Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-04-2011) 02-08-2011, n. 30587

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Nell’ambito del procedimento penale per il reato di appropriazione indebita in danno della Banca Intesa Sanpaolo, di cui è indagato L.S.G., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con decreto del 16 dicembre 2008, ha disposto il sequestro preventivo dei "titoli giacenti su due depositi (n. 1606253 e n. 1690038)", intestati al L. e collegati al conto n. 3591 presso la detta Banca.

Con ulteriore decreto del 25 maggio 2010 lo stesso Giudice ha testualmente autorizzato "la vendita dei titoli azionari in sequestro sino alla concorrenza dell’esposizione derivante dallo scoperto del c/c n. (OMISSIS) (…), con conseguente destinazione del ricavato all’estinzione del credito vantato ed azionato dall’Istituto di credito (…), e mantenimento del vincolo giudiziario sulla somma che dovesse residuare dalla predetta operazione e/o sulle azioni invendute, detratte le spese eventualmente sostenute".

Successivamente, avendo la Banca Intesa Sanpaolo aggredito, in sede esecutiva, prima delle azioni sequestrate, una polizza assicurativa "Eurizonlife Prospettiva" appartenente al L.S., costituita in pegno a garanzia del credito concesso all’indagato dallo stesso Istituto di credito, ma non inclusa nel predetto provvedimento del Giudice autorizzante la vendita dei soli titoli azionari, il L.S., ritenendo che l’iniziativa della Banca concretasse una sostanziale confisca non consentita a suo carico, ha promosso incidente di esecuzione davanti al competente Giudice del Tribunale di Roma, il quale lo ha dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 666 c.p.p., comma 2, per manifesta infondatezza.

A ragione della rilevata inammissibilità, il Giudice dell’esecuzione ha sostenuto che la polizza assicurativa – la cui esistenza non era nota al momento del sequestro – non era stata colpita dalla misura cautelare reale e che essa aveva formato oggetto di un rapporto liberamente intercorso tra il L.S. da un lato e la Banca Intesa Sanpaolo dall’altro, regolato dai principi dell’autonomia negoziale e dalle norme in materia di inadempimento, cosicchè, non sussistendo alcun vincolo giudiziario penale sulla polizza assicurativa, l’Istituto di credito, agente per la restituzione della somma derivante dal mancato pagamento del suo credito, legittimamente aveva proceduto, dapprima, alla vendita della polizza per poi rivalersi, in caso di mancato integrale soddisfacimento, sulle azioni in sequestro da vendere secondo le modalità stabilite nel provvedimento del 25 maggio 2010, precisando che il Giudice penale non aveva fissato, nè avrebbe potuto stabilire, alcuna priorità nell’ordine dei beni aggredirli dalla Banca creditrice.

2. Avverso la predetta ordinanza il L.S. ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, avvocato Alessandro Diddi del foro di Roma, deducendo un unico motivo dopo un’ampia premessa sulla vicenda storico-giuridica come sopra riassunta.

Il ricorrente lamenta violazione di norma processuale, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all’art. 666 c.p.p., comma 2, poichè la questione prospettata, essendo relativa all’esecuzione del provvedimento del Giudice del 25 maggio 2010 che ha disposto, per il soddisfacimento del credito dell’Istituto bancario, la vendita dei soli titoli azionari e non anche della polizza assicurativa del debitore, non era manifestamente infondata e avrebbe dovuto, pertanto, essere decisa previa rituale instaurazione del contraddittorio con la fissazione di udienza camerale, a norma dell’art. 666 c.p.p., comma 4, ciò che, non essendo avvenuto, determinerebbe la nullità insanabile del procedimento de plano adottato e, conseguentemente, del provvedimento emesso che andrebbe pertanto annullato.

Motivi della decisione

3. L’unico motivo di ricorso, riassumibile nell’errata adozione del procedimento de plano, ex art. 666 c.p.p., comma 2, per decidere sull’istanza dell’esecutato, è manifestamente infondato, poichè, come bene evidenziato nel provvedimento impugnato in aderenza agli atti del procedimento e alla ricostruzione della vicenda esposta dallo stesso ricorrente, il sequestro penale preventivo non ha mai avuto per oggetto la polizza assicurativa costituita in pegno, e, pertanto, la medesima polizza era liberamente aggredirle sul presupposto del verificatosi inadempimento, senza che la banca creditrice fosse in alcun modo vincolata al rispetto di un preteso ordine di priorità esecutiva, del tutto estraneo al provvedimento del giudice oggetto del promosso incidente.

4. La manifesta infondatezza del proposto motivo determina, a norma dell’art. 615 c.p.p., comma 2, in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 3, l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il minimo e il massimo previsti dalla norma, nella misura di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 03-10-2011, n. 1375

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– il ricorrente è cittadino albanese che si è visto rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno perché condannato per spaccio di stupefacenti;

– il ricorrente sostiene che la norma sulle condanne ostative vieta l’ingresso a chi è stato condannato, ma non vieta il rinnovo del permesso di soggiorno; sostiene inoltre che in ogni caso l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma attributiva di potere gli darebbe diritto ad avere un’altra possibilità;

– in realtà, la norma attributiva del potere esercitato dall’amministrazione nel caso in esame è l’art. 5, co. 5, primo periodo, d.lgs. 286/98 stabilisce che: "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili;

– ed i requisiti richiesti per l’ingresso nel territorio dello Stato sono descritti dal precedente art. 4, co. 3, secondo periodo, d. lgs. 286/98, che, nel testo attuale, stabilisce che: "non è ammesso in Italia lo straniero che (…) sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite";

– la condanna per stupefacenti quindi è ostativa sia all’ingresso che al rinnovo (d’altronde, se così non fosse la norma non avrebbe proprio senso, perché chi deve ancora entrare nel territorio dello Stato certo non vi ha mai riportato condanne);

– sulla c.d. seconda possibilità da concedere allo spacciatore di droga, il legislatore, prevedendo l’automatismo tra condanna e diniego di rinnovo, ha deciso che per alcuni reati di particolare allarme sociale (tra cui quelli sugli stupefacenti) questa seconda possibilità non sia concessa;

– si tratta di valutazione di ampia discrezionalità legislativa, che ha passato il vaglio della Corte Costituzionale che nella pronuncia 16. 5. 2008, n. 148 ha anche ricordato che "il cosiddetto automatismo espulsivo altro non è che un riflesso del principio di stretta legalità che permea l’intera disciplina dell’immigrazione e che costituisce, anche per gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell’autorità amministrativa";

– il potere che ha esercitato l’amministrazione nel caso in esame era, pertanto, vincolato dalla esistenza del precedente per spaccio di stupefacenti, ed è stato correttamente esercitato;

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite che quantifica in euro 500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 26-10-2011, n. 8235 Ricorso giurisdizionale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame il ricorrente chiedeva l’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe.

Nel corso del giudizio ha però dichiarato di rinunciare al ricorso e depositato una nota di adesione della controparte.

Nel prenderne atto non resta al Collegio che dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art.35 del c.p.a.

Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 15-11-2011, n. 8878

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente espone quanto segue:

1) che egli lavora alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria;

2) che con sentenza n. 12009 del 2008 il TAR Lazio accoglieva il ricorso proposto dai signori Mancaniello ed altri (tra cui il ricorrente) per vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il computo delle due ore settimanali di servizio obbligatorio a fini di tredicesima mensilità, nonché ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico e di quello di buonuscita, con relativa condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto; in particolare il TAR accoglieva in parte la pretesa dei ricorrenti riconoscendo il loro diritto ad ottenere il computo delle due ore di servizio straordinario obbligatorio a decorrere dal 31 dicembre 1995 nella base pensionabile e sulla base di calcolo della buonuscita.

Espone altresì di avere notificato nel secondo semestre del 2010, come risultante in atti, apposita diffida affinché l’Amministrazione eseguisse la sentenza in epigrafe, posto che questa è passata in giudicato, atteso il decorso dei termini di impugnazione previsti per legge senza che la parte soccombente proponesse appello.

Conclude chiedendo pertanto che sia dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione della Giustizia di portare ad esecuzione la prefata sentenza, oppure che sia nominato un commissario ad acta come per legge.

L’esponente aziona la pretesa ad ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe, in base alla quale è stato riconosciuto il diritto nei confronti dei destinatari e dei quali fa parte, ad ottenere la determinazione della base pensionabile e della base di calcolo dell’indennità di buonuscita ricomprendendovi anche le due ore di lavoro obbligatorie e settimanali già previste dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 a decorrere dal 31 dicembre 1995.

Al riguardo è dunque da rilevare che, ancorché la sentenza possa ritenersi quanto meno esecutiva non avendo parte ricorrente prodotto certificato di non interposto appello, mentre l’art. 114, comma 2 del Codice di rito prescrive che l’attore debba produrre in giudizio anche l’eventuale prova del passaggio in giudicato, la situazione di cui sopra rende la domanda di esecuzione del tutto indeterminata, laddove a fronte del riconoscimento del diritto ad ottenere il beneficio di che trattasi recato dalla sentenza in epigrafe, la relativa condanna dell’Amministrazione alla corretta determinazione delle sopra cennate basi di calcolo ai fini della pensione e della indennità di buonuscita potrà avere attuazione quando gli interessati, tra cui l’esponente, lo matureranno e cioè al momento del collocamento in quiescenza.

Sotto questo profilo potrebbe obiettarsi che l’ottemperanza sostanzia un giudizio di merito, nel quale, unico, il giudice può sostituirsi all’Amministrazione nell’adottare il provvedimento, ma tale obiezione non vale a scalfire la circostanza che era nella disponibilità della parte fornire la prova dell’intervenuta cessazione al momento della proposizione del ricorso per l’esecuzione, laddove il giudice non può di certo, neppure in sede di merito, sostituirsi all’Amministrazione quando la pretesa azionata, ancorché derivante da una sentenza asseritamente passata in giudicato, sia indeterminata o futura.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.