all’art. 420-bis cod. proc. civ., i criteri interpretativi a cui il giudice di legittimità deve riferirsi sono, proprio per la natura del contratto, quelli dettati dagli artt. 1362 cod. civ. e segg. (v. Cass. sez. unite 8 maggio 2007 n. 10374, Cass. 24 gennaio 2008 n. 1582, Cass. 6 ottobre 2008 n. 24654).

E considerata la lettera della clausola in esame ed il chiaro significato delle espressioni usate deve essere confermata l’interpretazione cui è pervenuto il giudice del merito, il quale proprio per la formulazione della disposizione contrattuale ha ritenuto che l’ultimo inciso del più volte citato art. 128 – "La vigente normativa decorre dal 1 gennaio 2007" – non poteva che essere riferito ad entrambe le innovazioni innanzi specificate, sia quella in ordine alla definizione di infortuni professionali sia l’altra concernente l’introduzione della franchigia per le invalidità da indennizzare (le inabilità permanenti di grado pari o superiore al cinquantuno per cento), mentre la diversa decorrenza prevista dalla data di sottoscrizione del CCNL (2 maggio 2006) riguardava solo l’ammontare dei massimali.

Condivisibile è pure l’argomentazione svolta dal Tribunale per giustificare la diversità della decorrenza dei massimali, in quanto per essi il nuovo contratto si limitava a confermare quelli indicati nel precedente contratto, esprimendoli nel nuovo in Euro.

D’altra parte la società ricorrente, affermando che il contratto in vigore alla data dell’infortunio, (OMISSIS), era quello del 2004/2008 con la modifica in tema di franchigia, non spiega quale il canone interpretativo violato dal giudice del merito nella interpretazione adottata e che qui deve essere confermata.

E l’asserzione della società ricorrente laddove sostiene che "il comma dell’art. 128 proprio con formulazione senza soluzione di continuità letterale unisce massimali e franchigia e proprio il singolo periodo successivo assegna ad entrambi il medesimo termine di decorrenza" non tiene conto della collocazione nell’art. 128 immediatamente dopo la determinazione dei massimali in Euro, della decorrenza dalla data di sottoscrizione del CCNL, che così come esplicitata ("I massimali di cui al presente comma decorrono dalla sottoscrizione del presente CCNL"), deve essere attribuita in via esclusiva ad essi, mentre la diversa decorrenza dal 1 gennaio 2007 è collocata al termine dell’art. 128 ed è riferita all’intera normativa, eccettuata evidentemente quella concernente la fissazione dei massimali.

Il ricorso va dunque rigettato. Ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 1, va affermato il seguente principio di diritto:

"L’art. 128 del CCNL 2004/2008 per i dipendenti da istituti di vigilanza privata va interpretato nel senso che la franchigia prevista per l’indennizzabilità, in base al contratto di assicurazione stipulato dal datore di lavoro, delle invalidità permanenti è operativa dal 1 gennaio 2007".

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 18,00 e in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

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