Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-03-2011) 01-04-2011, n. 13394 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale della libertà di Venezia, con provvedimento in data 21 settembre 2010, dichiarava inammissibile l’istanza di riesame proposta nell’interesse di G.B., legale rappresentante della Micex s.r.l., contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Venezia, in data 6.7.2010 avente ad oggetto macchinari edili (due caricatori con relativi allestimenti), per carenza di legittimazione, essendo stata proposta da soggetto privo di interesse al ricorso, non essendo più la società Micex proprietaria dei beni oggetto di sequestro preventivo, avendoli ceduti alla società CDG s.r.l..

Proponeva ricorso per cassazione G.B., quale legale rappresentante della Micex s.r.l., deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 322 c.p.p. e art. 568 c.p.p., comma 4, avendo violato il Tribunale il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale è ravvisabile l’interesse a proporre istanza di riesame avverso un provvedimento di sequestro preventivo anche in capo al soggetto indagato che non abbia diritto alla restituzione della res sequestrata, qualora dall’ accertamento del insussistenza del reato contestato possano derivare effetti sfavorevoli giuridicamente apprezzabili.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il gravame risulta proposto da G.B., nella qualità di legale rappresentante della Micex s.r.l. ma anche quale indagato.

In realtà l’art. 322 bis c.p.p. riconosce in astratto all’indagato la legittimazione a proporre domanda di riesame avverso un provvedimento di sequestro preventivo,anche se il bene sequestrato sia di proprietà di terzi, ma la previsione non esclude che in concreto, ai fini dell’ammissibilità del gravame debba sussistere in capo al richiedente, ex art. 568 c.p.p., un interesse diretto ed attuale, coincidente con la possibilità di ottenere un beneficio dalla rimozione del provvedimento impugnato, individuabile nella finalità di evitare che dalla misura derivino o possano derivare lesioni di un diritto o di una situazione in qualche modo tutelata dell’impugnante, purchè, tuttavia, dimostri, in concreto, che il provvedimento ablativo abbia prodotto una lesione nella sua sfera giuridica e lo scopo perseguito sia un risultato a lui giuridicamente favorevole, dimostrando un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, derivante dalla menomazione di una qualunque situazione giuridica soggettiva sulla cosa, apportata con il vincolo impresso dal sequestro e che l’eventuale eliminazione o riforma del provvedimento stesso abbia l’effetto di render possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favorevole (Sez. 6, Ordinanza n. 41682 del 30/10/2008 Cc. (dep. 06/11/2008) Rv.

241921; Sez. 5, Sentenza n. 44036 del 21/10/2008 Cc. (dep. 25/11/2008) Rv. 241673; Sez. 5, Sentenza n. 6151 del 20/12/2004 Cc. (dep. 17/02/2005) Rv. 230964, Sez. 4, Sentenza n. 21724 del 20/04/2005 Cc. (dep. 08/06/2005) Rv. 231374; cfr anche Sez. 5, Sentenza n. 365 del 21/01/1999 Cc. (dep. 08/03/1999) Rv. 212800; Sez. 5, Sentenza n. 13336 del 27/02/2001 Cc. (dep. 03/04/2001) Rv. 218498;

Sez. 4, Sentenza n. 21724 del 20/04/2005 Cc. (dep. 08/06/2005) Rv.

231374).

Nella riportata ottica va riconosciuta la sussistenza di un siffatto interesse nell’indagato che, pur non proprietario del bene, ne abbia comunque la disponibilità.

Va, conseguentemente, annullato il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-07-2011, n. 15508 Ricognizione di debito e promessa di pagamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 5 ottobre 1989 I.N. evocava, dinanzi al Tribunale di Torino, D.M.G. per sentirlo condannare al pagamento della complessiva somma di L. 33.500.398, così ripartita: a) quanto a L. 17.897.600 per lavori edili compiuti in vari cantieri (giusta fattura n. (OMISSIS)); b) quanto a L. 4.830.000 per quota interessi di mutuo contratto congiuntamente dall’attore e dal convenuto; c) quanto a L. 10.170.398 per ratei di ammortamento di contratto di leasing avente ad oggetto autovettura, inizialmente stipulato dallo I. e poi volturato al D.M.; d) quanto a L. 3.500.398 per spese di locazione, telefono e riscaldamento derivanti dalla circostanza di avere il D. M. in precedenza avuto i propri uffici presso i locali dell’attore.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del convenuto, il quale deduceva di avere più volte incrociato la propria attività con quella dell’attore, scambiando con lui la mano d’opera secondo le necessità, ma di avere regolato ogni rapporto di dare ed avere nel 1987, allorchè era emerso a suo credito la somma di L. 29.500.000 (giusta fattura n. (OMISSIS) emessa relativamente a lavori eseguiti in favore dello I. presso gli alloggi dello IACP), oltre ad avere realizzato per conto dell’attore altri lavori di cui alla fattura n. (OMISSIS) per L. 29.512.000, negando di dovere alcunchè per mutuo ovvero locazione, mentre per il contratto di leasing era stato tutto corrisposto, perciò spiegava domanda riconvenzionale per L. 64.410.500, di cui L. 5.398.500 relative ad assegno bancario a lui girato dallo stesso attore per avergli anticipato detta somma, il Tribunale adito, all’esito dell’istruzione della causa, accoglieva parzialmente entrambe le domande ed operata la compensazione fra le rispettive ragioni di credito, condannava lo I. a corrispondere al D.M. la somma di Euro 8.548,86, oltre ad interessi, regolando le spese legali in danno dell’attore.

In virtù di rituale appello interposto dallo I., con il quale lamentava la contraddittorietà della decisione del giudice di prime cure quanto alla voce di cui alla fattura n. (OMISSIS), anche in relazione alla fattura n. (OMISSIS), nonchè ai lavori richiesti al punto 1) della citazione e agli interessi per mutuo, oltre al rimborso dell’importo indicato nell’assegno di cui alla riconvenzionale spiegata, la Corte di Appello di Torino, nella resistenza dell’appellato, accoglieva parzialmente l’appello e in riforma della sentenza impugnata, condannava il D.M. al pagamento in favore dello I. della somma di Euro 9.243,33 (pari a L. 17.897.600), oltre accessori, rigettando la domanda dell’appellante diretta al pagamento di L. 9.600.000 a titolo di rimborso degli interessi del contratto di mutuo, oltre a rigettare le riconvenzionali proposte per il pagamento della fattura n. (OMISSIS) e della somma di cui all’assegno tratto dallo I. sul c/c n. (OMISSIS), condannando parte appellata alla rifusione dei costi di entrambi i gradi di giudizio.

A sostegno dell’adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che effettivamente dalle dichiarazioni rese dallo stesso D.M. in comparsa di risposta e in sede di interrogatorio libero e formale avevano confermato la reciproca collaborazione, che nasceva dal fatto che la coop. CARDEA a r.l. affidava loro, per lo più congiuntamente, i lavori che le varie stazioni appaltanti le commissionavano e provvedeva, poi, al pagamento dietro emissione della fattura. Dalle prove testimoniali era, inoltre, risultata la prova dell’esecuzione delle opere indicate dallo I. al punto 1) della citazione, mentre circa la somma portata nella fattura n. (OMISSIS), doveva ritenersi che si fosse formato il giudicato interno, stante la reiezione della riconvenzionale sul punto.

Aggiungeva, altresì, essere infondata la richiesta di rimborso degli interessi pagati al mutuante e non doveva trovare accoglimento neanche la riconvenzionale relativa alla fattura n. (OMISSIS) per assenza di prova circa la sussistenza del rapporto causale, trattandosi peraltro di documento non trascritto nè nella contabilità dell’appellante nè in quella dell’appellato, avendo le dichiarazioni testimoniali dimostrato l’inaffidabilità della fatturazione riferita ai lavori presso i cantieri dello IACP. Infine quanto alla somma portata dall’assegno bancario, osservava la Corte di merito che, trattandosi di titolo privo sia del luogo sia della data di emissione, doveva essere proposta dal D.M. azione di natura causale e nella specie non risultava provata l’ipotesi di surrogazione per volontà del debitore o legale.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione il D.M., che risulta articolato su tre motivi, al quale ha resistito lo I. con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1697 c.c., art. 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 342 c.p.c., con riferimento all’ari. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della contraversia ex art. 360 c.p.c., n. 5. La Corte di merito ha ritenuto non spettare al D.M. la somma di L. 29.512.000 portata dalla fattura n. (OMISSIS) sulla base di un’argomentazione illogica: ha ritenuto dovuto allo I. l’importo di L. 17.897.600 (per i lavori di cui al punto 1 della citazione) fondandosi sulla dichiarazione del D.M. dalla quale ha ricavato logicamente che le parti regolavano fra di loro i rapporti interni derivanti dai contratti di subappalto assunti in via congiunta, ragione per cui, essendo provato che lo I. aveva eseguito i lavori di cui al punto 1) dell’atto introduttivo; di converso, essendo coperto da giudicato interno il credito vantato dal D.M. con la fattura n. (OMISSIS) per non essere stata la decisione di rigetto della riconvenzionale impugnata sul punto, veniva meno la potenziale efficacia estintiva del controcredito cui conseguiva l’accoglimento della domanda formulata dall’appellante. La decisione, pertanto, sarebbe da ritenere illogica per non avrebbe tenuto conto che i lavori avevano un contenuto ben più ampio di quello non dedotto in giudizio.

Afferma, altresì, che le dichiarazioni rese dal ricorrente al riguardo avrebbero il valore di cui alìart. 2734 c.c.. Rileva, infine, che la decisione sul punto del giudice di prime cure non sarebbe stata impugnata in modo specifico (art. 342 c.p.c.).

La lettura de motivo evidenzia come l’esposizione con cui vengono illustrate le censure indichi questioni che nel loro complesso investono l’interpretazione data dal giudice distrettuale alle risultanze probatorie e delle quali, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, ha dato ampio conto su tutte ie prove raccolte, contenendo il ricorso una specifica attività assertiva diretta a sottolineare gli errori denunciati in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nella ricostruzione della quaestio facti, rilevante, soprattutto, sotto il profilo dei vizio di motivazione, oltre che della violazione di legge.

Ciò precisato, va subito richiamato il costante indirizzo di questa Corte secondo cui fa deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).

Ne consegue che i previsti vizi di violazione di legge e di motivazione, quest’ultimo sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, possono legittimamente dirsi sussistenti solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando sussiste insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (cfr. ex plurimis: Cass. 22 maggio 2001 n. 6975; Cass. 16 novembre 2000 n. 14858; Cass., Sez. Un., 27 dicembre 1997 n. 13045).

Orbene, nella fattispecie in esame il giudice del gravame, nel pervenire sui punti in esame alle sue conclusioni, ha dato un giudizio scaturente da una corretta vantazione di dati fattuali emergenti dalle risultanze istruttorie ed ha supportato dette conclusioni con una motivazione adeguata, priva di salti logici e del tutto corretta su piano giuridico, sicchè le sue statuizioni non sono suscettibili di alcuna censura in questa sede di legittimità.

In particolare la sentenza impugnata ha fatto, contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente, puntuale applicazione di ineccepibili principi giuridici laddove ha ritenuto che data l’ammissione dello stesso ricorrente circa l’esecuzione delle opere indicate al punto 1) dell’atto di citazione dalla controparte, risultava non contestato il pieno riconoscimento dei lavori il cui costo è stato dedotto dal resistente a sostegno della sua pretesa creditoria. Detta risultanza probatoria non può certo ritenersi contraddetta dall’affermazione del D.M. di essere a sua volta creditore della somma portata nella fattura n. (OMISSIS) (emessa per L. 29.500.000), trattandosi di asserzione non supportata neanche dalla indicazione di puntuali voci di dare ed avere a sostegno di un preteso resoconto nei termini esposti dallo stesso ricorrente. Ne consegue che non sussiste alcun contrasto logico – giuridico fra quanto riconosciuto dal giudice del gravame e le contrapposte dichiarazioni delle parti, non avendo, peraltro, il D.M. impugnato la decisione del giudice di prime cure sul punto relativo al riconoscimento del controcredito vantato nei confronti dello I., con ciò avvalorando le argomentazioni svolte dal giudice distrettuale.

Si deve aggiungere che nel riconoscere la parziale fondatezza di tutte le pretese fatte valere in giudizio, i giudici di merito hanno compiuto un accertamento dei fatti di causa, risolvendo, anche sotto il profilo giuridico, la questione costituente la premessa delle suddette pretese. Come, infatti, è stato esposto in narrativa, il giudice di appello, appurato che le parti avevano "più volte incrociato la propria attività, scambiando (…) la mano d’opera secondo le necessità", ha affermato che i crediti indicati al punto 1) della citazione dovevano essere considerati relativi a lavori eseguiti dall’attore (dei quali, quindi, è stato riconosciuto l’adempimento) alla luce delle ammissioni dello stesso creditore.

Ciò posto, in linea di diritto, come anche si deve desumere da alcune pronuncie emesse da questa Corte in casi particolari (cfr.

Cass. 13.2.1993 n. 1811), deve essere ribadito il principio generale secondo cui, emessa sentenza contenente più capi relativi a diverse voci di credito, il giudicato (interno), formatosi su alcuni capi per mancata impugnazione dei medesimi, comprende non solo il decisum, ma anche la ratio decidendi, perchè riguarda tutte le premesse in fatto e in diritto poste a fondamento della pronuncia, con la conseguenza che, divenuto incontestabile l’accertamento di tali premesse, lo stesso non può più essere rimesso in discussione con l’impugnazione degli altri capi della decisione, essendo al riguardo ogni questione preclusa.

Nella specie, la doglianza formulata nel ricorso per cassazione investe esclusivamente il capo di condanna al pagamento della somma indicata complessivamente nel punto 1) dell’atto introduttivo e non anche il capo relativo all’accertamento del credito vantato dal convenuto – ricorrente relativamente alla fattura n. (OMISSIS), con la conseguenza che su questo ultimo si è formato il giudicato interno.

Tale giudicato deriva dall’acquiescenza dei ricorrente che riguarda, in applicazione del principio sopra enunciato, il decisum e la ratio decidendi posta a fondamento di detta voce di credito. Si deve, quindi, ritenere che il suddetto giudicato rende ora incontestabile tale l’accertamento che costituisce il necessario presupposto per la determinazione della voce di credito qui nuovamente pretesa da ricorrente.

Come bene deduce il controricorrente, per conseguenza, ogni questione relativa a tali crediti, in quanto fondata sulle stesse ragioni in precedenza decise e non impugnate, deve ormai considerarsi preclusa.

Il motivo va, quindi, integralmente disatteso.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1988, 2697 c.c. e art. 116, art. 132 c.p.c., n. 4, anche per omessa ed insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), giacchè la corte torinese, pur riconoscendo efficacia alla ricognizione di debito dello I., a fronte della quale è stata emessa la fattura n. (OMISSIS), ha ritenuto che lo I. avesse fornito la prova della inesistenza del rapporto sottostante, di cui era gravato ai sensi dell’art. 1988 c.c..

Anche detta censura involge considerazioni circa la valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice del merito, pur denunziando la diversa questione dell’attendibilità e dell’affidabilità della teste escussa, sig.ra P., la cui deposizione è stata posta a fondamento del convincimento del giudice per ritenere non provato il credito relativo alla fattura n. (OMISSIS).

Si tratta, a pari dei precedenti, di accertamento che costituisce tipica valutazione di merito che non è sindacabile in sede di legittimità nei limiti di una adeguata motivazione (v. Cass. 16 ottobre 1969 n. 3384). Orbene nella specie il giudice distrettuale ha congruamente argomentato il proprio convincimento, non solo sulla base della deposizione richiamata e contestata dal ricorrente, ma anche alla luce della mancata giustificazione da parte del giudice di prime cure del diverso principio applicato con riferimento alla domanda creditoria del resistente basata sulla ulteriore fattura n. (OMISSIS), che pur presentava la stessa peculiarità della prova contraria di cui all’art. 1988 c.c..

Inoltre, il motivo difetta dell’autosufficienza non avendo chiarito parte ricorrente in quale modo sarebbe contraddittorio l’iter argomentativo della decisione del giudice di merito in riferimento alle risultanze della deposizione.

Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1211 e 2697 c.c., nonchè dell’art. 116, art. 132 c.p.c., n. 4, con riferimento all’art. 342 c.p.c., n. 3, oltre all’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in quanto la corte torinese ha riconosciuto eseguito dal D.M. il pagamento dell’assegno di L. 5.398.500 rilasciato dallo I. al V., ma avrebbe argomentato in maniera eccessivamente formalistica sulla valenza del titolo di credito.

Costituisce principio consolidato di questa corte che i titoli di credito possono essere utilizzati come promessa di pagamento, ai sensi dell’art. 1988 c.c., per cui si presume l’esistenza del rapporto fondamentale sino a prova contraria da parte del debitore cartolare soltanto se risulta acquisita la prova del suo diretto rapporto cartolare con il creditore (v. Cass. 22.5.2008 n. 13099). E’ chiaro che l’utilizzo del titolo di credito quale promessa di pagamento, implica l’esercizio di un’azione causale, fondata sul rapporto sottostante all’emissione o alla trasmissione del titolo, rapporto che però è efficace solo tra le parti dello stesso, per cui il possessore del titolo può esercitare una tale azione solo nei confronti del proprio diretto promittente (v. Cass. 7.12.1999 n. 13663; Cass. 25.1.2001 n. 1058). Ne consegue che in considerazione della natura recettizia della promessa, l’assegno riveste tale natura certamente nei rapporti tra traente e prenditore o fra girante ed immediato giratario (v. Cass. 8.2.2006 n. 2816), ma non pure nei confronti di colui che si atteggi quale mero possessore del titolo, giacchè – mancando in esso l’indicazione del soggetto al quale è fatta la promessa – non vi è ragione di attribuire il beneficio dell’inversione dell’onere della prova (in tal senso, v. Cass. 29.3.2006 n. 7262).

Nella specie l’assegno di cui si discute risulta, per stessa ammissione del ricorrente, girato da un terzo, per cui in assenza di una relazione diretta fra le parti in causa che si fondi su detto titolo di credito, la sola girata dell’assegno non accompagnata da alcuna dichiarazione confessori non può essere parificabile, quanto a prova liberatoria, agli effetti di cui all’art. 1988 c.c..

In conclusione il ricorso va respinto alla stregua delle precedenti considerazioni.

Al rigetto del ricorso consegue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-03-2011) 05-05-2011, n. 17681

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata M.G. e S.S. venivano condannati alla pena di Euro 516 di multa ciascuno per i reati di lesioni commessi il (OMISSIS) con reciproche percosse a seguito di una lite verificatasi in una farmacia di (OMISSIS).

Avendo entrambi gli imputati presentato appello avverso la sentenza di cui sopra, con ordinanza in data 17.12.2010 il Tribunale di Palermo, Sezione distaccata di Carini, rilevata l’inappellabilità della sentenza in quanto riportante condanna a pena pecuniaria e non contenente disposizioni civili, disponeva trasmettersi gli atti a questa Corte.

Con le impugnazioni proposte si chiede l’assoluzione degli imputati per mancanza o insufficienza della prova a carico, aggiungendosi nel gravame per il S. la richiesta di riduzione della pena al minimo edittale e di concessione dei benefici di legge.
Motivi della decisione

I ricorsi sono inammissibili.

Con il gravame presentato nell’interesse del M. si sostiene che alla luce delle dichiarazioni del teste F., in base alle quali era stata ritenuta la responsabilità degli imputati in primo grado, la lite si verificava allorchè il S. pretendeva di passare avanti ad altri clienti della farmacia senza rispettare il proprio turno suscitando le rimostranze del M., il quale si opponeva ad una reazione violenta del S. alle sue proteste, risultandone provata o comunque non esclusa la scriminante della legittima difesa.

Con il gravame presentato nell’interesse del S. si lamenta l’insufficienza della prova a carico dell’imputato, emergente dalle sole dichiarazioni del coimputato, in subordine osservandosi che la scarsa entità del fatto giustifica il contenimento nel minimo della pena e la concessione dei benefici.

E’ evidente da quanto sopra come entrambi i gravami propongano questioni di merito, relative alla ricostruzione dei fatti e non rappresentative di vizi censurabili in questa sede.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-09-2011, n. 19483 Reintegrazione o spoglio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Pretore di Perugia del 10.4.91 G.F., premesso di essere proprietario e possessore di un terreno con sovrastante fabbricato sito nella frazione (OMISSIS), esponeva che la società Tecn-Edil Rondoni s.r.l., nel realizzare un metanodotto per conto della SO.GE.GAS s.p.a. lungo una strada comunale attigua, aveva parzialmente invaso il sottosuolo della sua proprietà, attraversando una fossa settica; su tali premesse, denunciando uno spoglio clandestino e violento, oltre alla conseguente situazione di pericolo per le esalazioni, l’istante chiedeva la reintegrazione nel possesso ed il risarcimento dei danni.

Resistevano entrambe le società intimate, la prima declinando ogni responsabilità, per essersi attenuta alle disposizioni della committente, la seconda contestando il possesso ex adverso dedotto, assumendo che la tubazione attraversava suolo sottostante la banchina stradale e che la "fossa settica" costituiva, in realtà, un pozzetto di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla strada comunale, ospitante anche le condutture idriche, nel quale abusivamente il ricorrente aveva convogliato le proprie acque luride.

All’esito della fase sommaria, nel corso della quale era stata anche espletata un consulenza tecnica, il pretore dispose la realizzazione di alcuni accorgimenti tecnici suggeriti dall’ausiliare, concedendo apposito termine alle resistenti; assunte, nella successiva fase, le prove testimoniali, con sentenza del 7/16.1.95 il suddetto giudice, in accoglimento della domanda di reintegrazione, disattesa quella risarcitoria, condannò le convenute alla rimozione della conduttura dalla zona ritenuta posseduta dal ricorrente.

Proposti distinti appelli, poi riuniti, dalle due società, resistiti dall’appellatoci Tribunale di Perugia, dopo aver disposto l’espletamento di una nuova consulenza tecnica ed acquisito il relativo elaborato, con sentenza del 1.6.01, pubblicata il 30.8.05, in parziale modifica di quella appellata, confermava la condanna alla rimozione della conduttura, disponendone la riapposizione "secondo il percorso originario previsto nel progetto, ad eccezione della zona interessata dal pozzetto, nella quale potrà essere mantenuta nel rispetto delle prescrizioni di cui all’ordinanza pretorile del 19.6.1991", condannando le appellanti alle spese anche del giudizio di secondo grado.

Il tribunale riteneva: a) sussistente la legittimazione passiva della società Tecn-Edil, in considerazione dell’autonomia imprenditoriale connotante il rapporto di appalto e non avendo la medesima operato quale mera esecutrice delle opere affidatele; b) non invocabile il principio della improponibilità delle azioni possessorie contro la P.A per la realizzazione di opere pubbliche, venendo in considerazione l’attività "di natura meramente privatistica del concessionario e dell’appaltatore", e tenuto conto dell’autonomia nella relativa realizzazione e conseguente riconducibilità delle scelte tecniche; c) non conferente il richiamo all’art. 1145 c.c., in considerazione della suddetta natura privatistica dei rapporti implicati, dell’ammissibilità tra privati della tutela possessoria anche ad oggetto di beni demaniali e, comunque, dell’incertezza, anche all’esito della consulenza tecnica della demanialità dell’area interessata dalle tubazioni; d) comprovato, dalla presenza di piantagioni arbustive e floreali, compromesse dalla conduttura, l’esercizio del possesso su una parte del suolo interessata dalla stessa; e) l’equivocità del consenso della moglie e del figlio del ricorrente all’esecuzione dei lavori, espresso solo di massima e senza previsione dello sconfinamento; f) per quanto atteneva al pozzetto, infine, la sufficienza delle prescrizioni imposte con il provvedimento interinale pretorile alla manutenzione nell’esercizio del relativo possesso, secondo le precedenti modalità ed in condizioni di sicurezza.

Avverso tale sentenza la società Tecn-Edil Rondoni s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Ha resistito il G. con controricorso.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società SO.GE.GAS s.p.a.
Motivi della decisione

La ricorrente deduce, nell’unico motivo di impugnazione, "violazione e falsa applicazione dell’art. 37 c.p.c., della L. 20 marzo 1985, n. 2248, art. 7 all. E, dell’art. 45 c.p., degli artt. 1168, 1170 c.c., dell’art. 703 c.p.c., del R.D. 15 gennaio 1925, n. 2578, della L. 24 giugno 1929, n. 1137 della L.R. 20 maggio 1986, n. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 ". Dal contenuto del mezzo d’impugnazione possono enuclearsi i seguenti tre essenziali e gradati profili di censura:

a) vertendosi nel caso di specie in tema opera pubblica, assentita da un progetto preventivamente approvato dalla P.A. (Comune di Perugia), la cui realizzazione era stata demandata ad una concessionaria, che ne aveva a sua volta commesso la materiale esecuzione all’appaltatrice, la parziale deviazione dal percorso non avrebbe inciso sulla natura pubblica dell’opera stessa, con conseguente improponibilità dell’azione possessoria in base ai ben noti principi, normativi e giurisprudenziali, in materia;

b) essendo stato accertata e risultata incontroversa la circostanza che la parziale invasione del sottosuolo posseduto dal ricorrente era stata imposta dalla necessità di ovviare ad un imprevisto ostacolo tecnico (la presenza della spalletta di un ponte), sarebbe comunque mancato nel caso di specie, quand’anche fosse stata astrattamente esperibile la tutela possessoria, il necessario requisito soggettivo dell’animus spoliandi o turbandi, non configurabile in re ipsa, per difetto di volontarietà dello spoglio o della molestia;

c) in ogni caso, il disposto ripristino dello status quo ante non sarebbe stato attuabile, incidendo sull’assetto di un’opera pubblica già consegnata dall’appaltatrice alla concessionaria, sulla quale la ricorrente non avrebbe potuto compiere ulteriori interventi modificativi, sicchè il giudice avrebbe dovuto limitarsi a concedere, tutt’al più, una tutela risarcitoria.

Il motivo è infondato sotto tutti i suesposti profili, alla stregua delle suesposte rispettive considerazioni:

1) il consolidato principio, derivante dalle citate fondamentali regole in tema di riparto di attribuzioni tra la pubblica amministrazione e l’autorità giudiziaria ordinaria, secondo cui non può chiedersi e disporsi la condanna ad un facere di carattere ripristinatorio, allorquando lo stesso venga ad incidere su opere pubbliche, debitamente approvate ed eseguite, comporta l’improponibilità dell’azione possessoria contro la P.A o i soggetti privati che abbiano operato per conto della stessa, soltanto nei casi in cui tale esecuzione sia stata conforme al progetto approvato, e non anche, invece, quando vi sia stata deroga, non richiesta, nè assentita, dall’autorità concedente, alle previsioni dello stesso con la conseguenza che la relativa inosservanza da parte della P.A., ed a fortiori del concessionario o di chi per esso (tenuto in questo caso a rispondere in via esclusiva della propria iniziativa lesiva:

v. Cass 3585/10, 24397/07, 8197/05, 12958/04), degrada ad attività puramente materiale, come tale sindacabile, per difetto del relativo potere autoritativo, da parte del G.O.; a tal riguardo, l’evidenza decisoria della fattispecie, escludente in radice l’ipotizzabilità di una questione di giurisdizione (atteso che è la stessa ricorrente frammettere di aver derogatoria pure per sopravvenuto "ostacolo tecnico", al progetto approvato dalla P.A.), esime il collegio dal rimettere il giudizio alle S.S.U.U., come richiesto dal P.G.;

2) l’elemento soggettivo dello spoglio non richiede necessariamente la specifica finalità, perseguita dall’agente, di voler attentare all’altrui possesso, essendo al riguardo necessaria e sufficiente la consapevolezza di operare ledendo l’altrui signoria di fatto sul bene, neppure esclusa dal convincimento di operare nell’esercizio del proprio diritto, o comunque, legittimamente, essendo escluso il ricorso alla materiale autotutela, al di fuori dei casi tassativamente previsti dall’ordinamento; nel caso di specie, pertanto, correttamente è stato ravvisato il suddetto elemento, pur dandosi atto che la deviazione dal percorso era motivata da un imprevisto ostacolo tecnico, in un caso in cui la concessionaria e l’appaltatrice non avrebbero potuto di loro iniziativa, invadere il sottosuolo privato, senza avere al riguardo ottenuto un provvedimento della concedente autorità comunale, che assentisse la relativa deroga al progetto de quo, considerato che soltanto nei limiti e nel rispetto del progetto approvato le stesse potevano considerarsi longa manus della P.A.;

3) le considerazioni che precedono, alla stregua delle quali deve escludersi che il tratto di metanodotto, nella parte in cui era stata realizzata invadendo il suolo privato, costituisse esecuzione di opera pubblica, legittima deve ritenersi la tutela restitutoria accordata, comportante il solidale obbligo di ripristino a carico della concessionaria e dell’appaltatrice, autrici in concorso tra loro dello spoglio, non risultando che l’opera complessiva, così come di fatto realizzata, fosse stata oggetto di consegna (circostanza di fatto dedotta, ma non provata) e, soprattutto, definitivamente adibita all’uso, di pubblico interesse, sì da integrare gli estremi di una irreversibile occupazione ablativa. Il ricorso va conclusivamente respinto, con conseguente condanna della ricorrente alle spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso,in favore del resistente,della spese del giudizio,liquidate in complessivi Euro 2.000,00,di cui 200,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.