Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-10-2013) 12-02-2014, n. 6588

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 15.7.2011, il GIP presso il Tribunale di Torino dichiarò B.F., C.F., F.G., F.L., R.V. (ed altri) responsabili dei reati di cui ai capi di imputazione come agli stessi rispettivamente ascritti, e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, condannò: B.F. alla pena di anni sei mesi sei e giorni 20 di reclusione ed Euro 2600,00 di multa per i reati di associazione a delinquere, rapina, furto ricettazione e riciclaggio; C. F. alla pena di anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 378 e 379 c.p.; F.G. alla pena di anni dieci di reclusione ed Euro 3000,00 di multa per i reati di associazione a delinquere, rapina, furto, ricettazione e riciclaggio; F. L. alla pena di anni nove di reclusione ed Euro 2920,00 di multa per i reati di associazione a delinquere, rapina, furto, ricettazione e riciclaggio; R.V. alla pena di mesi dieci e giorni dieci di reclusione ed Euro 200,00 di multa in relazione ai reati di cui all’art. 624 bis c.p. di cui ai capi 70 e 71.

Avverso tale pronunzia proposero gravame gli attuali ricorrenti ed altri imputati, e la Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 9.3.2012, in parziale riforma della decisione di primo grado concesse a B.F. le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva e riduceva la pena ad anni cinque di reclusione ed Euro 2000,00 di multa. Riduceva altresì la pena inflitta a F.L. ad anni sei e mesi otto di reclusione ed Euro 1800,00 di multa. Confermava la sentenza nei confronti di C.F., F.G., e R.V..

Ricorre per cassazione il difensore di B.F., deducendo con due distinti motivi la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla invocata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva in considerazione dell’esplicita ammissione di responsabilità rispetto ai capi di imputazione pur oggetto di impugnazione, e alla quantificazione della pena in considerazione della attenuata pericolosità e della drammatica situazione familiare.

Ricorre per cassazione C.F., deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla determinazione della pena.

Ricorre per cassazione il difensore di F.G., deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) errata interpretazione della legge penale, non potendo trovare applicazione la fattispecie di cui all’art. 416 c.p., per insussistenza dell’elemento dell’ "affectio societatis";

Ricorre per cassazione il difensore di F.L., deducendo.

1) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) c) ed e) per inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale e processuale, e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di associazione a delinquere;

2) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) c) ed e) per inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti, in considerazione della confessione non necessitata e rilevante. In data 24.0.2013, è pervenuta memoria del difensore del ricorrente con i seguenti motivi nuovi e aggiunti: 1) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) c) ed e) per inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale e processuale, e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla condanna per i reati di cui ai capi 61), 63) e 64) (ricettazione e/o furto delle targhe apposte ed utilizzate sulle autovetture Alfa Romeo ed Audi di provenienza anch’esse da reato, e per le quali erano già contestati i reati di riciclaggio), essendo i reati assorbiti nella fattispecie di reato prevista dall’art. 648 bis c.p.; 2) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione della attenuante di cui all’art. 114 c.p., non emergendo neanche il ruolo ricoperto dal F. all’interno dell’associazione.

Ricorre per cassazione il difensore di R.V., deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla determinazione della pena. La sentenza impugnata ha condiviso l’entità di pena inflitta all’imputato con la pronuncia di primo grado che – dopo aver quantificato la pena base per il reato ritenuto più grave al capo 70 dell’imputazione (e di cui agli artt. 110, 624 bis in relazione all’art. 625 c.p., nn. 2 e 5 furto aggravato in una tabaccheria – valore della merce sottratta Euro 10.550,00) in una misura solo leggermente superiore ai minimi edittali (anni uno mesi due di reclusione ed Euro 250,00 di multa) aveva disposto un aumento a titolo di continuazione con la fattispecie di cui al capo 71 (e di cui agli artt. 110 e 624 bis in relazione all’art. 625 c.p., nn. 2 e 5 furto aggravato all’interno della stazione di servizio Agip – valore della merce sottratta Euro 5000,00) di ben mesi 1 giorni 15 di reclusione ed Euro 50,00 con motivazione illogica essendo la pena per il reato più grave contenuta in misura prossima ai minimi edittali, e marginale l’apporto causale della condotta dell’imputato, che durante la consumazione del reato in questione si è limitato ad attendere i coimputati, seduto sui sedili posteriori dell’autovettura. In modo del tutto apodittico, la Corte ha poi ritenuto giustificata l’applicazione della recidiva per il grave precedente e l’obiettiva gravità delle condotte poste in essere, e congrua la pena rigettando la richiesta di concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

Tutti i ricorrenti chiedono pertanto l’annullamento della sentenza.

All’udienza odierna è stato disposto lo stralcio degli atti con riferimento a F.G..

Motivi della decisione

1. I ricorsi sono tutti inammissibili.

2. Le censure formulate dai ricorrenti B., C. e R., concernenti unicamente la determinazione della pena (e per B. anche le attenuanti generiche pur concesse dalla Corte territoriale ma con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva), oltre che manifestamente infondate, sono prive della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. 591 c.p.p., lett. c), non tenendo conto delle argomentazioni esposte dalla sentenza impugnata, e consistendo in una mera reiterazione dei motivi dell’atto d’appello, ai quali – contrariamente a quanto sostenuto nei ricorsi – la Corte ha risposto, con motivazione congrua ed esente a vizi logici, in modo coerente e rispondente agli elementi presi in considerazione.

In particolare, e premesso che ai fini del giudizio di comparazione, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutte le circostanze prospettate dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli dia rilievo a quegli elementi ritenuti di valore decisivo con la conseguenza che debbono considerarsi disattese, e non già pretermesse, tutte le argomentazioni e le risultanze non espressamente esaminate, nell’implicito raffronto con gli elementi giudicati fondamentali (v. Cass. Sez. 2, Sent. n. 14463/2003 Rv.

228774), rileva il Collegio che la Corte territoriale ha ampiamente illustrato le ragioni per le quali, sulla scorta delle risultanze processuali, ha ritenuto congrue le pene irrogate dal primo giudice a C.F. e R.V., e ridotto quella inflitta al B., rilevando, per quanto riguarda il C., che sia la condotta integrante il reato di favoreggiamento reale protrattasi per lungo tempo che quella tenuta dall’imputato in occasione della rapina del (OMISSIS) (allorchè con prontezza aveva risposto alla richiesta di aiuto del F., adoperandosi in vario modo in favore suo e dei suoi sodali, affinchè sfuggissero alle ricerche degli organi investigativi) sono di indubbia gravità mentre la pena – tenuto conto anche della capacità a delinquere del prevenuto desumibile dal suo percorso criminale – è finanche mite (anni uno e mesi sei, ben inferiore al massimo edittale di anni cinque), e l’aumento per la continuazione (mesi tre) estremamente contenuto. Per R.V., condannato per i due furti di cui ai capi 70 e 71, la Corte ha evidenziato come il grave precedente penale per reati di analoga natura a quelli per cui si procede, l’obiettiva gravità delle condotte poste in essere, le modalità e la tempistica delle condotte criminose siano indici di una non modesta capacità a delinquere, e giustifichino quindi la ritenuta sussistenza della recidiva contestata come in concreto significativa della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità dell’imputato.

Quanto all’invocata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, ha spiegato la Corte di non poter accogliere la richiesta e di condividere il giudizio di bilanciamento del primo giudice, in considerazione della natura dei reati ascritti e della vita anteatta del reo nonchè dell’atteggiamento dal medesimo tenuto dopo la commissione dei reati, già benevolmente valutato dal GUP ai fini della concessione delle attenuanti generiche, nonostante l’assenza di effettive ammissioni di responsabilità e risultanze probatorie inconfutabili. La determinazione in concreto della pena base da applicare per il reato più grave (anni 1 mesi 2 ed Euro 250,00 di multa) è poi solo leggermente superiore ai minimi edittali, e l’aumento per la continuazione contenuto in un mese e giorni 15.

In ordine alla posizione di B.F., al quale in primo grado erano state negate le attenuanti generiche per la tardiva e parziale ammissione di responsabilità, la Corte ha ben spiegato le ragioni della disposta riduzione di pena, ritenendo rivisitabile la valutazione operata dal primo giudice alla luce della condotta successivamente tenuta dall’imputato che pur avendo interposto appello in ordine al giudizio di responsabilità per i reati di furto e tentato furto di cui ai capi 37 e 76, nel corso dell’udienza d’appello, aveva ammesso la propria responsabilità anche rispetto a tali imputazioni. Tale comportamento unitamente all’intervenuta elargizione operata in favore di un ente benefico sono stati ritenuti segni di un auspicato mutamento di atteggiamento nei confronti delle regole della convivenza civile e quindi tali da giustificare la concessione delle attenuanti generiche, in rapporto però di sola equivalenza, e non prevalenza, con la recidiva e con le aggravanti contestate, in considerazione della indubbia gravità dei fatti contestati, del ruolo fondamentale svolto dall’imputato nella loro commissione, dalla considerazione della personalità del reo il quale nonostante l’arresto subito a fine giugno 2009 e la conseguente condanna, rimesso in libertà, aveva proceduto alla reiterazione nelle condotte criminose con significativa cadenza (ventuno sono i reati contestati e di cui al procedimento in questione), e con modalità efferate (v. pagg. 8, 9 e 36).

3. F.L., con il primo motivo di ricorso, contesta la sussistenza del reato di associazione a delinquere per mancanza degli elementi tipici del reato, e mancanza di motivazione circa il ruolo da lui rivestito nell’associazione medesima.

Il motivo è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. 591 c.p.p., lett. c), a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano viziate da illogicità manifeste.

La motivazione della Corte territoriale, che va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, si appalesa completa, priva di vizi logici, del tutto aderente alle premesse fattuali acquisite in atti, compatibile con il senso comune, precisa e puntuale nell’illustrare gli elementi dimostrativi della concreta esistenza tra gli imputati di un accordo associativo, dedito principalmente alla commissione di un numero indeterminato di rapine e furti (oltre che al riciclaggio di vetture e alla ricettazione di beni di illecita provenienza) nonchè dell’esistenza di una struttura organizzativa per la realizzazione degli obiettivi criminosi. Tali elementi vengono quindi indicati dalla Corte, in particolare, nella predisposizione di mezzi adeguati per porre in essere l’attività criminosa (disponibilità di numerose armi custodite in luogo accessibile agli associati, comune utilizzabilità delle diverse vetture per la commissione dei delitti, frequente utilizzo e cambio di telefoni cellulari con schede intestate a terze persone), nei continui contatti tra gli imputati per motivi attinenti all’attività in questione, nell’assoluta frequenza con cui le condotte criminose erano poste in essere in un arco temporale limitato (inconciliabile con accordi conclusi in via estemporanea di cui non vi è peraltro traccia nelle numerose intercettazioni operate), nella circostanza che tutti si avvalevano della medesima struttura organizzativa (il box di (OMISSIS) posto a disposizione del F. da parte di C.F.) per nascondere la refurtiva ed operare indisturbati. All’associazione in questione appartenevano con ruoli paritari (quantomeno) i due F., B.F. e L.D., che "non solo risultano essere stati continuamente in contatto tra loro per porre in essere attività criminose (cfr. intercettazioni telefoniche ed ambientali), ma concretamente risultano aver posto in essere insieme molte delle condotte illecite ad essi ascritte avvalendosi della medesima struttura organizzativa (v. pagg. 27-29 della sentenza impugnata).

4. Anche il secondo motivo di ricorso di F.L. è generico nonchè manifestamente infondato.

Ribadito quanto già affermato per il giudizio di comparazione al punto 2 in riferimento ai ricorsi di R. e di B., osserva il Collegio che, nel negare la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate, la motivazione della Corte non è nè illogica nè contraddittoria; la Corte, condividendo e richiamando le argomentazioni del primo giudice, che nel concedere le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza aveva tenuto conto anche del buon comportamento processuale dell’imputato e dell’ammissione degli addebiti, ha affermato, in piena coerenza con le risultanze processuali così come esposte in entrambe le sentenze, che "nell’operare il giudizio di bilanciamento non può non tenersi conto, da un lato che le ammissioni dell’imputato siano intervenute in modo pieno ed esaustivo allorchè gli investigatori avevano già acquisito consistenti elementi di prova rispetto alla maggioranza delle imputazioni formulate a suo carico (avendo proceduto alla più ampia confessione solo nel gennaio 2011, dopo la notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p.) e, dall’altro, della capacità a delinquere dimostrata dall’imputato quale è comprovata dalla obiettiva gravità dei fatti, posti in esse impugnata).

Per quanto riguarda infine la dosimetria della pena, la Corte, pur accogliendo parzialmente le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio apparendo eccessiva la pena in rapporto all’incensuratezza dell’imputato e al coinvolgimento nell’attività criminosa da parte del padre, ha – con logica e congrua motivazione – rilevato che la gravità dei fatti commessi anche con modalità violente e la gravità della condotta reiteratamente tenuta dall’imputato "ben giustifica la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale ed un apprezzabile aumento per la continuazione riconosciuta per i diversi reati ascrittigli" (ben 56).

5. I motivi di cui alla memoria in favore di F.L., pervenuta il 24.9.2013 sono entrambi inammissibili.

In tema di ricorso per cassazione, infatti, la presentazione di motivi nuovi è consentita solo entro i limiti in cui essi investano capi o punti della decisione già enunciati nell’atto originario di gravame, poichè la "novità" è riferita ai "motivi", e quindi alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame su singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati con il ricorso (v.

Cass. Sez. 1, Sent. n. 40932/2011 Rv. 251482).

I motivi in questione non riguardano i capi o punti censurati della sentenza, ovvero la ritenuta responsabilità per il reato di associazione a delinquere, il bilanciamento delle circostanze e la dosimetria della pena, bensì la ritenuta responsabilità per i reati di cui ai capi 61), 63) e 64) relativi ai reati di ricettazione delle targhe automobilistiche e di riciclaggio delle vetture, e la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p..

I motivi, peraltro, in quanto meramente reiterativi dei motivi d’appello, sono pure privi della specificità, prescritta dall’art. 581 c.p.p., lett. c), in relazione all’art. 591 c.p.p., lett. c), a fronte delle ampie motivazioni svolte dal giudice d’appello, sia sul concorso dei reati di riciclaggio delle vetture e di ricettazione delle targhe apposte sulle medesime autovetture (v. pagg. 30-32) che sulla non configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p. (v. pag. 49).

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa (v. Corte Cost. sent. n. 186/2000), nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille ciascuno alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale di Torre Annunziata sez di Stabia del 10.12.2009 Appalto, gara, licitazione privata, clausola compromissoria (2010-01-19)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

SEZIONE DISTACCATA DI XXXDI STABIA

nella persona del dott. Angelo Scarpati,

nella causa iscritta al n. 278/2004 R. G. Cont.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.

TRA

Comune di XXX, in pers. del legale rapp.,te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Sergio Siracusa e Donatangelo Cancelmo , giusta mandato in calce all’atto notificato, elett.te dom.to con gli stessi difensori in XXX , P.zza Giovanni XXIII presso l’Avvocatura Municipale

OPPONENTE

E

XXXYYY snc, in pers. del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall’avv. Fulvio Ricca, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione, ed elett.te dom.ta in Napoli in P.zza Bovio n. 33 presso lo studio di detto difensore

OPPOSTA

Conclusioni: come da atti di causa e da verbale d’udienza del 10.12.2009.

L’opposizione è fondata per i motivi di seguito precisati.

Deve dirsi che parte opponente ha, in primo luogo, sollevato eccezione di nullità dell’opposto decreto ingiuntivo, e ciò in considerazione del mancato rispetto, da parte della società opposta, di quanto disposto dall’art. 47 del capitolato generale di appalto delle opere pubbliche, che prevede la competenza di un collegio arbitrale per tutte le controversie relative all’esecuzione e all’adempimento di detta tipologia di contratti: detta doglianza è fondata.

Invero, deve in primo luogo precisarsi che il citato art. 47 del DPR 1063/1962 ( Capitolato generale sugli appalti di opere pubbliche) è sicuramente applicabile al contratto de quo, e ciò considerato l’espresso ed in equivoco richiamo che le parti contraenti allo stesso hanno effettuato: in particolare, all’art. 124 del capitolato speciale d’appalto delle opere in oggetto, si legge che fanno parte integrante del contratto di appalto, tra l’altro, proprio il Capitolato generale, cioè quanto disposto dal DPR 1063/1962.

L’art. 47 del DPR 1063/1962 prevede, dunque, in tema di controversie nascenti dal contratto di appalto di opere pubbliche ( come è quello in oggetto), il, deferimento obbligatorio e generale delle controversie nascenti da detto contratto ad un collegio arbitrale: in ordine a detto profilo di obbligatorietà, tuttavia, è necessaria una precisazione.

Invero, con sentenza n. 152 del 2.5.1996, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 della L. 741/1981, che aveva modificato il citato art. 47 DPR 1063/1962, nella parte in cui non prevedeva la facoltà di entrambi i contraenti di chiedere la deroga a tale competenza arbitrale, con la conseguenza che è del tutto valida ed efficace detta deroga, ancorché effettuata unilateralmente da uno solo dei contraenti, con la proposizione della domanda, anche monitoria, davanti al Tribunale ordinario ( v. Cass. n. 1915/2000).

Ciò precisato in ordine all’attuale contenuto dispositivo dell’art. 47 DPR 1063/1962, deve tuttavia affrontarsi la questione dell’operatività di siffatta norma, nel testo modificato dopo l’intervento della Corte Costituzionale del 1996, con riguardo a quei contratti, come quello in oggetto, stipulati prima di detta pronuncia costituzionale.

Orbene, deve in questa sede darsi atto di un profondo contrasto giurisprudenziale sul punto, il quale, invero, ad avviso di questo giudice, sembra essersi recentemente chiuso con univoci pronunciamenti del giudice di legittimità: secondo detto ultimo orientamento la modifica, intervenuta nel corpo dell’art. 47 a seguito della citata pronuncia del 1996, non incide minimamente sui contratti stipulati anteriormente a detta data, appunto come quello in oggetto.

Invero, secondo le più recenti pronunce del giudice di legittimità, qualora in un contratto di appalto stipulato a seguito di gara d’appalto per licitazione provata indetta da un Comune, le parti abbiano fatto espresso richiamo, quale parte integrante del contratto, alle norme del capitolato generale delle opere pubbliche approvato con DPR 1063/1962, fra le quali sono comprese quelle relative alla competenza arbitrale per la definizione delle controversie, non vi è necessità di una separata clausola compromissoria, posto che la volontà dei contraenti trova già la sua espressione " per relationem perfectam" nel richiamo patrizio: orbene, in tal caso, e ciò è determinante, la fonte della competenza arbitrale va individuata non nella legge, bensì in una convenzione compromissoria concretamente intercorsa fra le parti, da cui deriva anche la forza vincolante della convenzione stessa. Ne consegue che, formatasi la volontà contrattuale secondo la disciplina dettata nel capitolato generale vigente nel momento in cui il contratto è stato concluso, l’intero rapporto è retto e deve svolgersi secondo quella disciplina e le eventuali modificazioni sopravvenute di tale capitolato, così come gli interventi abrogativi della Corte Costituzionale, non possono alterare il regime patrizio dei contratti in corso: ciò vale sia per le previsioni di carattere sostanziale sia per le previsioni di carattere processuale, come quelle concernenti la competenza del collegio arbitrale ( v. Cass. n. 17083 del 24.6.2008). In questo senso si era già precedentemente espresso lo stesso giudice di legittimità, affermando che, qualora le parti, nello stipulare un contratto di appalto di opere pubbliche abbiano fatto riferimento, per determinarne la portata ed i limiti, ad una norma legislativa ( negozio cd. " per relationem"), il contenuto della norma richiamata ( nella specie, art. 47 DPR 1063/1962 in tema di competenza arbitrale), viene recepito nella dichiarazione negoziale formandone elemento integrante, con la conseguenza che, onde individuare l’estensione ed i limiti del contratto, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della norma richiamata al momento della conclusione del contratto stesso, mentre le successive vicende della medesima norma possono spiegare influenza sul rapporto solo se e quando le parti manifestino, anche tacitamente, la volontà di tenerne conto a modificazione dei pregressi accordi ( v. Cass. n. 4176 del 22.2.2007).

Per tutto quanto affermato, dunque, ne discende che parte opposta non avrebbe potuto legittimamente, in sede monitoria, adire il giudice ordinario, stante la operatività , per quanto detto sopra, dell’art. 47 DPR 1063/1962, per cui l’opposto decreto ingiuntivo è stato emesso da Autorità giudiziaria priva di potestas iudicandi nella materia in oggetto: detto decreto ingiuntivo, dunque, è da considerasi radicalmente nullo.

Infatti, secondo un ormai consolidato orientamento del giudice di legittimità, qualora il decreto ingiuntivo sia emesso in difetto di competenza dell’organo che ha emesso l’ingiunzione o di altri presupposti processuali, cioè in difetto di inderogabili ed ostative ragioni pregiudiziali, in tal caso il giudice dell’opposizione non può giammai emettere una pronuncia nel merito nei confronti dell’opponente e dell’opposto ( v. Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 8853/1998), e dunque, dichiarata la nullità del provvedimento monitorio, esso giudice esaurisce del tutto la propria competenza funzionale in ordine al giudizio di opposizione ( v. Cass. n. 89/2000).

In ordine alla spiegata domanda riconvenzionale, deve dirsi, in ogni caso, che la stessa è inammissibile, considerato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo l’opponente, nella sua veste sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, e non già, come accede nel caso che ci occupa, parte opposta ( v. Cass. n. 2529/2006).

La peculiarità delle questioni affrontate giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di XXXdi Stabia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) Dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 25/2004 del 12.2.2004 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata- Sez. Distaccata di, e, per l’effetto, revoca la concessa provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo di cui sopra;

2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

XXX di Stabia,10.12.2009

Il giudice
Dott. Angelo Scarpati

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Suprema di Cassazione – Civile Sezione Tributaria Sentenza n. 13321 del 2006 deposito del 07 giugno 2006

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Svolgimento del processo

Con avviso di accertamento n. 5071014177, notificato l’11 maggio 1999, l’Ufficio delle imposte dirette di Salerno determinava, per l’anno d’imposta 1992, il "reddito sintetico" della Sig.ra S. in lire 68.662.000, con maggiore imposta Irpef dovuta di lire 11.123.000, maggiore contributo SSN di lire 3.204.000 e un totale di sanzioni irrogate ammontante a lire 30.106.000.

Per il 1992 la ricorrente, congiuntamente al marito, aveva prodotto un modello 740 in cui si dichiaravano esclusivamente redditi da terreni per lire 305.000, mentre l’anno successivo acquistava terreni e fabbricati per un valore complessivo di lire 511.960.000.

In data 25 settembre 1998 l’Ufficio notificava alla Sig.ra S. un questionario mod. 55 n. 4 a cui la contribuente rispondeva, a parere dell’Ufficio, in modo carente e allegava documentazione inadeguata a giustificare un tale investimento. Di conseguenza, l’Ufficio accertava sinteticamente un reddito di 68.662.000 tassabile sia ai fini IRPEF che ILOR.

L’adita Commissione tributaria provinciale di Salerno, il 22 febbraio 1999 respingeva il ricorso della S., dal momento che i prestiti concessi dal marito e dai parenti non costituivano prova sufficiente ad annullare l’accertamento dell’Ufficio.

La contribuente si appellava alla Commissione tributaria regionale di Napoli che con sentenza 284/11/01 pronunciata il 19 novembre 2001 e depositata il 29 gennaio 2002 confermava il giudizio di primo grado.

Avverso tale decisione, la Sig.ra S. proponeva ricorso per cassazione sorrEtto da quattro motivi e memoria ex art. 378 c.p.c.

L’intimata Amministrazione depositava atto di costituzione, rimasto privo di effetto dal momento che non ha partecipato alla discussione orale ex art. 370 c.p.c.

Motivi della decisione

Il ricorso non merita accoglimento.

Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 38 d.P.R. 600/1973 e 7 d.lgs. 546/1992); omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Difetto di istruttoria" atteso che i giudici avrebbero omesso di valutare attentamente la copiosa documentazione fornita e di esercitare il loro potere istruttorio. Altresì, avrebbero tralasciato di dare il giusto valore alle dichiarazioni giurate dagli altri soggetti prestatori.

Con il secondo motivo, la contribuente ha lamentato "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 17 d.P.R. 602/1973,38 e 43 d.P.R. 600/1973, e 2 d.lgs. 462/1997); omessa, motivazione su un punto decisivo della controversia rilevabile d’ufficio (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Decadenza dell’avviso di accertamento": la pretesa tributaria per cui è causa sarebbe decaduta dal momento che le somme risultanti a seguito dei controlli automatici non sarebbero state iscritte nei ruoli a titolo definitivo entro il 31 dicembre 1995, vale a dire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Ha eccepito, inoltre, la rilevabilità d’ufficio di detta decadenza.

Con il terzo motivo, la Sig.ra S. ha denunciato "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 38 d.P.R. 600/1973, dd.mm. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992 in relazione all’art. 17 l. 400/1988); omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.)"; i giudici di seconde cure avrebbero omesso ogni considerazione sul motivo di ricorso in appello inerente l’eccesso di potere, in un caso in cui non ci sarebbero stati i presupposti per un accertamento sintetico.

I primi tre motivi, articolandosi in censure logicamente interdipendenti, possono essere oggetto di trattazione congiunta.

E’ opportuno precisare, in relazione alla presunta violazione dell’art. 7, comma 3, del d.lgs. 546/1992, ora abrogato ex art. 3-bis, comma 5, del d.l. 203/2005, convertito, con modificazioni, nella l. 248/2005, addotta nel primo motivo, che, nel processo tributario, l’esercizio dei poteri di acquisizione d’ufficio costituisce una facoltà discrezionale del giudice, ma tali poteri istruttori, anche alla luce della riforma dell’art. 111 Cost., non hanno la funzione di sopperire al mancato assolvimento dell’onere probatorio delle parti, le quali, fra l’altro, non possono dolersi dell’uso che di essi il giudice abbia fatto, quanto quella di garantire la parte che si trovi nell’impossibilità di esibire documenti risolutivi in possesso dell’altra parte (Cass., 8439/2004).

Sempre con riguardo al primo motivo, si aggiunge che le censure si connotano come censure sulla valutazIone dei fatti e, come tali, non proponibili in questa sede.

Il secondo e il terzo motivo vengono proposti per la prima volta e, pertanto, devono ritenersi processualmente inammissibili.

E’ opportuno, comunque, ricordare che questa Corte ha precisato che in tema di accertamento delle imposte sUi redditi, il potere dell’Ufficio a determinare sinteticamente il reddito complessivo sulla scorta di indizi in base all’art. 38, comma 4, del d.P.R. 600/1973, implica l’utilizzo di coefficienti presuntivi e, pertanto, legittima il riferimento a redditometri anche se contenuti in decreti ministeriali successivi, vertendosi in materia non di applicazione retroattiva di disposizioni normative ma di valutazione di pertinenza, in mancanza di circostanze di segno contrario, di parametri e calcoli statistici di provenienza qualificata e di attitudine indiziaria indipendente dal tempo dell’elaborazione (ex plurimis, Cass., 116111/2001; Cass., 15045/2000).

Quanto poi alla rilevabilità d’ufficio della decadenza, si rileva che solo le decadenze stabilite dalle leggi fiscali in favore dell’amministrazione finanziaria sono rilevabili dal giudice anche d’ufficio, poiché attengono a diritti non disponibili dall’amministrazione medesima, ai sensi dell’art. 2969 c.c. (ex multis, Cass., 9940/2000).

La ratio giustificatrice della rilevabilità d’ufficio della decadenza a favore dell’Amministrazione non opera, pertanto, a favore del contribuente, poiché incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio, oltre un certo limite di tempo, alle pretese del fisco, sicché è riservata alla valutazione del contribuente stesso la scelta di avvalersi o meno della relativa eccezione, con la conseguenza che non trova applicazione in relazione ad esso la disciplina della rilevabilità d’ufficio prevista da tale norma per il caso di materia sottratta alla disponibilità delle parti (Cass., 8249/2006).

Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 24 e 111 Cost., e 36 d.lgs. 546/1992; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.)" atteso che la sentenza impugnata sarebbe assolutamente priva di motivazione su altri punti deciSivi della controversia.

Il motivo è inammissibile perché non autosufficiente.

E’ giurisprudenza di questa Corte che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata, sia assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, comma 4, c.p.c., con la loro conseguente inammissibilità (ex plurimis, Cass., 10695/1995).

Consegue il rigetto del ricorso.

Non vi è luogo a provvedere alle spese, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-10-2010) 10-01-2011, n. 231 Persone giuridiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

T.C., G.U.M., C.V. e Ga.Mi. hanno proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale di Enna, in data 17 marzo 2010, con la quale, in parziale accoglimento dell’appello del P.M. è stato autorizzato il sequestro preventivo di somme di denaro, beni o altre utilità appartenenti ai ricorrenti, fino all’ammontare complessivo di Euro 654.846,86.

Il Gip di Enna, infatti, con ordinanza del 25 gennaio 2010, in parziale accoglimento della richiesta di sequestro preventivo avanzata D.Lgs. n. 231 del 2001, ex artt. 19 e 53 aveva disposto la misura cautelare nei confronti della soc. EnnaEuno s.p.a., quanto a somme di denaro, beni o altre utilità fino alla concorrenza di Euro 8.915.010,08, e aveva rigettato invece la richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalete di somme di denaro, beni o altre utilità fino alla identica concorrenza, pari all’asserito delitto di truffa contestato, appartenenti agli indagati persone fisiche, tra cui gli odierni ricorrenti.

Il tribunale, dunque, in parziale accoglimento dell’impugnazione del p.m. ha autorizzato il sequestro preventivo, nei limiti sopra descritti, importo pari all’ipoteca legale che grava su uno dei beni sequestrati alla s.p.a. EnnaEuno, che pertanto è stato sottratto dall’importo totale, e che, su questo punto, ha fatto ritenere sussistente l’interesse del p.m. all’impugnazione e ad ottenere il sequestro sui beni dei ricorrenti per la somma equivalente, con vincolo di solidarietà tra gli imputati concorrenti.

A sostegno dell’impugnazione i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:

a) Violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 322 ter, 640 quater e 240 c.p., nonchè in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, comma 2 e art. 53; violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 321 c.p.p., comma 2.

I ricorrenti lamentano che i giudici di merito abbiano fatto un’erronea applicazione del principio solidaristico dell’obbligazione, aggredendo solo parzialmente i beni della società, che in realtà sarebbero stati capienti al fine di garantire l’equivalente del profitto del reato, e sottoponendo invece a misura cautelare reale anche i beni degli attuali ricorrenti, in presenza dell’ipoteca legale gravante sui beni societari.

In particolare, secondo il ricorrente, sarebbe pacifica la copertura della somma costituente il prezzo/profitto del reato in base al valore dei beni della società; peraltro, secondo il ricorrente, una volta operata la scelta di aggredire il patrimonio sociale, non potevano essere sottoposti a vincolo cautelare reale i beni delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 19 e 53;

pena una evidente sproporzione rispetto al valore dei beni sottoposti a sequestro. b) Violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 240 c.p., nonchè in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, comma 1; violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all’art. 2808 c.c.; violazione dell’art. 606, lett. c) in relazione all’art. 321 c.p.p., comma 2;

Il ricorrente denuncia l’erroneità della valutazione operata dal Tribunale nel ritenere l’iscrizione ipotecaria prevalente sulle ragioni pubblicistiche sottese al sequestro preventivo finalizzato alla confisca, con conseguente necessario scomputo dell’importo dell’ipoteca dal valore del bene stesso.

In realtà i diritti acquisiti dai terzi in buona fede sarebbero stati salvaguardati D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 19 anche perchè l’eccedenza del valore rispetto all’importo sequestrato deve essere retrocessa al danneggiato, nel caso di specie la Soc. EnnaEuno s.p.a., dispiegando pienamente le sue funzioni di garanzia.

I ricorsi sono infondati.

Occorre sottolineare che, nel caso di specie, il ricorso può essere proposto esclusivamente per violazione di legge.

Nel caso in esame il Tribunale ha evidenziato con chiarezza e precisione i termini della questione e le ragioni sottostanti alla necessità della apposizione del vincolo del sequestro preventivo, prodromico e strumentale alla successiva confisca per equivalente, delle somme di denaro e/o dei beni degli imputati fino alla concorrenza degli importi complessivamente addebitati, una volta accertata l’intera entità del profitto del reato, con riferimento ai reati richiamati dall’art. 640 quater c.p..

Deve ritenersi dunque esente da censure logico giuridiche le valutazioni relative all’entità del patrimonio sequestrato, non essendovi, tra l’altro, scale di priorità da osservare nella individuazione dei beni da sequestrare.

La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, anche se l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l’ammontare complessivo dello stesso (Cass., sez. 5^, 3 febbraio 2010, n. 10810, C.E.D. cass., n. 246364; Cass., sez. F., 28 luglio 2009, n. 33409, C.E.D. cass. n. 244839; Cass., sez. 6^, 6 marzo 2009, n. 18536, C.E.D. cass., n. 243190; SS.UU., 25 ottobre 2005, n. 41936, Muci)).

Tale conclusione trova conferma nell’analogo principio di diritto, affermato dalle Sezioni unite in tema di responsabilità da reato degli enti, in base al quale nel caso di illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che implica l’imputazione dell’intera azione e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l’individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, anche se l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l’ammontare complessivo dello stesso. (Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654, C.E.D. cass.. 239926).

Deve precisarsi peraltro che, nell’ipotesi di buona fede da parte del terzo, anche nel caso in cui lo stesso abbia tratto vantaggio oggettivamente dall’altrui attività criminosa, l’applicazione della misura di sicurezza della confisca non determina l’estinzione del preesistente diritto di ipoteca costituito a favore del medesimo terzo sui beni immobili che ne sono oggetto (v. nell’ipotesi di pegno, Cass., sez. 1^, 16 giugno 2009, n. 32648, C.E.D. cass., n. 244816; v. anche Cass., Sez.un.,28 aprile 1999, n. 9, C.E.D. cass., n. 213511).

La tutela del diritto di ipoteca e la sua resistenza agli effetti della confisca non comporta infatti l’estinzione delle obbligazioni facenti capo al condannato, che in tal modo trarrebbe comunque un vantaggio dall’attività criminosa, bensì determina la sola sostituzione del soggetto attivo del rapporto obbligatorio in virtù delle disposizioni sulla surrogazione legale di cui all’art. 1203 c.c., dato che al creditore garantito subentra lo Stato, il quale può esercitare la pretesa contro il debitore-reo per conseguire le somme che non ha potuto acquistare perchè destinate al creditore munito di prelazione ipotecaria.

Nel caso in esame, dunque, il sequestro preventivo funzionale alla confisca, correttamente disposto in relazione ai reati previsti dall’art. 640 quater c.p., può avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al profitto, ma anche al prezzo del reato, in quanto la suddetta disposizione richiama l’intero art. 322 ter c.p..

D’altra parte in tema di responsabilità da reato degli enti, la confisca per equivalente di beni corrispondenti al profitto del reato è obbligatoria, anche qualora il reato presupposto sia quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Cass., sez. 2^, 9 luglio 2010, n. 28683, C.E.D. cass., n. 247670).

Gli adempimenti estimatori poi correttamente potranno essere eseguiti all’esito definitivo del processo di cognizione, rimessi dunque alla fase esecutiva della confisca, con competenza del P.M. organo demandato all’esecuzione del provvedimento (Cass., sez. 3^, 25 febbraio 2010, n. 12580, C.E.D. cass., n. 246444).

Vanno dunque rigettati i ricorsi cui consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.