Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-05-2012, n. 6858 Estinzione del processo

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Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Taranto, G.M.R.E. deduceva di essere iscritta all’albo dei pubblicisti; di collaborare con la testata de "(OMISSIS)" presso la redazione decentrata di (OMISSIS); che il suo rapporto era stato regolarizzato contrattualmente a partire dall’agosto 1982 in base all’art. 2 del contratto collettivo nazionale giornalisti.

Deduceva altresì che, a prescindere dal contratto di collaborazione ex art. 2 citato, ella aveva prestato opera giornalistica quotidiana in redazione per un minimo di tre ore sino a sei o sette ore al giorno, come attestato dalle buste paga; che la società aveva omesso di inquadrarla quale pubblicista ex art. 36 del medesimo contratto.

Evidenziava infatti che la figura del pubblicista nelle redazioni decentrate, ex art. 36 c.c.n.l.g., implicava un obbligo di lavoro redazionale massimo di 24 ore a settimana, e pertanto assumeva il proprio diritto al relativo inquadramento, con riconoscimento delle relative differenze retributive. Si costituiva la Edisud chiedendo il rigetto del ricorso. Con sentenza dell’8 ottobre 2008 il Tribunale respingeva la domanda.

Con sentenza depositata l’11 marzo 2010, la Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, accoglieva il gravame proposto dalla G. e per l’effetto dichiarava il suo diritto ad essere inquadrata nel livello professionale di cui all’art. 36 c.c.n.l.g., condannando l’appellata al pagamento delle relative somme, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Edisud, affidato a cinque motivi. Resiste la G. con controricorso.

Motivi della decisione

1. Deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, avendo la ricorrente rinunciato al presente ricorso, rinuncia accettata dalla G., con convenuta compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-10-2011) 21-11-2011, n. 42939

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

T.E. ricorre avverso la sentenza 16.7.10 del Tribunale di Catania con la quale, in riforma di quella assolutoria in data 28.5.07 del Giudice di pace di Catania, è stato condannato, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di Euro 344,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile C.G., per il reato di cui all’art. 582 c.p.. Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione di legge per nullità del decreto di citazione a giudizio nel procedimento di appello, evidenziando che all’udienza di rinvio del 30.4.10, cu si era giunti "per consentire la regolarizzazione della notifica" all’imputato, il T. non era comparso, ma ciò nonostante non gli era stata comunicata la nuova udienza del 16.7.10 disposta come rinvio su richiesta del difensore della parte civile, legittimamente impedito.

All’udienza del 16.7.10 l’imputato, non comparso, era stato dichiarato contumace, ed era stata quindi pronunciata la sentenza impugnata senza regolare costituzione del rapporto processuale. Con il secondo motivo si censura la condanna alla pena di Euro 344,00 di multa pur essendo l’impugnazione stata presentata dalla parte civile e, con il terzo motivo, si deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per essere la responsabilità stata ritenuta solo sulla base delle dichiarazioni della parte offesa, senza considerare che la teste M. ed il carabiniere intervenuto avevano confermato che l’imputato era stato colpito alla fronte dalla C. e quindi il tentativo del T. di allontanare da sè colei che l’aveva aggredito aveva determinato un arretramento della donna e l’urto contro la parete.

Con il quarto motivo si lamenta infine la condanna al risarcimento del danno nella misura di Euro 2.000,00 pur avendo la parte civile, in sede di conclusioni nel giudizio di primo grado, chiesto che il danno fosse liquidato in sede civile, nè con l’atto di appello vi era stata richiesta di liquidazione ex art. 583 c.p.p., ma il giudice di appello aveva proceduto alla quantificazione del danno senza alcuna motivazione in relazione alle singole voci e "nella misura esagerata risultante in dispositivo".

Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato, con efficacia assorbente. Disposti infatti diversi rinvii dal giudice di secondo grado, sin dall’udienza del 20.3.09, per la omessa o irregolare notificazione amputato del decreto di citazione in appello, alla udienza del 16.7.10, cui si era pervenuti a seguito di rinvio da quella del 30.4.10, per legittimo impedimento a comparire del difensore della parte civile, l’imputato, non comparso, era stato dichiarato contumace. Tuttavia, per l’udienza del 30.4.10 – cui pure l’imputato non aveva presenziato – non risulta essere stato notificato il decreto di citazione al T., nè lo stesso risulta essere stato avvisato per l’udienza del 16.7.10, in assenza anche della prova della notificazione per tale data del decreto di citazione.

In tale situazione si è verificata una nullità assoluta ed insanabile ex art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., attinendo alla mancata costituzione de, contraddittorio, con conseguente nullità del giudizio di appello e della sentenza di secondo grado, la quale deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 11-01-2012, n. 230 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 15 maggio 2005 e depositato il successivo 26 maggio la sig.ra R.F. ha impugnato il decreto dell’A.T.E.R. del Comune di Roma del 17 marzo 2006, con il quale l’è stato ordinato di lasciare libero l’immobile sito nel quartiere T.D.S., via A. n. 47, lotto 1, fab. 5, sc. M, int. 16. Tale provvedimento è stato adottato per essere stato l’alloggio occupato abusivamente dopo la morte dei genitori, legittimi assegnatari.

2. Avverso il predetto provvedimento la ricorrente è insorta deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere. Illegittimamente, infatti, l’Azienda A.T.E.R., non ha accolto l’istanza di subentro della ricorrente ai propri genitori assegnatari dell’abitazione.

3. Con ordinanza n. 5756 del 18 ottobre 2006 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensiva.

4. All’udienza del 10 gennaio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Per le controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, il riparto della giurisdizione – a parte la speciale ipotesi di opposizione davanti al pretore prevista dall’art. 11, comma 13, D.P.R. 30 settembre 1972, n. 1035 con esclusivo riguardo al provvedimento di decadenza dall’assegnazione per mancata occupazione dell’alloggio nel termine prescritto – è regolato dal consueto criterio della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendosi attribuirla al giudice amministrativo allorquando tale posizione sia di interesse legittimo, perché attinente alla fase del procedimento amministrativo strumentale all’assegnazione, caratterizzato da poteri pubblicistici, e al giudice ordinario allorquando sia di diritto soggettivo perfetto, in quanto attinente al rapporto locativo costituitosi in seguito a detta assegnazione (Cass. civ., S. U., 23 febbraio 2001, n. 65; Cons. Stato, sez. V, 30 novembre 2011, n. 6308 e 16 maggio 2011, n. 2949).

Pertanto, nel complessivo procedimento per l’assegnazione degli alloggi in questione, va distinta una prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata dall’esercizio di poteri amministrativi finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e, correlativamente, da posizioni di interesse legittimo dell’assegnatario; da quella successiva, di natura privatistica, nella quale, poiché la regolamentazione dei rapporti tra ente assegnante ed assegnatario assume una diretta rilevanza, la posizione soggettiva del privato assume il carattere di diritto soggettivo.

Ne consegue che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase del rapporto appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre appartengono all’autorità giudiziaria ordinaria quelle sorte dopo l’assegnazione, nelle quali si contesti il potere dell’ente assegnante di pronunciare l’estinzione del già sorto diritto soggettivo dell’assegnatario al godimento dell’alloggio (Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2001; Cass.civ., S.U., 2 giugno 1997, n. 4908).

Si è aggiunto che in base alla disciplina di cui all’art. 33 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito dall’art. 7 L. 21 luglio 2000, n. 205, come risulta a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale parziale n. 204 del 2004 Corte cost., nella materia dell’edilizia residenziale pubblica – senz’altro ricompresa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici – la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché detta fase è segnata dall’operare della p.a. non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell’ambito di un rapporto privatistico di locazione, tenuto conto che i provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell’assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge. Rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto l’opposizione avverso il decreto di rilascio emesso nei confronti di occupante abusivo dell’alloggio (Cass.civ., S.U., 23 dicembre 2004, n. 23830; 12 giugno 2006, n. 13527).

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a..

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-01-2013) 03-05-2013, n. 19126

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Svolgimento del processo
B.F., B.M., D.R., A.A. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze in data 8 luglio 2011, con la quale in riforma della sentenza del Tribunale di Pisa del 16 febbraio 2010, appellata nell’interesse dell’imputata, ha assolto S.L. dal reato di cui all’art. 640 c.p. per non aver commesso il fatto.
A sostegno dell’impugnazione deduce:
a) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).
Le parti civili ricorrenti censurano il giudizio di esonero dalla penale responsabilità della S., operato nonostante sia stata accertata la sussistenza di un comportamento pienamente integrante gli estremi della truffa, posto in essere dal di lei marito L.G., che, dietro la prospettazione di accesso a forme di investimento riservate a clienti privilegiati, con rendimenti particolarmente vantaggiosi, in realtà li aveva fatti sparire, utilizzando anche falsa documentazione bancaria.
I ricorrenti contestano poi la ritenuta mancanza di conoscenza delle attività del marito, da parte della S., evidenziando in questo giudizio l’omessa valutazione di rilevanti dati probatorii infatti al contrario la moglie sarebbe stata sempre consapevole dell’attività effettivamente svolta dal coniuge nel settore finanziario, dove non aveva ricoperto mai funzioni dirigenziali presso la XXX; ciononostante la S. aveva avallato nei confronti dei ricorrenti tale specifica circostanza, anche perchè, proprio in ragione dell’incarico predetto, sono stati instaurati i rapporti economici tra il L. e gli odierni ricorrenti.
Viene sottolineato, inoltre, che nell’atto d’appello la S. non ha contestato la circostanza che ella abbia provveduto a millantare il ruolo dirigenziale, in realtà inesistente, svolto dal marito. I ricorrenti hanno altresì sottolineato, come, erroneamente, la sentenza d’appello, abbia svilito la circostanza, contenuta nella sentenza di primo grado, relativa al fatto che gli investimenti cui sono stati indotti gli odierni ricorrenti, derivino dalla prospettazione del ruolo dirigenziale svolto dal L. all’interno della XXX, magnificato dalla S.. Viene sottolineato come tali circostanze siano state confermate, oltre che nelle deposizioni delle odierne parti civili, dai testi M. e O..
I ricorrenti censurano altresì la conclusione raggiunta dai giudici di appello, secondo i quali dalle emergenze processuali sarebbe risultato che il L. in realtà avrebbe ricoperto il ruolo di dirigente della XXX. Tale circostanza sarebbe invece stata esclusa dal teste Lu., mentre la dichiarazione contraria del m.llo P. sarebbe rimasta una mera affermazione labiale, priva di alcun riscontro, basata soltanto sul rinvenimento di moduli in bianco della XXX, sequestrati nel corso della perquisizione effettuata nell’appartamento del L.. In sostanza, secondo le parti ricorrenti, i giudici d’appello, nel ribaltare le conclusioni del primo giudice, in ordine alla consapevolezza della moglie dell’effettiva assenza di un ruolo dirigenziale da parte del marito, all’interno dell’istituto di credito XXX, hanno pretermesso la valutazione della conoscenza di un dato di fatto (la qualità di dirigente), che sotto il profilo psicologico della sussistenza del concorso nel contestato reato di truffa appare assolutamente evidente.
2. I ricorrenti lamentano inoltre la erronea valutazione del comportamento ed dell’atteggiamento psicologico, operato dai giudici di secondo grado, rispetto al possibile coinvolgimento della sig.ra S. nella truffa. In realtà i ricorrenti sottolineano la presenza di elementi che dimostrano la piena consapevolezza del suo ruolo nella vicenda, perchè la S. aveva esperienza lavorativa, era titolare di conti correnti sui quali operava, teneva separato il suo capitale da quello del marito, secondo le sue stesse affermazioni.
L’inattendibilità delle persone offese, ritenuta nella sentenza di secondo grado, viene altresì censurata dalle parti ricorrenti con riferimento alla ritenuta improbabile evenienza che le decisioni in ordini agli investimenti siano state assunte durante le riunioni conviviali tra i coniugi L. – S. e le stesse parti offese. In realtà tali conclusioni poggerebbero su valutazioni apodittiche, personali e non rifletterebbero il quadro di radicata frequentazione ed assidua colleganza esistente tra i soggetti della presente vicenda, provato dalle dichiarazioni, tra l’altro, dei testi A. e B.F..
3. In realtà il percorso motivazionale dell’impugnato provvedimento sarebbe gravemente carente in considerazione della erronea valutazione della ritenuta mancata contestazione delle loro ragioni, immediatamente dopo la morte del sig. L.. In realtà le parti offese sottolineano la mancata valutazione della circostanza che le stesse erano rientrate in possesso pochi giorni prima della morte del L., della somma di 640.000,00 Euro e che solo dopo la sua morte iniziarono gli accertamenti da cui emerse completamente la gravità della situazione finanziaria. Contestano, altresì, che all’inizio non sia stata sollevata la questione del coinvolgimento della S. nella vicenda, circostanza che in realtà emergerebbe in modo documentale, e che in ogni caso, nell’atto di denuncia querela la loro posizione nei confronti della S. era precisata in modo evidente.
4.1 ricorrenti contestano inoltre la valutazione dei giudici d’appello della testimonianza resa dal teste Sg.Al., censurata pesantemente sotto il profilo dell’attendibilità, dal giudice di primo grado. In particolare sottolineano l’erronea ricostruzione del contenuto della deposizione del teste T., come riportata dalla Corte d’appello, il quale ha in realtà negato che in casa del L., nei giorni antecedenti il suo decesso, fosse presente persona diversa dalla moglie, ed ha contestato la circostanza delle insistenti richieste che sarebbero state rivolte al L. per fargli dare le esatte indicazioni dei luoghi dove custodiva il denaro.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato nei limiti e sensi più oltre chiariti.
2. La Corte osserva che il ricorso relativo alla motivazione in ordine alla valutazione dei fatti operato dal giudice di secondo grado è fondato; il giudizio espresso, infatti, fa riferimento inizialmente all’incontestabile dato di fatto della sussistenza di un comportamento del L. idoneo ad integrare sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo il reato contestato.
Fermo questo approdo processuale la Corte d’appello deduce che, dalla circostanza che il L. non fosse un millantatore totale, in particolare per quanto concerne le sue entrature nel mondo politico- finanziario, la stessa S., nel momento in cui avallava le possibilità del marito di canalizzare gli investimenti verso soluzioni particolarmente favorevoli, non contribuiva a realizzare gli artifici e raggiri contestati, in quanto in realtà, il marito avrebbe goduto effettivamente di tale entrature nel mondo della finanza. Detto ciò la Corte di merito ritiene che non possa affermarsi con sicurezza che il L. non rivestisse, o non abbia rivestito la veste di dirigente della XXX. Tale conclusione appare palesemente contraddittoria. La qualifica di dirigente ha una precisa connotazione giuridica, che correttamente il teste Lu.
amico del L., esclude, mentre il maresciallo della finanza P. quando ha affermato il contrario, non ha fondato le sue affermazioni su dati di fatto non tanto inconfutabili, ma neppure appena indicativi. In realtà appare evidente come, anche in base alla documentazione sequestrata, il L., abbia si svolto una attività di "disbrigo pratiche", di consulenze, se sì vuole, come per l’AGIP, di lobbista, come l’ha definito il suo amico Lu., circostanza dunque che solo impropriamente e con una forzatura ed un travisamento terminologico può essere sovrapposta a quella di dirigente. Che poi questo equivoco possa essere riferito anche a chi ha diviso per anni una vita in comune, cioè alla S., appare veramente un accredito interpretativo che si scontra con la qualità della imputata, pur nella dedotta semplicità della sua figura, e che non può trovare giustificazione nell’attività svolta dal marito, che in realtà, proprio perchè tale attività era anche oggetto di fatturazioni, non poteva integrare un rapporto di lavoro dipendente seppur a livello dirigenziale. A poco vale il riferimento al contenuto degli articoli giornalistici, se non ad avvalorare l’esistenza di una "vox populi", che in realtà alla fine rafforza le dichiarazioni delle parti offese, e che non appare idonea a rendere sostenibile l’ipotesi del dubbio, sulla reale qualità dell’attività svolta dal marito, da parte della S.. D’altra parte non appare possibile svilire il tasso di consapevolezza della S., sull’attività svolta dal coniuge, se si considera che comunque è stata direttrice di un ufficio postale, che comunque ha ricevuto, anche se in rare occasioni, assegni di importi considerevoli, rilasciati dalle parti offese, che era titolare di un discreto dossier titoli, che lei stessa ha dichiarato di aver accompagnato il marito a Milano in occasione del deposito del denaro affidato dai B. al marito. A ciò deve aggiungersi, con riferimento a questo specifico episodio, che i due coniugi consegnarono ai B. una serie di distinte di versamento dalle quali risultava che le somme loro affidate erano state versate sul conto corrente XXX di Milano n. 16906/3, palesemente inesistente, come inesistenti sono risultate le ricevute relative all’acquisto di quote del fondo di investimento denominato "Fondo patrimoniale e immobiliare XXX" (v. pagg.4 e 5 sentenza di primo grado). E da questo apparente positivo investimento sono poi germinate ulteriore consegne di somme sempre apparentemente depositate su di un altro conto corrente (n. (OMISSIS) intestato a B.S. e B.E.). A questi investimenti si sono aggiunti corposi ulteriori investimenti dei coniugi A., e del D. sempre dimostrati come reali attraverso la produzione di falsa certificazione (v. sent. 1^ grado pag. 5,6). A questo punto ritiene la Corte che non appare importante trovare traccia di investimenti fatti dalla S., dalla stessa imputata ammessi e di cui pure c’è traccia nella sentenza di primo grado (v, pag. 8) ma, per quel che qui interessa, è necessario valorizzare gli elementi che attraverso la ricostruzione di un quadro di vita familiare protrattosi per decenni, faccia ritenere la prevenuta pienamente consapevole dell’attività, di fatto, svolta dal marito, ampiamente sottolineata dalle deposizioni testimoniali citate a pagg. 7 e 8 della sentenza di primo grado. Nè appaiono convincenti le perplessità sollevate dalla Corte d’appello in ordine alla circostanza che in riunioni conviviali si parlasse anche di investimenti finanziari. La conclusione svolta dalla Corte d’appello è assolutamente apodittica, ed anzi contrasta con tanti elementi potenzialmente idonei, riportati nella sentenza di primo grado, e anche sopra ricordati, a ricomporre un quadro accusatorio tale da rendere attendibile le conclusioni del primo giudice di merito in ordine all’essenziale ruolo di supporto svolto dalla S. nel favorire una certa immagine del marito (presentato addirittura come ex senatore oltre che dirigente XXX; v. testimonianze O. e M. pagg. 9 sent. di primo grado). Nè paiono dirimenti, e non vengono considerate tali neppure dai giudici d’appello, le considerazioni in ordine al comportamento delle parti offese, nell’immediatezza della morte del L., L’avvenuta riconsegna della somma di oltre 620.000,00 Euro avvenuta pochi giorni prima della morte del L. appare giustificazione idonea a spiegare comportamenti venati dall’incertezza in ordine alla riconsegna delle ulteriori notevoli somme mancanti, e prescinde dunque da un accredito di buona fede verso la S.. Nè appare operazione corretta sotto il profilo dell’accertamento probatorio la parcellizzazione delle deposizioni dei testi d’accusa, e il depotenziamento di una ricostruzione accusatoria che ovviamente attribuisce ai due coniugi ruoli diversi, ma entrambi essenziali per la configurazione del quadro necessario a coinvolgere le parti offese nella (dis)avventura finanziaria.
3.Poichè il compito del giudice di legittimità è quello di stabilire se il giudice di merito abbia, nell’esame degli elementi a sua disposizione, fornito una loro corretta interpretazione, ed abbia reso esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, applicando esattamente le regole della logica per giustificare la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 6^, 6 giugno 2002, Ragusa), deve affermarsi che nella concreta fattispecie il giudice di merito di secondo grado ha espresso un giudizio probatorio assolutamente incoerente in vari passaggi logici contenuti nella motivazione. Nel caso in esame, peraltro, deve trovare applicazione il seguente principio di diritto: secondo cui "La decisione del giudice di appello, che comporti totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell’incompletezza o della non correttezza ovvero dell’incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente dimostrazione che, sovrapponendosi "in toto" a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. Ne consegue che il giudice di appello, allorchè prospetti ipotesi ricostruttive del fatto alternative a quelle ritenute dal giudice di prima istanza, non può limitarsi a formulare una mera possibilità, come esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma riferirsi a concreti elementi processualmente acquisiti, posti a fondamento di un "iter" logico che conduca, senza affermazioni apodittiche, a soluzioni divergenti da quelle prospettate da altro giudice di merito (Sez. 2^, n. 15756 del 12 dicembre 2002, Contrada, dep. il 3 aprile 2003, Rv.
225564).
4. Per tale motivo la sentenza impugnata deve essere annullata, e fermi gli effetti penali, gli atti devono essere rinviati al giudice civile competente per valore in grado di appello. La S. deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e alla rifusione in favore delle parti civili B.F., B. M., D.R., delle spese dalle stesse sostenute in questo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 5000,00 oltre I.V.A e C.P.A. e ancora alla rifusione in favore della parte civile A.A. delle spese sostenute in questo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3500,00, oltre I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e fermi gli effetti penali, rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Condanna l’imputata ai pagamento delle spese processuali e alla rifusione in favore delle parti civili B.F., B.M., D. R., delle spese dalle stesse sostenute in questo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 5000,00 oltre I.V.A e C.P.A. e ancora alla rifusione in favore della parte civile A. A. delle spese sostenute in questo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3500,00, oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2013




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