T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 31-01-2011, n. 206

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato e depositato in termini, la parte istante ha proposto ricorso giurisdizionale dinanzi a questo Tribunale avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla domanda di cittadinanza.

In limine litis, risulta che la medesima Amministrazione ha provveduto in modo positivo. Va perciò dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del procedimento e alla relativa decisione.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Mario Mosconi, Consigliere, Estensore

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 27.01.2010 n. 1696 Circolazione stradale, assicurativo, sinistro, pericolosità, onere della prova, fatto notorio (2010-02-10)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

La III Sezione Civile

Svolgimento del processo

iNell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

“Con atto ritualmente notificato, il sig. Z. G., citava in giudizio gli odierni convenuti, esponendo quanto segue:

in data 25.05.03 verso le ore 9,30 il predetto, mentre era alla guida della propria autovettura, provenendo dal viale Africa e giunto all’intersezione con la S.S. 115, si fermava per osservare il segnale di STOP, visto che i semafori erano spenti. Sennonché, per avere una migliore visuale, era costretto ad impegnare una parte del predetto incrocio quando, nel frattempo, proveniva dalla SS. 115 una FIAT PANDA condotta da tale G. R. e di proprietà del convenuto G. M. (deceduto). Quest’ultima vettura, a causa della eccessiva velocità, non riusciva ad evitare l’impatto con la vettura attorea, nonostante questa fosse ferma all’incrocio.

La velocità della predetta FIAT PANDA era talmente elevata che subito dopo l’impatto andava ad urtare contro il palo del semaforo sito nella via Castelvetrano, abbattendo un muro di cinta ivi esistente. I danni riportati dall’auto dell’attore venivano quantificati in euro 602,00 come da fattura in atto. Si costituiva con comparsa di risposta la convenuta Ass.ne chiedendo il rigetto della domanda poiché la colpa esclusiva doveva essere attribuita all’attore, il quale non aveva rispettato il segnale di STOP, come accertato dai Carabinieri di Mazara intervenuti sul luogo del sinistro e che hanno elevato al predetto la contravvenzione per violazione dell’art. 145/5 C10 del C.d.S..

Si costituivano, altresì, gli altri convenuti quali eredi di G. M., proponendo domanda riconvenzionale per la richiesta di risarcimento danni sia materiali, relativi all’auto intestata al sig. G. M., sia fisici relativi alla conducente G. R.. Pertanto veniva chiamata in causa la NUOVA MAA. Ass.ni S.p.A., Società Assicuratrice della vettura attorea. Sennonché quest’ultima non si costituiva in giudizio poiché aveva nel frattempo risarcito i danni ai predetti convenuti, i quali hanno dichiarato in udienza di rinunciare al giudizio nei confronti della suddetta Comp. di Ass.ne NUOVA MAA non avendo più nulla a pretendere. Tuttavia intendevano proseguire il giudizio per chiedere il rigetto della domanda attorea.

Intanto, come primo atto, veniva acquisito il rapporto e tutti gli atti inerenti al sinistro, da parte del Comando Regione Carabinieri, Compagnia di Mazara del Vallo, e dopo l’espletamento dei mezzi istruttori richiesti, la causa veniva posta in decisione”.

Con sentenza 30.9 – 22.11.2004 il Giudice Di Pace di Mazara Del Vallo, definitivamente pronunciando, provvedeva come segue.

“…DICHIARA. l’attore Z. G., responsabile del sinistro per cui è causa nella misura del 75% e la convenuta G. R. nella misura del 25%.

CONDANNA i convenuti: Società C.S.T. in persona del proc. spec. quale mandataria e rappres. della NUOVA TIRRENA S.p.A. e i sigg. G. G., G. R. e G. C., in solido tra loro, al pagamento di euro 150,50 (oltre interessi e rivalutazione come per legge) in favore dell’attore Z. G..

COMPENSA interamente tra le parti le spese del giudizio”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione G. Z., con tre motivi.

Le controparti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente G. Z. denuncia “Violazione ed erronea applicazione ed interpretazione degli artt. 116 e 232 c.p.c. Omessa, insufficienza ed illogicità della motivazione” esponendo censure da riassumere nel modo seguente. Il Giudice di Pace di Mazara asserisce che l’attore non ha assolto all’onere della prova circa la dinamica dell’incidente esposta in atto di citazione, che sarebbe inoltre in contrasto con le risultanze del rapporto redatto dai CC di Mazara del Vallo intervenuti sui luoghi dell’incidente medesimo. I carabinieri hanno troppo frettolosamente elevato contravvenzione all’attore basandosi soltanto sulla presenza dello stop al termine del viale Africa, da dove lo stesso proveniva. In realtà questi aveva scrupolosamente osservato tale segnale; tuttavia, per potere vedere se sopraggiungessero altre vetture, doveva necessariamente impegnare per un po’ detto incrocio. Chi conosce i luoghi di causa sa infatti benissimo che, rimanendo fermi al semaforo di viale Africa, non si possono assolutamente vedere i veicoli che sopraggiungono da dove proveniva la G.. Il fatto che quest’ultima, dopo l’impatto, “è andata in testa coda” ed ha addirittura impattato contro un muro di recinzione ed il palo del semaforo siti all’inizio della via Castelvetrano, praticamente demolendoli (tant’è vero che, per tali motivi, i predetti carabinieri le hanno elevato contravvenzione), dimostra senza alcun dubbio che la stessa procedeva a velocità non adeguata. Inoltre l’impatto è avvenuto tra la parte destra del paraurti anteriore della vettura attorea e la parte sinistra del parafango posteriore della vettura avversaria; mentre, se fosse stato l’attore a non dare la precedenza a quest’ultima, l’avrebbe dovuto impattare nella parte anteriore e non in quella posteriore. Il Giudice di pace non ha poi tenuto conto del fatto che la convenuta G. R. non si è presentata all’udienza fissata per il proprio interrogatorio, senza fornire giustificazioni. Si aggiunga che la somma ricevuta dalla sig.ra G. (euro 2.150,92) a tacitazione delle proprie pretese (peraltro comprensiva pure di spese legali) è di gran lunga inferiore a quella domandata. Ciò significa che ha accettato una liquidazione su base concorsuale, riconoscendo cioè una propria corresponsabilità. Alla G. è elevata contravvenzione non solo per avere danneggiato il semaforo ed il muro suddetti, ma anche perché la vettura dalla medesima condotta, di vecchia immatricolazione, non era stata revisionata. In via assolutamente subordinata, il Giudice di pace ha errato nel riconoscere il Z. responsabile addirittura nella misura del 75%, senza fornire in merito un’adeguata e logica motivazione.

Il motivo è privo di pregio. Infatti la motivazione esposta dal Giudice di Pace si sottrae al sindacato di legittimità essendo immune da vizi denunciabili in sede di ricorso per cassazione nelle fattispecie come quella in questione, e concretamente denunciati dalla parte ricorrente.

In particolare va rilevato quanto segue: – A) le doglianze in esame, nella misura in cui si basano su specifiche risultanze istruttorie non ritualmente riportate secondo quanto stabilito dal principio di autosufficienza del ricorso, debbono ritenersi inammissibili prima ancora che prive di pregio (cfr. tra le altre Cass. n. 4754 del 13/05/1999; e Cass. Sentenza n. 4849 del 27/02/2009); – B) frasi del tipo “…Chi conosce i luoghi di causa sa infatti benissimo che, rimanendo fermi al semaforo di viale Africa, non si possono assolutamente vedere i veicoli che sopraggiungono da Campobello di Mazara…” sono giuridicamente errate; infatti la parte ricorrente appare fare appello alla scienza privata del Giudice (non essendo ritualmente configurabile – e comunque non essendo ritualmente invocato – un fatto notorio); il che è inammissibile, dovendo essere confermato il seguente principio di diritto: “Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile; di conseguenza, non si possono reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio” (Cass. Sentenza n. 23978 del 19/11/2007; v. anche Cass. Sentenza n. 4862 del 07/03/2005).

Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia “Violazione dell’art. 22 della legge n. 990/69, dell’art. 3 del D.L. n. 857/76 e degli artt. 90 e 91 c.p.c. Omessa motivazione” esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente. La sentenza impugnata è da riformare anche nella parte in cui, pur avendo riconosciuto un concorso di colpa, sia pure minimo, alla convenuta G. R., ed avendo quindi, in proporzione alla rispettiva responsabilità, liquidato in favore dell’attore la somma di euro 150,50 (oltre accessori di legge), ha ritenuto di compensare le spese di lite. Invece il Giudice di pace avrebbe dovuto liquidare allo Z. anche delle somme a titolo di spese legali, sia pure nei limiti di quanto aveva ritenuto di accogliere la relativa domanda. Il Giudice di pace ha infatti omesso di considerare che la convenuta Nuova Tirrena, sin dalla fase stragiudiziale, non aveva ritenuto di fare alcuna offerta all’attore, nonostante vi fosse tenuta nel termine di giorni sessanta dalla ricezione della diffida, secondo quanto previsto dell’art. 3 del D.L. n. 857/76. Ed entro lo stesso termine detta società avrebbe dovuto, in alternativa, motivare il rifiuto dell’offerta; cosa che è avvenuto soltanto con relativa racc. a.r. ricevuta il 2.09.03. (la parte ricorrente cita anche Cass. sent. n. 21301/04).

Anche il secondo motivo non può essere accolto in quanto i vizi lamentati non sussistono; va infatti confermato il seguente principio di diritto: “In tema di regolamento delle spese processuali, nel regime anteriore alla novella dell’art. 92 cod. proc. civ. recata dall’art. 2, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito disporne la compensazione, in tutto o in parte, anche nel caso di soccombenza di una parte. Tale statuizione, ove il giudicante abbia fatto esplicito riferimento all’esistenza di “giusti motivi”, non necessita di alcuna esplicita motivazione e non è censurabile in cassazione, salvo che lo stesso giudice abbia specificamente indicato le ragioni della sua pronuncia, dovendosi, in tal caso, il sindacato di legittimità estendere alla verifica dell’idoneità in astratto dei motivi posti a giustificazione della pronuncia e dell’adeguatezza della relativa motivazione.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7523 del 27/03/2009).

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Violazione dell’art. 24 della Costituzione e della legge n. 990/69 e successive modificazioni. Omessa motivazione” proponendo censure che possono essere riassunte nel modo seguente. Il Giudice di pace ha inoltre violato la normativa di cui sopra che attribuisce al danneggiato un diritto costituzionalmente garantito di farsi assistere da un legale di fiducia per ottenere il risarcimento, ed il cui onorario è dovuto dall’assicuratore indipendentemente dalla proposizione di una domanda giudiziale, e indipendentemente dall’inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla diffida. Quindi la negazione di un tale diritto equivarrebbe a violazione del diritto di difesa della parte lesa, e la regolarità del contraddittorio deve essere osservata anche nella fase stragiudiziale, visto che il danneggiato assume l’indiscussa veste di parte debole (v. Cass. sentenza n. 11606 del 31 maggio 2005). Invece, il Giudice di pace ha omesso, nella sentenza impugnata. di liquidare in favore del legale dell’attore non solo le spese di causa, ma anche quelle relative alla fase stragiudiziale.

Anche il terzo motivo non può essere accolto. Va infatti confermato il seguente principio di diritto: “In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2275 del 02/02/2006); e va rilevato che nella fattispecie la parte ricorrente non ha specificamente e ritualmente dedotto di aver tempestivamente chiesto al Giudice di Pace dette somme sotto forma di spese vive o spese giudiziali (anzi non ha neppure ritualmente indicato l’entità di dette somme; né se, quando e come sarebbero state provate). Ciò comporta che il motivo è inammissibile prima ancora che privo di pregio.

Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso va respinto.

Non si deve provvedere sulle spese in quanto le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., sez. II 25-05-2006, n. 12395 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI – CONDOMINIO NEGLI EDIFICI – AZIONI GIUDIZIARIE – Complesso immobiliare composto di più condomìni

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 28.10 81 C.F. e gli altri condomini in epigrafe indicati, premesso di essere proprietari di appartamenti siti nel cd. "Parco Soleado", in ?*, località ?*, acquistati dalla costruttrice s.p.a Norinc Costruzioni, la quale, venendo meno ad obblighi contrattuali e di legge, non aveva messo a disposizione di essi acquirenti aree di parcheggio sufficienti ai sensi della L. n. 765 del 1967, art. 18, avendo abusivamente aumentato di circa il 50%, la volumetria dei fabbricati a discapito delle aree scoperte destinate all’uso anzidetto, così determinando enorme affollamento di veicoli nell’ambito del complesso, convennero la suddetta società al giudizio del Tribunale di Napoli, al fine di sentirla condannare a mettere a disposizione di tutti i condomini le dovute aree di parcheggio ed al risarcimento dei danni correlati al deprezzamento degli immobili.

Costituitasi la società convenuta, contestò il fondamento della domanda chiedendone il rigetto. Intervennero successivamente in giudizio, associandosi alle domande attrici e chiedendo il risarcimento dei rispettivi danni, i Condomini dei fabbricati "Smeraldo", "Zaffiro", "Diamante" ed "Ametista", facenti parte della Comunione "Parco Soleado".

Con sentenza del 26.9.93, sulla scorta essenzialmente dell’espletata consulenza tecnica di ufficio, l’adito Tribunale accoglieva le domande e condannava la società convenuta al pagamento in favore degli attori delle somme, a titolo di risarcimento dei danni, ritenute di rispettiva ragione nonchè al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore degli intervenuti Condomini.

Avverso detta sentenza propose appello la società Norinc Costruzioni, cui resistettero gli appellati, proponendo a loro volta appello incidentale.

Disposto ed espletato un supplemento, a chiarimenti, della consulenza tecnica di ufficio, con sentenza dell’11/16.1.02 la Corte d’Appello di Napoli rigettò l’appello principale, in parziale accoglimento di quello incidentale condannò la convenuta al pagamento anche della rivalutazione e degli interessi legali sulle somme liquidate in primo grado e pose le spese a carico della medesima. Le argomentazioni, sulle quali si basa la suddetta decisione, possono, come di seguito riassumersi:

a) la decisione impugnata non era stata emessa nei confronti anche della Comunione Parco Soleado, bensì solo dei singoli Condomini facenti parte della stessa, con conseguente infondatezza del motivo di gravame deducente il difetto di legittimazione della stessa, quale mero ente di gestione di diritti di uso comune, esposto dall’appellante principale;

b) non sussisteva la nullità, anche dedotta dalla suddetta appellante, della consulenza tecnica di ufficio, avendo il c.t.u. dato avviso dell’inizio delle operazioni ai procuratori delle parti e non essendo tenuto a dare analoga comunicazione del prosieguo delle stesse agli assenti; peraltro l’omissione degli avvisi ai consulenti di parte non era produttiva di nullità, qualora i procuratori fossero stati, come nella specie, messi in condizioni di informarli dello svolgimento delle disposte indagini peritali;

c) la legittimazione dell’amministratore dei Condomini intervenuti, anche contestata dall’appellante principale, sussisteva, sul piano sostanziale, essendo la disposizione, di cui alla L. n. 765 del 1967, art. 18, come integrata dalla L. n. 47 del 1985, art. 26, u.c., finalizzata, con l’imposizione di un vincolo di destinazione a carattere pubblicistico, "a salvaguardare gli edifici nella loro interezza", con la conseguenza che non solo i singoli condomini, ma anche l’amministratore di ciascun Condominio poteva, nell’interesse delle rispettive gestioni comuni far valere in giudizio i diritti da tale vincolo nascenti; sul piano formale la legittimazione processuale traeva valido fondamento dal verbale assembleare, contenente lo "specifico incarico di stare in giudizio per far valere nell’interesse dei singoli partecipanti una pretesa assegnata alla loro sfera giuridica", non essendo da alcuna disposizione prevista l’autenticazione notarile di tale mandato, anche se contenente "il conferimento dei maggiori poteri di cui all’art. 131 c.c."; il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, nella delibera previsto, non poteva, d’altra parte, essere dedotto dall’appellante, rilevando nei soli rapporti interni al Condominio;

d) la violazione della L. n. 765 del 1967, art. 18, non aveva comportato la nullità degli atti di compravendita, non essendo siffatta invalidità comminata dalla legge, nè applicabile per analogia sulla scorta di altre disposizioni della normativa urbanistica, sicchè era infondato il motivo di appello deducente l’inammissibilità delle domande risarcitorie;

e) che tutte le censure esposte a carico della relazione del c.t.u., posta a base della decisione impugnata, si erano rivelate, anche all’esito dei chiarimenti acquisiti in secondo grado, infondate, sia in ordine alla corretta determinazione del rapporto piano – volumetrico tra i volumi abitativi e gli spazi destinati a parcheggio, sia in ordine alla determinazione dei risarcimenti, operata sulla scorta di adeguate indagini di mercato.

Avverso la suddetta sentenza la "Norinc Costruzioni" s.r.l. (già s.p.a) in liquidazione, ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad otto motivi.

Resistono con comune controricorso i condomini C. F., N.A., C.A., P. L., F.C., M.G. e T.E., nonchè i Condomini dei fabbricati "Smeraldo", "Zaffiro", "Diarnante"e "Ametista".

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensive.

La difesa della ricorrente ha infine depositato, allegandovi un atto di transazione, memoria con la quale chiede dichiararsi cessata la materia del contendere nei confronti dei singoli condomini, attori nel giudizio di merito, conseguentemente insistendo per l’esame del ricorso limitatamente alle rimanenti questioni, relative all’intervento e legittimazione in giudizio dei Condomini e della "Comunione Parco Soleado".

Motivi della decisione

Rileva, preliminarmente, la Corte che l’interesse al ricorso, relativamente alle questioni già vertenti tra la società Norinc Costruzioni ed i condomini C., N., C., P., F., M. e T., costituiti e resistenti nel presente grado di legittimità, nonchè degli altri litisconsorti, attori appellati nel giudizio di merito, è venuto meno, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione e ritualità, ex art. 372 c.p.c., comma 2, dell’avvenuta conseguente produzione dell’atto transattivo intervenuto tra tali parti, di cui alla scrittura privata in data 18.11.2004, con il quale gli attori hanno dichiarato di rinunziare alle pretese giudizialmente azionate nei confronti della convenuta, odierna resistente, a fronte di precisi impegni dalla medesima assunti nei loro confronti. Tale atto, le cui sottoscrizioni e provenienza non sono state disconosciute, ha determinato la cessazione della materia del contendere, per effetto della sovrapposizione novativa alle originarie ragioni risarcitorie, azionate nel processo, del negozio transattivo, il eventuale inadempimento, contrariamente a quanto dedotto dal difensore dei resistenti in sede di discussione, non può far venir meno l’evidenziato effetto caducatorio delle suddette originarie pretese, formanti oggetto della convenzionale composizione comportando solo la sostituzione delle stesse con il nuovo titolo, costituito dall’atto in questione.

L’impugnazione deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile relativamente ai rapporti tra le ricorrenti ed i suddetti intimati.

Per il resto il ricorso, tenuto conto dell’avvenuto volontario ridimensionamento, chiaramente espresso nella memoria difensiva – ed ammissibilmente, attenendo alle opportune modalità tecniche di svolgimento dell’impugnazione e non implicando disposizione dei diritti controversi, sì da rientrare nei poteri del difensore (v., tra le altre, Cass. n. 155/95, n. 2196/95, n. 3949/98, n. 15962/03 i soli motivi) – va esaminato limitatamente al terzo ed al quarto motivo sui quali si concentrano le residue ragioni di doglianza della Norinc Costruzioni, nei confronti delle amministrazioni condominiali resistenti.

Con il terzo motivo viene dedotta "violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 ed 81 c.p.c.; conseguente nullità della sentenza impugnata in parte qua; contraddittorietà di motivazione sul punto" nella parte in cui la corte di merito non avrebbe rilevato l’indebita inclusione, tra le parti del giudizio di primo grado, della "Comunione Parco Soleado", soggetto che si assume introdotto in causa, del tutto inammissibilmente con la comparsa conclusionale di primo grado, in rappresentanza dei Condomini interventori.

Il motivo non merita accoglimento.

La corte di merito, pronunziando sulla corrispondente doglianza esposta nell’appello principale, ha chiarito che la Comunione Parco Soleado, sotto la cui comune matrice, facendo spendita della relativa denominazione, i Condomini erano intervenuti in giudizio, non era stata effettiva parte in causa nel precedente grado, tanto che la sentenza, nella parte dispositiva, aveva pronunziato la condanna generica al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, nei confronti dei soli Condomini. Tale precisazione, del tutto corretta, – giacchè dall’esame degli atti (reso necessario dalla natura processuale della censura) si rileva che nessun rituale intervento di tale soggetto vi era stato, in un contesto nel quale le singole amministrazioni condominiali intervenute si erano qualificate partecipi della comunione stessa (nell’ambito di complesso verosimilmente integrante un cd. "supercondominio") – ha inequivocamente escluso, al di là dei, pur persistenti, errori di intestazione della decisione (nella quale ancora figura indicata detta Comunione), che gli effetti della decisione, nel capo in questione, fossero riferibili alla stessa, riguardando invece i soli Condomini dei fabbricati "Smeraldo", "Diamante", "Ametista", "Zaffiro" e non anche la "Comunione Parco Soleado", quale autonomo centro di imputazione di interessi, ancorchè di quella facessero parte gli interventori.

Tale essendo stata la pronunzia dei giudici di secondo grado, palese è la carenza di interesse della ricorrente società Norinc a dolerci di una statuizione che ha praticamente recepito la sua tesi, di estraneità al giudizio di quel soggetto, impropriamente menzionato nelle intestazioni degli atti, non ricorrendo, in particolare, il paventato rischio (v. pag. 25 del ricorso) di un passaggio in giudicato della decisione, con effetti direttamente riferibili anche alla Comunione Parco Soleado. Con il quarto motivo viene dedotta "violazione degli artt. 1130 e 1131 c.c.; falsa applicazione della L. 26 febbraio 1985, n. 47, art. 18; carenza di legitimatio ad processum dell’amministratore dei Condomini intervenuti, per mancanza di valida procura", ribadendosi, a fronte della confermata legittimazione dell’amministratore dei condomini intervenuti a far valere le assunte, e recepite dai giudici merito, ragioni risarcitorie dei Condomini, la limitazione del potere di rappresentanza di cui all’art. 1130 c.c., alle azioni riguardanti le parti comuni dell’edificio, con la conseguente non estensibilità a quelle concernenti le pretese individuali dei singoli condomini, titolari del diritto di uso riconosciuto sulle aree di parcheggio dalla citata disposizione della normativa urbanistica. Neppure tale censura è meritevole di accoglimento.

Come correttamente ritenuto dai giudici di merito di entrambi i gradi, le ragioni risarcitorie azionate sia dai singoli condomini attori, sia dai Condomini intervenuti in giudizio (ex art. 105 c.p.c., comma 1, in via adesiva autonoma) traevano fondamento dalla violazione di disposizioni che, pur direttamente riconoscendo ai rispettivi proprietari degli immobili diritti reali di uso sugli spazi da destinare ad area di parcheggio, trovavano tuttavia la loro ratio in esigenze anche e soprattutto di carattere pubblicistico, comportanti un vincolo di destinazione delle aree edificatorie in funzione di un ordinato sviluppo urbanistico.

La mancata realizzazione di tali aree di parcheggio, nella prescritta proporzione con le edificate volumetrie, si è tradotta in una diminuzione di valore non solo delle singole unità immobiliari, alle quali le stesse avrebbero dovuto essere asservite, ma anche delle rimanenti aree scoperte, destinate ad usi e servizi comuni dei vari Condomini la cui menomata fruibilità, dipendente dal sovraffollamento di veicoli nell’ambito del complesso immobiliare, si riverbera sul valore di tali parti comuni, a tutela delle quali ben potevano le assemblee, ai sensi dell’art. 1131 c.c., comma 1, e con la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136 c.c., conferire incarico all’amministratore ad agire in giudizio, in rappresentanza della collettività condominiale, i cui partecipanti avevano subito lesioni nei rispettivi e proporzionali diritti, essendo invece lo specifico mandato di ciascun condomino, o l’unanime delibera di tuttii partecipanti, richiesti solo per i diversi casi, di azioni dirette a far valere diritti esclusivi dei singoli condomini (v. Cass. 2^ n. 5147/03).

Il ricorso, nei confronti dei Condomini, va pertanto respinto.

Tenuto conto, infine, dell’esito complessivo del giudizio e della sostanziale convergenza degli interessi delle parti intimate, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, proposto dalla Norinc Costruzioni s.r.l. in liquidazione, nei confronti di C. F. e degli altri condomini in epigrafe indicati, lo rigetta nei confronti dei Condomini dei fabbricati Smeraldo, Zaffiro, Diamante e Ametista, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-12-2010) 11-01-2011, n. 544 Misure cautelari

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Svolgimento del processo

S.A. proponeva ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 311 c.p.p., avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia – Sezione Distrettuale del Riesame del 27 aprile 2010, con la quale veniva rigettata la richiesta di riesame dallo stesso avanzata avverso l’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Belluno applicativa della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 81 cpv. c.p., artt. 56 e 609 bis, 609 6is, ter e quinquies c.p..

Con il primo motivo di ricorso, richiamato l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), lamentava la mancanza di motivazione "in ordine alla violazione dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lettera b)" ed osservava che il Tribunale non si era pronunciato su una possibile qualificazione giuridica dei fatti riconducigli, sulla base delle risultanze istruttorie, all’ipotesi di cui all’art. 609 quater c.p.p..

Con il secondo motivo denunciava la incongruità e carenza della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il riferimento alle sole dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio dal minore parte offesa.

Poneva in risalto, in particolare, la circostanza che il Tribunale del Riesame non avrebbe sottoposto a vaglio critico le dichiarazioni del minore, in realtà rilasciate anche previa stimolazione del ricordo da parte dell’interrogante che aveva, peraltro, omesso di far precedere dette domande dal "racconto libero" dei fatti seguito, poi, da domande di approfondimento specifiche.

Con il terzo motivo rilevava la mancanza di motivazione in ordine alla configurabilità dell’ipotesi di reato attenuata di cui all’art. 609 quater c.p..

Specificava, a tale proposito, che dal complessivo esame delle dichiarazioni rese dal minore, i fatti contestati avrebbero dovuto essere inquadrati nella più lieve fattispecie contemplata dall’art. 609 quater c.p., considerato che era da escludersi, a seguito dell’incidente probatorio, un episodio di masturbazione del minore che lo stesso aveva negato, mentre la pratica del "massaggio shiatsu" praticato sul corpo del minore aveva interessato in una sola occasione i genitali.

Osservava, inoltre, che la mancanza di apprezzamenti dal punto di vista fisico, la corrispondenza a cerimonie dei nativi americani del rituale che prevedeva l’ingresso in una tenda del minore nudo e lo scarso impatto che sullo stesso potevano aver avuto i pochi casi in cui lo stesso minore si era trovato a risvegliarsi nudo al mattino, erano tutti elementi che il Tribunale non aveva preso in considerazione ai fini della diversa qualificazione del fatto. Tali circostanze, aggiungeva, evidenziavano anche la contraddittorietà della motivazione.

Con il quarto motivo lamentava la carenza di motivazione "in ordine al superamento della presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3".

Poneva in evidenza, sul punto, il tempo trascorso dalla commissione del reato, del tutto trascurato ai fini della valutazione del periculum libertatis, nonchè quello intercorrente tra la richiesta di applicazione della misura e l’emissione del provvedimento.

Con memoria depositata il 9 dicembre 2010, ribadiva nuovamente che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato il tempo trascorso tra i fatti, la richiesta di misura cautelare e la sua esecuzione e la conseguente la mancanza di attualità, adeguatezza e proporzionalità della misura medesima. Aggiungeva che i giudici del riesame avevano del tutto omesso la richiesta valutazione della gradualità applicativa dei criteri di cui all’art. 274 c.p.p. in considerazione del danno economico conseguente dall’ulteriore privazione della libertà.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento dei motivi.

Motivi della decisione

Va preliminarmente ricordato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per Cassazione in materia di misure cautelari personali deve riguardare esclusivamente la violazione specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione entro i limiti indicati dalla norma, con la conseguenza che il controllo di legittimità non può riferirsi alla ricostruzione dei fatti o censure che, seppure formalmente rivolte alla motivazione, si concretino in realtà nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già prese in considerazione dal giudice di merito (v. da ultimo, Sez. 5, n. 46124,15 dicembre 2008).

Con specifico riferimento al ricorso per Cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame, in merito alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si osservato che alla Corte "spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie" (SS. UU. n. 11, 2 maggio 2000).

Sono stati posti, dunque, limiti precisi entro i quali deve svolgersi il giudizio di legittimità che non può sconfinare in un ulteriore valutazione del merito, anche quando, pur alla luce degli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", l’intero contesto motivazionale del provvedimento impugnato sia congruo e non venga intaccato dalle specifiche allegazioni del ricorrente.

Date tali premesse, si osserva come l’ordinanza del Tribunale di Venezia, sul punto, sia del tutto immune da censure.

In particolare, si osserva come l’ordinanza impugnata abbia dato compiutamente atto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, analizzando nel dettaglio ed alla luce della giurisprudenza di questa Corte le risultanze dell’incidente probatorio in occasione del quale si è proceduto alla escussione del minore parte offesa.

Nel far ciò, il Tribunale ha esaminato i singoli episodi riferiti, ivi compresi quelli ritenuti in ricorso di minor rilievo e idonei ad una diversa e meno grave qualificazione giuridica dei fatti, osservando che altri episodi, narrati con altrettanta chiarezza ed attendibilità dal minore, confermavano l’inquadramento dei fatti contestati nell’imputazione provvisoria ed erano stati correttamente ricondotti all’ipotesi di cui all’art. 609 bis c.p..

Altrettanto particolareggiata ed esaustiva appare la motivazione della persistenza delle esigenze cautelari poste a sostegno dell’impugnata misura.

Ha infatti rilevato il Tribunale che la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione del reato da parte dell’indagato – peraltro professionalmente inserito nella gestione attività sportive e ricreative per minori – era chiaramente desumibile da specifici precedenti penali, che ne qualificavano la personalità e che avevano comportato la contestazione della recidiva specifica infraquinquennale, oltre che dalla pronuncia a suo carico di una sentenza non ancora irrevocabile di condanna per il reato di cui all’art. 600 quater c.p. per possesso di materiale pedopornografico.

L’atteggiamento tenuto nei confronti della madre del minore e del minore stesso dopo la commissione dei fatti contribuiva a delineare, secondo i giudici veneziani, una situazione complessiva che induceva ad una non favorevole prognosi di non recidività ed escludeva la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale.

Il quadro indiziario così ampiamente delineato dai giudici del riesame implica, evidentemente, anche una valutazione di irrilevanza circa il tempo intercorso tra la commissione del reato e l’applicazione della misura.

Occorre tuttavia osservare, in relazione alla presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere applicata nell’impugnato provvedimento che, con sentenza n. 265 del 21 luglio 2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 275 c.p.p., comma 3, secondo e terzo periodo, come modificato dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 2 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’art. 600 bis c.p., comma 1, artt. 609 bis e 609 quater c.p., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Conseguentemente, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio affinchè il Tribunale proceda, alla luce della citata pronuncia, ad una nuova valutazione in ordine alla adeguatezza della misura applicata.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza con rinvio al Tribunale di Venezia limitatamente alla misura cautelare.

Rigetta nel resto il ricorso.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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