Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-07-2011) 02-11-2011, n. 39348

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata G.G. veniva assolto per non aver commesso il fatto dall’imputazione del reato di cui all’art. 582 cod. pen., contestato come commesso in (OMISSIS) in danno di G.F..

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Palermo ricorre deducendo illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per tardi vita.

Il deposito della motivazione della sentenza impugnata veniva comunicato al Procuratore Generale ricorrente il 6.7.2010. Il termine per la presentazione del ricorso, tenuto conto della sospensione nel periodo feriale, scadeva pertanto al 20.9.2010.

Il ricorso risulta invece presentato il 21.9.2010; ne deve di conseguenza essere dichiarata l’inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso perchè tardivo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 23-12-2011, n. 10161

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che ai sensi del primo comma dell’art. 152 del decreto legislativo n. 196 del 2003 "tutte le controversie che riguardano, comunque, l’applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all’autorità giudiziaria ordinaria";

che con il presente ricorso è impugnato atto del Garante del 10 giugno 2011 recante contestazione di violazione amministrativa con condanna del ricorrente Ministero al pagamento di sanzione amministrativa determinata nella somma di euro 20.000,00;

Considerato che, come questo Tribunale ha già osservato, ai sensi del citato art. 152, tutte le controversie che riguardano – come nella specie – l’applicazione delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all’autorità giudiziaria ordinaria (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 27 marzo 2007, n. 2664);

Considerato che, conseguentemente, deve ritenersi fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo sollevata dal resistente Garante, con conseguente declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso;

Considerato che il Collegio, infine, nel declinare la giurisdizione individua nel giudice ordinario quello fornito di giurisdizione, altresì rilevando che per il principio della "translatio iudicii" sono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ed il giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario competente con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile;

Rilevato che sussistono comunque giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-06-2012, n. 10887 Ammissione al passivo

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Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 1194, dell’11 settmbre 2009, rigettava l’appello proposto dall’avv. S. S., nei confronti del fallimento della società Promes srl, avverso la sentenza n. 3704/07 del Tribunale di Catania.

2. L’avv. S., con ricorso depositato il 7 marzo 2005, aveva adito il Tribunale, asserendo di essere difensore di L.F. S., come da procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio, proponendo domanda per insinuazione tardiva di credito allo stato passivo del fallimento Promes srl.

Chiedeva, quindi, che il L.F., già ammesso al passivo per le somme dovute a titolo di TFR, fosse ammesso al passivo, per le somme dovute a titolo di ferie, festività, rol e preavviso, per la somma di Euro 4.048,09.

Il Tribunale, in quanto non risultava conferita la procura alle liti al difensore, dichiarava inammissibile il ricorso per mancanza di legittimazione attiva, condannando l’avv. S.S. al pagamento delle spese processuali.

3. L’avv. S. impugnava la sentenza di primo grado, deducendo che per mero errore materiale nel ricorso per insinuazione tardiva si era fatto riferimento alla procura apposta a margine dello stesso, mentre doveva indicarsi la procura in atti, in quanto la stessa risultava conferita a margine del ricorso per insinuazione tempestiva.

4. La Corte d’Appello, nel rigettare l’impugnazione, affermava che la procura rilasciata a margine del ricorso per l’ammissione tempestiva, con la quale si attribuivano al procuratore "tutti i poteri inerenti al mandato", non poteva ritenersi valida anche per la domanda di insinuazione tardiva allo stato passivo.

5. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre, nei confronti della Curatela del fallimento della società Promes srl, l’avv. S.S. prospettando due motivi di ricorso.

6. L’intimato non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. Occorre premettere che la Corte d’Appello di Catania ha rigettato l’impugnazione ritenendo che la procura speciale alle liti, rilasciata a margine del ricorso per l’ammissione tempestiva al passivo e che attribuiva al procuratore "tutti i poteri inerenti al mandato", non poteva ritenersi valida anche per l’autonoma domanda di insinuazione tardiva.

1.1. Il giudice di secondo grado ha affermato che i ricorsi L. Fall., ex artt. 93 e 101, danno luogo a due procedimenti, aventi entrambi ad oggetto l’ammissione di crediti allo stato passivo, ma del tutto differenti e distinti tra loro e diversamente disciplinati quanto al rito, tanto da non potere ritenere che l’uno costituisca una fase dell’altro, essendo, tra l’altro, previsto in caso di rigetto un diverso regime anche impugnatorio, in senso lato, per gli stessi.

2. Tanto precisato, si passa all’esame delle censure formulate.

2.1. Con il primo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 93 e 101 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia – insinuazione ordinaria e tardiva (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Ad avviso del ricorrente, quanto affermato dalla Corte d’Appello, in ordine al fatto che i ricorsi L. Fall., ex artt. 93 e 101, danno origine a due procedimenti distinti e differenti, sarebbe in contrasto con la sentenza di questa Corte n. 7661 del 2006, per la quale gli stessi costituiscono fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c. e dell’art. 182 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1), omessa, insufficiente, contraddirteli a motivazione circa un punto decisivo della controversia – procura alle liti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Rileva il ricorrente che la procura sarebbe sempre esistita, in quanto quella conferita per il ricorso per ammissione ordinaria non veniva richiamata per mero errore materiale, intendendosi ad essa fare riferimento, ma la stessa doveva ritenersi valida anche per l’insinuazione tardiva, come avviene con riguardo alle fasi di altri procedimenti (per il giudizio di merito dopo quello cautelare, per il giudizio di appello, per la fase di esecuzione).

3. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati.

3.1. Com’è noto, con il procedimento di insinuazione tardiva, al pari di quello di ammissione tempestiva (L. Fall., artt. 93 e 101, nel testo anteriore alla novella del 2007, applicabili ratione temporis), si fanno valere nel fallimento diritti suscettibili di essere ammessi al passivo (Cass., sentenza n. 7401 del 1997, ord. n. 20048 del 2010).

3.2. Come ricordato dal ricorrente, questa Corte (Cass., sentenza n. 7661 del 2006, si v. anche Cass., sentenze n. 24049 del 2006 e n. 3535 del 1988) ha statuito che: E’ principio assolutamente pacifico in giurisprudenza che l’ammissione ordinaria e quella tardiva al passivo fallimentare (principio estendibile anche alle insinuazioni tardive in progressione successiva) sono altrettante fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale sicchè, rispetto alla decisione concernente una insinuazione tardiva di credito, le pregresse decisioni, riguardanti la insinuazione ordinaria, hanno valore di giudicato interno e quindi un credito, per potere essere insinuato tardivamente, deve essere diverso, in base al criteri del petitum e della causa petendi, da quello fatto valere nella insinuazione ordinaria, con la conseguente inammissibilità della domanda di insinuazione tardiva, che abbia identità di petitum e di causa petendi con quella per l’ammissione tempestiva.

Tale statuizione, che ha carattere sostanziale e non processuale, determinando l’unitarietà dell’accertamento giurisdizionale il giudicato interno, non è contraddetta dalla sentenza della Corte d’Appello di Catania, che motiva la propria decisione con riferimento alla diversa disciplina processuale dei procedimenti per ammissione ordinaria e per insinuazione tardiva, nè, comunque, è dirimente rispetto alla fattispecie in esame che riguarda il conferimento della procura speciale alle liti.

3.3. Nel caso in esame (crediti per ferie, festività, rol e preavviso, rispetto al credito per TFR), oltre alla differente disciplina processuale dei procedimenti, richiamata dal giudice di secondo grado, proprio l’autonomia della causa petendi e del petitum esclude un rapporto di prodromicità o consequenzialità tra la domanda di ammissione tempestiva al passivo e quella di insinuazione tardiva, di tal che la procura speciale alle liti rilasciata per l’ammissione ordinaria al passivo fallimentare non può estendere i suoi effetti rispetto al ricorso per insinuazione tardiva.

Nè, quindi, nella fattispecie in questione, può trovare applicazione la giurisprudenza formatasi con riguardo all’estensione dello ius postulandi in riferimento, ad es., al rapporto tra processo di cognizione e processo di esecuzione (cfr., Cass., sentenza n. 26296 del 2007), e tra giudizio di primo grado e giudizio di appello (cfr., Cass., sentenza n. 24092 del 2009).

3.5. Correttamente, pertanto, e con congrua e logica motivazione, che si sottrae alle censure proposte, integrata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, come sopra indicato (punto 3.3.), la Corte d’Appello di Catania ha rigettato l’impugnazione, ritenendo inammissibile il ricorso per insinuazione tardiva in ragione dell’inesistenza della procura alle liti.

4. Il ricorso, quindi, deve essere rigettato. Nulla spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-01-2011, n. 302 Bilancio comunale e provinciale Comune Rappresentanza e legittimazione processuale Carriera, inquadramento e promozioni Trattamento economico

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Svolgimento del processo

La signora D.L., premesso di essere stata assunta dal Comune di Napoli con la qualifica di bidella – 2° livello retributivo e di essere stata inquadrata nel 1988 nella qualifica di coordinatore – 5° qualifica funzionale con decorrenza 6.10.1976, adiva il Tar della Campania per il riconoscimento di differenze retributive rispetto a quelle liquidate con nota prot. 1030 del 19.2.1999.

Il Tar, accogliendo l’eccezione sollevata dall’amministrazione comunale, ha dichiarato la prescrizione del credito essendo il termine quinquennale decorso a partire dalla data di inquadramento, non essendo stati compiuti atti interruttivi anteriormente alla notifica del ricorso (16.9.1999), né rilevando contrariamente la nota prot. n. 1030 del 19.2.1999 in quanto intervenuta a credito già prescritto.

La sentenza viene impugnata per i seguenti motivi:

– error in iudicando, travisamento dei presupposti, violazione e falsa applicazione dell’art. 2 RDL n. 295/1939, commi 2 e 4: erroneamente il Tar avrebbe fatto decorrere il termine quinquennale di prescrizione dalla delibera di superiore inquadramento, nella quale l’amministrazione faceva riserva di determinare con successivo provvedimento il trattamento economico. E’ pertanto da tale momento, corrispondente alla comunicazione della nota di riconoscimento e di liquidazione del credito retributivo (del 19.2.1999) che andava fatto decorrere il relativo termine di prescrizione;

– error in iudicando, travisamento dei presupposti, violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 c.c., contraddittorietà ed illogicità: la nota del 19.2.1999, contenente la determinazione delle somme dovute, costituirebbe riconoscimento di debito con effetti interruttivi della prescrizione e comunque dalla suddetta nota comincerebbe a decorrere il termine;

– error in iudicando, erroneità dei presupposti, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 RDL 295/1939 ed art. 2937 c.c.: erroneamente il Tar avrebbe escluso l’applicazione dell’art. 2937 c.c., potendo l’amministrazione rinunciare alla prescrizione di crediti sorti per rapporti di lavoro data la natura privatistica a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 29 del 1993.

Si è costituito in resistenza il Comune di Napoli.

Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza di discussione.

L’appellante ha altresì fatto valere l’intervenuta sospensione della prescrizione per effetto della dichiarazione dello stato di dissesto del Comune dalla delibera consiliare n. 145 del 3.5.1993 fino all’approvazione del rendiconto.

Il Comune ha riproposto, in particolare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per non essere stato notificato alla Commissione straordinaria di liquidazione.

All’udienza del 19 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Va, in primo luogo, respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado riproposta dal Comune in grado di appello e non esaminata dal primo giudice.

Invero, l’attivazione dell’organo straordinario di liquidazione non comporta la perdita di capacità di stare in giudizio del Comune dissestato, che continua ad essere l’ente debitore, espressione di autonomia locale previsto dalla costituzione, nei confronti del quale non sono interrotti i procedimenti cognitivi, ma esclusivamente le azioni di esecuzione (Corte Cost. 16.6.1994, n. 242, Cass. Civ. Sez. I, 27.1.2001, n. 1191).

2. Il Collegio ritiene poi di non poter esaminare il motivo di appello fondato sulla sospensione della prescrizione per effetto della dichiarazione dello stato di dissesto del Comune, in quanto proposto per la prima volta in memoria.

Peraltro, è appena il caso di richiamare a riguardo una consolidata giurisprudenza (Cons. St. Sez. V, 28.5.2009, n. 3261; 19.9.2007, n. 4878), secondo cui lo stato di dissesto preclude nei confronti dell’ente unicamente le azioni esecutive per i debiti che rientrano nelle competenze dell’organo straordinario, ma non impedisce il decorso del termine di prescrizione dei diritti vantati nei confronti dell’ente, né l’instaurazione di azioni di accertamento dei crediti.

3. Infondati sono i primi due motivi di appello che, per la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente.

Costituisce principio generale quello per cui quando il diritto di credito da lavoro del pubblico dipendente trova la fonte in un provvedimento amministrativo, la data della sua maturazione, e dunque la relativa decorrenza del termine di prescrizione, è quella del provvedimento, ancorchè questo abbia efficacia retroattiva (art. 2, comma 4 R.D.L. n. 295/ 1939; Cons. St. IV, 3.5.2000 n. 2615, 29.5.1998, n. 893).

Nella specie, il provvedimento con cui è insorto il diritto alla corresponsione delle competenze economiche è costituito dalla deliberazione di inquadramento nella superiore qualifica n.11 del 6.7.1988, da intendersi quale atto formale che, pur non presupponendo un apprezzamento discrezionale, è fondato sull’accertamento e sulla valutazione della posizione giuridica in relazione ad un’esatta interpretazione degli specifici presupposti, stabiliti da disposizioni normative contrattuali. E’ quindi dalla sua adozione che correttamente il Tar ha fatto decorrere il termine di prescrizione.

Quanto alla sussistenza di validi atti interruttivi di provenienza della parte creditrice, a partire dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 22.12.2004, n. 13 è stato chiarito che, ai fini dell’interruzione del termine di prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c., occorre distinguere tra il pagamento del debito, avente una funzione di estinzione dell’obbligazione, ed il riconoscimento di debito, che deve " consistere in una manifestazione di consapevolezza dell’esistenza del debito e deve rivelare il carattere di volontarietà".

Nella specie, l’atto con cui è stato determinato e liquidato il credito retributivo costituisce adempimento dell’obbligazione retributiva, ma ad esso non può riconnettersi quella manifestazione della volontà di riconoscimento del debito cui l’appellante vorrebbe far risalire l’effetto interruttivo della prescrizione.

La determinazione e liquidazione degli emolumenti connessi al superiore inquadramento non comportava alcun accertamento o valutazione diversa dalla sola quantificazione, per la sua natura certa e per il suo espresso riconoscimento ad opera della stessa amministrazione.

La nota di liquidazione, peraltro, come fatto notare dal primo giudice, è intervenuta a prescrizione già interamente realizzata e quindi non può produrre l’effetto di far insorgere nuovamente il diritto dell’appellante con nuovo decorso del termine di prescrizione.

I motivi sono quindi da respingere.

4. Sul terzo motivo, con cui parte appellante invoca la rinuncia alla prescrizione che l’amministrazione avrebbe manifestato attraverso la medesima nota, occorre richiamare i consolidati principi per cui in tema di crediti di lavoro, aventi causa in un rapporto di pubblico impiego, la possibilità di rinuncia (espressa o tacita) alla prescrizione contemplata dall’art. 2937 cod. civ. è preclusa, per l’Amministrazione, dall’art. 3 R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739, (a norma del quale ove risulti effettuato il pagamento di somma prescritta "l’Amministrazione per conseguire il rimborso può trattenere il pagamento delle rate successive") e prima ancora dai principi di contabilità pubblica che escludono tale potere dispositivo, non derogabili per effetto della privatizzazione del pubblico impiego; ne consegue che, una volta maturato il termine di prescrizione, l’Amministrazione ha l’obbligo di farla valere senza che sussista alcuna discrezionalità di avvalersi o meno della stessa (cfr. Cons. St. Sez. V, 23.1.2008, n. 157; Sez. IV, 3.12.2003, n. 9129; Ad.Pl. 17 agosto 1996, n.17).

5. La reiezione dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado esimono il Collegio dall’esame del motivo di merito e della richiesta istruttoria avanzata dall’appellante.

6. Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di giudizio
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente FF

Eugenio Mele, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.