Cons. Stato Sez. IV, Sent., 08-06-2011, n. 3504 Assegno vitalizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’appello in esame, il Ministero della Difesa impugna la sentenza 19 settembre 2008 n. 1308, con la quale il TAR Marche, sez. I, in accoglimento del ricorso proposto dalle signore D. N. e M. S., ha parzialmente annullato i provvedimenti emanati dal Direttore della III Divisione della Direzione generale delle pensioni militari del Ministero della difesa.

Con tali provvedimenti, è stata disposta la liquidazione in favore degli appellati dello speciale assegno vitalizio reversibile, ex l. n. 206/2004, in quanto familiari superstiti di un militare deceduto in servizio a Kindu (Congo) in data 11 novembre 1961. L’annullamento parziale ha riguardato l’aspetto della decorrenza del predetto beneficio economico.

Secondo la sentenza appellata, con l’art. 1 l. n. 91/2006 – che ha esteso i benefici di cui alla l. n. 206/2004, anche ai familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell’eccidio di Kindu, laddove la legge del 2004 aveva originariamente previsto il beneficio economico solo in favore delle vittime di eventi di terrorismo verificatisi all’estero successivamente al 1 gennaio 2003 – il legislatore "ha inteso porre rimedio ad una evidente ingiustizia determinatasi per effetto della mancata espressa ricomprensione dei familiari delle vittime dell’eccidio di Kindu".

Sempre secondo il I giudice:

– ai sensi dell’art. 15, co. 2, l. n. 206/2004, "per quanto riguarda i fatti di terrorismo e stragi di tale matrice verificatisi all’estero a danno di cittadini italiani, era comunque consentito di estendere i benefici economici suddetti anche agli eventi verificatisi dopo il 1 gennaio 1961 dei quali erano state vittime cittadini residenti in Italia al momento dell’evento", di modo che "probabilmente" i familiari delle vittime dell’eccidio di Kindu avrebbero potuto beneficiare di quanto previsto da detta legge anche senza la successiva l. n. 91/2006;

– in ogni caso, l’art. 1 l. n. 91/2006 "ha una chiara portata interpretativa del previgente quadro normativo";

– da ciò consegue che i benefici economici previsti dalla l. n. 206/2004 devono essere erogati con decorrenza dalla data di entrata in vigore di tale legge (26 agosto 2004), e non da quella di entrata in vigore della l. n. 91/2006 (30 marzo 2006), "attesa la evidente efficacia retroattiva delle disposizioni normative che hanno espressamente esteso alle vittime dei fatti di Kindu le norme in favore delle vittime del terrorismo".

Avverso tale sentenza, sono stati proposti i seguenti motivi di appello:

a) error in iudicando, poiché con la legge n. 91/2006 "il legislatore si è limitato a ritenere applicabili i benefici derivanti dalla legge n. 206 del 2004 anche ai superstiti dei militari vittime dell’eccidio di Kindu, in deroga a quanto disposto dall’art. 15, comma 2, sostanzialmente intervenendo sul precedente tessuto normativo non per modificarlo o abrogarlo, ma soltanto per escludere da una precisa e delineata limitazione (fatti accaduti dal 1 gennaio 2003) un determinato episodio, circoscritto per tempo e modalità". Deve, dunque, escludersi la natura interpretativa della l. n. 91/2006, che, quindi, ai sensi dell’art. 11 disp. prel. cod. civ., non può che disporre per l’avvenire "non avendo il legislatore adottato alcun riferimento all’applicabilità in termini retroattivi della stessa". Inoltre, l’esattezza della interpretazione e conseguente applicazione offerta dall’amministrazione trovano riscontro anche nella copertura finanziaria della l. n. 91/2006, disposta con decorrenza dal 2006, laddove il legislatore, ove avesse inteso introdurre norme di interpretazione autentica e quindi retroattive, avrebbe dovuto considerare anche le maggiori somme relative al periodo precedente;

b) error in iudicando, in quanto la sentenza appellata "ha erroneamente interpretato una normativa (secondo periodo dell’art. 15, comma 2), che è stato introdotto soltanto con la legge n. 204/2007 (finanziaria 2008), la quale ha eliminato per gli eventi accaduti in territorio estero la previgente delimitazione temporale dell’1 gennaio 2003, estendendo l’applicazione dei benefici in argomento a tutti gli eventi verificatisi all’estero a decorrere dal 1 gennaio 1961".

Si sono costituite in giudizio le appellate D. N. e M. S., che hanno concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.

Con ordinanza 12 dicembre 2009 n. 6073, questo Consiglio di Stato ha accolto la domanda di misure cautelarti proposta dall’amministrazione, ed ha conseguentemente sospeso l’esecutività della sentenza appellata.

All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.

La legge 3 agosto 2004 n. 286, reca "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice", e prevede una serie di benefici, anche economici, per i loro aventi causa.

L’art. 15 di tale legge (nel testo previgente alla modifica introdotta dall’art. 2, comma 106, lett. d) l. n. 244/2007), prevedeva che "i benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961" (comma 1), mentre "per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all’estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003" (comma 2).

Successivamente, l’art. 1 l. 20 febbraio 2006 n. 91 ha disposto che "le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, si applicano, in deroga a quanto disposto dall’articolo 15, comma 2, della medesima legge, anche ai familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell’eccidio avvenuto a Kindu l’11 novembre 1961.".

Dalla lettura di tale disposizione, appare del tutto evidente come con la medesima il legislatore abbia voluto estendere (a ciò pervenendo attraverso una legge ad hoc) i benefici di cui alla l. n. 206/2004 anche ai familiari supertisti di aviatori italiani vittime dell’eccidio di Kindu, che – ai sensi dell’art. 15 della precedente legge – non avrebbero avuto titolo ad accedere ai predetti benefici, in quanto era ivi prevista, per i fatti avvenuti all’estero, una considerazione dei medesimi solo a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Sia alla luce del chiaro disposto normativo, sia, in particolare, per le espressioni usate dal’art. 1 l. n. 91/2006 ("in deroga a quanto disposto dall’art. 15, comma 2" della legge n. 206/2004), deve senza dubbio escludersi ogni valore interpretativo alla l. n. 91/2006, poichè essa si pone come legge speciale derogatoria, rispetto ad una legge generale di previsione di benefici per talune categorie di soggetti, ed ai modi e tempi ivi considerati per definire l’ambito degli aventi titolo.

Ulteriore conferma della interpretazione ora esposta, è data dalla modifica all’art. 15, comma 2, l. n. 206/2004, successivamente operata dall’art. 2, comma 106, lett. d) l. n. 244/2007, che, aggiungendo un periodo al detto comma 2, ha previsto che "i benefìci di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all’estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell’evento".

Con tale ultima disposizione, il legislatore ha introdotto una ulteriore eccezione all’ambito temporale di applicazione dei benefici di cui alla l. n. 206/2004, specificando altresì che questi devono tuttavia interessare una più limitata categoria di soggetti, e precisamente non solo "cittadini italiani", ma "cittadini italiani residenti in Italia al momento dell’evento".

Alla luce della ricostruzione normativa effettuata, occorre ritenere che la sentenza appellata:

– per un verso, abbia erroneamente attribuito natura interpretativa ad una legge (la l. n. 91/2006), avente invece chiara natura innovativa e derogatoria (e come tale applicabile solo per l’avvenire, ex art. 11 delle preleggi);

– per altro verso, ha erroneamente posto a supporto argomentativo della attribuita natura interpretativa alla legge, una disposizione (secondo periodo del comma 2 dell’art. 15 l. n. 206/2004) introdotta successivamente alla l. n. 91/2006, e quindi non applicabile temporalmente al caso di specie, e peraltro non applicabile anche ratione materiae, non avendo il legislatore con essa modificato la "qualità" dei cittadini italiani beneficiari (l’essere cioè vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), ma solo l’ambito temporale degli eventi considerati

Ne consegue che per i familiari delle vittime dell’eccidio di Kindu i benefici di cui alla l. n. 206/2004 non possono che essere riconosciuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della l. n. 91/2006..

Per le ragioni sin qui esposte, l’appello deve essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.

Stante la natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Ministero della difesa (n. 9147/2009 r.g.), lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata sentenza.

Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-06-2011) 21-06-2011, n. 24962 appello

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con sentenza del 17 dicembre 2009 la Corte d’appello di Brescia, riformando la sentenza di primo grado, dichiarava S. S., sindaco del Comune di Sorisole, colpevole del reato previsto dall’art. 328 c.p., comma 1, per avere omesso di adottare, quale ufficiale di governo, provvedimenti contingibili e urgenti per rimuovere la situazione di pericolo per la navigazione aerea creata dall’installazione sul territorio comunale di numerosi impianti a fune per il trasporto a valle di legname (cd. palorci), non autorizzati e comunque privi dei prescritti dispositivi di segnalazione.

Contro la sentenza l’imputato ricorre per cassazione e denuncia, in primo luogo, la nullità del giudizio d’appello per violazione del diritto di difesa. Premesso che il presidente del Collegio, accogliendo l’istanza di rinvio del processo avanzata dal difensore che adduceva un concomitante impegno professionale, aveva disposto che il processo fosse chiamato nel pomeriggio dello stesso giorno 15.12.2009, ore 15; che il difensore, con istanza trasmessa per fax il 14.12.2009, rappresentava che all’ora indicata era impegnato avanti al Consiglio dell’Ordine di Bergamo per la difesa di un collega; che la Corte il 15.12.2009, ore 9,20, rilevato che la nuova istanza di rinvio era stata proposta informalmente e tardivamente, che non conteneva indicazioni sull’impossibilità di farsi sostituire e che allegava un impedimento di natura non processuale, come tale recessivo rispetto alle esigenze del giudizio, respingeva la richiesta di rinvio, nominava un difensore d’ufficio e dichiarava la contumacia dell’imputato; indi, avendo chiesto il nuovo difensore un breve termine per preparare la difesa, rinviava all’udienza del 17.12.2009 nella quale pronunciava sentenza; ciò premesso, il ricorrente lamenta l’abnormità dell’ordinanza presidenziale di differimento dell’udienza, perchè "emessa fuori udienza e mai comunicata al difensore" e la nullità dell’ordinanza collegiale di rigetto della seconda istanza di rinvio, perchè pronunciata il mattino nell’assenza del difensore legittimamente impedito.

Nel merito, il ricorrente lamenta che la sentenza avrebbe omesso di accertare se la condotta omissiva fosse sostenuta da dolo. Conclude chiedendo l’annullamento con rinvio. p.2. Il decreto con il quale il presidente del Collegio giudicante dispose che il processo fosse chiamato alle ore 15, anzichè alle ore 9 indicate nel decreto di citazione a giudizio, non è nullo nè abnorme, dal momento che, nella fase degli atti preliminari al giudizio d’appello, compete al presidente, ai sensi dell’art. 601 cod. proc. pen., il potere di emettere il decreto di citazione a giudizio, stabilendo luogo, giorno e ora della comparizione e, naturalmente, tale potere ordinatorio comprende la facoltà, ove ricorrano giustificati motivi, di differire l’udienza già fissata.

Quindi il provvedimento con cui il presidente, per consentire al difensore – che rappresentava per quella stessa mattina altro impegno professionale – la partecipazione al giudizio d’appello, ne differì la celebrazione nel pomeriggio, fu senza dubbio legittimo.

Tuttavia la mancata notificazione al difensore del differimento disposto (notificazione necessaria al pari della citazione) non ha determinato la nullità del giudizio, perchè il difensore ne è venuto comunque a conoscenza, tanto è vero che, essendo impedito anche nel pomeriggio, ha trasmesso altra istanza di rinvio. Il rigetto di quest’ultima istanza, che non meritava di essere qualificata "tardiva" visto che il preteso ritardo era incolpevole, è tuttavia correttamente motivato, dato che l’assolutezza dell’impedimento addotto non è stata ritenuta dimostrata, non avendo l’istante giustificato la ragione della mancata nomina di un sostituto.

Infine non hanno pregio le doglianze fondate sul rilievo che l’ordinanza di rigetto fu pronunciata in assenza del difensore, nel corso dell’udienza mattutina. In primo luogo, perchè la presentazione dell’istanza in discorso presuppone necessariamente la non comparizione del difensore, per cui è fisiologico che venga decisa in sua assenza. In secondo luogo, perchè l’istante non aveva interesse che la decisione fosse assunta nel pomeriggio, dal momento che aveva comunicato che neppure nel pomeriggio avrebbe potuto comparire.

Passando al motivo che denuncia il vizio di mancanza di motivazione, si osserva che la sentenza impugnata non ha trascurato di accertare, in capo all’imputato, la sussistenza del dolo. Al riguardo, ha sottolineato ch’egli ha ammesso non solo di avere ricevuto le comunicazioni della società di trasporto aereo e del comando del Corpo Forestale che segnalavano il grave pericolo rappresentato per il volo a bassa quota dai numerosi palorci abusivamente allestiti nel territorio comunale, ma anche di essersi allarmato per le possibili conseguenze. Pertanto l’inerzia serbata al cospetto di una situazione percepita come pericolosa per l’incolumità pubblica, essendo cosciente e volontaria, è stata correttamente ritenuta dal giudice di merito come dolosa.

Il ricorso, siccome infondato, deve dunque essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-04-2011) 06-07-2011, n. 26300

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 15 luglio 2010 la Corte di appello di Trieste respingeva il ricorso del difensore di A.D., con il quale era stata chiesta la declaratoria di prescrizione della pena di anni 5, mesi 4 di reclusione e L. 40.000.000 di multa, inflitta con sentenza della Corte di appello di Trieste del 24.4.1995, irrevocabile dal 25.3.1996.

Il predetto era stato espulso dall’Italia, ai sensi della L. 28 febbraio 1990, n. 39, art. 7, comma 12 ter con ordinanza della Corte di appello di Trieste eseguita in data 12 giugno 1996.

Per il disposto dell’art. 7, comma 12 quater della citata legge, l’esecuzione dell’espulsione disposta nei confronti degli stranieri in stato di detenzione sospende i termini della custodia cautelare e l’esecuzione della pena; lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso di rientro dello straniero espulso nel territorio dello Stato e in caso di mancata esecuzione dell’espulsione.

A.D. era rientrato in Italia il 12.2.2007.

La Corte di appello di Trieste riteneva che, essendo per espressa disposizione di legge sospesa l’esecuzione della pena nel periodo intercorrente tra l’espulsione (12.6.1996) e il rientro in Italia (12.2.2007), non fosse decorsa la prescrizione della pena per il disposto dell’art. 172 c.p., comma 5 (se l’esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata).

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di A.D., chiedendone l’annullamento, in quanto l’interpretazione della Corte distrettuale, non condivisa neppure dalla Procura Generale di Trieste, portava all’assurdo risultato che, se lo straniero non fosse più rientrato in Italia, la pena sarebbe rimasta inestinguibile.

Il ricorrente ha messo in evidenza che il predetto condannato era stato espulso solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza e che nella legge era stata inserita la sospensione della pena, solo per consentire l’espulsione.

L’esecutività della sentenza non era stata sospesa con l’espulsione, tant’è che la Procura Generale aveva emesso l’ordine di carcerazione prima che il predetto condannata rientrasse in Italia.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

I dati di fatto non sono contestati dal ricorrente: A.D. è stato condannato dalla Corte di appello di Trieste per violazione della legge stupefacenti alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione;

in data 12.6.1996 è stato scarcerato ed espulso dall’Italia ai sensi della L. n. 39 del 1990; in data 12.2.2007 è rientrato in Italia, contravvenendo al contenuto dell’ordinanza di espulsione emessa dalla Corte di appello di Trieste, e nei suoi confronti è stato ripristinato lo stato di detenzione.

Non è neppure contestato il contenuto delle norme di cui alla citata legge richiamate dall’ordinanza impugnata: l’esecuzione dell’espulsione disposta nei confronti degli stranieri in stato di detenzione sospende l’esecuzione della pena e, in ogni caso di rientro nel territorio dello Stato dello straniero espulso, la detenzione è ripristinata.

Non è contestabile che l’art. 172 c.p., nel dettare le regole che governano l’estinzione delle pene per decorso del tempo, preveda al comma quinto che, se l’esecuzione della pena è subordinata al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata.

Secondo il ricorrente, però, dal giorno della esecuzione dell’ordinanza di espulsione sarebbe ugualmente iniziato a decorrere il termine della prescrizione della pena, non potendosi considerare in questo caso l’esecuzione sospesa in termini veri e propri alla condizione del mancato rientro in Italia, in quanto la L. n. 39 del 1990, art. 7 comma 12 quater avrebbe previsto la sospensione dell’esecuzione solo al fine di consentire l’espulsione dello straniero.

Ritiene questa Corte che nè la lettera nè le finalità della predetta norma giustifichino l’interpretazione data dal ricorrente.

La lettera della legge è chiara: l’avvenuta espulsione sospende l’esecuzione della pena e, in caso di rientro in Italia dello straniero espulso, lo stato di detenzione è ripristinato.

Si tratta a tutti gli effetti di una esecuzione della pena condizionalmente sospesa, con una finalità evidente: escludere il ritorno in Italia di uno straniero che ha commesso un delitto, consentendogli di non scontare la (restante) pena, a condizione che non faccia più ritorno in Italia.

A questa condizione, il legislatore ha ritenuto che potesse venir meno l’interesse ad eseguire interamente la pena, con la sua funzione deterrente e rieducativa.

Essendo, quindi, l’esecuzione della (restante) pena nei confronti dello straniero espulso subordinata alla condizione che lo stesso non faccia rientro in Italia, non vi è alcuna ragione di non applicare la sospensione del decorso della prescrizione prevista dall’art. 172 c.p. comma 5.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-12-2011, n. 26752 Indennità di espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Perugia con sentenza del 24 giugno 2005 ha determinato in Euro 4.922,41 l’indennità dovuta dal Ministero dei Beni Culturali alla soc.coop. edil. Eugubina per l’avvenuta espropriazione, con decreto prefettizio 22 novembre 2001, di un terreno di sua proprietà ubicato nel comune di Gubbio in zona Pt del P.R.G.,come modificato dalla variante appr. con D.P.R.G. Umbria n. 543 del 13 giugno 1980, con destinazione a verde pubblico attrezzato di interesse urbano e generale: ciò perchè trattavasi di un vincolo preordinato all’espropriazione, del quale non doveva tenersi conto secondo il disposto della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, con la conseguenza che andava apprezzata l’originaria destinazione residenziale del terreno (ad edilizia popolare e sovvenzionata) da parte dello strumento urbanistico generale del 1960, che gli aveva attribuito natura edificatoria.

Per la cassazione della sentenza il Ministero dei Beni culturali ha proposto ricorso per due motivi; cui resiste la soc. Eugubina con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il Ministero, deducendo violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, censura la sentenza impugnata per non aver considerato che la variante del 1980 aveva proceduto ad una nuova zonizzazione dell’intero comparto attribuendogli destinazione pubblicistica senza localizzare alcuna opera pubblica: perciò assumendo natura conformativa che non poteva essere disattesa nè dalla dimensione del terreno,nè tanto meno dalla sua collocazione nell’ambito di una zona urbanizzata.

Il motivo è fondato.

E’ ben vero, infatti che tanto la Corte di Cassazione, quanto la Corte Costituzionale hanno ripetutamente affermato con riguardo alla determinazione dell’indennità di esproprio, che la ricognizione della qualità edificatoria o meno dell’area va operata con riferimento alla data del decreto di esproprio.

Sennonchè, proprio questa regola, ora recepita dagli artt. 32 e 37 del T.U. delle espropriazioni appr. con D.P.R. n. 327 del 2001, comportava l’impossibilità di compiere la ricognizione legale dell’immobile espropriato in base alla zonizzazione eseguita dal P.R.G. del comune di Gubbio app. con D.P.R. 13 agosto 1964 che l’aveva inclusa in zona destinata ad edilizia popolare e sovvenzionata,essendo stata tale destinazione modificata dalla variante del 3 febbraio 1979 appr. con D.P. Reg. Umbria 13 giugno 1980, n. 543; la quale ha istituito la nuova zona Pt destinata a verde pubblico attrezzato di interesse urbano e territoriale comprendendovi tutti i terreni del relativo comparto tra cui quello della cooperativa, peraltro già vincolati dal 1972 allo scopo di eseguire lavori di scavo archeologico ai sensi della L. n. 1089 del 1939 (pag. 4 sent.).

Ora,la stessa Corte territoriale ha ricordato e recepito la distinzione del tutto consolidata nella giurisprudenza di legittimità, resa anche a sezioni unite, tra vincoli conformativi della proprietà di cui si deve tener conto nella valutazione delle aree espropriande per la stima dell’indennità di espropriazione e vincoli preordinati all’esproprio, invece irrilevanti ai fini della stima del bene ( L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3, poi confluito negli artt. 32 e 37 del T.U. avanti cit.): enunciando il principio che in caso di variante il suo carattere conformativo (che soltanto consente di tener conto della nuova classificazione) non discende dalla sua collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma dipende soltanto dai requisiti oggettivi, di natura e struttura, che presentano i vincoli in essa contenuti; ed è dunque configurabile ove gli stessi mirino ad una (nuova) zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, si da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti in funzione della destinazione della intera zona in cui questi ricadono ed in ragione delle sue caratteristiche intrinseche; o del rapporto (per lo più spaziale) con un’opera pubblica. Laddove, se la variante non abbia una tal natura generale,ma imponga un vincolo particolare incidente su beni determinati in funzione non già di una generale destinazione di zona,ma della localizzazione di una specifica opera pubblica, con indicazione empiricamente, per ciò detta lenticolare, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, il vincolo che essa contiene deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione; e da esso deve, dunque, prescindersi nella qualificazione dell’area pur quando la variante ne abbia mutato la classificazione urbanistica, con la conseguenza che esclusivamente in tal caso per la determinazione dell’indennizzo deve farsi riferimento alla previgente destinazione del P.R.G..

Ma siffatta distinzione non è stata correttamente applicata alla fattispecie posto che la decisione impugnata, da un lato, non ha saputo individuare se e quali opere dovessero essere eseguite e da quale ente (il Ministero o il comune di Gubbio) nella istituita zona Pt, neppure al lume delle disposizioni contenute nelle sopravvenute Norme tecniche di attuazione; e conseguentemente non ne ha localizzato alcuna, e non ha potuto indicare infine nè il provvedimento contenente la localizzazione, nè l’epoca della sua adozione. E ciò malgrado ha concluso tautologicamente che la variante aveva imposto un vincolo preordinato all’espropriazione, peraltro confondendo la relativa nozione con la destinazione di una zona ad usi meramente pubblicistici (verde pubblico,attrezzature pubbliche,impianti pubblici ecc.), che perciò necessariamente richiedono la (futura) acquisizione volontaria o coatta delle relative aree dai precedenti proprietari.

Ha accertato,per converso, e le parti confermato, che il nuovo comparto costituente la zona suddetta era stato individuato dalla variante esclusivamente per estensione – mq. 14.210, comprendente dunque la generalità dei terreni che ne facevano parte – e per collocazione spaziale "a ridosso delle mura delimitanti il centro storico della città di Gubbio" (pag. 7 sent.); non era correlato ad alcun progetto espropriativo per la realizzazione di ben specificati impianti ovvero di opere, nonchè delle prescrizioni ad essi finalizzate (che infatti non risultano mai progettati nè eseguiti), ma rappresentava un indiscutibile segno di un sopraggiunto mutamento della programmazione urbanistica generale del 1960 per l’intendimento del comune di Gubbio di modificarne la previgente destinazione edificatoria onde introdurre in quella porzione del territorio comunale una destinazione pubblicistica idonea a consentire gli scavi e le ricerche archeologici previsti dalla menzionata L. n. 1039 del 1989 e significativamente regolati dall’art. 18 delle menzionate norme di attuazione (pag. 4 sent.), senza recare pregiudizio alla conservazione ed integrità delle mura in questione e dei relativi reperti archeologici: perciò conclusivamente configurando esercizio del potere di azzonamento del proprio territorio nell’ambito di una nuova riconsiderazione del suo assetto per la identificazione di un’intera zona a tale finalità pubblicistica destinata, e perciò resa non edificatoria.

E non ha considerato che bastava il suddetto vincolo archeologico "imposto sul terreno espropriato e su altri circostanti, tutti inclusi nel comparto" fin dall’anno 1972, in epoca addirittura antecedente alla variante (pag. 4), per rendere, da un lato, palese la differenza tra quest’ultima funzione esercitata dal comune e quella di localizzazione di un’opera pubblica all’interno di una zona qualificata edificatoria dallo strumento urbanistico generale (cui si riferiscono le decisioni di questa Corte invocate dalla sentenza impugnata); ed a ribadire, dall’altro, la classificazione non edificabile del terreno espropriato senza necessità di altra indagine, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte e della Corte Costituzionale, per cui: a) l’imposizione, su un immobile, di prescrizioni dirette a tutelare interessi (storici, artistici od) archeologici, a norma della L. 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 11 e 18, rientra tra le limitazioni legali della proprietà fissate in via generale su immobili individuati "a priori" per categoria derivante dalla loro posizione o ubicazione al fine di garantire l’aderenza della proprietà stessa alla sua funzione sociale ( art. 42 Cost., comma 2); onde ha natura conformativa, non già ablativa, del diritto sul bene; b) detti vincoli legali sono, infatti, connaturati al diritto dominicale e corrispondendo alle caratteristiche inferiori nonchè al regime di godimento del bene non aggiungono qualità di pubblico interesse che non siano già indicate dalla sua indole e che vengono, in definitiva, soltanto confermate dal provvedimento amministrativo che le dichiara senza sacrificare, come invece avviene nel caso dell’ablazione, alcuna situazione patrimoniale per un interesse pubblico che vi sta al di fuori e che vi si contrappone:

perciò risultando del tutto estranei al settore della espropriazione per p.u., alla quale preesistono logicamente e cronologicamente precludendo comunque, ed a prescindere da essa, lo sfruttamento edificabile dell’area (Corte Costit. 245/1976; 202/1974; 9/1973;

56/1968); c) la relativa imposizione, concorrendo alla configurazione giuridica della proprietà e non comportando perciò obbligo di indennizzo, incide negativamente sul valore di mercato dei beni coinvolti divenuti legalmente inedificabili (Cass. 3187/2010;

10102/2008; 18681/2005): e, quindi, sul calcolo dell’indennità di espropriazione del terreno. La quale dopo la declaratoria di incostituzionalità ad opera della decisione 181 del 2011 della Corte Costituzionale, della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4, che rinviava alle disposizioni della L. n. 865 del 1971, artt. 15 e 16, dovrà essere determinata nell’ambito della sua destinazione non edificatoria con il criterio generale della L. n. 2359 del 1865, art. 39; e consentendo al proprietario di dimostrare che il fondo, pur senza raggiungere i livelli dell’edificatorietà, abbia un’effettiva e documentata valutazione di mercato che rispecchia possibili e consentite utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.); e nel contempo gli eventuali particolari pregi paesaggistici, naturali e storico-archeologici (Cass. sez. un. 2419/2011).

Assorbito, pertanto il secondo motivo del ricorso, la sentenza impugnata incorsa nelle numerose violazioni avanti evidenziate, va cassata con rinvio alla stessa Corte di appello di Perugia che in diversa composizione provvederà ad una nuova rideterminazione dell’indennità di espropriazione, attenendosi ai principi esposti, nonchè alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione.

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