Cass. civ. Sez. VI, Sent., 23-12-2011, n. 28606 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che A.G.C., con ricorso del 20 settembre 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Bologna depositato in data 29 settembre 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dello A. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso, ha respinto il ricorso;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 9.800,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 23 dicembre 2 008, era fondata sui seguenti fatti: a) lo A., medico in servizio presso l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) ed asseritamente titolare del diritto al computo dell’indennità di tempo pieno in misura integrale, senza la decurtazione del quindici per cento prevista dalla legge come conseguenza della scelta di esercitare la professione extramoenia, aveva proposto – con ricorso collettivo del 19 aprile 1996 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna; b) il Tribunale adito non aveva ancora deciso la causa al momento della proposizione della domanda di equa riparazione;

che la Corte d’Appello di Bologna, con il suddetto decreto impugnato, ha respinto la domanda, osservando che: a) la lettera della L. n. 724 del 1994, art. 4, comma 3, esclude che per i medici che optino di svolgere l’attività libero-professionale all’esterno delle strutture sanitarie pubbliche l’indennità di tempo pieno non sia assoggettata alla decurtazione del quindici per cento; b) tale tesi è stata integralmente accolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 330 del 1999; c) "… dopo tale pronuncia della Corte costituzionale, i ricorrenti avanti al TAR non potevano nutrire alcuna legittima aspettativa di accoglimento del ricorso nè … continuare a vivere nell’incertezza dell’esito dello stesso … nella specie non è in gioco l’astratto principio richiamato a funzionale sostegno della stessa L. n. 89 del 2001, bensì la sussistenza in concreto del danno "da processo" che la medesima ha inteso tutelare e la cui accertata inesistenza comporta l’inapplicabilità dell’invocata tutela risarcitoria …".

Considerato che, con i motivi di censura, viene denunciata come illegittima, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, l’affermata piena consapevolezza della manifesta infondatezza della pretesa fatta valere dinanzi al Giudice contabile, nonchè l’apoditticità della motivazione;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che la censura è fondata;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte – come nella specie – sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, le sentenze nn. 9938 del 2010, 25595 del 2008, 21088 del 2005);

che, nella specie, i Giudici a quibus hanno sostanzialmente – ed erroneamente – fondato la ratio decidendi sul probabile esito del giudizio presupposto – sovrapponendosi inoltre arbitrariamente al giudizio del Tribunale amministrativo, il quale non aveva ancora definito il giudizio presupposto, senza peraltro accertare la sussistenza dei presupposti della fattispecie di abuso del processo sulla base delle prove eventualmente dedotte dal Ministro resistente;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che il processo presupposto de quo ha avuto una durata complessiva di dodici anni e otto mesi circa (dal 19 aprile 1996, data del ricorso introduttivo del processo presupposto, al 23 dicembre 2 008, data del deposito del ricorso per equa riparazione);

che questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 500,00 per ciascuno degli anni di durata complessiva del processo;

che, nella specie, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 va determinato in Euro 6.350,00 per i dodici anni e otto mesi circa di irragionevole durata, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 6.350,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-07-2011) 16-09-2011, n. 34262

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. C.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in data 17-12-2010, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado per il reato di cui all’art. 367 c.p., per avere falsamente affermato, con denuncia presentata ai Carabinieri di Sannicola in data 1-11-2004, essersi verificato il furto della sua autovettura Mercedes tg (OMISSIS), autovettura in realtà mai asportata in suo danno, avviando conseguentemente una procedura mirante ad ottenere il rimborso dalla società di assicurazioni REM. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità, sostenendo che la sua condanna sarebbe basata unicamente sulle circostanze rappresentate in querela dalla Compagnia Assicuratrice senza il compimento di alcuna attività investigativa e proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti.

2 .-. Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su motivi non consentiti in sede di giudizio di legittimità. Si tratta, infatti, di doglianze che attengono alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado attraverso una verifica completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.

3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 (mille), determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 (mille) in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-09-2010) 30-09-2011, n. 35677

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza emessa il 3/8/2010 il Tribunale di Ravenna, su concorde richiesta delle parti, ha applicato – ex art. 444 c.p.p. – nei confronti di H.M. la pena indicata in atti (con le precisazioni indicate nel provvedimento) in relazione ai reati di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6 e art. 14, comma 5 quater, accertati il (OMISSIS).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al disposto di cui all’art. 129 c.p.p..

In relazione al ravvisato reato ex D.Lgs. citato, art. 6 il Collegio richiama, condividendola appieno, la recente decisione delle S.U. di questa Corte (ud. 24/2/2011 ricorso n. 22260 del 2010) che hanno affermato che la modificazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3 ad opera della L. n. 94 del 2009, art. 1, comma 22, lett. h) ha circoscritto i soggetti attivi del reato agli stranieri legittimamente soggiornanti, con la conseguente abolilio criminis nei confronti della inottemperanza all’ordine esibitorio impartito agli stranieri clandestini o irregolarmente soggiornanti.

Si impone pertanto in relazione a tale imputazione l’annullamento della sentenza perchè il fatto non è preveduto dalla legge come reato.

Quanto all’ulteriore contestazione il Collegio rileva che in data 25 dicembre 2010 hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, e che, inoltre, è sopravvenuto l’arresto giurisdizionale della Corte di giustizia della Unione europea, Sezione 1, 28 aprile 2011, nel procedimento C-61/11 PPU, il quale ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovra-ordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro (..) che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno sia irregolare, per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo". Ne consegue che ai giudici penali degli Stati della Unione spetta "disapplicare ogni disposizione del decreto legislativo n. 286/1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo altresì "debito conto del principio della applicazione retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri".

La fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter o quater, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del Questore, pur quando posta in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE, deve, quindi, considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno.

La nuova formulazione dell’art. 14, comma 5 citato, introdotta con il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, non realizza una continuità normativa con la precedente disposizione sia per lo iato temporale intercorrente dalla scadenza dei termini di recepimento al momento di entrata in vigore delle nuove disposizioni, sia per la diversità dei presupposti, sia per la differente tipologia delle condotte integranti l’illecito delineato.

Poichè, in virtù del principio di diritto fissato da questa Corte di legittimità, l’inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della manifesta infondatezza dei motivi (o per altra causa) non impedisce di rilevare, a norma dell’art. 129 c.p.p., la mancata previsione del fatto come reato, in conseguenza dell’inapplicabilità delle norme nazionali incompatibili con la normativa comunitaria" (cfr. Cass., Sez. 7, n. 21579 del 6 marzo 2008, Boujlaib, Rv.

239960), deve farsi luogo all’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata anche in parte qua con la formula già indicata in relazione all’altra contestazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i fatti non sono preveduti dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-10-2011) 14-10-2011, n. 37016

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 18 giugno 2010, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato dal Tribunale della medesima città il 7 marzo 2008, con la quale Z. R., I.S. e T.V.B. erano stati dichiarati responsabili del delitto di cui al D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12, convertito con modificazioni dalla L. 5 luglio 1991, n. 197, e condannati il T. alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 800 di multa e l’ I. e lo Z. alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 600 di multa ciascuno.

Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati suddetti. Nel ricorso proposto nell’interesse dello Z., rinnovandosi questione già dedotta in appello e disattesa da quei giudici, si deduce la sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 49 c.p. in quanto nella specie l’imputato aveva ricevuto carte di credito che solo apparentemente erano tali, trattandosi di supporti di carte precedentemente donate.

Inoltre, contrariamente a quanto deducono i giudici a quibus, il fatto che le carte fossero state "bloccate" dai titolari, rendeva impossibile la realizzazione del reato. Si lamenta, poi, nel secondo motivo, che la indebita utilizzazione di più carte di credito, per come si esprime la norma, possa integrare – come ritenuto dai giudici del merito – una pluralità di violazioni della stessa disposizione di legge, legate dal vincolo della continuazione. Gli stessi rilievi sono stati successivamente svolti in una memoria difensiva. Nel ricorso proposto nell’interesse dell’ I. parimenti si deduce la sussistenza della ipotesi del reato impossibile, in quanto si trattava nella specie di carte di credito tutte disattivate e quindi mancanti del requisito per poter essere definite come tali. Si contestano, poi, gli elementi in base ai quali l’imputato sarebbe stato ritenuto corresponsabile, posto che le affermazioni dello Z. sarebbero state una dichiarazione di intenti, mentre il tentativo di dileguarsi ben potrebbe spiegarsi con la condizione dell’imputato, già destinatario di due provvedimenti di espulsione.

Si lamenta, infine, la mancata concessione delle attenuanti generiche. Anche il T. lamenta, nel suo unico motivo, la mancata concessione delle attenuanti generiche.

I ricorsi sono tutti destituiti di fondamento giuridico. A proposito, infatti, della rinnovata questione relativa alla applicabilità, nella specie, della causa di non punibilità prevista dall’art. 49 c.p., questa Corte ha, come è noto, in più occasioni puntualizzato che, in materia di reato impossibile, l’inidoneità della azione va valutata in relazione alla condotta originaria dell’agente, la quale, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato e indipendentemente da cause estranee ed estrinseche, deve essere priva in modo assoluto di determinazione causale nella produzione dell’evento. Ed è significativo che tali principi siano stati affermati anche in riferimento ad una ipotesi in cui è stato ritenuto sussistente proprio il reato di cui al D.L. n. 143 del 1991, art. 12, riferita al caso di utilizzo di una tessera per il pagamento del pedaggio autostradale "donata", sul rilievo che non fosse sufficiente per escludere la sussistenza del reato l’esistenza di dispositivi di controllo presso il casello autostradale, in considerazione proprio della natura di reato di pericolo della fattispecie criminosa in esame, la quale non prevede la verificazione di un evento in senso naturalistico, nè il concreto raggiungimento del fine di profitto perseguito (Cass., Sez. 2, 22 settembre 2005, P.G. in proc. Balestrazi. V. anche sul tema del reato impossibile, Cass., Sez. 4, 14 marzo 2008, Varutti). D’altra parte, ai fini della integrazione della fattispecie contestata, basta il semplice possesso delle carte "donate", a prescindere anche dal loro concreto utilizzo:

caratteristiche strutturali, quelle accennate, che sono rimaste immutate anche nel reato di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 290, art. 55, comma 9, che ha "sostituito" il reato di cui al D.L. n. 143 del 1991, art. 12, abrogato, a decorrere dal 30 aprile 2008, dal D.Lgs. n. 290 del 2007, art. 64. Per di più, e come è stato puntualmente messo in luce nella sentenza di primo grado, nella specie alcune transazioni sono andate a buon fine, per un importo di circa 3.000 Euro, con la conseguenza di determinare il "blocco" delle relative provviste. Quanto, poi, alla sussistenza della continuazione, la stessa è giustificata dalla pluralità dei fatti materiali ascritti agli imputati, ciascuno dei quali idoneo ad integrare autonoma violazione della fattispecie contestata.

Le restanti censure in punto di responsabilità svolte in particolare dall’ I., sono palesemente inammissibili perchè rivolte a sollecitare un riesame del merito più che adeguatamente condotto nei pertinenti gradi di giudizio e sostenuto da una motivazione del tutto congrua e coerente. Le doglianze, infine, relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche, prospettate tanto dall’ I. che – quale unico motivo dal T. – si rivelano, oltre che prive del requisito della specificità, palesemente inconsistenti, avendo entrambe le sentenze di merito ampiamente giustificato la scelta operata, facendo corretta applicazione dei parametri legali, a tal fine puntualmente evocati.

Va dunque rigettato il ricorso dello Z. e dichiarati inammissibili quelli dell’ I. e del T.. Tutti i ricorrenti vanno perciò condannati al pagamento delle spese processuali, e l’ I. ed il T. anche al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di Z.R. e dichiara inammissibili i ricorsi di I.S. e T.V.B.. Condanna tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e gli ultimi due altresì della somma di Euro 1.000,00, ciascuno, alla Cassa delle ammende.

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