Cass. civ. Sez. VI, Ord., 28-02-2011, n. 4882 Espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione dell’8 settembre 2010, redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., dal giudice designato dal presidente della sezione: "FATTO: A seguito di cessione volontaria salvo conguaglio, con atto per notar Bertone del 5 ottobre 1983, dei terreni necessari alla realizzazione del quartiere di (OMISSIS) dagli eredi V. al Comune di Roma, i cedenti, con atto di citazione del 1989, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l’ente locale chiedendo, in subordine all’annullamento dell’atto di cessione, la determinazione del conguaglio da pagare come precisato nel rogito.

Con sentenza del 16 maggio 2005 n. 11026 il Tribunale adito, dichiarato competente dalla Cassazione nel 1997 all’esito di un conflitto di competenza con la Corte d’appello della stessa città, ha determinato la somma dovuta per la cessione costituente indennità di espropriazione e quella di occupazione, con interessi legali dal dicembre 1980 e rivalutazione, e ha ordinato il pagamento di quanto ancora dovuto pro quota ai vari cedenti aventi diritto, con deposito del dovuto presso la Cassa depositi e prestiti competente.

Nel processo di primo grado era intervenuto C.C. A., dichiaratosi cessionario della quota della indennità spettante all’attrice V.E., chiedendo la condanna dell’ente locale a pagare direttamente a lui la somma spettante alla sua dante causa; l’intervento era stato dichiarato inammissibile dal primo giudice con la sentenza indicata e l’interventore proponeva appello nei confronti di V.E. e del Comune di Roma, con atto notificato il 1 marzo 2006, con prima udienza al 22 maggio 2006, entro la quale gli intimati avrebbero potuto impugnare in via incidentale la sentenza, ai sensi dell’art. 343 c.p.c. previgente.

Su riserva dell’istruttore, nella contumacia del Comune di Roma, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti private della causa svoltasi in tribunale, non evocate in giudizio con l’appello del C., cioè degli altri cedenti che pretendevano il conguaglio ai quali l’atto integrativo è stato notificato il 27 ottobre 2006, per la nuova udienza di prima comparizione del 6 novembre 2006.

Si sono costituiti in appello, tra gli altri, V.C., M.V.M.F. e P.P.S., proponendo gravame incidentale per ottenere l’annullamento, nullità o inefficacia della cessione e comunque l’aumento del conguaglio loro riconosciuto, a seguito della dichiarata illegittimità costituzionale della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, come già da loro chiesto nell’altro giudizio instaurato dal Comune di Roma, con gravame autonomo notificato a tutte le parti del primo grado, in data 5 giugno 2006.

Riuniti i ricorsi, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 30 giugno – 27 luglio 2009 n. 3189, dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti cedenti diverse da quelle ricorrenti in questa sede e il Comune di Roma, per avere transatto la lite, ha rilevato la tardività dell’appello dell’ente locale oltre la indicata prima udienza nel gravame del C. e la conseguente inammissibilità di esso, da qualificare impugnazione incidentale, ai sensi degli artt. 334 e 343 c.p.c., per essere ciascuna delle cause degli aventi diritto a quote del conguaglio scindibili tra loro, ai sensi dell’art. 332 c.p.c., con conseguente tardività dell’appello del Comune, notificato oltre la prima udienza del giudizio d’appello sia nella sua forma autonoma che in quella incidentale. La indicata inammissibilità ha reso, secondo la Corte d’appello, inefficaci, ai sensi del secondo comma dell’art. 334 c.p.c., i gravami incidentali successivi delle altre parti; è stato rigettato il gravame principale del C., condannato a rimborsare le spese di causa a V.E., con compensazione di esse per il secondo grado tra tutte le altre parti in causa.

V.C., M.V.M.F. e P. P., con ricorsi notificati il 15 – 18 gennaio 2010 alle altre parti rimaste in causa, cioè al Comune di Roma, a C. C.A. e ad V.E., hanno chiesto la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma del 27 luglio 2009 n. 3189 per due motivi: a) contraddittorietà della motivazione, anche per omesso esame di un punto decisivo, con violazione dell’art. 1362 c.c., e segg, e degli artt. 102, 111, 112 e 331 c.p.c., art. 334 c.p.c., comma 1, e falsa applicazione degli artt. 327 e 332 c.p.c, il gravame incidentale dei ricorrenti sulla misura del conguaglio liquidato, dichiarandolo inefficace. Ad avviso dei ricorrenti è infatti errata la qualificazione di "scindibile" della causa tra il C., la V. e il Comune di Roma, rispetto alle altre controversie degli altri cedenti nei confronti dello stesso ente locale, dovendosi ritenere dipendente da queste ultime la controversia del C., qualificatosi cessionario della quota di conguaglio spettante ad V.E. dal Comune di Roma, nei cui confronti aveva chiesto il pagamento diretto di quanto a lui spettante.

Sussiste quindi un litisconsorzio necessario tra i vari attori che avevano richiesto di liquidare e pagare il conguaglio della cessione dovuto pro quota e da tale causa dipendeva quella del C. che, solo per essa, aveva proposto appello principale. La inscindibilità delle cause, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., perchè relative alla cessione di un unico immobile ai sensi dell’art. 1362 c.c., da dichiarare invalida o inefficace, escludeva la dichiarata inammissibilità degli appelli tardivi e quindi la sentenza doveva cassarsi per tale profilo e la richiesta di pagamento della quota spettante alla V., da parte del suo avente causa interventore C., imponeva il riesame della liquidazione del conguaglio per tutte le parti rimaste in causa; b) violazione della L. 24 dicembre 2007, n. 2441, art. 2, commi 89 e 90 e della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, per difetto assoluto di motivazione in ordine alla mancata nuova liquidazione dell’indennizzo, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n.ri 347 e 348 del 2007, per non avere determinato la corte di merito, con il parametro del valore di mercato delle aree, il conguaglio in primo grado accertato dal tribunale in misura minore, sulla base dei pregressi criteri di liquidazione delle indennità, venuti meno per la dichiarata illegittimità costituzionale della legge del 1992.

Il Comune di Roma, con il ricorso incidentale di un unico motivo, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 343, 331 e 332 c.p.c., anche per omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, per essersi erroneamente ritenuto tardivo l’appello del ricorrente ente locale, senza rilevare che la controversia per la quale il C. aveva proposto la impugnazione principale, era diversa da quelle che avevano determinato la statuizione, che l’ente locale ha inteso impugnare in via autonoma con il gravame del giugno 2006; anche l’appello incidentale poi proposto dall’ente locale con la sua costituzione nel processo nato con la riunione delle due cause derivate dalle due impugnazioni principali, doveva ritenersi ammissibile, rilevando l’altro gravame autonomo proposto con l’atto notificato il 5 giugno 2006, tempestivo ai sensi dell’art. 327 c.p.c., per non esservi stata la notificazione della decisione impugnata con termine annuale per dar luogo al gravame.

Con altro ricorso incidentale di V.E., notificato il 23 febbraio 2010, si è censurata la sentenza d’appello per non avere dichiarato la nullità della cessione del credito dalla ricorrente al C..

DIRITTO – I ricorsi proposti in questa sede sono manifestamente infondati.

Appare opportuno l’esame congiunto del primo motivo del ricorso principale e della impugnazione del Comune di Roma, attenendo entrambi alla preclusione rilevata dal giudice di appello di impugnative sul merito, da qualificare invece ammissibili ad avviso dei ricorrenti.

L’ente locale ha proposto anzitutto un appello che esso qualifica autonomo con atto notificato il 5 giugno 2006, dopo aver ricevuto la notifica del gravame principale del C. in data 1 marzo dello stesso anno.

Le cause oggetto della sentenza di primo grado, in quanto chiedono di determinare "quote" del conguaglio dovuto per ciascuno dei creditori dell’indennità, sono certamente scindibili, avendo a proprio fondamento interessi certamente diversi, tali da doversi considerare l’uno autonomo dagli altri nell’ambito del processo riunito svoltosi in primo grado (Cass. n. 1197 del 2010); ricorre quindi un caso di cause scindibili, ai sensi dell’art. 332 c.p.c., e deve negarsi che sia tempestivo l’appello qualificato "autonomo" dall’ente locale e da esso notificato il 5 giugno 2006, dovendo il processo proseguire unitariamente e con le stesse parti del primo grado, dopo il primo atto d’appello da qualsiasi parte proposto (Cass. n. 10124/2009) e decorrendo il termine per impugnare per ogni altra parte, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., comma 2, dalla notifica del gravame principale, avvenuta il 1 marzo 2006, con la conseguenza che era comunque decorso il termine di trenta giorni da tale data, di cui all’art. 325 c.p.c., per l’appello del comune (Cass. n. 5053/2009).

In sostanza, anche in caso di titolo diverso a base della causa nella quale vi è il gravame principale, quello incidentale nei confronti di tutte le altre parti delle cause scindibili riunite alla prima, è soggetto alla regola dell’art. 334 c.p.c., che non ammette appello tardivo (Cass. n. 1197/2010), per cui esattamente, sia il gravame del Comune di Roma che quello successivo del gennaio 2010 sono stati dichiarati inammissibili, con inefficacia conseguente degli altri appelli incidentali contro la stessa pronuncia ex art. 334 c.p.c., comma 2.

Il rigetto del primo motivo del ricorso principale e di quello incidentale del Comune, assorbe ogni questione sulla censura relativa alla riliquidazione della indennità, essendo passata in giudicato quella che si pretendeva di far modificare con i gravami incidentali e con il secondo motivo del ricorso principale.

E’ invece inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso incidentale di V.E., vincitrice nel giudizio di merito e come tale non legittimata a ricorrere. In conclusione, opina il relatore che i ricorsi proposti in questa causa sono tutti manifestamente infondati e chiede quindi che il presidente della sezione voglia fissare l’adunanza in Camera di consiglio per la decisione, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., nn. 1 e 5.
Motivi della decisione

1. Il collegio, esaminati i ricorsi, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta.

Invero la questione proposta nelle memorie depositate ai sensi dell’art. 378 c.p.c., sull’esistenza di una pretesa causa inscindibile, relativa alla domanda principale di annullamento, nullità, risoluzione o rescissione della cessione volontaria, appare superata dal fatto che l’appello principale dell’interventore C., unico ammissibile ma infondato, come la sua domanda di pagamento diretto dall’ente locale della quota di indennità che egli afferma essergli stata ceduta, neppure pone in discussione la validità e efficacia del contratto tra gli eredi V. e il Comune di Roma, dichiarata dal Tribunale, con conseguente definitività della stessa, per la inammissibilità delle impugnazioni delle altre parti che riproponevano la questione.

Invero, in sede d’appello, era controverso il solo diritto del C. di ricevere la quota dell’indennità spettante alla sua pretesa dante causa direttamente dall’ente locale, per ottenere la quale egli era intervenuto nel presente giudizio, essendo inammissibili le questioni proposte tardivamente dalle altre parti nei loro appelli, correttamente ritenuti preclusi, per cui non può che riaffermarsi la scindibilità delle cause conosciute dalla corte d’appello e decise con la sentenza oggetto dei distinti ricorsi, che devono quindi tutti rigettarsi.

2. I ricorsi riuniti in sede di iscrizione a ruolo, perchè proposti tutti contro la medesima sentenza ai sensi dell’art. 335 c.p.c., devono essere rigettati e, per la soccombenza reciproca, le spese del giudizio di cassazione devono compensarsi tra le parti che hanno proposto impugnazione, dovendosi eccezionalmente estendere tale statuizione anche al controricorrente non impugnante in via incidentale C., data la sua posizione comunque di soccombenza nella lite di merito che ha portato al rigetto della sua domanda di pagamento diretto della quota dell’indennità spettante alla sua dante causa, nei confronti del Comune di Roma.
P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi riuniti e compensa interamente tra tutte le parti, le spese del presente giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-02-2011) 16-02-2011, n. 5795

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 2.7.2007, il Giudice di Pace di Gaeta dichiarò C.G. responsabile del reato di cui all’art. 635 c.p. e – concesse le attenuanti generiche – lo condannò alla pena di Euro 500,00 di multa.

L’imputato fu altresì condannato al risarcimento dei danni (da liquidare in separato giudizio) ed alla rifusione delle spese a favore della parte civile F.C..

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma il Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Gaeta, con sentenza in data 22.10.2008, confermò la decisione di primo grado e condannò l’appellante alla rifusione a favore della parte civile delle ulteriori spese di giudizio.

Ricorrono per cassazione i difensori dell’imputato deducendo:

1. violazione di legge in quanto la querela sarebbe tardiva, dal momento che F.C. ha dichiarato che i danneggiamenti erano avvenuti nel settembre 2003, mentre la querela è stata proposta il 25.3.2004;

2. violazione di legge in quanto il Tribunale ha escluso il danneggiamento dei punti luce e del serbatoio sicchè non tutti i fatti contestati sono stati accertati, onde l’imputato avrebbe dovuto essere prosciolto; peraltro la sostituzione posticcia di un manufatto non integrerebbe il delitto di danneggiamento, poichè il "sostituire" non rientra nelle condotte previste dall’art. 635 c.p.;

3. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto comunque mancherebbe l’elemento soggettivo del reato;

4. mancata assunzione di una prova decisiva e cioè la C.T.U. espletata in sede civile la cui acquisizione era stata richiesta al primo giudice e reiterata in appello;

5. mancata assoluzione dell’imputato non essendovi prova che egli abbia commesso il fatto;

6. intervenuta prescrizione del reato nell’ipotesi in cui si ritenga che il fatto sia stato commesso tra il gennaio ed il febbraio 2004.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che i fatti sono stati contestati e ritenuti come commessi fino al gennaio 2004.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che il Tribunale ha ritenuto che fossero stati rimossi il discendente pluviale della terrazza di F. e la pannellatura sul muro, sicchè è stata ritenuto integrato il danneggiamento della proprietà di F., sulla scorta delle dichiarazioni di costui, a prescindere dal fatto che il teste D.B. non abbia riferito sui punti luce e sul serbatoio.

Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che da un lato la prova richiesta era stata ritenuta ininfluente e che per altro verso "l’accertamento peritale, mezzo di prova neutro e, come tale, non classificabile nè quale prova a carico nè quale prova a discarico ( art. 495 c.p.p., comma 2) dell’accusato, non può essere ricondotto alla nozione di "prova decisiva" la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. d)". (Cass. Sez. 6^, sent. n. 17629 del 12.2.2003 dep. 4.4.2003 rv 226809).

Il quinto motivo di ricorso svolge censure di merito non deducibili in questa sede.

Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Anche computando quale data di consumazione del reato il settembre 2003, sicchè il reato non è prescritto.

Il terzo motivo di ricorso è fondato.

A fronte della deduzione della mancanza dell’elemento soggettivo del reato il giudice di secondo grado si è limitato ad affermare che tale elemento sussisterebbe perchè i lavori sarebbero stati compiuti in spregio ai diritti del confinante (il che riguarderebbe se mai il diverso reato di cui all’art. 633 c.p.), neppure ponendosi il problema dell’eventuale riconducibilità del fatto a colpa anzichè a dolo.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Latina.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Latina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-01-2011) 02-03-2011, n. 8395 Bancarotta fraudolenta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione G.P. avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 23 marzo 2009 con la quale, a parte una riduzione della entità della pena inflitta in primo grado, è stata confermata la sentenza del Tribunale (emessa il 12 febbraio 2002). Con tale ultimo provvedimento era stata affermata la responsabilità del G. in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale configurata a suo carico quale amministratore di fatto della srl Biagini dichiarata fallita il (OMISSIS).

Deduce:

1) la violazione dell’art. 159 c.p.p..

Già nei motivi di appello era stata dedotta la irritualità dei due decreti di irreperibilità emessi l’uno dal PM nel 1999 e l’altro dal Tribunale, nel settembre 2002, sul solo presupposto dell’essere risultato, il G., irreperibile nel luogo di residenza ((OMISSIS)). Erano cioè mancate le ricerche presso il luogo della attività lavorativa.

Il giudice dell’appello aveva affermato come risultasse noto che nel pregresso luogo della attività lavorativa il prevenuto non fosse più reperibile al pari che nel luogo di residenza ma, prosegue il difensore, il codice di rito non consente di sostituire le doverose ricerche con dati notori. E ciò sarebbe dimostrato da una norma come l’art. 160 c.p.p., comma 4 che impone la esecuzione di nuovo ricerche al fine della emissione del nuovo decreto di irreperibilità.

Il mancato rispetto dell’art. 159 c.p.p. da luogo ad una nullità assoluta e insanabile perchè attinente alla regolare citazione a giudizio dell’imputato e comporta, nella specie, l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo e secondo grado con restituzione degli atti al PM;

2) ancora la violazione dell’art. 160 c.p.p..

I decreti di irreperibilità emessi nel processo in esame erano due:

l’uno proveniente dall’Ufficio del PM e finalizzato alla notifica dell’invito a comparire ex art. 375 c.p.p.; il secondo emesso dal Tribunale nell’ottobre 2002 per la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado.

Il primo era stato ritenuto efficace dunque anche ai fini della citazione a giudizio per il procedimento di primo grado ma in violazione dell’art. 160 c.p.p., comma 1 che prevede che il decreto di irreperibilità emesso dal PM nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la pronuncia che definisce la udienza preliminare (Cass. n. 12195 del 2005; n. 29226 del 2005, attinenti peraltro alla citazione diretta a giudizio disposta dal PM ex art. 552 c.p.p.). Anche nel caso descritto si era prodotta una nullità assoluta e insanabile;

3) il vizio di motivazione.

Alla richiesta della difesa di procedere alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, la Corte aveva risposto negativamente avvalendosi dei poteri discrezionali previsti dall’art. 603 c.p.p., commi 1, 2 e 3. Tuttavia nella specie, la rinnovazione corrispondeva ad un diritto dell’imputato e ad un dovere del giudice del merito, ai sensi dell’art 603, comma 4 in ragione della pregressa dichiarazione di contumacia dovuta alla mancata incolpevole conoscenza della citazione (sent. n. 37456 del 2005). E su tale ultimo punto la difesa ricorda come l’imputato, proprio grazie alla sua incolpevole ignoranza del processo, aveva fruito di un provvedimento di restituzione nel termine per appellare, concesso dalla Corte di appello di Milano nel dicembre 2002;

4) la mancata assunzione di prova decisiva.

La difesa, per dimostrare la estraneità del G. ai fatti di causa, aveva chiesto di assumere gli esponenti della società proprietaria della società fallita nell’epoca precedente il fallimento: cioè tale S., amministratore della Teorema srl che aveva detenuto il pacchetto di maggioranza della Biagini srl e tale C. che si era reso acquirente delle dette quote di partecipazione; inoltre il curatore della soc. Teorema, (OMISSIS).

La cessione delle quote era avvenuta nel giugno 1993, quando l’imputato aveva anche dismesso la carica di amministratore. Ne consegue anche che il nuovo amministratore della Biagini non potè essere nominato quale testa di legno, dal G., diversamente da quanto sostenuto in sentenza. Inoltre potevano essere assunti i dipendenti della società che teneva la contabilità di tutte le società del gruppo Gatti i quali avrebbero potuto deporre sul comportamento tenuto dal ricorrente, del tutto correttamente fino alla cessazione dalla carica;

5) il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche .

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo la parte sembra lamentare la illegittimità in sè del decreto di irreperibilità che afferma essere stato emesso nel 1999 dal Pm al fine di realizzare la notifica dell’invito rivolto all’indagato a presentarsi, secondo il disposto dell’art. 375 c.p.p..

La doglianza, così intesa, non può essere apprezzata posto che, se anche di nullità si fosse trattato, questa avrebbe avuto al più carattere generale e intermedio ed essendosi prodotta, secondo l’assunto del ricorrente, nella fase delle indagini preliminari, non poteva più essere dedotta con riferimento a quella fase, non essendolo stata prima della deliberazione della sentenza di primo grado, secondo il disposto dell’art. 180 c.p.p..

Del pari non è fondato l’ulteriore profilo della nullità eccepita in relazione al decreto di irreperibilità del 2002.

Si tratterebbe, infatti, sempre secondo l’assunto del ricorrente, di decreto di irreperibilità adottato per la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado. Ma, come la giurisprudenza insegna, persino la "mancata" emissione di decreto di irreperibilità dell’imputato ai fini della notifica dell’estratto della sentenza contumaciale determina solo una nullità generale a regime intermedio dell’atto, da ritenersi sanata laddove l’imputato abbia, impugnando la sentenza di merito, censurato il contenuto della stessa (Rv. 238606; Massime precedenti Conformi: N. 429 del 1993 Rv.

193560, N. 3264 del 1993 Rv. 196035).

E nella specie non v’è dubbio che la sentenza di primo grado sia stata appellata con contestazioni anche sul merito.

Piuttosto, la questione relativa alla corretta emissione del decreto di irreperibilità rileva soltanto ai fini della citazione per il giudizio di primo grado, che è questione sollevata nel secondo motivo di ricorso.

Infatti la legittima emissione del decreto di irreperibilità è condizione in assenza del quale si produce la nullità assoluta delle conseguenti notificazioni, ove attinenti alla citazione dell’imputato (vedi Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 21/01/2010 Ud. (dep. 09/03/2010) Rv. 246234; massime precedenti Conformi: N. 2965 del 1996 Rv. 206033, N. 10405 del 1998 Rv. 211839, N. 12016 del 1998 Rv. 211765, N. 10803 del 1999 Rv. 214357, N. 5479 del 2006 Rv. 235098). Si è anche affermato, sul tema, che la rigorosa procedura prevista per la dichiarazione d’irreperibilità dell’imputato esige che le nuove ricerche vengano eseguite cumulativamente e non alternativamente o parzialmente nei luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen., sicchè, nell’ipotesi di svolgimento incompleto delle ricerche medesime, l’emissione del decreto di irreperibilità e le conseguenti notificazioni eseguite mediante consegna al difensore – ove attengano alla "vocatio in ius" – integrano nullità assolute, insanabili e rilevabili in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, Sentenza n. 3488 del 21/09/1993 Cc. (dep. 16/10/1993 ) Rv. 195304).

Si tratterebbe infatti, di un caso di omessa citazione all’imputato con correlata ignoranza del processo da parte di costui – che peraltro la afferma – , sicchè la notifica eseguita comunque all’imputato presso il difensore non sarebbe automaticamente produttiva di una nullità solo di ordine generale secondo lo schema previsto, per ipotesi diverse, dalla sentenza delle SSUU Palumbo del 2004.

D’altra parte il decreto di irreperibilità emesso dal PM nel corso delle indagini preliminari aveva cessato di avere efficacia con la pronuncia che aveva definito l’udienza preliminare o, comunque, con la chiusura delle indagini preliminari ( art. 160 c.p.p., comma 1) e c’era la necessità di rinnovarlo.

Come osservato in plurime occasioni dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, (v. tra le molte, Rv. 226681), in tema di notificazione all’imputato, l’irreperibilità non ha valore assoluto ma relativo, in quanto rappresenta una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui eseguite le ricerche imposte dall’art. 159 cod. proc. pen., l’autorità giudiziaria non sia pervenuta all’individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto. Ne consegue che, ai fini della validità del decreto d’irreperibilità e del conseguente giudizio contumaciale, rileva soltanto la completezza delle ricerche con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite.

La Corte d’appello, sul punto, si è limitata a motivare sulla assunta completezza delle indagini prodromiche alla irreperibilità dichiarata col decreto emesso durante le indagini preliminari (e cioè nel 1999, v. pag. 4 sent.) e col decreto successivo alla sentenza di primo grado (e cioè nel 2002, ancora pag. 4 sent.) ma non ha rilevato il vizio che, con carattere di assolutezza, ha inficiato la regolarità della vocatio in iudicium relativamente al primo grado del processo.e, conseguentemente, tutti gli atti successivi, dai primi dipendenti.
P.Q.M.

Annulla le sentenze di primo e secondo grado con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-03-2011, n. 2306 Prove d’esame

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Svolgimento del processo

Con DD.DD. del 24 luglio 2007, pubblicati con circolare n. 183/2007 sono stati emanati i bandi di selezione per il passaggio dall’area B alla posizione economica C1 per i profili professionali di Archeologo, Architetto, Archivista, Bibliotecario, Capo Tecnico, Esperto in comunicazione e informazione, Funzionario Amministrativo ed economico finanziario, Informatico, Restauratore conservatore e Storico dell’arte.

Al riguardo, con accordo del 13 luglio 2007 tra l’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali, in attuazione dell’art. 15 del CCNL 1998/2001, venivano definite le procedure, i requisiti, i posti messi a concorso, i punteggi da attribuire e le modalità formative in ordine al passaggio dall’Area B alla posizione economica C1.

Con Circolare n. 183 del 24 luglio 2007, il Ministero procedeva ad emanare i bandi per il passaggio dall’Area B alla posizione economica C1, con cui veniva prevista la data del 30 settembre 2007 (poi prorogato al 31 ottobre 2007) per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione ed il possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli valutabili. Ogni singolo bando per i relativi profili professionali fissava i seguenti requisiti di partecipazione: "essere in possesso di uno dei seguenti requisiti, alternativi tra loro: Anzianità minima nelle seguenti posizione economiche dell’area B, con riferimento alla relativa decorrenza giuridica: nove anni nella posizione economica B1, sette anni nella posizione economica B2, cinque anni nella posizione economica B3. In questo caso, il candidato dovrà essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Diploma di laurea afferente alla professionalità di cui al presente bando".

I ricorrenti, confidando peraltro nella certa emendazione del predetto bando in conformità sopra evidenziato, non avendo maturato l’anzianità richiesta nella singola posizione economica rivestita, decidevano di non presentare domanda o di non impugnare il provvedimento di esclusione alla selezione. Altri, dopo il provvedimento di esclusione per mancanza del requisito della anzianità, sono stati riammessi alla selezione dalla Amministrazione.

Con Circolare n. 20 del 15 settembre 2009, l’Amministrazione, in riferimento alla procedura per il passaggio dall’Area B alla posizione economica C1, si ravvedeva del suddetto vizio in cui era incorsa emanando il Bando, disponendo: – la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande alla data del 28 settembre 2009; – in relazione al requisito dell’anzianità che "in generale per il calcolo del suddetto requisito viene considerata l’anzianità di Area (9 anni). Restano peraltro immutati i requisiti di anzianità previsti nel CCNL: 7 anni in B2 e 5 anni in B3. Tali anzianità si possono raggiungere sommando le anzianità pregresse"; di lasciare immutata la data del 31 ottobre 2007 per il possesso dei titoli ed anzianità valutabili ai fini della selezione.

Con Circolare n. 207 del 21 luglio 2009, l’Amministrazione procedeva a trasmettere ai Direttori degli Uffici e Istituti Centrali e Periferici i bandi integrativi con i quali venivano riaperti i termini di partecipazione alle selezioni, adeguati anche in ragione "delle sentenze ed ordinanze con le quali i TAR hanno accolto i ricorsi prodotti da alcuni candidati in relazione al requisito dell’anzianità minima per i passaggi dall’Area B alla posizione economica C1". L’Amministrazione inoltre provvedeva a fare salve "tutte le domande già prodotte a seguito della pubblicazione del bando emanato con DD 24 luglio 2007 ed integrato con DD 16 ottobre 2007", specificando che "sono fatte salve sia le domande di tutti coloro che sono stati esclusi per mancanza del requisito dell’anzianità a prescindere che abbiano fatto ricorso o meno. Per quest’ultima tipologia di candidati si provvederà alla riammissione alle procedure di riqualificazione".

I nuovi bandi con la riapertura dei termini erano rivolti a tutti i dipendenti in servizio effettivo ovvero organicamente assegnati all’Ufficio ma in posizione di comando o di fuori ruolo presso altre Amministrazioni o in posizione di distacco presso Biblioteche annesse a monumenti nazionali ai sensi della L. 12 agosto 1993, n. 320.

Peraltro con ricorso al TAR Lazio, iscritto al n. 9861/2009, un gruppo di dipendenti della Amministrazione impugnava la Circolare del Ministero n. 207/2009 chiedendone l’Annullamento previa sospensiva. Il TAR respingeva la sospensiva ma il Consiglio di Stato, in sede di appello, riteneva il ricorso assistito dal prescritto fumus boni iuris in relazione al malgoverno del principio del divieto di estensione degli effetti del giudicato.

Con circolare n. 187/2010 l’Amministrazione, vista l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1872/2010 con la quale si ordinava la sospensione delle procedure fissate con i bandi integrativi emanati con Circolare n. 207/2009, decretava di procedere all’espletamento delle prove orali delle procedure di selezione per il passaggio dall’area B alla posizione economica C1 limitatamente ai candidati in possesso dei requisiti previsti dai bandi emanati con i DD.DD. 24 luglio 2007.

Deducono i ricorrenti la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto un unico articolato profilo.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla udienza del 10 febbraio 2011 il ricorso era trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Preliminarmente il Collegio rileva – condividendo quanto già più volte rilevato dalla giurisprudenza dello stesso T.A.R. Lazio e del Consiglio di Stato – che la ratio della prescrizione relativa al requisito di anni di servizio per la partecipazione alla selezione vada individuata nell’esperienza professionale acquisita (cfr. T.A.R. Lazio sez. II bis n. 9498/07; Cons. Stato sez. VI 4928/08).

Il Consiglio di Stato, con la decisione n. 4928/08 ha chiarito che:

"- il bando di concorso si limita a prevedere il requisito del numero di anni di anzianità prestati nelle differenti posizioni B3 (5 anni), B2 (7 anni) e B1 (9 anni), senza in alcun modo escludere che, in caso di passaggio alla superiore posizione, il dipendente possa essere penalizzato in modo da perdere il requisito già maturato nella posizione inferiore, idoneo a legittimare la partecipazione al concorso;

– ogni diversa interpretazione contrasta con il tenore letterale del bando e sarebbe comunque del tutto irragionevole, determinando una ingiustificata disparità tra chi, pur avendo maturato l’anzianità richiesta dal bando, è poi progredito nella propria posizione e chi, invece, ha maturato la stessa anzianità, ma non ha partecipato, o addirittura ha partecipato con esito negativo, alle precedenti procedure di progressione;

– alcun contrario elemento può essere tratto dal modello di domanda allegato al bando, che peraltro non contiene puntuali indicazioni sul predetto requisito e dal CCNL, che anche non contiene disposizioni esplicitamente contrastanti con il descritto contenuto del bando (non essendo, peraltro, il parere dell’ARAN stato emesso ai sensi dell’art. 64 del d.lgs. n. 165/01 ed essendo, comunque, non vincolante al fine dell’interpretazione di un bando di concorso)".

Ciò premesso occorre peraltro rilevare – in relazione al disposto di cui all’art. 41, comma 6, D.L. n. 207/2008 che ha prorogato anche per gli anni successivi al 2008 il divieto di estensione del giudicato (ovvero delle decisioni esecutive) in materia di personale delle amministrazioni pubbliche – che la generalizzata riapertura dei termini per la presentazione delle domande a soggetti estranei alle decisioni giurisdizionali, seppure con riferimento a requisiti e titoli già maturati alla data del 31 ottobre 2007, – già valutata illegittima da questo Tribunale relativamente al ricorso n. 9861/2009 -produce un effetto estensivo del giudicato in violazione delle disposizioni normative richiamate ed è in grado di incidere sulla procedura relativa al passaggio del personale dall’area B alla posizione economica C1.

Gli odierni ricorrenti – così come risulta dal ricorso – non hanno presentato domanda di partecipazione all’originario bando di concorso o, comunque, non hanno provveduto ad impugnare il provvedimento di esclusione alla selezione di cui agli originari bandi; per cui non possono, per quanto sopra, dolersi della esclusione alla procedura di riammissione che, come più volte rilevato, non può estendersi a soggetti che non abbiano presentato ricorso e che non abbiano ottenuto una pronuncia giurisdizionale favorevole relativamente ai bandi emanati con DD.DD. 24 luglio 2007.

Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate tra le parti
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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