T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 28-03-2011, n. 730 Avanzamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Maresciallo Aiutante T. C., in servizio nel Corpo della Guardia di Finanza sin dal 15/10/1974, è forza al Comando della Tenenza di Noto.

In data 23/5/05 gli furono consegnati i documenti caratteristici inerenti il servizio espletato nei periodi dal 20/8/03 all’1/8/04.

Da tale documentazione il ricorrente apprese che il giudizio espresso sul suo operato dai superiori competenti, per ciò che atteneva al periodo sino al 25/1/04, era stato concordemente quello di "eccellente" sia da parte del compilatore che del revisore, nel mentre, per ciò che atteneva al successivo periodo, era stato sempre quello di "eccellente" da parte del compilatore ma di "superiore alla media", ovvero di un gradino inferiore nella scala dei giudizi, da parte del revisore che nell’occasione era il Comandante Provinciale di Siracusa della Guardia di Finanza.

Avverso gli anzidetti giudizi espressi dal revisore il ricorrente propose ricorso dinanzi il TAR Catania, iscritto al N° 2093/05, rilevando, tra l’altro, che per effetto di detto abbassamento di giudizio sarebbe stato escluso dalla procedura di selezione per titoli per il conferimento della qualifica di "Luogotenente" ai Marescialli Aiutanti del Corpo per l’anno 2004, avviata nel medesimo periodo con Determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n° 99643 del 25/3/05, pubblicata con foglio d’ordini n° 8 del 13/4/05, essendo requisito per la partecipazione l’aver riportato in sede di valutazione caratteristica, nell’ultimo triennio, la qualifica di "eccellente".

Con ricorso per motivi aggiunti del 21/04/06 lo stesso impugnò gli atti di sua esclusione dalla selezione preindicata nel frattempo emessi.

Questo T.A.R., con sentenza n° 1723/06, ha annullato i documenti caratteristici impugnati con il ricorso principale.

Il ricorrente ha interposto appello dinanzi il CGA, chiedendo la sospensione della esecutività della detta sentenza, rigettata dal Consiglio con ordinanza del 31/1/07.

L’Amministrazione ha proceduto alla rielaborazione dei documenti caratteristici oggetto di annullamento da parte del TAR. Cosicché, per entrambi i periodi dal 26/1/04 al 14/6/04 e dal 29/6/04 all’1/8/04, il Comandante della Tenenza di Noto, primo compilatore, ha confermato in data 20/4/07 il giudizio di "eccellente" già attribuito al ricorrente, in virtù del suo rendimento costantemente elevato, nel mentre il revisore – ovvero l’ex Comandante Provinciale di Siracusa -, ancora una volta, non ha concordato con tale valutazione, descrivendo il M.llo C. come "Ispettore in possesso di qualità che complessivamente vagliate possono considerarsi ancora buone. Nel periodo in esame, in qualità di Comandante di un Nucleo Mobile di Tenenza, incaricato di svolgere una delicata attività di P.G., agiva con superficialità e scarso senso della responsabilità, suscitando anche le doglianze dell’A.G.. In servizio, ha fornito un rendimento che può ancora considerarsi pieno e sicuro. Costante nel giudicare i dipendenti". Detta motivazione il revisore ha poi confermato in riferimento al secondo periodo.

Ritenendo la motivazione a supporto del suindicato giudizio di revisione comunque apparente e fondata su fatti non specificamente indicati, il M.llo C., in data 5/8/07, ha proposto ricorso gerarchico dinanzi il Comando Regionale della Guardia di Finanza della Siciliache è stato respinto.

Avverso il giudizio valutativo e la determinazione assunta in sede di rigetto del ricorso gerarchico, vengono proposti quattro motivi di gravame;

1) Violazione art. 3 e segg. L. 241/90.

2) Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta.

3) Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti di fatto.

Nel primo rapporto il compilatore conferma il ricorrente quale "Maresciallo aiutante di ottime qualità complessive. Nel periodo preso in esame quale Comandante del Nucleo Mobile della Tenenza ha fornito un rendimento costantemente elevato. Acuto nel giudicare militari alle proprie dipendenze. Eccellente", mentre il revisore così si esprime: "Non concordo. Ispettore in possesso di qualità che complessivamente vagliate, possono ancora considerarsi buone. Nel periodo in esame, in qualità di Comandante di un Nucleo Mobile di una Tenenza, incaricato di svolgere una delicata attività di P.G., agiva con superficialità e scarso senso della responsabilità, suscitando anche le doglianze dell’A.G.. In servizio ha fornito un rendimento che può ancora considerarsi pieno e sicuro. Costante nel giudicare i dipendenti. Superiore alla media". Nel secondo rapporto il compilatore definisce l’appellato come "Maresciallo aiutante, aitante e distinto, di salute generalmente buona e di resistenza fisica superiore alla media. Ha spiccata energia ed iniziativa, molto autocontrollo ed è accorto nella capacità di giudizio. Si fa rapidamente apprezzare e stimare. E’ fermo e tenace, ha vivo amor proprio e dignità personale vivamente sentita. E’ franco e sincero, di provata lealtà e rettitudine. E’ sicuramente riservato e il suo comportamento nella vita privata è decoroso. Possiede vivace intelligenza e cultura generale vasta e profonda. Nella espressione scritta è di facile penna ed in quella orale è efficace. Ha memoria pronta e fede e spiccato buon senso. Approfondita e vasta la sua preparazione tecnicoprofessionale. Accurata la capacità amministrativa e cura del materiale e convincente la capacità didattica educativa ed addestrativi. E’ coscienzioso nel governo del personale. Esecutore intelligente degli ordini. Impeccabile verso i superiori, generoso con i colleghi e sollecito verso gli inferiori. Possiede altissimo senso del dovere e della disciplina. Acuto nel giudicare i militari alle proprie dipendenze. Maresciallo Aiutante, Capo Squadra comando della Tenenza, dalle ottime qualità complessive che nel periodo preso in esame, ha fornito un rendimento costantemente elevato.", mentre, a sua volta, il revisore scrive: "Non concordo e ribadisco il giudizio già espresso nella precedente valutazione, atteso che, nel ristretto arco temporale immediatamente successivo, preso in esame, l’interessato non ha potuto migliorare le proprie qualità culturali e professionali. Pertanto, ritengo l’ispettore ancora in possesso di qualità che, complessivamente vagliate, possono considerarsi buone. In servizio, ha fornito un rendimento che anche nel nuovo incarico ha fornito rendimento che può ancora considerarsi pieno e sicuro. Costante nel giudicare i dipendenti.".

Anche stavolta dunque, in entrambi i casi, il dissenso del revisore è totale sia con riguardo al giudizio finale che alle singole voci che lo compongono, ma soprattutto detto dissenso rimarrebbe parimenti viziato sotto il medesimo profilo, in quanto sprovvisto di adeguata motivazione, illogico, arbitrario e basato su presupposti inesistenti. Ed invero, l’elevato rendimento registrato dal superiore gerarchico del M.llo C., con cui lo stesso è stato costantemente in contatto in quanto entrambi in servizio presso il Comando della Tenenza di Noto, verrebbe ancora immotivatamente inficiato, stavolta da un appunto del tutto generico relativo ad una presunta attività di P.G. nel corso della quale l’odierno ricorrente, non sarebbe dato sapere in che occasione, avrebbe agito con superficialità suscitando asserite, quanto inesistenti, doglianze dell’A.G.. Si tratterebbe, peraltro, di un appunto mosso da un Organo, il Comandante Provinciale di Siracusa, che, a differenza del compilatore, non conoscerebbe direttamente il ricorrente ne convive con lui in servizio.

I vizi che si registrerebbero nella nuova formulazione del giudizio di revisione, lo renderebbero illegittimo come quello espresso due anni orsono.

Un’appunto mosso in ordine ad un’attività di P.G., che il revisore definisce condotta con superficialità non potrebbe dare vita a due giudizi identici per due incarichi svolti in due distinti periodi. Uno dei due giudizi, quindi, sarebbe in ogni caso immotivato in assenza di specifici riferimenti, specie ove si consideri che, nel secondo giudizio, il revisore ritiene che il valutato non ha potuto migliorare le proprie qualità culturali e professionali, circostanza che nulla ha a che vedere con l’attività di P.G. condotta, secondo il revisore, con superficialità.

Al di là di tale incongruenza, il revisore dimostrerebbe di non aver tratto alcun insegnamento dagli esiti del giudizio affrontato, in quanto continuerebbe a motivare genericamente un dissenso che, viceversa, richiederebbe l’obbligo di fornire una motivazione specifica nei casi in cui, come quello in esame, il revisore non concordi con l’aggettivazione da usare in ordine a determinate doti o qualità dell’ufficiale da valutare, con riferimento a specifiche circostanze o dati concreti, senza limitarsi ad apodittiche affermazioni. nel caso in esame, il revisore avrebbe formulato un giudizio, diverso dal compilatore sulle qualità e l’impegno del ricorrente ed ancora una volta disancorato da qualsiasi specifico riferimento ad elementi di fatto da cui il giudizio medesimo avrebbe tratto premessa, e, così, avrebbe reso impossibile la puntuale confutazione delle ipotetiche motivazioni ad esso sottese, peraltro a distanza di tre anni.

Dette motivazioni rimarrebbero tuttora oscure. Nessun utile chiarimento al riguardo offrirebbero i vaghi riferimenti ad un’attività di P.G. che avrebbe suscitato le doglianze del Magistrato. Detti riferimenti sarebbero vacui atteso che il ricorrente, in qualità di Comandante del Nucleo Mobile, ha svolto innumerevoli servizi, diverse attività inerenti il ruolo e le funzioni assegnate, ivi inclusa la gestione del personale assegnato al Nucleo Mobile.

Circa la attività di P.G. riferita dal revisore, che fa capo – anche se il revisore non lo chiarirebbe – ad un’indagine a mezzo intercettazioni telefoniche il cui contenuto, in minima parte, sarebbe stato asseritamente tralasciato benchè importante, si rileva nuovamente che al M.llo C. non sarebbe mai stata demandata alcuna attività di riascolto, né lo stesso l’avrebbe mai espletata. Nell’indagine, assegnata al Comando Tenenza di Noto nell’ambito del procedimento iscritto al N° 10400/03 R.G., il compito del Nucleo Mobile consisteva nell’annotazione o commento circa la conversazione intercettata, con contestuale compilazione delle schede informatiche RT8000 facenti parte del programma in dotazione alla Procura di Siracusa. All’interno di tali schede veniva preliminarmente indicato se la traccia ascoltata era da considerarsi "non inerente", ovvero se doveva elaborarsene un sunto, ovvero se infine doveva individuarsi come "da trascrivere", senza mai indicare, né tanto meno imporre, di tralasciarne il contenuto. Si sarebbe trattato di una prima attività di verifica delle medesime conversazioni, che comunque avrebbero dovuto essere vagliate in un secondo momento dal Comandante della Tenenza e soprattutto dall’Autorità inquirente. Delle conversazioni in parola, peraltro, non è mai stata operata alcuna trascrizione da parte del ricorrente, per cui nessuna ipotetica discrasia – come sa bene il Comandante Provinciale – può essere a lui imputata. In conclusione, il M.llo C. avrebbe avuto un ruolo del tutto marginale nell’attività di P.G. di cui trattasi, (l’attività di ascolto sarebbe stata svolta dal M.llo Antonino Sessa ed altri quattro militari del Nucleo Mobile) essendo occupato a svolgere altre funzioni, ed in ogni caso non avrebbe commesso alcuna leggerezza o dato vita alla condotta

Trattandosi di un’analisi sull’intero comportamento mantenuto dal ricorrente, tanto a maggior ragione il revisore avrebbe dovuto puntualmente indicare le circostanze che non gli avevano consentito di confermare il giudizio finale di massima classifica del primo compilatore, Va confermata, dunque, la violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 3 L. 241/90 posta a fondamento dell’annullamento della documentazione caratteristica da parte del TAR Catania nella sentenza n° 1723/06.

Conseguentemente sarebbe illegittimo – il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico disposto dal Comandante Regionale della Guardia di Finanza, specie ove si consideri che detta Autorità afferma, nella relativa premessa, che "nella valutazione impugnata l’autorità giudicante ha tenuto conto di tutto ciò che ha caratterizzato in senso positivo o negativo la figura, l’operato ed il rendimento in servizio fornito dal giudicando nel periodo oggetto di valutazione e quanto sostenuto dal ricorrente, circa la presunta mancanza di motivazione, non si è verificato nel caso di specie, ove, nell’ambito del proprio giudizio finale (contrariamente a quanto in precedenza avvenuto) il revisore ha chiaramente enunciato (necessariamente in maniera stringata) i motivi del proprio giudizio deteriore rispetto a quello del compilatore. Si tratta di una motivazione basata, altresì, su fatti e situazioni determinate e non certamente apodittica o autoreferenziale". 4) Eccesso di potere per violazione del foglio del Comando Regionale della Guardia di Finanza n° 37900/P/3 del 3/04/2000 sotto ulteriore profilo.

Il giudizio negativo di revisione, si porrebbe in aperto contrasto con le valutazioni che lo stesso Comandante Provinciale aveva formulato nella precedente documentazione caratteristica riguardante il ricorrente, non rispetterebbe le indicazioni fornite ai fini della relativa compilazione con il foglio n° 13088/P del 3/4/00 del Comando Regionale della G.d.F., cui lo stesso Comando Provinciale di Siracusa, rivolgendosi ai Comandi locali della provincia, aveva richiesto di attenersi scrupolosamente, che sottolineerebbero l’esigenza – in occasioni di valutazioni che rechino una diminuzione di giudizi e/o qualifica – che le stesse fossero riferite ad elementi di fatto, rilevati nel periodo considerato, con invito a prendere nota di eventuali comunicazioni esortative riferentisi a tali elementi di fatto affinchè ne rimanesse memoria agli atti.

I giudizi sarebbero stati emessi frettolosamente in pari data – 2/5/05 – per due distinti periodi ed in concomitanza con la promulgazione della procedura di selezione per titoli per il conferimento della qualifica di "Luogotenente" ai Marescialli Aiutanti del Corpo per l’anno 2004.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

A) Le censure relative alla dedotta "oscurità" della motivazione che farebbe un "incomprensibile riferimento" ad una attività di Polizia Giudiziaria che avrebbe suscitato le doglianze del Magistrato, si appaiono smentite dalle articolate deduzioni difensive del ricorrente come ampiamente riportate nella parte narrativa.

Il ricorrente dimostra, in tal modo, di aver ben compreso la motivazione del provvedimento impugnato, anche perché il fatto al quale fa chiaro riferimento il revisore ha costituito oggetto di procedimento disciplinare a carico del ricorrente che ha impugnato l’irrogata sanzione, con ricorso n.3153/2005 esaminato e respinto da questo TAR in questa stessa camera di consiglio del 9/2/20/11.

Di rilievo è il fatto che il revisore si è soffermato proprio sul fatto causativo della detta sanzione ossia il mancato controllo di una delicata attività di P.G. (intercettazioni telefoniche), che ha suscitato "anche le doglianze dell’A.G." che le aveva demandate alla Tenenza di Noto (cfr. sent. adottata sul citato ric. n.3153/2005).

B) Né la motivazione del provvedimento impugnato costituisce integrazione della motivazione già annullata dal questo TAR con la citata sentenza n.1723/2005. Invero, in ossequio a quanto disposto da con la predetta decisione, il revisore ha riformulato il giudizio e lo ha corredato di una specifica motivazione, come chiaramente postulato nella sentenza; facendo preciso riferimento ad un fatto determinato (l’omesso controllo sull’attività di P.G.) sul quale il revisore ha basato il proprio giudizio e la decisione di ridimensionare (di poco) il giudizio del compilatore.

Detto giudizio. peraltro, è stato assunto nell’ambito di una amplia discrezionalità di cui è dotata l’Amministrazione ed il giudice non può sostituirsi all’Amministrazione entrando nel merito del provvedimento, a meno che il procedimento logico seguito dal revisore sia macroscopicamente illogico o fondato su presupposti di fatto erronei.

Nella fattispecie, però, il giudizio in questione non si appalesa inficiato da palese illogicità o fondato su presupposti di fatto erronei, atteso che il fatto addebitato al ricorrente ha un suo obiettivo rilievo ed è idoneo a caratterizzare in peius (come adombrato nella motivazione del revisore) la professionalità del militare.

Il Collegio osserva che la qualifica di "superiore alla media", attribuita ad un ufficiale, rappresenta un apprezzamento altamente positivo, che dovrebbe di per sé essere attribuito soltanto in una percentuale statisticamente modesta di casi (ed apparirebbe in contrasto proprio con la logica ed i principi della statistica se un notevole contingente di appartenenti al Corpo fosse valutato superiore alla media).

Un buon indice di valore, di per sé non può portare alla attribuzione del giudizio di "eccellente" (etimologicamente estremamente altro sia in senso assoluto che in senso comparativo) in quanto quest’ultimo deve essere motivato in relazione a particolari meriti dimostrati, tra l’altro, per un elevatissimo attaccamento al servizio, rendimento, qualità delle prestazioni rese, preparazione, capacità professionale, rapidità di processi mentali, capacità di ideazione, capacità organizzativa e via dicendo (cfr. T.A.R Toscana Firenze, sez. I, 17 giugno 2002, n. 1246).

Nel caso di specie la valutazione sia pure estremamente positiva ed elogiativa del compilatore che ha giudicato il ricorrente Maresciallo Aiutante di ottime qualità complessive è, però, incrinata dall’episodio specificamente indicato dal revisore che, quindi, giustifica – sul piano logico e della sussistenza dei presupposti – il giudizio impugnato.

C) Per le considerazioni che precedono anche il quarto motivo di gravame si appalesa infondato, atteso che il revisore si è attenuto alle prescrizioni contenute nel foglio del Comando Regionale della Guardia di Finanza n.37900/P/3 individuando uno specifico elemento di fatto, rilevato nel periodo considerato ed afferente ad un comportamento sanzionato tenuto dal ricorrente nel periodo aprilegiugno 2004.

Il ricorso in conclusione va rigettato.

Attesa la peculiarità della fattispecie sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 26-01-2011) 19-04-2011, n. 15619 Impugnazioni

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quato del Foro di Comiso.
Svolgimento del processo

1. Il Giudice di pace di Offida ha dichiarato non doversi procedere ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35 – per estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno – nei confronti di M.M., M.L. e Ma.Si. relativamente alle lesioni colpose riportate da D.M. a seguito dello scoppio di un camino, alimentato a pelletts, camino che gli imputati avevano installato nella sua abitazione.

2. Contro la predetta sentenza il D. ha proposto appello, che il Tribunale di Ascoli Piceno ha trasmesso a questa Corte rilevando che unico mezzo di impugnazione contro la sentenza in questione sia il ricorso per cassazione. Con la proposta impugnazione il D. premetteva che l’appello doveva ritenersi ammissibile avendo egli perfezionato la costituzione di parte civile con atto notificato agli imputati ed al pm e depositato nella cancelleria del giudice di pace unitamente all’istanza di citazione dei testi ai sensi della L. n. 274 del 2000, art. 29; che l’omissione del giudice che all’udienza di comparizione ometteva di controllare la regolare costituzione delle parti non poteva ritorcersi a suo danno; che la sentenza emessa dal Giudice di pace ai sensi dell’art. 35 cit. D.Lgs. è appellabile, in virtù dell’art. 576 c.p.p.; su tali premesse il ricorrente sosteneva che si era verificata: 1) nullità della sentenza impugnata per non aver statuito sulla costituzione di parte civile ed essersi riferita al D. quale "costituenda parte civile", errore che aveva riverberato i suoi effetti anche sulla valutazione di congruità della somma offerta che doveva comprendere anche il rimborso delle spese di costituzione di parte civile; 2) nullità della sentenza in quanto la possibilità di dichiarare estinto il reato per avvenuto risarcimento del danno presuppone che il risarcimento sia avvenuto prima dell’udienza di comparizione, mentre nella specie l’offerta riparatola era avvenuta solo all’udienza e dunque tardivamente; 3) nullità della sentenza per mancata indicazione delle ragioni per le quali era stata ritenuta congrua l’offerta formulata dagli imputati, nonostante il rifiuto opposto dalla persona offesa; 4) erroneità del danno ritenuto liquidabile alla parte civile, per non aver la sentenza tenuto conto delle varie voci di danno che la giurisprudenza prende abitualmente in considerazione per i danni derivanti da lesioni subite.
Motivi della decisione

1. Sulle varie questioni che il ricorso solleva si osserva, seguendo l’ordine logico della loro rilevanza, quanto segue.

1.1 Nel valutare il mezzo di impugnazione che può essere utilizzato nei confronti della sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace bisogna avere riguardo alla natura della sentenza stessa, se cioè trattasi di sentenza dibattimentale, resa cioè all’esito dell’istruttoria dibattimentale e a conclusione del dibattimento, ovvero di sentenza predibattimentale, resa cioè senza procedere al dibattimento.

Nel primo caso è pacifico il principio secondo cui la sentenza è appellabile ai soli effetti civili dalla parte civile in base alla regola generale dettata dall’art. 576 c.p.p., applicabile in virtù del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2, anche nel processo davanti al giudice di pace (così da ultimo, sez. 5, 31.3.2010 n. 23726 rv 247509).

Nel secondo caso invece la natura predibattimentale della sentenza porta alla configurazione del ricorso per cassazione quale unico mezzo di impugnazione, sia che, in assenza di apposta disciplina nella legge sul giudice di pace, si voglia fare riferimento alla sentenza di non luogo a procedere all’esito dell’udienza preliminare di cui all’art. 425 c.p.p., sia che si ritenga che la decisione sia piuttosto rapportabile all’art. 469 c.p.p., che regola la sentenza di proscioglimento prima del dibattimento; in entrambi i casi infatti unico mezzo di impugnazione è il ricorso per cassazione, come stabilito rispettivamente dall’art. 428 e dallo stesso art. 469.

Nel presente caso la sentenza è sicuramente predibattimentale, atteso che il giudice, come risulta dagli atti al cui esame questa Corte è legittimata trattandosi di questione processuale, ha deciso prima della stessa dichiarazione di apertura del dibattimento.

Risulta dunque corretta la qualificazione della impugnazione quale ricorso per cassazione operata dal Tribunale e la conseguente trasmissione degli atti a questa Corte.

1.2 Il D. era legittimato a proporre impugnazione, nonostante la mancanza di un provvedimento del giudice di ammissione della sua costituzione di parte civile, atteso che, come già ha puntualizzato la terza sezione di questa Corte (sentenza 6.2.2008 n. 12423 rv 239335) la parte civile assume la qualità di parte nel processo sin dal momento della sua costituzione, senza necessità di un provvedimento ammissivo, sia pure implicito, del giudice, ed anche allorchè, come nel presente caso, la costituzione sai avvenuta fuori udienza con atto notificato alle altre parti, poi prodotto in udienza.

1.3 Risolte positivamente le questioni preliminari attinenti alla astratta ammissibilità della impugnazione, può passarsi ad esaminare le censure svolte in concreto con riguardo alla regolarità della costituzione di parte civile e la congruità del risarcimento del danno.

Tali questioni risultano inammissibili per difetto di interesse. Ed invero, come puntualmente già osservato da questa Corte (con sentenza n. 27392 della 5^ sezione del 6.6.2008, Di Rienzo ed altri), l’interesse alla proposizione dell’impugnazione non è costituito dalla sola discordanza tra la decisione impugnata e la pronuncia cui si tende mediante il gravame, occorrendo altresì che l’eliminazione del provvedimento ritenuto pregiudizievole comporti una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente. Per contro, nella concreta fattispecie la sentenza del Giudice di pace, accertando la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell’estinzione del reato ai sensi dell’art. 35 D.Lgs., con valutazione operata allo stato degli atti, senza alcuna istruttoria e con sentenza predibattimentale, non ha prodotto alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile ricorrente. Invero, l’art. 652 c.p.p. prevede che solo la sentenza di assoluzione pronunciata in giudizio, in seguito a dibattimento, per insussistenza del fatto, mancata commissione dello stesso da parte dell’imputato o ricorrenza di un’esimente abbia efficacia di giudicato nell’eventuale giudizio civile di responsabilità che la parte civile può instaurare nei confronti dell’imputato (Sez. 5, Sentenza n. 4405 del 1999 rv. 213110). Dunque, poichè nell’eventuale giudizio civile di danno la parte civile non può risentire alcun pregiudizio dalla sentenza di proscioglimento intervenuta nella specie, essa non ha interesse a formulare censure al riguardo della dichiarazione di estinzione del reato.

2. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonchè a quello della somma di Euro cinquecento, equitativamente determinata in considerazione delle questioni poste, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 05-05-2011, n. 670

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 2.11.2010 K.A. impugnava, chiedendone l’annullamento, il decreto Cat.A12/2010/ Imm.ne/2^ Sez./db del 25.10 2010 con il quale il Questore della Provincia di Brescia rigettava l’istanza, proposta in data 18.9.2010, di conversione del permesso di soggiorno per motivi di affidamento in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Esponeva in fatto il ricorrente, di nazionalità albanese, di essere entrato in Italia nel gennaio 2010 ed in quanto affidato allo zio Hoxha Mandir in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Brescia -Sezione Volontaria Giurisdizione- del 22.1.2010, gli venne rilasciato il permesso di soggiorno per minore età scaduto in data 17.9.2010.

L’istanza come sopra proposta venne rigettata dal Questore di Brescia in quanto il minore non risultava in possesso dei requisiti previsti dall’art.32 del D.Lvo 286/98, come modificato dalla legge 94/2009, entrata in vigore l’8.8.2009.

A sostegno del gravame l’istante deduceva la violazione di legge e l’eccesso di potere in quanto

trattandosi nel caso di specie di minore in situazione di affidamento formale su provvedimento del Tribunale, non assimilabile al "minore non accompagnato", dovrebbe essergli rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell’art.31 c.2 della legge 94/2009. In sostanza al compimento della maggiore età, il minore in questione dovrebbe, sempre ad avviso del ricorrente, godere dell’automatico rinnovo o conversione del permesso di soggiorno ai sensi dell’art.32, c.1 del D.Lgs 286/98, non rientrando tale situazione nella fattispecie di cui ai successivi commi 1 bis e 1 ter.

Il ricorrente concludeva chiedendo l’accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.

Si costituiva l’amministrazione resistente, tramite l’Avvocatura dello Stato, che, dopo aver ribattuto alle difese avversarie, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese di giudizio.

Con ordinanza n.822 del 25.11.2010 questo Tribunale rigettava l’istanza di misura cautelare richiesta.

Al contrario, la VI Sezione del Consiglio di Stato, riconoscendo la "non irretroattività" di quanto disposto in materia dalla legge n.94/2009, con ordinanza n.5804/2010 accoglieva l’istanza, condizionando la misura cautelare alla iscrizione del ricorrente ad un progetto di integrazione sociale e civile, come previsto dalla norma, iscrizione, di cui in verità non risulta provata l’effettuazione.

All’odierna pubblica udienza il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso ad avviso del collegio appare destituito di fondamento.

La tesi del ricorrente in effetti si impernia sulla giurisprudenza (cfr Cons. Stato, Sez.VI 21.10.2009, n.6450, TAR Toscana, Sez.II, 16.12.2009, n.3750, TAR Lazio,Sez. II quater, 18.11.2010, n.33581)

in base alla quale, ai fini della conversione del permesso di soggiorno rilasciato ad un cittadino extracomunitario di minore età, divenuto maggiorenne, l’art.32 del D.Lgs n.286/98 va interpretato nel senso che i commi 1 bis ed 1 ter integrano una fattispecie distinta da quella del primo comma, con la conseguenza che le condizioni richieste in tali commi non si cumulano con quelle del primo comma in quanto idonee autonomamente a consentire la conversione del permesso di soggiorno da motivi di minore età a motivi di lavoro. Ne discende, secondo la rammentata giurisprudenza, che il diritto di conversione deve essere riconosciuto ai minori "comunque" (termine,peraltro, espunto dalla novella giurisdizionale) affidati a persone, enti, istituti, ecc. Nel caso di specie, pertanto, poiché il ricorrente risulta affidato con decreto del Tribunale di Brescia ad un zio, di cui peraltro si disconosce il grado di parentela, la Questura di Brescia avrebbe dovuto rinnovargli il permesso per conversione.

Ad avviso del Collegio tale giurisprudenza non appare estensibile al caso di specie.

In realtà il ricorrente risulta entrato in Italia nel gennaio 2010, successivamente all’entrata in vigore (8.8.2009) della modifica dell’art. 32 del D.Lgs 296/98 con la legge n.94/2009 e affidato giudiziariamente alla tutela di uno zio residente in Italia in data 22.1.2010. Ha compiuto la maggiore età il 17.9.2010, giorno in cui veniva a scadere il permesso rilasciatogli per miniore età. Ha presentato domanda di conversione il 18.9.2010.

Come si vede la situazione in cui versa il ricorrente afferisce ad un epoca posteriore alla entrata in vigore della modifica dell’art.32 del T.U 296/98, sicchè appare indubbia l’applicazione al caso di specie della modifica legislativa sopra ricordata, la quale, come ha più volte affermato questo Tribunale, è stata introdotta per arginare il fenomeno dei minori extracomunitari che a poche settimane, come nel caso di specie, dal raggiungimento della maggiore età si introducono nel territorio italiano al fine di ottenere, in quanto soggetti non espellibili, un permesso di soggiorno per minore età subito dopo convertibile in permesso di lavoro. Ed è noto che per ottenere tale risultato i minori ricorrono all’affidamento di qualche zio con l’avallo dei genitori rimasti in patria, peraltro, il più delle volte espresso in modo irrituale ovvero con atti non riconoscibili in sede internazionale.

Il problema, ad avviso del Collegio, sorge allorquando si ritiene (in modo apodittico) che la novella che ha modificato l’art.32 del D.Lgs 286 consente una deroga retroattiva a situazioni sorte antecedentemente alla sua entrata in vigore. A tale proposito appare necessaria una pronuncia della Corte costituzionale, peraltro, già invocata dal TAR Piemonte con l’ordinanza della Sez.II n.130/2011.

In disparte il principio che ogni procedimento amministrativo è retto dalle norme vigenti al momento in cui si dispiega, nel caso che ne occupa la vicenda oggetto del giudizio si è svolta dopo l’entrata in vigore della nuova norma. Di ciò si è reso conto anche il ricorrente, tanto è vero che ha fatto ricorso, ai fini della conversione, non alla possibilità di accedere ex post ad un progetto biennale e civile e sociale, come indicato dal Consiglio di Stato nella ordinanza n.5804 del 17.12.2010 -peraltro, inutile, atteso che all’istante difetta anche il secondo requisito della presenza sul territorio italiano di tre anni- bensì alla possibilità di conversione automatica per i minori comunque affidati.

Il fatto è che se appare non illogico sollevare qualche perplessità nei confronti dell’art.32, commi 1 e 1 bis, del D.Lgs 286/98, così come modificati dalla lett.V, co.22 dell’art.1 della legge 94/09, nella parte in cui non si opera alcuna distinzione tra i minori stranieri giunti sul suolo italiano prima dell’entrata in vigore della novella legislativa e coloro che sono entrati dopo, non appare assolutamente illogica la scelta del legislatore di imporre condizioni più restrittive, al fine di evitare la elusione del sistema dei flussi, quali la preventiva frequentazione di un progetto di integrazione civile e sociale per almeno di due anni e la permanenza sul territorio italiano da almeno te anni. Né appare illogica la nuova norma che dispone di comprendere tra i minori non accompagnati, com’è noto già obbligati al possesso dei requisiti sopra indicati, anche coloro che fossero affidati ovvero sottoposti a tutela in epoca successiva all’entrata in vigore della norma medesima, considerato l’irrituale fenomeno degli affidamenti parentali ormai divenuto insostenibile, di cui costituisce facile esempio il caso di specie.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di euro 1000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-12-2010) 20-05-2011, n. 20136 misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.- Con provvedimento in data 25 marzo 2010 la Corte di appello di Campobasso decideva sul ricorso proposto dal Procuratore Generale avverso l’ordinanza 9 gennaio 2009, con la quale Tribunale di Isernia aveva disatteso la proposta del Questore volta ad ottenere l’applicazione della misura della sorveglianza speciale di P.S. nei confronti di M.G.. La corte di appello in accoglimento parziale dell’impugnazione del PM applicava al prevenuto la sorveglianza speciale di P.S. per la durata di un anno.

Affermava la corte territoriale che l’elevato numero e la gravità dei reati per i quali il M. ha già riportato condanne penali, associazione a delinquere, violazione delle leggi sulle armi, usura, tentata estorsione e altri, testimoniano la sua spiccata pericolosità sociale che già in precedenza aveva comportato applicazione nei sui confronti di misura di prevenzione. Tale pericolosità non poteva ritenersi scemata alla luce delle sue nuove emergenze giudiziarie relative a procedimenti pendenti per fatti di associazione a delinquere , truffa e lesioni personali denunciati dagli anni 2004 sino al 2009. Oltre a ciò la sua indole violenta, la mancanza di un lavoro e la frequentazione con soggetti pregiudicati costituiscono, secondo i giudici di merito, indicatori specifici della sussistenza di una pericolosità atta a giustificare l’erogazione della misura di prevenzione.

1.2.- Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso M. G. adducendo a ragione carenza assoluta di motivazione e violazione di legge.

Lamenta che il provvedimento si sia basato, per giustificare l’applicazione della misura di prevenzione su vecchi precedenti penali per fatti verificatisi prima del 1993, laddove dopo di allora il prevenuto non aveva più riportato condanne, con ciò incorrendo nella erronea applicazione della legge. Quanto alle denuncie successive nessuna di queste aveva portato ad un rinvio a giudizio ed per una di quelle citate il procedimento si era concluso con sentenza di non doversi procedere per remissione di querela. Le frequentazioni del M. non sarebbero poi significative poichè le persone pregiudicate di sua frequenza sarebbero dei parenti e dei conoscenti di etnia Rom e un soggetto con il quale egli non ha mai concorso nella commissione di reati. Infine le condizioni economiche del M. sono ben diverse da quelle ritenute dalla corte di appello posto che, oltre ai proventi della pensione della moglie ed a un reddito da affitto della stessa, egli riceve dalla madre la pensione di reversibilità del defunto padre e dal gennaio del 2010 egli svolge attività lavorativa.

1.3. – Il procuratore Generale, dott. Giovanni Salvi, con atto del 16 giugno 2010, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

2.1.- Il ricorso è inammissibile. Osserva il collegio che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 10, richiamato dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, comma 2; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606 c.p.c., lett. e), a meno che non si versi in ipotesi di motivazione inesistente o meramente apparente (Cass. Sez. 6, sent. 17.12.2003, n. 15107, Rv. 229305; Cass. Sez. 6, Sent. 8.3.2007, n. 35044, Rv. 237277; Cass. Sez. 1, Sent. 10.3.2010, n. 17932, Rv. 247052). La motivazione, infatti, ha la funzione di dimostrare la corrispondenza tra la fattispecie concreta considerata dal giudice e la fattispecie astratta, che legittima il provvedimento, e di indicare gli elementi e le ragioni che all’autorità giudiziaria hanno fatto ritenere, nel caso vagliato, la sussistenza della fattispecie concreta (Cass. S.U. Sent. 27.9. 2007, n. 2451, ric. Magera; Cass. S.U. sent. 26 .11.2003, n. 23, ric. Gatto) a tali principi deve essere ispirato anche il controllo di legittimità sui provvedimenti del giudice della prevenzione.

Nel caso in esame la Corte di appello di Campobasso ha dato adeguatamente conto degli elementi di fatto, apprezzati nei limiti di utilizzabilità consentiti, che sono da ritenere idonei a giustificare il giudizio di attualità della pericolosità sociale deliberato.

Il ricorso così come formulato, per quanto invochi la erronea applicazione di legge, si sostanzia nel suo complesso, in relazione alla formulazione delle censure proposte, in inammissibile richiesta di rivalutazione del merito a fronte di complete, corrette e logiche argomentazioni adottate dalla corte di appello, ne discende che deve essere dichiarato inammissibile.

Conseguono alla declaratoria della inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – non ravvisandosi ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione – al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma congreuamente determinata in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente M. G. al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.